16.2019.7
Contratto di lavoro: contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura - pretese salariali (indennità per vacanze e per giorni festivi) – responsabilità del lavoratore
8 maggio 2020Italiano18 min
maniera inadeguata nello spegnimento di un incendio di un trattore aziendale con
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.7
Lugano
8 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2019 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 2 gennaio 2019 dal Giudice di pace supplente del
circolo di Giubiasco (ora di Sant'Antonino) nella causa 0015-2015-O (lavoro)
promossa nei suoi confronti con petizione del 28 luglio 2015
da
CO
1
(rappresentato
dal RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 13 marzo 2014 la
società RE 1, attiva nel settore della produzione e della vendita di prodotti
biologici agroalimentari, ha assunto CO 1 dal 1° aprile 2014 come “operaio
orticolo”. Il contratto di lavoro, assoggettato al contratto normale di lavoro
per il personale dell'agricoltura del Canton Ticino (CNLA), prevedeva il
versamento di un salario lordo di fr. 3250.– mensili mentre per il “regime
lavorativo orario il salario è di fr. 15.– l'ora”. Il 29 agosto 2014 la datrice
di lavoro ha disdetto il contratto per il 30 settembre 2014. Nell'ultimo
conteggio salariale essa, rimproverando al lavoratore di essere intervenuto in
maniera inadeguata nello spegnimento di un incendio di un trattore aziendale con
conseguente aumento del danno, ha trattenuto dallo stipendio di lui fr. 1500.–.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione del 28 luglio 2015 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Giubiasco (ora di Sant'Antonino) per ottenere
il pagamento di fr. 4635.92 netti più interessi al 5% dal 1° ottobre 2014,
corrispondenti alle indennità per vacanze e giorni festivi dei mesi di agosto (fr. 119.27)
e di settembre 2014 (fr. 262.85),
alle ore supplementari da aprile
ad agosto 2014 (fr. 1303.80) e al saldo del salario di settembre 2014 (fr. 3307.75).
Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2015 la convenuta ha proposto di
respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato il risarcimento di
fr. 4433.30 per il danno causato al suo veicolo agricolo. All'udienza del
27 maggio 2016, indetta per le prime arringhe, l'attore ha confermato la sua
domanda e chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, mentre la
convenuta ha confermato la sua posizione. Rinunciato alle prove offerte, le
parti hanno presentato conclusioni scritte del 15 luglio e dell'8 agosto 2016
in cui hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.
C. Statuendo con decisione del 2 gennaio 2019
il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto la petizione condannando
la convenuta a versare all'attore fr. 3382.10 oltre interessi del 5% dal 1°
ottobre 2014 (fr. 382.10 per indennità vacanze e festivi, fr. 1500.– per
trattenuta del danno non riconosciuto e fr. 1500.– per il salario non versato relativo
al mese di settembre 2014 “sulla base del certificato salariale corretto”) e ha
respinto, solo nei considerandi, la domanda riconvenzionale. Le spese
processuali di fr. 280.– sono state poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1
è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2019 in cui chiede l'annullamento
della decisione impugnata. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1
ha comunicato, il 29 marzo 2019, di rinunciarvi.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili con reclamo
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. In concreto, tale presupposto è dato anche
considerando che alla petizione con un valore
di fr. 4635.92 è
stata contrapposta una domanda riconvenzionale del valore di fr. 4433.30 (cfr.
art. 94 cpv. 1 CPC), donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il
4.
gennaio 2019. Il reclamo datato 30 gennaio 2019 ma impostato il giorno successivo (cfr.
timbro postale sulla busta d'invio) è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto, mentre per quanto concerne i
fatti, essa ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere soltanto se
essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Al riguardo non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
La reclamante chiede il semplice annullamento della decisione impugnata. Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio
cassatorio, ma un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare
l'annullamento della decisione impugnata,
ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità
giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il
giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad
art. 321; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019
consid. 3a con rinvio). In concreto dalla motivazione del memoriale, letta in
parallelo con la decisione impugnata, emerge ad ogni modo senza ombra di dubbio
che la reclamante vuole ottenere l'integrale reiezione della petizione.
Nessun accenno, per contro, è stato mosso al rigetto della sua domanda
riconvenzionale, la quale non va pertanto esaminata. Al proposito giovi
ricordare al Giudice di pace supplente che non basta respingere una richiesta
di giudizio solo nei considerandi della decisione, ma occorre anche statuire
formalmente nel dispositivo. Premesso ciò, il reclamo può essere vagliato nel merito.
4.
Il
primo giudice ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 262.85
(fr. 292.38 lordi = 8.33% x [64h + 170h] x 15.– fr./h) e fr. 119.27 (fr. 132.68
lordi = 3.78% x [64h + 170h] x 15.– fr./h) quali indennità per vacanze e per giorni
festivi non incluse nel salario orario dei mesi di agosto e di settembre 2014. Al
riguardo, egli ha accertato che dai certificati di salario il diritto
d'indennità vacanze “è stato computato unicamente alla parte del salario
mensile per il mese di agosto 2014 ma non sulle ore supplementari”. A suo
parere, quindi, “per analogia a quanto avvenuto sul salario mensile, anche nel
salario orario dovranno essere computati i supplementi per le vacanze e i
festivi per le 234 ore di agosto e settembre 2014”.
5.
La
reclamante contesta tale conclusione ribadendo che le indennità per vacanze e
giorni festivi costituivano parte integrante del salario e sono sempre state corrisposte
al lavoratore. Tali indennità – essa soggiunge – sono state indicate
nei conteggi salariali sotto la voce “diversi” e non hanno mai subìto modifiche
nel corso del rapporto di lavoro, salvo per il mese di settembre 2014. Per la
ditta, l'unico rimprovero che può semmai esserle mosso è la poca chiarezza con
cui ha indicato queste indennità nei conteggi salariali. Essa rimprovera infine
al Giudice di pace supplente di non avere indagato “su cosa intendesse la
controparte con la voce diversi sui conteggi salariali”.
a) Per l'art.
329a cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni
anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza, fermo restando che per un
anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata
del rapporto di lavoro nell'anno considerato (cpv. 2). Tale diritto è stato
ripreso dal contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura
del Canton Ticino (CNLA: art. 17 n. 1 e 3). Tale
contratto prevede altresì che durante le vacanze il lavoratore ha diritto al
salario lordo conformemente all'art. 22, ritenuto che per i lavoratori occupati
a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell'8.33%
sul salario lordo corrisposto (art. 17 n. 2). Secondo l'art. 18 n. 1 del
CNLA il lavoratore ha inoltre diritto, oltre al regolare riposo settimanale, a
nove giorni festivi per anno civile.
Giusta
l'art. 329d cpv. 1 CO (applicabile per il rinvio dell'art. 30 CNLA) il
datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata
delle vacanze. Si tratta di una norma inderogabile a svantaggio del lavoratore
(art. 362 CO). Nel salario determinante nel senso dell'art. 329d cpv. 1
CO devono ad ogni modo essere computati i supplementi versati per il lavoro di
notte, nei giorni festivi e del fine settimana, se questi hanno un carattere
duraturo e regolare (DTF 138 III 109 consid. 3; 132
III 174 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche Trezzini,
Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 1 ad art. 329d CO).
b) In
concreto, incontestato che durante il rapporto di lavoro l'attore non ha
beneficiato di giorni di vacanza, è vero che anche per l'attore la voce
“diversi” menzionata sui conteggi-paga mensili si riferiva alle indennità per
vacanze (8.33% sul salario lordo di fr. 3250.–) corrisposte dalla convenuta
(cfr. conclusioni del 15 luglio 2016, pag. 3). Se non che, per tacere
del fatto che nel mese di settembre 2014 nulla è stato corrisposto, la reclamante
pare non avvedersi che la pretesa dell'attore riguarda l'indennità per le
vacanze riferita alle ore supplementari da lui eseguite in agosto (64) e
settembre (170), così come quella per i giorni festivi sempre correlata a tali
ore supplementari.
c) Premesso
ciò, la questione sarebbe quella di esaminare se le ore supplementari svolte in
agosto e settembre potessero avere carattere duraturo e regolare. Limitate a
soli due mesi qualche dubbio potrebbe sussistere. Se non che, la reclamante non
ha mai messo in dubbio tale presupposto, limitandosi a sostenere che tale
indennità era già compresa nel salario mensile, il quale però, come si è detto,
comprende anche tutte le indennità versate in aggiunta alla remunerazione di
base (sopra consid. a). Ne segue che in mancanza di valide contestazioni, nemmeno
sul numero di ore supplementari eseguite, la decisione del primo giudice di
riconoscere l'importo di fr. 262.85 resiste alla critica.
d) Relativamente
al salario per giorni festivi, il regime diverge da quello delle vacanze nel
senso che, di per sé, non esiste nessun obbligo di versare un'indennità per
giorni festivi ai lavoratori pagati all'ora, fatto salvo il 1° agosto, che se
coincide con un giorno in cui si sarebbe lavorato, dà diritto al salario. Per
lavoratori che sono impiegati con un salario a ore, il diritto a un'indennità per
i giorni festivi sussiste solo se ciò è previsto contrattualmente (contratto
collettivo o contratto normale) o se previsto dall'uso locale (art. 322 cpv. 1
CO; DTF 136 I 290 consid. 2.1 e 2.2; più recentemente: 4A_72/2018 del 6 agosto
2018.
consid. 3; v. anche Trezzini,
op. cit., n. 10 ad art. 322 CO).
In concreto,
il contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura prevede,
all'art. 18 cpv. 1, che il lavoratore ha diritto, oltre al regolare
riposo settimanale, a nove giorni festivi per anno civile (Capodanno, Epifania,
lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo
Stefano). Se il giorno festivo coincide con il giorno di riposo settimanale
ordinario o con le vacanze, o se il lavoratore deve lavorare in uno di questi
giorni festivi, egli ha diritto ad un giorno di riposo compensativo (art. 18
cpv. 2). Sulla remunerazione di tali giorni per lavoratori pagati a ore, il
contratto in esame nulla contempla, né l'attore ha dimostrato l'esistenza di
altri specifici accordi. In tali circostanze, così stando le cose, non si
giustificava di riconoscere all'attore l'indennità di fr. 119.25. Sotto questo
profilo il reclamo si rivela fondato.
6.
Riguardo
al risarcimento del danno imputato al lavoratore riconducibile all'incendio del
trattore aziendale avvenuto il 19 settembre 2014, il Giudice di pace supplente ha
accertato che la datrice di lavoro aveva notificato il danno al lavoratore intempestivamente
di modo che ha respinto, nei motivi, la richiesta di risarcimento complessivo
formulata con l'azione riconvenzionale. Posto
ciò egli ha così esaminato la fondatezza della
trattenuta di fr. 1500.– sull'ultimo salario versato all'attore. Al
proposito, il primo giudice ha bensì accertato,
sulla scorta di una testimonianza scritta, che dopo l'insorgere delle fiamme
dal motore del trattore l'attore, accorso in aiuto a colleghi, aveva cercato di
spegnere il fuoco con dell'erba, ma ha concluso che “nessuna prova della
responsabilità dell'attore è stata eseguita attraverso una perizia tecnico-assicurativa”.
A suo avviso, l'incendio non era stato originato dall'attore né vi erano elementi
sulle cause del sinistro. Richiamato l'art. 321e cpv. 1 CO, il Giudice di
pace supplente ha reputato che l'agire dell'attore fosse avvenuto in buona fede
e che di conseguenza non potesse essergli imputata alcuna negligenza. Donde
l'infondatezza della trattenuta.
7.
La
reclamante rimprovera al Giudice di pace supplente di avere negato la
responsabilità dell'attore, riaffermando che quest'ultimo ha tentato di
spegnere il principio di incendio divampato all'impianto elettrico del suo
trattore con delle sterpaglie, ciò che ha “esacerbato la combustione e fatto
divampare un incendio che ha praticamente distrutto il veicolo”. A suo parere,
il primo giudice non ha debitamente tenuto conto dei criteri di valutazione per
ammettere il grado di diligenza dovuta dal lavoratore previsti dal contratto e
dalla legge. Essa sostiene che chiunque sia confrontato con un principio di
incendio non può non sapere che esso non si soffoca con delle sterpaglie ragione
per cui il comportamento del dipendente è un atto negligente, dettato da una
chiara violazione dei doveri di diligenza imposti dalle circostanze. La
reclamante ritiene pertanto che la trattenuta di fr. 1500.– sia ampiamente
giustificata, senza dimenticare, essa epiloga, di avere trattenuto solo una minima
parte del danno integrale, di oltre fr. 5000.–, proprio per evitare di porre il
dipendente in una difficile situazione economica.
a) L'art. 321e cpv. 1 CO, ripreso sostanzialmente
dall'art. 7 CNLA, prevede che il lavoratore è
responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore
di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo
la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo del rischio
professionale, dal grado dell'istruzione o delle cognizioni tecniche che il
lavoro richiede, nonché della capacità ed attitudini del lavoratore quali il
datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 7 n. 1). Le pretese
di risarcimento devono essere fatte valere al più presto. Si presume che il
datore di lavoro abbia rinunciato al risarcimento, se non lo fa valere nel
termine di un mese dalla scoperta del danno.
Le condizioni della responsabilità sono quelle
usuali dell'art. 97 cpv. 1 CO: il datore di lavoro deve provare la violazione
del contratto, il danno e il nesso di causalità naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca quindi al
lavoratore dimostrare di esserne esente. Spetta al datore di lavoro provare la
violazione del contratto, il danno e il rapporto di causalità, mentre al
lavoratore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 321e
CO). Il grado di diligenza di cui il dipendente è responsabile è determinato
secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio
professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro
richiede, così come alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di
lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; DTF
144.
III 330 consid. 4.2.1).
b) Nella fattispecie, il primo giudice ha accertato, sulla
scorta di una testimonianza scritta di un dipendente della convenuta che il fuoco
“si era sviluppato prima che la parte istante si recasse sul posto in soccorso
ai colleghi che ne avevano chiesto il suo aiuto” e che “quando l'attore è
arrivato ha provato a spegnere il fuoco con l'erba”. Ora, è senz'altro vero che
non è dato di sapere per quale motivo il trattore agricolo abbia preso fuoco,
nemmeno la datrice di lavoro addebitando l'evento all'attore. Resta il fatto
che il tentativo di soffocamento delle fiamme non è riuscito e il trattore, per
finire, è rimasto danneggiato (doc. 2) ciò che ha comportato una riparazione
dal costo di fr. 4433.30 (doc. 3). Ora, è evidente che il fatto di gettare
materiale potenzialmente infiammabile su un principio di incendio contribuisca con
ogni verosimiglianza a propagare il fuoco nei tempi e nei modi in cui si è
effettivamente verificato. Ed è altrettanto indubbio che tale fatto, secondo il
normale andamento delle cose e sulla scorta della generale esperienza della
vita, sia di per sé atto a provocare la distruzione o il danneggiamento
dell'oggetto in preda alle fiamme. Detto altrimenti, nella fattispecie, l'agire
dell'attore rappresentava un evento adatto ad aggravare i danni al trattore, i
quali sono stati senz'altro favoriti da quel determinato agire. In tali
circostanze il danno è costituito da un insieme di cause di modo che ogni
autore va chiamato di principio ad assumersene la responsabilità, in via finanche
solidale. Ne segue che nel comportamento del lavoratore si può ravvedere una violazione
dell'obbligo contrattuale di diligenza e fedeltà (art. 321a cpv. 1 e 2
CO). Donde il riconoscimento, di principio, della sua
responsabilità (art. 321e CO).
c) Premesso
ciò, una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in
questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale
misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno. In concreto, come si è
detto, il danno fatto valere dalla convenuta ammonta a fr. 4433.30 (doc. 3) ma
essa per finire lo ha limitato a fr. 1500.– da lei trattenuti sull'ultimo
stipendio del lavoratore. Ora, nemmeno la reclamante pretende che l'attore
volesse causare tale danno. D'altro canto non va nemmeno dimenticato che le
fiamme possono essere domate con materiale che possa soffocarle, ciò che era, con
ogni verosimiglianza, l'intento dell'attore. Questi poi ha agito in una
situazione di oggettivo pericolo tant'è che i colleghi di lavoro sul posto
nemmeno erano intervenuti. Né va trascurato che l'attore era un operaio
orticolo, assunto stagionalmente, il cui salario ammontava a fr. 3250.–
mensili lordi. Inoltre va altresì considerato che quantunque l'origine
dell'incendio non sia stata accertata, la difettosità del veicolo costituisce
un fattore di riduzione dell'indennità. Tutto ponderato, tenuto conto delle
circostanze del caso specifico, appare equo di riconoscere al datore di lavoro
un'indennità ridotta di fr. 750.–. Ne segue
che il reclamo va parzialmente accolto.
8.
La procedura nelle azioni derivanti da
contratto di lavoro fino
a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in
caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie
(art. 115 CPC). Quanto alle
ripetibili chieste dalla reclamante, non se ne giustifica l'attribuzione già
per il fatto che l'interessata si è difesa da sé, senza far capo a un
patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Che in concreto ricorrano gli
estremi per un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) non è preteso nemmeno
dalla reclamante. L'esito del
giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile sull'indennità riconosciuta
all'attore in prima sede, risultato vittorioso sulla domanda riconvenzionale,
che può rimanere invariata.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
La
RE 1, __________, è condannata a versare a CO 1 fr. 2512.85 (fr. 262.85, indennità per vacanze, fr. 750.–
per trattenuta danno non riconosciuta, fr. 1500.– parte salariale non
versata sulla base del certificato salariale corretto) oltre interessi al 5%
dal 1° ottobre 2014.
Per
il resto il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.