Lexipedia

Decisione

16.2019.7

Contratto di lavoro: contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura - pretese salariali (indennità per vacanze e per giorni festivi) – responsabilità del lavoratore

8 maggio 2020Italiano18 min

maniera inadeguata nello spegnimento di un incendio di un trattore aziendale con

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2019.7

Lugano

8 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2019 presentato dalla

RE 1

contro

la decisione emessa il 2 gennaio 2019 dal Giudice di pace supplente del

circolo di Giubiasco (ora di Sant'Antonino) nella causa 0015-2015-O (lavoro)

promossa nei suoi confronti con petizione del 28 luglio 2015

da

CO

1

(rappresentato

dal RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 13 marzo 2014 la

società RE 1, attiva nel settore della produzione e della vendita di prodotti

biologici agroa­limentari, ha assunto CO 1 dal 1° aprile 2014 come “operaio

orticolo”. Il contratto di lavoro, assoggettato al contratto normale di lavoro

per il personale dell'agricoltura del Canton Ticino (CNLA), prevedeva il

versamento di un sa­lario lordo di fr. 3250.– mensili mentre per il “regime

lavorativo orario il salario è di fr. 15.– l'ora”. Il 29 agosto 2014 la datrice

di lavoro ha disdetto il contratto per il 30 settembre 2014. Nell'ultimo

conteggio salariale essa, rimproverando al lavoratore di essere intervenuto in

maniera inadeguata nello spegnimento di un incendio di un trattore aziendale con

conseguente aumento del danno, ha trattenuto dallo stipendio di lui fr. 1500.–.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con petizione del 28 luglio 2015 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti

al Giudice di pace del circolo di Giubiasco (ora di Sant'Antonino) per ottenere

il paga­mento di fr. 4635.92 netti più interessi al 5% dal 1° ottobre 2014,

corrispondenti alle indennità per vacanze e giorni festivi dei mesi di agosto (fr. 119.27)

e di settembre 2014 (fr. 262.85),

alle ore supplementari da aprile

ad agosto 2014 (fr. 1303.80) e al saldo del salario di settembre 2014 (fr. 3307.75).

Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2015 la convenuta ha proposto di

respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato il risarcimento di

fr. 4433.30 per il danno causato al suo veicolo agricolo. All'udienza del

27 maggio 2016, indetta per le prime arringhe, l'attore ha confermato la sua

domanda e chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, mentre la

convenuta ha confermato la sua posizione. Rinunciato alle prove offerte, le

parti hanno presentato conclusioni scritte del 15 luglio e dell'8 agosto 2016

in cui hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.

C. Statuendo con decisione del 2 gennaio 2019

il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto la petizione condannando

la convenuta a versare all'attore fr. 3382.10 oltre interessi del 5% dal 1°

ottobre 2014 (fr. 382.10 per indennità vacanze e festivi, fr. 1500.– per

trattenuta del danno non riconosciuto e fr. 1500.– per il salario non versato relativo

al mese di settembre 2014 “sulla base del certificato salariale corretto”) e ha

respinto, solo nei considerandi, la domanda riconvenzionale. Le spese

processuali di fr. 280.– sono state poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino.

D. Contro la decisione appena citata la RE 1

è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 30 gennaio 2019 in cui chiede l'annullamento

della decisione impugnata. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1

ha comunicato, il 29 marzo 2019, di rinunciarvi.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili con reclamo

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti

di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. In concreto, tale presupposto è dato anche

considerando che alla petizione con un valore

di fr. 4635.92 è

stata con­trapposta una domanda riconvenzionale del valore di fr. 4433.30 (cfr.

art. 94 cpv. 1 CPC), don­de la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il

4.

gennaio 2019. Il reclamo datato 30 gennaio 2019 ma impostato il giorno successivo (cfr.

timbro postale sulla busta d'invio) è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto, mentre per quanto concerne i

fatti, essa ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere soltanto se

essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Al riguardo non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

La reclamante chiede il semplice annullamento della decisione impugnata. Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio

cassatorio, ma un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare

l'annullamento della decisione impugnata,

ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità

giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il

giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad

art. 321; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019

consid. 3a con rinvio). In concreto dalla motivazione del memoriale, letta in

parallelo con la decisione impugnata, emerge ad ogni modo senza ombra di dubbio

che la reclamante vuole ottenere l'integrale reiezione della petizione.

Nessun accenno, per contro, è stato mosso al rigetto della sua domanda

riconvenzionale, la quale non va pertanto esaminata. Al proposito giovi

ricordare al Giudice di pace supplente che non basta respingere una richiesta

di giudizio solo nei considerandi della decisione, ma occorre anche statuire

formalmente nel dispositivo. Premesso ciò, il reclamo può essere vagliato nel merito.

4.

Il

primo giudice ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 262.85

(fr. 292.38 lordi = 8.33% x [64h + 170h] x 15.– fr./h) e fr. 119.27 (fr. 132.68

lordi = 3.78% x [64h + 170h] x 15.– fr./h) quali indennità per vacanze e per giorni

festivi non incluse nel salario orario dei mesi di agosto e di settembre 2014. Al

riguar­do, egli ha accertato che dai certificati di salario il diritto

d'indennità vacanze “è stato computato unicamente alla parte del salario

mensile per il mese di agosto 2014 ma non sulle ore supplementari”. A suo

parere, quindi, “per analogia a quanto avvenuto sul salario mensile, anche nel

salario orario dovranno essere computati i supplementi per le vacanze e i

festivi per le 234 ore di agosto e settembre 2014”.

5.

La

reclamante contesta tale conclusione ribadendo che le indennità per vacanze e

giorni festivi costituivano parte integrante del salario e sono sempre state corrisposte

al lavoratore. Tali indennità ­– essa soggiunge – sono state indicate

nei conteggi salariali sotto la voce “diversi” e non hanno mai subìto modifiche

nel cor­so del rapporto di lavoro, salvo per il mese di settembre 2014. Per la

ditta, l'unico rimprovero che può semmai esserle mosso è la poca chiarezza con

cui ha indicato queste indennità nei conteggi salariali. Essa rimprovera infine

al Giudice di pace supplen­te di non avere indagato “su cosa intendesse la

controparte con la voce diversi sui conteggi salariali”.

a) Per l'art.

329a cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni

anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza, fermo restando che per un

anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata

del rapporto di lavoro nell'anno considerato (cpv. 2). Tale diritto è stato

ripreso dal contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura

del Canton Ticino (CNLA: art. 17 n. 1 e 3). Tale

contratto prevede altresì che durante le vacanze il lavoratore ha diritto al

salario lordo conformemente all'art. 22, ritenuto che per i lavoratori occupati

a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell'8.33%

sul salario lordo corrisposto (art. 17 n. 2). Secondo l'art. 18 n. 1 del

CNLA il lavoratore ha inoltre diritto, oltre al regolare riposo settimanale, a

nove giorni festivi per anno civile.

Giusta

l'art. 329d cpv. 1 CO (applicabile per il rinvio dell'art. 30 CNLA) il

datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata

delle vacanze. Si tratta di una nor­ma inderogabile a svantaggio del lavoratore

(art. 362 CO). Nel salario determinante nel senso dell'art. 329d cpv. 1

CO devono ad ogni modo essere computati i supplementi versati per il lavoro di

notte, nei giorni festivi e del fine settimana, se questi hanno un carattere

duraturo e regolare (DTF 138 III 109 consid. 3; 132

III 174 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche Trezzini,

Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 1 ad art. 329d CO).

b) In

concreto, incontestato che durante il rapporto di lavoro l'attore non ha

beneficiato di giorni di vacanza, è vero che anche per l'attore la voce

“diversi” menzionata sui conteggi-paga mensili si riferiva alle indennità per

vacanze (8.33% sul salario lordo di fr. 3250.–) corrisposte dalla convenuta

(cfr. conclusioni del 15 luglio 2016, pag. 3). Se non che, per tacere

del fatto che nel mese di settembre 2014 nulla è stato corrisposto, la reclamante

pare non avvedersi che la pretesa dell'attore riguarda l'indennità per le

vacanze riferita alle ore supplementari da lui eseguite in agosto (64) e

settembre (170), così come quella per i giorni festivi sempre correlata a tali

ore supplementari.

c) Premesso

ciò, la questione sarebbe quella di esaminare se le ore supplementari svolte in

agosto e settembre potessero avere carattere duraturo e regolare. Limitate a

soli due mesi qualche dubbio potrebbe sussistere. Se non che, la reclamante non

ha mai messo in dubbio tale presupposto, limitandosi a sostenere che tale

indennità era già compresa nel salario mensile, il quale però, come si è detto,

comprende anche tutte le indennità versate in aggiunta alla remunerazione di

base (sopra consid. a). Ne segue che in mancanza di valide contestazioni, nemmeno

sul numero di ore supplementari eseguite, la decisione del primo giudice di

riconoscere l'importo di fr. 262.85 resiste alla critica.

d) Relativamente

al salario per giorni festivi, il regime diverge da quello delle vacanze nel

senso che, di per sé, non esiste nessun obbligo di versare un'indennità per

giorni festivi ai lavoratori pagati all'ora, fatto salvo il 1° agosto, che se

coincide con un giorno in cui si sarebbe lavorato, dà diritto al salario. Per

lavoratori che sono impiegati con un salario a ore, il diritto a un'indennità per

i giorni festivi sussiste solo se ciò è previsto contrattualmente (contratto

collettivo o contratto normale) o se previsto dall'uso locale (art. 322 cpv. 1

CO; DTF 136 I 290 consid. 2.1 e 2.2; più recentemente: 4A_72/2018 del 6 agosto

2018.

consid. 3; v. anche Trezzini,

op. cit., n. 10 ad art. 322 CO).

In concreto,

il contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura prevede,

all'art. 18 cpv. 1, che il lavoratore ha diritto, oltre al regolare

riposo settimanale, a nove giorni festivi per anno civile (Capodanno, Epifania,

lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo

Stefano). Se il giorno festivo coincide con il giorno di riposo settimanale

ordinario o con le vacanze, o se il lavoratore deve lavorare in uno di questi

giorni festivi, egli ha diritto ad un giorno di riposo compensativo (art. 18

cpv. 2). Sulla remunerazione di tali giorni per lavoratori pagati a ore, il

contratto in esame nulla contempla, né l'attore ha dimostrato l'esistenza di

altri specifici accordi. In tali circostanze, così stando le cose, non si

giustificava di riconoscere all'attore l'indennità di fr. 119.25. Sotto questo

profilo il reclamo si rivela fondato.

6.

Riguardo

al risarcimento del danno imputato al lavoratore riconducibile all'incendio del

trattore aziendale avvenuto il 19 settembre 2014, il Giudice di pace supplente ha

accertato che la datrice di lavoro aveva notificato il danno al lavoratore intempestivamente

di modo che ha respinto, nei motivi, la richiesta di risarcimento complessivo

formulata con l'azione riconvenzionale. Posto

ciò egli ha così esaminato la fondatezza della

trattenuta di fr. 1500.– sull'ultimo salario versato all'attore. Al

proposito, il primo giudice ha bensì accertato,

sulla scorta di una testimonianza scritta, che dopo l'insorgere delle fiamme

dal motore del trattore l'attore, accorso in aiuto a colleghi, aveva cercato di

spegnere il fuoco con dell'erba, ma ha concluso che “nessuna prova della

responsabilità dell'attore è stata eseguita attraverso una perizia tecnico-assicurativa”.

A suo avviso, l'incendio non era stato originato dall'attore né vi erano elementi

sulle cause del sinistro. Richiamato l'art. 321e cpv. 1 CO, il Giudice di

pace supplente ha reputato che l'agire dell'attore fosse avvenuto in buona fede

e che di conseguenza non potesse essergli imputata alcuna negligenza. Donde

l'infondatezza della trattenuta.

7.

La

reclamante rimprovera al Giudice di pace supplente di avere negato la

responsabilità dell'attore, riaffermando che quest'ultimo ha tentato di

spegnere il principio di incendio divampato all'impianto elettrico del suo

trattore con delle sterpaglie, ciò che ha “esacerbato la combustione e fatto

divampare un incendio che ha praticamente distrutto il veicolo”. A suo parere,

il primo giudice non ha debitamente tenuto conto dei criteri di valutazione per

ammettere il grado di diligenza dovuta dal lavoratore previsti dal contratto e

dalla legge. Essa sostiene che chiunque sia confrontato con un principio di

incendio non può non sapere che esso non si soffoca con delle sterpaglie ragione

per cui il comportamento del dipendente è un atto negligente, dettato da una

chiara violazione dei doveri di diligenza imposti dalle circostanze. La

reclamante ritiene pertanto che la trattenuta di fr. 1500.– sia ampiamente

giustificata, senza dimenticare, essa epiloga, di avere trattenuto solo una minima

parte del danno integrale, di oltre fr. 5000.–, proprio per evitare di porre il

dipendente in una difficile situazione economica.

a) L'art. 321e cpv. 1 CO, ripreso sostanzialmente

dall'art. 7 CNLA, prevede che il lavoratore è

responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore

di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo

la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo del rischio

professionale, dal grado dell'istruzione o delle cognizioni tecniche che il

lavoro richiede, nonché della capacità ed attitudini del lavoratore quali il

datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 7 n. 1). Le pretese

di risarcimento devono essere fatte valere al più presto. Si presume che il

datore di lavoro abbia rinunciato al risarcimento, se non lo fa valere nel

termine di un mese dalla scoperta del danno.

Le condizioni della responsabilità sono quelle

usuali dell'art. 97 cpv. 1 CO: il datore di lavoro deve provare la violazione

del contratto, il danno e il nesso di causalità naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca quindi al

lavoratore dimostrare di esserne esente. Spetta al datore di lavoro provare la

violazione del contratto, il danno e il rapporto di causalità, mentre al

lavoratore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 321e

CO). Il grado di diligenza di cui il dipendente è responsabile è determinato

secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio

professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro

richiede, così come alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di

lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; DTF

144.

III 330 consid. 4.2.1).

b) Nella fattispecie, il primo giudice ha accertato, sulla

scorta di una testimonianza scritta di un dipendente della convenuta che il fuoco

“si era sviluppato prima che la parte istante si recasse sul posto in soccorso

ai colleghi che ne avevano chiesto il suo aiuto” e che “quando l'attore è

arrivato ha provato a spegnere il fuoco con l'erba”. Ora, è senz'altro vero che

non è dato di sapere per quale motivo il trattore agricolo abbia preso fuoco,

nemmeno la datrice di lavoro addebitando l'evento all'attore. Resta il fatto

che il tentativo di soffocamento delle fiamme non è riuscito e il trattore, per

finire, è rimasto danneggiato (doc. 2) ciò che ha comportato una riparazione

dal costo di fr. 4433.30 (doc. 3). Ora, è evidente che il fatto di gettare

materiale potenzialmente infiammabile su un principio di incendio contribuisca con

ogni verosimiglianza a propagare il fuoco nei tempi e nei modi in cui si è

effettivamente verificato. Ed è altrettanto indubbio che tale fatto, secondo il

normale andamento delle cose e sulla scorta della generale esperienza della

vita, sia di per sé atto a provocare la distruzione o il danneggiamento

dell'oggetto in preda alle fiamme. Detto altrimenti, nella fattispecie, l'agire

dell'attore rappresentava un evento adatto ad aggravare i danni al trattore, i

quali sono stati senz'altro favoriti da quel determinato agire. In tali

circostanze il danno è costituito da un insieme di cause di modo che ogni

autore va chiamato di principio ad assumersene la responsabilità, in via finanche

solidale. Ne segue che nel com­portamento del lavoratore si può ravvedere una violazio­ne

dell'obbligo contrattuale di diligenza e fedeltà (art. 321a cpv. 1 e 2

CO). Donde il riconoscimento, di principio, della sua

responsabilità (art. 321e CO).

c) Premesso

ciò, una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in

questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale

misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno. In concreto, come si è

detto, il danno fatto valere dalla convenuta ammonta a fr. 4433.30 (doc. 3) ma

essa per finire lo ha limitato a fr. 1500.– da lei trattenuti sull'ultimo

stipendio del lavoratore. Ora, nemmeno la reclamante pretende che l'attore

volesse causare tale danno. D'altro canto non va nemmeno dimenticato che le

fiamme possono essere domate con materiale che possa soffocarle, ciò che era, con

ogni verosimiglianza, l'intento dell'attore. Questi poi ha agito in una

situazione di oggettivo pericolo tant'è che i colleghi di lavoro sul posto

nemmeno erano intervenuti. Né va trascurato che l'attore era un operaio

orticolo, assunto stagionalmente, il cui salario ammontava a fr. 3250.–

mensili lordi. Inoltre va altresì considerato che quantunque l'origine

dell'incendio non sia stata accertata, la difettosità del veicolo costituisce

un fattore di riduzione dell'indennità. Tutto ponderato, tenuto conto delle

circostanze del caso specifico, appare equo di riconoscere al datore di lavoro

un'indennità ridotta di fr. 750.–. Ne segue

che il reclamo va parzialmente accolto.

8.

La procedura nelle azioni derivanti da

contratto di lavoro fino

a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in

caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie

(art. 115 CPC). Quanto alle

ripetibili chieste dalla reclamante, non se ne giustifica l'attribuzione già

per il fatto che l'interessata si è difesa da sé, senza far capo a un

patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Che in concreto ricorrano gli

estremi per un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) non è preteso nemmeno

dalla reclamante. L'esito del

giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile sull'indennità riconosciuta

all'attore in prima sede, risultato vittorioso sulla domanda riconvenzionale,

che può rimanere invariata.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

La

RE 1, __________, è condannata a versare a CO 1 fr. 2512.85 (fr. 262.85, indennità per vacan­ze, fr. 750.–

per trattenuta danno non riconosciuta, fr. 1500.– parte salariale non

versata sulla base del certificato salariale corretto) oltre interessi al 5%

dal 1° ottobre 2014.

Per

il resto il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.