16.2019.8
Appalto - legittimazione passiva
17 aprile 2020Italiano13 min
ristrutturazione dell'immobile posto sulla particella n. 348 RFD di __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.8
Lugano
17 aprile 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 febbraio 2019 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 21 dicembre 2018
dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2017.339 (appalto) promossa con petizione
del 21 settembre 2017 nei confronti della
CO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'ambito della
ristrutturazione dell'immobile posto sulla particella n. 348 RFD di __________,
sottoposta al regime della proprietà per piani, l'impresa generale di
costruzione CO 1, incaricata di eseguire diversi lavori di carattere edile, ha
subappaltato, il 12 giugno 2012 le opere di tinteggio alla ditta RE 1. Nell'autunno
del 2012, in un locale situato al piano terra dell'immobile si sono verificate delle
infiltrazioni d'acqua che hanno causato vari danni. Le riparazioni sono state
eseguite nei mesi maggio/giugno 2015 dalla RE 1, la quale, il 9 febbraio 2016,
ha trasmesso la relativa fattura di complessivi fr. 6563.45 alla CO 1. Il 22
marzo 2016 quest'ultima ha comunicato alla ditta che i lavori di riparazione
dovevano essere fatturati alla ditta __________ SA, responsabile del danno. Visto il mancato pagamento, il 6 dicembre 2016 la RE 1 ha
fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. 2__________3 dell'Ufficio
di esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 6563.45 più interessi al 5% dal
10 marzo 2016, cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 21 settembre 2017 la RE 1 si è rivolta al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna della CO 1 al
pagamento di fr. 6563.45 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2016 e il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle
sue osservazioni del 2 ottobre 2017 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione,
contestando la sua legittimazione passiva. All'udienza del 9 novembre 2017,
indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni,
l'attrice avversando la carenza
di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta. Entrambe hanno notificato
prove. L'istruttoria è stata
dichiarata chiusa il 12 settembre 2018 e alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 1° e del 2 ottobre
2018 nelle quali hanno mantenuto i
loro punti di vista.
C. Statuendo con decisione del 21 dicembre 2018 il
Pretore aggiunto ha accertato la carente legittimazione passiva della CO 1,
respingendo di conseguenza la petizione. Le spese processuali di fr. 600.–,
così come quelle di fr. 200.– relative alla
procedura di conciliazione, sono state
poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.–
per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2019 in cui chiede di riformare la
decisione impugnata nel senso di accogliere
la petizione. Nelle sue osservazioni del 14
marzo 2019 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a
questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta
il 3 gennaio 2019 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso
sarebbe scaduto sabato 2 febbraio 2019, salvo protrarsi al lunedì
successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 4 febbraio 2019 (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo
giorno utile, il reclamo in
esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii). Per
quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il
giudice incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con
rinvii).
3.
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, ha innanzitutto esaminato la legittimazione
passiva della CO 1, constatando che la
tesi dell'attrice, secondo cui la convenuta tramite il suo rappresentante ing. __________
C__________ le avrebbe chiesto di occuparsi della riparazione di un danno causato
dall'infiltrazione d'acqua cagionato da un'altra ditta, era stata confermata
solamente da lei stessa nel suo interrogatorio. Per il primo giudice, essa era
per contro stata smentita da __________ P__________, dipendente della
convenuta, il quale aveva riferito che quando l'attrice era stata incaricata di
riparare il danno, l'ing. __________ C__________ aveva agito per conto
della ditta __________ SA. A suo parere, poi, l'ingegner C__________ non era
stato in grado di chiarire chi avesse commissionato all'attrice i
lavori di riparazione, “alimentando i dubbi e le incertezze” giacché egli
aveva riferito di essere stato attivo sul cantiere sia come direttore dei
lavori per la convenuta, sia in parte come tecnico della ditta __________ SA. In
siffatte circostanze, il Pretore aggiunto ha concluso che l'attrice non aveva dimostrato di avere concluso con
la convenuta il contratto da cui deduce la sua pretesa. Donde la reiezione
della petizione per carenza della
legittimazione passiva.
4.
La
reclamante rimprovera al Pretore aggiunto
di avere accertato i fatti in maniera manifestamente errata e applicato
erroneamente l'art. 157 CPC. Essa sostiene che la sua versione dei fatti, oltre a essere
stata confermata dal proprio membro del consiglio di amministrazione __________
S__________, ha trovato riscontro anche nella testimonianza dell'arch. __________
F__________. Se non che, a suo avviso, il primo giudice ha tralasciato senza
ragione, contravvenendo quindi all'art. 157 CPC, di considerare tale testimonianza,
la quale è “centrale ai fini del giudizio” poiché il teste è “l'unico a non intrattenere rapporti di dipendenza di
natura professionale con le parti”. Per di più, essa soggiunge, la sua rilevanza è deducibile
anche da un raffronto con le altre testimonianze, essendo quelle di __________
S__________ e di __________ P__________ tra loro contraddittorie e quella resa
dall'ing.
__________ C__________ inconsistente rispetto alle contrapposte tesi delle
parti. Ne segue, in definitiva, che la legittimazione passiva della convenuta
deve essere ammessa con conseguente accoglimento della petizione.
5.
La legittimazione delle parti – attiva o
passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale
dell'azione contro una determinata persona (DTF 126 III 59 consid. 1a; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_373/2018 del 13 marzo 2019
consid. 2.2.2). Esso dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa
(DTF 136 III 367 consid. 2.1; RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando) e il
cui difetto comporta il rigetto dell'azione (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4). In
tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un
determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte
convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (CCR
sentenza inc. 16.2017.35 del 5 giugno 2019 consid. 6).
6.
Nella
fattispecie, la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui l'attrice non era
riuscita a dimostrare di aver concluso con la convenuta il contratto da cui
deduce la sua pretesa di fr. 6563.45 è manifestamente errata. Non tanto perché
ha ignorato, inspiegabilmente, la deposizione dell'arch. __________ F__________,
il quale aveva pur affermato che il danno era stato riparato dall'attrice su
incarico della convenuta (deposizione del 25 maggio 2018, verbali pag. 1). Ma
piuttosto perché sulla persona che aveva incaricato l'attrice, le parti, per
finire, erano concordi. Sia per __________ S__________ (deposizione del 12
settembre 2018, verbali pag. 3) che per __________ P__________ (deposizione del
12.
settembre 2018, verbali pag. 2) l'incarico era stato conferito dall'ing. __________
C__________. Il problema è che il professionista in questione, su quel
cantiere, era attivo nel contempo come “direttore dei lavori per la CO 1” e “in parte come tecnico
della ditta __________ SA [apparentemente responsabile dei danni causati dall'infiltrazione]” (deposizione
di __________ C__________ del 25 maggio 2018, verbali pag. 3). Tale commistione
di ruoli è per altro stata confermata da __________ P__________, per il quale
l'ingegner C__________ era “capotecnico del cantiere, ossia responsabile di tutti
i lavori all'interno dello stesso... ma era anche il responsabile dell'impresa
edile attiva sul cantiere, ossia la __________ SA… ma svolgeva anche la
funzione di DL per la CO 1” (deposizione loc. cit.).
Non
si disconosce che in un primo tempo l'attrice abbia indicato di avere eseguito
le opere elencate nella fattura [del 9 febbraio 2016] secondo le indicazioni
impartite dall'arch. __________ F__________ (doc. 2). Se non che, quel professionista,
rappresentante dei proprietari, ha dichiarato di essere intervenuto in
occasione della riparazione del danno “per mediare” con il locatario danneggiato (deposizione del 25
maggio 2018), tant'è che in un messaggio di posta elettronica egli aveva
comunicato alla convenuta di avere incontrato il titolare del negozio “alfine di
capire le sue eventuali esigenze, rispettivamente determinare un gentleman Agreement
per quanto concerne il modus operandi che vi permetta di completare i
lavori in oggetto” (e-mail del 7 novembre 2012, doc. D).
È
vero che l'ingegner __________ C__________ non ha indicato per conto di chi ha
incaricato l'attrice di eseguire i lavori di riparazione. La sua qualità di
direttore dei lavori per l'impresa generale appare predominante sul cantiere
rispetto alla sua qualità di tecnico “in parte” di un'impresa subappaltatrice. E ciò a maggior
ragione ove si pensi che il contratto d'appalto principale relativo alle opere
di tinteggio era stato sottoscritto dal quel professionista in rappresentanza
della CO 1 (doc. C). Non si disconosce che il danno possa essere stato causato
dalla __________ SA, alla quale incombe di risarcirlo. Appare tuttavia dubbio
che nell'ambito di lavori di costruzione un'impresa generale, direttrice dei
lavori, lasci a una ditta subappaltatrice l'incombenza di incaricare terzi per
riparare dei danni occorsi durante tali lavori. E che la convenuta non fosse
estranea ai lavori di riparazione dei danni risulta tra l'altro dalla
corrispondenza elettronica agli atti e, specialmente, laddove __________ N__________,
direttore della convenuta, informava l'arch. __________ F__________ delle
problematiche sollevate dal titolare del negozio in cui si era prodotto il
danno circa la tempistica degli interventi di riparazione e gli prospettava
determinate modalità d'intervento (e-mail del 31 ottobre e del 1° novembre
2012: doc. D). In tali condizioni, l'attrice poteva legittimamente arguire
dalle circostanze che l'ing. __________ C__________ avesse piuttosto agito come
rappresentante della convenuta e non della __________ SA come dichiarato da __________
P__________, il quale, per altro, dopo avere in un primo tempo sostenuto che
tale professionista non fosse dipendente della convenuta, ha per finire ammesso
che lo stesso svolgeva anche la funzione di direttore dei lavori per la CO 1.
7.
Visto quanto precede e
soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, il reclamo deve
essere accolto nel senso che in riforma del giudizio impugnato la convenuta
deve essere tenuta a versare all'attrice fr. 6563.45, importo di per sé non
contestato. Le spese
processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). L'attrice, che ha agito per il tramite
di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili per entrambi
i gradi di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto, nel
senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1 La
petizione è accolta nel senso che la CO 1 è condannata a versare alla RE 1
l'importo di fr. 6563.45 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2016.
1.1 L'opposizione
interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo n. 2__________3 dell'Ufficio di
esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.–, compresi fr. 200.– per la procedura di
conciliazione, da anticipare dall'attrice sono poste a carico della convenuta,
che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
II. Le
spese del reclamo di fr. 700.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a
carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.