16.2019.9
Contratto fiduciario: interpretazione di una clausola contrattuale
4 maggio 2020Italiano22 min
conto e a titolo fiduciario il 100% delle quote della __________ Sagl, __________”.
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.9
Lugano
4 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 7 gennaio 2019 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2018.127 (contratto fiduciario) promossa con petizione
del 24 aprile 2018 nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 20 ottobre 2014 CO
1 ha incarico RE 1 di “acquistare (sottoscrivere) e di amministrare per suo
conto e a titolo fiduciario il 100% delle quote della __________ Sagl, __________”.
Il contratto prevedeva, oltre a un compenso per il fiduciario di fr. 1000.–
annui (clausola 6), che il fiduciante “riprende in conformità del rapporto
fiduciario stipulato fra le parti, tutte le spese attinenti all'acquisto, all'amministrazione,
al deposito e ad un'eventuale alienazione delle quote. Lo stesso dicasi di tutte
le imposte o altri pagamenti di qualsiasi genere” (clausola 4), così come che il
fiduciante “si impegna ad assumere l'onere di tutte le pretese che potrebbero
essere rivolte al fiduciario, il quale ne va così esente a tutti gli effetti,
a dipendenza dell'accettazione della funzione fiduciaria che è oggetto del
presente contratto” (clausola 5). Quello stesso giorno la __________ Sagl è
stata iscritta nel registro di commercio, con RE 1 quale presidente della
gerenza e __________ N__________ quale gerente, entrambi con diritto di firma
individuale. Il 16 dicembre 2014 RE 1 è stato iscritto nel registro di
commercio come socio unico e gerente della società.
B. Il 1° marzo 2017 RE 1
ha disdetto con effetto immediato il contratto fiduciario e ha comunicato le
sue dimissioni dal ruolo di gerente. Il 13 giugno 2017 RE 1 è stato iscritto nel
registro di commercio quale socio senza diritto di firma. La __________ Sagl è
stata dichiarata in fallimento con decreto del 9 luglio 2018 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ed è stata infine radiata dal registro di
commercio il 1° febbraio 2019.
C. Nel frattempo, ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 24 aprile 2018 RE 1 si è rivolto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere da CO 1 il pagamento
di fr. 7822.95 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2017, quale rimborso di anticipi
da lui effettuati per onorare debiti della __________ Sagl. Nelle sue
osservazioni del 28 maggio 2018 il convenuto ha proposto di respingere la
petizione. All'udienza del 4 settembre 2018, indetta per le prime arringhe,
l'attore ha precisato che la sua pretesa era riferita a contributi AVS non
corrisposti dalla società per gli anni 2016 e 2017 (fr. 3225.35) e ai relativi
costi di un precetto (fr. 73.30), agli assegni familiari non corrisposti dalla
società alla dipendente G__________ L__________ (fr. 2772.90), alle
imposte alla fonte dovute dalla società per gli anni 2016 e 2017 (fr. 1728.70),
così come alle relative spese (fr. 22.70) e ha offerto prove. Il convenuto ha
riaffermato il suo punto di vista. Al termine dell'udienza il primo giudice ha
comunicato alle parti che avrebbe statuito sulla lite.
D. Statuendo con
decisione del 7 gennaio 2019 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese
processuali di fr. 500.–, così come quelle della procedura di conciliazione,
sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr.
1500.– per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio
2019 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
la petizione. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 2019 CO 1 conclude per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'attore l'8 gennaio
2019.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 7 febbraio 2019, ultimo giorno utile, il reclamo in
esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio
giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore, preso atto che per l'attore l'obbligo di far fronte a
qualsiasi pretesa fatta valere nei suoi confronti come titolare delle quote
della __________ Sagl includeva anche le pretese legate alla sua funzione di gerente,
ha rammentato che per i debiti di una società a garanzia limitata risponde di
regola soltanto il patrimonio della stessa e che solo in via eccezionale gli
organi societari rispondono in via sussidiaria dei contributi e oneri sociali in
applicazione dell'art. 52 LAVS. Riassunti poi i principi di interpretazione di
un contratto, egli ha stabilito che a fronte di due diverse interpretazioni e
in assenza di prove atte a dimostrare la reale intenzione delle parti,
occorreva far capo all'interpretazione oggettiva del contratto. Premesso ciò,
per il Pretore l'assunzione da parte del fiduciante dei costi e pretese fatti
valere nei confronti del fiduciario prevista dalle clausole 4 e 5 del noto contratto
si riferiva unicamente all'acquisto e all'amministrazione a titolo fiduciario
delle quote societarie della __________ Sagl da parte di RE 1. In effetti – egli
ha proseguito – nel contratto non vi è alcun accenno all'assunzione da parte dell'attore
del ruolo di gerente della società, né alcuna precisazione sul fatto che il
convenuto avrebbe assunto i costi o le pretese fatte valere nei confronti dell'attore
in qualità di gerente iscritto nel registro di commercio. Né tale circostanza poteva
essere implicitamente desunta dall'incarico conferitogli già per il fatto che non
sussiste alcun obbligo legale per il titolare di quote sociali di assumere il
ruolo e le responsabilità di gerente della società tant'è che la scelta avrebbe
potuto dunque ricadere anche su di un terzo non associato. Ritenuto che non vi
fossero elementi per ritenere che il convenuto avesse inteso assumere altre responsabilità
oltre a quelle riferite all'oggetto del contratto, il Pretore ha respinto la
petizione. Ad ogni modo, egli ha soggiunto, l'attore nemmeno aveva dimostrato
di essere stato oggetto di decisioni amministrative a suo carico, né di essere
stato oggetto di pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti dalle
autorità preposte al recupero degli importi non saldati dalla società, tanto
più che neppure era dato di sapere se egli avrebbe potuto opporsi con successo
a tali pretese.
4.
Il reclamante
rimprovera anzitutto al Pretore di non essersi espresso sulle prove da lui
offerte. Ora, è vero che nella petizione l'attore aveva chiesto l'edizione di
incarti da diverse autorità così come l'audizione di alcuni testi. Se non che,
è alle prime arringhe che le parti devono esporre le loro pretese e motivarle
(art. 228 cpv. 1 CPC), nel senso che in tale occasione si specifica il tema probatorio
e devono essere notificate definitivamente
le prove preannunciate negli allegati preliminari (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16
ad art. 228; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 ad
art. 226; Tappy in: Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 228). In concreto, il reclamante
non pretende di avere riaffermato all'udienza del 4 settembre 2018 la richiesta
di assumere le prove da lui precedentemente offerte. In tali circostanze il
Pretore poteva legittimamente dedurre dal comportamento processuale della parte
un'implicita rinuncia alle prove e quindi l'inutilità di statuire sulle stesse
né di dovere motivare e il diniego (nel medesimo senso CCR sentenza inc. 16.2017.16
del 13 febbraio 2019 consid. 5b con rinvio). Al proposito non occorre
dilungarsi.
5.
Il reclamante contesta
l'interpretazione “riduttiva” del noto contratto fiduciario effettuata dal
Pretore poiché “si scontra di fatto” con la reale situazione e con la reale
volontà delle parti sul ruolo da lui assunto. A suo avviso, il primo giudice
non ha considerato che dal profilo contrattuale, il suo compito non era
soltanto quello di firmare l'atto costitutivo della società ma anche quello di
fungere da gerente della società, ciò che risulta dalla corrispondenza tra le
parti e dal verbale dell'assemblea costitutiva. Per di più, egli soggiunge, se
egli avesse “oltrepassato il compito affidatogli”, come contestatogli dal
Pretore, il convenuto, che era al corrente di tutto quanto avveniva nella
società sia direttamente, sia tramite le sue segretarie, sia per mezzo di __________
S__________, suo uomo di fiducia, avrebbe dovuto e potuto revocarne la
funzione. Inoltre “se il compito di gerente non era parte del contratto
fiduciario” non si spiega perché egli “si è assunto gli obblighi ivi indicati” e
perché riconoscergli un emolumento annuo di fr. 1000.– solo per partecipare
alle assemblee. Secondo RE 1, il fatto di “amministrare per conto di CO 1 le
quote sociali” corrisponde ad amministrare la società a garanzia limitata,
ovvero a gestirla quale organo esecutivo della stessa e non “quale organo
assembleare” tanto più che alle assemblee il convenuto compariva quale socio
con i suoi consiglieri. Già dal tenore letterale della clausola contrattuale l'interpretazione
operata dal Pretore è pertanto arbitraria.
6.
In presenza di un
litigio concernente una clausola contrattuale il giudice deve dapprima
ricercare la reale e comune intenzione delle parti senza fermarsi alle
espressioni o denominazioni inesatte di cui hanno potuto far uso per errore o
per nascondere la vera natura della convenzione (art. 18 cpv. 1 CO). Se il
giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti – per
mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti – o se constata
che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato
concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o
oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il
senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva
ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra, tenuto conto del
testo letterale, del contesto nel quale le dichiarazioni sono state espresse e
di tutte le circostanze concrete (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2 e 5.2.3).
Anche se apparentemente
chiaro, un testo può non essere determinante, posto che l'interpretazione
esclusivamente letterale non è ammessa (art. 18 cpv. 1 CO). In effetti, altre
circostanze possono indicare che una dichiarazione, seppur limpida a prima
vista, non ne riflette compiutamente il senso. In particolare, anche se il
tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare
da altre condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre
circostanze che la lettera di tale clausola non restituisca esattamente il
senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo
adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che
esso non corrisponda alla loro volontà. L'interpretazione del contratto giusta
il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del
diritto, che questa Camera può esaminare liberamente.
7.
Nella fattispecie, il
contratto fiduciario sottoscritto il 20 ottobre 2014 dalle parti contempla le
seguenti clausole (doc. B nell'inc. CM.2017 796 richiamato):
4.
Il fiduciante riprende in conformità del rapporto
fiduciario stipulato fra le parti, tutte le spese attinenti all'acquisto, all'amministrazione,
al deposito e ad un'eventuale alienazione delle quote. Lo stesso dicasi di
tutte le imposte o altri pagamenti di qualsiasi genere.
5.
Il fiduciante si impegna ad assumere l'onere di tutte le pretese che potrebbero essere
rivolte al fiduciario, il quale ne va così esente a tutti gli effetti, a
dipendenza dell'accettazione della funzione fiduciaria che è oggetto del
presente contratto.
Premesso che non vi sono
indizi o prove concludenti per determinare la reale e comune volontà delle
parti occorre pertanto procedere all'interpretazione delle clausole
contrattuali secondo il principio dell'affidamento. Ora, il senso della
clausola n. 4 del noto contratto è chiara: il fiduciante (CO 1) riprende in
conformità del rapporto fiduciario stipulato tra le parti, tutte le spese
attinenti, in particolare, all'amministrazione delle quote oggetto del
contratto.
Più delicato appare il
senso della clausola successiva, giacché essa manda esente il fiduciario da
tutte le pretese rivolte contro di lui che dipendevano dall'accettazione della
funzione fiduciaria, ovvero quella di amministratore delle quote sociali. Premesso
che tutto si ignora sullo scopo del contratto fiduciario sottoscritto tra le
parti ma che il fiduciario deteneva la proprietà delle quote in nome proprio ma
per conto, rischio e pericolo del fiduciante, è senz'altro vero che il noto
contratto non allude all'assunzione da parte dell'attore della gestione della
società ed è altrettanto vero che la gestione di una società a garanzia
limitata può essere attribuita anche a persone che non sono soci (per esempio un
direttore o un procuratore). Sta di fatto che con l'acquisto delle quote
sociali, la persona fisica diventa socia. E come tale, salvo diversa disciplina
statutaria, essa acquista obbligatoriamente la qualità di gerente della società a garanzia limitata (art.
809.
cpv. 1 CO; cfr. Watter/Roth Pellanda in: Basler
Kommentar, OR II, 3ª edizione, n. 4 ad art. 809; Buchwalder in: Commentaire Romand, Code des obligations II,
Basilea 2008, n. 4 ad art. 809; cfr. anche DTF 145 V 203 consid. 4.2). In
sostanza, il socio, rispettivamente il socio-gerente o il gerente se designati,
assumono collettivamente una posizione equiparabile a quella di un consiglio di
amministrazione di una società anonima (sentenza del Tribunale federale 8C_140/2010
del 12 ottobre 2010 consid. 4.2).
Nel
caso in esame, non consta, né è preteso, che gli statuti della società
escludevano il socio unico dalla gestione della stessa tant'è che egli è stato
iscritto dapprima come socio e presidente della gerenza e poi come socio e
gerente. Dall'insieme delle circostanze, ovvero in un contesto di un contratto
fiduciario in cui la gestione della società era affidata formalmente all'attore,
quella di fatto essendo affidata a __________ S__________ (osservazioni del 28
maggio 2018, pag. 3), la clausola in questione poteva e doveva legittimante
essere intesa nel senso che con l'intestazione fiduciaria delle quote sociali a
RE 1, il fiduciante si impegnava ad assumersi tutte le pretese che avrebbero
potuto essere rivolte contro il fiduciario nella sua qualità di socio e gerente
della __________ Sagl. Per altro, ove il tenore della clausola si fosse
riferito al solo acquisto e amministrazione delle quote, essa sarebbe finanche superflua
giacché tale evenienza era già coperta dalla clausola precedente. Le due
clausole perseguivano due diverse situazioni, la seconda, segnatamente, quella
di tenere indenne il fiduciario da tutte le pretese che potevano essere rivolte
nei suoi confronti. Ne discende che l'interpretazione della clausola
contrattuale contenuta nella decisione impugnata non resiste alla critica di
modo che, soccorrendone le premesse (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) si tratta ora
di determinare le conseguenze dell'impegno assuntosi da CO 1.
8.
Il
Pretore, come si è detto, ha rimproverato all'attore di non avere dimostrato
di essere stato oggetto di decisioni amministrative a suo carico, né di essere
stato oggetto di pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti dalle
autorità preposte al recupero degli importi non saldati dalla società. Inoltre,
sempre per il primo giudice, neppure era dato di sapere se l'attore avrebbe
potuto opporsi con successo a tali pretese (sopra consid. 3 in fine). Il
reclamante ribadisce che il convenuto è tenuto a rifondergli quanto da lui
pagato personalmente a titolo di contributi a enti pubblici. A suo avviso, è
notorio che il gerente di una società risponde personalmente per il mancato
versamento di oneri sociali, imposte alla fonte e assegni familiari per dipendenti.
a) Nella
fattispecie è incontestato che dal 20 ottobre 2014 al 13 giugno 2017 RE 1 è
stato dapprima presidente della gerenza e poi gerente della società. Dall'estratto
del registro delle esecuzioni riferito alla __________ Sagl risulta che all'11
ottobre 2017 la società era, in particolare, debitrice nei confronti della
Cassa cantonale di compensazione AVS di fr. 3427.– e di fr. 698.35 per
contributi paritetici del 2016 e del 2017, così come nei confronti dello Stato
del Cantone Ticino di fr. 1237.75 per imposte alla fonte 2016 (doc. B 2°
foglio). Parallelamente l'attore ha prodotto tre estratti della banca __________
dai quali si evince che il 31 maggio 2017 da un suo conto sono stati addebitati
fr. 916.70 a beneficio della Cassa cantonale di compensazione AVS (doc. B, 5°
foglio), che il 9 ottobre 2017 fr. 1243.55 sono stati girati alla Divisione
delle contribuzioni, Ufficio delle imposte, e che il 30 novembre 2017 fr.
2961.75
sono stati versati all'Ufficio esecuzioni.
b) Ora, è indubbio che
nella società a garanzia limitata per i debiti risponde soltanto il patrimonio
sociale (art. 772 cpv. 1 terza frase e 794 CO). Tuttavia, dandosi il mancato
versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e Assegni Familiari, il
datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione
(art. 52 cpv. 1 LAVS), fermo restando che se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione (art. 52 cpv. 2
LAVS).
Presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono l'esistenza di un danno, la violazione delle
prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di
lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato
fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. E nell'ambito della responsabilità in
applicazione dell'art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una società
a garanzia limitata è parificato a un amministratore di una società anonima
(sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni inc. 31.2019.1 del 15
luglio 2019 consid. 2.8). Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra
l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del
datore di lavoro, i contributi della disoccupazione, i contributi dovuti all'assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi
moratori e le spese esecutive.
c) Premesso ciò, è
indubbio che quale socio gerente della __________ Sagl RE 1 si è assunto tutti gli obblighi di diligenza
che da tale funzione derivano tra i quali rientra anche il controllo dell'obbligo
di conteggiare e di pagare i contributi sociali in applicazione delle varie
leggi federali e cantonali. Non può nemmeno essere seriamente messo in
discussione che con il rilascio di attestati di carenza beni concernenti i
contributi paritetici AVS/AI/ IPG/AD e AF non soluti dalla società negli anni
dal 2016 e 2017, la Cassa di compensazione AVS /AI/IPG avrebbe subìto un danno,
il credito contributivo sarebbe stato irrecuperabile. Pertanto, dandosi il
fallimento della società, la cassa era senz'altro legittimata ad agire, in via
sussidiaria, direttamente contro gli organi della stessa e segnatamente contro
il suo socio gerente in applicazione dell'art. 52 LAVS. Dagli atti, poi, non
risultano, né è preteso dal convenuto, che per il socio gerente sussistessero validi
motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè a escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali. L'eventuale passività
dimostrata dal socio gerente sarebbe poi stata in relazione di causalità
naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa, donde in definitiva la
responsabilità del socio gerente del danno subìto dalla Cassa. Saldando infine
la Cassa, il socio gerente avrebbe poi avuto la possibilità di ottenere il
regresso verso altri responsabili del danno subìto dalla Cassa, segnatamente
verso un gerente di fatto (art. 759 cpv. 3 CO su rinvio dell'art. 827 CO).
d) Il
problema, nel caso in esame, è che con il pagamento diretto da parte
dell'attore dei contributi sociali non soluti dalla società, la Cassa non ha
subìto alcun danno e quindi non ha dato avvio ad alcuna procedura di
risarcimento. Escluso il regresso nei confronti del fiduciante, l'attore ha
fondato la sua pretesa sul noto contratto fiduciario. E come si è visto in
precedenza, il convenuto si impegnava ad assumersi l'onere di tutte le pretese
che potrebbero essere rivolte al fiduciario, il quale ne va esente a
tutti gli effetti. Tale clausola poteva e doveva legittimamente essere intesa
nel senso che il fiduciante si impegnava ad assumersi tutte le pretese che
sarebbero potute essere rivolte contro il fiduciario. Non si disconosce che non
vi è alcuna decisione della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG con cui RE 1 è
stato condannato a risarcirla ma la clausola in questione nemmeno suppone tale
ipotesi ma lascia spazio a più ipotesi. Premesso ciò, dandosi una gerenza della
società esercitata di fatto dalla persona non iscritta nel registro di
commercio, con l'accettazione di un mandato a titolo fiduciario non appare sostenibile
ritenere che il fiduciario dovesse patire pregiudizi “a dipendenza
dell'accettazione della funzione fiduciaria” che in realtà sarebbero stati a
carico di altri. Se esternamente il fiduciario non può valersi di tale statuto
per sottrarsi ai suoi obblighi (sulla responsabilità dell'uomo di paglia:
sentenze del Tribunale federale 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3 e 4A_373/2015
del 26 gennaio 2016 consid. 3.2.2), sul piano interno proprio in virtù della
nota clausola non è dato di vedere perché egli non possa far valere le pretese
che avrebbero potute essere rivolte contro di lui ma che ha evitato perché, esercitando
la vigilanza che gli incombeva come gerente, le ha onorate anticipatamente. Nelle
circostanze descritte, l'attore ha dimostrato di avere saldato i contributi
paritetici del 2016 di fr. 2961.75 e del 2017 di fr. 916.70. Tali
pagamenti, che non incombevano a lui personalmente ma alla società, vanno così
posti a carico del convenuto, il quale se ne era assunto l'onere.
e) Per
quel che è delle imposte alla fonte, allo stato attuale della legislazione
fiscale non vi è alcuna norma equiparabile all'art. 52 LAVS (nel medesimo
senso: II CCA sentenza inc. 12.2000.39 del 31 marzo 2000 consid. 2). Una proposta del Consiglio federale
volta a disciplinare la responsabilità degli amministratori delle persone
giuridiche nella medesima maniera in occasione della revisione dell'imposta
alla fonte, è stata rifiutata dal Consiglio nazionale (Pedroli in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ª
edizione, n. 11a ad art. 88 LIFD). Certo, l'art. 55 cpv. 1 LIFD (RS 642.11),
che trova il suo esatto corrispettivo per le imposte cantonali all'art 64 cpv.
1.
della Legge tributaria (RL 640.100), istituisce una responsabilità solidale,
per mezzo della quale, nella misura in cui siano rispettate tutte le condizioni
previste da questa norma, la persona incaricata della sua amministrazione e
liquidazione è tenuta quale terzo al pagamento dell'imposta dovuta dalla
società contribuente. Tale norma si riferisce però a debiti sull'imposta
sull'utile della persona giuridica e non per le ritenute d'imposta alla fonte.
Ne discende che al proposito la rivendicazione del reclamante non può essere
accolta. Analogamente vale, in mancanza della prova del pagamento diretto alla
Cassa di compensazione, non recata all'udienza del 4 settembre 2018 (pag. 2 in
alto), per la pretesa inerente gli assegni familiari in favore di una
dipendente della società. In definitiva la petizione va accolta per fr.
3878.45
9.
Le spese del giudizio
odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto
l'esito si giustifica di ripartire gli oneri processuali a metà e di compensare
le ripetibili, tanto dinanzi al
primo quanto dinanzi al secondo grado di giurisdizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1 La
petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è condannato a versare a RE
1 l'importo di fr. 3878.45 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2017.
2. Le
spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, così come gli oneri della procedura di
conciliazione, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese processuali del reclamo,
di fr. 800.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.