16.2020.10
Contratto di lavoro: pretese salariali
21 dicembre 2020Italiano18 min
cittadina italiana con permesso B come cameriera ai piani. Il contratto di lavoro,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.10
Lugano
21 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 20 febbraio 2020 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 20 gennaio 2020 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2019.106 (contratto di lavoro) promossa nei suoi
confronti con petizione del 22 marzo 2019 da
CO
1
(rappresentata
dall'associazione RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 31 ottobre 2018 la
società RE 1, che gestisce l'Hotel __________ a __________, ha assunto CO 1,
cittadina italiana con permesso B come cameriera ai piani. Il contratto di lavoro,
assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo indeterminato e
prevedeva in particolare il versamento di un salario netto mensile di fr. 2840.54
oltre la tredicesima.
B. Il 3 gennaio 2019 la RE
1 ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro con effetto al 7 gennaio
2019. La lavoratrice ha contestato tale provvedimento. Il 7 gennaio 2019 la
datrice di lavoro ha licenziato con effetto immediato la dipendente imputandole
vari inadempimenti.
C. Il 17 gennaio 2019 CO 1 si è rivolta
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di
conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a ottenere il pagamento di fr.
7818.15 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2019 a titolo di pretese salariali.
Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Pretore ha rilasciato il
15 marzo 2019 a CO 1 l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese
(inc. CM.2019.21).
D. CO 1 ha convenuto il
22 marzo 2019 la RE 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle
sue osservazioni del 13 maggio 2019 la convenuta ha proposto di respingere
la petizione, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di fr. 5500.– oltre
interessi al 5% dalla data della risposta per i danni causati dalla lavoratrice.
In un memoriale del 4 giugno 2019 CO 1 ha instato per il rigetto della riconvenzione. Alle prime arringhe del 23 agosto
2019 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, cominciata seduta state, è
terminata il 29 novembre 2019 e al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 dicembre
2019 l'attrice ha ribadito la sua posizione. Nel suo allegato del
20 dicembre 2019 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria per
fr. 5584.40 e ha ridotto a fr. 243.20 la sua richiesta riconvenzionale con un
saldo in favore dell'attrice di fr. 5341.20.
E. Statuendo con
sentenza del 20 gennaio 2020 il Pretore ha accolto la petizione obbligando la
convenuta a versare all'attrice
fr. 7878.16, oltre a interessi del 5% dall'8 gennaio 2019 e ha respinto l'azione
riconvenzionale. Non sono state prelevate spese processuali. La convenuta è
stata tenuta a rifondere all'attrice complessivi fr. 2500.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio
2020 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione solo per fr. 5584.40 o, in via subordinata, di annullarlo e di
rinviare gli atti al Pretore per una nuova decisione. essa postula altresì la
riduzione dell'ammontare delle ripetibili a
fr. 500.– in caso di accoglimento del reclamo e in ogni caso a
fr. 1000.–. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2020 CO 1 conclude per la reiezione
del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, è indubbio che il valore litigioso non raggiunge tale soglia anche
se all'azione è stata contrapposta una domanda riconvenzionale, (art. 94 cpv. 1
CPC), tanto più che davanti al Pretore litigiosi rimanevano fr. 2293.75, la
convenuta avendo riconosciuto la pretesa della attrice per fr. 5584.40 (cfr. CCR
sentenza inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 1 con numerosi rinvii). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore della convenuta il 21 gennaio 2020. Introdotto il 20 febbraio
2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore e spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole
da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha innanzitutto preso atto che per la convenuta la
disdetta immediata del 7 gennaio 2019 era ingiustificata e che per quella ordinaria
la medesima riconosceva alla lavoratrice lo stipendio fino al 28 febbraio 2019
per complessivi fr. 5584.40 netti. Premesso ciò, per il primo giudice
controverso rimaneva l'ammontare del salario dovuto in virtù del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione.
A tal proposito egli ha rilevato sulla scorta della candidatura spontanea, cui
era allegato il suo curriculum vitae indicante il conseguimento di un
attestato d'impiegata d'albergo AFC, il cui invio tramite e-mail del
30.
settembre 2018 alla convenuta era stato accertato con l'ispezione delle
e-mail del telefono cellulare dell'attrice in occasione delle prime arringhe,
che la lavoratrice aveva dimostrato di avere reso nota la sua formazione alla
convenuta. Per il Pretore la contestazione della convenuta in merito alla
ricezione di tale e-mail, sollevata solo con le conclusioni, era tardiva, donde
l'obbligo di versare un salario maggiore a quanto previsto contrattualmente. Negata
la malafede dell'attrice, il primo giudice ha riconosciuto a quest'ultima il
salario previsto dall'art. 10 cpv. 1 IIIa del Contratto collettivo, ovvero fr. 4141.–
lordi al mese oltre alla tredicesima per complessivi fr. 4485.95 mensili
lordi per i mesi da novembre 2018 a febbraio 2019. Dedotti poi i contributi
sociali, fr. 150.– mensili per vitto, quanto già percepito dalla lavoratrice (fr.
5684.05
netti) e preso atto dell'acquiescenza per fr. 5584,40 netti, il primo
giudice ha stabilito il saldo in favore dell'attrice in fr. 2293.85 netti. Egli
ha infine respinto la domanda riconvenzionale la convenuta non avendo provato
il danno che rivendicava.
4.
La reclamante, pur
ammettendo che dall'ispezione del telefono cellulare dell'attrice è risultato l'invio
della e-mail cui era allegato il curriculum
vitae indicante in
posizione ‟semi nascostaˮ la formazione della candidata, ribadisce
di non avere mai confermato di averla ricevuta. Egli spiega che alle prime
arringhe, dopo avere preso atto dell'e-mail, si era riservato la possibilità di
confermare o meno la sua ricezione. Non essendoci più stata alcuna assunzione probatoria,
a suo parere, l'ispezione del cellulare dell'attrice ha confermato solamente che
l'e-mail in questione si trovava “tra quelle (presunte) spedite. Per la
reclamante in mancanza di prove della ricezione che incombeva all'attrice
recare, il solo fatto di avere inviato una e-mail non dimostra, analogamente a una
lettera inviata per posta ordinaria, che essa sia entrata nella sfera del
destinatario. Né, essa soggiunge, il fatto che una e-mail si trovi nella “cartella
di posta inviata” significa che essa sia poi stata effettivamente spedita. Per
la reclamante, la lavoratrice è ad ogni modo in malafede giacché per trovare un
lavoro essa aveva accettato un salario inferiore quantunque consapevole dei
suoi diritti salariali anche perché materia di esame per ottenere l'attestato
AFC, salvo poi richiedere la differenza. La sua buone fede va dunque protetta “dal
deliberato agire dell'attrice”.
5.
Con la reclamante si
può convenire che incombe alla parte che allega di avere informato il datore di
lavoro della sua formazione professionale per dimostrare di avere diritto al
salario previsto del contratto collettivo comprovarlo (art. 8 CC). Premesso
ciò, oggetto della prova sono i fatti controversi se giuridicamente rilevanti
(art. 150 cpv. 1 CPC). Nei casi in cui è applicabile il principio dispositivo
(art. 55 cpv. 1 CPC), come in concreto, le parti devono dedurre in giudizio i
fatti su cui poggiano le loro domande (onere di allegazione), produrre le
pertinenti prove (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti allegati
dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo poi assumere prove
solo sui fatti controversi se giuridicamente rilevanti (DTF 144 III 522 consid.
5.1). La contestazione della convenuta deve pertanto essere sufficientemente
precisa e concreta da permettere all'attrice di capire quali siano le allegazioni
contestate e conseguentemente i fatti da provare (CCR inc. 16.2018.29 del 7
ottobre 2019 consid. 5b).
a) Nella
fattispecie, con la petizione l'attrice ha prodotto l'attestato di capacità
professionale quale impiegata d'albergo AFC rilasciato dall'ufficio della
formazione del Cantone dei Grigioni il 31 luglio 2017 (doc. G). A fronte dell'obbiezione
della convenuta di non avere mai avuto conoscenza di tale formazione, alle
prime arringhe del 23 agosto 2019 l'attrice ha prodotto l'e-mail di candidatura
spontanea con allegato il suo curriculum vitae nel quale è stato
indicato il compimento della formazione di “impiegata d'albergo AFC art. 33”
con __________ da settembre 2016 a maggio 2017 alla __________ di __________ (doc.
H). Chiamata a esprimersi su tale documento, la convenuta ha dichiarato di
riservarsi la possibilità “di effettuare le verifiche presso la propria
cliente, in particolare a sapere se il documento allegato il 30 settembre 2018
corrisponde a quello presentato in data odiernaˮ per poi aggiungere che “resta
beninteso ammesso che se questo fosse il caso, l'obiezione in merito all'attestato
della signora e la sua conoscenza da parte della convenuta verrà meno” (verbale
del 23 agosto 2019 pag. 2).
Alla
luce di tale dichiarazione e del fatto che l'attrice aveva con sé il proprio
telefono cellulare, il Pretore ha proceduto a un'ispezione dell'apparecchio, e
segnatamente della casella della posta elettronica, aprendo l'allegato alla
e-mail inviata il 30 settembre 2018 alle ore 19:07 alla convenuta. Posto ciò, “dopo
l'apertura del medesimo tutti i presenti possono prendere atto che sia l'e-mail
che l'allegato visionabile nella sua posta elettronica corrispondevano al doc.
H (verbale del 23 agosto 2019 pag. 2). Confrontata a tale ispezione la
convenuta nulla ha obiettato. L'istruttoria è poi continuata sulla questione di
sapere se vi fossero state delle inadempienze da parte dell'attrice nello
svolgimento delle sue mansioni con le audizioni di due testi. Al termine dell'udienza
del 29 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato conclusa l'istruttoria.
b) Ora
la capacità probatoria di e-mail non può essere negata a priori vista la loro
qualità di documenti secondo l'art. 168 cpv. 1 lett. b CPC. Non fa dubbio però che
in assenza di particolari misure di sicurezza manca la certezza sull'inviante,
il contenuto e il destinatario di un'e-mail. Occorrono perciò in presenza di
contestazioni sul contenuto e sull'autenticità delle e-mail, come sull'effettiva
ricezione di e-mail non securizzate, altri riscontri probatori esterni quali
conferme testimoniali o interrogatorio. Non vi è infatti la presunzione di
autenticità non avendo la sola e-mail la necessaria affidabilità (Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 71 ad
art. 157; v. anche: Albertini/Bolgiani/Costa,
Accessibilità ai messaggi di telefonia cellulare e protezione dei dati,
pubblicato in: RtiD II-2014 pag. 436).
c) Se
non che,
come si è detto,
dopo che alle prime arringhe il
patrocinatore della convenuta si era riservato la possibilità di verificare con
la propria mandate la conformità del “documento allegato il 30 settembre 2018
con quello presentato in data odiena”, nulla è stato comunicato. Solamente con
le conclusioni, la convenuta ha affermato di avere sempre contestato di essere
stata informata della formazione dell'attrice e di averlo saputo solo in sede d'udienza
come pure di avere preso atto del citato doc. H solo all'udienza del 23 agosto
2019.
Visto il silenzio della convenuta dopo detta udienza la contestazione
mossa con le conclusioni era tardiva.
I fatti e le contestazioni che devono passare al vaglio dell'istruttoria vanno
definiti prima che cominci l'assunzione delle prove, la quale, come si è detto,
deve vertere solo sui “fatti controversi, se giuridicamente rilevanti” (art.
150.
cpv. 1 CPC). Nelle circostanze descritte, l'accertamento del Pretore secondo
cui la convenuta era a conoscenza della formazione dell'attrice non è
manifestamente errato.
d) Non
si disconosce che il sottacere una formazione per ottenere un posto di lavoro
anche a un livello salariale inferiore salvo poi chiedere l'applicazione del
livello salariale confacente alla propria formazione possa essere indice di
malafede. E altresì, nel caso in esame, qualche ombra sussiste sul fatto che il
curriculum vitae dell'attrice
riporti il conseguimento della
formazione di “impiegata d'albergo AFC art. 33” con __________ da settembre
2016.
a maggio 2017 alla __________ di __________, allorquando l'attestato sia
stato rilasciato dall'ufficio della formazione del Cantone dei Grigioni. Se non
che, come si detto, il Pretore ha accertato senza arbitrio che la convenuta era
a conoscenza del curriculum vitae dell'attrice e prima dell'assunzione
avrebbe potuto chiarire tutte le circostanze relative alla formazione che le
sembravano poco chiare. Al proposito non si riscontrano pertanto estremi di
malafede.
e) Né
è costitutiva di abuso la rivendicazione salariale dopo la cessazione del contratto,
sia perché l'assoggettamento del rapporto di lavoro a un contratto collettivo
non consentiva alla convenuta di violare i salari minimi contenutivi (art. 357
cpv. 2 CO) sia perché il lavoratore non può validamente rinunciare a crediti
risultanti da un contratto collettivo di lavoro (art. 341 cpv. 1 CO). Ne segue
che al riguardo il reclamo vede la sua sorte segnata. Non essendoci
contestazioni sul merito delle pretese salariali dell'attrice, la decisione
impugnata resiste alla critica.
6.
Relativamente alle
ripetibili, il Pretore dopo avere ritenuto la convenuta interamente soccombente
l'ha obbligata a versare all'attrice, rappresentata professionalmente in
giudizio, un'indennità di fr. 2500.–.
a) La
reclamante critica altresì l'ammontare delle ripetibili dovute all'attrice chiedendone
la riduzione a fr. 500.– in caso di accoglimento del reclamo e a ogni modo a
fr. 1000.–. A suo parere, se anche a un'organizzazione sindacale può essere riconosciuta
un'indennità per ripetibili, deve trattarsi di “un equo rimborso per le spese
di rappresentanza e non di un'indennità finalizzata a un vantaggio economico”.
Tanto più, essa soggiunge, che “il supporto sindacale essendo di regola
gratuito comportando il solo versamento di un obolo per le spese vive non può
essere previsto lo stesso importo di ripetibili stabilito per una parte
rappresentata da un avvocato”. Secondo la reclamante per la rappresentanza dell'attrice
il sindacato non ha avuto esborsi per fr. 2500.– “non essendoci neppure l'IVA
da dedurre”. E ciò a maggior ragione se si pensa che la procedura non si è rivelata
complessa avendo comportato solamente delle deposizioni e un'ispezione al
cellulare dell'attrice. Essa ritiene scorretto e costitutivo di concorrenza
sleale che una parte rappresentata da un sindacato possa beneficiare di un
vantaggio economico personale rispetto alla parte patrocinata da un legale, che
dovrà versare a quest'ultimo l'intero ammontare di ripetibili.
b) La
richiesta di riduzione dell'indennità a fr. 500.–, subordinata all'accoglimento del reclamo, si rivela d'acchito
senza oggetto, l'ipotesi non verificandosi in concreto. Quanto alla
riduzione a fr. 1000.–, non è contestato che l'associazione RA 1 di __________
potesse rappresentare l'attrice nella controversia derivante dal contratto di
lavoro condotta in procedura semplificata (art. 12 cpv. 1 lett. b della Legge di
applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero in relazione all'art.
68.
cpv. 2 lett. d CPC). Premesso
ciò, è indubbio altresì che, dandosi la pacifica soccombenza della convenuta,
essa deve rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili,
quantunque quest'ultima sia rappresentata da un sindacato (CCR, sentenza inc.16.2020.30
del 31 agosto 2020 consid. 9 con rinvio a DTF 142 IV 44 consid. 2.3).
c) Nel
Cantone Ticino l'indennità per ripetibili è calcolata in base al regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1). Secondo
l'art. 15 di tale regolamento, l'autorità competente può accordare un'indennità
al patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati (tra i quali
rientrano tutte le figure elencate all'art. 68 cpv. 2 lett. a-d CPC; Trezzini in: Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 19 e 20 ad art.
96), purché esso sia legittimato a rappresentare una parte, se la qualità delle
prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello
svolgimento diligente del patrocinio. Quanto ai criteri di calcolo, la norma in
questione nulla prevede di particolare sicché in linea di principio occorre ispirarsi,
quanto meno in via analogica, ai principi degli art. 11 segg. del regolamento
(secondo l'importanza della lite, delle sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e
il tempo impiegato).
d) Nella
fattispecie, dandosi due pretese che non si escludono vicendevolmente (art. 94
cpv. 2 CPC), per un valore litigioso che ammonta a fr. 13 378.15 (domanda
principale di
fr. 7878.15 e riconvenzionale di fr. 5500.–), l'art. 11 cpv. 1 del citato
regolamento prevede ripetibili varianti tra fr. 2000.– (15%)
e fr. 3345.– (25%). La causa in esame non può ritenersi particolarmente complessa
né in fatto né in diritto, ove appena si pensi che la controversia
verteva per finire sulla questione di sapere se al momento dell'assunzione
l'attrice avesse reso edotta la convenuta della sua formazione. Né essa è risultata particolarmente impegnativa, oltre a uno
scambio di succinti allegati vi sono state tre brevi udienze del 23 agosto, del
14.
ottobre e del 29 novembre 2018. Nelle circostanze descritte si sarebbe giustificata l'applicazione
dell'aliquota media del 20% onde un'indennità di fr. 2675.–. Tenuto
conto delle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del noto regolamento) e dell'IVA l'ammontare
delle ripetibili a una parte assistita da un patrocinatore iscritto nel
registro degli avvocati sarebbe stato fissato in complessivi fr. 3170.–.
e) Visto
quanto precede, e considerato che nemmeno la reclamante pretende che il
rappresentante dell'attrice abbia svolto atti di procedura in modo inadeguato,
nell'attribuire all'attrice, quantunque rappresentata da un sindacato,
un'indennità per ripetibili di fr. 2500.– il Pretore non ha ecceduto o abusato
del potere di apprezzamento che beneficia in materia di spese giudiziarie. Ne discende,
in definita, che il reclamo deve essere respinto.
7.
La procedura nelle azioni derivanti dal
contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115
CPC). Vista l'estrema stringatezza delle osservazioni al reclamo (3 righe) si
prescinde dall'assegnare ripetibili all'opponente.
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.