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Decisione

16.2020.11

Appalto - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

3 marzo 2020Italiano5 min

il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.11

Lugano

3 marzo 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo 26 febbraio 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 28 gennaio 2020 dal

Giudice di pace del circolo delle Isole

nella causa SE 11/2019 (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza 23 ottobre 2019 da

CO

1

(rappresentato

dallo stesso e da RA 1 ),

Ritenuto

in fatto: che ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 23 ottobre 2019 RA 1, titolare

dell'omonimo garage __________ di __________, si è rivolto al Giudice di pace

del circolo delle Isole per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di

complessivi fr. 2457.– (preparazione al collaudo di una J__________ __________

fr. 2057.–, tassa di giustizia della procedura di conciliazione fr. 200.– e

indennità d'inconvenienza fr. 200.–), oltre al rigetto dell'opposizione

interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di

esecuzione di Locarno;

che all'udienza del 18

novembre 2019 l'attore, unico comparente, ha confermato la sua posizione;

che nel termine di 15

giorni assegnato alle parti dal Giudice di pace per esprimersi l'ultima volta

sulla fattispecie, nessuno ha reagito;

che con decisione del 28 gennaio

2020 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha condannato il

convenuto a versare all'attore fr. 2057.–, ha rigettato per tale importo

l'opposizione al menzionato PE, e ha posto le spese processuali di complessivi

fr. 400.–, compresa la tassa di giustizia di fr. 200.– della procedura

conciliativa, a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte

un'indennità d'inconvenienza di fr. 200.–;

che contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020

in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione;

che il memoriale non è

stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che

le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali

con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa

Camera con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

secondo l'art. 320 CPC

con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)

e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve

essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto

meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;

che in concreto il

reclamante parrebbe innanzitutto giustificare l'assenza al contraddittorio

rilevando di non avere potuto viaggiare per motivi di salute, ma l'asserto non

è reso verosimile, il certificato medico cui egli allude non essendo stato presentato

al primo giudice né allegato in questa sede;

che, in siffatte

circostanze, l'assenza del convenuto all'udienza del 18 novembre 2019 era

ingiustificata donde la facoltà per il Giudice di pace di porre alla base del

giudizio gli atti e le allegazioni di fatto dell'attore, rimaste incontroverse

e quindi esenti da ulteriore prova (art. 150 cpv. 1 CPC);

che, ciò premesso, il

Giudice di pace ha accolto la petizione accertando il conferimento da parte del

convenuto di un incarico all'attore di preparare un'autovettura per il collaudo

tecnico, il superamento dello stesso donde l'assenza di difetti e la non

imputabilità all'attore di eventuali difetti sorti successivamente al controllo

tecnico;

che per il reclamante,

quando egli si è recato in Germania, “gli ammortizzatori installati sono

crollati e quindi il veicolo non è più utilizzabile” tant'è che non è più

immatricolato;

che a prescindere dal

fatto che non vi è alcun riscontro probatorio di tali asserzioni, così

argomentando il reclamante non spiega perché la motivazione del Giudice di pace

sarebbe errata, ovvero perché con il superamento del collaudo tecnico il primo

giudice non potesse ritenere correttamente eseguite le prestazioni fornite

dall'attore;

che, pertanto, dandosi

un'esecuzione dei lavori in conformità del contratto, il committente deve

pagare la mercede secondo il valore del lavoro, il cui ammontare, in concreto,

non è contestato dal reclamante;

che pertanto la sentenza

impugnata, frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e

altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, resiste alla

critica;

che in tali circostanze

Fatti

il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere

deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett.

a n. 2 LOG);

che le spese processuali

Considerandi

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il

reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema

di indennità all'attore, al quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

e .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.