16.2020.11
Appalto - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
3 marzo 2020Italiano5 min
il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere
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Incarto n.
16.2020.11
Lugano
3 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 26 febbraio 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 28 gennaio 2020 dal
Giudice di pace del circolo delle Isole
nella causa SE 11/2019 (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza 23 ottobre 2019 da
CO
1
(rappresentato
dallo stesso e da RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: che ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 23 ottobre 2019 RA 1, titolare
dell'omonimo garage __________ di __________, si è rivolto al Giudice di pace
del circolo delle Isole per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di
complessivi fr. 2457.– (preparazione al collaudo di una J__________ __________
fr. 2057.–, tassa di giustizia della procedura di conciliazione fr. 200.– e
indennità d'inconvenienza fr. 200.–), oltre al rigetto dell'opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di
esecuzione di Locarno;
che all'udienza del 18
novembre 2019 l'attore, unico comparente, ha confermato la sua posizione;
che nel termine di 15
giorni assegnato alle parti dal Giudice di pace per esprimersi l'ultima volta
sulla fattispecie, nessuno ha reagito;
che con decisione del 28 gennaio
2020 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha condannato il
convenuto a versare all'attore fr. 2057.–, ha rigettato per tale importo
l'opposizione al menzionato PE, e ha posto le spese processuali di complessivi
fr. 400.–, compresa la tassa di giustizia di fr. 200.– della procedura
conciliativa, a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte
un'indennità d'inconvenienza di fr. 200.–;
che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020
in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali
con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa
Camera con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve
essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto
meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;
che in concreto il
reclamante parrebbe innanzitutto giustificare l'assenza al contraddittorio
rilevando di non avere potuto viaggiare per motivi di salute, ma l'asserto non
è reso verosimile, il certificato medico cui egli allude non essendo stato presentato
al primo giudice né allegato in questa sede;
che, in siffatte
circostanze, l'assenza del convenuto all'udienza del 18 novembre 2019 era
ingiustificata donde la facoltà per il Giudice di pace di porre alla base del
giudizio gli atti e le allegazioni di fatto dell'attore, rimaste incontroverse
e quindi esenti da ulteriore prova (art. 150 cpv. 1 CPC);
che, ciò premesso, il
Giudice di pace ha accolto la petizione accertando il conferimento da parte del
convenuto di un incarico all'attore di preparare un'autovettura per il collaudo
tecnico, il superamento dello stesso donde l'assenza di difetti e la non
imputabilità all'attore di eventuali difetti sorti successivamente al controllo
tecnico;
che per il reclamante,
quando egli si è recato in Germania, “gli ammortizzatori installati sono
crollati e quindi il veicolo non è più utilizzabile” tant'è che non è più
immatricolato;
che a prescindere dal
fatto che non vi è alcun riscontro probatorio di tali asserzioni, così
argomentando il reclamante non spiega perché la motivazione del Giudice di pace
sarebbe errata, ovvero perché con il superamento del collaudo tecnico il primo
giudice non potesse ritenere correttamente eseguite le prestazioni fornite
dall'attore;
che, pertanto, dandosi
un'esecuzione dei lavori in conformità del contratto, il committente deve
pagare la mercede secondo il valore del lavoro, il cui ammontare, in concreto,
non è contestato dal reclamante;
che pertanto la sentenza
impugnata, frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e
altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, resiste alla
critica;
che in tali circostanze
Fatti
il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere
deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett.
a n. 2 LOG);
che le spese processuali
Considerandi
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il
reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema
di indennità all'attore, al quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
e .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.