Lexipedia

Decisione

16.2020.13

Lavoro: personale a prestito – indennità per pranzo in base al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)

9 dicembre 2020Italiano13 min

2018 il “RE 1 risorse umane” di __________, società di collocamento di personale

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.13

Lugano

9 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 26 febbraio 2020 presentato dalla

RE

1

(rappresentata

da e , )

contro

la decisione emessa il 25 gennaio 2020 dal

Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa 0002-2019-o (contratto di lavoro)

promossa nei suoi confronti con petizione del 7 dicembre 2018 da

CO

1

(rappresentato

dal RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Tra luglio 2017 e maggio

2018 il “RE 1 risorse umane” di __________, società di collocamento di personale

fisso e temporaneo, ha messo a disposizione della società C__________ SA di __________,

attiva in particolare nel settore delle pavimentazioni stradali, il proprio dipendente

CO 1 quale “lavoratore edile” di classe C secondo la classificazione del Contratto

nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).

B. Il 25 settembre 2018 CO

1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per un tentativo di

conciliazione volto a ottenere da “RE 1 Risorse Umane SA” il pagamento di fr. 1936.–

più interessi al 5% dal 23 marzo 2018 corrispondenti a 121 indennità per il

pranzo a fr. 16.– secon­do l'art. 60 CNM. Constatata l'impossibilità di

conciliare le parti all'udien­za di conciliazione del 21 novembre 2018, il

Giudice di pace ha rilasciato il 23 novembre 2018 a CO 1 l'autorizzazione ad

agire e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico dello Stato (inc.

0058-2018-t).

C. Con petizione del 7

dicembre 2018 CO 1 ha convenu­to “RE 1 Risorse Umane” davanti al medesimo

Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni

del 13 febbraio 2019 la società “RE 1” ha proposto di respingere la petizione.

All'udienza del 20 marzo 2019 le parti hanno confermato le rispettive posizioni

e l'attore ha notificato prove. Il

17 aprile 2019 il Giudice di pace ha ordinato la congiunzione della

causa per l'istruttoria con analoghe procedure promosse contro la convenuta da

altri due suoi dipendenti (inc. 0001-2019-o e inc. 0009-2019-o). Con

disposizione ordinatoria processuale del 3 gennaio 2020 il Giudice di pace

supplente ha respinto le prove richieste dall'attore.

D. Statuendo con

decisione del 25 gennaio 2020 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto

la petizione nel senso che la convenuta è stata obbligata a versare all'attore

fr. 1936.– più interessi dal 29 maggio 2018. Le spese processuali di fr. 100.–

sono state poste a carico dello Stato.

E. Contro la decisione

appena citata la società “RE 1” è insorta a que­sta Camera con un reclamo (“ricorso”)

del 26 febbraio 2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Nelle

sue osservazioni del 26 marzo 2020 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Preliminarmente

occorre chiarire la designazione della convenuta nel procedimento. L'attore, in

effetti, nell'istanza di conciliazione ha indicato “RE 1 Risorse Umane SA” (__________)

quale parte convenuta, denominazione poi ripresa nell'autorizzazione ad agire.

La petizione è poi stata poi introdotta nei confronti di “RE 1 Risorse Umane, __________

__________” e la decisione impugnata menziona tale parte. Se non che tali designazioni

non corrispondono a nessuna società iscritta nel registro di commercio, nel

quale invece figura una società “RE 1” con sede in __________ a __________. Ora

quest'ultima denominazione oltre a essere riportata, ancorché in caratteri

minuscoli rispetto alla dicitura “RE 1 Risorse Umane”, sul contratto di lavoro

e sui vari conteggi di salario agli atti (doc. A), è quella con cui la convenuta

si è palesata nei suoi allegati di prima e di seconda sede. In tali

circostanze, è pacifico che la parte convenuta fosse la società "RE 1"

con sede a __________.

Il problema è che tale

società è una succursale della “RE 1” con sede principale a __________. Una

succursale, tuttavia, sebbene dispon­ga di una certa autonomia, continua giuridicamente

a essere parte integrante della società da cui dipende ed è così priva di

esistenza giuridica e di capacità di essere parte, salvo che essa non stia in

giudizio in virtù di un potere di rappresentanza speciale conferitole dalla

società principale (CCR, sentenza inc. 16.2019.33/16.2019.39 del 3 settembre

2020.

consid. 2). Nella fattispecie quindi, solo la sede principale della citata

socie­tà ha la capacità processuale. Conformemente alla giurisprudenza, la

correzione della designazione delle parti è possibile nei casi in cui è escluso

un qualsivoglia rischio di confusione (CCR, sentenza inc. 16.2019.33/16.2019.39

del 3 settembre 2020 consid. 2; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_458/2018

del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.). Premesso ciò, in concreto, molti

elementi indicano chiaramente il legame tra le due entità ed escludono un

qualsiasi rischio di confusione, in particolare la denominazione specifica

della succursale, simile a quella della società principale, e l'estratto del

registro di commercio, che esplicita il legame con quest'ultima. È pertanto

possibile (e necessario) procedere alla rettifica della designazione della

parte reclamante nel rubrum di questa decisione.

2.

Il ricorso è firmato

apparentemente dal solo V__________ __________. Se non che, egli dispone

unicamente di un diritto di firma collettiva a due con un membro della

direzione solo per la succursale. L'atto processuale andava pertanto compiuto

con un altro rappresentante iscritto nel registro di commercio. In concreto

andrebbe pertanto esaminato se l'atto possa essere sanato (art. 132 cpv. 1

CPC), o, trattandosi di una scelta deliberata, se l'atto non vada dichiarato

irricevibile. Visto l'esito del reclamo, il quesito può rimanere indeciso.

3.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dal-la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto

lunedì 27 gennaio 2020. Introdotto il 26 febbraio 2020, il reclamo è pertanto

tempestivo.

4.

Al reclamo, la RE 1 allega,

oltre a documenti già presenti nel fascicolo processuale trasmesso a questa Camera

dal giudice di pace supplente, la cartella mensile di lavoro utilizzata dalla C__________

SA e un riassunto redatto dal sindacato Unia delle principali condizioni di

lavori in ambito di pavimentazioni stradali valide nel Canton Ticino dal 1°

gennaio 2016. Questi documenti, tuttavia, presentati per la prima volta in

questa sede e non davanti al primo giudice, sono nuovi e pertanto inammissibili

(art. 326 cpv. 1 CPC).

5.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con

rinvii).

6.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace supplente, richiamata una decisione del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, del 27 giugno 2016 (inc. SE.2015.85), ha

considerato che nella fattispecie entrano “potenzialmente” in gioco tre Convenzioni

collettive di lavoro: il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale

in Svizzera (CNM), il Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni

stradali valevole per il Cantone Ticino (CCL pavimentazioni stradali) e il Contratto

collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCLPP). Per il primo giudice, considerato che

il CCL pavimentazioni stradali completa le disposizioni del CNM e ne

costituisce parte integrante, “è palese che si applichi il CNM e che al suo art.

60.

prevede un'indennità giornaliera di fr. 16.– per pasto, tanto più che il CNM

è d'obbligatorietà generale mentre il CCL pavimentazioni stradali non lo è”. Ciò

posto, egli ha accolto la petizione, salvo far decorrere gli interessi dal 29

maggio 2018, data dell'ultimo conteggio.

7.

Secondo la

reclamante, l'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM prevede che i contratti

collettivi di lavoro locali “possono concordare o emanare disposizioni

supplementari che disciplinino fra l'altro i dettagli del diritto alla

prestazione” e siccome l'art. 23.3 del CCL pavimentazioni stradali, che a suo

avviso costituisce un contratto di lavoro locale in virtù dell'art. 10 CNM,

“definisce le indennità di trasferta e stabilisce che vengano riconosciuti mediante

un raggio chilometrico”, le aziende ticinesi attive nel settore della

pavimentazione stradale “per le indennità per il pranzo fanno riferimento al

raggio chilometrico come previsto dal CCL Pavimentazione Ticino”. Essa

evidenzia altresì che nei suoi rapporti di lavoro ha previsto un apposito

spazio con la dicitura “luogo di lavoro” che permette ai suoi collaboratori di

inserire questa informazione necessaria per stabilire l'eventuale diritto a

indennità per il pranzo. A suo dire, poi, tutte le persone impegnate nel

settore della pavimentazione sono a conoscenza del diritto all'indennità pranzo

“a seconda della distanza chilometrica”. Soggiunge altresì che anche il CCL per

l'edilizia principale del Cantone Ticino prevede, per le aziende che vi sono

sottoposte, un'indennità per il pranzo diversa rispetto a quella stabilita dal

Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale.

8.

Nella fattispecie, è indubbio che la reclamante

è un'azienda prestatrice di personale sopposta alla Legge federale sul collocamento e il

personale a prestito (LC; RS 823.11) e al CCLPP. Conformemente all'art. 20 LC e all'art. 27 CCLPP,

essa era quindi tenuta a riconoscere al proprio dipendente CO 1, prestato alla C__________

SA, azienda attiva nel settore delle pavimentazioni stradali, le indennità per

i pasti previste da disposizioni d'obbligatorietà generale di un contratto

collettivo di lavoro cui l'impresa acquisitrice era sottoposta, segnatamente dal

Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).

a) L'art.

60.

cpv. 2 prima frase CNM (edizione 2016-2018), nor­ma su cui l'attore fonda la

sua pretesa, dispone che “l'impre­sa, secondo possibilità, mette a disposizione

un pasto sufficiente al posto di corrispondere un'indennità in denaro. In

mancanza di questa possibilità da parte dell'azienda, o se il lavoratore non

può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un'indennità di almeno fr.

15.– (dal 1° gennaio 2017: fr. 16.–)”. Alle parti contraenti di un CCL

locale, per l'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM è data la possibilità di

“concordare un importo superiore ed emanare disposizioni supplementari che

disciplinino fra l'altro i dettagli del diritto alla prestazione”.

b) Secondo la

reclamante, come si è detto, su rinvio dell'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM le

indennità per il pranzo sono disciplinate dal CCL pavimentazioni stradali e segnatamente dall'art.

23.3

CCL, il cui tenore è il seguente:

“Indennità di trasferta

Intere:

a) Il

lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all'alloggio

convenienti, nonché alle spese di viaggio settimanale di andata e ritorno dalla

località di lavoro alla sede della ditta;

b) In cantieri

aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non

domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio

conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.

Parziali:

km

(tratta semplice di percorso

stradale)

0.

– 10

10.

– 25

25.

– 50

oltre 50

Indennità giornaliere

(fr.)

0.–

14.–

20.–

30.–”

c) Che

il CCL pavimentazioni stradali, unicità

ticinese, sia applicabile alla C__________ SA è

indubbio e conseguentemente è possibile che nel settore della pavimentazione

stradale l'indennità pranzo sia calcolata in funzione del raggio chilometrico

come indicato all'art. 23.3 del CCL. Più problematica appare per contro la sua

applicabilità alla convenuta quantunque la convenzione lo preveda anche per le

ditte di collocamento di personale (art. 3 cpv. 2). Ora che una ditta di

collocamento possa far capo volontariamente a tale CCL è possibile. Sta di

fatto che contrariamente al CNM tale convenzione non è stata dichiarata di

obbligatorietà generale e non figura nell'elenco dell'Appendice 1 del CCLPP. In

caso di controversie torna applicabile il CNM dichiarato di obbligatorietà

generale. Che lavoratori assunti direttamente da ditte di pavimentazioni siano

retribuiti come pretende la reclamante, ciò che potrebbe costituire una

disparità di trattamento, non costituisce ad ogni modo motivo per ammettere

l'applicabilità della disposizione del CCL pavimentazioni stradali anche a

quelli interinali, trattandosi di fattispecie diverse. E altrettanto vale per quanto

riguarda il fatto che il CCL per l'edilizia principale del

Cantone Ticino contempli una norma

specifica sull'indennità per il pranzo “a completa tacitazione di quanto

previsto dall'art. 60 del CNM” (art. 25 cpv. 1). In circostanze siffatte il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, dev'essere respinto.

9.

La

procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle

sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamen­to fino a un

valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, un'equa

indennità per ripetibili, quantunque sia rappresentato da un sindacato (art.

68.

cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid.

2.3

con rinvio a DTF 117 Ia 295; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28

novembre 2019 consid. 7). L'ammontare della stessa tiene conto che il memoriale

presentato dal rappresentante è identico per le tre cause congiunte.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese

processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

3. Notificazione a:

,

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.