16.2020.13
Lavoro: personale a prestito – indennità per pranzo in base al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)
9 dicembre 2020Italiano13 min
2018 il “RE 1 risorse umane” di __________, società di collocamento di personale
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.13
Lugano
9 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 26 febbraio 2020 presentato dalla
RE
1
(rappresentata
da e , )
contro
la decisione emessa il 25 gennaio 2020 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa 0002-2019-o (contratto di lavoro)
promossa nei suoi confronti con petizione del 7 dicembre 2018 da
CO
1
(rappresentato
dal RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Tra luglio 2017 e maggio
2018 il “RE 1 risorse umane” di __________, società di collocamento di personale
fisso e temporaneo, ha messo a disposizione della società C__________ SA di __________,
attiva in particolare nel settore delle pavimentazioni stradali, il proprio dipendente
CO 1 quale “lavoratore edile” di classe C secondo la classificazione del Contratto
nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).
B. Il 25 settembre 2018 CO
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per un tentativo di
conciliazione volto a ottenere da “RE 1 Risorse Umane SA” il pagamento di fr. 1936.–
più interessi al 5% dal 23 marzo 2018 corrispondenti a 121 indennità per il
pranzo a fr. 16.– secondo l'art. 60 CNM. Constatata l'impossibilità di
conciliare le parti all'udienza di conciliazione del 21 novembre 2018, il
Giudice di pace ha rilasciato il 23 novembre 2018 a CO 1 l'autorizzazione ad
agire e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico dello Stato (inc.
0058-2018-t).
C. Con petizione del 7
dicembre 2018 CO 1 ha convenuto “RE 1 Risorse Umane” davanti al medesimo
Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni
del 13 febbraio 2019 la società “RE 1” ha proposto di respingere la petizione.
All'udienza del 20 marzo 2019 le parti hanno confermato le rispettive posizioni
e l'attore ha notificato prove. Il
17 aprile 2019 il Giudice di pace ha ordinato la congiunzione della
causa per l'istruttoria con analoghe procedure promosse contro la convenuta da
altri due suoi dipendenti (inc. 0001-2019-o e inc. 0009-2019-o). Con
disposizione ordinatoria processuale del 3 gennaio 2020 il Giudice di pace
supplente ha respinto le prove richieste dall'attore.
D. Statuendo con
decisione del 25 gennaio 2020 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto
la petizione nel senso che la convenuta è stata obbligata a versare all'attore
fr. 1936.– più interessi dal 29 maggio 2018. Le spese processuali di fr. 100.–
sono state poste a carico dello Stato.
E. Contro la decisione
appena citata la società “RE 1” è insorta a questa Camera con un reclamo (“ricorso”)
del 26 febbraio 2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Nelle
sue osservazioni del 26 marzo 2020 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Preliminarmente
occorre chiarire la designazione della convenuta nel procedimento. L'attore, in
effetti, nell'istanza di conciliazione ha indicato “RE 1 Risorse Umane SA” (__________)
quale parte convenuta, denominazione poi ripresa nell'autorizzazione ad agire.
La petizione è poi stata poi introdotta nei confronti di “RE 1 Risorse Umane, __________
__________” e la decisione impugnata menziona tale parte. Se non che tali designazioni
non corrispondono a nessuna società iscritta nel registro di commercio, nel
quale invece figura una società “RE 1” con sede in __________ a __________. Ora
quest'ultima denominazione oltre a essere riportata, ancorché in caratteri
minuscoli rispetto alla dicitura “RE 1 Risorse Umane”, sul contratto di lavoro
e sui vari conteggi di salario agli atti (doc. A), è quella con cui la convenuta
si è palesata nei suoi allegati di prima e di seconda sede. In tali
circostanze, è pacifico che la parte convenuta fosse la società "RE 1"
con sede a __________.
Il problema è che tale
società è una succursale della “RE 1” con sede principale a __________. Una
succursale, tuttavia, sebbene disponga di una certa autonomia, continua giuridicamente
a essere parte integrante della società da cui dipende ed è così priva di
esistenza giuridica e di capacità di essere parte, salvo che essa non stia in
giudizio in virtù di un potere di rappresentanza speciale conferitole dalla
società principale (CCR, sentenza inc. 16.2019.33/16.2019.39 del 3 settembre
2020.
consid. 2). Nella fattispecie quindi, solo la sede principale della citata
società ha la capacità processuale. Conformemente alla giurisprudenza, la
correzione della designazione delle parti è possibile nei casi in cui è escluso
un qualsivoglia rischio di confusione (CCR, sentenza inc. 16.2019.33/16.2019.39
del 3 settembre 2020 consid. 2; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_458/2018
del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.). Premesso ciò, in concreto, molti
elementi indicano chiaramente il legame tra le due entità ed escludono un
qualsiasi rischio di confusione, in particolare la denominazione specifica
della succursale, simile a quella della società principale, e l'estratto del
registro di commercio, che esplicita il legame con quest'ultima. È pertanto
possibile (e necessario) procedere alla rettifica della designazione della
parte reclamante nel rubrum di questa decisione.
2.
Il ricorso è firmato
apparentemente dal solo V__________ __________. Se non che, egli dispone
unicamente di un diritto di firma collettiva a due con un membro della
direzione solo per la succursale. L'atto processuale andava pertanto compiuto
con un altro rappresentante iscritto nel registro di commercio. In concreto
andrebbe pertanto esaminato se l'atto possa essere sanato (art. 132 cpv. 1
CPC), o, trattandosi di una scelta deliberata, se l'atto non vada dichiarato
irricevibile. Visto l'esito del reclamo, il quesito può rimanere indeciso.
3.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dal-la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto
lunedì 27 gennaio 2020. Introdotto il 26 febbraio 2020, il reclamo è pertanto
tempestivo.
4.
Al reclamo, la RE 1 allega,
oltre a documenti già presenti nel fascicolo processuale trasmesso a questa Camera
dal giudice di pace supplente, la cartella mensile di lavoro utilizzata dalla C__________
SA e un riassunto redatto dal sindacato Unia delle principali condizioni di
lavori in ambito di pavimentazioni stradali valide nel Canton Ticino dal 1°
gennaio 2016. Questi documenti, tuttavia, presentati per la prima volta in
questa sede e non davanti al primo giudice, sono nuovi e pertanto inammissibili
(art. 326 cpv. 1 CPC).
5.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
6.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace supplente, richiamata una decisione del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, del 27 giugno 2016 (inc. SE.2015.85), ha
considerato che nella fattispecie entrano “potenzialmente” in gioco tre Convenzioni
collettive di lavoro: il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale
in Svizzera (CNM), il Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni
stradali valevole per il Cantone Ticino (CCL pavimentazioni stradali) e il Contratto
collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCLPP). Per il primo giudice, considerato che
il CCL pavimentazioni stradali completa le disposizioni del CNM e ne
costituisce parte integrante, “è palese che si applichi il CNM e che al suo art.
60.
prevede un'indennità giornaliera di fr. 16.– per pasto, tanto più che il CNM
è d'obbligatorietà generale mentre il CCL pavimentazioni stradali non lo è”. Ciò
posto, egli ha accolto la petizione, salvo far decorrere gli interessi dal 29
maggio 2018, data dell'ultimo conteggio.
7.
Secondo la
reclamante, l'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM prevede che i contratti
collettivi di lavoro locali “possono concordare o emanare disposizioni
supplementari che disciplinino fra l'altro i dettagli del diritto alla
prestazione” e siccome l'art. 23.3 del CCL pavimentazioni stradali, che a suo
avviso costituisce un contratto di lavoro locale in virtù dell'art. 10 CNM,
“definisce le indennità di trasferta e stabilisce che vengano riconosciuti mediante
un raggio chilometrico”, le aziende ticinesi attive nel settore della
pavimentazione stradale “per le indennità per il pranzo fanno riferimento al
raggio chilometrico come previsto dal CCL Pavimentazione Ticino”. Essa
evidenzia altresì che nei suoi rapporti di lavoro ha previsto un apposito
spazio con la dicitura “luogo di lavoro” che permette ai suoi collaboratori di
inserire questa informazione necessaria per stabilire l'eventuale diritto a
indennità per il pranzo. A suo dire, poi, tutte le persone impegnate nel
settore della pavimentazione sono a conoscenza del diritto all'indennità pranzo
“a seconda della distanza chilometrica”. Soggiunge altresì che anche il CCL per
l'edilizia principale del Cantone Ticino prevede, per le aziende che vi sono
sottoposte, un'indennità per il pranzo diversa rispetto a quella stabilita dal
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale.
8.
Nella fattispecie, è indubbio che la reclamante
è un'azienda prestatrice di personale sopposta alla Legge federale sul collocamento e il
personale a prestito (LC; RS 823.11) e al CCLPP. Conformemente all'art. 20 LC e all'art. 27 CCLPP,
essa era quindi tenuta a riconoscere al proprio dipendente CO 1, prestato alla C__________
SA, azienda attiva nel settore delle pavimentazioni stradali, le indennità per
i pasti previste da disposizioni d'obbligatorietà generale di un contratto
collettivo di lavoro cui l'impresa acquisitrice era sottoposta, segnatamente dal
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).
a) L'art.
60.
cpv. 2 prima frase CNM (edizione 2016-2018), norma su cui l'attore fonda la
sua pretesa, dispone che “l'impresa, secondo possibilità, mette a disposizione
un pasto sufficiente al posto di corrispondere un'indennità in denaro. In
mancanza di questa possibilità da parte dell'azienda, o se il lavoratore non
può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un'indennità di almeno fr.
15.– (dal 1° gennaio 2017: fr. 16.–)”. Alle parti contraenti di un CCL
locale, per l'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM è data la possibilità di
“concordare un importo superiore ed emanare disposizioni supplementari che
disciplinino fra l'altro i dettagli del diritto alla prestazione”.
b) Secondo la
reclamante, come si è detto, su rinvio dell'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM le
indennità per il pranzo sono disciplinate dal CCL pavimentazioni stradali e segnatamente dall'art.
23.3
CCL, il cui tenore è il seguente:
“Indennità di trasferta
Intere:
a) Il
lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all'alloggio
convenienti, nonché alle spese di viaggio settimanale di andata e ritorno dalla
località di lavoro alla sede della ditta;
b) In cantieri
aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non
domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio
conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.
Parziali:
km
(tratta semplice di percorso
stradale)
0.
– 10
10.
– 25
25.
– 50
oltre 50
Indennità giornaliere
(fr.)
0.–
14.–
20.–
30.–”
c) Che
il CCL pavimentazioni stradali, unicità
ticinese, sia applicabile alla C__________ SA è
indubbio e conseguentemente è possibile che nel settore della pavimentazione
stradale l'indennità pranzo sia calcolata in funzione del raggio chilometrico
come indicato all'art. 23.3 del CCL. Più problematica appare per contro la sua
applicabilità alla convenuta quantunque la convenzione lo preveda anche per le
ditte di collocamento di personale (art. 3 cpv. 2). Ora che una ditta di
collocamento possa far capo volontariamente a tale CCL è possibile. Sta di
fatto che contrariamente al CNM tale convenzione non è stata dichiarata di
obbligatorietà generale e non figura nell'elenco dell'Appendice 1 del CCLPP. In
caso di controversie torna applicabile il CNM dichiarato di obbligatorietà
generale. Che lavoratori assunti direttamente da ditte di pavimentazioni siano
retribuiti come pretende la reclamante, ciò che potrebbe costituire una
disparità di trattamento, non costituisce ad ogni modo motivo per ammettere
l'applicabilità della disposizione del CCL pavimentazioni stradali anche a
quelli interinali, trattandosi di fattispecie diverse. E altrettanto vale per quanto
riguarda il fatto che il CCL per l'edilizia principale del
Cantone Ticino contempli una norma
specifica sull'indennità per il pranzo “a completa tacitazione di quanto
previsto dall'art. 60 del CNM” (art. 25 cpv. 1). In circostanze siffatte il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo
giudice, dev'essere respinto.
9.
La
procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle
sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un
valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, un'equa
indennità per ripetibili, quantunque sia rappresentato da un sindacato (art.
68.
cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid.
2.3
con rinvio a DTF 117 Ia 295; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28
novembre 2019 consid. 7). L'ammontare della stessa tiene conto che il memoriale
presentato dal rappresentante è identico per le tre cause congiunte.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
3. Notificazione a:
–
,
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.