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Decisione

16.2020.16

Contratto di domiciliazione societaria: remunerazione

10 maggio 2021Italiano19 min

28 ottobre 2008 e dalla sua co­stituzione al 14 novembre 2014 S__________ G__________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.16

Lugano

10 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo 2 marzo 2020 presentato dalla

C__________

SA,

ora

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 28 gennaio 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3, nella causa SE.2017.328 (contratto di domiciliazione societaria)

promossa nei suoi confronti con petizione del 14 settembre 2017

dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La C__________ SA, società

attiva nel settore immobiliare, è stata iscritta nel registro di commercio il

28 ottobre 2008 e dalla sua co­stituzione al 14 novembre 2014 S__________ G__________

__________ ne è stata amministratrice unica. Occupata in seguito da M__________

P__________, tale carica è stata poi assunta, il 23 ottobre __________, da G__________

R__________, marito di S__________ G__________. La CO 1, attiva anch'essa nel

settore immobiliare, ha quale amministratore unico Si__________ G__________,

fratello di S__________ G__________ __________, mentre il di loro padre, R__________

G__________, risulta esserne un dipendente.

B. Il 7 dicembre 2015 la

C__________ SA ha spostato la propria sede e il suo recapito da __________ a __________,

in via __________ pres­so gli uffici

della CO 1. Il 15 dicembre 2016 la CO 1 ha chiesto alla C__________ SA il

pagamento come com­penso per la domiciliazione e il recapito dal 1° novem­bre

2015 al 31 dicembre 2016 di fr. 7560.– (fr. 500.– mensili + IVA) e il 1°

marzo 2017 le ha chiesto il versamento quale corrispettivo per il mese di

febbraio 2017 di fr. 540.– (IVA inclusa). Visto il mancato pagamento di queste

fatture, il 24 apri­le 2017 la CO 1 ha fatto notificare alla C__________ SA il

precetto esecutivo n. __________99 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso

di fr. 8100.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017, cui l'escussa ha

interposto opposizione. Nel frattempo, l'8 marzo 2017, la C__________ SA ha

trasferito il suo recapito in via __________ sempre a __________.

C. Il 16 maggio 2017 la CO

1 si è rivolta al Segretario assessore della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione

nei confronti della C__________ SA volto a ottenere il

pagamento di fr. 8100.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato

PE. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario

assessore ha rilasciato all'istante, il 20 giugno 2017, l'autorizzazione

ad agire. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante,

“riservata una diversa ripartizione con il giudizio di merito” (inc.

CM.2017.339).

D. Con

petizione del 14 settembre 2017 la CO 1 ha convenuto la C__________

SA davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottene­re quanto

postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2017 la

convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe

del 28 novembre 2017 l'attrice ha riaffermato la sua posizione sulla

scorta di un memoriale di repli­ca. In duplica orale la convenuta ha proposto

una volta ancora il suo punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato pro­ve.

L'istruttoria è stata chiusa il 23 settembre 2019. Alle arringhe finali le

parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 5 e del 27

novembre 2019, in cui hanno confermato le

loro domande.

E. Statuen­do

con decisione del 29 gennaio 2020 il Pretore ha accol­to la petizione, obbligando

la convenuta a versare all'attrice fr. 8100.– oltre interessi al 5%

dal 24 aprile 2017 (anziché il 1° aprile 2017). Le spese

processuali di fr. 800.–, così come quelle di fr. 250.– della procedura di

conciliazione, sono state poste a carico della convenuta tenuta a rifondere all'attrice

fr. 1700.– per ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata la C__________ SA è insorta a questa Camera con un re­clamo del 2

marzo 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che il

giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione, o quanto

meno di annullarlo e di rinviare gli atti al primo giudice perché

emani una nuova decisione “ai sensi dei considerandi del Tribunale d'appello”.

Con decreto del 9 mar­zo 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta

di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Nel frattempo, il 5 marzo

2020, la C__________ SA ha modificato la sua ragione sociale in RE 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della

convenuta il 30 gennaio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali

n. 98.__________ agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di

ricorso sarebbe scaduto così il sabato 29 febbraio 2020, salvo protrarsi al

lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 2 marzo

2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.

a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di

reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole

da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore dopo avere prese atto che litigiosa era l'onerosità del servizio di domiciliazione fornito dall'at­trice

alla convenuta, ha accertato che il servizio di domiciliazione

societaria è un contratto innominato, non sottostante quindi ad alcuna

forma speciale (art. 11 cpv. 1 CO), che ha per oggetto il trasferimento della

sede “di una società presso gli uffici di un'altra società […] usualmente

contro pagamento di un corrispettivo, in ogni caso quando è compresa la messa a disposi­zio­ne d'infrastrutture come ad esempio uffici,

telefoni, stampanti e fax, da parte della società domiciliante”. Posto ciò,

egli ha appurato che la scelta di domiciliare la C__________

SA presso l'attrice era stata voluta da

G__________ R__________ e non su richiesta del di lui suocero R__________ G__________

“verosimilmente per concentrare le

attività delle società a lui facenti capo,

tra cui la convenuta, negli uffici ove era attiva la sua assistente M__________

M__________ e ove lui stesso ha iniziato la sua nuova attività alle dipendenze

dell'attrice ad inizio 2016”.

Il primo

giudice ha poi accertato che R__________ G__________ aveva dichia­rato di aver

discusso con G__________ R__________ “nel dettaglio i termini per la domiciliazione e di averli poi riportati

al dirigente respon­sabile della ditta attrice” e che sebbene “non si ricordasse in dettaglio le pattuizioni”, il teste aveva “chiaramente indicato che la

domiciliazione non era stata pattuita gratuita”. Inoltre, egli ha soggiunto, quanto

riferito da R__________ G__________ ­era stato conferma­to da Si__________ G__________,

il quale ha “chiarito che di fatto la convenu­ta aveva iniziato ad occupare gli

spazi presso l'attrice già nel 2014 – se non prima – e che solo in un secondo

tempo ha spostato anche la sede sociale”. Per il Pretore, poi, la convenuta aveva

pagato una fattura di fr. 4500.– oltre IVA emessa il 16 apri­le 2014 dall'attrice

e riferita a “prestazioni” eseguite nel periodo da novembre 2013 a febbraio

2014, prendendo atto che per M__________ M__________ queste prestazioni “erano riferite sia alla messa a disposizione della

segretaria che l'aveva preceduta sia del costo di domiciliazione della C__________

SA, come le risulta anche dai bilanci societari”. Il primo giudice ha pertanto ritenuto assodato che la convenuta in

passato avesse pagato all'attrice dei costi di domiciliazione. Egli ha altresì

considerato che la “circostanza che detti costi non siano in seguito stati

fatturati mensilmente […] non significa che i medesimi non fossero dovuti”,

giacché come “deposto dal responsabile dell'attrice nelle "questioni di famiglia"

non si è soliti essere "così fiscali"” e che non è stato dimostrato

dall'istruttoria “che altre società domiciliate negli spazi dell'attrice non

pagano una domiciliazione”.

In circostanze

del genere, il Pretore ha accolto la petizione “considerato che le testimonianze assunte hanno smentito un accor­do

riguardo alla gratuità della domiciliazione mentre hanno comprovato che per il

periodo di cui alla fatturazione delle due fatture […] la convenuta ha

effettivamente usufruito degli spazi, dei servizi e dell'infrastruttura messile

a disposizione dall'attrice”. A suo

parere, per quanto l'istruttoria non avesse chiarito l'importo mensile pattuito

per i servizi forniti, quello di fr. 500.– mensili oltre IVA fatturato “è adeguato a quanto offerto”. Quanto alla decorren­za degli interessi, in difetto di una precedente

messa in mora “documentata agli atti”,

il Pretore l'ha riconosciuta unicamente dalla data del precetto esecutivo (24

aprile 2017).

4.

La RE 1, che non contesta

di avere concluso con l'attrice un contratto di domiciliazione societaria che

comprende­va, oltre al trasferimento della propria sede legale, la messa a

disposizione di spazi, infrastrutture e materiale da parte della società

domiciliante, contesta la conclusione del Pretore secondo cui il contratto sia

iniziato prima dell'effettivo trasferimento della sua sede presso gli uffici

dell'attrice, avvenuto nel mese di dicem­bre 2015, e soprattutto che esso prevedeva

una remunerazione. A suo avviso, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azio­ne

poiché l'attrice, gravata dall'onere della prova, non ha dimostrato l'esistenza

di un accordo in merito all'onerosità del servizio di domiciliazione né

tantomeno che l'ammontare del compenso pattuito sarebbe stato di fr. 500.–

mensili. Oltre rimproverargli un'errata valutazione delle prove, la reclamante

critica il Pretore per non avere considerato che “in capo alle società in causa

vi sono persone con stretti rapporti di parentela” e che tra familiari “ci si

fornisce servizi gratuitamente, sempre nell'interesse di sostenersi a vicenda”.

Essa censura l'accertamento del primo giudice, per il quale la decisione di spostare

la sede della società dagli uffici dell'__________ Sagl, alla quale nulla

versava per la domiciliazione, non era dovuta alla richiesta di R__________ G__________

ma a una scelta del suo amministratore unico. Ribadisce che con R__________ G__________

non era stata pattuita nessuna remunerazione e che l'attrice “solo dal momento

che i rapporti tra G__________ R__________ e sua moglie S__________ G__________-__________,

e quindi figlia di R__________ G__________, rispettivamente sorella di Si__________

G__________, si sono incrinati (…) ha preteso di vantare un credito”. Tant'è,

essa epiloga, dal mese di novembre 2016 l'attrice “perpetra nei confronti del

suo amministratore unico un comportamento vessatorio giacché, oltre alle

fatture oggetto della vertenza e alla procedura esecutiva e giudiziaria ad esse

legate, lo ha licenziato e ne ha revocato la funzione dirigenziale”.

5.

Nella fattispecie non è

contestato l'accertamento del Pretore secondo cui tra le parti era sorto

un contratto di domiciliazione societaria.

Si tratta di un contratto innominato, il quale, dandosi la fornitura di servizi

quali la domiciliazione di società, integra di regola elementi del mandato (Tagmann/Zihler,

Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse - Kritik an einem in REPRAX 2/2012,

pag. 53 nota n. 34). Per la remunerazione

della fornitura di servizi del genere appare pertanto giustificato riferirsi per

analogia alle nor­me di questo contratto. Ora, nell'ambito di un rapporto di

manda­to, una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394

cpv. 3 CO) e incombe di principio al mandatario che procede in causa per

ottenere la remunerazione per le sue prestazioni dimostrare l'esistenza di un

accordo esplicito o tacito (art. 8 CC). Tuttavia, come rilevato dal Pretore

senza contestazioni da parte della reclamante, oggigiorno l'onerosità del

mandato costituisce la regola e la gratuità è l'eccezione (v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid.

7c con rinvii). Detto altrimenti, anche per

questo tipo di contratto non esiste più una presunzione della gratuità delle

prestazioni del mandatario, ma qualora dalle circostanze risulti che il

servizio sia reso a titolo professionale, si presume la conclusione di un

accordo tacito sulla remunerazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_2/2008

del 28 marzo 2008 consid. 2.4). Discusso è invero sapere se si tratti di una

presunzione legale (Werro in:

Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 40 ad art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats

spéciaux, 5ª edizione, pag. 657 n. 4587) o di fatto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 35 ad art.

394; Fellmann in: Berner Kommentar,

1992, n. 370 ad art. 394 CO; Gehrer/Giger

in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 23 ad art. 394 OR). E nel primo caso il mandante deve provare che i servizi resi lo sono stati a titolo

gratuito mentre nel secondo la presunzione può essere sovvertita da elementi atti

a insinuare considerevoli dubbi dell'onerosità del mandato, ciò che fa decadere

la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si

vale dell'onerosità del servizio. Il quesito può, nel caso in esame, rimanere

indeciso, quand'anche ci si dipartisse dalla tesi più favorevole alla

reclamante, l'accertamento del Pretore sull'onerosità del mandato resiste alla

critica.

a) In

concreto, la reclamante non contesta che di regola il servizio di domiciliazione

societaria sia una prestazione remu­nerata.

Quanto al fatto che l'attrice svolga tale servizio a titolo professionale, per

tacere del fatto che la reclamante medesima sosteneva come la CO 1 domiciliasse

altre società, M__________ M__________ ha confermato che “altre società domiciliate

negli spazi dell'attrice pagano una domiciliazione” (deposizione

del 24 gennaio 2018 verbali pag. 2). Certo la convenuta allude invero al fatto

che la controparte non eserciti l'attività di fiduciaria. Il che sarà anche

possibile, ma non consta che per mettere a disposizione un domicilio legale, il

domiciliatore debba essere un fiduciario tanto meno se si pensa alla

domiciliazio­ne presso studi legali. Posto ciò, sussiste una presunzione sull'onerosità

del mandato.

b) Relativamente

alle circostanze atte a fare sorgere dubbi circa il carattere oneroso del

mandato, è indubbio che l'amministra­to­re unico della reclamante sia cognato di Si__________ G__________

e genero di R__________ G__________. Legami di parentela o di amicizia non

bastano tuttavia, per ciò solo, a escludere

l'onerosità di un mandato (Fellmann,

op. cit., n. 388 ad art. 394 CO; Weber, op. cit., n. 35 ad art. 394). Quanto al fatto che fosse stato R__________ G__________ a

chiedere alla convenuta di spostare la sede sociale, circostanza lungi dall'essere

stata resa verosimile, nemmeno la reclamante revoca in dubbio che presso gli

uffici dell'attrice a __________ la C__________ SA già svolge­va l'attività amministrativa e il suo amministratore unico avreb­be

svolto la propria. L'interesse di quest'ultimo a concentrare in un solo luogo

le sue attività poteva bilanciare l'onerosità dello spostamento.

È

possibile che la richiesta di pagamento dei servizi forniti dall'attrice sia

concomitante alle traversie coniugali dell'amministratore unico della

convenuta, ma il solo fatto di trasmet­tere fatture a distanza di tempo non

depone per una gratuità tanto meno in ambito commerciale ove non risulta

inusuale fatturare annualmente prestazioni di domiciliazione di società. Che

poi la revoca della procura generale rilasciata dall'attrice a G__________ R__________

sia riconducibile alla rottura coniugale è plausibile, ma non è dato di vedere

in che modo tale circostanza avvalori la tesi della reclamante sulla gratuità

delle prestazioni fornite dall'attrice. Né soccorre alla tesi della reclamante

il fatto che altre due società non pagano la domiciliazione, già per il fatto

che G__________ P__________ ha negato di avere domiciliato la propria ditta

presso l'attrice (deposizio­ne del 20 febbraio 2019, verbali pag. 1), mentre I__________

F__________ ha riferito di avervi unicamente un recapito postale (deposizione

del 10 ottobre 2018, verbali pag. 1). In circostanze siffatte, anche prese nel

loro insieme, le asserzioni della convenuta non erano suscettibili di infondere

seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso.

c) Certo,

con la reclamante si può anche convenire che la conclusione del primo giudice

secondo cui già in passato l'attrice aveva fatturato alla convenuta servizi di

domiciliazione appaia discutibile e fors'anche arbitraria non essendo dato di

vedere quale domiciliazione societaria potesse sussistere prima dell'ef­fet­tivo

cambiamento di sede. E qualche perplessità può sorgere sulla genericità delle

dichiarazioni di R__________ G__________ in merito alla “non gratuità” della

domiciliazione della convenuta presso l'attrice (deposizione rogatoriale del 6

giugno 2018, risposta n. 12). Resta il fatto che incombeva alla convenuta

sovvertire la nota presunzione e rendere quanto meno verosimile il carattere

gratuito del mandato. Se non che, come si è detto, sarebbero occorsi altri e

ben più consistenti indizi per far sorgere dubbi sul carattere oneroso delle

prestazioni dell'attrice. Ne segue che, al riguardo, il reclamo è destituito di

fondamento.

6.

Per

quanto riguarda la mercede, il Pretore ha ritenuto che “per quanto l'istruttoria

non abbia chiarito l'importo mensile pattuito” quello di fr. 500.– mensili

oltre IVA fatturato dall'attrice “è adegua­to a quanto offerto”. La reclamante

censura tale quantificazione ribadendo che l'attrice, alla quale incombeva l'onere

probatorio, non ha dimostrato l'importo mensile pattuito per la domiciliazione.

A suo parere, pertanto, in mancanza di elementi il primo giudice non poteva

ritenere giustificate e adeguate le due fatture emesse dall'attrice. Per di

più, essa soggiunge, né l'arch. E__________ L__________ né M__________ M__________

sono state sue dipendenti e anzi, quest'ultima nemmeno lo era per l'attrice.

a) In

concreto, ammesso il principio dell'onerosità del mandato, se le parti non si sono accordate né sull'ammontare, né sulla

modalità di calcolo della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto

alla remunerazione usuale e, in assenza di un tale uso, il giudice dovrà

determinarla seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e

in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto,

l'importanza e la difficoltà dell'affare, le responsabilità in gioco e la

situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi da lui

resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (DTF 135 III 261 consid.

2.2

con rinvii; più recentemente sentenza 4A_512/2019 del 12 novembre 2020

consid. 5.1.1). Nel caso in esame è pacifico che non sono stati stipulati

accordi sulla remunerazione dell'attrice. Né consta un uso nel settore.

b) Premesso

ciò, il Pretore ha accertato che la convenuta ha usufruito, oltre alla

domiciliazione societaria, degli spazi mes­si a disposizione dall'attrice, così

come delle differenti infrastrutture (uffici, stampanti, fotocopiatrici, linee telefoniche

fax ecc.). Se non che, a ben vedere, salvo la messa a disposizione del

domicilio e del recapito postale, sull'entità degli altri servizi resi

dall'attrice tutto si ignora. Nei suoi memoriali non figura alcuna allegazione

in merito né dalle fatture del 15 dicembre 2016 e 1° marzo 2017 è possibile

desumere gli ele­menti di fatto necessari per stabilire la sua mercede. In

mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, la conclusione del Pretore di

ritenere adeguato l'importo di fr. 500.–

mensili appare insostenibile. Tanto più che per questa Camera è notorio che per

le medesime prestazioni offerte alla C__________ SA, a un'altra società di cui

G__________ R__________ era amministratore unico, l'attrice aveva fatturato fr.

250.– mensili oltre l'IVA (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.34 del 18 febbraio

2019, consid. A). Visto quanto precede, per l'unica prestazione oggettivamente

svolta, la messa a disposizione del

domicilio e del recapito postale, una

mercede annua di fr. 1200.–, oltre l'IVA, appare proporzionata ai servizi resi.

Ne segue che il reclamo, su questo punto, si rivela fondato. Soccorrendo le pre­messe dell'art. 327 cpv.

3.

lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La

decisione impugna­ta deve quindi essere riformata nel senso che la petizione

dev'essere

parzialmente accolta fissando la mercede in favore dell'attrice a complessivi

fr. 1620.–.

7.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la reciproca

soc­combenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice ottiene vittoria per un quinto e deve

dunque sopportare quattro quinti degli oneri processuali e rifondere alla

convenuta un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre quinti

dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così

riformata:

1.1 La petizione è parzialmente accolta nel senso

che la C__________ SA, ora RE 1, è condannata a versare alla CO 1, l'importo di

fr. 1620.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017.

1.2

L'opposizione interposta al PE no. __________99 notificato dall’UE di Lugano in

data 24 aprile 2017 è respinta in via

definitiva limitatamente a tale importo.

2. Le spese

processuali con una tassa di giustizia di fr. 800.–, da anticipare come di

rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione CM.2017.339

di fr. 250.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'attrice e per un

quinto a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 1020.–

per ripetibili ridotte.

II. Le

spese processuali del reclamo di fr. 900.–, da

anticipare dalla reclamante, sono poste per quattro quinti a carico della CO 1

e per un quinto a carico della RE 1. La CO 1 rifonderà alla controparte fr. 950.–

per ripetibili ridotte.

III. Notificazione

a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.