16.2020.16
Contratto di domiciliazione societaria: remunerazione
10 maggio 2021Italiano19 min
28 ottobre 2008 e dalla sua costituzione al 14 novembre 2014 S__________ G__________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.16
Lugano
10 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 2 marzo 2020 presentato dalla
C__________
SA,
ora
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 28 gennaio 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, nella causa SE.2017.328 (contratto di domiciliazione societaria)
promossa nei suoi confronti con petizione del 14 settembre 2017
dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La C__________ SA, società
attiva nel settore immobiliare, è stata iscritta nel registro di commercio il
28 ottobre 2008 e dalla sua costituzione al 14 novembre 2014 S__________ G__________
__________ ne è stata amministratrice unica. Occupata in seguito da M__________
P__________, tale carica è stata poi assunta, il 23 ottobre __________, da G__________
R__________, marito di S__________ G__________. La CO 1, attiva anch'essa nel
settore immobiliare, ha quale amministratore unico Si__________ G__________,
fratello di S__________ G__________ __________, mentre il di loro padre, R__________
G__________, risulta esserne un dipendente.
B. Il 7 dicembre 2015 la
C__________ SA ha spostato la propria sede e il suo recapito da __________ a __________,
in via __________ presso gli uffici
della CO 1. Il 15 dicembre 2016 la CO 1 ha chiesto alla C__________ SA il
pagamento come compenso per la domiciliazione e il recapito dal 1° novembre
2015 al 31 dicembre 2016 di fr. 7560.– (fr. 500.– mensili + IVA) e il 1°
marzo 2017 le ha chiesto il versamento quale corrispettivo per il mese di
febbraio 2017 di fr. 540.– (IVA inclusa). Visto il mancato pagamento di queste
fatture, il 24 aprile 2017 la CO 1 ha fatto notificare alla C__________ SA il
precetto esecutivo n. __________99 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso
di fr. 8100.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017, cui l'escussa ha
interposto opposizione. Nel frattempo, l'8 marzo 2017, la C__________ SA ha
trasferito il suo recapito in via __________ sempre a __________.
C. Il 16 maggio 2017 la CO
1 si è rivolta al Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione
nei confronti della C__________ SA volto a ottenere il
pagamento di fr. 8100.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato
PE. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario
assessore ha rilasciato all'istante, il 20 giugno 2017, l'autorizzazione
ad agire. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante,
“riservata una diversa ripartizione con il giudizio di merito” (inc.
CM.2017.339).
D. Con
petizione del 14 settembre 2017 la CO 1 ha convenuto la C__________
SA davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto
postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2017 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe
del 28 novembre 2017 l'attrice ha riaffermato la sua posizione sulla
scorta di un memoriale di replica. In duplica orale la convenuta ha proposto
una volta ancora il suo punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato prove.
L'istruttoria è stata chiusa il 23 settembre 2019. Alle arringhe finali le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 5 e del 27
novembre 2019, in cui hanno confermato le
loro domande.
E. Statuendo
con decisione del 29 gennaio 2020 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando
la convenuta a versare all'attrice fr. 8100.– oltre interessi al 5%
dal 24 aprile 2017 (anziché il 1° aprile 2017). Le spese
processuali di fr. 800.–, così come quelle di fr. 250.– della procedura di
conciliazione, sono state poste a carico della convenuta tenuta a rifondere all'attrice
fr. 1700.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata la C__________ SA è insorta a questa Camera con un reclamo del 2
marzo 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione, o quanto
meno di annullarlo e di rinviare gli atti al primo giudice perché
emani una nuova decisione “ai sensi dei considerandi del Tribunale d'appello”.
Con decreto del 9 marzo 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta
di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Nel frattempo, il 5 marzo
2020, la C__________ SA ha modificato la sua ragione sociale in RE 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della
convenuta il 30 gennaio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali
n. 98.__________ agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di
ricorso sarebbe scaduto così il sabato 29 febbraio 2020, salvo protrarsi al
lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 2 marzo
2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.
a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di
reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole
da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore dopo avere prese atto che litigiosa era l'onerosità del servizio di domiciliazione fornito dall'attrice
alla convenuta, ha accertato che il servizio di domiciliazione
societaria è un contratto innominato, non sottostante quindi ad alcuna
forma speciale (art. 11 cpv. 1 CO), che ha per oggetto il trasferimento della
sede “di una società presso gli uffici di un'altra società […] usualmente
contro pagamento di un corrispettivo, in ogni caso quando è compresa la messa a disposizione d'infrastrutture come ad esempio uffici,
telefoni, stampanti e fax, da parte della società domiciliante”. Posto ciò,
egli ha appurato che la scelta di domiciliare la C__________
SA presso l'attrice era stata voluta da
G__________ R__________ e non su richiesta del di lui suocero R__________ G__________
“verosimilmente per concentrare le
attività delle società a lui facenti capo,
tra cui la convenuta, negli uffici ove era attiva la sua assistente M__________
M__________ e ove lui stesso ha iniziato la sua nuova attività alle dipendenze
dell'attrice ad inizio 2016”.
Il primo
giudice ha poi accertato che R__________ G__________ aveva dichiarato di aver
discusso con G__________ R__________ “nel dettaglio i termini per la domiciliazione e di averli poi riportati
al dirigente responsabile della ditta attrice” e che sebbene “non si ricordasse in dettaglio le pattuizioni”, il teste aveva “chiaramente indicato che la
domiciliazione non era stata pattuita gratuita”. Inoltre, egli ha soggiunto, quanto
riferito da R__________ G__________ era stato confermato da Si__________ G__________,
il quale ha “chiarito che di fatto la convenuta aveva iniziato ad occupare gli
spazi presso l'attrice già nel 2014 – se non prima – e che solo in un secondo
tempo ha spostato anche la sede sociale”. Per il Pretore, poi, la convenuta aveva
pagato una fattura di fr. 4500.– oltre IVA emessa il 16 aprile 2014 dall'attrice
e riferita a “prestazioni” eseguite nel periodo da novembre 2013 a febbraio
2014, prendendo atto che per M__________ M__________ queste prestazioni “erano riferite sia alla messa a disposizione della
segretaria che l'aveva preceduta sia del costo di domiciliazione della C__________
SA, come le risulta anche dai bilanci societari”. Il primo giudice ha pertanto ritenuto assodato che la convenuta in
passato avesse pagato all'attrice dei costi di domiciliazione. Egli ha altresì
considerato che la “circostanza che detti costi non siano in seguito stati
fatturati mensilmente […] non significa che i medesimi non fossero dovuti”,
giacché come “deposto dal responsabile dell'attrice nelle "questioni di famiglia"
non si è soliti essere "così fiscali"” e che non è stato dimostrato
dall'istruttoria “che altre società domiciliate negli spazi dell'attrice non
pagano una domiciliazione”.
In circostanze
del genere, il Pretore ha accolto la petizione “considerato che le testimonianze assunte hanno smentito un accordo
riguardo alla gratuità della domiciliazione mentre hanno comprovato che per il
periodo di cui alla fatturazione delle due fatture […] la convenuta ha
effettivamente usufruito degli spazi, dei servizi e dell'infrastruttura messile
a disposizione dall'attrice”. A suo
parere, per quanto l'istruttoria non avesse chiarito l'importo mensile pattuito
per i servizi forniti, quello di fr. 500.– mensili oltre IVA fatturato “è adeguato a quanto offerto”. Quanto alla decorrenza degli interessi, in difetto di una precedente
messa in mora “documentata agli atti”,
il Pretore l'ha riconosciuta unicamente dalla data del precetto esecutivo (24
aprile 2017).
4.
La RE 1, che non contesta
di avere concluso con l'attrice un contratto di domiciliazione societaria che
comprendeva, oltre al trasferimento della propria sede legale, la messa a
disposizione di spazi, infrastrutture e materiale da parte della società
domiciliante, contesta la conclusione del Pretore secondo cui il contratto sia
iniziato prima dell'effettivo trasferimento della sua sede presso gli uffici
dell'attrice, avvenuto nel mese di dicembre 2015, e soprattutto che esso prevedeva
una remunerazione. A suo avviso, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azione
poiché l'attrice, gravata dall'onere della prova, non ha dimostrato l'esistenza
di un accordo in merito all'onerosità del servizio di domiciliazione né
tantomeno che l'ammontare del compenso pattuito sarebbe stato di fr. 500.–
mensili. Oltre rimproverargli un'errata valutazione delle prove, la reclamante
critica il Pretore per non avere considerato che “in capo alle società in causa
vi sono persone con stretti rapporti di parentela” e che tra familiari “ci si
fornisce servizi gratuitamente, sempre nell'interesse di sostenersi a vicenda”.
Essa censura l'accertamento del primo giudice, per il quale la decisione di spostare
la sede della società dagli uffici dell'__________ Sagl, alla quale nulla
versava per la domiciliazione, non era dovuta alla richiesta di R__________ G__________
ma a una scelta del suo amministratore unico. Ribadisce che con R__________ G__________
non era stata pattuita nessuna remunerazione e che l'attrice “solo dal momento
che i rapporti tra G__________ R__________ e sua moglie S__________ G__________-__________,
e quindi figlia di R__________ G__________, rispettivamente sorella di Si__________
G__________, si sono incrinati (…) ha preteso di vantare un credito”. Tant'è,
essa epiloga, dal mese di novembre 2016 l'attrice “perpetra nei confronti del
suo amministratore unico un comportamento vessatorio giacché, oltre alle
fatture oggetto della vertenza e alla procedura esecutiva e giudiziaria ad esse
legate, lo ha licenziato e ne ha revocato la funzione dirigenziale”.
5.
Nella fattispecie non è
contestato l'accertamento del Pretore secondo cui tra le parti era sorto
un contratto di domiciliazione societaria.
Si tratta di un contratto innominato, il quale, dandosi la fornitura di servizi
quali la domiciliazione di società, integra di regola elementi del mandato (Tagmann/Zihler,
Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse - Kritik an einem in REPRAX 2/2012,
pag. 53 nota n. 34). Per la remunerazione
della fornitura di servizi del genere appare pertanto giustificato riferirsi per
analogia alle norme di questo contratto. Ora, nell'ambito di un rapporto di
mandato, una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394
cpv. 3 CO) e incombe di principio al mandatario che procede in causa per
ottenere la remunerazione per le sue prestazioni dimostrare l'esistenza di un
accordo esplicito o tacito (art. 8 CC). Tuttavia, come rilevato dal Pretore
senza contestazioni da parte della reclamante, oggigiorno l'onerosità del
mandato costituisce la regola e la gratuità è l'eccezione (v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid.
7c con rinvii). Detto altrimenti, anche per
questo tipo di contratto non esiste più una presunzione della gratuità delle
prestazioni del mandatario, ma qualora dalle circostanze risulti che il
servizio sia reso a titolo professionale, si presume la conclusione di un
accordo tacito sulla remunerazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_2/2008
del 28 marzo 2008 consid. 2.4). Discusso è invero sapere se si tratti di una
presunzione legale (Werro in:
Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 40 ad art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats
spéciaux, 5ª edizione, pag. 657 n. 4587) o di fatto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 35 ad art.
394; Fellmann in: Berner Kommentar,
1992, n. 370 ad art. 394 CO; Gehrer/Giger
in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 23 ad art. 394 OR). E nel primo caso il mandante deve provare che i servizi resi lo sono stati a titolo
gratuito mentre nel secondo la presunzione può essere sovvertita da elementi atti
a insinuare considerevoli dubbi dell'onerosità del mandato, ciò che fa decadere
la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si
vale dell'onerosità del servizio. Il quesito può, nel caso in esame, rimanere
indeciso, quand'anche ci si dipartisse dalla tesi più favorevole alla
reclamante, l'accertamento del Pretore sull'onerosità del mandato resiste alla
critica.
a) In
concreto, la reclamante non contesta che di regola il servizio di domiciliazione
societaria sia una prestazione remunerata.
Quanto al fatto che l'attrice svolga tale servizio a titolo professionale, per
tacere del fatto che la reclamante medesima sosteneva come la CO 1 domiciliasse
altre società, M__________ M__________ ha confermato che “altre società domiciliate
negli spazi dell'attrice pagano una domiciliazione” (deposizione
del 24 gennaio 2018 verbali pag. 2). Certo la convenuta allude invero al fatto
che la controparte non eserciti l'attività di fiduciaria. Il che sarà anche
possibile, ma non consta che per mettere a disposizione un domicilio legale, il
domiciliatore debba essere un fiduciario tanto meno se si pensa alla
domiciliazione presso studi legali. Posto ciò, sussiste una presunzione sull'onerosità
del mandato.
b) Relativamente
alle circostanze atte a fare sorgere dubbi circa il carattere oneroso del
mandato, è indubbio che l'amministratore unico della reclamante sia cognato di Si__________ G__________
e genero di R__________ G__________. Legami di parentela o di amicizia non
bastano tuttavia, per ciò solo, a escludere
l'onerosità di un mandato (Fellmann,
op. cit., n. 388 ad art. 394 CO; Weber, op. cit., n. 35 ad art. 394). Quanto al fatto che fosse stato R__________ G__________ a
chiedere alla convenuta di spostare la sede sociale, circostanza lungi dall'essere
stata resa verosimile, nemmeno la reclamante revoca in dubbio che presso gli
uffici dell'attrice a __________ la C__________ SA già svolgeva l'attività amministrativa e il suo amministratore unico avrebbe
svolto la propria. L'interesse di quest'ultimo a concentrare in un solo luogo
le sue attività poteva bilanciare l'onerosità dello spostamento.
È
possibile che la richiesta di pagamento dei servizi forniti dall'attrice sia
concomitante alle traversie coniugali dell'amministratore unico della
convenuta, ma il solo fatto di trasmettere fatture a distanza di tempo non
depone per una gratuità tanto meno in ambito commerciale ove non risulta
inusuale fatturare annualmente prestazioni di domiciliazione di società. Che
poi la revoca della procura generale rilasciata dall'attrice a G__________ R__________
sia riconducibile alla rottura coniugale è plausibile, ma non è dato di vedere
in che modo tale circostanza avvalori la tesi della reclamante sulla gratuità
delle prestazioni fornite dall'attrice. Né soccorre alla tesi della reclamante
il fatto che altre due società non pagano la domiciliazione, già per il fatto
che G__________ P__________ ha negato di avere domiciliato la propria ditta
presso l'attrice (deposizione del 20 febbraio 2019, verbali pag. 1), mentre I__________
F__________ ha riferito di avervi unicamente un recapito postale (deposizione
del 10 ottobre 2018, verbali pag. 1). In circostanze siffatte, anche prese nel
loro insieme, le asserzioni della convenuta non erano suscettibili di infondere
seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso.
c) Certo,
con la reclamante si può anche convenire che la conclusione del primo giudice
secondo cui già in passato l'attrice aveva fatturato alla convenuta servizi di
domiciliazione appaia discutibile e fors'anche arbitraria non essendo dato di
vedere quale domiciliazione societaria potesse sussistere prima dell'effettivo
cambiamento di sede. E qualche perplessità può sorgere sulla genericità delle
dichiarazioni di R__________ G__________ in merito alla “non gratuità” della
domiciliazione della convenuta presso l'attrice (deposizione rogatoriale del 6
giugno 2018, risposta n. 12). Resta il fatto che incombeva alla convenuta
sovvertire la nota presunzione e rendere quanto meno verosimile il carattere
gratuito del mandato. Se non che, come si è detto, sarebbero occorsi altri e
ben più consistenti indizi per far sorgere dubbi sul carattere oneroso delle
prestazioni dell'attrice. Ne segue che, al riguardo, il reclamo è destituito di
fondamento.
6.
Per
quanto riguarda la mercede, il Pretore ha ritenuto che “per quanto l'istruttoria
non abbia chiarito l'importo mensile pattuito” quello di fr. 500.– mensili
oltre IVA fatturato dall'attrice “è adeguato a quanto offerto”. La reclamante
censura tale quantificazione ribadendo che l'attrice, alla quale incombeva l'onere
probatorio, non ha dimostrato l'importo mensile pattuito per la domiciliazione.
A suo parere, pertanto, in mancanza di elementi il primo giudice non poteva
ritenere giustificate e adeguate le due fatture emesse dall'attrice. Per di
più, essa soggiunge, né l'arch. E__________ L__________ né M__________ M__________
sono state sue dipendenti e anzi, quest'ultima nemmeno lo era per l'attrice.
a) In
concreto, ammesso il principio dell'onerosità del mandato, se le parti non si sono accordate né sull'ammontare, né sulla
modalità di calcolo della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto
alla remunerazione usuale e, in assenza di un tale uso, il giudice dovrà
determinarla seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e
in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto,
l'importanza e la difficoltà dell'affare, le responsabilità in gioco e la
situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi da lui
resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (DTF 135 III 261 consid.
2.2
con rinvii; più recentemente sentenza 4A_512/2019 del 12 novembre 2020
consid. 5.1.1). Nel caso in esame è pacifico che non sono stati stipulati
accordi sulla remunerazione dell'attrice. Né consta un uso nel settore.
b) Premesso
ciò, il Pretore ha accertato che la convenuta ha usufruito, oltre alla
domiciliazione societaria, degli spazi messi a disposizione dall'attrice, così
come delle differenti infrastrutture (uffici, stampanti, fotocopiatrici, linee telefoniche
fax ecc.). Se non che, a ben vedere, salvo la messa a disposizione del
domicilio e del recapito postale, sull'entità degli altri servizi resi
dall'attrice tutto si ignora. Nei suoi memoriali non figura alcuna allegazione
in merito né dalle fatture del 15 dicembre 2016 e 1° marzo 2017 è possibile
desumere gli elementi di fatto necessari per stabilire la sua mercede. In
mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, la conclusione del Pretore di
ritenere adeguato l'importo di fr. 500.–
mensili appare insostenibile. Tanto più che per questa Camera è notorio che per
le medesime prestazioni offerte alla C__________ SA, a un'altra società di cui
G__________ R__________ era amministratore unico, l'attrice aveva fatturato fr.
250.– mensili oltre l'IVA (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.34 del 18 febbraio
2019, consid. A). Visto quanto precede, per l'unica prestazione oggettivamente
svolta, la messa a disposizione del
domicilio e del recapito postale, una
mercede annua di fr. 1200.–, oltre l'IVA, appare proporzionata ai servizi resi.
Ne segue che il reclamo, su questo punto, si rivela fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv.
3.
lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La
decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione
dev'essere
parzialmente accolta fissando la mercede in favore dell'attrice a complessivi
fr. 1620.–.
7.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la reciproca
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice ottiene vittoria per un quinto e deve
dunque sopportare quattro quinti degli oneri processuali e rifondere alla
convenuta un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre quinti
dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così
riformata:
1.1 La petizione è parzialmente accolta nel senso
che la C__________ SA, ora RE 1, è condannata a versare alla CO 1, l'importo di
fr. 1620.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017.
1.2
L'opposizione interposta al PE no. __________99 notificato dall’UE di Lugano in
data 24 aprile 2017 è respinta in via
definitiva limitatamente a tale importo.
2. Le spese
processuali con una tassa di giustizia di fr. 800.–, da anticipare come di
rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione CM.2017.339
di fr. 250.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'attrice e per un
quinto a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 1020.–
per ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali del reclamo di fr. 900.–, da
anticipare dalla reclamante, sono poste per quattro quinti a carico della CO 1
e per un quinto a carico della RE 1. La CO 1 rifonderà alla controparte fr. 950.–
per ripetibili ridotte.
III. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.