16.2020.17
Incapacità di discernimento
18 settembre 2020Italiano15 min
2019 RE 1 ha comunicato alla locatrice l'intenzione di non occupare l'appartamento
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.17
Lugano
18 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sull'appello del 1° marzo 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 12 febbraio 2020
dal Pretore aggiunto supplente della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE. 2019.46 (locazione) promossa nei
suoi confronti con istanza del 18 novembre 2019 da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
tabio
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L'8 gennaio 2019 CO
1 ha sottoscritto con RE 1 un contratto di locazione per un appartamento di 3.5
locali a __________. Il contratto, con inizio previsto il 1° marzo 2019,
prevedeva il pagamento di una pigione di fr. 1300.–, comprese le spese
accessorie, così come il deposito di una garanzia di
fr. 3900.–, corrisposti tramite il modulo assicurativo firstcaution. Il
28 gennaio 2019 alla conduttrice sono state consegnate le chiavi. Il 2 febbraio
2019 RE 1 ha comunicato alla locatrice l'intenzione di non occupare l'appartamento
poiché decisa a trasferirsi altrove. La locatrice ha proposto di risolvere il
contratto con il versamento di sei mensilità. L'8 febbraio 2019 la conduttrice
ha comunicato alla proprietaria che alla conclusione del contratto non era in
grado d'intendere e di volere a causa di un disturbo psichico, di voler corrispondere
unicamente fr. 1300.– e le ha riconsegnato le chiavi dell'appartamento. Il 16
maggio 2019 CO 1 ha contestato l'incapacità discernimento di RE 1. Nel settembre
del 2019 CO 1 ha trovato un inquilino per il suo appartamento.
B. Ottenuta il 21
ottobre 2019 l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Mendrisio, con petizione del 18 novembre 2019 CO 1 si è rivolta
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere da RE 1 il
pagamento di fr. 6500.– oltre interessi del 5% dal 16 maggio 2019 e la
liberazione in suo favore della cauzione di
fr. 3900.–. Alle prime arringhe del 9 gennaio 2020 l'attrice, unica comparente,
ha ribadito le sue richieste. Esperita l'istruttoria seduta stante, al termine
dell'udienza il Pretore aggiunto supplente ha convocato le parti alle arringhe
finali del 23 gennaio 2020.
C. In un memoriale del
20 gennaio 2020 RE 1, scusandosi per la sua assenza all'udienza, ha comunicato
di essere dal 21 novembre 2019 ‟in una terapia stazionaria a lungo
termine presso l'istituzione __________ in __________, ha affermato – in sintesi
– di avere firmato il contratto di locazione in maniera affrettata a causa
della sua situazione psichica instabile, postulando l'annullamento dell'accordo
dietro pagamento all'attrice di
fr. 1300.– e la restituzione della cauzione. All'udienza del 23 gennaio 2020 è
comparsa solo l'attrice, la quale ha preso posizione sul memoriale della
convenuta riaffermando il suo punto di vista.
D. Statuendo con
decisione del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto supplente ha accolto la
petizione e ha obbligato RE 1 a versare a CO 1 fr. 6500.– oltre interessi al 5%
dal 16 maggio 2019 precisando che il pagamento sarebbe avvenuto in parte mediante
liberazione in favore dell'attrice del deposito di garanzia di fr. 3900.–
intestato alla convenuta. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a
carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° marzo 2020
in cui chiede ‟che la decisione, in base alle prove allegate, venga
rimessa in discussione ˮ. Il rimedio non è stato notificato per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto
(fr. 6500.–) con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1.
CPC). Il memoriale intitolato “appello” introdotto da RE 1, palesemente priva
di conoscenze giuridiche, può essere trattato come reclamo. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta alla convenuta
al 14 febbraio 2020. Datato 1° marzo 2020 ma impostato il 3 marzo successivo, il
reclamo in esame è tempestivo
2.
Al reclamo RE 1 allega
un certificato (‟Therapiebestätigungˮ) del 25 febbraio 2020 di L__________
__________, una dichiarazione del 4 febbraio 2019 del dott. A__________ __________
e la lettera dell'8 febbraio 2019 dell'avv. R__________ __________ a A__________
R__________. Nella procedura di reclamo, invero, nuove conclusioni, nuovi fatti
o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo i nuovi
documenti, salvo la lettera dell'8 febbraio 2019 già agli atti, non sono di
rilievo ai fini del giudizio.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della autorità di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Il memoriale di RE 1
non contiene invero precise richieste di giudizio, la reclamante limitandosi a
chiedere ‟che la decisione, in base alle prove allegate, venga rimessa in
discussione e che il caso venga di conseguenza riapertoˮ. Ora, un reclamo
deve essere “motivato” (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC). Un reclamo privo
di conclusioni ricevibili può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua
motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata,
emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135
consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). In concreto
si può desumere dalla motivazione, invero confusa, che la convenuta persegue la
reiezione della petizione poiché al momento della sottoscrizione del contratto
di locazione non era in grado d'intendere e di volere. Al riguardo non soccorre
attardarsi oltre.
5.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto supplente, accertata la capacità processuale di RE
1.
a norma dell'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC, ha esaminato se alla sottoscrizione
del contratto litigioso essa fosse, come sosteneva, incapace d'intendere e di
volere ciò che avrebbe comportato la nullità del contratto. A tal fine, premesso
che spetta a chi fa valere la mancanza della capacità di discernimento
dimostrarla, egli ha escluso l'esistenza di elementi per negare tale capacità.
Anzi, a suo favore vi erano indizi in senso contrario, A__________ R__________,
mandatario della locatrice e presente alla firma del contratto, non avendo
ravvisato difficoltà alcuna ma sottolineando la capacità della convenuta di
organizzare il suo trasferimento, di iscrivere la figlia all'asilo e di attivare
la fornitura d'elettricità. Per di più, in quella occasione, era presente il
padre della convenuta, il quale sarebbe senz'altro intervenuto se vi fossero
stati problemi. Infine, egli ha soggiunto, a un mese dalla firma la convenuta è
stata in grado di firmare la procura al suo legale ciò che dimostra la sua
capacità di discernimento.
Ciò posto, rammentato che
in virtù dell'art. 264 CO se un conduttore restituisce prima della scadenza del
contratto la cosa locata rimane obbligato salvo se propone un valido
subentrante a versare la pigione fino alla scadenza del contratto, egli ha
accertato che la convenuta aveva restituito l'appartamento prima della scadenza
del contratto senza presentare subentranti e che l'attrice aveva trovato da sola
un nuovo inquilino dal 1° settembre 2019. Egli ha così obbligato la convenuta a
versare all'attrice sei mensilità di pigione per fr. 6500.– ordinando la
liberazione in favore di quest'ultima del deposito di garanzia a copertura
parziale della somma.
6.
RE 1 rileva di
essere dal 21 febbraio 2019 ricoverata, unitamente alla figlia, in un istituto
per sole donne e bambini ‟__________ˮ a __________ per seguire una
terapia a lungo termine. Essa riafferma che alla sottoscrizione del contratto
non era capace di discernimento. Ciò si evince, a suo parere, dalla
dichiarazione del suo medico, per il quale a causa di uno stato ‟ipomaniacaleˮ
la paziente non era in grado d'intendere e di volere alla sottoscrizione del
contratto. L'interessata non manca di rilevare di avere informato l'attrice
della sua malattia e afferma di avere avvisato già il 2 febbraio 2019 A__________
R__________ che avrebbe restituito l'appartamento al fine di poterlo celermente
rilocare. La reclamante, infine, sostiene di non avere alcuna disponibilità
finanziaria per versare quanto richiesto ma afferma di avere ritrovato una
certa stabilità che le permetterebbe di ridiscutere la vertenza e presentare il
suo punto di vista offrendo la sua disponibilità a negoziare con l'attrice.
7.
Giovi innanzitutto rilevare
che in prima sede la convenuta non si è presentata alle prime arringhe del 9
gennaio 2020, rimanendo pertanto preclusa. Certo nel memoriale del 20 gennaio
successivo essa ha presentato le sue osservazioni a valere come ‟dichiarazione
nel verbale finaleˮ tanto che il primo giudice ha considerato tale
allegato alla stregua delle conclusioni. Ci si può chiedere tuttavia se quanto
addotto in tale memoriale fosse ricevibile, la fase allegatoria essendo ormai
terminata e nuove allegazioni di fatto, e nuovi mezzi di prova, potevano essere
introdotte nel processo unicamente alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC
(applicabile anche alla procedura semplificata: art. 219 CPC; DTF 144 III 118
consid. 2.2 con rinvii). Sia come sia, quand'anche si tenesse conto di tutte le allegazioni addotte
dall'interessata nei due gradi di giudizio, l'esito della controversia non muterebbe.
8.
Un contratto
concluso con una persona incapace di discernimento non produce alcun effetto
giuridico (art. 18 CC) ed è nullo fin dall'inizio (Fankhauser in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 6 ad
art. 18). L'art. 16 CC definisce capace di discernimento ogni persona che non
sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età
infantile o di disabilità mentale, turba psichica, di ebbrezza o di uno stato
consimile. È incapace di discernimento la persona cui faccia difetto l'uno dei
due elementi che connota la capacità di giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva
e la capacità di agire secondo la propria volontà. La capacità di discernimento
è una nozione relativa, che si determina con riferimento alle circostanze
concrete e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere (DTF
144.
III 271 consid. 6.1.1 con riferimento). Al fine di tutelare la fiducia e la
sicurezza delle transazioni commerciali, si presume che una persona adulta sia
in grado di agire in modo ragionevole, motivo per cui spetta alla parte che ne
pretende l'inesistenza di provare tale affermazione (DTF 144 III 271 consid.
6.1.2). Ove per contro al momento di compiere l'atto contestato la persona in
questione si trova in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue
facoltà mentali legato alla malattia o all'età, vige la presunzione di
un'incapacità di discernimento. Questa può tuttavia essere sovvertita provando
che l'interessato ha compiuto quell'atto in un momento di lucidità oppure che
secondo la natura e l'importanza dell'atto in questione, egli era in grado di
agire ragionevolmente (DTF 144 III 271 consid. 6.1.3). Le constatazioni
relative allo stato di salute mentale di una persona, la natura e la portata di
eventuali disturbi, il fatto ch'essa era capace di valutare le conseguenze del
suo agire e di resistere a tentativi volti ad influenzare la sua volontà
concernono l'accertamento dei fatti. Per contro, la conclusione che il giudice
ne trae quanto alla capacità o meno di agire ragionevolmente è una questione di
diritto.
a) Nella
fattispecie, nel certificato medico del 4 febbraio 2019 il dott. A__________ __________,
specialista in psichiatria, ha attestato che dal dicembre del 2018 RE 1 è in
cura ambulatoriale a causa di uno stato ipomaniacale dovuto a un disturbo
affettivo bipolare (“hypomanischen Zustand, bei behandelnder bipolar affektiven
Erkrankung”), che il suo trasferimento in Ticino era da interpretare alla luce
dei suoi problemi psichici ma che da un punto di vista medico era consigliabile
un suo immediato ritorno a __________.
b) Se
non che, a prescindere dal fatto che lo psichiatra non si esprime sulla gravità
dell'affezione, non ogni disturbo psichico è atto ad alterare la facoltà di
agire in modo ragionevole (Fankhauser, op. cit., n. 26 ad art. 16; Steinauer/Fountou-lakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 33 n. 97).
E in concreto, come accertato dal primo giudice nulla indizia sul fatto che al
momento della sottoscrizione del contratto di locazione RE 1 si trovasse in uno
stato di degrado duraturo delle sue facoltà mentali. Intanto la reclamante non muove
contestazioni sul fatto che alla firma del contratto, accanto all'interessata,
era presente suo padre. Non appare insostenibile ritenere che, in base all'esperienza
generale della vita, ove vi fosse stata un'incapacità per la figlia di agire
ragionevolmente, il genitore sarebbe intervenuto. La reclamante, poi, non mette
in discussione l'accertamento del primo giudice in merito al fatto che essa
aveva iscritto la figlia all'asilo e si era attivata per attivare l'erogazione
dell'energia elettrica. Né essa contesta che un mese dopo la firma del
contratto aveva incaricato un legale di patrocinarla.
c) Sulla
base degli accertamenti del primo giudice, che non possono definirsi arbitrari,
ovvero insostenibili, la conclusione secondo cui la malattia di cui
l'interessata soffre non era grave al punto da compromettere la facoltà di
agire ragionevolmente ma che anzi la capacità di svolgere determinate operazioni
erano dimostrata da indizi che parlavano legittimamente a favore di una certa
qual capacità di discernimento non può dirsi errata e resiste alla critica.
d) Certo,
l'interessata assevera di avere informato la locatrice della sua situazione e
di essere invalida al 100%. Per tacere del fatto che dal formulario di
prenotazione dello Studio __________ Sagl sottoscritto dalla convenuta il 2
gennaio 2019 risulta unicamente che la candidata aveva indicato di essere
ragioniera e di lavorare per la R__________ SA con uno stipendio di fr. 5500.–
mensili (doc. BB nell'inc. dell'Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Mendrisio richiamato), l'allegazione non trova alcun riscontro
agli atti. Per altro, A__________ R__________, mandatario della locatrice,
nulla ha indicato al proposito, riferendo anzi di non avere mai avuto “il ben
che minimo dubbio” sul fatto che la convenuta non fosse in grado di intendere e
volere” (deposizione del 9 gennaio 2020, verbali pag. 2).
e) Visto
quanto precede, il giudizio del Pretore aggiunto supplente sulla validità del
contratto di locazione e sulle conseguenze per la convenuta in caso di
restituzione della cosa locata prima della scadenza contrattuale, di per sé non
contestate, va esente da critiche. È possibile che l'interessata sia priva di
mezzi per far fronte a qualsiasi pagamento, ma ciò non è determinante ai fini
dell'applicazione del diritto. Ove un conduttore restituisca la cosa locata
senza osservare i termini di preavviso o le scadenze senza proporre un nuovo
conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal
locatore, come in concreto, il conduttore resta tenuto al pagamento del
corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione
si estingue o può essere sciolta (art. 264 cpv. 2 CO). Problemi di pagamento
riguarderanno, semmai, un'eventuale procedura di incasso ma non rendono errata
l'applicazione del diritto da parte del primo giudice. Ne segue che il reclamo
vede la sua sorte segnata e può
essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b
n. 3 LOG).
9.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Considerate le verosimili ristrettezze finanziarie della reclamante e il fatto ch'essa, sprovvisto di
cognizioni giuridiche, abbia agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un
legale, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece
problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.