16.2020.18
Azione di disconoscimento di debito - diritto di essere sentiti - autenticità di un documento
12 maggio 2021Italiano18 min
prestazioni effettuate tra il 1° febbraio 2016 e il 1° luglio 2017 l'operatore telefonico ha emesso diciotto fatture per un totale di fr. 1939.95,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.18
Lugano
12 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 marzo 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 6 febbraio 2020 dal
Giudice di pace del circolo di Paradiso
nella causa CD19-001 (azione di disconoscimento di debito) promossa con petizione
del 21 settembre 2017 nei confronti della
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 21
gennaio 2016 RE 1
ha sottoscritto con la CO 1, società attiva nei
servizi di telecomunicazione, un'offerta relativa all'attivazione di una linea
telefonica con connessione internet e all'abbonamento per tali servizi. Per le
prestazioni effettuate tra il 1° febbraio 2016 e il 1° luglio 2017 l'operatore telefonico ha emesso diciotto fatture per un totale di fr. 1939.95,
di cui le ultime cinque ammontanti a complessivi fr. 701.20 (fatture
n. 033151 del 1° marzo 2017 di fr. 278.90, n. 033687 del 1° aprile 2017 di
fr. 120.80, n. 034230 del 1° maggio 2017 di fr. 108.20, n. 034774 del 1°
giugno 2017 di fr. 94.70 e n. 035317 del 1° luglio 2017 di fr. 98.55). RE 1 ha versato complessivi
fr. 1474.80, di cui fr. 257.30 il 5 aprile 2017 a pagamento
della fattura n. 033151 e fr. 79.– il 4 maggio 2017 per la n. 033687.
B. Il 27 luglio 2017 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________93 dell'Ufficio di esecuzione di
Lugano per ottenere il pagamento dello scoperto di fr. 465.15 oltre
interessi del 5% dal 1° luglio 2017, indicando quale titolo di credito le
“fatture no. 033151, 033687, 034230, 034774, 035317”, cui l'escussa ha
interposto opposizione. Il 14 agosto 2017 RE 1 ha versato alla società complessivi
fr. 236.72 (fr. 86.65 + fr. 73.12 + fr. 76.95) a
pagamento delle fatture n. 034230, 034774 e 035317.
C. Nel frattempo, con
istanza del 3 agosto 2017 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Paradiso per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione al
citato precetto esecutivo. Invitata a presentare osservazioni
scritte, la convenuta è rimasta silente. Statuendo con decisione del 4
settembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ponendo le spese
processuali di fr. 55.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante
un'indennità di fr. 30.– (inc. S17-298).
D. Il 21 settembre 2017 RE 1 ha presentato al
Giudice di pace un memoriale in cui contestava l'esistenza di un debito in
relazione alle fatture oggetto dell'esecuzione. A tale atto non è stato dato
seguito. Il 18 dicembre 2017 RE 1 si è
nuovamente rivolta al Giudice di pace comunicandogli – in estrema sintesi – di
essere rimasta sorpresa nel ricevere la domanda di pignoramento da parte della CO
1 “quando
ancora non aveva ricevuto alcuna decisione da parte del Giudice di pace in
merito al rigetto dell'opposizione”. Essa ha chiesto il ritiro del precetto esecutivo e
del pignoramento. Il 22 dicembre 2017 il Giudice di pace ha comunicato
all'interessata che la decisione del 4 settembre 2017 era passata in giudicato e non era più possibile
contestarla. Adita da RE 1, con decisione del 9 maggio 2019 questa Camera ha ordinato al Giudice di pace di trattare il memoriale del 21 settembre 2017 quale azione di
disconoscimento di debito in virtù
dell'art. 83 cpv. 2 LEF (inc. 16.2018.7).
E. Il Giudice di
pace
ha così convocato le parti alla
discussione del 5 settembre 2019 in occasione della quale l'attrice ha
confermato la sua domanda volta a ottenere il disconoscimento del debito di fr.
465.15 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017 di cui al precetto esecutivo n.
__________93 dell'UE di Lugano. La convenuta ha parzialmente aderito alla petizione nel senso che
l'importo ancora dovutole ammontava a “fr. 228.43, escluse tasse, spese e
interessi”. In calce all'udienza il Giudice di pace ha sospeso la procedura invitando
le parti a comunicare se acconsentissero all'emanazione della sentenza sulla
base degli atti oppure “procedere con lo stralcio”. Il 13 settembre 2019 la
convenuta ha riaffermato di vantare un credito residuo di fr. 228.43.– e contestato
la veridicità di una e-mail del 23 maggio 2017 prodotta dall'attrice per
provare l'esistenza di un accordo tra le parti. Il 17 ottobre 2019 l'attrice ha
confermato il suo punto di vista e ha proposto l'ispezione del proprio computer.
Invitate dal Giudice di pace a presentare conclusioni scritte, in scritti del
12 dicembre 2019 e del 10 gennaio 2020 le parti hanno ribadito il loro punto di
vista.
F. Statuendo
con decisione del 6 febbraio 2020 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza
accertando l'esistenza del debito di fr. 228.43 più interessi del 5% dal
1° luglio 2017, oltre spese di precetto di fr. 53.30 (dispositivo
n. 1). Egli ha condannato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 228.43 più
interessi del 5% dal 1° luglio 2017 e fr. 53.30 per le spese del precetto
(dispositivo n. 2), ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto
esecutivo n. __________93 dell'UE di Lugano (dispositivo n. 3) e ha posto le
spese processuali di fr. 100.– per un mezzo a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere alla convenuta un'indennità fr. 50.– (dispositivo n. 4).
G. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5
marzo 2020 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere
la petizione. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2021 la CO 1 ha concluso per
il rigetto del reclamo. RE 1 ha replicato spontaneamente il 20 aprile 2021,
ribadendo le proprie conclusioni. Non sono più seguiti atti scritti.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'attrice
il 7 febbraio 2020. Datato 5 marzo 2020 ma impostato il 6 marzo successivo
(cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto
all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità
inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova
importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base
degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143
IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, dopo avere constatato che tra le parti “vi sono
problemi di relazione interpersonali” ciò che impediva di trovare una soluzione
“extragiudiziale e/o conciliativa”, ha rimproverato all'attrice di avere “tentato
di giustificare il non pagamento delle fatture come previsto dal contratto con
una serie di contestazioni generiche, in parte non comprovate”. Preso atto che
la convenuta aveva accettato “in parte le argomentazioni e dopo verifiche e
controllo ha ridotto le proprie pretese a fr. 228.43”, egli ha in definitiva
accertato l'esistenza del debito dell'attrice a tale importo.
4.
RE 1 rimprovera al
Giudice di pace, in estrema sintesi, di avere accertato l'esistenza di un suo
debito di fr. 228.43, benché le sue argomentazioni, suffragate dai
documenti da lei prodotti, dimostrino che la pretesa di fr. 465.15 posta in
esecuzione dalla CO 1 si fondasse su fatture già pagate (n. 033151 del 1° marzo
2017.
e n. 033687 del 1° aprile 2017), su fatture di cui era “in attesa della
nuova emissione” corretta (n. 034230 del 1° maggio 2017 e n. 034774 del 1°
giugno 2017) e su di una non ancora scaduta (n. 035317 del 1° luglio 2017). La
reclamante si duole, inoltre, del fatto che il primo giudice non le abbia trasmesso
le conclusioni presentate il 10 gennaio 2020 dalla convenuta con gli allegati
denominati “doc. 1-8”.
5.
La violazione di
natura formale prospettata dalla reclamante deve essere esaminata
prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 Cost.
e 53 CPC) comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 142 II 226 consid.
2.8.1). La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di
prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al tribunale
e di determinarsi su di esse (cosiddetto diritto di replica incondizionato), a
prescindere dal fatto che contengano o no elementi di fatto o diritto nuovi e
siano atte a influenzare il giudizio. Ogni presa di posizione o documento
versato agli atti deve pertanto essere trasmesso alle parti per permettere loro
di decidere se vogliono o no fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 146
III 104 consid. 3.4.1 con riferimenti; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.52
del 6 marzo 2020 consid. 4).
In concreto,
il
Giudice di pace ha indicato che la convenuta aveva presentato le osservazioni “in
data 10.01.2020” con annessi i “doc. 1-8”, mentre le conclusioni erano state
presentate “in data 10.01.2020” (decisione, pag. 3). Ora, per tacere del fatto
che alle osservazioni della convenuta, del 13 settembre 2019 e non del 10
gennaio 2020, erano allegati i documenti I-III, quelli da 1 a 8 essendo stati
presentati dall'attrice, non consta in effetti che il memoriale
conclusivo della convenuta sia stato trasmesso all'attrice, sull'esemplare agli
atti non figurando alcuna menzione di notificazione. Non trasmettendo tale atto
all'attrice, il Giudice di pace è senz'altro incorso in una violazione
del diritto di essere sentito della parte in questione. Nel caso in
esame, tuttavia, non si giustifica di annullare la decisione impugnata e di
rinviare gli atti al primo giudice affinché emani una nuova sentenza dopo avere
notificato alle parti le rispettive conclusioni. La reclamante non pretende che
quel memoriale, del quale avrebbe potuto esigere una copia dal Giudice di pace,
contenesse elementi decisivi che richiedevano osservazioni da parte sua. Ciò
posto, nulla osta alla trattazione del reclamo (analogamente: CCR, sentenza inc.
16.2019.24
del 9 settembre 2020 consid. 5b e 5c).
6.
L'attrice ha introdotto l'azione di disconoscimento di
debito prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, in virtù della quale l'escusso,
entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la
procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo
dell'esecuzione. Si tratta di un'azione di accertamento (negativo) di diritto
materiale, il cui scopo è di accertare l'inesistenza o l'inesigibilità
della pretesa posta in esecuzione in quanto componente di un credito al momento
della presentazione della domanda di
esecuzione. L'inversione dei ruoli processuali non comporta il capovolgimento
dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Spetta al
convenuto/creditore allegare e dimostrare il fondamento del suo credito,
mentre incombe al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie di cui
intende prevalersi per dimostrare l'inesistenza del debito (DTF 131 III 272
consid. 3.1; più recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_482/2019 del 10 novembre 2020 consid. 3 con
rinvio; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.51 del 12 marzo 2020 consid. 5).
7.
Preliminarmente occorre evidenziare che la CO 1, quantunque secondo l'estratto conto da lei
presentato l'importo di fr. 465.15 corrisponde alla differenza tra l'ammontare
delle diciotto fatture emesse dal 1°
febbraio 2016 al 1° luglio 2017 (fr. 1939.95) e i pagamenti
effettuati dalla cliente (fr. 1474.80; cfr. doc. I e II), con il precetto esecutivo n. __________93 emesso il 18 luglio 2017
dall'UE di Lugano essa ha escusso la cliente per l'incasso di fr. 465.15 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2017 indicando quale titolo di credito unicamente le fatture n. 033151, 033687,
034230, 034774, 035317 emesse nel periodo dal 1° marzo al 1° luglio 2017. In
tali circostanze, l'azione di disconoscimento di debito in esame riguarda l'inesistenza
del debito residuo derivante dalle cinque fatture oggetto della procedura esecutiva
indicata:
1) n. 033151 del 1° marzo 2017 di fr. 278.90 (fr.
258.22
+ IVA 8%; doc. 1), comprendente anche fr. 20.– per le spese
di sollecito di pagamento della fattura n. 032108 del 1° gennaio 2017;
2)
n. 033687 del 1° aprile 2017 di fr. 120.80 (fr. 111.83 + IVA 8%; doc. 3) comprendente
anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della
fattura n. 032620 del 1° febbraio 2017 e fr. 18.70 per “saldo scoperto
fatt. n. 031591 del 01.12.2016”;
3)
n. 034230 del 1° maggio 2017 di fr. 108.25 (fr. 100.22 + IVA 8%; doc. 5), comprendente
anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura
n. 033151 del 1° marzo 2017;
4) n.
034774.
del 1° giugno 2017 di fr. 94.70 (fr. 87.70 + IVA 8%; doc. 6),
comprendente anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della
fattura n. 033687 del 1° aprile 2017;
5) n.
035317.
del 1° luglio 2017 di fr. 98.55 (91.25 + IVA 8%; doc. 7), comprendente
anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura. n. 034230
del 1° maggio 2017.
8.
La reclamante, che
non contesta la facoltà dell'operatore telefonico di addebitare spese di
richiamo in caso di ritardi nel pagamento di fatture, ribadisce che malgrado
gli accordi presi con un dipendente della società, questa ha continuato ad inviarle “ogni mese le fatture con spese di
sollecito inesistenti per la cifra che non era stata pagata in quanto errata” ragione
per cui essa “detraeva le spese aggiuntive per il sollecito”. A suo dire, il 23
maggio 2017, dopo una sua telefonata con __________ A__________, la convenuta sembrava
aver capito il motivo per cui non pagava le spese di sollecito di pagamento e nell'e-mail
inviatale il medesimo giorno essa aveva confermato di annullare gli importi fatturati
erroneamente. Se non che, successivamente la società, oltre a non trasmetterle
una fattura corretta, ha continuato a includere delle spese di richiamo non
dovute.
a) A
sostegno della sua argomentazione, l'attrice ha presentato una e-mail del 23
maggio 2017 dal seguente tenore (doc. 10):
Gentile signora RE 1
a
seguito degli accordi presi con il nostro Sig. __________ A__________ e per
concessione direzionale, le confermiamo quanto segue:
ad
oggi ci risultano scoperte le seguenti fatture:
no.
033151.
del 01.03.2017 fr. 278.90/residuo fr. 42.85
no.
033687.
del 01.04.2017 fr. 120.80/residuo fr. 120.80
no.
034230.
del 01.05.2017 fr. 108.25/residuo fr. 108.25
totale
scoperto fr. 271.990
a
cui scontiamo i seguenti importi:
fr.
42.85
(iva inclusa) a saldo della fattura del 01.03.2017
fr.
41.80
(iva inclusa) a saldo della fattura del 01.04.2017 (differenza saldo
scoperto fatt. no. 031591 del 01.12.2016 + spese di richiamo)
fr.
21.60
della fattura del 01.05.2017 (spese di richiamo)
totale
da pagare fr. 165.65 iva inclusa
Nelle
sue osservazioni del 13 settembre 2019 la convenuta ha affermato che “tale
documentazione non risulta estrapolabile dai nostri sistemi informatici”, che
spettava all'attrice provare l'esistenza di un accordo tra loro e che “la
veridicità del testo della e-mail (…) sembra del tutto smentita non solo dalla
mancanza di qualsivoglia accordo o registrazione, ma anche dalla comunicazione
successiva della stessa attrice prodotta in giudizio” (doc. 11), che “fa
presumere l'esatto opposto rispetto al raggiungimento di un accordo bonario”.
b) Ora
il valore probatorio di e-mail non può essere negato a priori vista la sua
qualità di documenti secondo l'art. 168 cpv. 1 lett. b CPC. Non fa dubbio però
che in assenza di particolari misure di sicurezza mancano certezze
sull'inviante, il contenuto e il destinatario. In presenza di contestazioni sul
contenuto e sull'autenticità delle e-mail, come sull'effettiva ricezione di
e-mail non securizzate, occorrono perciò altri riscontri probatori esterni
quali conferme testimoniali o interrogatori (Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol.
1, 2ª edizione, n. 14 ad art. 178). Al riguardo non sussiste infatti una
presunzione di autenticità non avendo la sola e-mail la necessaria affidabilità
(CCR, sentenza inc. 16.2020.10 del 21 dicembre 2020 consid. 5b con rinvii; v,
anche Leu in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 28 e 29 ad art. 157).
c) Nel
caso in esame, pur dando atto che con ogni verosimiglianza l'attrice non possa
essere tecnicamente in grado di alterare il contenuto di una e-mail, l'esistenza
di un accordo tra le parti in merito alla decurtazione delle fatture delle spese
di richiamo non è corroborato da nessun altro riscontro probatorio. Certo in
alcune e-mail RE 1 lamenta il mancato rispetto degli accordi, ma nella
corrispondenza della convenuta non vi è alcun accenno a un'intesa tant'è che si
pretende sempre il pagamento integrale delle fatture. A fronte della
contestazione sull'autenticità del documento digitale, incombeva così all'attrice
offrire altri mezzi di prova che potessero confermarne il contenuto. E ciò non
appariva impossibile ove si pensi che essa avrebbe potuto far escutere __________
A__________ e __________ __________ D__________ __________. Non si disconosce
che l'interessata aveva proposto di far esaminare il proprio computer, ma se questa
ispezione avrebbe fors'anche confermato l'esistenza della e-mail, ciò non ne rendeva
il contenuto più affidabile. Nelle circostanze del genere, in mancanza di prove
sull'esistenza di accordi sulla decurtazione delle spese di richiamo dalle
varie fatture, la tesi della reclamante non può essere seguita. E ciò
analogamente vale per le spese di richiamo contenute nella fattura n. 034774
del 1° giugno 2017.
9.
Secondo RE 1, il credito relativo alla quinta fattura indicata come titolo di credito
dalla controparte era inesigibile giacché il termine di pagamento non era ancora
scaduto. A ragione. La fattura in questione, del 1° luglio 2017 (doc. 7),
indicava in 30 giorni il termine di pagamento e pertanto, al momento dell'emissione del precetto esecutivo, il 18 luglio 2017, il credito in
questione non era ancora esigibile. A rigore, nemmeno andrebbero considerati i
pagamenti effettuati dall'attrice il 14 agosto 2017 per
complessivi fr. 236.72 “a
pagamento delle fatture n. 034230, 034774 e 035317”. Nondimeno avendo la
convenuta ridotto la sua pretesa, si può tenere conto di tale posizione ai fini
del giudizio. Invero, il conteggio presentato dalla convenuta attesta un saldo
in suo favore di fr. 228.43 (doc. I). In realtà, per il periodo oggetto della
procedura esecutiva (fatture emesse dal 1° marzo al 1° luglio
2017: sopra consid. 7), dal medesimo conteggio risulta che a fronte di fatture
per fr. 701.20 la cliente ha pagato fr. 573.02 onde uno scoperto di fr. 128.18
dai quali dedurre lo “storno differenza non pagata di fr. 20.20” riconosciuto
dalla società. Ne segue che il reclamo si rivela parzialmente fondato.
10.
Visto quanto precede e soccorrendo le
premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa
medesima sulla causa. In definitiva, tenuto conto
dell'importo fatto valere in via esecutiva, il credito della CO 1 nei confronti
di RE 1 va disconosciuto fino a concorrenza di fr. 357.17. Le spese processuali di entrambe le
sedi seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il
grado di vittoria dell'attrice risulta essere superiore a quello della
convenuta giacché la riduzione della pretesa costituisce acquiescenza. Non si
pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), RE
1.
non avendo formulato alcuna richiesta in proposito.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto
nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso
che il debito di fr. 465.15
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2017 di cui al precetto esecutivo n.__________93 dell'Ufficio di esecuzione di
Lugano è
disconosciuto limitatamente a fr. 357.17.
2. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE n. __________93 dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 107.98 oltre
interessi al 5% dal 1° luglio 2017.
3. Le
spese processuali di fr. 100.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per un
quarto a carico dell'attrice medesima e per tre quarti a carico della
convenuta. Non si assegnano indennità.
II. Le spese processuali del
reclamo di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per un quarto
a carico della reclamante medesima e per tre quarti a carico della CO 1.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.