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Decisione

16.2020.18

Azione di disconoscimento di debito - diritto di essere sentiti - autenticità di un documento

12 maggio 2021Italiano18 min

prestazioni effettuate tra il 1° febbraio 2016 e il 1° luglio 2017 l'operatore telefonico ha emesso diciotto fatture per un totale di fr. 1939.95,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.18

Lugano

12 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 5 marzo 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 6 febbraio 2020 dal

Giudice di pace del circolo di Paradiso

nella causa CD19-001 (azione di disconoscimento di debito) promossa con petizione

del 21 settembre 2017 nei confronti della

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 21

gennaio 2016 RE 1

ha sottoscritto con la CO 1, società attiva nei

servizi di telecomunicazione, un'offerta relativa all'attivazione di una linea

telefonica con connessione internet e all'abbonamento per tali servizi. Per le

prestazioni effettuate tra il 1° febbraio 2016 e il 1° luglio 2017 l'operatore telefonico ha emesso diciotto fatture per un totale di fr. 1939.95,

di cui le ultime cinque ammontanti a complessivi fr. 701.20 (fatture

n. 033151 del 1° marzo 2017 di fr. 278.90, n. 033687 del 1° aprile 2017 di

fr. 120.80, n. 034230 del 1° maggio 2017 di fr. 108.20, n. 034774 del 1°

giugno 2017 di fr. 94.70 e n. 035317 del 1° luglio 2017 di fr. 98.55). RE 1 ha versato complessivi

fr. 1474.80, di cui fr. 257.30 il 5 aprile 2017 a pagamento

della fattura n. 033151 e fr. 79.– il 4 maggio 2017 per la n. 033687.

B. Il 27 luglio 2017 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________93 dell'Ufficio di esecuzione di

Lugano per ottenere il pagamento dello scoperto di fr. 465.15 oltre

interessi del 5% dal 1° luglio 2017, indicando quale titolo di credito le

“fatture no. 033151, 033687, 034230, 034774, 035317”, cui l'escus­sa ha

interposto opposizione. Il 14 agosto 2017 RE 1 ha versato alla società complessivi

fr. 236.72 (fr. 86.65 + fr. 73.12 + fr. 76.95) a

pagamento delle fatture n. 034230, 034774 e 035317.

C. Nel frattempo, con

istanza del 3 agosto 2017 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace

del circolo di Paradiso per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione al

citato precetto esecutivo. Invitata a presentare osservazioni

scritte, la convenuta è rimasta silente. Statuen­do con decisione del 4

settembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ponendo le spese

processuali di fr. 55.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante

un'indennità di fr. 30.– (inc. S17-298).

D. Il 21 settembre 2017 RE 1 ha presentato al

Giudice di pace un memoriale in cui contestava l'esistenza di un debito in

relazione alle fatture oggetto dell'esecuzione. A tale atto non è stato dato

seguito. Il 18 dicembre 2017 RE 1 si è

nuovamente rivolta al Giudice di pace comunicandogli – in estrema sintesi – di

essere rimasta sorpresa nel ricevere la domanda di pignoramento da parte della CO

1 “quando

ancora non aveva ricevuto alcuna decisione da parte del Giudice di pace in

merito al rigetto dell'opposizione”. Essa ha chiesto il ritiro del precetto esecutivo e

del pignoramento. Il 22 dicembre 2017 il Giudice di pace ha comunicato

all'interessata che la decisione del 4 settembre 2017 era passata in giudicato e non era più possibile

contestarla. Adita da RE 1, con decisione del 9 maggio 2019 questa Camera ha ordinato al Giudice di pace di trattare il memoriale del 21 settembre 2017 quale azione di

disconoscimento di debito in virtù

dell'art. 83 cpv. 2 LEF (inc. 16.2018.7).

E. Il Giudice di

pace

ha così convocato le parti alla

discussione del 5 settembre 2019 in occasione della quale l'attrice ha

confermato la sua domanda volta a ottenere il disconoscimento del debito di fr.

465.15 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017 di cui al precetto esecutivo n.

__________93 dell'UE di Lugano. La convenuta ha parzialmente aderito alla petizione nel senso che

l'importo ancora dovutole ammontava a “fr. 228.43, escluse tasse, spese e

interessi”. In calce all'udienza il Giudice di pace ha sospeso la procedura invitando

le parti a comunicare se acconsentissero all'emanazione della sentenza sulla

base degli atti oppure “procedere con lo stralcio”. Il 13 settembre 2019 la

convenuta ha riaffermato di vantare un credito residuo di fr. 228.43.– e contestato

la veridicità di una e-mail del 23 maggio 2017 prodotta dall'attrice per

provare l'esistenza di un accordo tra le parti. Il 17 ottobre 2019 l'attrice ha

confermato il suo punto di vista e ha proposto l'ispezione del proprio computer.

Invitate dal Giudice di pace a presentare conclusioni scritte, in scritti del

12 dicembre 2019 e del 10 gennaio 2020 le parti hanno ribadito il loro punto di

vista.

F. Statuendo

con decisione del 6 febbraio 2020 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza

accertando l'esistenza del debito di fr. 228.43 più interessi del 5% dal

1° luglio 2017, oltre spese di precetto di fr. 53.30 (dispositivo

n. 1). Egli ha condannato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 228.43 più

interessi del 5% dal 1° luglio 2017 e fr. 53.30 per le spese del precetto

(dispositivo n. 2), ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto

esecutivo n. __________93 dell'UE di Lugano (dispositivo n. 3) e ha posto le

spese processuali di fr. 100.– per un mezzo a carico dell'attrice, tenuta a

rifondere alla convenuta un'indennità fr. 50.– (dispositivo n. 4).

G. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5

marzo 2020 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere

la petizione. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2021 la CO 1 ha concluso per

il rigetto del reclamo. RE 1 ha replica­to spontaneamente il 20 aprile 2021,

ribadendo le proprie conclusioni. Non sono più seguiti atti scritti.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'attrice

il 7 febbraio 2020. Datato 5 marzo 2020 ma impostato il 6 marzo successivo

(cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto

all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità

inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base

degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143

IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, dopo avere constatato che tra le parti “vi sono

problemi di relazione interpersonali” ciò che impediva di trovare una soluzione

“extragiudiziale e/o conciliativa”, ha rimproverato all'attrice di avere “tentato

di giustificare il non pagamento delle fatture come previsto dal contratto con

una serie di contestazioni generiche, in parte non comprovate”. Preso atto che

la convenuta aveva accettato “in parte le argomentazioni e dopo verifiche e

controllo ha ridotto le proprie pretese a fr. 228.43”, egli ha in definitiva

accertato l'esisten­za del debito dell'attrice a tale importo.

4.

RE 1 rimprovera al

Giudice di pace, in estrema sintesi, di avere accertato l'esistenza di un suo

debito di fr. 228.43, benché le sue argomentazioni, suffragate dai

documenti da lei prodotti, dimostrino che la pretesa di fr. 465.15 posta in

esecuzione dalla CO 1 si fondasse su fatture già pagate (n. 033151 del 1° marzo

2017.

e n. 033687 del 1° aprile 2017), su fatture di cui era “in attesa della

nuova emissione” corretta (n. 034230 del 1° maggio 2017 e n. 034774 del 1°

giugno 2017) e su di una non ancora scaduta (n. 035317 del 1° luglio 2017). La

reclamante si duole, inoltre, del fatto che il primo giudice non le abbia trasmes­so

le conclusioni presentate il 10 gennaio 2020 dalla con­ve­nuta con gli allegati

denominati “doc. 1-8”.

5.

La violazione di

natura formale prospettata dalla reclamante deve essere esaminata

prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 Cost.

e 53 CPC) comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dal­le possibilità di successo nel merito (DTF 142 II 226 consid.

2.8.1). La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di

prendere conoscen­za di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al tribunale

e di determinarsi su di esse (cosiddetto diritto di replica incondizionato), a

prescindere dal fatto che contengano o no elemen­ti di fatto o diritto nuovi e

siano atte a influenzare il giudizio. Ogni presa di posizione o documento

versato agli atti deve pertanto essere trasmesso alle parti per permettere loro

di decidere se vogliono o no fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 146

III 104 consid. 3.4.1 con riferimenti; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.52

del 6 marzo 2020 consid. 4).

In concreto,

il

Giudice di pace ha indicato che la convenuta aveva presentato le osservazioni “in

data 10.01.2020” con annessi i “doc. 1-8”, mentre le conclusioni erano state

presentate “in data 10.01.2020” (decisione, pag. 3). Ora, per tacere del fatto

che alle osservazioni della convenuta, del 13 settembre 2019 e non del 10

gennaio 2020, erano allegati i documenti I-III, quelli da 1 a 8 essendo stati

presentati dall'attrice, non consta in effetti che il memoria­le

conclusivo della convenuta sia stato trasmesso all'attrice, sull'esemplare agli

atti non figurando alcuna menzione di notificazione. Non trasmettendo tale atto

all'attrice, il Giudice di pace è senz'altro incorso in una violazione

del diritto di essere sentito della parte in questione. Nel caso in

esame, tuttavia, non si giustifica di annullare la decisione impugnata e di

rinviare gli atti al primo giudice affinché emani una nuova sentenza dopo avere

notificato alle parti le rispettive conclusioni. La reclamante non pretende che

quel memoriale, del quale avrebbe potuto esigere una copia dal Giudice di pace,

contenesse elementi decisivi che richiedevano osservazioni da parte sua. Ciò

posto, nulla osta alla trattazione del reclamo (analogamente: CCR, sentenza inc.

16.2019.24

del 9 settembre 2020 consid. 5b e 5c).

6.

L'attrice ha introdotto l'azione di disconoscimen­to di

debito prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, in virtù della quale l'escusso,

entro ven­ti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la

procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo

dell'esecuzione. Si tratta di un'azione di accertamento (negativo) di diritto

materiale, il cui scopo è di accertare l'inesisten­za o l'inesigibilità

della pretesa posta in esecuzione in quanto componente di un credito al momento

della presentazione della domanda di

esecuzione. L'inversione dei ruoli processuali non compor­ta il capovolgimento

dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Spetta al

convenuto/creditore allegare e dimostra­re il fondamento del suo credito,

mentre incombe al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie di cui

intende prevaler­si per dimostrare l'inesistenza del debito (DTF 131 III 272

consid. 3.1; più recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_482/2019 del 10 novembre 2020 consid. 3 con

rinvio; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.51 del 12 marzo 2020 consid. 5).

7.

Preliminarmente occorre evidenziare che la CO 1, quantunque secondo l'estratto conto da lei

presentato l'importo di fr. 465.15 corrisponde alla differenza tra l'ammontare

delle diciotto fatture emesse dal 1°

febbraio 2016 al 1° luglio 2017 (fr. 1939.95) e i pagamenti

effettuati dalla cliente (fr. 1474.80; cfr. doc. I e II), con il precetto esecutivo n. __________93 emesso il 18 luglio 2017

dall'UE di Lugano essa ha escusso la cliente per l'incasso di fr. 465.15 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2017 indicando quale titolo di credito unicamente le fatture n. 033151, 033687,

034230, 034774, 035317 emesse nel periodo dal 1° marzo al 1° luglio 2017. In

tali circostanze, l'azione di disconoscimento di debito in esame riguarda l'inesistenza

del debito residuo derivante dalle cinque fatture oggetto della procedura esecutiva

indicata:

1) n. 033151 del 1° marzo 2017 di fr. 278.90 (fr.

258.22

+ IVA 8%; doc. 1), comprendente anche fr. 20.– per le spese

di sollecito di pagamento della fattura n. 032108 del 1° gennaio 2017;

2)

n. 033687 del 1° aprile 2017 di fr. 120.80 (fr. 111.83 + IVA 8%; doc. 3) comprendente

anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della

fattura n. 032620 del 1° febbraio 2017 e fr. 18.70 per “saldo scoperto

fatt. n. 031591 del 01.12.2016”;

3)

n. 034230 del 1° maggio 2017 di fr. 108.25 (fr. 100.22 + IVA 8%; doc. 5), comprendente

anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura

n. 033151 del 1° marzo 2017;

4) n.

034774.

del 1° giugno 2017 di fr. 94.70 (fr. 87.70 + IVA 8%; doc. 6),

comprendente anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della

fattura n. 033687 del 1° aprile 2017;

5) n.

035317.

del 1° luglio 2017 di fr. 98.55 (91.25 + IVA 8%; doc. 7), comprendente

anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura. n. 034230

del 1° maggio 2017.

8.

La reclamante, che

non contesta la facoltà dell'operatore telefonico di addebitare spese di

richiamo in caso di ritardi nel pagamento di fatture, ribadisce che malgrado

gli accordi presi con un dipendente della società, questa ha continuato ad inviarle “ogni mese le fatture con spese di

sollecito inesistenti per la cifra che non era stata pagata in quanto errata” ragione

per cui essa “detraeva le spese aggiuntive per il sollecito”. A suo dire, il 23

maggio 2017, dopo una sua telefonata con __________ A__________, la convenuta sembrava

aver capito il motivo per cui non pagava le spe­se di sollecito di pagamento e nell'e-mail

inviatale il medesimo giorno essa aveva confermato di annullare gli importi fatturati

erroneamente. Se non che, successivamente la società, oltre a non trasmetterle

una fattura corret­ta, ha continuato a includere delle spese di richiamo non

dovute.

a) A

sostegno della sua argomentazione, l'attrice ha presentato una e-mail del 23

maggio 2017 dal seguente tenore (doc. 10):

Gentile signora RE 1

a

seguito degli accordi presi con il nostro Sig. __________ A__________ e per

concessione direzionale, le confermiamo quanto segue:

ad

oggi ci risultano scoperte le seguenti fatture:

no.

033151.

del 01.03.2017 fr. 278.90/residuo fr. 42.85

no.

033687.

del 01.04.2017 fr. 120.80/residuo fr. 120.80

no.

034230.

del 01.05.2017 fr. 108.25/residuo fr. 108.25

totale

scoperto fr. 271.990

a

cui scontiamo i seguenti importi:

fr.

42.85

(iva inclusa) a saldo della fattura del 01.03.2017

fr.

41.80

(iva inclusa) a saldo della fattura del 01.04.2017 (differenza saldo

scoperto fatt. no. 031591 del 01.12.2016 + spese di richiamo)

fr.

21.60

della fattura del 01.05.2017 (spese di richiamo)

totale

da pagare fr. 165.65 iva inclusa

Nelle

sue osservazioni del 13 settembre 2019 la convenuta ha affermato che “tale

documentazione non risulta estrapolabile dai nostri sistemi informatici”, che

spettava all'attrice provare l'esistenza di un accordo tra loro e che “la

veridicità del testo della e-mail (…) sembra del tutto smentita non solo dalla

mancanza di qualsivoglia accordo o registrazione, ma anche dalla comunicazione

successiva della stessa attrice prodotta in giudizio” (doc. 11), che “fa

presumere l'esatto opposto rispetto al raggiungimento di un accordo bonario”.

b) Ora

il valore probatorio di e-mail non può essere negato a priori vista la sua

qualità di documenti secondo l'art. 168 cpv. 1 lett. b CPC. Non fa dubbio però

che in assenza di particolari misure di sicurezza mancano certezze

sull'inviante, il contenuto e il destinatario. In presenza di contestazioni sul

contenuto e sull'autenticità delle e-mail, come sull'effettiva ricezione di

e-mail non securizzate, occorrono perciò altri riscontri probatori esterni

quali conferme testimoniali o interrogatori (Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol.

1, 2ª edizione, n. 14 ad art. 178). Al riguardo non sussiste infatti una

presunzione di autenticità non avendo la sola e-mail la necessaria affidabilità

(CCR, sentenza inc. 16.2020.10 del 21 dicembre 2020 consid. 5b con rinvii; v,

anche Leu in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 28 e 29 ad art. 157).

c) Nel

caso in esame, pur dando atto che con ogni verosimiglianza l'attrice non possa

essere tecnicamente in grado di alterare il contenuto di una e-mail, l'esistenza

di un accordo tra le parti in merito alla decurtazione delle fatture delle spese

di richiamo non è corroborato da nessun altro riscontro probatorio. Certo in

alcune e-mail RE 1 lamen­ta il mancato rispetto degli accordi, ma nella

corrispondenza della convenuta non vi è alcun accenno a un'intesa tant'è che si

pretende sempre il pagamento integrale delle fatture. A fronte della

contestazione sull'autenticità del documento digitale, incombeva così all'attrice

offrire altri mezzi di prova che potessero confermarne il contenuto. E ciò non

appariva impossibile ove si pensi che essa avrebbe potuto far escutere __________

A__________ e __________ __________ D__________ __________. Non si disconosce

che l'interessata aveva proposto di far esaminare il proprio computer, ma se questa

ispezione avrebbe fors'anche confermato l'esistenza della e-mail, ciò non ne rendeva

il contenuto più affidabile. Nelle circostanze del genere, in mancanza di prove

sull'esistenza di accordi sulla decurtazione delle spese di richiamo dalle

varie fatture, la tesi della reclamante non può essere seguita. E ciò

analogamente vale per le spese di richiamo contenute nella fattura n. 034774

del 1° giugno 2017.

9.

Secondo RE 1, il credito relativo alla quinta fattura indicata come titolo di credito

dalla controparte era inesigibile giacché il termine di pagamento non era ancora

scaduto. A ragione. La fattura in questione, del 1° luglio 2017 (doc. 7),

indicava in 30 giorni il termine di pagamento e pertanto, al momento dell'emissione del precetto esecutivo, il 18 luglio 2017, il credito in

questione non era ancora esigibile. A rigore, nemmeno andrebbero considerati i

pagamenti effettuati dall'attrice il 14 agosto 2017 per

complessivi fr. 236.72 “a

pagamento delle fatture n. 034230, 034774 e 035317”. Nondimeno avendo la

convenuta ridotto la sua pretesa, si può tenere conto di tale posizione ai fini

del giudizio. Invero, il conteggio presentato dalla convenuta attesta un saldo

in suo favore di fr. 228.43 (doc. I). In realtà, per il periodo oggetto della

procedura esecutiva (fatture emesse dal 1° marzo al 1° luglio

2017: sopra consid. 7), dal medesimo conteggio risul­ta che a fronte di fatture

per fr. 701.20 la cliente ha pagato fr. 573.02 onde uno scoperto di fr. 128.18

dai quali dedurre lo “storno differenza non pagata di fr. 20.20” riconosciuto

dalla società. Ne segue che il reclamo si rivela parzialmente fondato.

10.

Visto quanto precede e soccorrendo le

premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa

medesima sulla causa. In definitiva, tenuto conto

dell'importo fatto valere in via esecutiva, il credito della CO 1 nei confronti

di RE 1 va disconosciuto fino a concorrenza di fr. 357.17. Le spe­se processuali di entrambe le

sedi seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il

grado di vittoria dell'attrice risulta essere superiore a quello della

convenuta giacché la riduzione della pretesa costituisce acquiescenza. Non si

pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), RE

1.

non avendo formulato alcuna richiesta in proposito.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto

nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta nel senso

che il debito di fr. 465.15

oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2017 di cui al precetto esecutivo n.__________93 dell'Ufficio di esecuzione di

Lugano è

disconosciuto limitatamente a fr. 357.17.

2. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE n. __________93 dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 107.98 oltre

interessi al 5% dal 1° luglio 2017.

3. Le

spese processuali di fr. 100.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per un

quarto a carico dell'attrice medesima e per tre quarti a carico della

convenuta. Non si assegnano indennità.

II. Le spese processuali del

reclamo di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per un quarto

a carico della reclamante medesima e per tre quarti a carico della CO 1.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.