16.2020.19
Diritto di essere sentito - decesso di una parte
2 giugno 2020Italiano7 min
A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degente alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, ha emesso per le
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Incarto
n.
16.2020.19
Lugano
2 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 marzo 2020 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal
Giudice di pace del circolo di Paradiso
nella causa E18-034 (prestazioni mediche) promossa con istanza del 22 agosto
2018 nei confronti di
CO
1 († 2020),
già in
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degente alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, ha emesso per le
sue prestazioni una fattura di fr. 1950.–. L'importo, malgrado vari
richiami, è rimasto impagato. Il 13 aprile 2018 la CO 1 ha fatto notificare al
paziente il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di
Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1950.– più interessi al 5% dal 12
aprile 2018, di fr. 227.32 per interessi conteggiati fino all'11 aprile 2018 e
di fr. 195.– di tassa di diffida oltre alle spese del precetto esecutivo di fr.
73.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il 22
agosto 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per
un tentativo di conciliazione, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di
fr. 1950.– oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32 per
interessi di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese varie, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo. Statuendo
il 27 ottobre 2018 il Giudice di pace ha interamente accolto l'istanza. Le
spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto
a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili. Adita da RE 1 con reclamo del
7 dicembre 2018, questa Camera ha annullato la decisione impugnata con sentenza
del 13 gennaio 2020 rinviando gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio
nel senso dei considerandi (inc. 16.2018.66).
C. Il 21 febbraio
2020
il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 26 marzo
successivo. Il 4 marzo 2020 la patrocinatrice del convenuto ha comunicato al
Giudice di pace l'avvenuto decesso del proprio assistito, chiedendo lo stralcio
della procedura. Con decreto del 12 marzo 2020 il Giudice di pace ha respinto l'istanza
senza riscuotere spese processuali.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 marzo
2020 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni
del 18 marzo 2020 la patrocinatrice di CO 1 si è rimessa al giudizio di questa
Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il Giudice
di pace ha respinto l'istanza poiché “con
la morte della parte convenuta viene a mancare il presupposto processuale
sancito dall'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC”. La reclamante lamenta anzitutto una
violazione del diritto di essere sentita il primo giudice non avendole
notificato la lettera con cui la controparte chiedeva lo stralcio della
procedura. Nel merito, poi, essa rileva che il decesso di una parte non
comporta automaticamente la reiezione dell'azione giacché l'art. 83 CPC prevede
la successione nel processo degli eredi.
2.
Ora,
a prescindere dal fatto che giudicando la lite senza concedere all'istante la
possibilità di esprimersi sulla lettera del 4 marzo 2020, per altro nemmeno
notificata, il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito della
parte, a ragione la reclamante fa valere che il Giudice di pace non ha tenuto
conto delle conseguenze procedurali in caso di decesso di una parte.
a) In
caso di decesso di una persona fisica, gli eredi acquistano l'universalità
della successione sin dalla sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC). Essi acquistano così
tutti gli elementi trasferibili del patrimonio del de cuius, ovvero
l'insieme dei rapporti giuridici, mentre i debiti del medesimo diventano loro
debiti personali (art. 560 cpv. 2 CC; Steinauer,
Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 503 n. 947 e pag. 504 n. 949; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 8 ad
art. 560; Häuptli in: Abt/Weibel
[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 10 ad art. 560 CC). Gli
eredi subentrano per legge al defunto in un'eventuale causa civile senza
riguardo all'assenso della controparte (art. 83 cpv. 4 seconda frase CPC),
salvo se la vertenza concerna diritti strettamente personali del defunto
(sentenza del Tribunale federale 4A_403/2016 del 18 aprile 2017 consid. 1.2.1).
b) Premesso
ciò, nella fattispecie, il Giudice di pace non poteva d'acchito respingere
l'istanza né dichiararla irricevibile per la mancanza di un presupposto processuale. Concretamente,
in caso di decesso di una parte, il giudice deve innanzitutto sapere chi sono gli
eredi del defunto, rispettivamente se essi accettano l'eredità, e in tal caso
subentrano nel processo, o la rifiutano. In attesa di chiarire tali aspetti,
egli sospende pertanto la procedura, quanto meno fino alla scadenza del
termine per rinunciare previsto dall'art. 567 cpv. 1 CC (Gschwend in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 126; Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 40 ad art. 83; Frei in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 8 ad art. 126; Gross/Zuber in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, op. cit., n. 26 ad art. 83; Weber in: Oberhammer [curatore],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 10 ad art. 126). Tale
principio vigeva per altro già nell'ordinamento processuale ticinese (art. 104
CPC ticinese).
Se
il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla controparte, le
indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a continuare il
processo, egli può fissare a costoro un termine entro cui determinarsi con
l'avvertenza che alla scadenza infruttuosa dello stesso la causa sarà dichiarata
senza interesse e stralciata dai ruoli (cfr. art. 6 cpv. 4 della Legge di
procedura civile federale: RS 273). Nel caso in cui gli eredi rinuncino alla
successione, questa è liquidata da parte dell'Ufficio fallimenti (art. 597 CC).
Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è avvenuto di modo che il Giudice di pace
è incorso in un'errata applicazione della legge. Nelle circostanze descritte,
la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati al Giudice di pace
affinché continui nelle sue incombenze.
3.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Se non che alla
patrocinatrice del convenuto, che si è rimessa al giudizio di questa Camera non
possono essere accollati oneri. In tali circostanze non resta che rinunciare a
qualsiasi prelievo e non assegnare ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Giudice di pace affinché proceda nei suoi incombenti nel senso dei
considerandi.
2. Non si riscuotono spese
processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.