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Decisione

16.2020.19

Diritto di essere sentito - decesso di una parte

2 giugno 2020Italiano7 min

A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degen­te alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, ha emesso per le

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2020.19

Lugano

2 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 13 marzo 2020 presentato dalla

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal

Giudice di pace del circolo di Paradiso

nella causa E18-034 (prestazioni mediche) promossa con istanza del 22 agosto

2018 nei confronti di

CO

1 († 2020),

già in

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degen­te alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, ha emesso per le

sue prestazioni una fattura di fr. 1950.–. L'importo, malgrado vari

richiami, è rimasto impagato. Il 13 aprile 2018 la CO 1 ha fatto notificare al

paziente il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di

Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1950.– più interessi al 5% dal 12

aprile 2018, di fr. 227.32 per interessi conteggiati fino all'11 aprile 2018 e

di fr. 195.– di tassa di diffida oltre alle spese del precetto esecutivo di fr.

73.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Il 22

agosto 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per

un tentativo di conciliazione, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamen­to di

fr. 1950.– oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32 per

interessi di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese varie, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta al citato precetto esecutivo. Statuendo

il 27 ottobre 2018 il Giudice di pace ha interamente accolto l'istanza. Le

spese proces­suali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto

a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili. Adita da RE 1 con reclamo del

7 dicembre 2018, questa Camera ha annullato la decisione impugnata con sentenza

del 13 gennaio 2020 rinviando gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio

nel senso dei considerandi (inc. 16.2018.66).

C. Il 21 febbraio

2020

il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 26 marzo

successivo. Il 4 marzo 2020 la patrocinatrice del convenuto ha comunicato al

Giudice di pace l'avvenuto decesso del proprio assistito, chiedendo lo stralcio

della procedura. Con decreto del 12 marzo 2020 il Giudice di pace ha respinto l'istanza

senza riscuotere spese processuali.

D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 marzo

2020 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni

del 18 marzo 2020 la patrocinatrice di CO 1 si è rimessa al giudizio di questa

Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il Giudice

di pace ha respinto l'istanza poiché “con

la morte della parte convenuta viene a mancare il presupposto processuale

sancito dall'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC”. La reclamante lamenta anzitutto una

violazione del diritto di essere sentita il primo giudice non avendole

notificato la lettera con cui la controparte chiedeva lo stralcio della

procedura. Nel merito, poi, essa rileva che il decesso di una parte non

comporta automaticamente la reiezione dell'azione giacché l'art. 83 CPC prevede

la successione nel processo degli eredi.

2.

Ora,

a prescindere dal fatto che giudicando la lite senza concede­re all'istante la

possibilità di esprimersi sulla lettera del 4 mar­zo 2020, per altro nemmeno

notificata, il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito della

parte, a ragione la reclamante fa va­lere che il Giudice di pace non ha tenuto

conto delle conseguen­ze procedurali in caso di decesso di una parte.

a) In

caso di decesso di una persona fisica, gli eredi acquistano l'universalità

della successione sin dalla sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC). Essi acquistano così

tutti gli elementi trasferibili del patrimonio del de cuius, ovvero

l'insieme dei rapporti giuridici, mentre i debiti del medesimo diventano loro

debiti personali (art. 560 cpv. 2 CC; Steinauer,

Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 503 n. 947 e pag. 504 n. 949; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 8 ad

art. 560; Häuptli in: Abt/Weibel

[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 10 ad art. 560 CC). Gli

eredi subentrano per legge al defunto in un'eventuale causa civile senza

riguardo all'assenso della controparte (art. 83 cpv. 4 seconda frase CPC),

salvo se la vertenza concerna diritti strettamente personali del defunto

(sentenza del Tribunale federale 4A_403/2016 del 18 aprile 2017 consid. 1.2.1).

b) Premesso

ciò, nella fattispecie, il Giudice di pace non poteva d'acchito respingere

l'istanza né dichiararla irricevibile per la mancanza di un presupposto processuale. Concretamente,

in caso di decesso di una parte, il giudice deve innanzitutto sapere chi sono gli

eredi del defunto, rispettivamente se essi accettano l'eredità, e in tal caso

subentrano nel processo, o la rifiutano. In attesa di chiarire tali aspetti,

egli sospende per­tanto la procedura, quanto meno fino alla scadenza del

termine per rinunciare previsto dall'art. 567 cpv. 1 CC (Gschwend in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 126; Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 40 ad art. 83; Frei in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 8 ad art. 126; Gross/Zuber in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, op. cit., n. 26 ad art. 83; Weber in: Oberhammer [curatore],

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 10 ad art. 126). Tale

principio vigeva per altro già nell'ordinamento processuale ticinese (art. 104

CPC ticinese).

Se

il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla controparte, le

indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a continuare il

processo, egli può fissare a costoro un termine entro cui determinarsi con

l'avvertenza che alla scadenza infruttuosa dello stesso la causa sarà dichiarata

senza interesse e stralciata dai ruoli (cfr. art. 6 cpv. 4 della Legge di

procedura civile federale: RS 273). Nel caso in cui gli eredi rinuncino alla

successione, questa è liquidata da parte dell'Ufficio fallimenti (art. 597 CC).

Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è avvenuto di modo che il Giudice di pace

è incorso in un'errata applicazione della legge. Nelle circostan­ze descritte,

la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati al Giudice di pace

affinché continui nelle sue incombenze.

3.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Se non che alla

patrocinatrice del convenuto, che si è rimessa al giudizio di questa Camera non

possono essere accollati oneri. In tali circostanze non resta che rinunciare a

qualsiasi prelievo e non assegnare ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al

Giudice di pace affinché proceda nei suoi incombenti nel senso dei

considerandi.

2. Non si riscuotono spese

processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.