16.2020.2
Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
21 gennaio 2020Italiano4 min
consulenza svolto in suo favore, pari alla metà di quanto rivendicato, la decisione
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2020.2
Lugano
21 gennaio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 gennaio 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 2 dicembre 2019 dal
Giudice di pace del Circolo delle Isole
nella causa SE 4/2019 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del
17 maggio 2019 da
CO
1 ,
ritenuto
in fatto: che con decisione del 2
dicembre 2019 il Giudice di pace del Circolo delle Isole, in parziale
accoglimento di una petizione introdotta da CO 1, ha obbligato RE 1 a versare
all'attore fr. 718.–, ha rigettato per tale importo in via definitiva
l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Locarno
e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 380.– a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che in una lettera a
questa Camera del 7 febbraio (recte: 8 gennaio) 2020 RE 1 dichiara di opporsi
alla decisione del Giudice di pace;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che secondo l'art.
Fatti
320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che la reclamante dichiara
di opporsi alla decisione “in quanto non la ritengo esaudiente nei miei
riguardi sapendo tutto ciò che è stato fatto e dato alla controparte”, ma non
esprime alcuna critica nei confronti della decisione del Giudice di pace;
che ciò non basta per
motivare un reclamo, l'interessata dovendo spiegare perché nel riconoscere
all'attore una mercede sulla base dell'art. 394 cpv. 3 CO per il mandato di
consulenza svolto in suo favore, pari alla metà di quanto rivendicato, la decisione
del primo giudice sarebbe errata e non avrebbe tenuto conto delle sue
contestazioni;
Considerandi
che in tali circostanze, pur
con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale
riforma della decisione impugnata;
che
in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa
Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si
giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante,
sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio
di un patrocinatore;
che non si pone il
problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.