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Decisione

16.2020.2

Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

21 gennaio 2020Italiano4 min

consulenza svolto in suo favore, pari alla metà di quanto rivendicato, la decisione

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2020.2

Lugano

21 gennaio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'8 gennaio 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 2 dicembre 2019 dal

Giudice di pace del Circolo delle Isole

nella causa SE 4/2019 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del

17 maggio 2019 da

CO

1 ,

ritenuto

in fatto: che con decisione del 2

dicembre 2019 il Giudice di pace del Circolo delle Isole, in parziale

accoglimento di una petizione introdotta da CO 1, ha obbligato RE 1 a versare

all'attore fr. 718.–, ha rigettato per tale importo in via definitiva

l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Locarno

e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 380.– a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

che in una lettera a

questa Camera del 7 febbraio (recte: 8 gennaio) 2020 RE 1 dichiara di opporsi

alla decisione del Giudice di pace;

che il memoriale non è

stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che secondo l'art.

Fatti

320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che la reclamante dichiara

di opporsi alla decisione “in quanto non la ritengo esaudiente nei miei

riguardi sapendo tutto ciò che è stato fatto e dato alla controparte”, ma non

esprime alcuna critica nei confronti della decisione del Giudice di pace;

che ciò non basta per

motivare un reclamo, l'interessata dovendo spiegare perché nel riconoscere

all'attore una mercede sulla base dell'art. 394 cpv. 3 CO per il mandato di

consulenza svolto in suo favore, pari alla metà di quanto rivendicato, la decisione

del primo giudice sarebbe errata e non avrebbe tenuto conto delle sue

contestazioni;

Considerandi

che in tali circostanze, pur

con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale

riforma della decisione impugnata;

che

in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa

Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si

giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante,

sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio

di un patrocinatore;

che non si pone il

problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.