16.2020.20
Contratto d'appalto: mercede - fattura - onere di allegazione e di contestazione
12 aprile 2021Italiano19 min
saldo in suo favore, dedotti gli acconti, di fr. 8450.55. Tale importo è rimasto impagato. Adito dalla CO 1, con decreto del
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.20
Lugano
12 aprile 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 16 marzo 2020 presentato da
RE
1 (D)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 18 febbraio 2020 dal Pretore del Distretto di Blenio
nella causa SE.2019.4 (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del
14 marzo 2019 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 30
marzo 2012 la ditta CO 1, attiva nel settore della falegnameria, ha trasmesso a
RE 1 una fattura per delle opere di pavimentazione in
legno eseguite nella sua casa di vacanza posta sulla
particella n. 122 RFD di __________ di complessivi fr. 39 358.70, con un
saldo in suo favore, dedotti gli acconti, di fr. 8450.55. Tale importo è rimasto impagato. Adito dalla CO 1, con decreto del
25 settembre 2018 il Pretore del Distretto di Blenio ha
ordinato il sequestro dell'immobile.
B. Il 23 novembre 2018
la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Blenio per un tentativo di conciliazione volto a
ottenere il pagamento di fr. 8450.55 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2012
e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________8346 dell'Ufficio esecuzione di Acquarossa. Preso
atto della mancata comparizione del convenuto, il Segretario assessore ha
rilasciato all'istante, il 7 gennaio 2019, l'autorizzazione ad agire
(inc. CM.2018.18). Con petizione non motivata del 14 marzo 2020 la CO 1 ha promosso causa davanti al Pretore per ottenere quanto postulato in
sede conciliativa. Al dibattimento del 20 maggio 2019 l'attrice ha motivato la
sua petizione, avversata dal convenuto per il quale le fatture dell'attrice
non tengono conto del versamento di fr. 22 000.– effettuato il 19 luglio 2011. In
replica l'attrice ha confermato le sue domande. In duplica il convenuto ha confermato
la sua posizione chiedendo “precauzionalmente” in via riconvenzionale, la restituzione di fr. 13 350.–
versati in eccesso. Al termine dell'udienza il Pretore ha, in
particolare, assegnato all'attrice un termine di 15 giorni “per produrre ogni
documentazione utile per determinare la causale del versamento di fr. 22 000.–”.
Il 3 giugno 2019 l'attrice
ha prodotto i documenti richiesti (I1-I14 e L1-L5) unitamente a un memoriale
intitolato “risposta”. Il 19 giugno seguente il convenuto ha eccepito la
ricevibilità dell'allegato e ha dichiarato di mantenere la sua domanda
riconvenzionale. Con disposizione ordinatoria processuale del 29 agosto 2019 il
Pretore ha estromesso dagli atti il memoriale introdotto dell'attrice il 3
giugno 2019, così come le osservazioni del 19 giugno 2019 del convenuto, e ha
assegnato alle parti un termine di 15 giorni per formulare eventuali
osservazioni sulla ricevibilità dell'azione riconvenzionale. Preso atto delle
osservazioni del 5 e del 16 settembre 2019, il Pretore ha accertato, l'11
ottobre 2019, la tardività della domanda riconvenzionale, e ha impartito alle
parti un termine di 30 giorni per presentare le conclusioni scritte. Nei loro
memoriali dell'11 novembre e del 2 dicembre 2019 le parti hanno mantenuto le
rispettive domande, il convenuto chiedendo altresì di revocare il
sequestro del proprio fondo.
C. Statuendo con
decisione del 18 febbraio 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
nel senso che ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 8450.55
oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2012. Le
spese processuali di complessivi fr. 1000.– (compresi fr. 300.– per
la procedura di conciliazione) sono state poste per un quarto a carico
dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 marzo 2020
in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la
decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Con decreto del
24 marzo 2020 il presidente della Camera ha accordato al reclamo l'effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2020 la CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del
convenuto il 19 febbraio 2020. Introdotto
il 16 marzo 2020, il reclamo in
esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367.
consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore dopo avere accertato la conclusione tra le
parti di un contratto d'appalto, ha constatato che controversa era la questione
di sapere se con il versamento all'attrice di fr. 22 000.–,
effettuato il 19 luglio 2011, il convenuto avesse già integralmente corrisposto
la mercede da lui dovuta per i lavori di pavimentazione del suo immobile. Egli ha rilevato che l'offerta del 30 marzo 2011 prevedeva una
mercede complessiva di fr. 78 036.10 così ripartita: “sottostruttura” fr. 23 304.50,
“pavimento mansarda” fr. 4744.–, “pavimenti” fr. 42 010.10 e “pavimenti
tunnel” fr. 6000.–. Egli ha poi appurato che contrariamente a quelli ascritti
alle voci “sottostruttura”, “pavimento mansarda” e “pavimenti”, che sono
indicate nelle “diverse fatture del 30 marzo 2012 a volte
identiche”, per gli interventi riferiti alla voce “pavimenti tunnel” non era
stata emessa alcuna fattura “ciò che porta a ritenere che questi lavori non
siano stati realizzati”. Il primo giudice ha poi rilevato che agli atti non vi
erano contestazioni del convenuto successive alle fatture “in particolare con riguardo
al fatto che le pretese opere non sarebbero state eseguite, ma tutt'al più sussistevano
divergenze “in punto alla contabilizzazione dei versamenti ricevuti dal
committente”. Inoltre, per il Pretore, oltre alle fotografie dei lavori –
sebbene non risolutive – trasmesse al committente il 28 febbraio 2012 (doc. L5)
e i bollettini delle regie – ancorché non sottoscritti dal committente –
l'assenza di notifiche di difetti da parte del convenuto lascia “suggerire
un'esecuzione dei lavori, oltre che completa, pure corretta”. In sostanza, a
suo avviso, “gli atti portano a ritenere che la CO 1 abbia correttamente
realizzato le opere fatturate a RE 1”. Né vi erano ragioni per dubitare del
fatto che la ditta avesse chiesto al committente una mercede corrispondente al
valore del lavoro e alle sue spese. Anzi,
egli ha epilogato, quanto esposto nelle fatture “risulta perfino inferiore per
rapporto al preventivo – accettato dal convenuto, giacché ha poi conferito
alla ditta l'incarico di realizzare le opere – di cui all'offerta 30 marzo 2011
(fr. 23 910.40 e fr. 47 969.70, sconto
e IVA inclusi; doc. L1)”.
Ciò posto,
il Pretore ha esaminato in che misura il convenuto avesse già onorato la
mercede, accertando che con il versamento effettuato il 19 luglio 2011 di fr.
22.
000.– il committente aveva retribuito integralmente i lavori definiti alla
voce “sottostruttura”, giacché “al di là del fatto che la mercede preventivata
fosse leggermente superiore (fr. 22 079.90), questa posizione non è stata ripresa
nella fattura del 30 marzo 2012”. Egli ha accertato altresì che per le altre
voci risultavano pagamenti di due acconti per complessivi fr. 30 908.15 (fr.
24.
500 + fr. 6408.15) donde in definitiva uno saldo di fr. 8450.55 in
favore dell'attrice. In siffatte circostanze, egli ha accolto la petizione ma respinto
la richiesta volta al rigetto definitivo dell'opposizione “giacché l'attrice ha
omesso di produrre l'atto esecutivo”.
4.
Il
reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di avere ritenuto erroneamente che litigiosa
fosse unicamente la questione di sapere se con il suo pagamento di fr. 22
000.– egli avesse già corrisposto integralmente la mercede dell'attrice.
Egli ribadisce di avere censurato “l'insufficienza allegatoria e totale assenza
di mezzi di prova oggettivi da cui affiorasse la tipologia dei lavori
effettivamente effettuati e che sarebbero rimasti impagati”. A suo avviso il
Pretore avrebbe quindi dovuto esaminare prima tale censura riferendosi
unicamente “al contraddittorio e alle prove assunte a quello stadio; in virtù
dell'indiscusso principio degli stadi preclusivi del processo civile infatti
nessuna prova successiva al dibattimento poteva mirare all'accertamento della
natura, del volume, della regolarità e della congruità economica delle opere di
cui CO 1 chiedeva il pagamento”. Per il committente, l'attrice “non ha portato
la prova del fondamento delle proprie pretese, ammettere il contrario si
rivelerebbe crassamente contrario al principio attitatorio e dispositivo, così
come pretendere che egli dovesse giustificare il mancato pagamento (…)
risulterebbe contrario al principio cardine sancito dall'art. 8 CC”. Il
reclamante soggiunge che la fattura su cui l'appaltatrice fonda la sua pretesa
è del 30 marzo 2012 ma fa riferimento a una “garanzia costruzione inviata per
e-mail in data 14.05.2012”, ciò che a suo avviso costituisce un'incongruenza
temporale che “mina ulteriormente la già manchevole posizione processuale”
della controparte.
5.
Premesso che incombe all'appaltatore, che
chiede il pagamento della propria mercede, provarne l'ammontare (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag.
440.
n. 103 segg.), dal profilo procedurale la
parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione.
Il convenuto, da parte
sua, dev'essere messo nella situazione di contestare quei fatti e di offrire
controprove. Spetta infine al giudice operare gli accertamenti necessari e
sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (art. 55 cpv. 1
CPC). Non è compito del giudice per contro sostituirsi alla diligenza dei
contendenti o suggerire fatti che una parte non ha addotto. Ciò non impedisce al giudice, in ogni modo, di fondarsi su
fatti che rientrano nel quadro del processo, indipendentemente da chi li ha
allegati (DTF 143 III 1 consid. 4.1 con rinvii).
Inoltre,
quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve
unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente
contestati (art. 150 cpv. 1 CPC). Controverso è un fatto che dopo essere
stato debitamente allegato e specificato è
stato dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC.
Nei processi che sottostanno alla massima dispositiva il convenuto deve pertanto
specificare nella risposta quali dei fatti esposti dall'attore riconosca o
contesti (art. 222 cpv. 2 CPC). La contestazione deve essere sufficientemente
precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le
allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della
motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le
allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate,
più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti
che contesta (CCR sentenza inc. 16.2019.34 del
14.
settembre 2020 consid. 7a con rinvii).
a) In concreto, la CO 1 ha introdotto una
petizione non motivata di modo che il Pretore ha citato le parti al
dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). Al dibattimento del 20 maggio 2019 l'attrice
ha motivato la petizione spiegando che la pretesa di fr. 8450.55 si riferisce
alla mercede per i “lavori di falegnameria svolti nella casa del convenuto. La
richiesta si basa sul saldo di cui alla fattura 30 marzo 2012, emessa
presumibilmente a poco tempo dal termine dei lavori d'uso nella ditta. Alla
fattura sono seguiti solleciti. La parte convenuta mai, in alcun modo, ha
sollevato contestazioni sull'esecuzione dei lavori e/o sull'importo fattura. Vi
è stato uno scambio di corrispondenza e-mail con il precedente patrocinatore
della parte convenuta; scambio di corrispondenza che non ha portato a chiarire
la fattispecie”.
b) Trattandosi del pagamento di una fattura,
l'attore non può, in linea di principio, limitarsi a indicare nell'esposizione
dei fatti di petizione l'importo totale della sua fattura e a riferirsi per i
dettagli a un documento allegato al memoriale. Nondimeno ove il contenuto della
fattura sia esplicito (“selbsterklärend”), ovvero contenga le necessarie
informazioni in modo chiaro e completo, l'obbligo di includere i dettagli della
stessa nella petizione diventa privo di significato. In tal caso il rinvio è
sufficiente e la fattura si considera ammessa, e non deve essere provata, se il
convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le
posizioni della stessa che contesta. Contestazioni globali non bastano (DTF 144
III 523 consid. 5.2.2; CCR sentenza inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020
consid. 7a con rinvii).
c) In
concreto, l'attrice si è riferita alla fattura del 30 marzo 2012, allegata
quale doc. B, del seguente tenore:
d) La fattura
in questione contiene le necessarie informazioni che permettono di capire chiaramente
quali siano le prestazioni svolte dalla ditta e da lei rivendicate. Essa si
rivela pertanto esplicita e non lascia spazio a interpretazioni. In circostanze
siffatte non appare pertanto insostenibile ritenere che l'attrice avesse
correttamente fatto fronte al suo onere di allegazione. Certo, come evidenzia
il reclamante, la fattura datata 30 marzo
2012.
prodotta dall'attrice quale doc. B oltre a rinviare a una “garanzia
costruzione inviata per e-mail in data 14.05.2012”, presenta un saldo di
fr. 8450.55 diverso da quello indicato sulla fattura di medesima data prodotta
dal convenuto quale doc. 1 di fr. 6258.70. A parte il fatto che tale
“incongruenza temporale” non inficia le esplicite informazioni sui lavori e sui
singoli costi delle prestazioni indicate nei due documenti, dal loro raffronto
la discrepanza si riconduce alla differenza tra “la richiesta di acconto da versare”
di fr. 8600.– e l'acconto effettivamente versato di fr. 6408.15.
e) Visto quanto precede, la contestazione del
convenuto della fattura doveva essere sufficientemente precisa e concreta da
permettere all'attrice di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Se
non che, l'interessato si è limitato a sostenere che “la petizione e il
complemento avvenuto in odierna udienza sono sprovvisti di qualsiasi mezzo di
prova che oggettivizzi il volume e la tipologia dei lavori che l'attrice ha
effettuato e che sarebbero rimasti impagati. Già per questo motivo la petizione
non può essere accolta essendo chiaro a chi incombe l'onere probatorio”. Si
tratta tuttavia di una contestazione globale e generica che non permette di capire quali prestazioni fatturate dall'attrice non sarebbero state eseguite
rispettivamente quali prezzi o costi fatturati non fossero congrui. In tali circostanze, in mancanza di contestazioni sufficientemente concrete e precise
nella risposta, le prestazioni dell'attrice,
con la relativa mercede, dovevano reputarsi come non controverse e dunque non necessitavano
di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Fosse
giunto a tale conclusione, il Pretore nemmeno avrebbe dovuto esaminare se
l'attrice avesse provato l'esecuzione dei lavori e l'ammontare della mercede
rivendicata. Ne segue che non occorre esaminare oltre le censure del reclamante
su tali aspetti. Quanto meno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla
critica.
6.
Il
reclamante ritiene ad ogni modo che l'attrice non ha portato alcuna
prova a sostegno della sua tesi secondo cui il suo versamento effettuato il 19
luglio 2011 di fr. 22 000.– si riferisca a prestazioni non comprese nella
fattura del 30 marzo 2012. In particolare, egli soggiunge, l'appaltatrice non
ha recato “un solo giustificativo oggettivo che attesti che nella sua proprietà
abbia svolto due distinti interventi che sarebbero stati operati in periodi
temporali diversi, mentre da una disamina oggettiva dei documenti agli atti
risulterebbe una stretta correlazione tra gli interventi indicati nell'offerta
del 30 marzo 2011 della controparte (doc. L1) e quelli
oggetto della fattura del 30 marzo 2012 (doc. B)”. A suo avviso, dunque, anche
nella denegata ipotesi secondo cui si volesse ritenere fondata la pretesa
dell'attrice, si dovrebbe in ogni modo ritenere che con il suo pagamento di fr.
22.
000.–, la stessa sia già stata interamente soddisfatta e che ogni credito
sia stato ampiamente compensato. Se non che, così argomentando, il reclamante si
limita sostanzialmente a ribadire la sua tesi senza però confrontarsi
criticamente con l'argomentazione del Pretore. Perché nell'accertare che da un
confronto tra l'offerta e le prestazioni elencate nella fattura del 30 marzo
2012.
si evince che con il versamento di fr. 22 000.– effettuato
il 19 luglio 2011 il convenuto aveva retribuito integralmente i lavori definiti
“sottostruttura” dell'offerta, giacché “al di là del fatto che la mercede preventivata
fosse leggermente superiore (fr. 22 079.90) questa posizione non è stata
ripresa nella fattura del 30 marzo 2012”, il primo giudice sarebbe incorso in accertamenti di fatti
manifestamente erronei egli neppure accenna. La valutazione delle prove effettuata dal
Pretore non appare pertanto insostenibile. Al proposito il
reclamo si rivela finanche sprovvisto di adeguata motivazione.
Si aggiunga che nella misura in cui rientrano nel quadro del processo,
il Pretore poteva tenere conto anche di fatti non espressamente allegati dalle
parti (DTF 142 III 462). Premesso che per l'attrice il versamento di fr. 22
000.– si riferiva ad altri lavori non contemplati nella fattura del 30 marzo
2012, è vero che al dibattimento del 20 maggio 2019 il
Pretore l'ha invitata a presentare “ogni documentazione utile per determinare
la causale del versamento di fr. 22 000.–”, ovvero che avesse “una causale
indipendente da quella di cui alla petizione in oggetto” (verbale pag. 3). Per
sostanziare la propria allegazione, l'attrice avrebbe pertanto dovuto dimostrare di avere eseguito lavori
di falegnameria in due fasi distinte. In siffatte circostanze quanto risultato
dall'istruttoria rientrava ancora nell'ambito
fattuale allegato dalle parti e nel contesto giuridico della causa. Ne segue
che nessun rimprovero può essere mosso al Pretore.
7.
Il
reclamante si duole infine del fatto che il Pretore, quantunque nei considerandi
della decisione abbia indicato di non poter accogliere la domanda dell'attrice
volta al rigetto definitivo dell'opposizione (pag. 8), non abbia formalizzato nel
dispositivo la reiezione della richiesta “o lo è stata solo implicitamente
concedendo l'accoglimento solo parziale della petizione e distribuendo di
conseguenza gli oneri processuali e le ripetibili”. Egli chiede così di sanare
questa omissione e di sancire nel dispositivo la reiezione della richiesta di
rigetto definitivo dell'opposizione. Egli rileva che la sua richiesta di
completare il dispositivo è dovuta al fatto che il giorno seguente alla
notifica della sentenza impugnata, la controparte ha introdotto davanti al medesimo
Pretore un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. SO.2020.29) considerando
che “dall'assenza di un dispositivo specifico quanto al rigetto
dell'opposizione al precetto esecutivo discendesse la sussistente validità del
precetto stesso e legittimasse dunque una nuova istanza di rigetto”.
A parte il fatto che la
richiesta si fonda su fatti nuovi e come tale irricevibili (art. 326 cpv. 1
CPC), se un tribunale dimentica di
esaminare – anche solo in parte – una richiesta di giudizio (infra petita),
si versa in un diniego di giustizia che va censurato con i normali mezzi
d'impugnazione. Si versa per contro in un caso di rettifica se il tribunale,
pur avendo esaminato una richiesta di giudizio, dimentica – ad esempio – di
formulare il dispositivo (I CCA sentenza inc. 11.2011.136 del 13 maggio 2013
consid. 10). Premesso ciò, a ragione il reclamante rileva che il dispositivo
della sentenza impugnata è incompleto, il Pretore al considerando 7 avendo bensì
esaminato e motivato la reiezione della richiesta dell'attrice volta al rigetto
definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo n. __________46 dell'Ufficio esecuzione di Acquarossa salvo nulla indicare nel dispositivo. Se
non che, la rettifica di una decisione compete al giudice che ha emesso
la decisione, cui l'interessato può sempre rivolgersi (sentenza del Tribunale federale 5A_627/2019 del 9 aprile 2020 consid. 6; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 334). Anche al riguardo il
reclamo è dunque destinato all'insuccesso.
8.
Visto
quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo
giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla resistente, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità
per ripetibili commisurata alla relativa stringatezza del memoriale.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
900.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.