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Decisione

16.2020.20

Contratto d'appalto: mercede - fattura - onere di allegazione e di contestazione

12 aprile 2021Italiano19 min

saldo in suo favore, dedotti gli acconti, di fr. 8450.55. Tale importo è rimasto impagato. Adito dalla CO 1, con decreto del

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.20

Lugano

12 aprile 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 16 marzo 2020 presentato da

RE

1 (D)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 18 febbraio 2020 dal Pretore del Distretto di Blenio

nella causa SE.2019.4 (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del

14 marzo 2019 dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 30

marzo 2012 la ditta CO 1, attiva nel settore della falegnameria, ha trasmesso a

RE 1 una fattura per delle opere di pavimentazione in

legno eseguite nella sua casa di vacanza posta sulla

particella n. 122 RFD di __________ di complessivi fr. 39 358.70, con un

saldo in suo favore, dedotti gli acconti, di fr. 8450.55. Tale importo è rimasto impagato. Adito dalla CO 1, con decreto del

25 settembre 2018 il Pretore del Distretto di Blenio ha

ordinato il sequestro dell'immobile.

B. Il 23 novembre 2018

la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Segretario assessore della

Pretura del Distretto di Blenio per un tentativo di conciliazione volto a

ottenere il pagamen­to di fr. 8450.55 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2012

e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________8346 dell'Ufficio esecuzione di Acquarossa. Preso

atto della mancata comparizione del convenuto, il Segretario assessore ha

rilasciato all'istante, il 7 gennaio 2019, l'autorizzazio­ne ad agire

(inc. CM.2018.18). Con petizione non motivata del 14 marzo 2020 la CO 1 ha promosso causa davanti al Pretore per ottenere quanto postulato in

sede conciliativa. Al dibattimen­to del 20 maggio 2019 l'attrice ha motivato la

sua petizione, avversa­ta dal convenuto per il quale le fatture dell'attrice

non tengono conto del versamento di fr. 22 000.– effettuato il 19 luglio 2011. In

replica l'attrice ha confermato le sue domande. In duplica il convenuto ha confermato

la sua posizione chiedendo “precauzionalmente” in via riconvenzionale, la restituzione di fr. 13 350.–

versati in eccesso. Al termine dell'udienza il Pretore ha, in

particolare, assegnato all'attrice un termine di 15 giorni “per produrre ogni

documentazione utile per determinare la causale del versamento di fr. 22 000.–”.

Il 3 giugno 2019 l'attrice

ha prodotto i documenti richiesti (I1-I14 e L1-L5) unitamente a un memoriale

intitolato “risposta”. Il 19 giugno seguente il convenuto ha eccepito la

ricevibilità dell'allegato e ha dichiarato di mantenere la sua domanda

riconvenzionale. Con disposizione ordinatoria processuale del 29 agosto 2019 il

Pretore ha estromesso dagli atti il memoriale introdotto dell'attrice il 3

giugno 2019, così come le osservazioni del 19 giugno 2019 del convenuto, e ha

assegnato alle parti un termine di 15 giorni per formulare eventuali

osservazioni sulla ricevibilità dell'azione riconvenzionale. Preso atto delle

osservazioni del 5 e del 16 settembre 2019, il Pretore ha accertato, l'11

ottobre 2019, la tardività della domanda riconvenzionale, e ha impartito alle

parti un termine di 30 giorni per presentare le conclusioni scritte. Nei loro

memoriali dell'11 novembre e del 2 dicembre 2019 le parti hanno mantenuto le

rispettive domande, il convenuto chiedendo altresì di revocare il

sequestro del proprio fondo.

C. Statuendo con

decisione del 18 febbraio 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

nel senso che ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 8450.55

oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2012. Le

spese processuali di complessivi fr. 1000.– (compresi fr. 300.– per

la procedura di conciliazione) sono state poste per un quarto a carico

dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla

controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insor­to a que­sta Camera con un reclamo del 16 marzo 2020

in cui chie­de, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la

decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Con decre­to del

24 marzo 2020 il presidente della Camera ha accordato al reclamo l'effetto

sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2020 la CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del

convenuto il 19 febbraio 2020. Introdotto

il 16 marzo 2020, il reclamo in

esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore dopo avere accertato la conclusione tra le

parti di un contratto d'appalto, ha constatato che controversa era la questione

di sapere se con il versamento all'attrice di fr. 22 000.–,

effettuato il 19 luglio 2011, il convenuto avesse già integralmente corrisposto

la mercede da lui dovuta per i lavori di pavimentazione del suo immobile. Egli ha rilevato che l'offerta del 30 marzo 2011 prevedeva una

mercede complessiva di fr. 78 036.10 così ripartita: “sottostruttura” fr. 23 304.50,

“pavimento mansarda” fr. 4744.–, “pavimenti” fr. 42 010.10 e “pavimenti

tunnel” fr. 6000.–. Egli ha poi appurato che contrariamen­te a quelli ascritti

alle voci “sottostruttura”, “pavimento mansarda” e “pavimenti”, che sono

indicate nelle “diverse fatture del 30 marzo 2012 a volte

identiche”, per gli interventi riferiti alla vo­ce “pavimenti tunnel” non era

stata emessa alcuna fattura “ciò che porta a ritenere che questi lavori non

siano stati realizzati”. Il primo giudice ha poi rilevato che agli atti non vi

erano contestazioni del convenuto successive alle fatture “in particolare con riguardo

al fatto che le pretese opere non sarebbero state esegui­te, ma tutt'al più sussistevano

divergenze “in punto alla contabilizzazione dei versamenti ricevuti dal

committente”. Inoltre, per il Pretore, oltre alle fotografie dei lavori –

sebbene non risolutive – trasmesse al committente il 28 febbraio 2012 (doc. L5)

e i bollettini delle regie – ancorché non sottoscritti dal committente –

l'assenza di notifiche di difetti da parte del convenuto lascia “suggerire

un'esecuzione dei lavori, oltre che completa, pure corretta”. In sostanza, a

suo avviso, “gli atti portano a ritenere che la CO 1 abbia correttamente

realizzato le opere fatturate a RE 1”. Né vi erano ragioni per dubitare del

fatto che la ditta avesse chiesto al committente una mercede corrispondente al

valore del lavoro e alle sue spese. Anzi,

egli ha epilogato, quanto esposto nelle fatture “risulta perfino inferiore per

rapporto al preventivo – accet­tato dal convenuto, giacché ha poi conferito

alla ditta l'incarico di realizzare le opere – di cui all'offerta 30 marzo 2011

(fr. 23 910.40 e fr. 47 969.70, sconto

e IVA inclusi; doc. L1)”.

Ciò posto,

il Pretore ha esaminato in che misura il convenuto avesse già onorato la

mercede, accertando che con il versamen­to effettuato il 19 luglio 2011 di fr.

22.

000.– il committente aveva retribuito integralmente i lavori definiti alla

voce “sottostruttura”, giacché “al di là del fatto che la mercede preventivata

fosse leggermente superiore (fr. 22 079.90), questa posizione non è stata ripresa

nella fattura del 30 marzo 2012”. Egli ha accertato altresì che per le altre

voci risultavano pagamenti di due acconti per com­ples­sivi fr. 30 908.15 (fr.

24.

500 + fr. 6408.15) donde in definitiva uno saldo di fr. 8450.55 in

favore dell'attrice. In siffatte circostanze, egli ha accolto la petizione ma respinto

la richiesta volta al rigetto definitivo dell'opposizione “giacché l'attrice ha

omes­so di produrre l'atto esecutivo”.

4.

Il

reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di avere ritenuto erroneamente che litigiosa

fosse unicamente la questione di sape­re se con il suo pagamento di fr. 22

000.– egli avesse già corrisposto integralmente la mercede dell'attrice.

Egli ribadisce di avere censurato “l'insufficienza allegatoria e totale assenza

di mezzi di prova oggettivi da cui affiorasse la tipologia dei lavori

effettivamente effettuati e che sarebbero rimasti impagati”. A suo avviso il

Pretore avrebbe quindi dovuto esaminare prima tale cen­sura riferendosi

unicamente “al contraddittorio e alle prove assunte a quello stadio; in virtù

dell'indiscusso principio degli stadi preclusivi del processo civile infatti

nessuna prova successiva al dibattimento poteva mirare all'accertamento della

natura, del volume, della regolarità e della congruità economica delle opere di

cui CO 1 chiedeva il pagamento”. Per il committente, l'attrice “non ha portato

la prova del fondamento delle proprie pretese, ammettere il contrario si

rivelerebbe crassamente contrario al principio attitatorio e dispositivo, così

come pretendere che egli dovesse giustificare il mancato pagamento (…)

risulterebbe contrario al principio cardine sancito dall'art. 8 CC”. Il

reclamante soggiunge che la fattura su cui l'appaltatrice fonda la sua pretesa

è del 30 marzo 2012 ma fa riferimento a una “garanzia costruzione inviata per

e-mail in data 14.05.2012”, ciò che a suo avviso costituisce un'incongruenza

temporale che “mina ulteriormente la già manchevole posizione processuale”

della controparte.

5.

Premesso che incombe all'appaltatore, che

chiede il pagamento della propria mercede, provarne l'ammontare (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag.

440.

n. 103 segg.), dal profilo procedurale la

parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione.

Il convenuto, da parte

sua, dev'essere messo nella situazione di contestare quei fatti e di offrire

contropro­ve. Spetta infine al giudice operare gli accertamenti necessari e

sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (art. 55 cpv. 1

CPC). Non è compito del giudice per contro sostituirsi alla diligenza dei

contendenti o suggerire fatti che una parte non ha addotto. Ciò non impedisce al giudice, in ogni modo, di fondarsi su

fatti che rientrano nel quadro del processo, indipendentemen­te da chi li ha

allegati (DTF 143 III 1 consid. 4.1 con rinvii).

Inoltre,

quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve

unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente

contestati (art. 150 cpv. 1 CPC). Controverso è un fatto che dopo essere

stato debitamente allegato e specificato è

stato dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC.

Nei processi che sottostanno alla mas­sima dispositiva il convenuto deve pertanto

specificare nella risposta quali dei fatti esposti dall'attore riconosca o

contesti (art. 222 cpv. 2 CPC). La contestazione deve essere sufficientemente

precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le

allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della

motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le

allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate,

più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti

che contesta (CCR sentenza inc. 16.2019.34 del

14.

settembre 2020 consid. 7a con rinvii).

a) In concreto, la CO 1 ha introdotto una

petizione non motivata di modo che il Pretore ha citato le parti al

dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). Al dibattimento del 20 maggio 2019 l'attrice

ha motivato la petizione spiegando che la pretesa di fr. 8450.55 si riferisce

alla mercede per i “lavori di falegnameria svolti nella casa del convenuto. La

richiesta si basa sul saldo di cui alla fattura 30 marzo 2012, emessa

presumibilmente a poco tempo dal termine dei lavori d'uso nella ditta. Alla

fattura sono seguiti solleciti. La parte convenuta mai, in alcun modo, ha

sollevato contestazioni sull'esecuzione dei lavori e/o sull'importo fattura. Vi

è stato uno scambio di corrispondenza e-mail con il precedente patrocinatore

della parte convenuta; scambio di corrispondenza che non ha portato a chiarire

la fattispecie”.

b) Trattandosi del pagamento di una fattura,

l'attore non può, in linea di principio, limitarsi a indicare nell'esposizione

dei fatti di petizione l'importo totale della sua fattura e a riferirsi per i

dettagli a un documento allegato al memoriale. Nondimeno ove il contenuto della

fattura sia esplicito (“selbsterklärend”), ovvero contenga le necessarie

informazioni in modo chiaro e completo, l'obbligo di includere i dettagli della

stessa nella petizione diventa privo di significato. In tal caso il rinvio è

sufficiente e la fattura si considera ammessa, e non deve essere provata, se il

convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le

posizioni della stessa che contesta. Contestazioni globali non bastano (DTF 144

III 523 consid. 5.2.2; CCR sentenza inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020

consid. 7a con rinvii).

c) In

concreto, l'attrice si è riferita alla fattura del 30 marzo 2012, allegata

quale doc. B, del seguente tenore:

d) La fattura

in questione contiene le necessarie informazioni che permettono di capire chiaramente

quali siano le prestazioni svolte dalla ditta e da lei rivendicate. Essa si

rivela pertanto esplicita e non lascia spazio a interpretazioni. In circostanze

siffatte non appare pertanto insostenibile ritenere che l'attrice avesse

correttamente fatto fronte al suo onere di allegazione. Certo, come evidenzia

il reclamante, la fattura datata 30 mar­zo

2012.

prodotta dall'attrice quale doc. B oltre a rinviare a una “garanzia

costruzione inviata per e-mail in data 14.05.2012”, presenta un saldo di

fr. 8450.55 diverso da quello indicato sulla fattura di medesima data prodotta

dal convenuto quale doc. 1 di fr. 6258.70. A parte il fatto che tale

“incongruenza temporale” non inficia le esplicite informazioni sui lavori e sui

singoli costi delle prestazioni indicate nei due documenti, dal loro raffronto

la discrepanza si riconduce alla differenza tra “la richiesta di acconto da versare”

di fr. 8600.– e l'acconto effettivamente versato di fr. 6408.15.

e) Visto quanto precede, la contestazione del

convenuto della fattura doveva essere sufficientemente precisa e concreta da

permettere all'attrice di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Se

non che, l'interessato si è limitato a sostenere che “la petizione e il

complemento avvenuto in odierna udienza sono sprovvisti di qualsiasi mezzo di

prova che oggettivizzi il volume e la tipologia dei lavori che l'attrice ha

effettuato e che sarebbero rimasti impagati. Già per questo motivo la petizione

non può essere accolta essendo chiaro a chi incombe l'onere probatorio”. Si

tratta tuttavia di una contestazione globale e generica che non permette di capire quali prestazioni fatturate dall'attrice non sarebbero state eseguite

rispettivamente quali prezzi o costi fatturati non fossero congrui. In tali circostanze, in mancanza di contestazioni sufficientemente concrete e precise

nella risposta, le prestazioni dell'attrice,

con la relativa mercede, dovevano reputarsi come non controverse e dunque non necessitavano

di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Fosse

giunto a tale conclusione, il Pretore nemmeno avreb­be dovuto esaminare se

l'attrice avesse provato l'esecuzione dei lavori e l'ammontare della mercede

rivendicata. Ne segue che non occorre esaminare oltre le censure del reclamante

su tali aspetti. Quanto meno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla

critica.

6.

Il

reclamante ritiene ad ogni modo che l'attrice non ha portato alcuna

prova a sostegno della sua tesi secondo cui il suo versamento effettuato il 19

luglio 2011 di fr. 22 000.– si riferisca a prestazioni non comprese nella

fattura del 30 marzo 2012. In particolare, egli soggiunge, l'appaltatrice non

ha recato “un solo giustificativo oggettivo che attesti che nella sua proprietà

abbia svolto due distinti interventi che sarebbero stati operati in periodi

temporali diversi, mentre da una disamina oggettiva dei documen­ti agli atti

risulterebbe una stretta correlazione tra gli interven­ti indicati nell'offerta

del 30 marzo 2011 della controparte (doc. L1) e quelli

oggetto della fattura del 30 marzo 2012 (doc. B)”. A suo avviso, dunque, anche

nella denegata ipotesi secondo cui si volesse ritenere fondata la pretesa

dell'attrice, si dovrebbe in ogni modo ritenere che con il suo pagamento di fr.

22.

000.–, la stessa sia già stata interamente soddisfatta e che ogni credito

sia stato ampiamente compensato. Se non che, così argomentando, il reclamante si

limita sostanzialmente a ribadire la sua tesi senza però confrontarsi

criticamente con l'argomentazione del Pretore. Perché nell'accertare che da un

confronto tra l'offerta e le prestazioni elencate nella fattura del 30 marzo

2012.

si evince che con il versamento di fr. 22 000.– effettuato

il 19 luglio 2011 il convenuto aveva retribuito integralmente i lavori definiti

“sottostruttura” dell'offerta, giacché “al di là del fatto che la mercede preventivata

fosse leggermente superiore (fr. 22 079.90) questa posizione non è stata

ripresa nella fattura del 30 marzo 2012”, il primo giudice sarebbe incorso in accertamenti di fatti

manifestamente erronei egli neppure accenna. La valutazione delle prove effettuata dal

Pretore non appare pertanto insostenibile. Al proposito il

reclamo si rivela finanche sprovvisto di adeguata motivazione.

Si aggiunga che nella misura in cui rientrano nel quadro del processo,

il Pretore poteva tenere conto anche di fatti non espressamente allegati dalle

parti (DTF 142 III 462). Premesso che per l'attrice il versamento di fr. 22

000.– si riferiva ad altri lavori non contemplati nella fattura del 30 marzo

2012, è vero che al dibattimento del 20 maggio 2019 il

Pretore l'ha invitata a presentare “ogni documentazione utile per determinare

la causale del versamento di fr. 22 000.–”, ovvero che avesse “una causale

indipendente da quella di cui alla petizione in oggetto” (verbale pag. 3). Per

sostanziare la propria allegazione, l'attrice avrebbe pertanto dovuto dimostrare di avere eseguito lavori

di falegnameria in due fasi distinte. In siffatte circostanze quanto risultato

dall'istruttoria rientrava ancora nell'ambito

fattuale allegato dalle parti e nel con­testo giuridico della causa. Ne segue

che nessun rimprovero può essere mosso al Pretore.

7.

Il

reclamante si duole infine del fatto che il Pretore, quantunque nei considerandi

della decisione abbia indicato di non poter accogliere la domanda dell'attrice

volta al rigetto definitivo dell'opposizione (pag. 8), non abbia formalizzato nel

dispositivo la reiezione della richiesta “o lo è stata solo implicitamente

concedendo l'accoglimento solo parziale della petizione e distribuendo di

conseguenza gli oneri processuali e le ripetibili”. Egli chiede così di sanare

questa omissione e di sancire nel dispositivo la reiezione della richiesta di

rigetto definitivo dell'opposizione. Egli rileva che la sua richiesta di

completare il dispositivo è dovuta al fatto che il giorno seguente alla

notifica della sentenza impugnata, la controparte ha introdotto davanti al medesimo

Pretore un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. SO.2020.29) considerando

che “dall'assenza di un dispositivo specifico quanto al rigetto

dell'opposizione al precetto esecutivo discendesse la sussistente validità del

precetto stesso e legittimasse dunque una nuova istanza di rigetto”.

A parte il fatto che la

richiesta si fonda su fatti nuovi e come tale irricevibili (art. 326 cpv. 1

CPC), se un tribunale dimentica di

esaminare – anche solo in parte – una richiesta di giudizio (infra petita),

si versa in un diniego di giustizia che va censurato con i normali mezzi

d'impugnazione. Si versa per contro in un caso di rettifica se il tribunale,

pur avendo esaminato una richiesta di giudizio, dimentica – ad esempio – di

formulare il dispositivo (I CCA sentenza inc. 11.2011.136 del 13 maggio 2013

consid. 10). Premesso ciò, a ragione il reclamante rileva che il dispositivo

della sentenza impugnata è incompleto, il Pretore al considerando 7 avendo bensì

esaminato e motivato la reiezione della richiesta dell'attrice volta al rigetto

definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo n. __________46 dell'Ufficio esecuzione di Acquarossa salvo nulla indicare nel dispositivo. Se

non che, la rettifica di una decisione compete al giudice che ha emesso

la decisione, cui l'interessato può sempre rivolgersi (sentenza del Tribunale federale 5A_627/2019 del 9 aprile 2020 consid. 6; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 334). Anche al riguardo il

reclamo è dunque destinato all'insuccesso.

8.

Visto

quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla resistente, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità

per ripetibili commisurata alla relativa stringatezza del memoriale.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

900.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Blenio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.