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Decisione

16.2020.21

Contratto d'appalto: garanzia per difetti - onere di allegazione

17 giugno 2021Italiano19 min

corso del mese di gennaio 2017 RE 1 ha incaricato la CO 1, sulla base di un'offerta del

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.21

Lugano

17 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 18 marzo 2020 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 18 febbraio 2020

dal Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 02/2017

(contratto d'appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 29 novembre 2017 dalla

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

corso del mese di gennaio 2017 RE 1 ha incaricato la CO 1, sulla base di un'offerta del

14 dicembre 2016, di eseguire i sottofondi (betoncini) di alcuni appartamenti posti

in uno stabile, costituito in proprietà per

piani (dalla n. 25524 alla n. 25527

del fondo base n. __________ RFD di __________), di sua proprie­tà. Terminati i

lavori, l'appaltatrice ha trasmesso al committente, il 30 gennaio 2017, una

fattura di fr. 8292.25, sulla quale RE 1 ha versato fr. 5400.–. Il 10

maggio 2017 questi ha segnalato all'impresa di avere dovuto sospendere la posa

del par­quet a causa della mancanza di planarità dei sottofondi cemen­tizi chiedendole di risolvere il problema. L'appaltatrice

ha dal canto suo confermato l'idoneità dell'opera.

B. Adito

con istanza del 1° giugno 2017 dalla CO 1, con decreto del 2 giugno 2017 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 5, ha ordinato il sequestro delle quattro

proprietà per piani appartenenti a RE 1 fino a concorrenza del credito di fr.

8292.25 più interessi al 5% dal 1° marzo 2017. Il 6 giugno 2017 l'Ufficio

esecuzione di Luga­no ha eseguito il sequestro (n. __________75). Il 20 giugno

2017 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________35

dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 8292.25 più

interessi al 5% dal 1° marzo 2017 indicando quale titolo di

credito “offerta nr. 16/1401612 del 14 dicembre 2016 / fattura nr. 17/12

del 30 gennaio 2017”, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 28

giugno 2017 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro. Statuendo con

decisione del 9 novembre 2017 il Pretore ha accolto l'istanza, annullando

il decreto di sequestro e ponendo le spe­se

processuali di fr. 200.– a carico della CO 1 tenuta a rifondere alla

controparte fr. 850.– per ripetibili (inc. SO.2017.3749).

C. Nel

frattempo, il 12 luglio 2017, la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del

circolo della Magliasina per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE

1 volto a ottenere, a saldo della sua mercede, il pagamento di fr. 2892.25

oltre interes­si al 5% dal 1° marzo 2017, più fr. 73.30 per le spese del

precetto esecutivo n. __________35 dell'Ufficio esecuzione di Lugano e il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo

limitatamente a fr. 2892.25. Constatata l'impossibilità di conciliare le

parti all'udienza di conciliazione del 27 settembre 2017, il Giudice di pace ha

rilasciato il 6 ottobre 2017 l'autorizzazione ad agire all'istante, ponendo a

suo carico la tassa di giustizia di fr. 180.– (inc. 17/2017).

D. Con

petizione del 29 novembre 2017 la CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace

chiedendo di condannare RE 1 a versare fr. 1892.25

più interessi al 5% dal 1° marzo 2017, importo corrispondente alla

differenza tra il saldo della sua mercede, di fr. 2892.25 e l'importo di

fr. 1000.– da lei dovuto al convenuto per le spese processuali e le ripetibili

della procedura di opposizione al sequestro. L'attrice ha chiesto inoltre il

pagamento di fr. 73.30 per le spese del precetto esecutivo così come il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo

limitatamen­te a fr. 1892.25. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2018 RE

1 ha proposto di respingere la petizio­ne. In una replica del 15 marzo

2018 l'attrice ha confermato le sue domande. Alle prime arringhe del 9 maggio

2018 il convenuto ha duplicato conferman­do il suo punto di vista ed entrambe le

parti hanno notificato prove, tra le quali una perizia sui difetti dell'opera.

E. Nel

corso dell'istruttoria, il 24 luglio 2018, l'attrice ha chiesto di poter riportare

la sua pretesa a fr. 2892.25, poiché aveva versato fr. 1000.– corrispondenti

alle spese processuali e alle ripetibili della procedura di opposizione al

sequestro (da lei posto in compensazione con parte del saldo della sua mercede).

Il 5 settembre 2018 il convenuto ha proposto di respingere la richiesta. Il 1°

luglio 2019 l'ing. S__________ A__________ ha rilasciato la perizia giudiziaria.

Preso atto dei due quesiti di delucidazione proposti dal convenuto, con disposizione

ordinatoria dell'8 novembre 2019 il Giudice di pace ne ha ammesso uno e ha

chiesto il versamento di fr. 4571.85 quale anticipo per l'assunzione della

prova. Il 18 novembre 2019 RE 1 ha contestato la mancata ammissione dell'altro suo

quesito, ha chie­sto al Giudice di pace di rivedere l'anticipo e di sospendere nel

frattempo il termine impartitogli per versarlo. L'attrice si è opposta a tali richieste.

F. Statuendo

con decisione del 18 febbraio 2020 il Giudice di pace ha accolto la petizione,

obbligando il convenuto a pagare all'attrice fr. 2892.25 oltre interessi e

rigettando in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________35

dell'Ufficio esecuzione di Lugano limitatamente a tale importo. Le spese

processuali di complessivi fr. 1820.85 (fr.

300.– tassa di giustizia, fr. 180.– spe­se di conciliazione e fr.

1340.85 spese peritali) sono state poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all'attrice fr. 350.– per ripetibili.

G. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 marzo

2020 per ottene­re la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2020 la CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi

di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

del convenuto il 19 febbraio 2020 (cfr. tracciamento degli invii po­stali

n. 98.__________ agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di

ricorso sarebbe scaduto così il 20 marzo 2020. Introdotto il 18 marzo 2020, il

reclamo in esame è pertan­to tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Il Giudice di pace, dopo avere anzitutto accolto

la richiesta dell'at­trice di aumentare la sua pretesa a fr. 2892.25, ha

respinto “le eccezioni attinenti la contestazione del costo di perizia” sollevate

dal convenuto, rilevando che l'inammissibilità del quesito di delucidazione

peritale era già stata decisa l'8 novembre 2019, mentre sul dissenso sui costi della

prova “le motivazioni non giustificano la proroga del pagamento richiesto in

quanto, con le motivazioni addotte, la parte convenuta tende a sostituirsi al

perito negli apprezzamenti sia nell'importo che nella competenza”.

a) RE

1.

lamenta anzitutto il fatto che il Giudice di pace non abbia interpretato la

sua lettera del 18 novembre 2019 “come una domanda di riesame oppure nella più

denegata delle ipotesi quale reclamo ai sensi degli art. 319 ss. CPC” nei

confronti dell'ordinanza dell'8 novembre 2019 con cui ha respinto il primo dei

due quesiti di delucidazione peritale da lui proposti il 30 luglio 2019. A

parte il fatto che da un mandatario professionale ci si può aspettare che

sappia indicare con un minimo di precisione quali siano le sue richieste, un

riesame della decisione di rifiuto del quesito, foss'anche ammissibile nella

procedura civile, poteva giustificarsi se egli avesse invocato fatti o mezzi di

prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione

di prevaler­si in precedenza, ciò che l'interessato neppure alludeva. Quanto al reclamo, a prescindere dalle carenze

formali dell'at­to esso andava indirizzato alla terza Camera civile del

Tribunale d'appello, ciò che non poteva essere misconosciuto da una parte debitamente

patrocinata.

b) A

ragione il reclamante lamenta il fatto che la sua richiesta, formulata sempre

nella sua lettera del 18 novembre 2019, di chiedere al perito di rivedere la

mercede di fr. 4571.85 chiesta per la risposta a un quesito di

delucidazione, sia stata decisa dal Giudice di pace soltanto con la sentenza

finale, anziché entro termini tali da consentirgli, in caso di diniego, di

pagare l'anticipo richiesto. A parte il fatto che, come aveva fatto il primo

giudice con la precedente richiesta d'anticipo delle spese peritali, il

preventivo di un perito può essere oggetto di negoziazione previa consultazione delle parti e che rispetto

alla mercede richiesta per la perizia quella per la delucidazio­ne appariva a

prima vista manifestamente sproporzionata, è palese che alla richiesta della

parte tenuta a versare un anticipo per l'assunzione di una prova il primo giudice

avrebbe dovuto dare una risposta prima dell'emanazione della decisione finale.

Intanto ciò avrebbe permesso alla parte interessata di decidere se procedere

ugualmente al pagamento dell'anticipo oppure decidere di rinunciare alla prova.

Inoltre, scaduto il termine di pagamento, il giudice deve informare la

controparte e darle l'opportunità di versare lei l'anticipo (art. 102 cpv. 3

CPC). Ove anche tale parte non proceda al versamento dell'anticipo,

l'assunzione della prova decade. Nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è

verificato, donde una violazione del diritto di essere sentito del

convenuto.

c) Premesso

ciò, sebbene una violazione del diritto di essere sentiti implichi di principio

l'annullamento della decisione impugnata, da un

rinvio della causa all'autorità precedente si può prescindere persino in caso

di grave violazione di questo diritto se l'annullamento della decisione viziata

comportereb­be un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione costituirebbe

soltanto una vana formalità, comportante un inutile prolungamento della

procedura, (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1;

più recentemente: sentenza 6B_1012/2020 dell'8 apri­le 2021 consid. 1.1;

nel medesimo senso: CCR, sentenza inc.

16.2019.52

del 6 marzo 2020 consid. 4 con rinvii).

d) Nella

fattispecie il convenuto ha posto la seguente domanda:

“Precisi

il perito in connessione con l'indicazione di cui alla pag. 7 del referto

peritale, per cui è necessaria una levigatura oppure apporto di malta

autolevigante, se ambedue le ipotesi sono attuabili alternativamente, atteso

che con una levigatura si va ad abbassare le parti troppo alte mentre che, con

la posa di malta autolevigante si va a porre l'intero pavimento a livello più

alto. Nel rispondere a questo quesito di delucidazione tenga conto il perito

delle necessità di quota per la posa dei serramenti (in particolare delle porte

finestre) e di altre finiture (porte, ecc.).”

Considerato

che, come si vedrà in appresso, la petizione va in sostanza accolta poiché il

convenuto non ha dimostrato il minor valore

dell'opera, tale prova continuerebbe a mancare anche qualora si procedesse alla

delucidazione peritale richie­sta. Un rinvio all'autorità inferiore si

tradurrebbe, in definitiva, in un inutile formalismo fine a sé stesso. Nulla

osta quindi alla trattazione del reclamo nel merito.

4.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace, premesso

che al committente incombeva di verificare immediatamente dopo l'esecuzione dei

sottofondi la loro conformità rispetto alle normative applicabili, pena una

tacita approvazione dell'opera, ha accertato che i difetti segnalati dal

convenuto non potevano ritenersi irriconoscibili coll'ordinaria verificazione

all'atto del ricevimento. Bastando a suo avviso “un semplice controllo tramite

staggia o laser per verificare la planarità delle superfici ed eventualmente anche

la loro quota rispetto ai serramenti”, la segnalazione del convenuto avvenuta

dopo 4 mesi non era tempestiva sicché l'opera doveva considerarsi approvata

tacitamente. Secondo

il primo giudice, inoltre, il convenuto

pur quantificando il danno subìto in fr. 2892.25, pari alla pretesa

rivendicata dall'istante, non ha addotto nessuna prova che potesse corroborare

la sua valutazione. Anzi, egli ha soggiunto, “la perizia che doveva definire le

dimensioni delle superfici da modificare e di conseguenza le modalità per

ovviare ai lievi scostamenti di quota e successivamen­te eventualmente i

relativi costi, non è stata accettata dal convenuto”. In definitiva, il Giudice

di pace, ritenuta infondata “la contestazione sollevata dal convenuto al

pagamento del saldo della fattura relativa all'esecuzione di sottofondi”, ha

accolto la petizione.

a) Il

reclamante respinge anzitutto il rimprovero mossogli dal Giudice di pace di non

“avere accettato il referto peritale” allorquando egli si era semplicemente limitato

a porre delle domande di delucidazioni “ciò che ancora non equivale ad una

contestazio­ne”. L'affermazione del primo giudice è invero impropria, dagli

atti non risultando contestazioni del convenuto sul referto peritale come tale

ma sul costo dell'anticipo richiesto per la delucidazione. Resta il fatto che

da questa censura il reclamante non trae alcuna specifica conseguenza

giuridi­ca, di modo che sulla questione non occorre dilungarsi.

b) L'interessato

rimprovera inoltre al Giudice di pace di avere considerato a torto che la

mancanza di planarità del betoncino sarebbe un difetto palese riscontrabile

immediatamente nel corso della verifica ordinaria dell'opera, che la notifica

dei difetti sarebbe tardiva e l'opera sarebbe da considerarsi accettata

tacitamente ai sensi dell'art. 370 CO, cosicché ogni suo diritto alla garanzia

per difetti sarebbe perento. A suo avviso, il primo giudice, oltre ad applicare

l'art. 370 CO in modo errato, ha violato il principio attitatorio (art. 55 CPC)

perché la ditta appaltatrice non ha mai allegato che vi sarebbe stata un'approvazione

tacita dell'opera a seguito di una notifica tardiva dei difetti. La questione

andrebbe in effetti approfondita ove appena si pensi che se il committente deve

provare la tempestiva notifica dei difetti, all'appaltatore incombe l'onere di

allegare che a seguito della mancanza o della intempestività di un avviso dei

difetti, il committente aveva tacitamente accettato l'opera nonostante i

difetti (DTF 107 II 50 consid. 2a, 118 II 147 consid. 3a; più recentemente:

sentenze del Tribunale federale 4A_537/2020 del

23.

febbraio 2021 consid. 3.3.2 e 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019

consid. 6.1.2 con riferimenti pubblicata in: SJ 2019 pag. 213; cfr. anche CCR,

senten­za inc. 16.2018.51 del 12 marzo 2020 consid. 6b). Se non che, nel caso

concreto, si ammettesse anche che la notifica dei difetti fosse stata

tempestiva, o che l'attore non aves­se fatto fronte al suo onere di allegazione

oggettivo, l'esito del reclamo non muterebbe, come di vedrà senza indugio in

appresso. Tanto vale lasciare indeciso il quesito.

5.

Per quel che riguarda la quantificazione del danno,

intesa in concreto come riduzione della mercede in proporzione del minor valore

dell'opera, il Giudice di pace ha sostanzialmente rimproverato al convenuto di non aver apportato alcuna prova atta a corroborare la sua

valutazione di stabilire il suo diritto in fr. 2892.25. Il reclamante, oltre a

rilevare che l'attrice non aveva mai contestato tale quantificazione, obietta

che quantunque “il rifacimento del betoncino nella camera ovest (per ovviare al

difetto di posa della rete) e il livellamento tramite apporto di malta

autolivellante nelle zone interessate dai difetti (…), non sono state

quantificate dal perito”, il primo giudi­ce doveva “attenersi alla comune

esperienza di vita ed in questo contesto un

costo di fr. 2892.25 appare del tutto adeguato. Le nozioni di

comune esperienza non devono essere provate (art. 151 CPC)”.

a) Per

l'art. 368 cpv. 2 CO qualora i difetti dell'opera siano di minore entità, il

committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore

dell'opera. La riduzione si calcola in base al metodo relativo, secondo cui la

riduzione della mercede deve corrispondere al rapporto esistente fra il valore

oggettivo dell'opera scevra di difetti e il valore oggettivo dell'opera

difettosa consegnata. Date le difficoltà di determinare questi due valori, sono

state poste due presunzioni: da un lato si presume che, salvo prova

contraria, il prezzo pattuito corrisponda al valore oggettivo della cosa

e dall'altro che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 116 II 313 consid.

4a; 111 II 163 consid.

3a e 3b; più recentemente: sentenze del

Tribunale federale 4A_226/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 3.2 e 4A_667/2016

del 3 aprile 2017 consid. 5.2.1).

b) Nel

caso in esame, il reclamante non revoca in dubbio che gli incombeva dimostrare la

riduzione della mercede e di conseguenza il minor valore dell'opera (Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 759 n. 1667). Contrariamente

al suo assunto, poi, limitandosi a sostenere in prima sede che non avendo l'attrice

posto rimedio al difetto segnalatole “nulla è dovuto” (osservazioni, pag. 3),

non è dato di vedere quale rimprovero possa egli rivolgere all'attrice per non

avere contestato l'entità del minor valore dell'opera da lui nemmeno

allegata. Posto ciò, il committente non contesta che agli atti non vi sia alcun

elemento che potesse permettere al primo giudice di stabilire tale importo,

tant'è che egli invoca la comune esperienza. Tuttavia se si può ammettere che

per comune esperienza la mancanza di planarità dei sottofondi cementizi possa

costituire un difetto, ciò non può dirsi dell'entità del minor valore

dell'opera causato da tale difetto, men che meno che esso ammonti a fr.

2892.25

Senza dimenticare che il convenuto medesimo aveva chiesto al perito di

precisare il costo per l'intervento volto all'eliminazione del difetto (quesito

3b). Non si disconosce che il Giudice di pace dopo avere ammesso tale quesito abbia

poi inspiegabilmente omesso di sottoporlo al perito (cfr. disposizione ordinatoria

del 5 ottobre 2018). Sta di fatto che di tale svista l'interessato, debitamente

assistito, non se ne è mai lamentato. Ne segue che il giudizio con cui il primo

giudice ha ritenuto che non sia stato provato l'ammontare del minor valore

dell'opera non può considerarsi errato. Su questo punto, il

reclamo è destinato all'insuccesso.

6.

Il

reclamante contesta l'accoglimento da parte del Giudice di pace della domanda volta

al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________35 dell'Ufficio esecuzione di Lugano. Al proposto, egli rileva che

tale esecuzione, fondata esclusivamente sul foro del sequestro di cui all'art.

52.

LEF, oltre a essere diventata caduca in seguito alla decisione del 9

novembre 2017 con cui il Pretore del Distret­to di Lugano, sezio­ne 5, ha

annullato il sequestro n. __________75, è stata ritirata dall'attrice stessa e

in seguito annullata dall'Ufficio esecuzione. A ragione. Nella fattispecie, il

primo giudice non ha tenuto conto, in effetti, delle allegazioni del convenuto

secondo cui con decisione del 9 novembre 2017 il Pretore aveva annullato il

sequestro __________75 e il 15 dicembre 2017 l'Ufficio esecuzione l'aveva

avvisato dell'avvenuta cancellazione dell'esecuzione n. __________35 a seguito

del suo ritiro. Tali fatti, non contestati dall'attrice, trovano per altro

conferma agli atti (doc. 2 e 6). In siffatte circostanze, all'attrice difettava

finanche l'interesse a ottenere il riget­to dell'opposizione, una prosecuzione

dell'esecuzione sarebbe stata ad ogni modo impossibile. Al riguardo, il reclamo

è dunque fondato.

7.

Ne

segue che la decisione del Giudice di pace si rivela parzialmente errata e il

reclamo va di conseguenza parzialmente accolto. Soccorrendo le premesse

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima

sulla causa nel senso che in riforma del giudizio impugnato la domanda di

rigetto definitivo dell'opposizione deve essere respinta.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art.

106.

cpv. 2 CPC). Il reclamante soccombe nell'azione di condanna ma ottiene

vittoria sul rigetto dell'opposizione. Considerato che quest'ultima richiesta costituiva, nel caso concreto,

una domanda accessoria all'azione

di condanna (cfr. Schmidt in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 e

25.

ad art. 79 LEF), si giustifica tutto ponderato di porre i quattro

quinti degli oneri processuali a carico del reclamante e il resto a carico

della resistente, alla quale va riconosciuta un'indennità per ripetibili

ridotte, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Analoga sorte segue

il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, fermo restando che le

spese peritale sono poste integralmente a carico del convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso la decisione impugnata è così riformata:

1.2 annullato.

2. Le spese processuali di fr. 300.–, così come le

spese relative alla procedura di conciliazione (inc. 17/2017) di fr. 180.–,

anticipate dall'attrice, riman­gono a suo

carico per un quinto e sono poste per quattro quinti a carico del convenuto. Le

spese peritali di fr. 1340.85, anticipate dal convenuto, rimangono a suo

carico. RE 1 rifonderà all'attrice fr. 210.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto il reclamo è respinto e la decisione impugnata rimane invariata.

II. Le spese del reclamo di

fr. 350.– sono poste per quattro quinti a carico di RE 1 e per un quinto a

carico della CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 250.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.