16.2020.21
Contratto d'appalto: garanzia per difetti - onere di allegazione
17 giugno 2021Italiano19 min
corso del mese di gennaio 2017 RE 1 ha incaricato la CO 1, sulla base di un'offerta del
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Incarto n.
16.2020.21
Lugano
17 giugno 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 marzo 2020 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 18 febbraio 2020
dal Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 02/2017
(contratto d'appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 29 novembre 2017 dalla
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel
corso del mese di gennaio 2017 RE 1 ha incaricato la CO 1, sulla base di un'offerta del
14 dicembre 2016, di eseguire i sottofondi (betoncini) di alcuni appartamenti posti
in uno stabile, costituito in proprietà per
piani (dalla n. 25524 alla n. 25527
del fondo base n. __________ RFD di __________), di sua proprietà. Terminati i
lavori, l'appaltatrice ha trasmesso al committente, il 30 gennaio 2017, una
fattura di fr. 8292.25, sulla quale RE 1 ha versato fr. 5400.–. Il 10
maggio 2017 questi ha segnalato all'impresa di avere dovuto sospendere la posa
del parquet a causa della mancanza di planarità dei sottofondi cementizi chiedendole di risolvere il problema. L'appaltatrice
ha dal canto suo confermato l'idoneità dell'opera.
B. Adito
con istanza del 1° giugno 2017 dalla CO 1, con decreto del 2 giugno 2017 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro delle quattro
proprietà per piani appartenenti a RE 1 fino a concorrenza del credito di fr.
8292.25 più interessi al 5% dal 1° marzo 2017. Il 6 giugno 2017 l'Ufficio
esecuzione di Lugano ha eseguito il sequestro (n. __________75). Il 20 giugno
2017 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________35
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 8292.25 più
interessi al 5% dal 1° marzo 2017 indicando quale titolo di
credito “offerta nr. 16/1401612 del 14 dicembre 2016 / fattura nr. 17/12
del 30 gennaio 2017”, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 28
giugno 2017 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro. Statuendo con
decisione del 9 novembre 2017 il Pretore ha accolto l'istanza, annullando
il decreto di sequestro e ponendo le spese
processuali di fr. 200.– a carico della CO 1 tenuta a rifondere alla
controparte fr. 850.– per ripetibili (inc. SO.2017.3749).
C. Nel
frattempo, il 12 luglio 2017, la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del
circolo della Magliasina per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE
1 volto a ottenere, a saldo della sua mercede, il pagamento di fr. 2892.25
oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2017, più fr. 73.30 per le spese del
precetto esecutivo n. __________35 dell'Ufficio esecuzione di Lugano e il
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo
limitatamente a fr. 2892.25. Constatata l'impossibilità di conciliare le
parti all'udienza di conciliazione del 27 settembre 2017, il Giudice di pace ha
rilasciato il 6 ottobre 2017 l'autorizzazione ad agire all'istante, ponendo a
suo carico la tassa di giustizia di fr. 180.– (inc. 17/2017).
D. Con
petizione del 29 novembre 2017 la CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace
chiedendo di condannare RE 1 a versare fr. 1892.25
più interessi al 5% dal 1° marzo 2017, importo corrispondente alla
differenza tra il saldo della sua mercede, di fr. 2892.25 e l'importo di
fr. 1000.– da lei dovuto al convenuto per le spese processuali e le ripetibili
della procedura di opposizione al sequestro. L'attrice ha chiesto inoltre il
pagamento di fr. 73.30 per le spese del precetto esecutivo così come il
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo
limitatamente a fr. 1892.25. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2018 RE
1 ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 15 marzo
2018 l'attrice ha confermato le sue domande. Alle prime arringhe del 9 maggio
2018 il convenuto ha duplicato confermando il suo punto di vista ed entrambe le
parti hanno notificato prove, tra le quali una perizia sui difetti dell'opera.
E. Nel
corso dell'istruttoria, il 24 luglio 2018, l'attrice ha chiesto di poter riportare
la sua pretesa a fr. 2892.25, poiché aveva versato fr. 1000.– corrispondenti
alle spese processuali e alle ripetibili della procedura di opposizione al
sequestro (da lei posto in compensazione con parte del saldo della sua mercede).
Il 5 settembre 2018 il convenuto ha proposto di respingere la richiesta. Il 1°
luglio 2019 l'ing. S__________ A__________ ha rilasciato la perizia giudiziaria.
Preso atto dei due quesiti di delucidazione proposti dal convenuto, con disposizione
ordinatoria dell'8 novembre 2019 il Giudice di pace ne ha ammesso uno e ha
chiesto il versamento di fr. 4571.85 quale anticipo per l'assunzione della
prova. Il 18 novembre 2019 RE 1 ha contestato la mancata ammissione dell'altro suo
quesito, ha chiesto al Giudice di pace di rivedere l'anticipo e di sospendere nel
frattempo il termine impartitogli per versarlo. L'attrice si è opposta a tali richieste.
F. Statuendo
con decisione del 18 febbraio 2020 il Giudice di pace ha accolto la petizione,
obbligando il convenuto a pagare all'attrice fr. 2892.25 oltre interessi e
rigettando in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________35
dell'Ufficio esecuzione di Lugano limitatamente a tale importo. Le spese
processuali di complessivi fr. 1820.85 (fr.
300.– tassa di giustizia, fr. 180.– spese di conciliazione e fr.
1340.85 spese peritali) sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'attrice fr. 350.– per ripetibili.
G. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 marzo
2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2020 la CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
del convenuto il 19 febbraio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali
n. 98.__________ agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di
ricorso sarebbe scaduto così il 20 marzo 2020. Introdotto il 18 marzo 2020, il
reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Il Giudice di pace, dopo avere anzitutto accolto
la richiesta dell'attrice di aumentare la sua pretesa a fr. 2892.25, ha
respinto “le eccezioni attinenti la contestazione del costo di perizia” sollevate
dal convenuto, rilevando che l'inammissibilità del quesito di delucidazione
peritale era già stata decisa l'8 novembre 2019, mentre sul dissenso sui costi della
prova “le motivazioni non giustificano la proroga del pagamento richiesto in
quanto, con le motivazioni addotte, la parte convenuta tende a sostituirsi al
perito negli apprezzamenti sia nell'importo che nella competenza”.
a) RE
1.
lamenta anzitutto il fatto che il Giudice di pace non abbia interpretato la
sua lettera del 18 novembre 2019 “come una domanda di riesame oppure nella più
denegata delle ipotesi quale reclamo ai sensi degli art. 319 ss. CPC” nei
confronti dell'ordinanza dell'8 novembre 2019 con cui ha respinto il primo dei
due quesiti di delucidazione peritale da lui proposti il 30 luglio 2019. A
parte il fatto che da un mandatario professionale ci si può aspettare che
sappia indicare con un minimo di precisione quali siano le sue richieste, un
riesame della decisione di rifiuto del quesito, foss'anche ammissibile nella
procedura civile, poteva giustificarsi se egli avesse invocato fatti o mezzi di
prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione
di prevalersi in precedenza, ciò che l'interessato neppure alludeva. Quanto al reclamo, a prescindere dalle carenze
formali dell'atto esso andava indirizzato alla terza Camera civile del
Tribunale d'appello, ciò che non poteva essere misconosciuto da una parte debitamente
patrocinata.
b) A
ragione il reclamante lamenta il fatto che la sua richiesta, formulata sempre
nella sua lettera del 18 novembre 2019, di chiedere al perito di rivedere la
mercede di fr. 4571.85 chiesta per la risposta a un quesito di
delucidazione, sia stata decisa dal Giudice di pace soltanto con la sentenza
finale, anziché entro termini tali da consentirgli, in caso di diniego, di
pagare l'anticipo richiesto. A parte il fatto che, come aveva fatto il primo
giudice con la precedente richiesta d'anticipo delle spese peritali, il
preventivo di un perito può essere oggetto di negoziazione previa consultazione delle parti e che rispetto
alla mercede richiesta per la perizia quella per la delucidazione appariva a
prima vista manifestamente sproporzionata, è palese che alla richiesta della
parte tenuta a versare un anticipo per l'assunzione di una prova il primo giudice
avrebbe dovuto dare una risposta prima dell'emanazione della decisione finale.
Intanto ciò avrebbe permesso alla parte interessata di decidere se procedere
ugualmente al pagamento dell'anticipo oppure decidere di rinunciare alla prova.
Inoltre, scaduto il termine di pagamento, il giudice deve informare la
controparte e darle l'opportunità di versare lei l'anticipo (art. 102 cpv. 3
CPC). Ove anche tale parte non proceda al versamento dell'anticipo,
l'assunzione della prova decade. Nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è
verificato, donde una violazione del diritto di essere sentito del
convenuto.
c) Premesso
ciò, sebbene una violazione del diritto di essere sentiti implichi di principio
l'annullamento della decisione impugnata, da un
rinvio della causa all'autorità precedente si può prescindere persino in caso
di grave violazione di questo diritto se l'annullamento della decisione viziata
comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione costituirebbe
soltanto una vana formalità, comportante un inutile prolungamento della
procedura, (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1;
più recentemente: sentenza 6B_1012/2020 dell'8 aprile 2021 consid. 1.1;
nel medesimo senso: CCR, sentenza inc.
16.2019.52
del 6 marzo 2020 consid. 4 con rinvii).
d) Nella
fattispecie il convenuto ha posto la seguente domanda:
“Precisi
il perito in connessione con l'indicazione di cui alla pag. 7 del referto
peritale, per cui è necessaria una levigatura oppure apporto di malta
autolevigante, se ambedue le ipotesi sono attuabili alternativamente, atteso
che con una levigatura si va ad abbassare le parti troppo alte mentre che, con
la posa di malta autolevigante si va a porre l'intero pavimento a livello più
alto. Nel rispondere a questo quesito di delucidazione tenga conto il perito
delle necessità di quota per la posa dei serramenti (in particolare delle porte
finestre) e di altre finiture (porte, ecc.).”
Considerato
che, come si vedrà in appresso, la petizione va in sostanza accolta poiché il
convenuto non ha dimostrato il minor valore
dell'opera, tale prova continuerebbe a mancare anche qualora si procedesse alla
delucidazione peritale richiesta. Un rinvio all'autorità inferiore si
tradurrebbe, in definitiva, in un inutile formalismo fine a sé stesso. Nulla
osta quindi alla trattazione del reclamo nel merito.
4.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, premesso
che al committente incombeva di verificare immediatamente dopo l'esecuzione dei
sottofondi la loro conformità rispetto alle normative applicabili, pena una
tacita approvazione dell'opera, ha accertato che i difetti segnalati dal
convenuto non potevano ritenersi irriconoscibili coll'ordinaria verificazione
all'atto del ricevimento. Bastando a suo avviso “un semplice controllo tramite
staggia o laser per verificare la planarità delle superfici ed eventualmente anche
la loro quota rispetto ai serramenti”, la segnalazione del convenuto avvenuta
dopo 4 mesi non era tempestiva sicché l'opera doveva considerarsi approvata
tacitamente. Secondo
il primo giudice, inoltre, il convenuto
pur quantificando il danno subìto in fr. 2892.25, pari alla pretesa
rivendicata dall'istante, non ha addotto nessuna prova che potesse corroborare
la sua valutazione. Anzi, egli ha soggiunto, “la perizia che doveva definire le
dimensioni delle superfici da modificare e di conseguenza le modalità per
ovviare ai lievi scostamenti di quota e successivamente eventualmente i
relativi costi, non è stata accettata dal convenuto”. In definitiva, il Giudice
di pace, ritenuta infondata “la contestazione sollevata dal convenuto al
pagamento del saldo della fattura relativa all'esecuzione di sottofondi”, ha
accolto la petizione.
a) Il
reclamante respinge anzitutto il rimprovero mossogli dal Giudice di pace di non
“avere accettato il referto peritale” allorquando egli si era semplicemente limitato
a porre delle domande di delucidazioni “ciò che ancora non equivale ad una
contestazione”. L'affermazione del primo giudice è invero impropria, dagli
atti non risultando contestazioni del convenuto sul referto peritale come tale
ma sul costo dell'anticipo richiesto per la delucidazione. Resta il fatto che
da questa censura il reclamante non trae alcuna specifica conseguenza
giuridica, di modo che sulla questione non occorre dilungarsi.
b) L'interessato
rimprovera inoltre al Giudice di pace di avere considerato a torto che la
mancanza di planarità del betoncino sarebbe un difetto palese riscontrabile
immediatamente nel corso della verifica ordinaria dell'opera, che la notifica
dei difetti sarebbe tardiva e l'opera sarebbe da considerarsi accettata
tacitamente ai sensi dell'art. 370 CO, cosicché ogni suo diritto alla garanzia
per difetti sarebbe perento. A suo avviso, il primo giudice, oltre ad applicare
l'art. 370 CO in modo errato, ha violato il principio attitatorio (art. 55 CPC)
perché la ditta appaltatrice non ha mai allegato che vi sarebbe stata un'approvazione
tacita dell'opera a seguito di una notifica tardiva dei difetti. La questione
andrebbe in effetti approfondita ove appena si pensi che se il committente deve
provare la tempestiva notifica dei difetti, all'appaltatore incombe l'onere di
allegare che a seguito della mancanza o della intempestività di un avviso dei
difetti, il committente aveva tacitamente accettato l'opera nonostante i
difetti (DTF 107 II 50 consid. 2a, 118 II 147 consid. 3a; più recentemente:
sentenze del Tribunale federale 4A_537/2020 del
23.
febbraio 2021 consid. 3.3.2 e 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019
consid. 6.1.2 con riferimenti pubblicata in: SJ 2019 pag. 213; cfr. anche CCR,
sentenza inc. 16.2018.51 del 12 marzo 2020 consid. 6b). Se non che, nel caso
concreto, si ammettesse anche che la notifica dei difetti fosse stata
tempestiva, o che l'attore non avesse fatto fronte al suo onere di allegazione
oggettivo, l'esito del reclamo non muterebbe, come di vedrà senza indugio in
appresso. Tanto vale lasciare indeciso il quesito.
5.
Per quel che riguarda la quantificazione del danno,
intesa in concreto come riduzione della mercede in proporzione del minor valore
dell'opera, il Giudice di pace ha sostanzialmente rimproverato al convenuto di non aver apportato alcuna prova atta a corroborare la sua
valutazione di stabilire il suo diritto in fr. 2892.25. Il reclamante, oltre a
rilevare che l'attrice non aveva mai contestato tale quantificazione, obietta
che quantunque “il rifacimento del betoncino nella camera ovest (per ovviare al
difetto di posa della rete) e il livellamento tramite apporto di malta
autolivellante nelle zone interessate dai difetti (…), non sono state
quantificate dal perito”, il primo giudice doveva “attenersi alla comune
esperienza di vita ed in questo contesto un
costo di fr. 2892.25 appare del tutto adeguato. Le nozioni di
comune esperienza non devono essere provate (art. 151 CPC)”.
a) Per
l'art. 368 cpv. 2 CO qualora i difetti dell'opera siano di minore entità, il
committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore
dell'opera. La riduzione si calcola in base al metodo relativo, secondo cui la
riduzione della mercede deve corrispondere al rapporto esistente fra il valore
oggettivo dell'opera scevra di difetti e il valore oggettivo dell'opera
difettosa consegnata. Date le difficoltà di determinare questi due valori, sono
state poste due presunzioni: da un lato si presume che, salvo prova
contraria, il prezzo pattuito corrisponda al valore oggettivo della cosa
e dall'altro che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 116 II 313 consid.
4a; 111 II 163 consid.
3a e 3b; più recentemente: sentenze del
Tribunale federale 4A_226/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 3.2 e 4A_667/2016
del 3 aprile 2017 consid. 5.2.1).
b) Nel
caso in esame, il reclamante non revoca in dubbio che gli incombeva dimostrare la
riduzione della mercede e di conseguenza il minor valore dell'opera (Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 759 n. 1667). Contrariamente
al suo assunto, poi, limitandosi a sostenere in prima sede che non avendo l'attrice
posto rimedio al difetto segnalatole “nulla è dovuto” (osservazioni, pag. 3),
non è dato di vedere quale rimprovero possa egli rivolgere all'attrice per non
avere contestato l'entità del minor valore dell'opera da lui nemmeno
allegata. Posto ciò, il committente non contesta che agli atti non vi sia alcun
elemento che potesse permettere al primo giudice di stabilire tale importo,
tant'è che egli invoca la comune esperienza. Tuttavia se si può ammettere che
per comune esperienza la mancanza di planarità dei sottofondi cementizi possa
costituire un difetto, ciò non può dirsi dell'entità del minor valore
dell'opera causato da tale difetto, men che meno che esso ammonti a fr.
2892.25
Senza dimenticare che il convenuto medesimo aveva chiesto al perito di
precisare il costo per l'intervento volto all'eliminazione del difetto (quesito
3b). Non si disconosce che il Giudice di pace dopo avere ammesso tale quesito abbia
poi inspiegabilmente omesso di sottoporlo al perito (cfr. disposizione ordinatoria
del 5 ottobre 2018). Sta di fatto che di tale svista l'interessato, debitamente
assistito, non se ne è mai lamentato. Ne segue che il giudizio con cui il primo
giudice ha ritenuto che non sia stato provato l'ammontare del minor valore
dell'opera non può considerarsi errato. Su questo punto, il
reclamo è destinato all'insuccesso.
6.
Il
reclamante contesta l'accoglimento da parte del Giudice di pace della domanda volta
al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo
n. __________35 dell'Ufficio esecuzione di Lugano. Al proposto, egli rileva che
tale esecuzione, fondata esclusivamente sul foro del sequestro di cui all'art.
52.
LEF, oltre a essere diventata caduca in seguito alla decisione del 9
novembre 2017 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
annullato il sequestro n. __________75, è stata ritirata dall'attrice stessa e
in seguito annullata dall'Ufficio esecuzione. A ragione. Nella fattispecie, il
primo giudice non ha tenuto conto, in effetti, delle allegazioni del convenuto
secondo cui con decisione del 9 novembre 2017 il Pretore aveva annullato il
sequestro __________75 e il 15 dicembre 2017 l'Ufficio esecuzione l'aveva
avvisato dell'avvenuta cancellazione dell'esecuzione n. __________35 a seguito
del suo ritiro. Tali fatti, non contestati dall'attrice, trovano per altro
conferma agli atti (doc. 2 e 6). In siffatte circostanze, all'attrice difettava
finanche l'interesse a ottenere il rigetto dell'opposizione, una prosecuzione
dell'esecuzione sarebbe stata ad ogni modo impossibile. Al riguardo, il reclamo
è dunque fondato.
7.
Ne
segue che la decisione del Giudice di pace si rivela parzialmente errata e il
reclamo va di conseguenza parzialmente accolto. Soccorrendo le premesse
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima
sulla causa nel senso che in riforma del giudizio impugnato la domanda di
rigetto definitivo dell'opposizione deve essere respinta.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). Il reclamante soccombe nell'azione di condanna ma ottiene
vittoria sul rigetto dell'opposizione. Considerato che quest'ultima richiesta costituiva, nel caso concreto,
una domanda accessoria all'azione
di condanna (cfr. Schmidt in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 e
25.
ad art. 79 LEF), si giustifica tutto ponderato di porre i quattro
quinti degli oneri processuali a carico del reclamante e il resto a carico
della resistente, alla quale va riconosciuta un'indennità per ripetibili
ridotte, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Analoga sorte segue
il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, fermo restando che le
spese peritale sono poste integralmente a carico del convenuto.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso la decisione impugnata è così riformata:
1.2 annullato.
2. Le spese processuali di fr. 300.–, così come le
spese relative alla procedura di conciliazione (inc. 17/2017) di fr. 180.–,
anticipate dall'attrice, rimangono a suo
carico per un quinto e sono poste per quattro quinti a carico del convenuto. Le
spese peritali di fr. 1340.85, anticipate dal convenuto, rimangono a suo
carico. RE 1 rifonderà all'attrice fr. 210.– per ripetibili ridotte.
Per
il resto il reclamo è respinto e la decisione impugnata rimane invariata.
II. Le spese del reclamo di
fr. 350.– sono poste per quattro quinti a carico di RE 1 e per un quinto a
carico della CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 250.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.