16.2020.22
Responsabilità del proprietario - mancata presentazione delle osservazioni - conseguenze della preclusione
5 maggio 2020Italiano11 min
della particella n. 3115 RFD di __________, coltivata a vigna, che confina con la
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2020.22
Lugano
5 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 marzo 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 26 febbraio 2020
dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa 2019/3 (responsabilità del proprietario) promossa nei
suoi confronti con petizione del 20 settembre 2019 da
CO
1
(rappresentata
da RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 è proprietaria
della particella n. 3115 RFD di __________, coltivata a vigna, che confina con la
particella n. 3175 appartenente a RE 1 e __________ C__________ in ragione di
un mezzo ciascuno. Nel mese di ottobre del 2018, una folata di vento ha fatto
volare una baracca posta sulla particella n. 3175 sul fondo di proprietà dei CO
1 causando la rottura di 9 pilastri in granito del vigneto (“carasc”). Per i
lavori di riparazione, __________ B__________ ha emesso una fattura di fr.
3361.– a carico di RE 1. Tale fattura è rimasta impagata.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione del 20 settembre 2019 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace
del circolo della Melezza per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 3361.–
oltre le spese della procedura di conciliazione, corrispondenti al danno da lei
subìto. L'8 ottobre successivo, il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un
termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni. Il convenuto, al
quale il plico raccomandato contenente tale ordinanza è stato notificato
tramite la Polizia comunale di __________ il 2 dicembre 2019, non ha reagito. Il
23 dicembre 2019 il Giudice di pace ha impartito al convenuto un ultimo termine
di 15 giorni per presentare osservazioni. Una volta di più il convenuto non ha
reagito. Il 22 gennaio 2020 il Giudice di pace ha citato le parti alle prima
arringhe del 20 febbraio 2020. In tale occasione l'attrice, unica comparente,
ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo
con sentenza del 26 febbraio 2020 il Giudice di pace, in accoglimento della
petizione, ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 3361.–. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 190.–, comprese quelle della
procedura di conciliazione, sono state poste a carico del convenuto.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28
marzo 2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Il reclamo
non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 28 febbraio 2020.
Datato 28 marzo 2020 ma impostato il 30 marzo successivo (cfr. timbro sulla busta
d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo in virtù dell'ordinanza
del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini (Covid-19).
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Per
l'art. 326 cpv. 1 CPC con il reclamo non sono ammesse né l'allegazione di nuovi
fatti né la produzione di nuovi mezzi di prova, ovvero quelli non sottoposti
al primo giudice.
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, preso atto dei fatti allegati dall'attrice e
della documentazione fotografica “attestante chiaramente i danni provocati” da
lei prodotta, così come del fatto che il convenuto non aveva mai espresso “nessun
parere sulla causa in oggetto, disinteressandosi completamente”, ha accolto la
petizione. Il reclamante motiva innanzitutto la mancanza
di osservazioni e l'assenza all'udienza di dibattimento rilevando di non averle
giustificate poiché “le lettere raccomandate non mi sono state recapitate in
tempo” o “sono state recapitate ma non potevo ritirarle per ripetuti problemi
con i servizi postali (deviazione della corrispondenza a un indirizzo
sbagliato, servizio corrispondenza online bloccato per mesi”. Egli rileva di
essere riuscito a sbloccare il problema postale “in tempo per leggere la decisione
e scrivere il reclamo”.
Ora,
dagli atti risulta che il plico raccomandato contenente l'assegnazione del
primo termine per presentare le osservazioni alla petizione è stato
notificato al convenuto il 2 dicembre 2019 tramite la Polizia comunale di __________
(act. 9). Tutte le altre notificazioni sono state invece notificate a __________
il 30 dicembre 2019 (ultimo termine per le osservazioni: act. 14), il 24
gennaio 2020 (convocazione alle prime arringhe: act. 19a) e il 28
febbraio 2020 (decisione: sopra consid. 1). Che ci possano essere stati disservizi postali è
possibile ma nulla li rende verosimili. E quand'anche l'interessato avesse
ricevuto le varie comunicazioni dopo la scadenza dei termini, gli incombeva di
reagire a segnalare al primo giudice i motivi dell'inosservanza e chiedere la
restituzione del termine (art. 147 CPC). In realtà, nulla è stato intrapreso
ragione per cui non avendo presentato osservazioni entro il termine assegnato e
non essendo comparso al dibattimento il convenuto si è precluso da sé la facoltà di difendersi. Non avendo il Giudice di pace citato le parti in
applicazione dell'art. 245 cpv. 1 CPC (petizione non motivata) non occorreva
citare le parti a una nuova udienza (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, n. 20 ad art. 245). Sulle conseguenze della contumacia si tornerà
in appresso.
4.
Nel
merito RE 1 espone la sua versione dei fatti rilevando che la baracca posta sul
suo fondo da almeno tre anni non si era mai spostata, nemmeno con venti
superiori a 90 km/h. L'evento del 29 ottobre 2018, per contro, è dovuto al
passaggio della tempesta Vaia con raffiche di vento dai 100 ai 130 km/h. Si è
trattato, per la zona di __________, di un vento tra i “più forti degli ultimi
50.
anni” tant'è che a __________ è finanche stato divelto un palo della linea
ferroviaria __________. Egli assevera di avere ancorato accuratamente la
baracca per sopportare venti di forte intensità ma non per tempeste. Del resto,
egli epiloga, anche le assicurazioni private usano la velocità del vento di 75
km/h per definire se si tratta di una tempesta e quindi se l'evento è
assicurato. In definitiva, il reclamante non si ritiene responsabile
dell'accaduto causato da una tempesta, donde la richiesta di respingere la
petizione.
Se
non che, per tacere del fatto che in seconda sede l'adduzione di fatti nuovi è
inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), così argomentando, il convenuto
misconosce che in presenza di notificazioni regolari, la parte convenuta che
non ha presentato le osservazioni alla petizione neppure entro il termine
suppletorio, era preclusa. Ora, il concetto di preclusione secondo
l'art. 223 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia alla procedura semplificata, va
messo in relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti
allegati dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di
provarli. Nel processo retto dalla massima dispositiva il convenuto deve
specificare nella riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta
(art. 222 cpv. 2 CPC). Siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti
controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non controversi ma per i quali il
giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC) – in assenza di
contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti
che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non
presenta la risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione
finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la
conseguenza concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC per il caso in cui la
parte convenuta non presenti la risposta nonostante l'assegnazione del termine
suppletorio (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019
consid. 2.3; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2018.40 del 9 dicembre 2019
consid. 5). In tali circostanze, la conclusione per lo meno implicita del
Giudice di pace, per il quale i fatti allegati dall'attrice erano rimasti
incontestati e non necessitavano quindi di essere provati, resiste alla
critica.
5.
Ad ogni modo, per l'art.
58.
cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a
risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di
manutenzione. Tale norma istituisce
una responsabilità oggettiva semplice, la quale si fonda sulla sola difettosità
dell'opera. Il proprietario risponde indipendentemente da una sua
eventuale colpa e quindi anche per i casi fortuiti (sentenza del Tribunale
federale 4A_38/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 3). Per stabilire l'esistenza
di un difetto occorre riferirsi allo scopo a cui è destinata l'opera: questa è
difettosa se non offre una sicurezza sufficiente per l'uso a cui è destinata. Per opere si intendono tutti quegli
oggetti creati artificialmente dall'uomo modificati e ordinati, fissati
direttamente o indirettamente al suolo, come le costruzioni mobiliari (capanne,
baracche, tettoie).
In concreto, non è contestato che il danno subìto
dall'attrice sia riconducibile allo disancoraggio della baracca posta sul fondo
appartenente al convenuto. Quest'ultimo doveva tuttavia adottare le misure
necessarie affinché l'esistenza e l'uso di tale manufatto non fosse pregiudizievole
per terzi. E trattandosi di una costruzione mobiliare, essa doveva essere
ancorata al suolo proprio per evitare che si spostasse, ciò che per altro il
reclamante ammette essere stato eseguito. Premesso ciò, l'interessato invoca
il carattere eccezionale delle folate ventose, ovvero attribuisce il sinistro a
un fatto di forza maggiore, la quale può in effetti liberare il proprietario
dalla propria responsabilità. Ora, pur dando atto che in quel periodo la
depressione "Vaia” abbia innescato una tempesta di favonio che in Ticino
ha comportato raffiche a basse quote di 80-110 km/h con punte a Lugano di 128
km/h e che per un meteorologo il fenomeno ha “pochi precedenti nella storia
recente, almeno nel Luganese”, dall'esame di tutte le circostanze addotte dal reclamante
non si può ritenere che per il proprietario tale fenomeno non fosse
ragionevolmente prevedibile e nulla potesse oggettivamente fare per tentare di
sormontare l'evento naturale. Intanto per lo stesso reclamante __________ è “un
paese molto ventoso e le raffiche di vento sono frequenti” tant'è che la
baracca aveva resistito a varie tempeste con venti anche superiori a 90 km/h.
Inoltre, in mancanza di dati sulla situazione di quel Comune, non si può dire
che il fenomeno sia stato straordinario, dai dati trasmessi dal reclamante
risulta che le raffiche di vento a Locarno-Monti, posto a un'altitudine simile
a quella di __________, hanno raggiunto la velocità massima di 76.3 km/h. Poco
importa che in altre zone del Comune siano stati divelti pali della luce, ogni
opera dovendo essere esaminata a sé. Del resto non consta che quel giorno altre
baracche o simili siano volate a causa del vento. In tali circostanze, la
conclusione del Giudice di pace, il quale implicitamente ha ammesso la
difettosità dell'opera nel senso che il proprietario avrebbe dovuto adottare le
necessarie misure di sicurezza affinché la costruzione non si muovesse dal
terreno, resiste alla critica. Ne segue che il reclamo, infondato, deve
pertanto essere respinto e
può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
6.
Le spese processuali seguirebbero la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice, alla
quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
100.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.