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Decisione

16.2020.22

Responsabilità del proprietario - mancata presentazione delle osservazioni - conseguenze della preclusione

5 maggio 2020Italiano11 min

della particella n. 3115 RFD di __________, coltivata a vigna, che confina con la

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2020.22

Lugano

5 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 28 marzo 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 26 febbraio 2020

dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa 2019/3 (responsabilità del proprietario) promossa nei

suoi confronti con petizione del 20 settembre 2019 da

CO

1

(rappresentata

da RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 è proprietaria

della particella n. 3115 RFD di __________, coltivata a vigna, che confina con la

particella n. 3175 appartenente a RE 1 e __________ C__________ in ragione di

un mezzo ciascuno. Nel mese di ottobre del 2018, una folata di vento ha fatto

volare una baracca posta sulla particella n. 3175 sul fondo di proprietà dei CO

1 causando la rottura di 9 pilastri in granito del vigneto (“carasc”). Per i

lavori di riparazione, __________ B__________ ha emesso una fattura di fr.

3361.– a carico di RE 1. Tale fattura è rimasta impagata.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con petizione del 20 settembre 2019 CO 1 si è rivolta al Giudice di pa­ce

del circolo della Melezza per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 3361.–

oltre le spese della procedura di conciliazione, corrispondenti al danno da lei

subìto. L'8 ottobre successivo, il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un

termine di 15 giorni per formulare eventuali osser­va­zioni. Il convenuto, al

quale il plico raccomandato contenente tale ordinanza è stato notificato

tramite la Polizia comunale di __________ il 2 dicembre 2019, non ha reagito. Il

23 dicembre 2019 il Giudice di pace ha impartito al convenuto un ultimo termine

di 15 giorni per presentare osservazioni. Una volta di più il convenuto non ha

reagito. Il 22 gennaio 2020 il Giudice di pace ha citato le parti alle prima

arringhe del 20 febbraio 2020. In tale occasione l'attrice, unica comparente,

ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo

con sentenza del 26 febbraio 2020 il Giudice di pace, in accoglimento della

petizione, ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 3361.–. Le spese

processuali, con una tassa di giustizia di fr. 190.–, comprese quelle della

procedura di conciliazione, sono state poste a carico del convenuto.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 28

marzo 2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Il reclamo

non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la de­cisione impugnata è pervenuta al convenuto il 28 febbraio 2020.

Datato 28 marzo 2020 ma impostato il 30 marzo successivo (cfr. timbro sulla busta

d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo in virtù dell'ordinanza

del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini (Covid-19).

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Per

l'art. 326 cpv. 1 CPC con il reclamo non sono ammesse né l'allegazione di nuovi

fatti né la pro­duzione di nuovi mezzi di prova, ovvero quelli non sottoposti

al primo giudice.

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, preso atto dei fatti allegati dall'attrice e

della documentazione fotografica “attestante chiaramente i danni provocati” da

lei prodotta, così come del fat­to che il convenuto non aveva mai espresso “nessun

parere sulla causa in oggetto, disinteressandosi completamente”, ha accolto la

petizione. Il reclamante motiva innanzitutto la mancanza

di osservazioni e l'assenza all'udienza di dibattimento rilevando di non averle

giustificate poiché “le lettere raccomandate non mi sono state recapitate in

tempo” o “sono state recapitate ma non potevo ritirarle per ripetuti problemi

con i servizi postali (deviazione della corrispondenza a un indirizzo

sbagliato, servizio corrispondenza online bloccato per mesi”. Egli rileva di

essere riuscito a sbloccare il problema postale “in tempo per leggere la decisione

e scrivere il reclamo”.

Ora,

dagli atti risulta che il plico raccomandato contenente l'assegnazione del

primo termine per presentare le osservazioni alla pe­ti­zione è stato

notificato al convenuto il 2 dicembre 2019 trami­te la Polizia comunale di __________

(act. 9). Tutte le altre notificazio­ni sono state invece notificate a __________

il 30 dicembre 2019 (ultimo termine per le osservazioni: act. 14), il 24

gennaio 2020 (convocazione alle prime arringhe: act. 19a) e il 28

febbraio 2020 (decisione: sopra consid. 1). Che ci possano essere stati disservizi postali è

possibile ma nulla li rende verosimili. E quand'anche l'interessato avesse

ricevuto le varie comunicazioni dopo la scadenza dei termini, gli incombeva di

reagire a segnalare al pri­mo giudice i motivi dell'inosservanza e chiedere la

restituzione del termine (art. 147 CPC). In realtà, nulla è stato intrapreso

ragione per cui non avendo presentato osservazioni entro il termi­ne assegnato e

non essendo comparso al dibattimento il convenuto si è precluso da sé la facoltà di difendersi. Non avendo il Giudice di pace citato le parti in

applicazione dell'art. 245 cpv. 1 CPC (petizione non motivata) non occorreva

citare le parti a una nuova udienza (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

2ª edizione, n. 20 ad art. 245). Sulle conseguenze della contumacia si tornerà

in appresso.

4.

Nel

merito RE 1 espone la sua versione dei fatti rilevando che la baracca posta sul

suo fondo da almeno tre anni non si era mai spostata, nemmeno con venti

superiori a 90 km/h. L'evento del 29 ottobre 2018, per contro, è dovuto al

passaggio della tempesta Vaia con raffiche di vento dai 100 ai 130 km/h. Si è

trattato, per la zona di __________, di un vento tra i “più forti degli ultimi

50.

anni” tant'è che a __________ è finanche stato divelto un palo della linea

ferroviaria __________. Egli assevera di avere ancorato accuratamente la

baracca per sopportare venti di forte intensità ma non per tempeste. Del resto,

egli epiloga, anche le assicurazioni private usano la velocità del vento di 75

km/h per definire se si tratta di una tempesta e quindi se l'evento è

assicurato. In definitiva, il reclamante non si ritiene responsabile

dell'accaduto causato da una tempesta, donde la richiesta di respingere la

petizione.

Se

non che, per tacere del fatto che in seconda sede l'adduzione di fatti nuovi è

inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), così argomen­tando, il convenuto

misconosce che in presenza di notificazioni regolari, la parte convenuta che

non ha presentato le osservazioni alla petizione neppure entro il termine

suppletorio, era preclusa. Ora, il concetto di preclusione secondo

l'art. 223 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia alla procedura semplificata, va

messo in relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti

allegati dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di

provarli. Nel processo retto dalla massima dispositiva il convenuto deve

specificare nella riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta

(art. 222 cpv. 2 CPC). Siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti

controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non controversi ma per i quali il

giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC) – in assenza di

contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti

che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non

presenta la risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione

finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la

conseguenza concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC per il caso in cui la

parte convenuta non presenti la risposta nonostante l'assegnazione del termine

suppletorio (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019

consid. 2.3; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2018.40 del 9 dicembre 2019

consid. 5). In tali circostanze, la conclusione per lo meno implicita del

Giudice di pace, per il quale i fatti allegati dall'attrice erano rimasti

incontestati e non necessitavano quindi di essere provati, resiste alla

critica.

5.

Ad ogni modo, per l'art.

58.

cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a

risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di

manutenzione. Tale norma istituisce

una responsabilità oggettiva semplice, la quale si fonda sulla sola difettosità

dell'opera. Il proprietario risponde indipendentemente da una sua

eventuale colpa e quindi anche per i casi fortuiti (sentenza del Tribunale

federale 4A_38/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 3). Per stabilire l'esistenza

di un difetto occorre riferirsi allo scopo a cui è destinata l'opera: questa è

difettosa se non offre una sicurezza sufficiente per l'uso a cui è destinata. Per opere si intendono tutti quegli

oggetti creati artificialmente dall'uomo modificati e ordinati, fissati

direttamente o indirettamente al suolo, come le costruzioni mobiliari (capanne,

baracche, tettoie).

In concreto, non è contestato che il danno subìto

dall'attrice sia riconducibile allo disancoraggio della baracca posta sul fondo

appartenente al convenuto. Quest'ultimo doveva tuttavia adotta­re le misure

necessarie affinché l'esistenza e l'uso di tale manufatto non fosse pregiudizievole

per terzi. E trattandosi di una costruzione mobiliare, essa doveva essere

ancorata al suolo proprio per evitare che si spostasse, ciò che per altro il

reclamante ammette essere stato eseguito. Premesso ciò, l'interessato invo­ca

il carattere eccezionale delle folate ventose, ovvero attribuisce il sinistro a

un fatto di forza maggiore, la quale può in effetti liberare il proprietario

dalla propria responsabilità. Ora, pur dan­do atto che in quel periodo la

depressione "Vaia” abbia innescato una tempesta di favonio che in Ticino

ha comportato raffiche a basse quote di 80-110 km/h con punte a Lugano di 128

km/h e che per un meteorologo il fenomeno ha “pochi precedenti nella storia

recente, almeno nel Luganese”, dall'esame di tutte le circostanze addotte dal reclamante

non si può ritenere che per il proprietario tale fenomeno non fosse

ragionevolmente prevedibile e nulla potesse oggettivamente fare per tentare di

sormontare l'evento naturale. Intanto per lo stesso reclamante __________ è “un

paese molto ventoso e le raffiche di vento sono frequenti” tant'è che la

baracca aveva resistito a varie tempeste con venti anche superiori a 90 km/h.

Inoltre, in mancanza di dati sulla situazione di quel Comune, non si può dire

che il fenomeno sia stato straordinario, dai dati trasmessi dal reclamante

risulta che le raffiche di vento a Locarno-Monti, posto a un'altitudine simile

a quella di __________, hanno raggiunto la velocità massima di 76.3 km/h. Poco

importa che in altre zone del Comune siano stati divelti pali della luce, ogni

opera dovendo essere esaminata a sé. Del resto non consta che quel giorno altre

baracche o simili siano volate a causa del vento. In tali circostanze, la

conclusione del Giudice di pace, il quale implicitamente ha ammesso la

difettosità dell'opera nel senso che il proprietario avrebbe dovuto adottare le

necessarie misure di sicurezza affinché la costruzione non si muovesse dal

terreno, resiste alla critica. Ne segue che il reclamo, infondato, deve

pertanto essere respinto e

può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b

cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

6.

Le spese processuali seguirebbero la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice, alla

quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

100.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.