16.2020.23
Contratto di mandato: remunerazione dell'avvocato - ricevibilità del reclamo
29 luglio 2021Italiano14 min
a ottenere il pagamento di fr. 1990.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018. All'udienza di conciliazione del 27 giugno 2019
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.23
Lugano
29 luglio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 25 aprile 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 17 febbraio 2020
dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE 01-2019 (mandato) promossa nei suoi confronti con
petizione del 25 luglio 2019 dall'
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel giugno del 2018 RE
1 ha incaricato l'avv. CO 1 affinché, in particolare, redigesse una querela per
calunnia, subordinatamente per diffamazione, nei confronti del suo genero. Il
mandato prevedeva un onorario secondo il dispendio di tempo, alla tariffa di
fr. 380.– l'ora con un tempo minimo conteggiabile di 10 minuti. Il 20
luglio 2018 il legale ha trasmesso al cliente una nota professionale, per le
prestazioni svolte dall'8 giugno al 20 luglio 2018, di complessivi
fr. 3027.90 (onorario fr. 2595.40, spese fr. 216.– e IVA
fr. 216.50) con un saldo in suo favore, dedotto l'acconto di
fr. 1000.– di fr. 2027.90. Nonostante vari solleciti, la nota è rimasta
impagata. Il 12 settembre 2018, l'avv. CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il
precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per
l'incasso di fr. 2027.90 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018, al quale
l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 13
maggio 2019 l'avv. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di
Mendrisio chiedendo di convocare RE 1 per un tentativo di conciliazione volto
a ottenere il pagamento di fr. 1990.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018. All'udienza di conciliazione del 27 giugno 2019
il convenuto non è comparso, sicché il Giudice di pace, constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato seduta stante all'istante
l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono
state poste a carico dell'istante, “ritenuto che la decisione finale in merito
alle spese, in caso di inoltro della causa, sarà rinviata al giudizio di
merito” (inc. C. 025/2019).
C. Con
petizione del 25 luglio 2019 l'avv. CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo
Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa così come il
rigetto in via definitiva del menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni
dell'8 agosto 2019 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Alle
prime arringhe del 9 settembre 2019 le
parti hanno reiterato le loro richieste. L'istruttoria, durante la quale
l'avv. __________ __________ ha rilasciato il 27 novembre 2019 una perizia
sulla congruità dell'onorario, è terminata il 2 gennaio 2020. Alle arringhe
finali del 10 febbraio 2020 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo
con decisione del 17 febbraio 2020 il Giudice di pace ha accolto la petizione,
obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 1990.– oltre interessi
al 5% dal 1° settembre 2018 e rigettando in via definitiva l'opposizione
interposta al menzionato precetto esecutivo limitatamente a questo
importo. Le spese processuali di fr. 250.–, così come le spese
della procedura di conciliazione di fr. 200.– e quelle peritali di fr.
760.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore
fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro
il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25
aprile 2020 in cui chiede di accogliere il reclamo. Nelle sue osservazioni del
10 giugno 2020 l'avv. CO 1 ha chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo o quanto
meno di respingerlo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In
concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 2 marzo
2020.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), dopo essere stato
in giacenza dal 18 febbraio 2020. Il
termine d'impugnazione è iniziato tuttavia a decorrere il 26 febbraio 2020 in virtù dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, norma che si applica anche qualora il
destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo
di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti
di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 141
II 431 consid. 3.1; 138 III 227
consid. 3.1 con riferimenti).
Il
21.
marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale
sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini
del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al
coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento l'inizio
delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1
lett. a CPC. E a quel momento il convenuto aveva ancora
6.
giorni a disposizione e il termine sarebbe così scaduto sabato 25
aprile 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3
CPC. Datato 25 aprile 2020 ma impostato il 27 aprile successivo (cfr.
timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Al reclamo RE 1
allega copia di atti processuali e di documenti prodotti in prima sede dall'attore
(doc. 1, 2A, 2B, 3, 5B, 5C, 8 e 9). Tali atti figurano già nell'incarto
trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera di modo che la loro produzione si
rivela superflua. Il reclamante acclude anche la ricevuta del versamento dell'acconto
di fr. 1000.– (doc. 4), un'e-mail inviatagli dalla controparte l'11 giugno 2018
(doc. 5A), lo screenshot della prima pagina del file della bozza
della querela allestita dalla controparte (doc. 6A) e quello della scheda
informazioni del file con il dettaglio del tempo totale speso per la sua
modifica (“Total editing time", doc. 6B), lo scambio di e-mail con
la controparte del 7 e 8 luglio 2018 (doc. 7).
Questi documenti, presentati
per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, sono
irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in seconda
sede l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, dopo aver accertato che tra le parti era sorto
un contratto di mandato a titolo oneroso, ha considerato che a fronte delle
contestazioni del convenuto, formulate peraltro in modo del tutto generico,
secondo le quali l'ammontare della parcella dell'attore non sarebbe corretto
perché sarebbe stato pattuito verbalmente un compenso di fr. 900.–, il
perito ha concluso per la correttezza e la congruità della nota
professionale, essendo quest'ultima stata allestita conformemente “alle
modalità di computo liberamente convenute contrattualmente” dalle parti che
prevedevano una tariffa oraria di fr. 380.– e un tempo minimo di
fatturazione per le prestazioni di 10 minuti. Ciò posto, considerate “le prove addotte
dall'attore e l'assenza di valide e circostanziate contestazioni della parte
convenuta", il primo giudice ha accolto la petizione.
5.
RE 1 chiede di accogliere
il reclamo senza tuttavia indicare quali siano le modifiche della decisione
impugnata da lui proposte. In linea di principio anche in sede di reclamo,
rimedio di principio cassatorio, la parte deve indicare quali siano le
modifiche da lui proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa
statuire, sempre che la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in:
Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; I CCA, sentenza
inc. 11.2018.129 del 5 dicembre 2018 consid. 4 con rinvio). Le domande devono
essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche
richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Sta di
fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può nondimeno risultare
ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la
decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il reclamante intenda (CCR,
sentenza inc. 16.2019.61 del 30 novembre 2020 consid. 4). Nel caso in esame
dalla motivazione del memoriale si evince senza alcun dubbio che l'interessato vuole
ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va dunque
interpretato di conseguenza.
6.
Il reclamante lamenta innanzitutto la mancanza di un
contraddittorio in relazione alla perizia chiedendosi “come il perito abbia potuto determinare la congruità di quanto elencato
in fattura” senza consultarlo. La critica
non può essere condivisa. Ora, che un perito debba rispettare il diritto di
essere sentito delle parti è indubbio. In concreto, per tacere del fatto che l'esperto
ha avuto accesso a tutti gli atti processuali (art. 185 cpv. 3 CPC; perizia
pag. 1), il Giudice di pace ha invitato le parti a presentare dei quesiti
peritali e a formulare eventuali opposizioni agli stessi, così come di proporre
eventuali domande di completazione o di delucidazione della perizia. Il
convenuto non ha sfruttato tali possibilità, limitandosi a trasmettere il 13
settembre 2019 uno scritto in cui ha chiesto di ricevere “un dettaglio del lavoro
effettuato dall'avvocato CO 1” che “deve
includere nel merito, il tipo di documento prodotto, il dettaglio del dialogo
telefonico ovvero lo scritto inviato, con date e tempo impiegato”. Ricevuto il
referto peritale, poi, egli non ha reagito all'invito del primo giudice di
proporre eventuali domande di completazione o delucidazione della perizia. Al
dibattimento finale, infine, il convenuto si è poi limitato a contestare “la perizia
in quanto, secondo lui, non è entrata nel merito” (cfr. verbale del 10 febbraio
2020). In siffatte circostanze, non è dato di vedere quale diritto della parte
sia stato violato, tanto meno ove si consideri che il convenuto nemmeno pretende
che il perito abbia effettuato propri accertamenti senza interpellare il
giudice o le parti (art. 186 cpv. 1 CPC). Al riguardo non
occorre dilungarsi.
7.
Il
reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto del fatto che
il perito “non è entrato nel merito” ma si è limitato “ad una sommaria verifica
aritmetica tra il valore orario del contratto e le sole dichiarazioni dell'CO 1”. La censura non è di immediata comprensione ove appena
si pensi che non è chiaro quale sia il rimprovero mosso al perito, questi
avendo risposto al quesito sottopostogli. Ove il convenuto avesse ritenuto il
referto incompleto, egli avrebbe avuto la possibilità di proporre delle domande
di completazione o delucidazione della perizia, ciò che non è avvenuto.
8.
Per il reclamante il perito nemmeno si è accorto che
dandosi una tariffa oraria di fr. 380.–, “il valore minimo di fatturazione di
10.
minuti” non era di fr. 64.60 ma di fr. 63.30. Il che sarà anche vero e
ciò comporterebbe una riduzione dell'onorario di fr. 14.30. Se non che, tenuto
conto che per finire il legale ha ridotto la sua nota da fr. 3027.90 a fr. 2990.–, nel complesso non occorre
intervenire. Certo, può apparire discutibile l'adozione di un “tempo
minimo di fatturazione prestazione di 10 minuti” anche per
prestazioni trascurabili dal profilo temporale, come la lettura di lettere o la
redazione di messaggi elettronici di poche righe (doc. BB, DD, EE e FF). Resta
il fatto che il cliente ha accettato tale modalità di fatturazione che non può
quindi essere rimessa in discussione.
9.
Il
reclamante critica altresì il Giudice di pace per avere emanato una decisione
che “riflette in pieno solo quanto sostenuto” dall'attore e “non
contiene alcuna analisi oggettiva e sostanziale dei fatti”. Egli rileva che il
legale gli ha inviato soltanto il 9 luglio
2018, dopo numerosi solleciti, un file in formato word
contenente la bozza della querela, il quale è stato realizzato, secondo quanto
risulta dalle informazioni sulle sue proprietà contenute nel file stesso,
in 6 minuti a partire da un documento creato nel 2015 e che il testo della
querela conteneva degli errori sostanziali che sono poi stati corretti, su sua
richiesta, nella versione definitiva del 17 luglio 2018. Diversamente da quanto
indicato nella nota professionale – prosegue il reclamante – il colloquio avuto
il 14 giugno 2018 non è durato un'ora e mezzo ma quarantacinque minuti. Inoltre
– egli continua – la maggior parte delle e-mail inviategli dal legale
non erano “costruttive per l'avanzamento del procedimento” e le telefonate
fattegli non vanno considerate delle prestazioni “inerenti al mandato” ma
soltanto dei “contatti di servizio”. Ritiene pertanto che per il lavoro svolto
la controparte avrebbe dovuto impiegare un dispendio di tempo di 130 minuti,
per cui, considerati anche fr. 100.– per le spese e l'IVA al 7.7%, il totale
della sua nota professionale avrebbe dovuto essere di
fr. 995.–, “somma coperta dall'importo corrisposto di fr. 1000.– versato
il 14 giugno 2018”.
Così argomentando, tuttavia, il reclamante, allega fatti nuovi e muove obiezioni non proposti in
prima sede che sono però inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC,
cfr. sopra consid. 2). In effetti, a fronte di una nota dettagliata come quella
presentata dal legale (doc. D), il convenuto aveva l'obbligo, se non di
prendere posizione su ogni singola voce dell'esposto, almeno di specificare se
a essere contestati erano l'effettuazione stessa delle prestazioni fatturate,
il tempo impiegato oppure le tariffe applicate e ciò affinché l'attore fosse
messo in condizione di sapere di quali di questi fattori avrebbe dovuto fornire
le prove (CCR, sentenza inc. 16.2017.11 del 16 maggio 2017). Se non che, come
accertato dal Giudice di pace senza che il reclamante ne censuri
l'arbitrarietà, in prima sede il convenuto si era limitato ad obiettare “in modo del
tutto generico la correttezza dell'ammontare
fatturato sostenendo che esisteva un accordo verbale di fr. 900.– per le
prestazioni da prestare“(decisione pag. 1). In mancanza di contestazioni, le
prestazioni dell'attore elencate nella nota professionale potevano essere
considerate come non controverse e dunque non necessitavano di essere
dimostrate (analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019
consid. 5d).
10.
In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo
giudice, nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). All'opponente, avvocato che ha agito in causa propria,
non si assegnano ripetibili, la procedura non avendo ad ogni modo comportato
un dispendio particolare (DTF 144 V 298 consid. 8.2; cfr. CCR, sentenza inc.
16.2018.29
del 7 ottobre 2019 consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.