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Decisione

16.2020.23

Contratto di mandato: remunerazione dell'avvocato - ricevibilità del reclamo

29 luglio 2021Italiano14 min

a ottenere il pagamento di fr. 1990.– oltre interessi al 5% dal 1° settem­bre 2018. All'udienza di conciliazione del 27 giugno 2019

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.23

Lugano

29 luglio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 25 aprile 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 17 febbraio 2020

dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE 01-2019 (mandato) promossa nei suoi confronti con

petizione del 25 luglio 2019 dall'

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel giugno del 2018 RE

1 ha incaricato l'avv. CO 1 affinché, in particolare, redigesse una querela per

calunnia, subordinatamente per diffamazione, nei confronti del suo genero. Il

mandato prevedeva un onorario secondo il dispendio di tempo, alla tariffa di

fr. 380.– l'ora con un tempo minimo conteggiabile di 10 minuti. Il 20

luglio 2018 il legale ha trasmesso al clien­te una nota professionale, per le

prestazioni svolte dall'8 giugno al 20 luglio 2018, di complessivi

fr. 3027.90 (onorario fr. 2595.40, spese fr. 216.– e IVA

fr. 216.50) con un saldo in suo favore, dedotto l'acconto di

fr. 1000.– di fr. 2027.90. Nonostante vari solleciti, la nota è rimasta

impagata. Il 12 settembre 2018, l'avv. CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il

precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per

l'incasso di fr. 2027.90 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018, al quale

l'escusso ha interposto opposizione.

B. Con istanza del 13

maggio 2019 l'avv. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di

Mendrisio chiedendo di convoca­re RE 1 per un tentativo di conciliazione volto

a ottenere il pagamento di fr. 1990.– oltre interessi al 5% dal 1° settem­bre 2018. All'udienza di conciliazione del 27 giugno 2019

il convenu­to non è comparso, sicché il Giudice di pace, constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato seduta stante all'istante

l'autorizzazio­ne ad agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono

state poste a carico dell'istante, “ritenuto che la decisione finale in merito

alle spese, in caso di inoltro della causa, sarà rinviata al giudizio di

merito” (inc. C. 025/2019).

C. Con

petizione del 25 luglio 2019 l'avv. CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo

Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa così come il

rigetto in via definitiva del menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni

dell'8 agosto 2019 il convenu­to ha proposto di respinge­re la petizione. Alle

prime arringhe del 9 settembre 2019 le

parti hanno reiterato le loro richieste. L'istruttoria, durante la quale

l'avv. __________ __________ ha rilasciato il 27 novembre 2019 una perizia

sulla congruità dell'onorario, è terminata il 2 gennaio 2020. Alle arringhe

finali del 10 febbraio 2020 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

D. Statuen­do

con decisione del 17 febbraio 2020 il Giudice di pace ha accol­to la petizione,

obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 1990.– oltre interessi

al 5% dal 1° settembre 2018 e rigettando in via definitiva l'opposizione

interposta al menzionato precetto esecutivo limitatamente a questo

importo. Le spese processuali di fr. 250.–, così come le spese

della procedura di conciliazione di fr. 200.– e quelle peritali di fr.

760.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore

fr. 400.– per ripetibili.

E. Contro

il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25

aprile 2020 in cui chiede di accogliere il reclamo. Nelle sue osservazioni del

10 giugno 2020 l'avv. CO 1 ha chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo o quanto

meno di respingerlo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In

concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 2 marzo

2020.

(tracciamen­to dell'invio n. 98.__________, agli atti), dopo essere stato

in giacenza dal 18 febbraio 2020. Il

termine d'impugnazione è iniziato tuttavia a decorrere il 26 febbraio 2020 in virtù dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, norma che si applica anche qualora il

destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo

di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti

di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 141

II 431 consid. 3.1; 138 III 227

consid. 3.1 con riferimenti).

Il

21.

marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale

sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini

del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al

coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento l'inizio

delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1

lett. a CPC. E a quel momento il convenuto aveva ancora

6.

giorni a disposizione e il termine sarebbe così scaduto sabato 25

aprile 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3

CPC. Datato 25 aprile 2020 ma impostato il 27 aprile successivo (cfr.

timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Al reclamo RE 1

allega copia di atti processuali e di documenti prodotti in prima sede dall'attore

(doc. 1, 2A, 2B, 3, 5B, 5C, 8 e 9). Tali atti figurano già nell'incarto

trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera di modo che la loro produzione si

rivela superflua. Il reclamante acclude anche la ricevuta del versamento dell'acconto

di fr. 1000.– (doc. 4), un'e-mail inviatagli dalla controparte l'11 giugno 2018

(doc. 5A), lo screenshot della prima pagina del file della bozza

della querela allestita dalla controparte (doc. 6A) e quello della scheda

informazioni del file con il dettaglio del tempo totale speso per la sua

modifica (“Total editing time", doc. 6B), lo scambio di e-mail con

la controparte del 7 e 8 luglio 2018 (doc. 7).

Questi documenti, presentati

per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, sono

irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietan­do in secon­da

sede l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, dopo aver accertato che tra le parti era sorto

un contratto di mandato a titolo oneroso, ha considerato che a fronte delle

contestazioni del convenuto, formulate peraltro in modo del tutto generico,

secondo le quali l'ammontare della parcella dell'attore non sarebbe corretto

perché sarebbe stato pattuito verbalmente un compenso di fr. 900.–, il

perito ha concluso per la correttezza e la congruità della nota

professionale, essendo quest'ultima stata allestita conformemente “alle

modalità di computo liberamente convenute contrattualmente” dalle parti che

prevedevano una tariffa oraria di fr. 380.– e un tempo minimo di

fatturazione per le prestazioni di 10 minuti. Ciò posto, considerate “le prove addotte

dall'attore e l'assenza di valide e circostanziate contestazioni della parte

convenuta", il primo giudice ha accolto la petizione.

5.

RE 1 chiede di accogliere

il reclamo senza tuttavia indicare quali siano le modifiche della decisione

impugnata da lui proposte. In linea di principio anche in sede di reclamo,

rimedio di principio cassatorio, la parte deve indicare quali siano le

modifiche da lui proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa

statuire, sempre che la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; I CCA, sentenza

inc. 11.2018.129 del 5 dicembre 2018 consid. 4 con rinvio). Le doman­de devono

essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche

richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Sta di

fatto che un recla­mo privo di formali conclusioni può nondimeno risultare

ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la

decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il reclamante intenda (CCR,

sentenza inc. 16.2019.61 del 30 novembre 2020 consid. 4). Nel caso in esame

dalla motivazione del memoriale si evince senza alcun dubbio che l'interessato vuole

ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va dunque

interpretato di conseguenza.

6.

Il reclamante lamenta innanzitutto la mancanza di un

contraddittorio in relazione alla perizia chiedendosi “come il perito abbia potuto determinare la congruità di quanto elencato

in fattura” senza consultarlo. La critica

non può essere condivisa. Ora, che un perito debba rispettare il diritto di

essere sentito delle parti è indubbio. In concreto, per tacere del fatto che l'esperto

ha avuto accesso a tutti gli atti processuali (art. 185 cpv. 3 CPC; perizia

pag. 1), il Giudice di pace ha invitato le parti a presentare dei quesiti

peritali e a formulare eventuali opposizioni agli stessi, così come di proporre

eventuali domande di completazione o di delucidazione della perizia. Il

convenuto non ha sfruttato tali possibilità, limitandosi a trasmettere il 13

settembre 2019 uno scritto in cui ha chiesto di ricevere “un dettaglio del lavoro

effettuato dall'avvocato CO 1” che “deve

includere nel merito, il tipo di documento prodotto, il dettaglio del dialogo

telefonico ovvero lo scritto inviato, con date e tempo impiegato”. Ricevuto il

referto peritale, poi, egli non ha reagito all'invito del primo giudice di

proporre eventuali domande di completazione o delucidazione della perizia. Al

dibattimento finale, infine, il convenuto si è poi limitato a contestare “la perizia

in quanto, secondo lui, non è entrata nel merito” (cfr. verbale del 10 febbraio

2020). In siffatte circostanze, non è dato di vedere quale diritto della parte

sia stato violato, tanto meno ove si consideri che il convenuto nemmeno pretende

che il perito abbia effettuato propri accertamenti senza interpellare il

giudice o le parti (art. 186 cpv. 1 CPC). Al riguardo non

occorre dilungarsi.

7.

Il

reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto del fatto che

il perito “non è entrato nel merito” ma si è limitato “ad una sommaria verifica

aritmetica tra il valore orario del contratto e le sole dichiarazioni dell'CO 1”. La censura non è di immediata comprensione ove appena

si pensi che non è chiaro quale sia il rimprovero mosso al perito, questi

avendo risposto al quesito sottopostogli. Ove il convenuto avesse ritenuto il

referto incompleto, egli avrebbe avuto la possibilità di proporre delle domande

di completazio­ne o delucidazione della perizia, ciò che non è avvenuto.

8.

Per il reclamante il perito nemmeno si è accorto che

dandosi una tariffa oraria di fr. 380.–, “il valore minimo di fatturazione di

10.

minuti” non era di fr. 64.60 ma di fr. 63.30. Il che sarà anche vero e

ciò comporterebbe una riduzione dell'onorario di fr. 14.30. Se non che, tenuto

conto che per finire il legale ha ridotto la sua nota da fr. 3027.90 a fr. 2990.–, nel complesso non occorre

intervenire. Certo, può apparire discutibile l'adozione di un “tempo

minimo di fatturazione prestazione di 10 minuti” anche per

prestazioni trascurabili dal profilo temporale, come la lettura di lettere o la

redazione di messaggi elettronici di poche righe (doc. BB, DD, EE e FF). Resta

il fatto che il cliente ha accettato tale modalità di fatturazione che non può

quindi essere rimessa in discussione.

9.

Il

reclamante critica altresì il Giudice di pace per avere emanato una decisione

che “riflette in pieno solo quanto sostenuto” dall'attore e “non

contiene alcuna analisi oggettiva e sostanziale dei fatti”. Egli rileva che il

legale gli ha inviato soltanto il 9 luglio

2018, dopo numerosi solleciti, un file in formato word

contenente la bozza della querela, il quale è stato realizzato, secondo quanto

risulta dalle informazioni sulle sue proprietà contenute nel file stesso,

in 6 minuti a partire da un documento creato nel 2015 e che il testo della

querela conteneva degli errori sostanziali che sono poi stati corretti, su sua

richiesta, nella versione definitiva del 17 luglio 2018. Diversamente da quanto

indicato nella nota professionale – prosegue il reclamante – il colloquio avuto

il 14 giugno 2018 non è durato un'ora e mezzo ma quarantacinque minuti. Inoltre

– egli continua – la maggior parte delle e-mail inviategli dal legale

non erano “costruttive per l'avanzamento del procedimento” e le telefonate

fattegli non vanno considerate delle prestazioni “inerenti al mandato” ma

soltanto dei “contatti di servizio”. Ritiene pertanto che per il lavoro svolto

la controparte avrebbe dovuto impiegare un dispendio di tempo di 130 minuti,

per cui, considerati anche fr. 100.– per le spese e l'IVA al 7.7%, il totale

della sua nota professionale avrebbe dovuto essere di

fr. 995.–, “somma coperta dall'importo corrisposto di fr. 1000.– versato

il 14 giugno 2018”.

Così argomentando, tuttavia, il reclamante, allega fatti nuovi e muove obiezioni non proposti in

prima sede che sono però inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC,

cfr. sopra consid. 2). In effetti, a fronte di una nota dettagliata come quella

presentata dal legale (doc. D), il convenuto aveva l'obbligo, se non di

prendere posizione su ogni singola voce dell'esposto, almeno di specificare se

a essere contestati erano l'effettuazione stessa delle prestazioni fatturate,

il tempo impiegato oppure le tariffe applicate e ciò affinché l'attore fosse

messo in condizione di sapere di quali di questi fattori avrebbe dovuto fornire

le prove (CCR, sentenza inc. 16.2017.11 del 16 maggio 2017). Se non che, come

accertato dal Giudice di pace senza che il reclamante ne censuri

l'arbitrarietà, in prima sede il convenuto si era limitato ad obiettare “in modo del

tutto generico la correttezza dell'ammontare

fatturato sostenendo che esisteva un accordo verbale di fr. 900.– per le

prestazioni da prestare“(decisione pag. 1). In mancanza di contestazioni, le

prestazioni dell'attore elencate nella nota professionale potevano essere

considerate come non controverse e dunque non necessitavano di essere

dimostrate (analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019

consid. 5d).

10.

In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). All'opponente, avvocato che ha agito in cau­sa propria,

non si assegnano ripetibili, la procedura non aven­do ad ogni modo comportato

un dispendio particolare (DTF 144 V 298 consid. 8.2; cfr. CCR, sentenza inc.

16.2018.29

del 7 ottobre 2019 consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.