16.2020.26
Foro per azione in materia di diritto del lavoro
28 maggio 2020Italiano4 min
Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa CM.2020.73 (lavoro) promossa con
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
16.2020.26
Lugano
28 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 22 maggio 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 14 maggio 2020 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa CM.2020.73 (lavoro) promossa con
istanza del 12 maggio 2020 nei confronti di
CO
1
,
,
premesso che il 12 maggio
2020 RE 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per
ottenere dalla ditta individuale __________, di cui CO 1 è il titolare, il
pagamento indeterminato delle sue spettanze salariali;
ricordato che con
decisione del 14 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha
dichiarato irricevibile l'istanza per incompetenza territoriale senza prelevare
oneri processuali;
preso
atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 22 maggio 2020 rilevando di essersi infortunato durante il periodo
di prova e di essere stato licenziato in tronco dalla ditta di costruzione
senza ottenere il pagamento del salario;
constatato
che per l'art. 34 cpv. 1 CPC la competenza per trattare le azioni in materia di
diritto del lavoro, come in concreto, spetta al giudice del domicilio o della
sede del convenuto o al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente
il lavoro;
considerato
che, in concreto, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
corrisponde al giudice del domicilio dell'attore (RE 1) e non a quello del
domicilio del titolare della ditta individuale CO 1, __________;
rilevato
che quest'ultimo Comune ricade sotto la giurisdizione del Giudice di pace del
Circolo di Paradiso, competente per trattare vertenze fino al valore di fr.
5000.–, o della Pretura del Distretto di Lugano competente per le controversie
di valore superiore a fr. 5000.–;
ritenuto
che dall'istanza non si evince il luogo in cui il lavoratore svolgeva
abitualmente il lavoro, posto che deve trovarsi in un Comune che ricade sotto
la giurisdizione della Pretura di Locarno Campagna;
stabilito
che nelle circostanze descritte nessun rimprovero può essere mosso al Pretore
aggiunto per avere declinato la sua competenza territoriale;
osservato
in tali circostanze RE 1, per far valere le sue pretese salariali, deve
pertanto rivolgersi all'autorità competente;
posto
che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare alla riscossione di
spese processuali, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
appurato
che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
per osservazioni;
decreta: 1. Il
reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.