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Decisione

16.2020.26

Foro per azione in materia di diritto del lavoro

28 maggio 2020Italiano4 min

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa CM.2020.73 (lavoro) promossa con

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

16.2020.26

Lugano

28 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 22 maggio 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 14 maggio 2020 dal

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa CM.2020.73 (lavoro) promossa con

istanza del 12 maggio 2020 nei confronti di

CO

1

,

,

premesso che il 12 maggio

2020 RE 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per

ottenere dalla ditta individuale __________, di cui CO 1 è il titolare, il

pagamento indeterminato delle sue spettanze salariali;

ricordato che con

decisione del 14 maggio 2020 il Pretore aggiun­to ha

dichiarato irricevibile l'istanza per incompetenza territoriale senza prelevare

oneri processuali;

preso

atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un

reclamo del 22 maggio 2020 rilevando di essersi infortunato durante il periodo

di prova e di esse­re stato licenziato in tronco dalla ditta di costruzione

senza ottenere il pagamento del salario;

constatato

che per l'art. 34 cpv. 1 CPC la competenza per trattare le azioni in materia di

diritto del lavoro, come in concreto, spetta al giudice del domicilio o della

sede del convenuto o al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente

il lavoro;

considerato

che, in concreto, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

corrisponde al giudice del domicilio dell'attore (RE 1) e non a quello del

domicilio del titolare della ditta individuale CO 1, __________;

rilevato

che quest'ultimo Comune ricade sotto la giurisdizione del Giudice di pace del

Circolo di Paradiso, competente per trattare vertenze fino al valore di fr.

5000.–, o della Pretura del Distretto di Lugano competente per le controversie

di valore superiore a fr. 5000.–;

ritenuto

che dall'istanza non si evince il luogo in cui il lavoratore svolgeva

abitualmente il lavoro, posto che deve trovarsi in un Comune che ricade sotto

la giurisdizione della Pretura di Locarno Campagna;

stabilito

che nelle circostanze descritte nessun rimprovero può essere mosso al Pretore

aggiunto per avere declinato la sua competenza territoriale;

osservato

in tali circostanze RE 1, per far valere le sue pretese salariali, deve

pertanto rivolgersi all'autorità competente;

posto

che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare alla riscossione di

spese processuali, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

appurato

che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

per osservazioni;

decreta: 1. Il

reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.