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Decisione

16.2020.29

Locazione - tempestività della petizione - sospensione durante le ferie giudiziarie del termine di 30 giorni per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire

23 giugno 2020Italiano8 min

concluso un contratto di locazione concernente un locale commerciale (“__________”)

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.29

Lugano

23 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 giugno 2020 presentato dalla

RE

1

(rappresentata

da RA 1 )

contro

la decisione emessa il 12 maggio 2020 dal

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2018.54 (locazione) promossa nei suoi confronti con petizione

del 4 settembre 2018 da

CO 1 (Baden-Württemberg, D)

e

CO 2

(patrocinati

dalla MLaw PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 26 giugno 2017 CO

1 e CO 2 in qualità di conduttori e la RE 1 in qualità di sublocatore, hanno

concluso un contratto di locazione concernente un locale commerciale (“__________”)

a __________. Il contratto con inizio al 15 luglio 2017 e di durata annuale

rinnovabile, prevedeva una pigione di fr. 900.– mensili, un acconto per spese

accessorie di fr. 120.– mensili, così come il versamento di una garanzia

di fr. 2700.–. Il 21 dicembre 2017 le parti si sono accordate per la

conclusione del contratto con effetto al 31 gennaio 2018.

B. Sorte contestazioni

sulla liberazione del deposito di garanzia, CO 1 e CO 2 si sono rivolti all'Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona per ottenere il

versamento di fr. 2700.– così come un importo di “almeno fr. 1400.– pagato

alla RE 1 per l'affissione dei manifesti pubblicitari alle vetrine del chiosco

per la durata del contratto”. Constatata l'assenza della convenuta all'udienza

del 5 luglio 2018, l'Ufficio di conciliazione ha rilasciato quello stesso

giorno agli istanti l'autorizzazione ad agire fissando il termine d'inoltro

dell'azione di merito in 30 giorni conformemente all'art. 209 cpv. 4 CPC.

C. Il 4 settembre 2018 CO

1 e CO 2 hanno adito il Pretore del distretto di Bellinzona per ottenere quanto

richiesto in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2018 la RE

1 ha proposto di respingere la petizione, sollevando preliminarmente la tardività dell'azione. Alle prime arringhe del 14

dicembre 2018 le parti hanno replicato e duplicato conferman­do le loro

posizioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe

finali limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 29 e 30 aprile

2020 esse hanno riaffermato le loro domande.

D. Statuendo con

decisione del 12 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione condannando la RE 1 a versare agli attori fr. 2700.–. Le spese processuali

di complessivi fr. 250.– so­no state poste per un quinto a carico degli attori

e per quattro quinti a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle

controparti fr. 650.– per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 giugno 2020

in cui chiede di annullare la decisione impugnata. Il memoriale non è stato

oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000. –, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la de­cisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attrice

il 13 maggio 2020. Introdotto il 9 giugno 2020, di per sé il ricorso in esame è

tem­pestivo.

2.

Nella fattispecie,

avverso la decisione del Pretore aggiunto la RE 1 non ha presentato reclamo,

bensì appello. E un appello non è ammissibile ove sia dato reclamo. Una

conversione dell'appello in reclamo è

lecita unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a

svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del

rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa,

per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un reclamo

quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione

è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con

richiami, pubblicato in: RSPC 2018

pag. 408). Nel caso in esame, il rappresentante della convenuta non

è un mandatario professionale quantunque egli disponga di una precipua

esperienza derivante da procedure precedenti. La ricevibilità del rimedio andrebbe

pertanto approfondita ma da ciò si può prescindere, l'impugnazione essendo

destinata in ogni modo all'insuccesso.

3.

In concreto controversa

è unicamente la questione di sapere se la petizione del 4 settembre 2018 è

stata introdotta tempestivamente entro il termine di 30 giorni assegnato il 5

luglio 2018 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione a CO 1 e CO 2.

a) La

reclamante sostiene che il termine dell'art. 209 cpv. 4 CPC non è sospeso dalle

ferie giudiziarie così come indicato dall'art. 145 cpv. 2 lett. a CPC, donde la

tardività della petizione. Sul quesito, sollevato dalla convenuta con le

osservazioni, il Pretore aggiunto non si è invero espresso, quantunque all'udienza

del 14 dicembre 2018 egli avesse avvertito le parti che su tale eccezione

avrebbe statuito con la decisione finale. Ad ogni modo, l'autorizzazione ad

agire rilasciata agli attori il 5 luglio 2018 indicava che “l'azione di merito

deve essere inoltrata al Pretore del Distretto di Bellinzona entro il termine

di 30 giorni dal ricevimento della stessa (art. 209 cpv. 4 CPC)”. La norma

richiamata prevede infatti che nelle controversie in materia di locazione e

affitto di abitazioni o locali com­merciali, come quella in esame, il termine

di inoltro della causa è di 30 giorni (e non di tre mesi come negli altri casi:

art. 209 cpv. 3 CPC), fatti salvi gli altri termini speciali d'azio­ne previsti

dalla legge o dal giudice. Ricevuta al più tardi il giorno successivo (6 luglio

2018) occorre esaminare se l'azione introdotta il 4 settembre 2018 sia

tempestiva.

b) Ora,

è vero che per quanto riguarda la decorrenza e il compu­to dei termini per

inoltrare la causa sono applicabili gli art. 142 segg. CPC. Ed è altrettanto

indubbio che per l'art. 145 cpv. 2 lett. a CPC la sospensione dei termini

stabiliti dalla legge o dal giudice non vale

per la procedura di conciliazione. Se non che, la reclamante disconosce

che in una sentenza pubblicata il 20 settembre 2012 il Tribunale federale ha

stabilito che i termini per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio

dell'autorizzazione ad agire sono sospesi durante le ferie giudiziarie (DTF 138

III 615). In sostanza, l'art. 209 CPC non si trova nel capitolo che regola la

procedura conciliativa (capitolo 2) ma in quello che ne precisa le conseguenze

(capitolo 3; cfr. Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

2ª edizione, n. 24 ad art. 209). Detto altrimenti, con il rilascio dell'autorizzazione

ad agire la procedura conciliativa termina e inizia quella giudiziaria (cfr. Merz in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione,

n. 19 ad art. 145). Premesso ciò, in concreto, applicandosi la sospensione dei

termini dal 15 luglio al 15 agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) la

petizione del 4 settembre 2018 era tempestiva. Se ne conclude che il reclamo,

manifestamente infondato, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da

questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1

lett. b n. 3 LOG).

4.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di gratuito

patrocinio, intesa come esonero delle spese processuali, non può essere accolta

sia perché la richiedente è una persona giuridica (cfr. DTF 143 I 328) sia

perché il reclamo era sprovvisto sin dall'inizio di buon diritto (art. 117

lett. b CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo

non essendo stato oggetto di notificazione.

Per questi

motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2.

Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico della reclamante.

3.

La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4.

Notificazione a:

;

MLaw .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.