16.2020.29
Locazione - tempestività della petizione - sospensione durante le ferie giudiziarie del termine di 30 giorni per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire
23 giugno 2020Italiano8 min
concluso un contratto di locazione concernente un locale commerciale (“__________”)
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.29
Lugano
23 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 giugno 2020 presentato dalla
RE
1
(rappresentata
da RA 1 )
contro
la decisione emessa il 12 maggio 2020 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2018.54 (locazione) promossa nei suoi confronti con petizione
del 4 settembre 2018 da
CO 1 (Baden-Württemberg, D)
e
CO 2
(patrocinati
dalla MLaw PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 26 giugno 2017 CO
1 e CO 2 in qualità di conduttori e la RE 1 in qualità di sublocatore, hanno
concluso un contratto di locazione concernente un locale commerciale (“__________”)
a __________. Il contratto con inizio al 15 luglio 2017 e di durata annuale
rinnovabile, prevedeva una pigione di fr. 900.– mensili, un acconto per spese
accessorie di fr. 120.– mensili, così come il versamento di una garanzia
di fr. 2700.–. Il 21 dicembre 2017 le parti si sono accordate per la
conclusione del contratto con effetto al 31 gennaio 2018.
B. Sorte contestazioni
sulla liberazione del deposito di garanzia, CO 1 e CO 2 si sono rivolti all'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona per ottenere il
versamento di fr. 2700.– così come un importo di “almeno fr. 1400.– pagato
alla RE 1 per l'affissione dei manifesti pubblicitari alle vetrine del chiosco
per la durata del contratto”. Constatata l'assenza della convenuta all'udienza
del 5 luglio 2018, l'Ufficio di conciliazione ha rilasciato quello stesso
giorno agli istanti l'autorizzazione ad agire fissando il termine d'inoltro
dell'azione di merito in 30 giorni conformemente all'art. 209 cpv. 4 CPC.
C. Il 4 settembre 2018 CO
1 e CO 2 hanno adito il Pretore del distretto di Bellinzona per ottenere quanto
richiesto in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2018 la RE
1 ha proposto di respingere la petizione, sollevando preliminarmente la tardività dell'azione. Alle prime arringhe del 14
dicembre 2018 le parti hanno replicato e duplicato confermando le loro
posizioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe
finali limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 29 e 30 aprile
2020 esse hanno riaffermato le loro domande.
D. Statuendo con
decisione del 12 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione condannando la RE 1 a versare agli attori fr. 2700.–. Le spese processuali
di complessivi fr. 250.– sono state poste per un quinto a carico degli attori
e per quattro quinti a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle
controparti fr. 650.– per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 giugno 2020
in cui chiede di annullare la decisione impugnata. Il memoriale non è stato
oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000. –, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attrice
il 13 maggio 2020. Introdotto il 9 giugno 2020, di per sé il ricorso in esame è
tempestivo.
2.
Nella fattispecie,
avverso la decisione del Pretore aggiunto la RE 1 non ha presentato reclamo,
bensì appello. E un appello non è ammissibile ove sia dato reclamo. Una
conversione dell'appello in reclamo è
lecita unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a
svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del
rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa,
per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un reclamo
quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione
è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con
richiami, pubblicato in: RSPC 2018
pag. 408). Nel caso in esame, il rappresentante della convenuta non
è un mandatario professionale quantunque egli disponga di una precipua
esperienza derivante da procedure precedenti. La ricevibilità del rimedio andrebbe
pertanto approfondita ma da ciò si può prescindere, l'impugnazione essendo
destinata in ogni modo all'insuccesso.
3.
In concreto controversa
è unicamente la questione di sapere se la petizione del 4 settembre 2018 è
stata introdotta tempestivamente entro il termine di 30 giorni assegnato il 5
luglio 2018 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione a CO 1 e CO 2.
a) La
reclamante sostiene che il termine dell'art. 209 cpv. 4 CPC non è sospeso dalle
ferie giudiziarie così come indicato dall'art. 145 cpv. 2 lett. a CPC, donde la
tardività della petizione. Sul quesito, sollevato dalla convenuta con le
osservazioni, il Pretore aggiunto non si è invero espresso, quantunque all'udienza
del 14 dicembre 2018 egli avesse avvertito le parti che su tale eccezione
avrebbe statuito con la decisione finale. Ad ogni modo, l'autorizzazione ad
agire rilasciata agli attori il 5 luglio 2018 indicava che “l'azione di merito
deve essere inoltrata al Pretore del Distretto di Bellinzona entro il termine
di 30 giorni dal ricevimento della stessa (art. 209 cpv. 4 CPC)”. La norma
richiamata prevede infatti che nelle controversie in materia di locazione e
affitto di abitazioni o locali commerciali, come quella in esame, il termine
di inoltro della causa è di 30 giorni (e non di tre mesi come negli altri casi:
art. 209 cpv. 3 CPC), fatti salvi gli altri termini speciali d'azione previsti
dalla legge o dal giudice. Ricevuta al più tardi il giorno successivo (6 luglio
2018) occorre esaminare se l'azione introdotta il 4 settembre 2018 sia
tempestiva.
b) Ora,
è vero che per quanto riguarda la decorrenza e il computo dei termini per
inoltrare la causa sono applicabili gli art. 142 segg. CPC. Ed è altrettanto
indubbio che per l'art. 145 cpv. 2 lett. a CPC la sospensione dei termini
stabiliti dalla legge o dal giudice non vale
per la procedura di conciliazione. Se non che, la reclamante disconosce
che in una sentenza pubblicata il 20 settembre 2012 il Tribunale federale ha
stabilito che i termini per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio
dell'autorizzazione ad agire sono sospesi durante le ferie giudiziarie (DTF 138
III 615). In sostanza, l'art. 209 CPC non si trova nel capitolo che regola la
procedura conciliativa (capitolo 2) ma in quello che ne precisa le conseguenze
(capitolo 3; cfr. Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, n. 24 ad art. 209). Detto altrimenti, con il rilascio dell'autorizzazione
ad agire la procedura conciliativa termina e inizia quella giudiziaria (cfr. Merz in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione,
n. 19 ad art. 145). Premesso ciò, in concreto, applicandosi la sospensione dei
termini dal 15 luglio al 15 agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) la
petizione del 4 settembre 2018 era tempestiva. Se ne conclude che il reclamo,
manifestamente infondato, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da
questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1
lett. b n. 3 LOG).
4.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di gratuito
patrocinio, intesa come esonero delle spese processuali, non può essere accolta
sia perché la richiedente è una persona giuridica (cfr. DTF 143 I 328) sia
perché il reclamo era sprovvisto sin dall'inizio di buon diritto (art. 117
lett. b CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo
non essendo stato oggetto di notificazione.
Per questi
motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2.
Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico della reclamante.
3.
La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4.
Notificazione a:
–
;
–
MLaw .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.