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Decisione

16.2020.3

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo

20 febbraio 2020Italiano4 min

fermo restando l'assenza nel caso concreto dei gravi motivi per decretarlo (cfr.

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2020.3

Lugano

20 febbraio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 17 gennaio 2020 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2019.1154 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:

espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 30 dicembre 2019 da

CO

1

(rappresentato da RA 1 ),

ritenuto

in fatto: che con un'istanza del 30

dicembre 2019 promossa nella pro­cedura sommaria di tutela dei casi manifesti CO

1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'espulsione di

RE 1 da un appartamento di sua proprietà a __________, domanda alla quale il

convenuto si è opposto con le osservazioni del 14 gennaio 2020;

che con decisione del 17

gennaio 2020 il Pretore ha, in particolare, ordinato l'espulsione del convenuto

dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva con varie com­minatorie,

ha obbligato il convenuto a versare, in caso di mancata liberazione dei locali,

fr. 1150.– per ogni mese di occupazione e ha posto le spese processuali di fr.

200.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 200.– per

ripetibili;

che contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2020

in cui chiede sostanzialmente di “prolungare l'occupazione dei locali fino al 23

febbraio 2020”;

che il memoriale non è

stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che il reclamo deve

essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto

meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;

che in concreto il

reclamante chiede in estrema sintesi di posticipare lo sfratto al 23 febbraio

2020, alludendo all'infelice periodo invernale per la stipulazione di nuovi

contratti di locazione, ma non esprime una sola critica nei confronti

della decisione del Pretore;

che in tali circostanze

Fatti

il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere

deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett.

a n. 2 LOG);

che, ad ogni modo, si

fosse voluto differire il decreto di sfratto per motivi di proporzionalità,

fermo restando l'assenza nel caso concreto dei gravi motivi per decretarlo (cfr.

sentenza del Tribunale federale 4A_39/2018 del 6 giugno 2018 consid. 6 con

Considerandi

rinvio a DTF 119 Ia 33 consid. 3 e 117 Ia 339 consid. 2b), all'atto pratico

l'interessato ha già beneficiato del lasso di tempo richiesto;

che le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il

reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema

di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.