16.2020.3
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo
20 febbraio 2020Italiano4 min
fermo restando l'assenza nel caso concreto dei gravi motivi per decretarlo (cfr.
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2020.3
Lugano
20 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 17 gennaio 2020 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2019.1154 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 30 dicembre 2019 da
CO
1
(rappresentato da RA 1 ),
ritenuto
in fatto: che con un'istanza del 30
dicembre 2019 promossa nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti CO
1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'espulsione di
RE 1 da un appartamento di sua proprietà a __________, domanda alla quale il
convenuto si è opposto con le osservazioni del 14 gennaio 2020;
che con decisione del 17
gennaio 2020 il Pretore ha, in particolare, ordinato l'espulsione del convenuto
dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva con varie comminatorie,
ha obbligato il convenuto a versare, in caso di mancata liberazione dei locali,
fr. 1150.– per ogni mese di occupazione e ha posto le spese processuali di fr.
200.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 200.– per
ripetibili;
che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2020
in cui chiede sostanzialmente di “prolungare l'occupazione dei locali fino al 23
febbraio 2020”;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che il reclamo deve
essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto
meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;
che in concreto il
reclamante chiede in estrema sintesi di posticipare lo sfratto al 23 febbraio
2020, alludendo all'infelice periodo invernale per la stipulazione di nuovi
contratti di locazione, ma non esprime una sola critica nei confronti
della decisione del Pretore;
che in tali circostanze
Fatti
il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere
deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett.
a n. 2 LOG);
che, ad ogni modo, si
fosse voluto differire il decreto di sfratto per motivi di proporzionalità,
fermo restando l'assenza nel caso concreto dei gravi motivi per decretarlo (cfr.
sentenza del Tribunale federale 4A_39/2018 del 6 giugno 2018 consid. 6 con
Considerandi
rinvio a DTF 119 Ia 33 consid. 3 e 117 Ia 339 consid. 2b), all'atto pratico
l'interessato ha già beneficiato del lasso di tempo richiesto;
che le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il
reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema
di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.