16.2020.30
Contratto di lavoro, contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, pretese salariali
31 agosto 2020Italiano10 min
cameriera e ausiliaria di cucina” alle medesime condizioni salariali. Il 21 novembre
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.30
Lugano
31 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire sul reclamo 10 giugno 2020 presentato dalla
RE 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 7 maggio 2020 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2019.12 (lavoro) promossa nei suoi
confronti con istanza 18 febbraio 2019
da
CO
1
(rappresentata dal RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 9 ottobre 2016 la
società RE 1, che gestisce un'area di servizio con annesso negozio e snack bar
a __________, ha assunto CO 1 come aiuto cuoco per un salario di
fr. 3200.– mensili lordi e 4 settimane di vacanze annue. Il 31 dicembre 2017 le
parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, quale “venditrice,
cameriera e ausiliaria di cucina” alle medesime condizioni salariali. Il 21 novembre
2018 il datore di lavoro ha comunicato alla dipendente la disdetta del
contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2019.
B. Il 14 gennaio 2019 CO
1 si è rivolta al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione nei confronti dell'RE 1 inteso
a ottenere il pagamento di pretese salariali per fr. 9132.55 lordi oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2019, corrispondenti alla differenza fra quanto
percepito da gennaio 2017 a settembre 2018 e quanto avrebbe dovuto incassare
tra salario, tredicesima e indennità varie in virtù del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato
il 15 febbraio 2019 a CO 1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.10).
C. Con petizione non
motivata del 18 febbraio 2019 CO 1 ha adito il Pretore della medesima
giurisdizione per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Alle prime
arringhe del 28 marzo 2019 l'RE 1 ha proposto di respingere la petizione.
Replicando e duplicando le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, congiunta con un'analoga procedura introdotta da
un'altra dipendente nei confronti della convenuta (inc. SE.2019.11), le parti
hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 25
novembre 2019 e 7 febbraio 2020 in cui hanno mantenuto i loro punti di vista.
D. Statuendo con
sentenza 7 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione obbligando
la convenuta a versare all'attrice fr. 8075.91 oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2020 su
fr. 5263.29 e dal 1° febbraio 2020 su fr. 2812.62. Non sono state riscosse
spese processuali, mentre la convenuta è stata tenuta a rifondere alla
controparte un'indennità di fr. 500.–.
E. Contro la decisione
appena citata l'RE 1 è insorta con un reclamo del 10 giugno 2020 in cui chiede
la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle
sue osservazioni del 3 luglio 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta
l'11 maggio 2020. Introdotto il 10 giugno 2020, ultimo giorno utile, il reclamo
in esame è pertanto tempestivo.
2.
Al reclamo la convenuta
acclude il rapporto del 19 maggio 2020 redatto dall'Ufficio di controllo
istituito dal CCNL all'indirizzo del Sindacato __________. Nuovo, il documento
è inammissibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC).
3.
Secondo l'art.
320.
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata, il Pretore aggiunto ha innanzitutto accertato se il Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione
fosse applicabile al rapporto di lavoro tra le parti. Constatato che tale CCNL
si applica anche agli esercizi appartenenti a diversi rami (“aziende miste”),
per il primo giudice la stazione di servizio gestita dalla convenuta rientra in
quel concetto poiché oltre all'erogazione di carburante, da un lato offre
prestazioni di commercio al dettaglio e dall'altro lato, con l'annesso snack
bar da 53 posti, offre prestazioni di ristorazione. Premesso ciò, egli ha
appurato che il contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di
servizio era applicabile unicamente agli esercizi con un massimo di 50 posti a
sedere e che il Cantone Ticino era escluso dalla regolamentazione sui salari
minimi previsto da tale CCL. Ne ha dedotto che “non tutti i collaboratori della
convenuta erano sottoposti a un contratto collettivo di lavoro almeno
equivalente a quello della dell'industria alberghiera e della ristorazione”. Preso
atto che dalle risultanze istruttorie risultava come l'attrice fosse
principalmente impiegata in cucina, il Pretore aggiunto ha concluso per l'applicabilità
del CCNL alla relazione contrattuale tra le parti.
Né, egli ha soggiunto, tale
conclusione si poneva in conflitto con una decisione del Tribunale
amministrativo cantonale relativa alla qualifica, in applicazione della Legge
sul lavoro e delle relative ordinanze, dell'azienda della convenuta già per il
fatto che tale autorità non aveva esaminato ogni singolo rapporto individuale
di lavoro ma aveva effettuato una valutazione d'insieme, analizzando la cifra d'affari
dell'azienda e il tipo di attività esercitato dalla maggior parte delle
dipendenti della stazione di servizio. Per contro il diritto privato, che il giudice
civile è tenuto ad applicare, “impone il rispetto del CCNL al rapporto
individuale di lavoro, CCNL che, come detto, prevede esplicitamente la sua
applicabilità anche alle aziende miste come quella della convenuta”. Dandosi
pertanto l'applicabilità del CCNL, per il primo giudice le pretese salariali
dell'attrice erano fondate e finanche superiori a quanto rivendicato, donde
l'accoglimento della petizione.
5.
La reclamante,
riassunte le premesse per assoggettare il rapporto contrattuale tra le parti al
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della
ristorazione, rileva che quantunque l'attestazione rilasciata dal Municipio di __________
sull'idoneità dei locali indichi per lo “snack bar __________” complessivi 53
posti a sedere, dal rapporto dell'Ufficio di controllo istituito dal CCNL del
19.
maggio 2020 indirizzato al Sindacato __________ risulta una media annua di
43.
posti a sedere. A suo avviso, pertanto il CCNL non sarebbe applicabile. Non
essendo il rapporto di lavoro fra le parti assoggettato a tale contratto, le
pretese salariali dell'attrice sarebbero infondate. Se non che
l'argomentazione, oltre a fondarsi su un documento nuovo e quindi
inammissibile, è anch'essa nuova e non può dunque trovare ascolto in questa
sede. L'accertamento del primo giudice sulla presenza di 53 posti a sedere
fondato sull'attestazione rilasciata dal Municipio di __________ sull'idoneità
dei locali (doc. E) non può pertanto dirsi manifestamente errata. L'applicabilità
del CCNL alla fattispecie, e quindi del relativo salario minimo, rende irrilevante
l'eventuale applicabilità del contratto collettivo di lavoro dei negozi delle
stazioni di servizio.
6.
Assevera la reclamante
che anche nel caso in cui si dovesse confermare l'esistenza di più di 50 posti
a sedere, il CCNL non sarebbe comunque applicabile poiché come risulta dalle verifiche
dell'Ispettorato del lavoro, confermate dal Tribunale amministrativo cantonale,
l'azienda non può essere considerata appartenente all'industria alberghiera o
della ristorazione. Da tali risultanze, l'attività dello snack bar è del tutto
subordinata all'attività caratterizzante, ovvero l'erogazione di carburante e la
vendita di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori. Se non
che, così argomentando, essa si limita a ribadire la propria tesi senza
confrontarsi con le motivazioni del primo giudice in relazione
all'applicabilità del CCNL alle aziende di natura mista e all'importanza delle
caratteristiche del singolo rapporto di lavoro invece che della qualifica
globale dell'azienda ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico. Al
proposito il reclamo si rileva finanche inammissibile.
7.
La reclamante
censura l'accertamento del Pretore aggiunto sul fatto che l'attrice ha
principalmente fornito prestazioni di ristorazione. A suo parere, determinanti oltre
alle peculiarità dell'azienda (fra cui la cifra d'affari), risultano essere le dichiarazioni
del proprio direttore E__________ __________, per il quale l'attività caratteristica
è quella della stazione di servizio e non di ristorazione (del tutto
subordinata), rispettivamente che il personale è principalmente impiegato nella
vendita di carburante e subordinatamente di merci e servizi. Per la ditta, le
dichiarazioni rese dalle ex-colleghe dell'attrice sono testimonianze “evidentemente
di comodo”. Se non che, una volta di più, l'interessata si limita a
contrapporre una propria valutazione delle testimonianze assunte senza tuttavia
spiegare per quale motivo quella fornita dal primo giudice sarebbe
manifestamente errata. La conclusione del Pretore aggiunto secondo cui sulla
base delle testimonianze di J__________ __________, A__________ __________, R__________
__________ e S__________ __________ l'attrice era principalmente impiegata in
cucina non può dirsi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ne segue
che anche su questo punto il reclamo vede la sua sorte segnata.
8.
In definitiva, posto
che l'applicabilità del CCNL alla fattispecie resiste alle critiche e
constatato che la reclamante non contesta i calcoli eseguiti dal Pretore
aggiunto per verificare la fondatezza delle pretese salariali formulate dall'attrice
e la relativa quantificazione, il reclamo deve essere respinto.
9.
La procedura nelle azioni derivanti dal
contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115
CPC). La reclamante, soccombente, rifonderà alla
controparte un'equa indennità per ripetibili, quantunque essa sia
rappresentata da un sindacato (DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio; v. anche
CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28 novembre 2019 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si riscuotono
spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr.
500.–.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.