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Decisione

16.2020.30

Contratto di lavoro, contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, pretese salariali

31 agosto 2020Italiano10 min

cameriera e ausiliaria di cucina” alle medesime condizioni salariali. Il 21 novembre

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.30

Lugano

31 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire sul reclamo 10 giugno 2020 presentato dalla

RE 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 7 maggio 2020 dal

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2019.12 (lavoro) promossa nei suoi

confronti con istanza 18 febbraio 2019

da

CO

1

(rappresentata dal RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 9 ottobre 2016 la

società RE 1, che gestisce un'area di servizio con annesso negozio e snack bar

a __________, ha assunto CO 1 come aiuto cuoco per un salario di

fr. 3200.– mensili lordi e 4 settimane di vacanze annue. Il 31 dicembre 2017 le

parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, quale “venditrice,

cameriera e ausiliaria di cucina” alle medesime condizioni salariali. Il 21 novembre

2018 il datore di lavoro ha comunicato alla dipendente la disdetta del

contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2019.

B. Il 14 gennaio 2019 CO

1 si è rivolta al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione nei confronti dell'RE 1 inteso

a ottenere il pagamento di pretese salariali per fr. 9132.55 lordi oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2019, corrispondenti alla differenza fra quanto

percepito da gennaio 2017 a settembre 2018 e quanto avrebbe dovuto incassare

tra salario, tredicesima e indennità varie in virtù del Contratto collettivo

nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. Constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato

il 15 febbraio 2019 a CO 1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.10).

C. Con petizione non

motivata del 18 febbraio 2019 CO 1 ha adito il Pretore della medesima

giurisdizione per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Alle prime

arringhe del 28 marzo 2019 l'RE 1 ha proposto di respingere la petizione.

Replicando e duplicando le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, congiunta con un'analoga procedura introdotta da

un'altra dipendente nei confronti della convenuta (inc. SE.2019.11), le parti

hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 25

novembre 2019 e 7 febbraio 2020 in cui hanno mantenuto i loro punti di vista.

D. Statuendo con

sentenza 7 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione obbligando

la convenuta a versare all'attrice fr. 8075.91 oltre interessi al 5% dal 1°

gennaio 2020 su

fr. 5263.29 e dal 1° febbraio 2020 su fr. 2812.62. Non sono state riscosse

spese processuali, mentre la convenuta è stata tenuta a rifondere alla

controparte un'indennità di fr. 500.–.

E. Contro la decisione

appena citata l'RE 1 è insorta con un reclamo del 10 giugno 2020 in cui chiede

la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle

sue osservazioni del 3 luglio 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella

procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta

l'11 maggio 2020. Introdotto il 10 giugno 2020, ultimo giorno utile, il reclamo

in esame è pertanto tempestivo.

2.

Al reclamo la convenuta

acclude il rapporto del 19 maggio 2020 redatto dall'Ufficio di controllo

istituito dal CCNL all'indirizzo del Sindacato __________. Nuovo, il documento

è inammissibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC).

3.

Secondo l'art.

320.

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata, il Pretore aggiunto ha innanzitutto accertato se il Contratto

collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

fosse applicabile al rapporto di lavoro tra le parti. Constatato che tale CCNL

si applica anche agli esercizi appartenenti a diversi rami (“aziende miste”),

per il primo giudice la stazione di servizio gestita dalla convenuta rientra in

quel concetto poiché oltre all'erogazione di carburante, da un lato offre

prestazioni di commercio al dettaglio e dall'altro lato, con l'annesso snack

bar da 53 posti, offre prestazioni di ristorazione. Premesso ciò, egli ha

appurato che il contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di

servizio era applicabile unicamente agli esercizi con un massimo di 50 posti a

sedere e che il Cantone Ticino era escluso dalla regolamentazione sui salari

minimi previsto da tale CCL. Ne ha dedotto che “non tutti i collaboratori della

convenuta erano sottoposti a un contratto collettivo di lavoro almeno

equivalente a quello della dell'industria alberghiera e della ristorazione”. Preso

atto che dalle risultanze istruttorie risultava come l'attrice fosse

principalmente impiegata in cucina, il Pretore aggiunto ha concluso per l'applicabilità

del CCNL alla relazione contrattuale tra le parti.

Né, egli ha soggiunto, tale

conclusione si poneva in conflitto con una decisione del Tribunale

amministrativo cantonale relativa alla qualifica, in applicazione della Legge

sul lavoro e delle relative ordinanze, dell'azienda della convenuta già per il

fatto che tale autorità non aveva esaminato ogni singolo rapporto individuale

di lavoro ma aveva effettuato una valutazione d'insieme, analizzando la cifra d'affari

dell'azienda e il tipo di attività esercitato dalla maggior parte delle

dipendenti della stazione di servizio. Per contro il diritto privato, che il giudice

civile è tenuto ad applicare, “impone il rispetto del CCNL al rapporto

individuale di lavoro, CCNL che, come detto, prevede esplicitamente la sua

applicabilità anche alle aziende miste come quella della convenuta”. Dandosi

pertanto l'applicabilità del CCNL, per il primo giudice le pretese salariali

dell'attrice erano fondate e finanche superiori a quanto rivendicato, donde

l'accoglimento della petizione.

5.

La reclamante,

riassunte le premesse per assoggettare il rapporto contrattuale tra le parti al

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della

ristorazione, rileva che quantunque l'attestazione rilasciata dal Municipio di __________

sull'idoneità dei locali indichi per lo “snack bar __________” complessivi 53

posti a sedere, dal rapporto dell'Ufficio di controllo istituito dal CCNL del

19.

maggio 2020 indirizzato al Sindacato __________ risulta una media annua di

43.

posti a sedere. A suo avviso, pertanto il CCNL non sarebbe applicabile. Non

essendo il rapporto di lavoro fra le parti assoggettato a tale contratto, le

pretese salariali dell'attrice sarebbero infondate. Se non che

l'argomentazione, oltre a fondarsi su un documento nuovo e quindi

inammissibile, è anch'essa nuova e non può dunque trovare ascolto in questa

sede. L'accertamento del primo giudice sulla presenza di 53 posti a sedere

fondato sull'attestazione rilasciata dal Municipio di __________ sull'idoneità

dei locali (doc. E) non può pertanto dirsi manifestamente errata. L'applicabilità

del CCNL alla fattispecie, e quindi del relativo salario minimo, rende irrilevante

l'eventuale applicabilità del contratto collettivo di lavoro dei negozi delle

stazioni di servizio.

6.

Assevera la reclamante

che anche nel caso in cui si dovesse confermare l'esistenza di più di 50 posti

a sedere, il CCNL non sarebbe comunque applicabile poiché come risulta dalle verifiche

dell'Ispettorato del lavoro, confermate dal Tribunale amministrativo cantonale,

l'azienda non può essere considerata appartenente all'industria alberghiera o

della ristorazione. Da tali risultanze, l'attività dello snack bar è del tutto

subordinata all'attività caratterizzante, ovvero l'erogazione di carburante e la

vendita di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori. Se non

che, così argomentando, essa si limita a ribadire la propria tesi senza

confrontarsi con le motivazioni del primo giudice in relazione

all'applicabilità del CCNL alle aziende di natura mista e all'importanza delle

caratteristiche del singolo rapporto di lavoro invece che della qualifica

globale dell'azienda ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico. Al

proposito il reclamo si rileva finanche inammissibile.

7.

La reclamante

censura l'accertamento del Pretore aggiunto sul fatto che l'attrice ha

principalmente fornito prestazioni di ristorazione. A suo parere, determinanti oltre

alle peculiarità dell'azienda (fra cui la cifra d'affari), risultano essere le dichiarazioni

del proprio direttore E__________ __________, per il quale l'attività caratteristica

è quella della stazione di servizio e non di ristorazione (del tutto

subordinata), rispettivamente che il personale è principalmente impiegato nella

vendita di carburante e subordinatamente di merci e servizi. Per la ditta, le

dichiarazioni rese dalle ex-colleghe dell'attrice sono testimonianze “evidentemente

di comodo”. Se non che, una volta di più, l'interessata si limita a

contrapporre una propria valutazione delle testimonianze assunte senza tuttavia

spiegare per quale motivo quella fornita dal primo giudice sarebbe

manifestamente errata. La conclusione del Pretore aggiunto secondo cui sulla

base delle testimonianze di J__________ __________, A__________ __________, R__________

__________ e S__________ __________ l'attrice era principalmente impiegata in

cucina non può dirsi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ne segue

che anche su questo punto il reclamo vede la sua sorte segnata.

8.

In definitiva, posto

che l'applicabilità del CCNL alla fattispecie resiste alle critiche e

constatato che la reclamante non contesta i calcoli eseguiti dal Pretore

aggiunto per verificare la fondatezza delle pretese salariali formulate dall'attrice

e la relativa quantificazione, il reclamo deve essere respinto.

9.

La procedura nelle azioni derivanti dal

contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115

CPC). La reclamante, soccombente, rifonderà alla

controparte un'equa indennità per ripetibili, quantunque essa sia

rappresentata da un sindacato (DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio; v. anche

CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28 novembre 2019 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si riscuotono

spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr.

500.–.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.