16.2020.33
Contratto di affitto agricolo: manutenzione e riparazioni della cosa affittata
25 febbraio 2021Italiano15 min
con il CO 1 un contratto d'affitto agricolo avente per oggetto gli Alpi di __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.33
Lugano
25 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 22 giugno 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 18 maggio 2020 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera
nella causa 0010-2019-o (affitto agricolo) da lei promossa con petizione del 10 settembre 2019
nei confronti del
CO 1
(rappresentato
dall'Ufficio patriziale),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 30 maggio 1996 RE 1, che gestiva a __________
un'azienda agricola dedita per lo più all'allevamento di bovini, ha concluso
con il CO 1 un contratto d'affitto agricolo avente per oggetto gli Alpi di __________
e __________ con un fitto di fr. 200.– annui. Il contratto, che prevedeva una
durata iniziale di sei anni, fino al 31 dicembre 2001, era disdicibile un anno
prima della scadenza e prevedeva altresì la possibilità di disdetta anticipata
“alla fine di ogni anno” nei casi “di gravi violazioni delle condizioni del
presente capitolato”. Per tutto quanto non espressamente precisato, il
contratto rinviava al regolamento degli alpi del CO 1 (NRA), al Codice delle
obbligazioni e alla legislazione vigente in materia di affitti agricoli. Il
contratto si è rinnovato tacitamente ogni sei anni.
B. Il 5 agosto 2013 RE 1 ha
chiesto al CO 1 di rimborsarle fr. 460.– per la sostituzione di una parte della
recinzione del pascolo e fr. 2000.– per i lavori annuali da lei eseguiti lungo
il sentiero che conduce all'Alpe di __________ dal 2010 al 2013. Il CO 1 non ha
dato seguito alla richiesta. Il
30 dicembre 2018 RE 1 ha reiterato la rivendicazione, aumentando la pretesa per
i lavori eseguiti sul sentiero a fr. 4500.–. Visto il rifiuto del Patriziato, RE 1 gli ha fatto notificare, il 1° aprile
2019, il precetto esecutivo n. 27__________ dell'Ufficio di esecuzione di
Biasca per ottenere fr. 2859.– più interessi del 5% dal 10 gennaio 2019,
fr. 814.– e
fr. 100.– indicando quali titoli di credito “1)
fattura manutenzione sentiero + recinzione (fr. 4960.–) ./. affitti vari
2018 (fr. 2091.–), 2) interessi (dal 31.10.2014 al 09.01.2019) su fr. 3960.–,
3) spese”, cui l'escusso ha interposto
opposizione.
C. Il 29 maggio 2019 l'“Azienda RE 1” si è rivolta al
Giudice di pace del circolo di Riviera per un tentativo di conciliazione nei
confronti del CO 1 inteso a ottenere il pagamento di complessivi fr. 3846.30 (fr.
2859.– più interessi del 5% dal 10 gennaio 2019, fr. 814.– per gli
interessi su fr. 3960.– dal 31.10.2014 al 09.01.2019, fr. 100.– per spese e fr.
73.30 per spese esecutive). Constatata l'impossibilità di conciliare le parti
all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019, il Giudice di pace ha
rilasciato il 18 giugno 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante e posto a
suo carico la tassa di giustizia di fr. 200.– (inc. 0022-2019-t).
D. Con petizione del 10 settembre 2019 l'“Azienda RE 1”
ha convenuto il CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il
pagamento di fr. 3773.– oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2019 (fr.
4960.– per spese di “manutenzione e messa in sicurezza strada che porta all'Alpe di __________” e di “sostituzione di parte di
recinzione”, più fr. 914.– per interessi
e spese, meno fr. 2091.– per “affitti vari 2018”). Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2019 il
convenuto ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 2 novembre 2019
l'attrice ha reiterato le sue richieste. In una duplica del 19 dicembre 2019 il
convenuto ha riaffermato il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 2
marzo 2020 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Non essendovi altre
prove da assumere, al termine dell'udienza il Giudice di pace ha assegnato alle
parti un termine fino al 20 marzo successivo per presentare conclusioni scritte.
Nei loro memoriali del 12 e del 16 marzo 2020 le parti hanno ribadito una volta
di più le loro domande. Statuendo
con decisione del 18 maggio 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e
posto le spese processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2020 per ottenere la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue
osservazioni del 15 settembre 2020 il CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo. In una replica spontanea del 15 ottobre 2020 la
reclamante ha mantenuto il suo punto di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 26 maggio
2020.
Datato 22 giugno 2020 ma impostato il 24 giugno successivo (cfr.
timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
L'azione è stata
promossa dall'“Azienda RE 1” rappresentata da RE 1. Se non che, una ditta
individuale è sprovvista della personalità giuridica e della capacità di
essere parte, legittimato ad agire essendo solo il suo titolare, quale persona
fisica (CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2). Premesso
ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte
attrice, RE 1, titolare della ditta, avendo lei stessa sottoscritto tutti gli
atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte attrice “nel
rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid.
3.2.1).
3.
Al reclamo RE 1 acclude la
“fattura/lettera” del 5 agosto 2013 da lei inviata al CO 1 (doc. C), la “fattura/lettera” del 6
novembre 2016 da lei inviata al CO 1 (doc. D), l'art. 24 del Nuovo regolamento degli alpi del CO 1
(doc. E), la lettera dell'11 dicembre 2014 inviatale dal CO 1 (doc. F), l'art. 22 LAAgr (doc. G) e
delle fotografie (doc. H e H1). I documenti C, E, G, H e H1 figurano già nell'incarto trasmesso a
questa Camera dal Giudice di pace di modo che la loro produzione si rivela
superflua. Quanto ai documenti D e F, essi non figurano nel fascicolo processuale, quantunque la reclamante sottintenda una loro produzione con la “petizione/conciliazione“. La questione
andrebbe delucidata, l'elenco atti trasmesso dal Giudice di pace, che si
presume esatto, non facendone menzione. Sia come sia, essi non appaiono di
rilievo ai fini del giudizio, sicché al riguardo non occorre dilungarsi.
4.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime
cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato (cfr. DTF 144
III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto
all'apprezzamento delle prove, esso è
arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi,
di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
5.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha
esaminato anzitutto la pretesa dell'attrice di rimborso delle spese per i
lavori da lei effettuati lungo il sentiero d'accesso all'Alpe di __________
fondata sull'art. 24 del Nuovo regolamento degli alpi del CO 1 secondo cui il
proprietario dell'alpe deve provvedere alla “manutenzione ordinaria non di
competenza del gestore”. A suo avviso, “l'intervento annuale (e altresì
provvisorio)” effettuato dall'attrice sul sentiero “era chiaramente volto alla
messa in sicurezza del sentiero” con la “posa di paletti e filo al fine di
evitare la caduta del bestiame” e esula “evidentemente dal concetto di manutenzione
ordinaria”. A suo avviso l'attrice non aveva dimostrato “la messa in
esecuzione di opere che andassero al di là dei bisogni gestionali della propria
azienda agricola e che si ripercuotessero sulla conservazione infrastrutturale
dei sentieri e di altre vie d'accesso”.
Riguardo
invece alla richiesta di rimborso delle spese di riparazione di parte della
recinzione del pascolo, il Giudice di pace ha ritenuto che l'intervento
dell'attrice “su una limitata parte di rete metallica” non costituisce una
grande riparazione i cui costi devono essere assunti dal locatore, ma una
piccola riparazione a carico dell'affittuario come prevede l'art. 22 cpv. 3 LAAgr.
A suo parere, poi, l'attrice non poteva fondare alcuna pretesa sugli art. 5, 6
e 7 della Legge organica patriziale
“queste disposizioni limitandosi
a specificare quali sono i beni patriziali e i compiti dei patriziati”. In
definitiva, secondo il Giudice di pace l'attrice non ha provato “il compimento
di lavori che esulassero dai suoi obblighi specifici di affittuaria/gestore” né
che “tali lavori siano stati preventivamente concordati e/o autorizzati” dal
convenuto, donde il rigetto della petizione.
6.
RE
1, che il 30 maggio 1996 aveva
concluso con il CO 1 un contratto d'affitto agricolo avente per oggetto in
particolare il pascolo di bestiame sull'alpe di __________, chiede il rimborso delle spese da lei assunte tra il 2008 e il
2018.
per i lavori di “posa provvisoria di 100 paletti e 800 metri di filo 4 ore
di lavoro per 2 persone” da lei eseguiti lungo il sentiero che porta all'alpe. Rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato
che in virtù dell'art. 24 del Nuovo regolamento degli alpi la manutenzione ordinaria
delle “strade e dei sentieri principali d'accesso all'alpe” incombeva al Patriziato.
A suo avviso, il primo giudice non ha
tenuto conto che “si trattava di un sentiero per animali e di un
regolamento degli alpi per gli animali di modo che la manutenzione ordinaria” è
“in funzione del carico degli animali sull'alpe”. Inoltre, ella soggiunge, l'11
dicembre 2014 lo stesso Patriziato aveva confermato che “la recinzione o
protezione è di sua competenza” e aveva asserito di avere posato una
recinzione nei tratti più pericolosi, preannunciando la volontà di sistemare i
tratti più pericolosi prima della prossima stagione alpestre senza però darvi
seguito.
Ora, quale sia il fondamento della pretesa, l'attrice non ha spiegato. Nella misura in cui
invoca il rispetto di una disposizione contenuta nel regolamento patriziale, Nicoletta
Rodoni avrebbe dovuto seguire le vie previste dal diritto pubblico. Ove il Patriziato
non avesse dato seguito alla richiesta di ripristino della sicurezza ella
avrebbe dovuto segnalare l'inazione all'autorità di vigilanza o provocare una
decisione che le consentiva di adire le autorità superiori. Nella misura in cui
invoca la medesima disposizione quale clausola accessoria contenuta nel
contratto di affitto agricolo, è possibile che ella avesse diffidato il
locatore a risistemare il sentiero d'accesso all'alpe, ma prima di provvedervi
da sé avrebbe dovuto ottenere la condanna del convenuto a eseguire la
prestazione e in caso di inottemperanza farsi autorizzare dal giudice
all'esecuzione sostitutiva. Posto che l'attrice nemmeno ha specificato, né tantomeno provato, quali fossero i
punti del sentiero che avrebbero necessitato una messa in sicurezza, nessuna norma, di carattere pubblico o
privato, l'abilitava a procedere da sé a lavori di “manutenzione” del sentiero
a spese del Patriziato. Ella non dispone pertanto di alcun titolo per ottenere
il rimborso della spesa rivendicata. Su questo punto il reclamo è pertanto
destinato all'insuccesso.
7.
Per quanto riguarda il rifacimento della recinzione,
la reclamante contesta di essersi limitata a meri lavori di riparazione ma
sostiene di avere proceduto alla sostituzione della rete metallica del pascolo.
A suo avviso, il Giudice di pace ha confuso “la riparazione con la sostituzione
integrale della recinzione” e per questo motivo ha erroneamente ritenuto che i
lavori da lei eseguiti non costituissero una riparazione importante a carico
del locatore. Ella ritiene inoltre errata l'argomentazione del primo giudice
secondo cui l'intervento da lei eseguito sarebbe una piccola riparazione perché
il suo costo sarebbe stato minimo e che “all'affittuario spetta solo la
manutenzione ordinaria e non le riparazioni o sostituzioni di costruzioni
danneggiate da terzi”. La reclamante, poi, sostiene che il locatore non ha dato
seguito alla sua ingiunzione di ripristinare la recinzione ragione per cui non
necessitava di alcuna autorizzazione per eseguire le opere.
a) Per l'art. 22 cpv. 1 LAAgr il
locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante l'affitto si
rendano necessarie alla cosa affittata, non appena l'affittuario
gliene abbia indicata la necessità. L'art. 22 cpv. 2 LAAgr aggiunge che l'affittuario ha il diritto
di eseguire lui stesso le grandi riparazioni necessarie se il locatore,
debitamente avvisato, non vi abbia provveduto entro congruo termine e non abbia
contestato d'esservi tenuto; in tal caso, può pretendere d'essere indennizzato
il più tardi alla fine dell'affitto. Secondo
l'art. 22 cpv. 3 LAAgr l'affittuario deve invece
provvedere a sue spese all'ordinaria manutenzione della cosa affittata. È
tenuto alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali, segnatamente
all'ordinaria manutenzione delle strade, dei passaggi, dei fossi, delle dighe,
delle siepi, dei tetti, degli acquedotti e simili. In sintesi, le riparazioni a carico del locatore sono quelle necessarie per
mantenere la cosa affittata in uno stato conforme al contratto (sentenza del
Tribunale federale 4A_679/2012 del 1° maggio 2013 consid. 2.3). I lavori
di rappezzo di recinzioni dei pascoli costituiscono una piccola riparazione a cui l'affittuario
deve provvedervi personalmente a proprie
spese (Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche
Pachtrecht, 2ª edizione, n. 479 ad art. 22 cpv. 3 LAAgr).
b) Nel
caso in esame, si può anche ritenere che la sostituzione della recinzione di un
pascolo possa costituire un'opera necessaria per mantenere la cosa affittata in
uno stato conforme al contratto. Se non che, dagli atti risulta fors'anche che
il locatore fosse a conoscenza della necessità di ripristinare la recinzione
danneggiata da terzi (doc. C), ma non che l'affittuaria gli abbia richiesto di
eseguirla fissandogli un congruo termine per provvedervi. E in mancanza della
prova del rispetto di tale condizione non si può ritenere che ella avesse il
diritto di eseguire personalmente la riparazione e di pretenderne
successivamente l'indennizzo.
c) Si aggiunga che dandosi contestazione sull'obbligo per
il locatore di provvedere alla sostituzione della recinzione, incombeva
all'affittuario provare la qualità di “grande riparazione” (Studer/Hofer, op. cit., n.
475.
ad art. 22 cpv. 2 LAAgr). In concreto, tutto però si ignora sull'estensione
della recinzione e sulla natura dell'intervento eseguito, l'attrice essendosi
limitata a indicare che la pretesa di fr. 460.– si riferiva alla “rete
metallica, filo, 3 ore di lavoro per due persone” (doc. C). Si tratta tuttavia
di un'indicazione tanto generica quanto priva di riscontri probatori. In
mancanza di elementi più precisi, l'accertamento del primo giudice secondo cui
l'affittuaria si era limitata a “riparare la recinzione” non è arbitrario,
ovvero manifestamente insostenibile. E sulla scorta di tale accertamento,
l'applicabilità dell'art. 22 cpv. 3 LAAgr alla fattispecie non appare pertanto
errata. Per il resto, la reclamante richiama nuovamente le norme della Legge
organica patriziale ma, come rilevato dal primo giudice, esse si limitano a
elencare i beni amministrativi e i compiti della corporazione che sono poi
esplicitati nel regolamento dei singoli patriziati. In definitiva, il reclamo
vede la sua sorte segnata.
8.
Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, il Patriziato essendosi
difeso da sé solo, senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC). Il fatto di aver fatto capo a un “proprio consulente giuridico”
non dà diritto a un'indennità del genere (Tappy
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 33 ad art. 95).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.