16.2020.34
Esame dei presupposti processuali - giurisdizione civile
1 febbraio 2021Italiano10 min
di professione, gestiva a __________ un'azienda agricola dedita per lo più all'allevamento
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.34
Lugano
1° febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 4 giugno 2020 dal Giudice di pace del circolo della
Riviera nella causa 0007-2019-o (pagamenti diretti all'agricoltura) promossa
con petizione del 10 settembre 2019
nei confronti dello
Stato del
CantonE Ticino, Bellinzona
(rappresentato
dal Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione
dell'agricoltura, Bellinzona),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1, agricoltrice
di professione, gestiva a __________ un'azienda agricola dedita per lo più all'allevamento
di bovini. Almeno dal 2005 essa ha partecipato a due programmi facoltativi per
il benessere degli animali (“sistemi di
stabulazione particolarmente rispettosi degli animali: SSRA” e “uscita regolare
all'aperto: URA”) sostenuti finanziariamente dalla
Confederazione tramite pagamenti diretti. Per il controllo del rispetto delle
esigenze di tali programmi, il Cantone Ticino ha dato mandato, tra altri, alla __________
SA, società di diritto privato. A seguito di violazioni del programma SSRA
riscontrate da questo ente di controllo durante un'ispezione dell'azienda, la
Sezione dell'agricoltura ha ridotto di fr. 3452.– i pagamenti diretti del
2012 destinati all'azienda di RE 1. Contro tale decisione quest'ultima non ha
interposto alcun ricorso.
B. Il 12 novembre e il 5
dicembre 2018 RE 1 si è rivolta alla Sezione dell'agricoltura ponendole diverse
domande sull'attività dell'__________ SA, poiché, a suo dire sulla base di dichiarazioni dell'Ufficio
del veterinario cantonale, i rapporti di ispezione redatti da quell'ente di
controllo “non avevano nessun valore legale”. Non ritenendo soddisfacenti le
risposte ricevute, il 30 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto, tra l'altro, alla
Sezione dell'agricoltura di riversarle fr. 3937.– per i contributi SSRA del
2012 non pagati a seguito del citato rapporto dell'__________ SA. L'8 gennaio
2019 la Sezione dell'agricoltura non ha dato seguito all'ingiunzione. Dopo
infruttuosi solleciti, il 18 aprile 2019 RE 1 ha fatto notificare allo
Stato del Canton Ticino il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di
esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 3837.– oltre agli interessi del
5% dal 10 gennaio 2019 a titolo di “fattura contr. 2012 __________”,
cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Il 15 maggio 2019
l'“Azienda RE 1” si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Riviera per un
tentativo di conciliazione volto a ottenere dallo Stato del Cantone Ticino il
pagamento di fr. 3837.– più interessi al 5% dal 10 gennaio 2019, fr. 100.–
di spese e fr. 73.30 di spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di
esecuzione di Bellinzona. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti
all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019, il Giudice di pace ha
rilasciato il 18 giugno 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 250.– (inc. 0021-2019-t).
D. Con petizione del 10
settembre 2019 l'“Azienda RE 1” ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino
davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere fr. 3837.– più interessi
al 5% dal 10 gennaio 2019. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2019 il
convenuto ha proposto di respingere la petizione, rilevando che per contestare
la riduzione dei contributi SSRA per l'anno 2012 l'attrice avrebbe dovuto
presentare reclamo contro il conteggio che contemplava questa riduzione. Con replica del
10 novembre 2019 e duplica del 10 dicembre 2019, così come all'udienza
del 21 gennaio 2020, indetta per le prime arringhe, le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. Così invitate dal primo giudice, nei rispettivi
memoriali conclusivi del 4 e del 12 febbraio 2020 entrambe le parti hanno
ribadito una volta di più il loro punto di vista. Statuendo con
decisione del 4 giugno 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le
spese processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.
E. Contro
la decisione appena citata l'“Azienda RE 1” è insorta a questa Camera con un
reclamo dell'11 luglio 2020 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di
riformarla nel senso di accogliere la petizione. Il memoriale non è stato
oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 12 giugno
2020.
Il termine d'impugnazione è così cominciato a decorrere l'indomani e
sarebbe scaduto domenica 12 luglio 2020, salvo protrarsi
al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 11
luglio 2020 ma impostato il 13 luglio successivo (cfr. timbro postale sulla
busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
L'azione è stata
promossa dall'“Azienda RE 1” rappresentata da RE 1. Se non che, una ditta
individuale è sprovvista della personalità giuridica e della capacità di
essere parte, legittimato ad agire essendo solo il suo titolare, quale persona
fisica (CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2). Premesso
ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte
attrice, RE 1, titolare della ditta, avendo lei stessa sottoscritto tutti gli
atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte attrice “nel
rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid.
3.2.1).
3.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, dopo avere rilevato che la documentazione
prodotta da RE 1 “non circostanzia né precisa sufficientemente le presunte
manchevolezze commesse dall'Ufficio del Veterinario Cantonale, da __________ SA
e più in generale dallo Stato del Cantone Ticino nei suoi confronti”, ha
ritenuto che per l'attrice “l'unica via per evitare riduzioni a livello di
contributi diretti sarebbe stata quella di inviare, entro i relativi termini,
le osservazioni al rapporto di ispezione (…) oppure di inoltrare reclamo al
conteggio principale dei pagamenti diretti e contributi 2012 (…)”. Constatato
che l'attrice non aveva sfruttato tali possibilità, per il primo giudice il
conteggio relativo ai contributi SSRA 2012 è passato in giudicato, donde la reiezione
della petizione.
4.
RE 1 non revoca in
dubbio che per contestare la riduzione dei contributi SSRA del 2012 essa avrebbe
dovuto interporre reclamo contro la decisione dell'11 dicembre 2012 della
Sezione dell'agricoltura, ma sostiene di non avere impugnato tale decisione
poiché all'epoca non sapeva che i rapporti di __________ SA non fossero validi.
E poiché tali rapporti non potevano essere utilizzati dalla sezione
dell'agricoltura per decurtare i citati contributi, essa ha diritto di
vederseli versare integralmente.
a) In
concreto, l'attrice ha promosso davanti
al Giudice di pace una causa intesa a far condannare lo Stato del Cantone
Ticino a versarle fr. 3837.– (art. 84 CPC) facendo valere, in estrema sintesi,
che la decisione con cui la Sezione dell'agricoltura ha ridotto i
contributi SSRA 2012 non era valida donde l'illegalità della decurtazione. Se
non che, la giurisdizione civili, di cui il Giudice di pace fa parte, si occupa
delle vertenze civili, ovvero quelle procedure che oppongono, in
contraddittorio, due o più persone titolari di diritti privati, o a un'autorità
a cui il diritto civile conferisce la qualità di parte, con lo scopo di
regolare definitivamente attraverso una decisione di un'autorità giudiziaria
questi loro diritti litigiosi (cfr. Fornara/Cocchi,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª
edizione, n. 9 ad art. 1).
b) Nel caso in esame, sulla base delle
allegazioni dell'attrice, la pretesa di pagamento del contributo in questione
soggiace tuttavia al diritto pubblico. Il contributo per sistemi di
stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA), che
costituisce un tipo particolare di contributo per i sistemi di produzione e
rappresenta una forma di pagamento diretto versato a un'azienda agricola, è
retto sostanzialmente dalla legge federale sull'agricoltura (RS 910.1). Nel
Cantone Ticino, l'applicazione della legislazione federale e cantonale in
materia agricola è affidata alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento
delle finanze e dell'economia (art. 1 del Regolamento cantonale
sull'agricoltura, RL 910.110). Contro le decisioni della Sezione
dell'agricoltura relative alla concessione di contributi è data facoltà di
reclamo entro 15 giorni dall'intimazione (art. 106 RAgr). Le decisioni su
reclamo della Sezione dell'agricoltura possono essere impugnate con ricorso al Consiglio
di Stato (art. 80 lett. b LPAmm) e successivamente al Tribunale amministrativo
federale (art. 166 cpv. 2 LAgr).
c) Ora,
come la reclamante riconosce, con decisione dell'11 dicembre 2012, nel
conteggio principale dei pagamenti diretti e contributi 2012, la Sezione
dell'agricoltura ha ridotto di fr. 3452.– i contributi SSRA in suo favore
sulla scorta di un referto critico nei confronti della sua azienda rilasciato
il 1° marzo 2012 da __________ SA. La reclamante
non pretende inoltre, a ragione, di avere contestato tale decisione
davanti alle autorità amministrative. La decisione in questione è quindi
passata in giudicato. In circostanze siffatte, per poter ottenere il pagamento
della quota di contributo SSRA del 2012 RE 1 deve preliminarmente ottenere la
modifica o il riesame di tale decisione. Se non che, come si è visto in
precedenza, il Giudice di pace si occupa di vertenze civili, mentre l'applicazione del diritto amministrativo
spetta alle autorità o ai tribunali amministrativi. Poco importa al riguardo se
l'interessata ha dapprima trasmesso allo Stato una fattura di fr. 3837.– e poi
gli ha fatto notificare un precetto esecutivo, tali operazioni non mutano la
natura pubblicistica della pretesa.
d) Non
si disconosce che il Giudice di pace è entrato nel merito della vertenza, senza
interrogarsi sulla natura della controversia. Resta il fatto che a ogni stadio
del procedimento il giudice verifica d'ufficio l'esistenza dei presupposti
processuali (art. 60 in relazione all'art. 59 CPC), tra i quali rientra la competenza giurisdizionale (sentenza del Tribunale federale 2C_350/2017 del 7 dicembre 2017
consid. 6.2; Fornara/ Cocchi, op. cit., n. 30 ad art. 1). In difetto di
giurisdizione civile, la domanda di RE 1 volta al pagamento di
fr. 3837.– andava dichiarata irricevibile. Ne segue che il reclamo vede la sua
sorte segnata, senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate
dalla reclamante.
5.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma la particolarità del caso induce a rinunciare – eccezionalmente –
a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di
indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.