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Decisione

16.2020.34

Esame dei presupposti processuali - giurisdizione civile

1 febbraio 2021Italiano10 min

di professione, gestiva a __________ un'azien­da agricola dedita per lo più all'allevamento

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.34

Lugano

1° febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 4 giugno 2020 dal Giudice di pace del circolo della

Riviera nella causa 0007-2019-o (pagamenti diretti all'agricoltura) promossa

con petizione del 10 settembre 2019

nei confronti dello

Stato del

CantonE Ticino, Bellinzona

(rappresentato

dal Dipartimento delle finanze e dell'economia,

Sezione

dell'agricoltura, Bellinzona),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1, agricoltrice

di professione, gestiva a __________ un'azien­da agricola dedita per lo più all'allevamento

di bovini. Almeno dal 2005 essa ha partecipato a due programmi facoltativi per

il benessere degli animali (“sistemi di

stabulazione particolarmente rispettosi degli animali: SSRA” e “uscita regolare

all'aperto: URA”) sostenuti finanziariamente dalla

Confederazione tramite pagamenti diretti. Per il controllo del rispetto delle

esigenze di tali programmi, il Cantone Ticino ha dato mandato, tra altri, alla __________

SA, società di diritto privato. A seguito di violazioni del programma SSRA

riscontrate da questo ente di controllo durante un'ispezione dell'azienda, la

Sezione dell'agricoltura ha ridotto di fr. 3452.– i pagamenti diretti del

2012 destinati all'azienda di RE 1. Contro tale decisione quest'ultima non ha

interposto alcun ricorso.

B. Il 12 novembre e il 5

dicembre 2018 RE 1 si è rivolta alla Sezione dell'agricoltura ponendole diverse

domande sull'attività dell'__________ SA, poiché, a suo dire sulla base di dichiarazioni dell'Ufficio

del veterinario cantonale, i rapporti di ispezione redatti da quell'ente di

controllo “non avevano nessun valore legale”. Non ritenendo soddisfacenti le

risposte ricevute, il 30 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto, tra l'altro, alla

Sezione dell'agricoltura di riversarle fr. 3937.– per i contributi SSRA del

2012 non pagati a seguito del citato rapporto dell'__________ SA. L'8 gennaio

2019 la Sezione dell'agricoltura non ha dato seguito all'ingiunzione. Dopo

infruttuosi solleciti, il 18 aprile 2019 RE 1 ha fatto notificare allo

Stato del Canton Ticino il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di

esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 3837.– oltre agli interessi del

5% dal 10 gennaio 2019 a titolo di “fattura contr. 2012 __________”,

cui l'escusso ha interposto opposizione.

C. Il 15 maggio 2019

l'“Azienda RE 1” si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Riviera per un

tentativo di conciliazione volto a ottenere dallo Stato del Cantone Ticino il

pagamento di fr. 3837.– più interessi al 5% dal 10 gennaio 2019, fr. 100.–

di spese e fr. 73.30 di spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di

esecuzione di Bellinzona. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti

all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019, il Giudice di pace ha

rilasciato il 18 giugno 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 250.– (inc. 0021-2019-t).

D. Con petizione del 10

settembre 2019 l'“Azienda RE 1” ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino

davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere fr. 3837.– più interessi

al 5% dal 10 gennaio 2019. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2019 il

convenuto ha proposto di respingere la petizione, rilevando che per contestare

la riduzione dei contributi SSRA per l'anno 2012 l'attrice avrebbe dovuto

presentare reclamo contro il conteggio che contemplava questa riduzione. Con replica del

10 novembre 2019 e duplica del 10 dicembre 2019, così come all'udienza

del 21 gennaio 2020, indetta per le prime arringhe, le parti hanno

mantenuto le loro posizioni. Così invitate dal primo giudice, nei rispettivi

memoriali conclusivi del 4 e del 12 febbraio 2020 entrambe le parti hanno

ribadito una volta di più il loro punto di vista. Statuendo con

decisione del 4 giugno 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le

spese processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.

E. Contro

la decisione appena citata l'“Azienda RE 1” è insorta a questa Camera con un

reclamo dell'11 luglio 2020 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di

riformarla nel sen­so di accogliere la petizione. Il memoriale non è stato

oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 12 giugno

2020.

Il termine d'impugnazione è così cominciato a decorrere l'indomani e

sarebbe scaduto domenica 12 luglio 2020, salvo protrarsi

al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 11

luglio 2020 ma impostato il 13 luglio successivo (cfr. timbro postale sulla

busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

L'azione è stata

promossa dall'“Azienda RE 1” rappresentata da RE 1. Se non che, una ditta

individua­le è sprovvista della personalità giuridica e della capacità di

essere parte, legittimato ad agire essendo solo il suo titolare, quale persona

fisica (CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2). Premesso

ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte

attrice, RE 1, titolare della ditta, avendo lei stessa sottoscritto tutti gli

atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte attrice “nel

rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid.

3.2.1).

3.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace, dopo avere rilevato che la documentazione

prodotta da RE 1 “non circostanzia né precisa sufficientemente le presunte

manchevolezze commesse dall'Ufficio del Veterinario Cantonale, da __________ SA

e più in generale dallo Stato del Cantone Ticino nei suoi confronti”, ha

ritenuto che per l'attrice “l'unica via per evitare riduzioni a livello di

contributi diretti sarebbe stata quella di inviare, entro i relativi termini,

le osservazioni al rapporto di ispezione (…) oppure di inoltrare reclamo al

conteggio principale dei pagamenti diretti e contributi 2012 (…)”. Constatato

che l'attrice non aveva sfruttato tali possibilità, per il primo giudice il

conteggio relativo ai contributi SSRA 2012 è passato in giudicato, donde la reiezione

della petizione.

4.

RE 1 non revoca in

dubbio che per contestare la riduzione dei contributi SSRA del 2012 essa avrebbe

dovuto interporre reclamo contro la decisione dell'11 dicembre 2012 della

Sezione dell'agricoltura, ma sostiene di non avere impugnato tale decisione

poiché all'epoca non sapeva che i rapporti di __________ SA non fossero validi.

E poiché tali rapporti non potevano essere utilizzati dalla sezione

dell'agricoltura per decurtare i citati contributi, essa ha diritto di

vederseli versare integralmente.

a) In

concreto, l'attrice ha promosso davanti

al Giudice di pace una causa intesa a far condannare lo Stato del Cantone

Ticino a versarle fr. 3837.– (art. 84 CPC) facendo valere, in estrema sintesi,

che la decisione con cui la Sezione dell'agricoltura ha ridotto i

contributi SSRA 2012 non era valida donde l'illegalità della decurtazione. Se

non che, la giurisdizione civili, di cui il Giudice di pace fa parte, si occupa

delle vertenze civili, ovvero quelle procedure che oppongono, in

contraddittorio, due o più persone titolari di diritti privati, o a un'autorità

a cui il diritto civile conferisce la qualità di parte, con lo scopo di

regolare definitivamente attraverso una decisione di un'autorità giudiziaria

questi loro diritti litigiosi (cfr. Fornara/Cocchi,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª

edizione, n. 9 ad art. 1).

b) Nel caso in esame, sulla base delle

allegazioni dell'attrice, la pretesa di pagamento del contributo in questione

soggiace tuttavia al diritto pubblico. Il contributo per sistemi di

stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA), che

costituisce un tipo particolare di contributo per i sistemi di produzione e

rappresenta una forma di pagamento diretto versato a un'azienda agricola, è

retto sostanzialmente dalla legge federale sull'agricoltura (RS 910.1). Nel

Cantone Ticino, l'applicazione della legislazione federale e cantonale in

materia agricola è affidata alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento

delle finanze e dell'economia (art. 1 del Regolamento cantonale

sull'agricoltura, RL 910.110). Contro le decisioni della Sezione

dell'agricoltura relative alla concessione di contributi è data facoltà di

reclamo entro 15 giorni dall'intimazione (art. 106 RAgr). Le decisioni su

reclamo della Sezione dell'agricoltura possono essere impugnate con ricorso al Consiglio

di Stato (art. 80 lett. b LPAmm) e successivamente al Tribunale amministrativo

federale (art. 166 cpv. 2 LAgr).

c) Ora,

come la reclamante riconosce, con decisione dell'11 dicembre 2012, nel

conteggio principale dei pagamenti diretti e contributi 2012, la Sezione

dell'agricoltura ha ridotto di fr. 3452.– i contributi SSRA in suo favore

sulla scorta di un referto critico nei confronti della sua azienda rilasciato

il 1° marzo 2012 da __________ SA. La reclamante

non pretende inoltre, a ragione, di avere contestato tale decisione

davanti alle autorità amministrative. La decisione in questione è quindi

passata in giudicato. In circostanze siffatte, per poter ottenere il pagamento

della quota di contributo SSRA del 2012 RE 1 deve preliminarmente ottenere la

modifica o il riesame di tale decisione. Se non che, come si è visto in

precedenza, il Giudice di pace si occupa di vertenze civili, mentre l'applicazione del diritto amministrativo

spetta alle autorità o ai tribunali amministrativi. Poco importa al riguardo se

l'interessata ha dapprima trasmesso allo Stato una fattura di fr. 3837.– e poi

gli ha fatto notificare un precetto esecutivo, tali operazioni non mutano la

natura pubblicistica della pretesa.

d) Non

si disconosce che il Giudice di pace è entrato nel merito della vertenza, senza

interrogarsi sulla natura della controversia. Resta il fatto che a ogni stadio

del procedimento il giudice verifica d'ufficio l'esistenza dei presupposti

processuali (art. 60 in relazione all'art. 59 CPC), tra i quali rientra la competenza giurisdizionale (sentenza del Tribunale federale 2C_350/2017 del 7 dicembre 2017

consid. 6.2; Fornara/ Cocchi, op. cit., n. 30 ad art. 1). In difetto di

giurisdizione civile, la domanda di RE 1 volta al pagamento di

fr. 3837.– andava dichiarata irricevibile. Ne segue che il reclamo vede la sua

sorte segnata, senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate

dalla reclamante.

5.

Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ma la particolarità del caso induce a rinunciare – eccezionalmente –

a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di

indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.