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Decisione

16.2020.35

Responsabilità dell'ente pubblico

1 febbraio 2021Italiano12 min

di professione, gestiva a __________ un'azien­da agricola debita per lo più all'allevamento

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.35

Lugano

1° febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 4 giugno 2020 dal Giudice di pace del circolo della

Riviera nella causa 0008-2019-o (responsabilità dell'ente pubblico) da lei promossa

con petizione del 10 settembre 2019

nei confronti dello

Stato del CantonE Ticino, Bellinzona

(rappresentato

dal Dipartimento delle finanze e dell'economia,

Sezione

dell'agricoltura, Bellinzona),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1, agricoltrice

di professione, gestiva a __________ un'azien­da agricola debita per lo più all'allevamento

di bovini. Almeno dal 2005 essa ha partecipato a due programmi facoltativi per

il benessere degli animali (“sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi

degli animali: SSRA)” e “uscita regolare all'aperto: URA)” sostenuti finanziariamente

dalla Confederazione tramite pagamenti diretti. Per il controllo del rispetto

delle esigenze di tali programmi, il Cantone Ticino ha dato mandato, tra altri,

alla __________ SA, società di diritto privato alla quale RE 1 ha pagato fino

al 2015 le tasse per i controlli (contributo base annuale e costi provocati

dall'effettivo svolgimento dei controlli). In seguito alla creazione del

Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC), alla fine all'anno 2015 __________

SA ha cessato l'attività di controllo sulle aziende agricole.

B. Il 12 novembre e il 5

dicembre 2018 RE 1 si è rivolta alla Sezione dell'agricoltura ponendole diverse

domande sull'attività dell'__________ SA, poiché, a suo dire sulla base di dichiarazio­ni dell'Ufficio

del Veterinario Cantonale, i rapporti di ispezione redatti da quell'ente di controllo “non avevano nessun

valore legale”. Non ritenendo soddisfacenti le risposte ricevute, il 30

dicem­bre 2018 RE 1 ha chiesto, tra l'altro, alla Sezione dell'agricoltura di restituirle

fr. 3009.75, corrispondente a quanto da lei pagato ad __________ SA dal

2007 al 2015. L'8 gennaio 2019 la Sezione dell'agricoltura non ha dato seguito

all'ingiunzione. Dopo infruttuosi solleciti, il 18 aprile 2019 RE 1 ha

fatto notificare allo Stato del Cantone Ticino il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 3009.05 oltre

agli interessi del 5% dal 10 gennaio 2019 per “fattura premi __________”,

cui l'escusso ha interposto opposizione.

C. Il 15 maggio 2019 l'“Azienda

RE 1” si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Riviera per un tentativo

di conciliazione volto a ottenere dallo Stato del Cantone Ticino il pagamento

di fr. 3109.05 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2019. Constatata l'impossibilità

di conciliare le parti all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019, il

Giudice di pace ha rilasciato il 18 giugno 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– (inc. 0020-2019-t).

D. Con petizione del 10

settembre 2019 l'“Azienda RE 1” ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino

davanti al medesimo Giudice di pace per

ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 16

ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Con replica del

10 novembre 2019 e duplica del 10 dicembre 2019, così come all'udienza

del 21 gennaio 2020, indetta per le prime arringhe, le parti hanno

mantenuto le loro posizioni. Così invitate dal primo giudice, nei rispettivi

memoriali conclusivi del 4 e del 12 febbraio 2020 entrambe le parti hanno

ribadito una volta di più il loro punto di vista. Statuendo con

decisione del 4 giugno 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le

spese processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.

E. Contro

la decisione appena citata l'“Azienda RE 1” è insorta a questa Camera con un

reclamo dell'11 luglio 2020 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di

riformarla nel sen­so di accogliere la petizione. Il memoriale non è stato

oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali

con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 12 giugno 2020. Il

termine d'impugnazione è così cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe

scaduto domenica 12 luglio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 11 luglio 2020 ma impostato il

13.

luglio successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno

utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

L'azione è stata

promossa dall'“Azienda RE 1” rappresentata da RE 1. Se non che, una ditta

individua­le è sprovvista della personalità giuridica e della capacità di

essere parte, legittimato ad agire essendo solo il suo titolare, quale persona

fisica (CCR, sentenze inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2). Premesso

ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte

attrice, RE 1, titolare della ditta, avendo lei stessa sottoscritto tutti gli

atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte attrice “nel

rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid.

3.2.1).

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le

censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto

all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità

inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base

degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143

IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto rilevato che la

documentazione prodotta da RE 1 “non circostanzia né precisa sufficientemente

le presunte manchevolezze commesse da __________ SA, dall'Ufficio del Veterinario

Cantonale e più in generale dallo Stato del Cantone Ticino nei suoi confronti”.

A suo avviso, nella misura in cui l'attrice

si duole “di una carenza o insufficienza dei controlli effettuati da __________

SA per rapporto alle successive dichiarazioni dell'UVC, ciò che si è poi

tradotto in rapporti tendenzialmente favorevoli circa la tenuta del bestiame e

dunque positivamente nel riconoscimento dei relativi sussidi diretti agricoli

di cui ha beneficiato nel corso degli anni” la sua tesi “appare persino

contraria al dettame della buona fede processuale”. Ciò posto, il Giudice di

pace ha respinto la petizione.

5.

RE 1 ribadisce di ritenersi “truffata” per essere stata

obbligata dal Cantone a iscriversi alla società __________ SA, da esso

controllata, e a pagare dei premi per ottenere dei certificati che “non valgono

nulla”.

Contesta di non avere precisato sufficientemente le manchevolezze commes­se nei

suoi confronti rimproverando al Giudice di pace di non avere capito “lo svolgimento

dei fatti, in quanto … la non validità dei certificati [redatti da __________

SA] dichiarata dall'UVC è stata

confermata dal TRAM (con la sua sentenza [del 14 agosto 2019]), dal Consiglio

di Stato e dalla Sezione dell'agricoltura con la richiesta della restituzione

dei contributi” da lei versati sulla base delle “certificazioni dell'__________

SA, alla quale la sottoscritta ha dovuto iscriversi, su obbligo dello stesso Cantone,

per ottenere i certificati di idoneità e per accedere ai contributi”. La

reclamante, inoltre, non condivide l'opinione del primo giudice secondo cui

“avrebbe ottenuto i contributi su rapporti tendenzialmente favorevoli” di __________

SA, poiché, a suo avviso, i contributi le sarebbero stati dovuti anche senza

ispezioni, senza dimenticare che __________ SA non era l'unico organismo di

controllo attivo nel Canton Ticino.

6.

Nella fattispecie, RE

1.

chiede allo Stato, in estrema sintesi, la restituzione dei “premi” versati ad

__________ SA per i controlli da essa eseguiti, rimproverandogli di averla

obbligata a “iscriversi” a tale società per potere percepire i pagamenti diretti,

mentre i rapporti di ispezione, secondo le dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio

del veterinario cantonale, confermate dalla Sezione dell'agricoltura, dal

Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo cantonale “non avevano nessun

valore legale”. La reclamante però non precisa quale sia il fondamento

giuridico della sua pretesa. Nella misura in cui rimprovera sostanzialmente all'ente

pubblico di non avere vigilato adeguatamente sull'attività di __________ SA, l'interessata

prospetta un'omissione da parte di un organo statale o di persone al suo

servizio nell'esercizio delle sue funzioni, di cui lo Stato è chiamato a

rispondere.

a) Escluso

un indebito arricchimento da parte dello Stato, “i premi” essendo stati versati

all'ente di controllo, e difettando un rapporto contrattuale tra le parti in

causa, la responsabilità statale può tutt'al più essere riconducibile a un atto

illecito. Nel Cantone Ticino la responsabilità dello Stato è disciplinata dalla

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (RL

166.100), il cui scopo principale è quello di sancire

la responsabilità esclusiva e primaria degli enti pubblici per il danno

cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti, impedendo alla

vittima di agire personalmente contro l'agente pubblico (cfr. art. 4 LResp).

b) Per

l'art. 4 cpv. 1 LResp l'ente pubblico risponde del dan­no cagionato

illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni,

senza riguardo alla colpa dell'agente. La norma in questione istituisce una

responsabilità causale dell'ente pubblico, nel senso che la parte lesa deve provare

l'esistenza di un atto illecito, di un danno e di un rapporto di causalità tra

questi due elementi, ma non la colpa dell'agente pubblico (Catenazzi, Legge cantonale sulla responsabilità civile degli

enti pubblici e degli agenti pubblici: campo di applicazione e procedura in: La

responsabilità dello Stato, CFPG, collana

rossa, vol. 51, Lugano 2014, pag.

128; v. anche DTF 139 IV 140 consid. 4.1;

sentenza del Tribunale federale 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid.

6.2).

c) Ora, un'omissione

può costituire un atto illecito soltanto se sussisteva un obbligo giuridico d'agire

(II CCA sentenza inc. 12.2018.73 del 12 novembre 2019 consid. 6.2), ciò che

andrebbe esaminato alla luce dell'Ordinanza sul coordinamento dei

controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli,

OCoC: RS

910.15) del 14 novembre 2007, del 26 ottobre 2011 e del 23

ottobre 2013. Nella fattispecie, per tacere del fatto che proprio durante i

controlli effettuati dall'Ufficio del Veterinario Cantonale sono emerse carenze

nei rapporti di __________ SA, non occorre però esaminare se un agente pubblico

abbia commesso un atto illecito, gli altri requisiti per accertare la

responsabilità dello Stato difettando manifestamente. Intanto, relativamente al

danno subìto, la reclamante non contesta di avere partecipato a due programmi

facoltativi per il benessere degli animali (“sistemi di stabulazione particolarmente

rispettosi degli animali: SSRA” e “uscita regolare all'aperto: URA”), che

per ottenere il sostegno finanziario della Confederazione tramite pagamenti

diretti l'azienda doveva sottostare a controlli e che tali controlli fossero

soggetti a tasse (contributo base annuale e costi provocati dall'effettivo

svolgimento dei controlli). Posto ciò, RE 1 non pretende che per ottenere le

medesime prestazioni essa abbia dovuto affrontare altre spese o si sia vista

ridurre o chiedere la restituzione dei pagamenti diretti dalle competenti

autorità senza avere avuto la possibilità di impugnare le relative decisioni. E

siccome il danno si definisce come una diminuzione involontaria del patrimonio

netto, ciò che corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio

del danneggiato e quello che tale patrimonio avrebbe se l'evento dannoso non si

fosse prodotto (DTF 145 III 232 consid. 4.1.1), non si vede quale sia il danno

da lei patito. Ciò esclude altresì l'esistenza di un rapporto di causalità tra

il preteso danno e l'eventuale omissione nei controlli da parte dello Stato,

ove appena si consideri che la reclamante ha sempre ottenuto i pagamenti

diretti, anche sulla scorta dei rapporti dell'__________ SA. Ne segue che

il reclamo, infondato, dev'essere respinto.

7.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non

essendole stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo

della responsabilità dello Stato che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 89 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.