16.2020.35
Responsabilità dell'ente pubblico
1 febbraio 2021Italiano12 min
di professione, gestiva a __________ un'azienda agricola debita per lo più all'allevamento
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.35
Lugano
1° febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 4 giugno 2020 dal Giudice di pace del circolo della
Riviera nella causa 0008-2019-o (responsabilità dell'ente pubblico) da lei promossa
con petizione del 10 settembre 2019
nei confronti dello
Stato del CantonE Ticino, Bellinzona
(rappresentato
dal Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione
dell'agricoltura, Bellinzona),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1, agricoltrice
di professione, gestiva a __________ un'azienda agricola debita per lo più all'allevamento
di bovini. Almeno dal 2005 essa ha partecipato a due programmi facoltativi per
il benessere degli animali (“sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi
degli animali: SSRA)” e “uscita regolare all'aperto: URA)” sostenuti finanziariamente
dalla Confederazione tramite pagamenti diretti. Per il controllo del rispetto
delle esigenze di tali programmi, il Cantone Ticino ha dato mandato, tra altri,
alla __________ SA, società di diritto privato alla quale RE 1 ha pagato fino
al 2015 le tasse per i controlli (contributo base annuale e costi provocati
dall'effettivo svolgimento dei controlli). In seguito alla creazione del
Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC), alla fine all'anno 2015 __________
SA ha cessato l'attività di controllo sulle aziende agricole.
B. Il 12 novembre e il 5
dicembre 2018 RE 1 si è rivolta alla Sezione dell'agricoltura ponendole diverse
domande sull'attività dell'__________ SA, poiché, a suo dire sulla base di dichiarazioni dell'Ufficio
del Veterinario Cantonale, i rapporti di ispezione redatti da quell'ente di controllo “non avevano nessun
valore legale”. Non ritenendo soddisfacenti le risposte ricevute, il 30
dicembre 2018 RE 1 ha chiesto, tra l'altro, alla Sezione dell'agricoltura di restituirle
fr. 3009.75, corrispondente a quanto da lei pagato ad __________ SA dal
2007 al 2015. L'8 gennaio 2019 la Sezione dell'agricoltura non ha dato seguito
all'ingiunzione. Dopo infruttuosi solleciti, il 18 aprile 2019 RE 1 ha
fatto notificare allo Stato del Cantone Ticino il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 3009.05 oltre
agli interessi del 5% dal 10 gennaio 2019 per “fattura premi __________”,
cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Il 15 maggio 2019 l'“Azienda
RE 1” si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Riviera per un tentativo
di conciliazione volto a ottenere dallo Stato del Cantone Ticino il pagamento
di fr. 3109.05 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2019. Constatata l'impossibilità
di conciliare le parti all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019, il
Giudice di pace ha rilasciato il 18 giugno 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– (inc. 0020-2019-t).
D. Con petizione del 10
settembre 2019 l'“Azienda RE 1” ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino
davanti al medesimo Giudice di pace per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 16
ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Con replica del
10 novembre 2019 e duplica del 10 dicembre 2019, così come all'udienza
del 21 gennaio 2020, indetta per le prime arringhe, le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. Così invitate dal primo giudice, nei rispettivi
memoriali conclusivi del 4 e del 12 febbraio 2020 entrambe le parti hanno
ribadito una volta di più il loro punto di vista. Statuendo con
decisione del 4 giugno 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le
spese processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.
E. Contro
la decisione appena citata l'“Azienda RE 1” è insorta a questa Camera con un
reclamo dell'11 luglio 2020 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di
riformarla nel senso di accogliere la petizione. Il memoriale non è stato
oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali
con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 12 giugno 2020. Il
termine d'impugnazione è così cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe
scaduto domenica 12 luglio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo
in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 11 luglio 2020 ma impostato il
13.
luglio successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno
utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
L'azione è stata
promossa dall'“Azienda RE 1” rappresentata da RE 1. Se non che, una ditta
individuale è sprovvista della personalità giuridica e della capacità di
essere parte, legittimato ad agire essendo solo il suo titolare, quale persona
fisica (CCR, sentenze inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2). Premesso
ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte
attrice, RE 1, titolare della ditta, avendo lei stessa sottoscritto tutti gli
atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte attrice “nel
rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid.
3.2.1).
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le
censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto
all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità
inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova
importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base
degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143
IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto rilevato che la
documentazione prodotta da RE 1 “non circostanzia né precisa sufficientemente
le presunte manchevolezze commesse da __________ SA, dall'Ufficio del Veterinario
Cantonale e più in generale dallo Stato del Cantone Ticino nei suoi confronti”.
A suo avviso, nella misura in cui l'attrice
si duole “di una carenza o insufficienza dei controlli effettuati da __________
SA per rapporto alle successive dichiarazioni dell'UVC, ciò che si è poi
tradotto in rapporti tendenzialmente favorevoli circa la tenuta del bestiame e
dunque positivamente nel riconoscimento dei relativi sussidi diretti agricoli
di cui ha beneficiato nel corso degli anni” la sua tesi “appare persino
contraria al dettame della buona fede processuale”. Ciò posto, il Giudice di
pace ha respinto la petizione.
5.
RE 1 ribadisce di ritenersi “truffata” per essere stata
obbligata dal Cantone a iscriversi alla società __________ SA, da esso
controllata, e a pagare dei premi per ottenere dei certificati che “non valgono
nulla”.
Contesta di non avere precisato sufficientemente le manchevolezze commesse nei
suoi confronti rimproverando al Giudice di pace di non avere capito “lo svolgimento
dei fatti, in quanto … la non validità dei certificati [redatti da __________
SA] dichiarata dall'UVC è stata
confermata dal TRAM (con la sua sentenza [del 14 agosto 2019]), dal Consiglio
di Stato e dalla Sezione dell'agricoltura con la richiesta della restituzione
dei contributi” da lei versati sulla base delle “certificazioni dell'__________
SA, alla quale la sottoscritta ha dovuto iscriversi, su obbligo dello stesso Cantone,
per ottenere i certificati di idoneità e per accedere ai contributi”. La
reclamante, inoltre, non condivide l'opinione del primo giudice secondo cui
“avrebbe ottenuto i contributi su rapporti tendenzialmente favorevoli” di __________
SA, poiché, a suo avviso, i contributi le sarebbero stati dovuti anche senza
ispezioni, senza dimenticare che __________ SA non era l'unico organismo di
controllo attivo nel Canton Ticino.
6.
Nella fattispecie, RE
1.
chiede allo Stato, in estrema sintesi, la restituzione dei “premi” versati ad
__________ SA per i controlli da essa eseguiti, rimproverandogli di averla
obbligata a “iscriversi” a tale società per potere percepire i pagamenti diretti,
mentre i rapporti di ispezione, secondo le dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio
del veterinario cantonale, confermate dalla Sezione dell'agricoltura, dal
Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo cantonale “non avevano nessun
valore legale”. La reclamante però non precisa quale sia il fondamento
giuridico della sua pretesa. Nella misura in cui rimprovera sostanzialmente all'ente
pubblico di non avere vigilato adeguatamente sull'attività di __________ SA, l'interessata
prospetta un'omissione da parte di un organo statale o di persone al suo
servizio nell'esercizio delle sue funzioni, di cui lo Stato è chiamato a
rispondere.
a) Escluso
un indebito arricchimento da parte dello Stato, “i premi” essendo stati versati
all'ente di controllo, e difettando un rapporto contrattuale tra le parti in
causa, la responsabilità statale può tutt'al più essere riconducibile a un atto
illecito. Nel Cantone Ticino la responsabilità dello Stato è disciplinata dalla
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (RL
166.100), il cui scopo principale è quello di sancire
la responsabilità esclusiva e primaria degli enti pubblici per il danno
cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti, impedendo alla
vittima di agire personalmente contro l'agente pubblico (cfr. art. 4 LResp).
b) Per
l'art. 4 cpv. 1 LResp l'ente pubblico risponde del danno cagionato
illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni,
senza riguardo alla colpa dell'agente. La norma in questione istituisce una
responsabilità causale dell'ente pubblico, nel senso che la parte lesa deve provare
l'esistenza di un atto illecito, di un danno e di un rapporto di causalità tra
questi due elementi, ma non la colpa dell'agente pubblico (Catenazzi, Legge cantonale sulla responsabilità civile degli
enti pubblici e degli agenti pubblici: campo di applicazione e procedura in: La
responsabilità dello Stato, CFPG, collana
rossa, vol. 51, Lugano 2014, pag.
128; v. anche DTF 139 IV 140 consid. 4.1;
sentenza del Tribunale federale 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid.
6.2).
c) Ora, un'omissione
può costituire un atto illecito soltanto se sussisteva un obbligo giuridico d'agire
(II CCA sentenza inc. 12.2018.73 del 12 novembre 2019 consid. 6.2), ciò che
andrebbe esaminato alla luce dell'Ordinanza sul coordinamento dei
controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli,
OCoC: RS
910.15) del 14 novembre 2007, del 26 ottobre 2011 e del 23
ottobre 2013. Nella fattispecie, per tacere del fatto che proprio durante i
controlli effettuati dall'Ufficio del Veterinario Cantonale sono emerse carenze
nei rapporti di __________ SA, non occorre però esaminare se un agente pubblico
abbia commesso un atto illecito, gli altri requisiti per accertare la
responsabilità dello Stato difettando manifestamente. Intanto, relativamente al
danno subìto, la reclamante non contesta di avere partecipato a due programmi
facoltativi per il benessere degli animali (“sistemi di stabulazione particolarmente
rispettosi degli animali: SSRA” e “uscita regolare all'aperto: URA”), che
per ottenere il sostegno finanziario della Confederazione tramite pagamenti
diretti l'azienda doveva sottostare a controlli e che tali controlli fossero
soggetti a tasse (contributo base annuale e costi provocati dall'effettivo
svolgimento dei controlli). Posto ciò, RE 1 non pretende che per ottenere le
medesime prestazioni essa abbia dovuto affrontare altre spese o si sia vista
ridurre o chiedere la restituzione dei pagamenti diretti dalle competenti
autorità senza avere avuto la possibilità di impugnare le relative decisioni. E
siccome il danno si definisce come una diminuzione involontaria del patrimonio
netto, ciò che corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio
del danneggiato e quello che tale patrimonio avrebbe se l'evento dannoso non si
fosse prodotto (DTF 145 III 232 consid. 4.1.1), non si vede quale sia il danno
da lei patito. Ciò esclude altresì l'esistenza di un rapporto di causalità tra
il preteso danno e l'eventuale omissione nei controlli da parte dello Stato,
ove appena si consideri che la reclamante ha sempre ottenuto i pagamenti
diretti, anche sulla scorta dei rapporti dell'__________ SA. Ne segue che
il reclamo, infondato, dev'essere respinto.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non
essendole stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo
della responsabilità dello Stato che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 89 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.