16.2020.36
Mandato: remunerazione d'avvocato, obbligo di diligenza - esigenze di motivazione del reclamo
9 agosto 2021Italiano14 min
1 ha chiesto all'avv. __________ I__________, amministratrice unica dello studio
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.36
Lugano
9 agosto 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 agosto 2020 presentato da
RE
1
(con
recapito a )
contro
la decisione emessa il 21 luglio 2020 dal
Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa 03/2020 (mandato) promossa nei suoi
confronti con petizione del 24 dicembre 2019
dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 5 ottobre 2017 RE
1 ha chiesto all'avv. __________ I__________, amministratrice unica dello studio
legale CO 1, di subentrare a un altro avvocato per rappresentarlo nella sua pratica
di divorzio. Il mandato prevedeva un onorario basato sulla tariffa oraria di
fr. 320.– più IVA e il rimborso delle spese. Per le prestazioni tra il 5
ottobre 2017 e il 18 aprile 2018, lo studio legale ha trasmesso al cliente due
note professionali intermedie, la prima del 16 gennaio 2018 di complessivi
fr. 5535.30 con un saldo in suo favore, dedotto un acconto di fr. 5400.–,
di fr. 135.30 e la seconda del 18 aprile 2018 per un totale di fr. 4560.20
con un saldo a favore del cliente, considerato un acconto di fr. 5385.–,
di fr. 473.65. Il 18 luglio 2018 RE 1 ha revocato il mandato e chiesto il
rimborso di fr. 2000.–. Il 9 agosto 2018 la CO 1 ha emesso la parcella per le
prestazioni svolte dal 18 aprile 2018 al 9 agosto 2018 di complessivi fr. 3247.40
(onorario fr. 2819.20, spese fr. 196.– e IVA fr. 232.20) con un
saldo in suo favore, dedotto il residuo dell'acconto di fr. 473.65, di fr.
2773.75. Preso atto del rifiuto del cliente di pagare la mercede, il 24 ottobre
2018 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________00
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2773.75 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018, al
quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 9 maggio
2019 la CO 1 si è rivolta alla Giudicatura di pace del circolo della
Magliasina, chiedendo di convocare RE 1 per un tentativo di conciliazione
volto a ottenere il pagamento di fr.
2773.75 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018 e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al
menzionato precetto esecutivo. In una lettera del
10 luglio 2019 il convenuto, oltre ad opporsi alla pretesa dell'istante, ha
chiesto di condannarla a risarcirgli fr. 2000.– per “la sua negligenza, la
scarsità di impegno e la pessima etica professionale dimostrata” così come di
restituirgli fr. 4321.50 per gli onorari e per le spese da lui pagati al
legale successivamente incaricato per concludere la procedura di divorzio. All'udienza del 16 luglio 2019, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto
un accordo. Rifiutata dalle parti una proposta di
giudizio, il Giudice di pace supplente ha poi rilasciato il 19 dicembre 2019 all'istante
l'autorizzazione ad agire (inc. 13/2019).
C. Con petizione del 24 dicembre 2019 la CO 1 ha convenuto RE 1
davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede
conciliativa. Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2020 il convenuto ha
proposto di respingere la petizione e ha riconfermato le richieste
riconvenzionali postulate il 10 luglio 2019. In una replica del 16 marzo
2020 e in una duplica del 30 aprile 2020 le parti hanno ha reiterato le
rispettive richieste. Alle prime arringhe del 9 giugno 2020 le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. Non essendoci ulteriori prove da assumere, il
Giudice di pace supplente ha preannunciato l'emanazione della decisione.
D.
Statuendo con decisione del 21 luglio 2020 il Giudice di pace supplente
ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 2773.75 oltre interessi del 5% dal 9 agosto 2018,
rigettando in via definitiva l'opposizione interposta
al menzionato precetto esecutivo. Egli ha altresì respinto, nei considerandi ma
non nel dispositivo, la domanda riconvenzionale. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di
fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, mentre all'attrice non
sono state attribuite ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto
a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2020 in cui chiede di riformare la
decisione impugnata nel senso
di respingere la petizione e di accogliere la sua richiesta di risarcimento di fr. 2000.–. La CO 1 non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 22 luglio 2020.
Introdotto il 17 agosto 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Al
reclamo RE 1 acclude una lettera dell'Ordine degli avvocati del 22 novembre 2017 (doc. 2) e
una sua lettera del 17 novembre 2017 all'avv. __________ C__________ (doc. 4). A prescindere
dal fatto che non è dato di vedere quale sia la rilevanza ai fini del giudizio
di tali documenti, nella misura in cui sono presentati per la prima volta in
questa sede e non davanti al primo giudice, essi sono irricevibili,
l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in seconda sede
l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Quanto
alla memoria scritta del 9 giugno 2020 (doc. 3) si ritornerà in appresso (sotto
consid. 6).
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Il
reclamante deve, in particolare, esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
4.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha
anzitutto accertato che tra le parti era sorto un contratto di mandato con
pattuizione di un onorario alla tariffa oraria di fr. 320.– e rimborso
delle spese in base a un tariffario. Il primo giudice ha poi considerato che un avvocato, in quanto mandatario, “si impegna a svolgere
la sua attività secondo le regole dell'arte, sulla base delle istruzioni
fornite dal cliente (mandante) e conformemente al contratto stipulato con quest'ultimo”
e che “non garantisce risultati ma solo il suo impegno a condurre la pratica
nel rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente”. A suo avviso “le note d'onorario
già pagate non sono oggetto di questa procedura e le numerose contestazioni del
cliente al riguardo (mancanza di diligenza, sovrafatturazione di ore e spese
mai eseguite, scarso impegno nel seguire le istruzioni del cliente sul
raggiungimento del risultato auspicato, […]) non possono essere esaminate” e
anche qualora potessero esserlo, esse sarebbero infondate giacché il rimprovero
mosso dal convenuto all'avv. __________ I__________ di non avere ottenuto un
risultato conforme alle sue aspettative non tiene conto del fatto che un
avvocato non può promettere risultati, ma solo di condurre la pratica con
impegno e diligenza, ciò che dagli atti risulta che la legale abbia fatto. Né
giova al convenuto – ha proseguito il Giudice di pace – l'affermazione di aver
raggiunto un miglior accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio grazie
al suo nuovo patrocinatore, poiché l'accordo omologato dal Pretore non
corrisponde integralmente a quanto da lui indicato come risultato desiderato.
Per il primo giudice “non si vede quindi su quale base giuridica possano fondarsi
le pretese del convenuto formulate in via riconvenzionale”. In merito
all'allegazione del convenuto secondo cui l'importo da lui già pagato di
complessivi fr. 10 930.30 doveva coprire tutte le spese relative al divorzio
nel caso in cui i coniugi avessero trovato un accordo, per il Giudice di pace l'attrice
non aveva mai acconsentito a modificare le modalità di retribuzione pattuite
con il cliente. In circostanze siffatte e constatato che le prestazioni del
legale non erano di per sé contestate, il Giudice di pace ha in definitiva
accolto la petizione.
5.
Il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere
menzionato il fatto che il precedente patrocinatore, avv. __________ C__________,
al quale dopo la revoca del mandato gli aveva chiesto il rimborso dell'importo
versatogli a titolo di forfait per l'intera pratica di fr. 10 800.–, non gli abbia ancora
rimborsato nulla, nonostante si sia anche rivolto, pagando fr. 200.–, al
servizio di conciliazione dell'Ordine degli avvocati. A prescindere dal fatto che da tale
allegazione il reclamante non trae alcuna conclusione
né se ne intravede la pertinenza ai fini del giudizio, la procedura in esame
concerne unicamente la mercede dovuta alla CO 1 per le prestazioni svolte dal
18.
aprile al 9 agosto 2018. Sulla questione non occorre diffondersi.
6.
Il reclamante afferma che in occasione delle arringhe
finali del 9 giugno 2020 ha presentato una memoria scritta, allegata in questa
sede quale doc. 3, ma che il Giudice di pace si è rifiutato di acquisirla agli
atti. Ora, dal verbale d'udienza del 9 giugno 2020, sottoscritto senza
riserve dal convenuto, non risulta né che quest'ultimo abbia chiesto al Giudice
di pace di potere presentare un memoriale scritto né il rifiuto di assumerlo. La
questione andreb-be tuttavia approfondita, già per il fatto che la produzione
del testo delle arringhe finali, o del loro riassunto, va di principio ammessa
a valere quale parte integrante del verbale di udienza (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 7 ad art. 232). In
concreto, non occorre tuttavia dilungarsi, anche ammettendolo agli atti, quel
memoriale non contiene argomentazioni significativamente diverse da quelle dei
memoriali precedenti e da quelle formulate con il reclamo.
7.
Nel merito, il reclamante sostiene che “la motivazione
fondamentale della mia contestazione, sia contro l'avv. C__________
che contro l'avv. I__________ è la loro negligenza e la mancanza di
professionalità che non ha permesso al
sottoscritto di ottenere il risultato da me richiesto e promesso da entrambi
gli avvocati sopra menzionati. La prova di quanto affermato sopra sta nel fatto
che sono stato costretto ad incaricare l'avv. __________ B__________, pagando anche il suo
onorario di fr. 4321.50, oltre agli onorari già versati ai precedenti
rappresentanti legali e che, soprattutto, grazie all'assistenza dell'avv. B__________,
ho ottenuto un risultato notevolmente migliore, rispetto a quello per cui i
precedenti legali mi avevano proposto di accettare in sede di accordo
extra-giudiziale, come risulta degli atti delle contestazioni che voi
acquisirete”. Se non che, così argomentando il reclamante si limita a
riaffermare la sua avversità sull'operato dell'attrice, quella del primo legale
esula dal giudizio odierno, ma non
discute l'argomentazione del Giudice di pace secondo cui l'avvocato è bensì responsabile verso il mandante della fedele e
diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO), ma non è
tenuto a fornire un risultato.
Detto
altrimenti, anche se non è tenuto a fornire un risultato, il mandatario deve
compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Qualora violi i suoi obblighi
di diligenza e fedeltà, egli non risponde solo del danno che causa, ma può pure
vedersi ridotta la mercede. Se il risultato della carente esecuzione del
mandato è del tutto inutilizzabile per il mandante, quest'ultimo non deve
alcuna mercede al mandatario. Non risponde tuttavia dei rischi specifici
inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione giuridica
determinata. Da questo punto di vista egli esercita un'attività a rischio, di
cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile.
L'avvocato non può in particolare essere ritenuto responsabile per ogni misura
od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe
potuto impedirlo. Il grado di diligenza richiesto al mandatario non va determinato
una volta per tutte, ma va stabilito in base alle capacità, alle conoscenze
specifiche e alle attitudini di quest'ultimo che il mandante conosceva o
avrebbe dovuto conoscere. Determinanti sono le circostanze del caso concreto.
Sapere se il modo di agire di un avvocato va o no qualificato come conforme al
suo dovere di diligenza risulta da una ponderazione tra il rischio generato
dalla professione esercitata, da un lato, e le competenze autoritativamente
certificate, dall'altro (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2019 del 1°
luglio 2020 consid. 6 con rinvii).
Nel
caso in esame, per tacere del fatto che nemmeno il reclamante pretende che le
prestazioni dell'attrice siano state del tutto inutili o inutilizzabili, i rimproveri mossi dal cliente all'operato
dell'attrice sono generici, mentre le asserite inadempienze da parte della
mandataria dei suoi obblighi contrattuali, in particolare di violazione dei
suoi doveri di diligenza e fedeltà, difettano di riscontri oggettivi. Né il convenuto
ha addotto elementi che permettano di stabilire l'esistenza di un rapporto di causalità
(naturale e adeguato) tra la supposta violazione del contratto e il danno da
lui vantato. E il reclamante neppure allude a quali istruzioni il legale
avrebbe disatteso. Si può comprendere che la soddisfazione dovuta alla conclusione
della procedura di divorzio con l'assistenza di un altro legale possa avere svalutato
l'operato della precedente patrocinatrice, ma per ottenere la riduzione della
mercede o il risarcimento del danno occorrevano prove, che incombeva al
convenuto addurre, sull'inutilità o l'inutilizzabilità delle prestazioni
dell'attrice. In mancanza di ciò la conclusione del Giudice di pace supplente di
accogliere la petizione non può essere così ritenuta errata. Ne segue, in definitiva, che il reclamo
si rivela infondato.
8.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di
rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il reclamante, sprovvisto di
cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un
patrocinatore. Non si pone il problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.