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Decisione

16.2020.36

Mandato: remunerazione d'avvocato, obbligo di diligenza - esigenze di motivazione del reclamo

9 agosto 2021Italiano14 min

1 ha chiesto all'avv. __________ I__________, amministratrice unica dello studio

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.36

Lugano

9 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 17 agosto 2020 presentato da

RE

1

(con

recapito a )

contro

la decisione emessa il 21 luglio 2020 dal

Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa 03/2020 (mandato) promossa nei suoi

confronti con petizione del 24 dicembre 2019

dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 5 ottobre 2017 RE

1 ha chiesto all'avv. __________ I__________, amministratrice unica dello studio

legale CO 1, di subentrare a un altro avvocato per rappresentarlo nella sua pratica

di divorzio. Il mandato prevedeva un onorario basato sulla tariffa oraria di

fr. 320.– più IVA e il rimborso delle spese. Per le prestazioni tra il 5

ottobre 2017 e il 18 aprile 2018, lo studio legale ha trasmesso al clien­te due

note professionali intermedie, la prima del 16 gennaio 2018 di complessivi

fr. 5535.30 con un saldo in suo favore, dedotto un acconto di fr. 5400.–,

di fr. 135.30 e la seconda del 18 aprile 2018 per un totale di fr. 4560.20

con un saldo a favore del cliente, considerato un acconto di fr. 5385.–,

di fr. 473.65. Il 18 luglio 2018 RE 1 ha revocato il mandato e chiesto il

rimborso di fr. 2000.–. Il 9 agosto 2018 la CO 1 ha emesso la parcella per le

prestazioni svolte dal 18 aprile 2018 al 9 agosto 2018 di complessivi fr. 3247.40

(onorario fr. 2819.20, spese fr. 196.– e IVA fr. 232.20) con un

saldo in suo favore, dedotto il residuo dell'acconto di fr. 473.65, di fr.

2773.75. Preso atto del rifiuto del cliente di pagare la mercede, il 24 ottobre

2018 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________00

dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2773.75 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018, al

quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Con istanza del 9 maggio

2019 la CO 1 si è rivolta alla Giudicatura di pace del circolo della

Magliasina, chiedendo di convoca­re RE 1 per un tentativo di conciliazione

volto a ottenere il pagamento di fr.

2773.75 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018 e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al

menzionato precetto esecutivo. In una lettera del

10 luglio 2019 il convenuto, oltre ad opporsi alla pretesa dell'istante, ha

chiesto di condannarla a risarcirgli fr. 2000.– per “la sua negligenza, la

scarsità di impegno e la pessima etica professionale dimostrata” così come di

restituirgli fr. 4321.50 per gli onorari e per le spese da lui pagati al

legale successivamente incaricato per concludere la procedura di divorzio. All'udien­za del 16 luglio 2019, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiun­to

un accordo. Rifiutata dalle parti una proposta di

giudizio, il Giudice di pace supplente ha poi rilasciato il 19 dicembre 2019 all'istante

l'autorizzazione ad agire (inc. 13/2019).

C. Con petizione del 24 dicembre 2019 la CO 1 ha convenuto RE 1

davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede

conciliativa. Nelle sue osservazi­o­ni del 10 febbraio 2020 il convenu­to ha

proposto di respingere la petizione e ha riconfermato le richieste

riconvenzionali postulate il 10 luglio 2019. In una replica del 16 marzo

2020 e in una duplica del 30 aprile 2020 le parti hanno ha reiterato le

rispettive richieste. Alle prime arringhe del 9 giugno 2020 le parti hanno

mantenuto le loro posizioni. Non essendoci ulteriori prove da assumere, il

Giudice di pace supplente ha preannunciato l'emanazione della decisione.

D.

Statuendo con decisione del 21 luglio 2020 il Giudice di pace supplente

ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 2773.75 oltre interessi del 5% dal 9 agosto 2018,

rigettando in via definitiva l'opposizione interposta

al menzionato precetto esecutivo. Egli ha altresì respinto, nei considerandi ma

non nel dispositivo, la domanda riconvenzionale. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di

fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, mentre all'attrice non

sono state attribuite ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto

a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2020 in cui chiede di riformare la

decisione impugnata nel senso

di respingere la petizione e di accogliere la sua richiesta di risarcimen­to di fr. 2000.–. La CO 1 non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 22 luglio 2020.

Introdotto il 17 agosto 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Al

reclamo RE 1 acclude una lettera dell'Ordine degli avvocati del 22 novembre 2017 (doc. 2) e

una sua lettera del 17 novembre 2017 all'avv. __________ C__________ (doc. 4). A prescindere

dal fatto che non è dato di vedere quale sia la rilevanza ai fini del giudizio

di tali documenti, nella misura in cui sono presentati per la prima volta in

questa sede e non davanti al primo giudice, essi sono irricevibili,

l'art. 326 cpv. 1 CPC vietan­do in secon­da sede

l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Quanto

alla memoria scritta del 9 giugno 2020 (doc. 3) si ritornerà in appresso (sotto

consid. 6).

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Il

reclamante deve, in particolare, esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha

anzitutto accertato che tra le parti era sorto un contratto di mandato con

pattuizione di un onorario alla tariffa oraria di fr. 320.– e rimborso

delle spese in base a un tariffario. Il primo giudice ha poi considerato che un avvocato, in quanto mandatario, “si impegna a svolgere

la sua attività secondo le regole dell'arte, sulla base delle istruzioni

fornite dal cliente (mandante) e conformemente al contratto stipulato con quest'ultimo”

e che “non garantisce risultati ma solo il suo impegno a condurre la pratica

nel rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente”. A suo avviso “le note d'onorario

già pagate non sono oggetto di questa procedura e le numerose contestazioni del

cliente al riguardo (mancanza di diligenza, sovrafatturazione di ore e spese

mai eseguite, scarso impegno nel seguire le istruzioni del cliente sul

raggiungimento del risultato auspicato, […]) non possono essere esaminate” e

anche qualora potessero esserlo, esse sarebbero infondate giacché il rimprovero

mosso dal convenuto all'avv. __________ I__________ di non avere ottenuto un

risultato conforme alle sue aspettative non tiene conto del fatto che un

avvocato non può promettere risultati, ma solo di condurre la pratica con

impegno e diligenza, ciò che dagli atti risulta che la legale abbia fatto. Né

giova al convenuto – ha proseguito il Giudice di pace – l'affermazione di aver

raggiunto un miglior accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio grazie

al suo nuovo patrocinatore, poiché l'accordo omologato dal Pretore non

corrisponde integralmente a quanto da lui indicato come risultato desiderato.

Per il primo giudice “non si vede quindi su quale base giuridica possano fondarsi

le pretese del convenuto formulate in via riconvenzionale”. In merito

all'allegazione del convenuto secondo cui l'importo da lui già pagato di

complessivi fr. 10 930.30 doveva coprire tutte le spese relative al divorzio

nel caso in cui i coniugi avessero trovato un accordo, per il Giudice di pace l'attrice

non aveva mai acconsentito a modificare le modalità di retribuzione pattuite

con il cliente. In circostanze siffatte e constatato che le prestazioni del

legale non erano di per sé contestate, il Giudice di pace ha in definitiva

accolto la petizione.

5.

Il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere

menzionato il fatto che il precedente patrocinatore, avv. __________ C__________,

al quale dopo la revoca del mandato gli aveva chiesto il rimborso dell'importo

versatogli a titolo di forfait per l'intera pratica di fr. 10 800.–, non gli abbia ancora

rimborsato nulla, nonostante si sia anche rivolto, pagando fr. 200.–, al

servizio di conciliazione dell'Ordine degli avvocati. A prescindere dal fatto che da tale

allegazione il reclamante non trae alcuna conclusione

né se ne intravede la pertinenza ai fini del giudizio, la procedura in esame

concerne unicamente la mercede dovuta alla CO 1 per le prestazioni svolte dal

18.

aprile al 9 agosto 2018. Sulla questione non occorre diffondersi.

6.

Il reclamante afferma che in occasione delle arringhe

finali del 9 giugno 2020 ha presentato una memoria scritta, allegata in questa

sede quale doc. 3, ma che il Giudice di pace si è rifiutato di acquisirla agli

atti. Ora, dal verbale d'udienza del 9 giugno 2020, sottoscritto senza

riserve dal convenuto, non risulta né che quest'ultimo abbia chiesto al Giudice

di pace di potere presentare un memoriale scritto né il rifiuto di assumerlo. La

questione andreb-be tuttavia approfondita, già per il fatto che la produzione

del testo delle arringhe finali, o del loro riassunto, va di principio ammessa

a valere quale parte integrante del verbale di udienza (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 7 ad art. 232). In

concreto, non occorre tuttavia dilungarsi, anche ammettendolo agli atti, quel

memoriale non contiene argomentazioni significativamente diverse da quelle dei

memoriali precedenti e da quelle formulate con il reclamo.

7.

Nel merito, il reclamante sostiene che “la motivazione

fondamentale della mia contestazione, sia contro l'avv. C__________

che contro l'avv. I__________ è la loro negligenza e la mancanza di

professionalità che non ha permesso al

sottoscritto di ottenere il risultato da me richiesto e promesso da entrambi

gli avvocati sopra menzionati. La prova di quanto affermato sopra sta nel fatto

che sono stato costretto ad incaricare l'avv. __________ B__________, pagan­do anche il suo

onorario di fr. 4321.50, oltre agli onorari già versati ai precedenti

rappresentanti legali e che, soprattutto, grazie all'assistenza dell'avv. B__________,

ho ottenuto un risultato notevolmente migliore, rispetto a quello per cui i

precedenti legali mi avevano proposto di accettare in sede di accordo

extra-giudiziale, come risulta degli atti delle contestazioni che voi

acquisirete”. Se non che, così argomentando il reclamante si limita a

riaffermare la sua avversità sull'operato dell'attrice, quella del primo legale

esula dal giudizio odierno, ma non

discute l'argomentazione del Giudice di pace secondo cui l'avvocato è bensì responsabile verso il mandante della fedele e

diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO), ma non è

tenuto a fornire un risultato.

Detto

altrimenti, anche se non è tenuto a fornire un risultato, il mandatario deve

compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Qualora violi i suoi obblighi

di diligenza e fedeltà, egli non risponde solo del danno che causa, ma può pure

vedersi ridotta la mercede. Se il risultato della carente esecuzione del

mandato è del tutto inutilizzabile per il mandante, quest'ultimo non deve

alcuna mercede al mandatario. Non risponde tuttavia dei rischi specifici

inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione giuridica

determinata. Da questo punto di vista egli esercita un'attività a rischio, di

cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile.

L'avvocato non può in particolare essere ritenuto responsabile per ogni misura

od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe

potuto impedirlo. Il grado di diligenza richiesto al mandatario non va determinato

una volta per tutte, ma va stabilito in base alle capacità, alle conoscenze

specifiche e alle attitudini di quest'ultimo che il mandante conosceva o

avrebbe dovuto conoscere. Determinanti sono le circostanze del caso concreto.

Sapere se il modo di agire di un avvocato va o no qualificato come conforme al

suo dovere di diligenza risulta da una ponderazione tra il rischio generato

dalla professione esercitata, da un lato, e le competenze autoritativamente

certificate, dall'altro (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2019 del 1°

luglio 2020 consid. 6 con rinvii).

Nel

caso in esame, per tacere del fatto che nemmeno il reclamante pretende che le

prestazioni dell'attrice siano state del tutto inutili o inutilizzabili, i rimproveri mossi dal cliente all'operato

dell'attrice sono generici, mentre le asserite inadempienze da parte della

mandataria dei suoi obblighi contrattuali, in particolare di violazione dei

suoi doveri di diligenza e fedeltà, difettano di riscontri oggettivi. Né il convenuto

ha addotto elementi che permettano di stabilire l'esistenza di un rapporto di causalità

(naturale e adeguato) tra la supposta violazione del contratto e il danno da

lui vantato. E il reclamante neppure allude a quali istruzioni il legale

avrebbe disatteso. Si può comprendere che la soddisfazione dovuta alla conclusione

della procedura di divorzio con l'assistenza di un altro legale possa avere svalutato

l'operato della precedente patrocinatrice, ma per ottenere la riduzione della

mercede o il risarcimento del danno occorrevano prove, che incombeva al

convenuto addurre, sull'inutilità o l'inutilizzabilità delle prestazioni

dell'attrice. In mancanza di ciò la conclusione del Giudice di pace supplente di

accogliere la petizione non può essere così ritenuta errata. Ne segue, in definitiva, che il reclamo

si rivela infondato.

8.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di

rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il reclamante, sprovvisto di

cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un

patrocinatore. Non si pone il problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.