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Decisione

16.2020.38

Contratto di lavoro: Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)- inquadramento del lavoratore in una classe salariale

18 ottobre 2021Italiano19 min

costruzioni CO 1 ha assunto RE 1 quale lavoratore edile, dapprima con un contratto di lavoro a tempo determinato da luglio a dicembre

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.38

Lugano

18 ottobre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 23 agosto 2020 presentato da

RE

1

(rappresentato

dal RA 1)

contro

la decisione emessa il 22 giugno 2020 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2019.161 (lavoro) promossa con petizione dell'8 maggio 2019 nei

confronti della

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L'impresa di

costruzioni CO 1 ha assunto RE 1 quale lavoratore edile, dapprima con un contratto di lavoro a tempo determinato da luglio a dicembre

2014 e poi dal 19 gen­naio 2015 con uno

a tempo indeterminato. I due

contratti, sottoposti al Contratto

nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera,

dichiarato d'obbligatorietà generale, e al Contratto collettivo di lavoro per

l'edilizia principale del Cantone Ticino, parte integrante del Contratto

nazionale, prevedevano una paga oraria per un lavoratore assegnato alla classe

salariale C di fr. 27.50 lordi più le inden­nità per festivi, vacanze e

tredicesima. Il rappor­to di lavoro è terminato il 29 settembre 2017.

B. Il 19 aprile 2018 RE

1 ha segnalato alla CO 1 di essere

stato assegnato a una classe salariale inferiore rispetto a quella riconosciutagli

dai precedenti datori di lavoro, chiedendole il pagamento di fr.

14 009.25 quale

differenza salariale, oltre a fr. 704.05 quale supplemento

del 25% per 83 ore straordinarie e la restituzione di fr. 250.–

per una multa dedotta arbitrariamente dal salario di maggio 2016 per avere

lavorato senza casco. Visto il rifiuto della CO 1 di dar seguito alla

richiesta, il 1° gennaio 2019 RE 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo

n. __________76 dell'Ufficio d'esecuzio­ne di Lugano per ottenere l'incasso

di fr. 9171.40 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2017, cui

l'escussa ha interposto opposizione.

C. Il 17 febbraio 2019 RE 1 si è

rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

3, chiedendo la convocazione della CO 1 a un tentativo di con­ciliazio­ne volto

a ottene­re il pagamento di fr. 6812.60 oltre

interessi al 5% dal 1° ottobre 2017 e il rigetto in via definitiva dell'op­posizio­ne interposta al citato PE. All'udien­za di conciliazione del 1° aprile 2019 l'istante

ha aumentato la sua pretesa a fr. 7370.70 lordi (fr. 6467.50

lordi a titolo di differenza salariale, fr. 653.20 lordi quale supplemento

per le ore straordinarie e fr. 250.– a titolo di rimborso della citata multa).

Constatata l'impos­sibilità di conciliare le parti il Segretario assessore ha

rilascia­to l'autorizzazione ad agire all'istante. Non sono state riscos­se

spese processuali (inc. CM.2019.87).

D. Con petizione dell'8 maggio 2019 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3, per ottene­re quanto postulato in

sede conciliativa. Nel­le sue osservazioni del 31 luglio 2019 la

convenuta ha proposto di respin­gere la petizione. Al dibattimento del 23

agosto 2019 l'attore ha ridotto la sua pretesa a fr. 6959.40 mentre la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la

petizione, notificando prove. L'istruttoria è terminata il 29

gennaio 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitando­si

a conclusioni scritte del 26 e del 28 maggio 2020 in cui hanno confermato

le rispettive posizioni.

E. Statuendo

con decisione del 22 giugno 2020 il Pretore in

parziale accoglimento della petizione ha obbligato la convenuta a versare all'attore

fr. 384.35 (fr. 134.35 netti per il supplemento del 25% per 20 ore

supplementari e fr. 250.– per la multa) oltre interessi al 5% dal 1°

novembre 2017 e ha rigettato in via definitiva entro tali limiti l'opposizione

interposta al citato precetto esecutivo. Non sono state preleva­te spese processuali. L'attore è

stato tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 agosto 2020

in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso

di acco­gliere la petizione e condannare “la convenuta a versare, a saldo della

pretesa indicata in origine …, l'importo di fr. 6851.85 (fr. 6467.50 di

differenza salariale e fr. 384.35 già riconosciuti) al lordo delle

deduzioni sociali”. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2020 la CO 1 conclude

per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali

con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentan­te dell'attore il

23.

giugno 2020 (cfr. tracciamento degli

invii po­sta­li n. 98.__________, agli atti). Il termi­ne d'impugnazione, iniziato a decorrere

l'indomani, è rimasto sospe­so dal 15 luglio al 15 agosto 2020

incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha

ripreso a decorrere il 16 agosto 2020 e sarebbe scaduto il 24 agosto 2020. Datato 23 agosto 2020 ma

impostato il giorno successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo

giorno utile, il reclamo in esame è

di conseguenza tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico

chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di

giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Per

quel che riguarda la pretesa dell'attore

di vedersi riconoscere la differenza salariale tra le classi C e B, nella

decisione impugnata il Pretore ha evidenziato innanzitutto che dalle buste paga di giugno 2009 e del 2013 risultava che quei datori

di lavoro avevano versato all'attore il salario corrispondente alla classe B. Secon­do

il primo giudice, il fatto che __________ C__________, direttore della Commissione

professionale paritetica cantonale (CPPC), non sia stato “in grado di

rispondere alla domanda se nella loro banca dati l'attore risulti iscritto nella classe salariale B” e

non abbia riferito “di eventuali segnalazioni, da parte del loro sistema

informatico, di anomalie rispetto ai minimi salariali previsti dal CNM

rispettivamente dell'ab­bassamento della classe salariale da parte della

convenuta rispetto ai precedenti datori di lavoro, lascia sorgere più di un

dubbio sul fatto che l'attore sia stato formalmente promosso alla classe

salariale B, pur avendo ricevuto in precedenza il salario ad essa

corrispondente”. A suo avviso, non essendo stato dimostrato che “la convenuta fosse stata informata della sua

promozione alla classe B, o che avesse comunque avuto la possibilità di

saperlo, stante che non è nemmeno dimostrato che la CPC ne fosse al corrente”,

l'attore non ha provato di avere diritto al salario minimo previsto dal CNM per

la classe B ciò che comportava il rigetto di tale pretesa. In merito al pagamento

del supplemento del 25% per 62.5

ore straordinarie, il primo giudice dopo avere accertato che l'attore aveva diritto al pagamento di un'indennità

di un quarto del salario per 20 ore supplemen­tari, ha obbligato la convenuta a

versare fr. 169.75 lordi, rispettivamente

fr. 134.35 netti, sulla

base di un salario orario lor­do

di fr. 33.95 (salario orario di base di fr. 27.50 più indennità per festi­vi,

vacanze e tredicesima). Riguardo

infine alla multa di fr. 250.–, il primo giudice ha ritenuto che la trattenuta

fosse illecita e ha obbligato la convenuta a restituire all'attore tale

importo. In definitiva il Pretore ha riconosciuto le pretese del lavoratore in fr. 384.35.

Quanto agli interessi, il primo giudice li ha ammessi dal 1° novembre 2017

quantunque nei considerandi egli li abbia indicati “dal 1° ottobre 2017, la convenuta trovandosi in mora a seguito della fine

del rapporto di lavoro (art. 102 cpv. 1 e 339 cpv. 1 CO)”. Entro tali limiti il

Pretore ha inoltre rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________76 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano.

5.

Per

quel che è della differenza salariale, il reclamante critica la conclusione del

Pretore di non riconoscergli i presupposti per essere assegnato alla classe

salariale B, nonostante i precedenti datori di lavoro lo avessero promosso in tale

classe come risultava dalle buste paga. Tanto più che, egli soggiunge, in caso

di cambiamento di posto di lavoro l'art. 42 cpv. 1 CNM pone come unica

condizione al diritto del lavoratore di mantenere la classe B che questa categoria

salariale gli sia stata attribuita da un precedente datore di lavoro. A suo

avviso, il mantenimento dell'assegnazione alla classe B non dipende dal fatto

che il lavoratore sia anche iscritto in una banca dati con questa classe

salariale, per cui a suo avviso “o si

considerano le buste paga frutto di una falsificazione (cosa che ovviamene non

è) o si applica quanto previsto dal citato articolo”. Egli non nega che per assegnare la clas­se salariale al lavoratore il datore

di lavoro possa chiedere alla Commissione professionale paritetica cantonale se

e in qua­le classe questi risulti iscritto nella sua banca dati ma ritiene che

ciò non lo esima dal domandare al lavoratore il curriculum vitae e la

classe assegnatagli dal precedente datore di lavoro. Il reclamante rimprovera

infine al Pretore, per il quale l'iscrizione nella banca dati era determinante

per l'esito del giudizio, di non avere chiesto alla Commissione paritetica a

quale classe egli risultasse iscritto anche perché il suo direttore non ha saputo

indicarla.

6.

Secondo l'art. 43 cpv. 1 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale,

sia nella versione 2012-2015 che in quella 2016-2018, al momento dell'assunzione il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore una delle classi salariali prevista dall'art.

42.

cpv. 1 CNM, comunicargliela per scritto ai

sensi dell'art. 330b CO e indicarla nel suo conteggio salariale. L'art. 44 cpv. 1 CNM prescrive inoltre l'obbligo del datore di lavoro di qualificare annualmente il

lavoratore nell'ultimo quadrimestre dell'anno civile, valutandone “la

disponibilità lavorativa, l'idoneità professionale, il rendimento e l'affidabilità in

materia di sicurezza” e se necessario, di adeguarne il salario. L'art. 42 cpv. 1 CNM suddivide i lavoratori edili in

cinque classi salariali, di cui le prime due dedicate ai lavoratori edili privi

di qualifiche professionali: alla classe C sono assegnati i “lavoratori senza conoscenze professionali” mentre alla classe B i “lavoratori con

conoscenze professionali ma senza certificato

professionale, che per le loro buone qualifiche

vengono promossi dalla classe salariale C alla

classe salariale B dal datore di lavoro”.

Dal 1° giugno 2017 è entrata in vigore una

modifica dell'art. 42 cpv. 1 CNM che riguarda la promozione dei lavoratori

dalla classe salariale C a quella B: secondo il nuovo testo tale promozione

avviene al più tardi dopo tre

anni d'attività o, in caso di nuova assunzione, in aggiunta ai tre anni, dopo

un anno di attività, a meno che il datore di lavoro rifiuti la promozione in

quanto la valutazione annuale del lavoratore ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CNM si

rivela insufficiente, dandone notifica alla Commissione professionale

paritetica competente. L'art. 42 cpv. 1 CNM – in tutte le versioni qui applicabili

– prevede ad ogni modo che “in caso di cambiamento di posto di lavoro in

un'altra impre­sa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B”.

Il nuovo datore di lavoro è tenuto quindi a versare al lavoratore promosso alla

classe B perlomeno il salario minimo previsto per questa categoria salariale, salvo

che l'assegnazione alla classe B sia stata modificata in via eccezionale (art.

45.

cpv. 1 lett. d CNM). Quest'ultima norma prevede la possibilità per il datore

di lavoro di modificare in via eccezionale l'assegnazione alla classe salariale

di lavoratori delle classi salariali A e B, con contemporanea notifica alla

Commissione professionale paritetica competente.

7.

In

concreto, l'attore ha prodotto il conteggio salariale del mese di giugno 2009

della G__________ SA e quelli di tutto il 2013 della N__________ SA in cui è

indicata quale classe salariale rispettivamente “Qualifica: B” (doc. D) e

“Qualifica: Lavoratore edile con conoscenze professionali B” (doc. X). Posto che,

come accertato dal Pretore la convenuta non ha contestato l'autenticità di tali

conteggi, la promozione alla classe B è

definitiva. In linea di

principio anche presso la convenuta l'attore avrebbe

dovuto mantenere l'assegnazione alla classe B mentre la datrice di lavoro era

tenuta, sin dall'assunzione, a riconoscergli lo stipendio della corrispondente classe

salariale (art. 42 CNM). Che la convenuta

potesse nutrire delle perplessità “sulle qualifiche” del lavoratore è possibile, ma per tacere del fatto

che essa non ha chiamato i precedenti datori di lavoro a deporre sui motivi che

li hanno spinti ad assegnare la classe B al lavoratore, errori nella

costruzione di un muro ancora non significano per ciò solo la mancanza delle

necessarie qualifiche.

Quanto

ai dubbi espressi dal Pretore su una formale promozione del lavoratore alla classe salariale B, ci si può chiedere se egli potesse desumere tale

circostanza dall'impossibilità del direttore della Commissione professionale paritetica cantonale di rispondere “alla domanda se nella banca

dati RE 1 risulti iscritto nella classe salariale B”, dalla sua inconsapevolezza circa eventuali

segnalazioni da parte del loro sistema informatico di anomalie rispetto ai

minimi salariali previsti dal CNM, rispettivamente dell'abbassamento della

classe salariale da parte della convenuta rispetto ai precedenti datori di

lavoro. Non consta tuttavia,

né la convenuta pretende, che l'iscrizione nel database della citata

commissione sia un presupposto per riconoscere una determinata categoria

salariale, ovvero che il mancato aggiornamento della banca dati faccia perdere

una qualifica precedentemente acquisita presso un altro datore di lavoro. Certo,

è verosimile che ove la datrice di lavoro avesse interpellato la commissione

paritetica, essa non avrebbe ricevuto l'informazione richiesta. Per tacere del

fatto che la convenuta non si è rivolta alla commissione, ciò non la esimeva,

come si vedrà meglio in appresso, dall'assumere i ragguagli necessari per

assegnare al lavoratore la relativa classe salariale.

8.

Il

Pretore, come si è detto, ha sostanzialmente rimproverato all'attore di non avere provato di avere informato la convenuta della

sua promozione nella classe salariale B. Ora, è vero che il principio della

buona fede contrattuale impone al lavoratore di informare il datore di lavoro

circa l'esistenza di caratteristiche o capacità sue personali, che potrebbero

risultare determinanti per stabilire la sua

idoneità per l'attività lavorativa richiesta e che rappresentano perciò il

motivo fondamentale della conclusione del contratto di lavoro. Pacifico altresì

che egli sia tenuto a rispondere in modo veritiero alle domande che gli sono

poste sulla sua formazione o le precedenti esperienze professionali. Tuttavia

il lavoratore non è obbligato a rivelare spontaneamente situazioni di fatti

che, a suo stesso giudizio, potrebbero essere rilevanti per il posto di lavoro

che ha in vista (Trezzini,

Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 45 segg. ad art.

320.

CO). Pertanto, anche il datore di lavoro deve essere diligente e

raccogliere dal lavoratore tutte le informazioni di cui necessita per adempiere

al suo obbligo derivatogli

dall'art. 43 cpv. 1 CNM di assegnare al lavoratore una classe salariale (II

CCA, sentenza inc. 12.2011.103

del 24 aprile 2012 consid. 8.1 con rinvio).

Nella

fattispecie non è contestato che l'attore non avesse informa­to la convenuta del fatto che i suoi

precedenti datori di lavoro gli avessero riconosciuto la classe salariale B. Resta il

fatto che, dovendo al momento dell'assunzione assegnare al lavoratore l'adeguata

classe salariale, la datrice di lavoro

avrebbe dovuto infor­marsi sulle sue precedenti esperienze professionali, le

mansio­ni e le qualifiche rivestite, ciò che è

usuale (II CCA, sentenza loc. cit.).

Essa, tuttavia, non pretende avere svolto una qualsivoglia indagine né ciò

risulta dagli atti. __________ B__________, moglie dell'am­ministratore

unico della convenuta, ha per altro affermato di non ricordarsi “se [all'attore]

in occasione della sua assunzione gli abbiamo chiesto o meno la sua precedente

classificazione” (deposizione del 29 gennaio 2020, verbale pag. 3). La reclamante

non può invocare la buona fede e addossare al lavoratore la sua carenza di

indagine e approfondimento.

9.

Nulla muta il fatto che al momento dell'assunzione

l'attore non abbia contestato di essere collocato nella categoria più bassa

prevista dal CNM e si sia detto persino disposto ad accettare un salario inferiore rispetto a quello propostogli

(cfr. deposizione di __________ B__________ del 29 gennaio 2020, verbale pag. 3).

A prescindere dal fatto che il lavoratore è verosimilmente venuto a conoscen­za

del suo diritto solo dopo la fine del rapporto di lavoro, grazie ai

rappresentanti sindacali, egli non poteva accettare un salario inferiore rispetto

a quello minimo spettantegli secondo il CNM, poiché un'eventuale

sua rinuncia al salario maggiore garantitogli dal CNM sarebbe stata nulla

giusta l'art. 341 cpv. 1 CO. In virtù di

tale norma, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine

il lavoratore non può rinuncia­re ai crediti risultanti da disposizioni

imperative della legge o di un contratto collettivo, com'era senz'altro

il credito in esame, volto all'attribuzione delle differenze salariali a

seguito dell'inquadramento in una nuova classe salariale e del riconoscimen­to del relativo salario minimo (art. 42 cpv. 1 CNM; senten­za del Tribunale

federale 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 4; II CCA, sentenza inc. 12.2020.31

del 19 ottobre 2020 consid. 7 con rinvio).

10.

Visto quanto precede, nel respingere la pretesa dell'attore di pagamento

della differenza salariale tra le classi salariali C e B, il Pretore ha erroneamente

applicato il diritto. Ne segue che il reclamo va accolto e la sentenza

impugnata annullata. Soccorren­do le premesse

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima

sulla causa. L'attore, secondo quan­to da lui sostenuto senza contestazioni da

parte della convenuta, ha lavorato nel corso del rapporto di lavoro complessivamente

per 6599 ore (975 ore nel 2014, 1953 ore nel 2015, 2147 ore nel 2016 e 1524 ore

nel 2017). Considerato che ha percepito un salario orario lordo di fr. 33.84

(salario di base fr. 27.50 più le inden­nità per festivi, vacanze e

tredicesima) mentre aveva diritto a un salario orario lordo di fr. 34.82 (salario

minimo di fr. 28.30 previsto per la classe B più le inden­nità per

festivi, vacanze e tredicesima), egli ha diritto alla differenza salariale di fr. 0.98 all'ora

per 6599 ore per un totale di fr. 6467.– lordi (fr. 955.50 per il 2014, fr. 1913.94

per il 2015, fr. 2104.06 per il 2016 e fr. 1493.52 per il 2017). Posto che

la richiesta dell'attore verte su importi lordi, ciò che è ammissibile (CCR

sentenza inc. 16.2018.4 del 27 agosto 2019 consid. 6a con vari riferimenti), allo

stesso va inoltre riconosciuto quanto già ammesso dal primo giudice (fr. 169.75

lordi per le ore supplementari e fr. 250.– per l'indebita trattenuta dal

salario della multa). In definitiva, la petizione dev'essere accolta per fr. 6886.75

oltre agli interessi al 5% dal 1° ottobre 2017.

12.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto

di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non

realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente rifonderà un'equa

indennità per ripetibili al reclamante, quantunque egli sia rappresentato da

un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC;

cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 5). L'esito

dell'attuale giudizio impone una modifica del dispositivo sulle ripetibili

di prima sede, che devono essere poste a favore dell'attore, fermo restando che

l'indennità per ripetibili in favore dell'attore è commisurata a quanto

previsto dall'art. 15 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 19 e 20 ad art. 96).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta. Di

conseguenza:

1.1

CO 1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 6886.75 oltre

interessi del 5% dal 1° ottobre 2017.

1.2 Entro

tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta al PE n. __________76 dell'UE di Lugano.

2. Non si

prelevano spese processuali. La convenuta rifonderà all'attore fr. 500.– per

ripetibili.

II. Per il reclamo non si

riscuotono spese processuali. La CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 350.– per

ripetibili.

III. Notificazione a:

dall'avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.