16.2020.38
Contratto di lavoro: Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)- inquadramento del lavoratore in una classe salariale
18 ottobre 2021Italiano19 min
costruzioni CO 1 ha assunto RE 1 quale lavoratore edile, dapprima con un contratto di lavoro a tempo determinato da luglio a dicembre
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.38
Lugano
18 ottobre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 agosto 2020 presentato da
RE
1
(rappresentato
dal RA 1)
contro
la decisione emessa il 22 giugno 2020 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2019.161 (lavoro) promossa con petizione dell'8 maggio 2019 nei
confronti della
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L'impresa di
costruzioni CO 1 ha assunto RE 1 quale lavoratore edile, dapprima con un contratto di lavoro a tempo determinato da luglio a dicembre
2014 e poi dal 19 gennaio 2015 con uno
a tempo indeterminato. I due
contratti, sottoposti al Contratto
nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera,
dichiarato d'obbligatorietà generale, e al Contratto collettivo di lavoro per
l'edilizia principale del Cantone Ticino, parte integrante del Contratto
nazionale, prevedevano una paga oraria per un lavoratore assegnato alla classe
salariale C di fr. 27.50 lordi più le indennità per festivi, vacanze e
tredicesima. Il rapporto di lavoro è terminato il 29 settembre 2017.
B. Il 19 aprile 2018 RE
1 ha segnalato alla CO 1 di essere
stato assegnato a una classe salariale inferiore rispetto a quella riconosciutagli
dai precedenti datori di lavoro, chiedendole il pagamento di fr.
14 009.25 quale
differenza salariale, oltre a fr. 704.05 quale supplemento
del 25% per 83 ore straordinarie e la restituzione di fr. 250.–
per una multa dedotta arbitrariamente dal salario di maggio 2016 per avere
lavorato senza casco. Visto il rifiuto della CO 1 di dar seguito alla
richiesta, il 1° gennaio 2019 RE 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo
n. __________76 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano per ottenere l'incasso
di fr. 9171.40 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2017, cui
l'escussa ha interposto opposizione.
C. Il 17 febbraio 2019 RE 1 si è
rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, chiedendo la convocazione della CO 1 a un tentativo di conciliazione volto
a ottenere il pagamento di fr. 6812.60 oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza di conciliazione del 1° aprile 2019 l'istante
ha aumentato la sua pretesa a fr. 7370.70 lordi (fr. 6467.50
lordi a titolo di differenza salariale, fr. 653.20 lordi quale supplemento
per le ore straordinarie e fr. 250.– a titolo di rimborso della citata multa).
Constatata l'impossibilità di conciliare le parti il Segretario assessore ha
rilasciato l'autorizzazione ad agire all'istante. Non sono state riscosse
spese processuali (inc. CM.2019.87).
D. Con petizione dell'8 maggio 2019 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenere quanto postulato in
sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2019 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 23
agosto 2019 l'attore ha ridotto la sua pretesa a fr. 6959.40 mentre la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la
petizione, notificando prove. L'istruttoria è terminata il 29
gennaio 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte del 26 e del 28 maggio 2020 in cui hanno confermato
le rispettive posizioni.
E. Statuendo
con decisione del 22 giugno 2020 il Pretore in
parziale accoglimento della petizione ha obbligato la convenuta a versare all'attore
fr. 384.35 (fr. 134.35 netti per il supplemento del 25% per 20 ore
supplementari e fr. 250.– per la multa) oltre interessi al 5% dal 1°
novembre 2017 e ha rigettato in via definitiva entro tali limiti l'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo. Non sono state prelevate spese processuali. L'attore è
stato tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 agosto 2020
in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso
di accogliere la petizione e condannare “la convenuta a versare, a saldo della
pretesa indicata in origine …, l'importo di fr. 6851.85 (fr. 6467.50 di
differenza salariale e fr. 384.35 già riconosciuti) al lordo delle
deduzioni sociali”. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2020 la CO 1 conclude
per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali
con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il
23.
giugno 2020 (cfr. tracciamento degli
invii postali n. 98.__________, agli atti). Il termine d'impugnazione, iniziato a decorrere
l'indomani, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2020
incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha
ripreso a decorrere il 16 agosto 2020 e sarebbe scaduto il 24 agosto 2020. Datato 23 agosto 2020 ma
impostato il giorno successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo
giorno utile, il reclamo in esame è
di conseguenza tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di
giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Per
quel che riguarda la pretesa dell'attore
di vedersi riconoscere la differenza salariale tra le classi C e B, nella
decisione impugnata il Pretore ha evidenziato innanzitutto che dalle buste paga di giugno 2009 e del 2013 risultava che quei datori
di lavoro avevano versato all'attore il salario corrispondente alla classe B. Secondo
il primo giudice, il fatto che __________ C__________, direttore della Commissione
professionale paritetica cantonale (CPPC), non sia stato “in grado di
rispondere alla domanda se nella loro banca dati l'attore risulti iscritto nella classe salariale B” e
non abbia riferito “di eventuali segnalazioni, da parte del loro sistema
informatico, di anomalie rispetto ai minimi salariali previsti dal CNM
rispettivamente dell'abbassamento della classe salariale da parte della
convenuta rispetto ai precedenti datori di lavoro, lascia sorgere più di un
dubbio sul fatto che l'attore sia stato formalmente promosso alla classe
salariale B, pur avendo ricevuto in precedenza il salario ad essa
corrispondente”. A suo avviso, non essendo stato dimostrato che “la convenuta fosse stata informata della sua
promozione alla classe B, o che avesse comunque avuto la possibilità di
saperlo, stante che non è nemmeno dimostrato che la CPC ne fosse al corrente”,
l'attore non ha provato di avere diritto al salario minimo previsto dal CNM per
la classe B ciò che comportava il rigetto di tale pretesa. In merito al pagamento
del supplemento del 25% per 62.5
ore straordinarie, il primo giudice dopo avere accertato che l'attore aveva diritto al pagamento di un'indennità
di un quarto del salario per 20 ore supplementari, ha obbligato la convenuta a
versare fr. 169.75 lordi, rispettivamente
fr. 134.35 netti, sulla
base di un salario orario lordo
di fr. 33.95 (salario orario di base di fr. 27.50 più indennità per festivi,
vacanze e tredicesima). Riguardo
infine alla multa di fr. 250.–, il primo giudice ha ritenuto che la trattenuta
fosse illecita e ha obbligato la convenuta a restituire all'attore tale
importo. In definitiva il Pretore ha riconosciuto le pretese del lavoratore in fr. 384.35.
Quanto agli interessi, il primo giudice li ha ammessi dal 1° novembre 2017
quantunque nei considerandi egli li abbia indicati “dal 1° ottobre 2017, la convenuta trovandosi in mora a seguito della fine
del rapporto di lavoro (art. 102 cpv. 1 e 339 cpv. 1 CO)”. Entro tali limiti il
Pretore ha inoltre rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo
n. __________76 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano.
5.
Per
quel che è della differenza salariale, il reclamante critica la conclusione del
Pretore di non riconoscergli i presupposti per essere assegnato alla classe
salariale B, nonostante i precedenti datori di lavoro lo avessero promosso in tale
classe come risultava dalle buste paga. Tanto più che, egli soggiunge, in caso
di cambiamento di posto di lavoro l'art. 42 cpv. 1 CNM pone come unica
condizione al diritto del lavoratore di mantenere la classe B che questa categoria
salariale gli sia stata attribuita da un precedente datore di lavoro. A suo
avviso, il mantenimento dell'assegnazione alla classe B non dipende dal fatto
che il lavoratore sia anche iscritto in una banca dati con questa classe
salariale, per cui a suo avviso “o si
considerano le buste paga frutto di una falsificazione (cosa che ovviamene non
è) o si applica quanto previsto dal citato articolo”. Egli non nega che per assegnare la classe salariale al lavoratore il datore
di lavoro possa chiedere alla Commissione professionale paritetica cantonale se
e in quale classe questi risulti iscritto nella sua banca dati ma ritiene che
ciò non lo esima dal domandare al lavoratore il curriculum vitae e la
classe assegnatagli dal precedente datore di lavoro. Il reclamante rimprovera
infine al Pretore, per il quale l'iscrizione nella banca dati era determinante
per l'esito del giudizio, di non avere chiesto alla Commissione paritetica a
quale classe egli risultasse iscritto anche perché il suo direttore non ha saputo
indicarla.
6.
Secondo l'art. 43 cpv. 1 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale,
sia nella versione 2012-2015 che in quella 2016-2018, al momento dell'assunzione il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore una delle classi salariali prevista dall'art.
42.
cpv. 1 CNM, comunicargliela per scritto ai
sensi dell'art. 330b CO e indicarla nel suo conteggio salariale. L'art. 44 cpv. 1 CNM prescrive inoltre l'obbligo del datore di lavoro di qualificare annualmente il
lavoratore nell'ultimo quadrimestre dell'anno civile, valutandone “la
disponibilità lavorativa, l'idoneità professionale, il rendimento e l'affidabilità in
materia di sicurezza” e se necessario, di adeguarne il salario. L'art. 42 cpv. 1 CNM suddivide i lavoratori edili in
cinque classi salariali, di cui le prime due dedicate ai lavoratori edili privi
di qualifiche professionali: alla classe C sono assegnati i “lavoratori senza conoscenze professionali” mentre alla classe B i “lavoratori con
conoscenze professionali ma senza certificato
professionale, che per le loro buone qualifiche
vengono promossi dalla classe salariale C alla
classe salariale B dal datore di lavoro”.
Dal 1° giugno 2017 è entrata in vigore una
modifica dell'art. 42 cpv. 1 CNM che riguarda la promozione dei lavoratori
dalla classe salariale C a quella B: secondo il nuovo testo tale promozione
avviene al più tardi dopo tre
anni d'attività o, in caso di nuova assunzione, in aggiunta ai tre anni, dopo
un anno di attività, a meno che il datore di lavoro rifiuti la promozione in
quanto la valutazione annuale del lavoratore ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CNM si
rivela insufficiente, dandone notifica alla Commissione professionale
paritetica competente. L'art. 42 cpv. 1 CNM – in tutte le versioni qui applicabili
– prevede ad ogni modo che “in caso di cambiamento di posto di lavoro in
un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B”.
Il nuovo datore di lavoro è tenuto quindi a versare al lavoratore promosso alla
classe B perlomeno il salario minimo previsto per questa categoria salariale, salvo
che l'assegnazione alla classe B sia stata modificata in via eccezionale (art.
45.
cpv. 1 lett. d CNM). Quest'ultima norma prevede la possibilità per il datore
di lavoro di modificare in via eccezionale l'assegnazione alla classe salariale
di lavoratori delle classi salariali A e B, con contemporanea notifica alla
Commissione professionale paritetica competente.
7.
In
concreto, l'attore ha prodotto il conteggio salariale del mese di giugno 2009
della G__________ SA e quelli di tutto il 2013 della N__________ SA in cui è
indicata quale classe salariale rispettivamente “Qualifica: B” (doc. D) e
“Qualifica: Lavoratore edile con conoscenze professionali B” (doc. X). Posto che,
come accertato dal Pretore la convenuta non ha contestato l'autenticità di tali
conteggi, la promozione alla classe B è
definitiva. In linea di
principio anche presso la convenuta l'attore avrebbe
dovuto mantenere l'assegnazione alla classe B mentre la datrice di lavoro era
tenuta, sin dall'assunzione, a riconoscergli lo stipendio della corrispondente classe
salariale (art. 42 CNM). Che la convenuta
potesse nutrire delle perplessità “sulle qualifiche” del lavoratore è possibile, ma per tacere del fatto
che essa non ha chiamato i precedenti datori di lavoro a deporre sui motivi che
li hanno spinti ad assegnare la classe B al lavoratore, errori nella
costruzione di un muro ancora non significano per ciò solo la mancanza delle
necessarie qualifiche.
Quanto
ai dubbi espressi dal Pretore su una formale promozione del lavoratore alla classe salariale B, ci si può chiedere se egli potesse desumere tale
circostanza dall'impossibilità del direttore della Commissione professionale paritetica cantonale di rispondere “alla domanda se nella banca
dati RE 1 risulti iscritto nella classe salariale B”, dalla sua inconsapevolezza circa eventuali
segnalazioni da parte del loro sistema informatico di anomalie rispetto ai
minimi salariali previsti dal CNM, rispettivamente dell'abbassamento della
classe salariale da parte della convenuta rispetto ai precedenti datori di
lavoro. Non consta tuttavia,
né la convenuta pretende, che l'iscrizione nel database della citata
commissione sia un presupposto per riconoscere una determinata categoria
salariale, ovvero che il mancato aggiornamento della banca dati faccia perdere
una qualifica precedentemente acquisita presso un altro datore di lavoro. Certo,
è verosimile che ove la datrice di lavoro avesse interpellato la commissione
paritetica, essa non avrebbe ricevuto l'informazione richiesta. Per tacere del
fatto che la convenuta non si è rivolta alla commissione, ciò non la esimeva,
come si vedrà meglio in appresso, dall'assumere i ragguagli necessari per
assegnare al lavoratore la relativa classe salariale.
8.
Il
Pretore, come si è detto, ha sostanzialmente rimproverato all'attore di non avere provato di avere informato la convenuta della
sua promozione nella classe salariale B. Ora, è vero che il principio della
buona fede contrattuale impone al lavoratore di informare il datore di lavoro
circa l'esistenza di caratteristiche o capacità sue personali, che potrebbero
risultare determinanti per stabilire la sua
idoneità per l'attività lavorativa richiesta e che rappresentano perciò il
motivo fondamentale della conclusione del contratto di lavoro. Pacifico altresì
che egli sia tenuto a rispondere in modo veritiero alle domande che gli sono
poste sulla sua formazione o le precedenti esperienze professionali. Tuttavia
il lavoratore non è obbligato a rivelare spontaneamente situazioni di fatti
che, a suo stesso giudizio, potrebbero essere rilevanti per il posto di lavoro
che ha in vista (Trezzini,
Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 45 segg. ad art.
320.
CO). Pertanto, anche il datore di lavoro deve essere diligente e
raccogliere dal lavoratore tutte le informazioni di cui necessita per adempiere
al suo obbligo derivatogli
dall'art. 43 cpv. 1 CNM di assegnare al lavoratore una classe salariale (II
CCA, sentenza inc. 12.2011.103
del 24 aprile 2012 consid. 8.1 con rinvio).
Nella
fattispecie non è contestato che l'attore non avesse informato la convenuta del fatto che i suoi
precedenti datori di lavoro gli avessero riconosciuto la classe salariale B. Resta il
fatto che, dovendo al momento dell'assunzione assegnare al lavoratore l'adeguata
classe salariale, la datrice di lavoro
avrebbe dovuto informarsi sulle sue precedenti esperienze professionali, le
mansioni e le qualifiche rivestite, ciò che è
usuale (II CCA, sentenza loc. cit.).
Essa, tuttavia, non pretende avere svolto una qualsivoglia indagine né ciò
risulta dagli atti. __________ B__________, moglie dell'amministratore
unico della convenuta, ha per altro affermato di non ricordarsi “se [all'attore]
in occasione della sua assunzione gli abbiamo chiesto o meno la sua precedente
classificazione” (deposizione del 29 gennaio 2020, verbale pag. 3). La reclamante
non può invocare la buona fede e addossare al lavoratore la sua carenza di
indagine e approfondimento.
9.
Nulla muta il fatto che al momento dell'assunzione
l'attore non abbia contestato di essere collocato nella categoria più bassa
prevista dal CNM e si sia detto persino disposto ad accettare un salario inferiore rispetto a quello propostogli
(cfr. deposizione di __________ B__________ del 29 gennaio 2020, verbale pag. 3).
A prescindere dal fatto che il lavoratore è verosimilmente venuto a conoscenza
del suo diritto solo dopo la fine del rapporto di lavoro, grazie ai
rappresentanti sindacali, egli non poteva accettare un salario inferiore rispetto
a quello minimo spettantegli secondo il CNM, poiché un'eventuale
sua rinuncia al salario maggiore garantitogli dal CNM sarebbe stata nulla
giusta l'art. 341 cpv. 1 CO. In virtù di
tale norma, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine
il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni
imperative della legge o di un contratto collettivo, com'era senz'altro
il credito in esame, volto all'attribuzione delle differenze salariali a
seguito dell'inquadramento in una nuova classe salariale e del riconoscimento del relativo salario minimo (art. 42 cpv. 1 CNM; sentenza del Tribunale
federale 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 4; II CCA, sentenza inc. 12.2020.31
del 19 ottobre 2020 consid. 7 con rinvio).
10.
Visto quanto precede, nel respingere la pretesa dell'attore di pagamento
della differenza salariale tra le classi salariali C e B, il Pretore ha erroneamente
applicato il diritto. Ne segue che il reclamo va accolto e la sentenza
impugnata annullata. Soccorrendo le premesse
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima
sulla causa. L'attore, secondo quanto da lui sostenuto senza contestazioni da
parte della convenuta, ha lavorato nel corso del rapporto di lavoro complessivamente
per 6599 ore (975 ore nel 2014, 1953 ore nel 2015, 2147 ore nel 2016 e 1524 ore
nel 2017). Considerato che ha percepito un salario orario lordo di fr. 33.84
(salario di base fr. 27.50 più le indennità per festivi, vacanze e
tredicesima) mentre aveva diritto a un salario orario lordo di fr. 34.82 (salario
minimo di fr. 28.30 previsto per la classe B più le indennità per
festivi, vacanze e tredicesima), egli ha diritto alla differenza salariale di fr. 0.98 all'ora
per 6599 ore per un totale di fr. 6467.– lordi (fr. 955.50 per il 2014, fr. 1913.94
per il 2015, fr. 2104.06 per il 2016 e fr. 1493.52 per il 2017). Posto che
la richiesta dell'attore verte su importi lordi, ciò che è ammissibile (CCR
sentenza inc. 16.2018.4 del 27 agosto 2019 consid. 6a con vari riferimenti), allo
stesso va inoltre riconosciuto quanto già ammesso dal primo giudice (fr. 169.75
lordi per le ore supplementari e fr. 250.– per l'indebita trattenuta dal
salario della multa). In definitiva, la petizione dev'essere accolta per fr. 6886.75
oltre agli interessi al 5% dal 1° ottobre 2017.
12.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto
di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114
lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non
realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente rifonderà un'equa
indennità per ripetibili al reclamante, quantunque egli sia rappresentato da
un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC;
cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 5). L'esito
dell'attuale giudizio impone una modifica del dispositivo sulle ripetibili
di prima sede, che devono essere poste a favore dell'attore, fermo restando che
l'indennità per ripetibili in favore dell'attore è commisurata a quanto
previsto dall'art. 15 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 19 e 20 ad art. 96).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza:
1.1
CO 1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 6886.75 oltre
interessi del 5% dal 1° ottobre 2017.
1.2 Entro
tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta al PE n. __________76 dell'UE di Lugano.
2. Non si
prelevano spese processuali. La convenuta rifonderà all'attore fr. 500.– per
ripetibili.
II. Per il reclamo non si
riscuotono spese processuali. La CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 350.– per
ripetibili.
III. Notificazione a:
–
–
dall'avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.