16.2020.39
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: inesistenza del debito
8 ottobre 2020Italiano5 min
manifesti perché fosse accertata l'inesistenza dei debiti oggetto di due esecuzioni
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.39
Lugano
8 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 settembre 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 2 settembre 2020
dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE 03/2020 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
inesistenza del debito) promossa nei suoi confronti con istanza del 4 agosto 2020 da
CO
1 ;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 4 agosto 2020 CO
1 si è rivolto al Giudice di
pace del circolo di Mendrisio con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi
manifesti perché fosse accertata l'inesistenza dei debiti oggetto di due esecuzioni
(n. __________7 e n. __________2 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio) promosse nei
suoi confronti da RE 1 e la conseguente cancellazione dei due precetti esecutivi.
Il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta, il 6 agosto 2020, un termine di
15 giorni per presentare osservazioni scritte. Preso atto della decorrenza infruttuosa
di tale termine, con decisione del 2 settembre 2020 il Giudice di pace ha accolto
l'istanza, accertando l'inesistenza dei due crediti e ordinando la
cancellazione dei due precetti esecutivi. Le spese processuali di fr. 300.–
sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità
di fr. 100.–.
B. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2020
in cui sostanzialmente chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il
memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili,
entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il
valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321
cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività del
rimedio, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 settembre 2020.
Introdotto il 9 settembre successivo il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le
censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Il
Giudice di pace, preso atto che entro il termine assegnatole la convenuta non
aveva presentato osservazioni, ha ritenuto che la documentazione agli atti
“costituisce prova dell'inesistenza del credito ai sensi dell'art. 257 CPC
(casi manifesti)”. La reclamante contesta la decisione impugnata poiché “non
sono stata sentita per esporre e dimostrare l'esistenza dei crediti”.
Dagli
atti risulta che con invio raccomandato del 6 agosto 2020 il Giudice di pace ha
fissato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni con l'avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe giudicato la
lite in base all'istanza e agli atti. Dal tracciamento dell'invio n. 98.__________
si evince che la raccomandata in questione è stata ritirata il 7 agosto 2020 dalla
destinataria medesima all'Ufficio postale di Mendrisio alle 8.10. Essa avrebbe
pertanto potuto determinarsi e contestare le argomentazioni avversarie.
Rinunciando a presentare osservazioni, essa va rimessa pertanto alle sue
responsabilità. In tali circostanze al Giudice di pace non può essere
rimproverato di avere deciso la lite in base agli atti, i fatti addotti
dall'istante essendo rimasti incontroversi. E ciò a maggior ragione ove si
pensi che la convenuta era stata debitamente resa attenta delle conseguenze
dell'inosservanza del termine (art. 147 cpv. 3 CPC). Ne segue che il reclamo,
fondato unicamente sulla censura di forma appena esaminata, vede la sua sorte
segnata.
4.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'interessata essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone
problema di ripetibili, l'istante non essendo stato chiamato a formulare
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.