16.2020.4
Contratto d'appalto: mercede - fattura - onere di allegazione e di contestazione
10 dicembre 2020Italiano17 min
1 di eseguire gli impianti sanitari e di ventilazione nella clinica odontoiatrica a __________ da lei gestita. Il contratto
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.4
Lugano
10 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 17 dicembre 2019
dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa 19/2019 (contratto d'appalto)
promossa nei suoi confronti con petizione
del 18 febbraio 2019 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 18 maggio 2017 la
società RE 1 ha incaricato la società CO
1 di eseguire gli impianti sanitari e di ventilazione nella clinica odontoiatrica a __________ da lei gestita. Il contratto
prevedeva una mercede di fr. 46 363.10 (IVA inclusa) e una clausola secondo cui
i lavori supplementari sarebbero stati riconosciuti solo se concordati in
anticipo con la direzione lavori. Terminati i lavori, il 30 novembre 2017
l'appaltatrice ha trasmesso alla committente una fattura di fr. 50 829.90 con
un saldo in suo favore di fr. 20 596.30. Il 22 dicembre 2017 la RE 1 ha versato
fr. 13 833.05 e nonostante un sollecito di pagamento si è rifiutata di pagare
il residuo di fr. 6763.25. Una proposta dell'appaltatrice di essere liquidata con
il versamento di fr. 5000.– è rimasta senza riscontro.
B. Il 4 dicembre 2018 la
CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendo la
convocazione della RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 5000.–
oltre accessori. All'udienza di conciliazione del 30 gennaio 2019 la
convenuta non è comparsa e constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il
Giudice di pace ha rilasciato il 7 febbraio 2019 l'autorizzazione ad agire
all'istante, alla quale sono state addebitate le spese processuali di fr. 65.–
(inc. 111/2018). L'8 febbraio 2019 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il
precetto esecutivo n. __________4 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per
l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2018, al
quale l'escussa ha interposto opposizione.
C. Con petizione
non motivata del 18 febbraio 2019 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al
medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa
così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al menzionato precetto
esecutivo. Alle prime arringhe del 10 aprile 2019, il Giudice di pace ha
comunicato all'attrice che alle 13.30, orario previsto per l'udienza, una
collaboratrice della convenuta lo aveva informato telefonicamente dell'assenza
di R__________ __________, socio e gerente della convenuta, “per malattia” e l'ha
avvertita che dopo avere ricevuto il relativo certificato medico avrebbe
riconvocato le parti. In tale occasione, l'attrice ha comunque confermato l'istanza
e ha chiesto il pagamento di fr. 200.– quale rifusione per le spese dell'inutile
trasferta da __________ a __________. Preso atto del certificato medico
attestante la malattia di R__________ __________, il Giudice di pace ha riconvocato
le parti all'udienza del 27 giugno 2019. In tale occasione l'attrice ha
ribadito la sua posizione mentre la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. Al termine dell'udienza le parti si sono rimesse al giudizio del
Giudice.
D. Statuendo con
decisione del 17 dicembre 2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione
obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 5000.– oltre interessi e
spese e rigettando in via definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo
per fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2018. Le spese processuali
di complessivi fr. 200.– e quelle della procedura di conciliazione di fr.
65.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta
fr. 200.– per “l'annullamento dell'udienza di contraddittorio del 10
aprile 2018” (recte: 2019).
E.
Contro la
decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29
gennaio 2020 chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di
riformarlo nel senso respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 25
marzo 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a
questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice
al più presto il 18 dicembre 2019, durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv.
1.
lett. c CPC). Il termine di ricorso è così cominciato a decorrere solo
il 3 gennaio 2020 e
sarebbe scaduto 1° febbraio
2020.
Introdotto il 29 gennaio 2020 (cfr.
attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Alle osservazioni al reclamo la CO 1
allega un'e-mail da lei inviata il 28 novembre 2017 agli architetti __________
K__________ e __________ R__________ (doc. A) e un suo calcolo di quanto pagato
dalla controparte (doc. B). Questi documenti, mai sottoposti al primo giudice, sono
irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti
all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova.
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
4.
Nella decisione impugnata
il Giudice di pace, preso atto che l'attrice chiedeva il pagamento di fr. 5000.–
a saldo della fattura da lei emessa il 30 novembre 2017, ha accertato che tale importo
risultava dal seguente calcolo:
Opere a contratto (fattura del
30.11.2017)
fr.
45'630.10
Ribasso 4% (fattura del 30.11.2017)
fr.
1'825.20
fr.
43'804.90
Sconto 2% (fattura 30.11.2017)
fr.
876.10
Importo netto (fattura 30.11.2017)
fr.
42'928.80
IVA 8% (fattura 30.11.2017)
fr.
3'434.30
Importo come a contratto (doc. B/01)
fr.
46'363.10
Supplementi e deduzioni dettagliati in
fattura (al netto di sconto e ribasso 4% + 2% e IVA 8% compresa)
fr.
8'533.10
Totale lavori effettuati
fr.
54'896.20
./. acconti del 10.7 e 28.8.2017
fr.
34'300.00
Residuo come a fattura del 30.11.2017
fr.
20'596.30
Pagamento __________ del 22.12.2017
fr.
13'833.05
Importo richiami e diffide
fr.
6'763.25
Sconto supplementare del 27.4.2018
fr.
1'763.25
Importo di causa
fr.
5'000.00
Secondo
il primo giudice, la convenuta nel versare unicamente fr. 13 833.05 ha operato
“una deduzione di fr. 6763.25 che non trova giustificazione alcuna in quanto
nessuna contestazione è stata mossa nei confronti dell'attrice”, anche perché la
fattura indicava che eventuali reclami avrebbero dovuto essere presentati entro
otto giorni. Dopo l'invio di un primo sollecito di pagamento il 25 gennaio 2018
e di un secondo estratto-conto il 24 aprile 2018 – ha proseguito il Giudice di
pace – nel corso di un incontro, “le parti hanno stabilito forfettariamente” l'importo
di liquidazione in fr. 5000.–. Se non che, egli ha soggiunto, solo il 13 giugno
2018.
la convenuta ha contestato il saldo rivendicato dall'attrice quantunque i lavori
supplementari fossero stati preventivamente concordati con la direzione lavori.
Per il Giudice di pace, tale contestazione, avvenuta dopo oltre cinque mesi
dall'invio della fattura, era tardiva. Per di più, egli ha epilogato, al
dibattimento la convenuta si è limitata a manifestare il proprio disaccordo
sull'azione intrapresa dall’attrice e a produrre il contratto di appalto senza però
fornire una specifica motivazione in relazione alla detrazione operata dal
pagamento eseguito. Ciò posto, il Giudice di pace ha accolto la petizione.
5.
La reclamante rimprovera
innanzitutto al Giudice di pace di avere ritenuto che, a prescindere dal
“termine di reclamo otto giorni indicato sulla fattura”, la sua contestazione della
fattura era tardiva poiché avvenuta dopo cinque mesi e mezzo dal suo invio. Secondo
la giurisprudenza, l'assenza di contestazione
di una fattura dettagliata di un appaltatore durante alcuni mesi non vale ancora come accettazione secondo l'art. 6 CO e al committente rimane la facoltà di contestare
successivamente le basi del calcolo, anche solo nel corso di una procedura
giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015
del 22 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvio a DTF 112 II 502 consid.
3a in: SJ 2015 pag. 60; v. anche CCR sentenza inc. 16.2016.17 del 25
settembre 2018 consid. 6a). Premesso ciò, dalla sola
circostanza che la convenuta abbia atteso
diversi mesi prima di contestare la fattura emessa dall'attrice non si può
concludere che essa l'abbia accettata e
non potesse più contestarla. La contestazione poco giova tuttavia alla
reclamante come si vedrà in appresso.
6.
La reclamante rimprovera
altresì al Giudice di pace di non avere
tenuto conto del fatto che l'attrice ha disatteso l'obbligo di allegazione e di
prova che le incombeva. A suo avviso, dalla
sola fattura prodotta dall'attrice essa “si è trovata nell'impossibilità di
debitamente contestare l'importo che gli veniva chiesto”. Essa sostiene
inoltre che l'attrice, oltre a non motivare la sua domanda, non ha fornito
alcuna prova atta a dimostrare che i lavori supplementari siano stati da lei richiesti,
che la convenuta li abbia effettivamente eseguiti e che la mercede richiesta
sia corretta. Per la reclamante, infine, “anche nel caso in cui
un convenuto non contesti una pretesa, il giudice deve valutare se la stessa
sia fondata”.
a) L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal
diritto federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le
conseguenze dell'assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non
dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita deve fornirne la prova, pena la soccombenza in causa. Premesso
ciò, dal profilo procedurale, la
parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione
(DTF 142 III 465 consid. 4.3). Inoltre, quando, come in concreto, è applicabile
la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova
concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF
144.
III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che dopo essere stato
debitamente allegato e specificato è stato dettagliatamente contestato in causa
nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre
2019.
consid. 5b con riferimento). Nei processi che sottostanno alla massima
dispositiva il convenuto deve specificare nella risposta quali dei fatti
esposti dall'attore riconosca o contesti (art. 222 cpv. 2 CPC).
La
contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere
all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i
fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno
severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate:
più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare
concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 144 III 524 consid.
5.2.2.1; 141 III 437 consid. 2.6; v. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 51 segg. ad art. 55 CPC). Ove l'attore adduca nella sua
petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii
per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa,
questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non
concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della
stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali
non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; v. anche CCR sentenze inc. 16.2019.34/16.2019.35
del 14 settembre 2020 consid. 7a e inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid.
5b).
b) In
concreto, nella sua istanza di conciliazione del 4 dicembre 2018 la CO 1 ha
asserito quanto segue:
“Nel corso del 2017
abbiamo eseguito diversi lavori come da mandato del 18.05.2017 oltre a diverse
opere supplementari come ordinato dal cliente. In data 30.11.2017 abbiamo emesso regolare fattura, deducendo gli
acconti già incassati. Del saldo di fr. 20 596.30 abbiamo
ricevuto solo fr. 13 833.05 in data 22.12.2017, dopo i solleciti sia verbali
che scritti, il cliente ha addotto diverse scuse per non pagare, addirittura
problemi riconducibili ad altri artigiani come ad esempio il caso del cavo
montato dall'elettricista (vedi mail 12.03.2018). Vista la posizione
inconciliante del cliente abbiamo fatto un gesto bonale importante proponendo
quale liquidazione dei restanti fr. 6763.25 l'importo
di fr. 5000.– (vedi estratto conto del 27.04.2018). Malgrado il nostro
gesto il cliente non ha dato alcun segno di conciliazione, al che abbiamo fatto
un ulteriore tentativo bonale con la nostra lettera del 13.06.2018 e quella del 07.11.2018, ma senza successo, quindi ci
vediamo obbligati a fare questo passo per vedere di risolvere la pendenza
(allegati documenti).”
Nella sua petizione del 18 febbraio 2019
l'attrice si è limitata a rilevare che la sua azione era tempestiva essendo
stata introdotta entro i tre mesi dalla notificazione dell'autorizzazione ad agire.
Non contenendo la petizione alcuna motivazione (art. 245 cpv. 1 CPC), il Giudice di pace ha quindi citato le parti al dibattimento. Alle udienze del 10 aprile e del 27 giugno 2019
l'attrice si è riconfermata “nella petizione e negli atti con essa prodotti”. Non
si disconosce che una tale motivazione sia estremamente succinta, ponendosi ai limiti
inferiori imposti dal profilo formale. Resta il fatto che l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 5000.–
rinviando per il dettaglio alla sua fattura del 30 novembre 2017 allegata alla
petizione. Si tratta
di un conteggio dettagliato che riporta separatamente i costi per le opere
previste nel contratto del 18 maggio 2017 e per quelle supplementari (WC
paziente, WC personale, sala d'attesa, locale visita, studio cosmetici,
sterilizzazione, caffetteria personale, corridoio, modifiche impianto
ventilazione). In circostanze siffatte, si può ammettere che l'attrice ha adempiuto
al suo onere di sostanziare l'allegazione e che la fattura da lei prodotta
conteneva le necessarie informazioni affinché la convenuta potesse esprimersi
con cognizione di causa (DTF 144 III 523 consid. 5.2.1.2).
c) Premesso
ciò, all'udienza del 27 giugno 2019, la RE 1 si è limitata a manifestare il suo
disaccordo alla richiesta avversaria, ma a fronte di una fattura dettagliata
non ha concretizzato la sua contestazione. La contestazione della parte convenuta
deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere alla parte attrice
di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da
provare (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.3). In concreto, contrariamente a quanto
addotto nel reclamo, dal verbale di udienza del 27 giugno 2019 non risulta che la
convenuta abbia evidenziato “che secondo il contratto d'appalto eventuali
lavori aggiuntivi avrebbero dovuto essere dapprima discussi e il costo
sottoposto alla committente, ciò che non è avvenuto nella fattispecie”. Né essa
pretende che il primo giudice abbia omesso di verbalizzare tale contestazione, sottoscrivendo
anzi il verbale senza riserve.
Dandosi pertanto una contestazione insufficiente, le allegazioni in merito alla
fatturazione dell'attrice potevano ritenersi come non controverse e dunque tali da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv.
1.
CPC). Certo, il giudice può, d'ufficio, raccogliere prove circa un
fatto non controverso qualora nutra “notevoli dubbi” sulla sua veridicità (art. 153
cpv. 2 CPC), ma neppure la reclamante adombra un'evenienza del genere
nel caso specifico. Ne segue che al proposito la conclusione del Giudice di
pace, quanto meno nel risultato, resiste alla critica.
7.
La reclamante contesta
l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 265.–, poiché
l'attrice non era rappresentata da un avvocato e pertanto non aveva diritto a
ricevere ripetibili. Né essa ha motivato l'eventuale richiesta di un'indennità
d'inconvenienza.
a)
Dalla decisione impugnata risulta che l'importo di fr. 265.– è composto di fr.
65.– quale “tassa della procedura di conciliazione” e da fr. 200.– “per
l'annullamento dell'udienza di contraddittorio del 10 aprile 2019”. Ora, per quel
che è delle spese della procedura di conciliazione, con l'inoltro della causa questo
esborso forfettario è rinviato al giudizio di merito (art. 207 cpv. 2 CPC) e la
ripartizione segue la sorte in applicazione dei principi degli art. 106 segg.
CO. Concretamente, le spese della procedura di conciliazione sono trattate
alla stregua di anticipi e l'attore può chiederne il rimborso in esito alla
decisione sull'azione di merito (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 4 ad art. 207). Nella fattispecie, con la petizione l'attrice ha chiesto
il rimborso delle spese della procedura di conciliazione di fr. 65.– sicché non
è dato di vedere in quale errore sia incorso il Giudice di pace nell'addebitare
tale esborso alla convenuta, interamente soccombente.
b) Relativamente
all'importo di fr. 200.–, con la reclamante si conviene che l'attrice, non
assistita da un rappresentante professionale, non abbia diritto a ripetibili.
Né, in mancanza di motivazione, essa avrebbe diritto a un'adeguata indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In realtà, come si è detto,
l'indennità è stata assegnata a seguito dell'annullamento dell'udienza del 10
aprile 2019. E al proposito la reclamante non revoca in dubbio di avere annunciato
allo stesso orario d'inizio dell'udienza l'assenza del suo socio gerente. Certo
essa ha poi presentato un certificato medico attestante un'incapacità
lavorativa di R__________ __________ dal 10 all'11 aprile 2019, ma nulla rende
verosimile che lo stesso fosse impedito di incaricare un rappresentante e
non potesse agire più
tempestivamente per evitare alla controparte una trasferta inutile.
Tutto sommato nel riconoscere un'indennità per le spese di viaggio e per il
tempo di trasferta profuso inutilmente, al Giudice di pace non può essere
rimproverato un abuso o un eccesso del
proprio potere di apprezzamento. In definitiva il reclamo vede la sua sorte
segnata.
8.
Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza alla resistente
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nessuna richiesta in tal senso essendo
stata da lei formulata.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
550.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.