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Decisione

16.2020.4

Contratto d'appalto: mercede - fattura - onere di allegazione e di contestazione

10 dicembre 2020Italiano17 min

1 di eseguire gli impianti sanitari e di ventilazione nella clinica odontoiatrica a __________ da lei gestita. Il contrat­to

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.4

Lugano

10 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 17 dicembre 2019

dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa 19/2019 (contratto d'appalto)

promossa nei suoi confronti con petizione

del 18 febbraio 2019 dalla

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 18 maggio 2017 la

società RE 1 ha incaricato la società CO

1 di eseguire gli impianti sanitari e di ventilazione nella clinica odontoiatrica a __________ da lei gestita. Il contrat­to

prevedeva una mercede di fr. 46 363.10 (IVA inclusa) e una clausola secondo cui

i lavori supplementari sarebbero stati riconosciuti solo se concordati in

anticipo con la direzione lavori. Terminati i lavori, il 30 novembre 2017

l'appaltatrice ha trasmes­so alla committente una fattura di fr. 50 829.90 con

un saldo in suo favore di fr. 20 596.30. Il 22 dicembre 2017 la RE 1 ha versato

fr. 13 833.05 e nonostante un sollecito di pagamento si è rifiutata di pagare

il residuo di fr. 6763.25. Una proposta dell'appaltatrice di essere liquidata con

il versamento di fr. 5000.– è rimasta senza riscontro.

B. Il 4 dicembre 2018 la

CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendo la

convocazione della RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 5000.–

oltre accessori. All'udienza di conciliazione del 30 gennaio 2019 la

convenuta non è comparsa e constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il

Giudice di pace ha rilasciato il 7 febbraio 2019 l'autorizzazione ad agire

all'istante, alla quale sono state addebitate le spese processuali di fr. 65.–

(inc. 111/2018). L'8 febbraio 2019 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il

precetto esecutivo n. __________4 dell'Ufficio e­secuzioni di Lugano per

l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2018, al

quale l'escussa ha interposto opposizione.

C. Con petizione

non motivata del 18 febbraio 2019 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al

medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa

così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al menziona­to precetto

esecutivo. Alle prime arringhe del 10 aprile 2019, il Giudice di pace ha

comunicato all'attrice che alle 13.30, orario previsto per l'udienza, una

collaboratrice della convenuta lo aveva informato telefonicamente dell'assenza

di R__________ __________, socio e gerente della convenuta, “per malattia” e l'ha

avvertita che dopo avere ricevuto il relativo certificato medico avrebbe

riconvocato le parti. In tale occasione, l'attrice ha comunque confermato l'istanza

e ha chiesto il pagamento di fr. 200.– quale rifusione per le spese dell'inutile

trasferta da __________ a __________. Preso atto del certificato medico

attestante la malattia di R__________ __________, il Giudice di pace ha riconvocato

le parti all'udienza del 27 giugno 2019. In tale occasione l'attrice ha

ribadito la sua posizione mentre la convenuta ha proposto di respingere la

petizione. Al termine dell'udienza le parti si sono rimesse al giudizio del

Giudice.

D. Statuendo con

decisione del 17 dicembre 2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione

obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 5000.– oltre interessi e

spese e rigettando in via definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo

per fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2018. Le spese processuali

di complessivi fr. 200.– e quelle della procedura di conciliazione di fr.

65.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta

fr. 200.– per “l'annullamento dell'udienza di contraddittorio del 10

aprile 2018” (recte: 2019).

E.

Contro la

decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29

gennaio 2020 chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di

riformarlo nel senso respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 25

marzo 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni

emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a

questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice

al più presto il 18 dicembre 2019, durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv.

1.

lett. c CPC). Il termine di ricorso è così cominciato a decorrere solo

il 3 gennaio 2020 e

sarebbe scaduto 1° febbraio

2020.

Introdotto il 29 gennaio 2020 (cfr.

attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Alle osservazioni al reclamo la CO 1

allega un'e-mail da lei inviata il 28 novembre 2017 agli architetti __________

K__________ e __________ R__________ (doc. A) e un suo calcolo di quanto pagato

dalla controparte (doc. B). Questi documenti, mai sottoposti al primo giudice, sono

irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti

all'autorità di reclamo di nuovi mez­zi di prova.

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione impugnata

il Giudice di pace, preso atto che l'attrice chiedeva il pagamento di fr. 5000.–

a saldo della fattura da lei emessa il 30 novembre 2017, ha accertato che tale importo

risultava dal seguente calcolo:

Opere a contratto (fattura del

30.11.2017)

fr.

45'630.10

Ribasso 4% (fattura del 30.11.2017)

fr.

1'825.20

fr.

43'804.90

Sconto 2% (fattura 30.11.2017)

fr.

876.10

Importo netto (fattura 30.11.2017)

fr.

42'928.80

IVA 8% (fattura 30.11.2017)

fr.

3'434.30

Importo come a contratto (doc. B/01)

fr.

46'363.10

Supplementi e deduzioni dettagliati in

fattura (al netto di sconto e ribasso 4% + 2% e IVA 8% compresa)

fr.

8'533.10

Totale lavori effettuati

fr.

54'896.20

./. acconti del 10.7 e 28.8.2017

fr.

34'300.00

Residuo come a fattura del 30.11.2017

fr.

20'596.30

Pagamento __________ del 22.12.2017

fr.

13'833.05

Importo richiami e diffide

fr.

6'763.25

Sconto supplementare del 27.4.2018

fr.

1'763.25

Importo di causa

fr.

5'000.00

Secondo

il primo giudice, la convenuta nel versare unicamente fr. 13 833.05 ha operato

“una deduzione di fr. 6763.25 che non trova giustificazione alcuna in quanto

nessuna contestazione è stata mossa nei confronti dell'attrice”, anche perché la

fattura indicava che eventuali reclami avrebbero dovuto essere presentati entro

otto giorni. Dopo l'invio di un primo sollecito di pagamento il 25 gennaio 2018

e di un secondo estratto-conto il 24 aprile 2018 – ha proseguito il Giudice di

pace – nel corso di un incontro, “le parti hanno stabilito forfettariamente” l'importo

di liquidazione in fr. 5000.–. Se non che, egli ha soggiunto, solo il 13 giugno

2018.

la convenuta ha contestato il saldo rivendicato dall'attrice quantunque i lavori

supplementari fossero stati preventivamente concordati con la direzione lavori.

Per il Giudice di pace, tale contestazione, avvenuta dopo oltre cinque mesi

dall'invio della fattura, era tardiva. Per di più, egli ha epilogato, al

dibattimento la convenuta si è limitata a manifestare il proprio disaccordo

sull'azione intrapresa dall’attrice e a produrre il contratto di appalto senza però

fornire una specifica motivazione in relazione alla detrazio­ne operata dal

pagamento eseguito. Ciò posto, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

5.

La reclamante rimprovera

innanzitutto al Giudice di pace di avere ritenuto che, a prescindere dal

“termine di reclamo otto giorni indicato sulla fattura”, la sua contestazione della

fattura era tardiva poiché avvenuta dopo cinque mesi e mezzo dal suo invio. Secondo

la giurisprudenza, l'assenza di contestazione

di una fattura dettagliata di un appaltatore durante alcuni mesi non vale ancora come accettazione secondo l'art. 6 CO e al committente rimane la facoltà di contestare

successivamente le basi del calcolo, anche solo nel corso di una procedura

giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015

del 22 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvio a DTF 112 II 502 consid.

3a in: SJ 2015 pag. 60; v. anche CCR sentenza inc. 16.2016.17 del 25

settembre 2018 consid. 6a). Premesso ciò, dalla sola

circostanza che la convenuta abbia atteso

diversi mesi prima di contestare la fattu­ra emessa dall'attrice non si può

concludere che essa l'abbia accettata e

non potesse più contestarla. La contestazione poco giova tuttavia alla

reclamante come si vedrà in appresso.

6.

La reclamante rimprovera

altresì al Giudice di pace di non avere

tenuto conto del fatto che l'attrice ha disatteso l'obbligo di allegazione e di

prova che le incombeva. A suo avviso, dalla

sola fattura prodot­ta dall'attrice essa “si è trovata nell'impossibilità di

debitamen­te contestare l'importo che gli veniva chiesto”. Essa sostie­ne

inoltre che l'attrice, oltre a non motivare la sua domanda, non ha fornito

alcuna prova atta a dimostrare che i lavori supplementari siano stati da lei richiesti,

che la convenuta li abbia effettivamen­te eseguiti e che la mercede richiesta

sia corretta. Per la reclamante, infine, “anche nel caso in cui

un convenuto non contesti una pretesa, il giudice deve valutare se la stessa

sia fonda­ta”.

a) L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal

diritto federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le

conseguenze dell'assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non

dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita deve fornirne la prova, pena la soccombenza in causa. Premesso

ciò, dal profilo procedurale, la

parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione

(DTF 142 III 465 consid. 4.3). Inoltre, quando, come in concreto, è applicabile

la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova

concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF

144.

III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che dopo essere stato

debitamente allegato e specificato è stato dettagliatamente contestato in causa

nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre

2019.

consid. 5b con riferimento). Nei processi che sottostanno alla massima

dispositiva il convenuto deve specificare nella risposta quali dei fatti

esposti dall'attore riconosca o contesti (art. 222 cpv. 2 CPC).

La

contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere

all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i

fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno

severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate:

più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare

concretamen­te quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 144 III 524 consid.

5.2.2.1; 141 III 437 consid. 2.6; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 51 segg. ad art. 55 CPC). Ove l'attore adduca nella sua

petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii

per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa,

questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non

concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della

stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali

non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; v. anche CCR sentenze inc. 16.2019.34/16.2019.35

del 14 settembre 2020 consid. 7a e inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid.

5b).

b) In

concreto, nella sua istanza di conciliazione del 4 dicembre 2018 la CO 1 ha

asserito quanto segue:

“Nel corso del 2017

abbiamo eseguito diversi lavori come da mandato del 18.05.2017 oltre a diverse

opere supplementari come ordinato dal cliente. In data 30.11.2017 abbiamo emesso regolare fattura, deducendo gli

acconti già incassati. Del saldo di fr. 20 596.30 abbiamo

ricevuto solo fr. 13 833.05 in data 22.12.2017, dopo i solleciti sia verbali

che scritti, il cliente ha addotto diverse scuse per non pagare, addirittura

problemi riconducibili ad altri artigiani come ad esempio il caso del cavo

montato dall'elettricista (vedi mail 12.03.2018). Vista la posizione

inconciliante del cliente abbiamo fatto un gesto bonale importante proponendo

quale liquidazione dei restanti fr. 6763.25 l'importo

di fr. 5000.– (vedi estratto conto del 27.04.2018). Malgrado il nostro

gesto il cliente non ha dato alcun segno di conciliazione, al che abbiamo fatto

un ulteriore tentativo bonale con la nostra lettera del 13.06.2018 e quella del 07.11.2018, ma senza successo, quindi ci

vediamo obbligati a fare questo passo per vedere di risolvere la pendenza

(allegati documenti).”

Nella sua petizione del 18 febbraio 2019

l'attrice si è limitata a rilevare che la sua azione era tempestiva essendo

stata introdotta entro i tre mesi dalla notificazione dell'autorizzazione ad agire.

Non contenendo la petizione alcuna motivazione (art. 245 cpv. 1 CPC), il Giudice di pace ha quindi citato le parti al dibattimento. Alle udienze del 10 aprile e del 27 giugno 2019

l'attrice si è riconfermata “nella petizione e negli atti con essa prodotti”. Non

si disconosce che una tale motivazione sia estremamente succinta, ponendosi ai limiti

inferiori imposti dal profilo formale. Resta il fatto che l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 5000.–

rinviando per il dettaglio alla sua fattura del 30 novembre 2017 allegata alla

petizione. Si tratta

di un conteggio dettagliato che riporta separatamen­te i costi per le opere

previste nel contratto del 18 maggio 2017 e per quelle supplementari (WC

paziente, WC personale, sala d'attesa, locale visita, studio cosmetici,

sterilizzazione, caffetteria personale, corridoio, modifiche impianto

ventilazione). In circostanze siffatte, si può ammettere che l'attrice ha adempiuto

al suo onere di sostanziare l'allegazio­ne e che la fattura da lei prodotta

conteneva le necessarie informazioni affinché la convenuta potesse esprimersi

con cognizione di causa (DTF 144 III 523 consid. 5.2.1.2).

c) Premesso

ciò, all'udienza del 27 giugno 2019, la RE 1 si è limitata a manifestare il suo

disaccordo alla richiesta avversaria, ma a fronte di una fattura dettagliata

non ha concretizzato la sua contestazione. La contestazione della parte convenuta

deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere alla parte attrice

di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da

provare (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.3). In concreto, contrariamente a quanto

addotto nel reclamo, dal verbale di udienza del 27 giugno 2019 non risulta che la

convenuta abbia evidenziato “che secondo il contratto d'appalto eventuali

lavori aggiuntivi avrebbero dovuto essere dapprima discussi e il costo

sottoposto alla committente, ciò che non è avvenuto nella fattispecie”. Né essa

pretende che il primo giudice abbia omesso di verbalizzare tale contestazione, sottoscrivendo

anzi il verbale senza riserve.

Dandosi pertanto una contestazione insufficiente, le allegazioni in merito alla

fatturazione dell'attrice potevano ritenersi come non controverse e dunque tali da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv.

1.

CPC). Certo, il giudice può, d'ufficio, raccogliere prove circa un

fatto non controverso qualora nutra “notevoli dubbi” sulla sua veridicità (art. 153

cpv. 2 CPC), ma neppure la reclamante adombra un'evenienza del genere

nel caso specifico. Ne segue che al proposito la conclusione del Giudice di

pace, quanto meno nel risultato, resiste alla critica.

7.

La reclamante contesta

l'obbligo di rifondere alla controparte un'in­dennità di fr. 265.–, poiché

l'attrice non era rappresentata da un avvocato e pertanto non aveva diritto a

ricevere ripetibili. Né essa ha motivato l'eventuale richiesta di un'indennità

d'inconvenien­za.

a)

Dalla decisione impugnata risulta che l'importo di fr. 265.– è composto di fr.

65.– quale “tassa della procedura di conciliazione” e da fr. 200.– “per

l'annullamento dell'udienza di contraddittorio del 10 aprile 2019”. Ora, per quel

che è delle spe­se della procedura di conciliazione, con l'inoltro della causa questo

esborso forfettario è rinviato al giudizio di merito (art. 207 cpv. 2 CPC) e la

ripartizione segue la sorte in applica­zio­ne dei principi degli art. 106 segg.

CO. Concretamente, le spe­se della procedura di conciliazione sono trattate

alla stregua di anticipi e l'attore può chiederne il rimborso in esito alla

decisione sull'azione di merito (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 4 ad art. 207). Nella fattispecie, con la petizio­ne l'attrice ha chiesto

il rimborso delle spese della procedura di conciliazione di fr. 65.– sicché non

è dato di vedere in qua­le errore sia incorso il Giudice di pace nell'addebitare

tale esbor­so alla convenuta, interamente soccombente.

b) Relativamente

all'importo di fr. 200.–, con la reclamante si conviene che l'attrice, non

assistita da un rappresentante professionale, non abbia diritto a ripetibili.

Né, in mancanza di motivazione, essa avrebbe diritto a un'adeguata indennità

d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In realtà, come si è detto,

l'indennità è stata assegnata a seguito dell'annullamento dell'udienza del 10

aprile 2019. E al proposito la reclamante non revoca in dubbio di avere annunciato

allo stesso orario d'inizio dell'udienza l'assenza del suo socio gerente. Certo

essa ha poi presentato un certificato medico attestante un'incapacità

lavorativa di R__________ __________ dal 10 all'11 aprile 2019, ma nulla rende

verosimile che lo stesso fosse impedito di incaricare un rappresentante e

non potesse agire più

tempestivamente per evitare alla controparte una trasferta inutile.

Tutto sommato nel riconoscere un'indennità per le spese di viaggio e per il

tempo di trasferta profuso inutilmente, al Giudice di pace non può essere

rimproverato un abuso o un eccesso del

proprio potere di apprezzamento. In definitiva il reclamo vede la sua sorte

segnata.

8.

Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza alla resistente

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nessuna richiesta in tal sen­so essendo

stata da lei formulata.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

550.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.