16.2020.40
Contratto di affitto agricolo: risoluzione anticipata - ricevibilità del reclamo
23 febbraio 2021Italiano12 min
1 ha rimproverato a RE 1 di non avere caricato gli alpi, ricordandole l'importanza
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.40
Lugano
23 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 settembre 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 6 agosto 2020 dal
Pretore del Distretto di Riviera nella
causa SE.2018.9 (contratto di affitto agricolo) da lei promossa con petizione
del 6 luglio 2020 nei confronti del
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 30
maggio 1996 RE 1, che gestiva a __________ un'azienda agricola dedita per lo
più all'allevamento di bovini, ha concluso con il CO 1 un contratto d'affitto
agricolo avente per oggetto gli Alpi di __________ e __________ con un canone
di affitto annuo di fr. 200.–. Il contratto, che prevedeva una durata iniziale
di sei anni, fino al 31 dicembre 2001, era disdicibile un anno prima della
scadenza e prevedeva altresì la possibilità di disdetta anticipata “alla fine
di ogni anno” nei casi “di gravi violazioni delle condizioni del presente
capitolato”. Per tutto quanto non espressamente precisato, il contratto
rinviava al regolamento degli alpi del CO 1 (NRA), al Codice delle obbligazioni
e alla legislazione vigente in materia di affitti agricoli. Il contratto si è
rinnovato tacitamente ogni sei anni.
B. Il 14 ottobre 2016 il CO
1 ha rimproverato a RE 1 di non avere caricato gli alpi, ricordandole l'importanza
del loro corretto sfruttamento e l'impossibilità di accettare un ulteriore
mancato carico, ingiungendole di notificargli entro il 15 aprile successivo,
come previsto dall'art. 6 del regolamento, il numero di capi di bestiame
alpeggiato per l'anno 2017 con l'avvertenza che una mancata comunicazione sarebbe stata considerata una grave
violazione contrattuale, con conseguente possibilità di disdetta del contratto
per la fine dell'anno. Il 20 aprile 2017 il locatore, constatato che l'affittuaria non aveva ottemperato alla richiesta, ha
notificato all'affittuaria la disdetta straordinaria del contratto per il 31
dicembre 2017. Il 25 aprile 2017 RE 1 ha contestato tale disdetta. Il 19 giugno
2017 il CO 1 ha confermato la disdetta per gravi motivi.
C. Il 18 luglio 2017 RE 1 si è rivolta al Segretario
assessore del Distretto di Riviera per un tentativo di conciliazione volto a
ottenere l'accertamento della nullità della disdetta straordinaria del
contratto d'affitto agricolo o, quanto meno, una protrazione dello
stesso per la durata di sei anni. All'udienza di conciliazione del 28 settembre
2017 il Segretario assessore, su richiesta delle parti, ha sospeso la procedura
in vista di un eventuale accordo. Decadute senza esito le trattative,
il Segretario assessore ha rilasciato il 14 giugno 2018 l'autorizzazione ad
agire all'istante. Non sono state prelevate spese processuali (CM.2017.18).
D. Con
petizione del 6 luglio 2018 RE 1 ha convenuto il CO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Riviera per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle
sue osservazioni del 20 luglio 2018 il convenuto ha proposto di respingere la
petizione. Alle prime arringhe del 19 settembre 2018 le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. Terminata l'istruttoria il 19 novembre 2019, le
parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte
del 16 e del 20 dicembre 2019, in cui entrambe hanno confermato i rispettivi
punti di vista. Statuendo con
decisione del 6 agosto 2020 il Pretore ha respinto la petizione e posto le
spese processuali di fr. 500.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al
convenuto fr. 2500.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12
settembre 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
F. Nel
frattempo, l'8 novembre 2018 il CO 1 ha notificato a RE 1 la disdetta ordinaria
del contratto per il 31 dicembre 2019. La contestazione della disdetta è
attualmente pendente davanti al medesimo Pretore (inc. SE.2019.5).
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Nella decisione impugnata il Pretore, rammentato che
il contratto tra le parti prevedeva la possibilità di disdetta straordinaria
nei casi “di grave violazione delle condizioni del presente capitolato”, ciò
che prevede altresì la legge federale
sull'affitto agricolo (LAAgr), ha accertato innanzitutto che il CO 1 ha motivato la disdetta
straordinaria con il mancato sfruttamento degli alpi nel 2016 e con la mancata
comunicazione del numero dei capi di bestiame che sarebbero stati caricati nel
2017.
Il Pretore ha appurato che fino al 2015 l'affittuaria aveva
convenientemente sfruttato gli Alpi portandovi a pascolare 8/11 mucche, ma che l'attrice
aveva ammesso di non caricare l'Alpe __________ già dal 2015 ed era altresì
pacifico che essa non aveva caricato gli Alpi nel 2016. Inoltre, egli ha
constatato che prima della stagione di estivazione, l'affittuaria era stata
oggetto di misure urgenti da parte del veterinario cantonale, che il 9 giugno
2016.
le aveva sequestrato tutto il bestiame e le aveva proibito di detenerne
altro, ragione per cui l'affittuaria all'inizio della stagione non aveva animali
da estivare. Per di più, egli ha soggiunto, essa stessa aveva negato il suo
consenso affinché terzi potessero sfruttare gli Alpi. Per il Pretore, l'affittuaria
già dal 2015 per l'Alpe __________ e nel 2016 anche per l'Alpe __________ aveva
disatteso “un fondamentale obbligo contrattuale”. Per di più, dagli atti non
risultava che l'affittuaria avesse fatto presente al locatore l'impossibilità
di gestire convenientemente gli Alpi per la necessità di eseguire grossi
interventi di manutenzione che fossero a carico del locatore. In siffatte
circostanze, il Pretore ha ritenuto più che legittima la diffida del 14 ottobre
2016, con cui il locatore ha preteso il rispetto dell'obbligo, sancito
dall'art. 6 NRA e richiamato nella sua integralità all'art. 14 del contratto, di
comunicare entro il prossimo 15 aprile il numero di capi di bestiame che
sarebbe stato caricato per la stagione 2017 con la diffida che in caso di
mancata comunicazione avrebbe dato disdetta straordinaria del contratto per
gravi violazioni.
Il Pretore non ha inoltre ravvisato una
condotta abusiva da parte del CO 1 “per aver preteso solo per il 2017 il
rispetto dell'obbligo ex art. 6 NRA”, poiché prima del 2016, quando all'attrice
è stata inibita la detenzione di animali, esso non aveva ragione di dubitare
del corretto carico degli Alpi. Per il primo giudice, tale circostanza ha ragionevolmente
preoccupato il locatore, che vedeva a quel punto messo a rischio il corretto
sfruttamento degli Alpi, tanto più che nel 2016 gli Alpi non sono stati
caricati. A suo parere, di conseguenza, la pretesa di rispetto dell'obbligo contrattuale
era più che legittima in ragione delle circostanze concrete. Infine, egli ha
epilogato, RE 1 nemmeno pretende di aver rispettato tale obbligo, sicché “sussistono
validi gravi motivi che giustificano la disdetta straordinaria data dal
Patriziato per il contratto di affitto del 30 maggio 1996”. E ciò a maggior
ragione viste le posizioni intransigenti e contrarie agli obblighi contrattuali
assunte dall'affittuaria, le quali rendono impossibile imporre la prosecuzione
del contratto al CO 1.
Quanto
alla richiesta di protrazione del contratto, il primo giudice l'ha esclusa
sulla base dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LAAgr poiché nel caso di una valida
disdetta straordinaria per gravi motivi – come nella fattispecie – una
protrazione del contratto non entra in linea di conto. Ciò posto, il Pretore ha
respinto la petizione.
2.
Al reclamo RE 1 acclude una e-mail del 21 novembre
2017.
in cui l'avv. PA 1 formula una proposta
transattiva (doc. B di reclamo), la sua risposta del 4 dicembre 2017 a
tale proposta (doc. C1 di reclamo), una sua lettera del 27 febbraio 2018 alla
controparte (doc. C di reclamo) e un “documento sui rifugi” (doc. D di reclamo).
Salvo la lettera del 27 febbraio 2018 che già figura nell'incarto trasmesso a
questa Camera dal Pretore, gli altri documenti non sono stati sottoposti al
primo giudice. Essi sono quindi inammissibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle
parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova.
3.
La reclamante rimprovera al Pretore di avere
ritenuto non rilevanti i fatti avvenuti dopo la notifica della disdetta
straordinaria del contratto e di non avere tenuto conto del fatto che il 28
settembre 2017 il CO 1 le aveva sottoposto una proposta transattiva (doc. B di
reclamo). A suo avviso, avendo il 27 febbraio 2018 rispettato i termini dell'accordo “stabilito in sede di conciliazione”
e informato la controparte di essere
intenzionata a caricare gli alpi l'estate successiva, come poi effettivamente
successo, “viene automaticamente stabilita la nullità della disdetta anticipata
e quella ordinaria del contratto d'affitto”. Per tacere del fatto che la procedura di
conciliazione non è terminata con una transazione avente effetto di decisione
passata in giudicato tant'è che all'istante è stata rilasciata l'autorizzazione
ad agire, l'argomentazione, fondata su un nuovo documento irricevibile in
questa sede (sopra consid. 2), è anch'essa nuova e come tale inammissibile (art. 326
cpv. 1 CPC).
4.
La reclamante sostiene poi che, diversamente
da quanto accertato dal Pretore, nel 2016 non è stato il CO 1 ma la Fondazione __________
a chiederle di autorizzare un pastore a caricare gli alpi. Inoltre, rileva di
avere acconsentito a tale richiesta ma il
pastore ha scelto di alpeggiare le sue bestie altrove non essendo riuscito a
farle salire lungo il sentiero, impervio, che conduce agli alpi da lei presi in
affitto. Adduce altresì che i contributi
cantonali e federali investiti dal convenuto non hanno portato nessun vantaggio
per il bestiame e che anzi, con il loro utilizzo “l'unico riparo per bovini
(stalla), nel 2017 è stato abolito per far posto a una doccia e WC per
escursionisti”. Essa rimprovera poi al Pretore
di non avere indicato che il CO 1 non ha mai provveduto, nonostante le sue
richieste, a eseguire la manutenzione e la messa in sicurezza dei sentieri e
che ha dunque gravemente violato il contratto. Se non che, completamente avulse
dalle motivazioni del Pretore, tali doglianze si esauriscono in recriminazioni
senza rilievo ai fini del giudizio. Oggetto del litigio è la validità della
disdetta straordinaria notificatale dal CO 1. Al riguardo non giova
pertanto dilungarsi.
5.
La reclamante, che non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui nel non comunicare al Patriziato entro il 15 aprile 2017 il quantitativo di bestiame
che intendeva condurre all'alpeggio
essa aveva violato l'art. 6 NRA,
rileva tuttavia che mai prima di allora il locatore le aveva chiesto il
rispetto di tale clausola. Essa intravvede pertanto un comportamento abusivo da
parte dell'ente pubblico. Ora, è vero che prima del 14 ottobre 2016 il CO 1 non
ha mai chiesto all'affittuaria di
notificargli, così come previsto dall'art. 6 NRA, il numero di capi di bestiame
che intendeva alpeggiare entro il 15 aprile dell'anno seguente. Ci si può pertanto
chiedere se una violazione dell'obbligo di notifica previsto dall'art.
6.
NRA, dopo che per più di un ventennio non ne era stato preteso il rispetto, costituisca
un motivo grave per giustifica la disdetta anticipata.
Sia
come sia, il Pretore ha accertato che l'affittuaria non aveva caricato l'Alpe __________ dal 2015 e l'Alpe di __________
dal 2016, che il 9 giugno 2016 essa era stata oggetto di misure urgenti da
parte del veterinario cantonale al punto da sequestrarle tutto il bestiame
proibendole di tenerlo. La reclamante non
pretende che tali accertamenti siano manifestamente errati. Senza incorrere in
arbitrio, sulla scorta di tali circostanze, non appare così insostenibile
ritenere che la situazione fosse mutata rispetto agli anni
precedenti e che il CO 1 potesse effettivamente dubitare delle capacità dell'affittuaria di caricare gli alpi esigendo così il rispetto
del contratto. Per di più, la
reclamante non contesta di avere ricevuto la diffida, che conteneva la
comminatoria di disdetta, e non pretende di avere ottemperato alla richiesta. In circostanze siffatte la conclusione del Pretore
secondo cui nella fattispecie la violazione dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 6 NRA costituisce un motivo
grave che giustifica la disdetta straordinaria non risulta errata. Ne segue, in definitiva, che il reclamo, insufficientemente motivato (nel
senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), va dichiarato irricevibile.
6.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.