16.2020.41
Contratto di locazione - risoluzione senza preavviso del contratto per difetti o restituzione anticipata dell'ente locato - interessi sull'importo della garanzia locativa prestata dalla conduttrice
16 dicembre 2021Italiano19 min
aprile 2016 CO 1, quale locatore, e RE 1, quale conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione avente
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.41
Lugano
16 dicembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 settembre 2020 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 28 agosto 2020 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa
SE.2017.67 (locazione) promossa con petizione del 16 novembre 2017 nei
confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 15
aprile 2016 CO 1, quale locatore, e RE 1, quale conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione avente
per oggetto un locale a uso
commerciale, adibito a salone di estetista, al pian terreno dello stabile “Casa CO 1” a __________, oltre a un
posteggio scoperto “1 x la clientela (privato solo occasionale)”. Il contratto, di durata indeterminata, poteva
essere disdetto con preavviso di 6 mesi la prima
volta il 31 gennaio 2019 e prevedeva una pigione di fr. 600.– mensili, un acconto spese
accessorie di fr. 75.– mensili e un deposito di garanzia di fr. 1800.–. Le parti hanno inoltre concordato che
indicativamente dal 1° agosto 2016 la locazione avrebbe avuto quale oggetto
anche un appartamento a uso abitativo al 1° piano dello stabile, per una
pigione complessiva per l'appartamento e il “negozio” di fr. 1400.–
mensili e un ulteriore deposito di garanzia di fr. 2400.–.
B. Il 9 agosto 2016 CO 1 e RE 1 hanno sottoscritto un nuovo contratto di
locazione, che “annulla e sostituisce quello per il negozio”, per “negozio PT e
app. 1 P” con un posteggio scoperto “1 x la clientela (privato solo
occasionale)”, come “abitazione famigliare per 1-2 persone” e “studio
estetista” con inizio della locazione il 1° agosto 2016 per durata
indeterminata, disdicibile con preavviso di 6 mesi la prima volta il 1° febbraio
2019, per una pigione complessiva di fr. 1400.– mensili oltre un acconto spese
di fr. 150.– mensili e un deposito di
garanzia di fr. 4200.–. Il 1° settembre 2016 il locatore ha confermato per
scritto che, a seguito del versamento il 28 aprile 2016 di fr. 1800.– e
l'8 agosto 2016 di fr. 2400.–, aveva ricevuto integralmente il
deposito di garanzia di fr. 4200.–.
C. Il 21
marzo 2017 il locatore ha rammentato alla conduttrice che i posteggi dovevano
essere lasciati a disposizione della clientela e non utilizzati privatamente, revocando
l'autorizzazione a posteggiare a uso privato “due vetture piccole (S__________)
nei due posteggi demarcati appositamente” durante il giorno, poiché la conduttrice e un'altra inquilina vi posteggiavano
vetture più grandi. Il 5 aprile 2017 la conduttrice ha contestato le
rimostranze del locatore, rivendicando l'uso di due posteggi, uno per la
clientela e uno privato. Il 19 aprile 2017 l'inquilina gli ha comunicato che
non essendo stato ripristinato “l'uso
dell'ente locato come pattuito (concessione posteggi […])”, “questo difetto (risp. inadempienza contrattuale)
rendono impossibile la continuazione della locazione” e ha dichiarato di
recedere con effetto immediato dal contratto (abitazione
e negozio), sicché “nessuna pigione è più dovuta”, con l'impegno a
depositare presso l'Ufficio di conciliazione “un adeguato importo a valere
quale indennizzo per il periodo intercorso fra la scadenza dell'ultima pigione
pagata (aprile 2016) e il trasloco”. Il 24 aprile 2017 il locatore ha
contestato il recesso immediato del contratto e ricordato alla conduttrice il
suo dovere di trovare un subentrante qualora avesse voluto restituire
anticipatamente l'ente locato. Il 29 maggio 2017 la conduttrice ha comunicato
al locatore che “i clienti non posteggeranno più in loco, ma altrove, per cui
verrà occupato unicamente 1 posteggio”.
D. Il 18 agosto 2017 RE 1, preso atto che sotto il cartello “P Riservato
ai clienti” posato nel piazzale dello stabile era stato coperto il nominativo
del suo salone di estetista, ha rinnovato la “disdetta immediata” per gravi
motivi con effetto il 31 agosto successivo preannunciando la riconsegna
dell'ente locato al 29 agosto. Lo stesso giorno la conduttrice ha poi precisato
che la disdetta con effetto immediato era
quella del 19 aprile precedente e che dopo di allora sono stati “versati
importi di indennizzo per la protrazione dell'occupazione, ma in assenza di
contratto di locazione”. La consegna dell'ente locato è infine avvenuta il 14
settembre 2017.
E. Il
20 settembre 2017 RE 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Minusio per un tentativo di conciliazione nei
confronti di CO 1 volto a ottenere “la restituzione del deposito di
garanzia di fr. 4200.– non depositato a norma di legge nonché il pagamento da
parte del convenuto di un indennizzo per danni finanziari”. L'autorità di
conciliazione, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato
il 24 ottobre 2017 l'autorizzazione ad agire all'istante (inc. 102/17).
F. Con petizione del 15 novembre 2017 RE
1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la
condanna di CO 1 al pagamento di
fr. 4200.– oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2016 su fr. 1800.– e dal 9 agosto 2016 su fr. 2400.– “quale restituzione del deposito locativo” o
quanto meno l'ordine al convenuto, sotto comminatoria delle sanzioni civili e
penali (art. 292 CP), a depositare su un conto bancario vincolato fr. 4200.–
oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2016 su fr. 1800.– e dal 9
agosto 2016 su fr. 2400.– fino alla data dell'apertura
del conto. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2018 il convenuto ha proposto
di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di condannare
l'attrice a versargli fr. 7750.– “a titolo di canoni locativi arretrati
(acconto spese accessorie incluso) per i mesi da settembre 2017 a gennaio 2018
inclusi”, fr. 191.45 “a titolo di conguaglio delle spese accessorie per il
periodo dal 1° agosto 2016 al 31 agosto 2017” e fr. 1775.50 quale risarcimento
per la riparazione dei difetti “a lei imputabili” così come di liberare in suo
favore il deposito di garanzia di fr. 4200.– a parziale compensazione del suo
credito nei confronti dell'attrice. Con replica e risposta riconvenzionale
dell'8 marzo 2018 RE 1 ha ribadito le sue domande e ha concluso per la
reiezione della riconvenzione, ponendo in compensazione a eventuali pretese
riconvenzionali riconosciute al convenuto fr. 567.95 per
un lavandino, fr. 278.65 per una maniglia, fr. 167.40 per uno zerbino,
fr. 700.– per una porta, fr. 6000.– per il mancato uso della
lavanderia, fr. 2000.– per “l'inesistenza di una cantina-ripostiglio
prevista contrattualmente” e per “oggetti e vestiario” deteriorati portati in
discarica e almeno fr. 100 000.– per il “pregiudizio alla sua salute e capacità
lavorativa causatole dal trattamento persecutorio del convenuto”. Alle prime arringhe del 22
maggio 2018 le parti hanno ribadito le loro posizioni, il convenuto contestando le pretese poste in compensazione dall'attrice.
Entrambe hanno notificato prove. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a
conclusioni scritte. Nei loro allegati del 9 giugno e
del 10 luglio 2020 esse hanno riaffermato le loro domande, il convenuto
quantificando inoltre in fr. 11 432.– l'indennità per ripetibili. In un
memoriale spontaneo del 16 luglio 2020 l'attrice ha contestato l'indennità per
ripetibili chiedendo di estromettere dagli atti la nota d'onorario del
patrocinatore del convenuto. Il 21 luglio 2020 quest'ultimo ha avversato la
richiesta avversaria.
G. Statuendo
con decisione del 28 agosto 2020 il Pretore ha respinto la petizione e ha
accolto parzialmente la domanda riconvenzionale
nel senso che ha condannato l'attrice a versare
fr. 3300.– al convenuto, il quale è stato autorizzato
a tenere la garanzia di fr.
4200.–. Le spese processuali
di complessivi fr. 870.– sono state poste per fr. 670.– a carico dell'attrice e per fr. 200.– a carico del convenuto,
al quale l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 2500.–
per ripetibili parziali.
H. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
21 agosto (recte: settembre) 2020 in cui chiede l'annullamento del
giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere parzialmente la sua
petizione obbligando CO 1 a versarle fr. 3700.– oltre interessi al 5% su fr.
4200.– dal 1° febbraio 2016 su fr. 1800.– e dal 9 agosto 2016 su fr. 2400.– e
di respingere l'azione riconvenzionale. Nelle
sue osservazioni del 28 ottobre 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il
Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 9716.95, donde
la competenza di questa Camera. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'attrice il 31 agosto 2021. Introdotto il 21 settembre 2020, il
reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore, riassunte le divergenti posizioni delle parti e
constatato che il contratto di locazione prevedeva un posteggio scoperto “1 x la
clientela (privato solo occasionale)”, ha ritenuto che con quest'ultima
espressione il locatore si era obbligato a mettere a disposizione della conduttrice un posteggio per la clientela ma
utilizzabile la sera e i festivi a scopo privato, e un altro a uso privato
durante il giorno per il parcheggio di una S__________ ma non per un altro
veicolo più grande come quello acquistato in corso di locazione dalla controparte.
Per il primo giudice inoltre, il 29 maggio 2017 la conduttrice aveva rinunciato
al posteggio per la clientela “sicché è lei la
responsabile del difetto sul quale fonda il recesso senza preavviso”. Egli ha
così stabilito che i difetti
dell'ente locato fatti valere dall'attrice non giustificavano una rescissione
senza preavviso del contratto, di modo che per non dover versare la pigione dall'agosto 2017
alla prima scadenza contrattuale del 1° febbraio 2019 la conduttrice avrebbe dovuto trovare un subentrante, ciò che però non ha ossequiato.
Quanto al locatore, il primo giudice ha accertato che egli aveva esposto un
cartello fuori dai locali per una rilocazione e aveva pubblicato annunci al più
tardi da ottobre 2017 di modo che non era rimasto inattivo per troppo tempo. Per
il Pretore, visto che il locatore rivendicava in via riconvenzionale la pigione
fino a gennaio 2018 pur avendo rilocato l'ente dal 1° luglio 2018, ha obbligato
la conduttrice a versargli la pigione da settembre 2017 a gennaio 2018 per
complessivi fr. 7000.–. Relativamente alle altre pretese del locatore, il
Pretore ha respinto quella di fr. 750.– per spese accessorie ma ha accolto
limitatamente a fr. 500.– quella volta al rimborso delle riparazioni dei danni costatati alla riconsegna dell'ente
locato. Per questi
motivi, egli ha obbligato l'attrice a versare al
convenuto fr. 7500.–, importo parzialmente compensabile con quello della
garanzia di fr. 4200.– “mai depositata dal convenuto” donde un saldo in favore del locatore di fr. 3300.–.
4.
RE 1, che non
contesta di essere tenuta a versare al convenuto fr. 500.– a titolo di
riparazione dei difetti dell'ente locato a lei imputabili, censura l'ammissione
della pretesa riconvenzionale del convenuto
di fr. 7000.– corrispondenti alla pigione da settembre 2017 a gennaio 2018,
ritenendo di non doverla corrispondere perché il contratto di locazione
è stato da lei validamente rescisso senza preavviso in virtù dell'art. 259b
lett. a CO. Ella rimprovera al primo giudice di avere ritenuto nulla la sua
disdetta con effetto immediato per avere considerato a torto che il 29 maggio
2017.
il suo precedente patrocinatore avrebbe rinunciato per suo conto al posteggio
per la clientela. A suo avviso, tale comunicazione non equivaleva a una
rinuncia al posteggio fisso per la clientela, giacché nell'indicare che avrebbe
occupato un solo posteggio non intendeva dire che avrebbe occupato unicamente
il posteggio occasionale per uso privato (usato assieme a un'altra persona) ma
quello fisso per la clientela. Inoltre, la reclamante soggiunge, si trattava
solamente di una proposta, mai accettata, per attenuare l'ostilità del
locatore. Rileva poi di avere dopo il 29 maggio 2017 “rinunciato ad usare il
solo posteggio occasionale, limitandosi a utilizzare normalmente quello che le
spettava di diritto e il cui uso era compreso, ovviamente, nel canone di
locazione” e che qualora avesse rinunciato anche al posteggio per la clientela
avrebbe chiesto una riduzione del canone di locazione. Per di più, nel mese di
agosto 2017 il locatore le ha poi impedito l'uso anche del posteggio per la
clientela, lasciandola senza alcun posteggio, ciò che le ha causato un “pregiudizio
notevole nella fruizione dell'appartamento e del negozio” che a suo avviso
rende legittima la sua rescissione dal contratto ai sensi dell'art. 259b
lett. a CO.
5.
In concreto,
il
Pretore ha sostanzialmente accertato, senza che la reclamante muova obiezioni,
che oggetto della locazione era un solo posteggio garantito per la clientela,
utilizzabile la sera e i festivi a scopo privato e che contrattualmente il
locatore si era assunto l'obbligo di mettere a disposizione un secondo
posteggio a uso privato per una S__________. Egli ha poi accertato che il 21
marzo 2017 il locatore ha revocato l'autorizzazione eccezionale a posteggiare la
S__________ durante il giorno poiché l'inquilina possedeva una vettura più
grande (doc. E). Il 5 aprile successivo la conduttrice ha contestato le
rimostranze del locatore chiedendo “Preso
atto della mancata volontà del locatore di ripristinare l'uso di mettere – nero
su bianco – a disposizione un posteggio privato (oltre a quello per la
clientela) scelto fra quelli attualmente in loco sul sedime [posteggio CO 1]”
(doc. G). dell'ente locato come pattuito (concessione posteggi sul sedime), il
19.
aprile 2017 l'inquilina ha rescisso il contratto, misura contestata dal
locatore il 24 aprile successivo (doc. I e L). Con messaggio di posta
elettronica del 29 maggio 2017 l'avv.
__________ C__________, precedente patrocinatore dell'attrice, ha comunicato al
legale del convenuto che “i clienti non posteggeranno più in loco, ma altrove,
per cui verrà occupato unicamente 1 posteggio” (doc. 3). Il 18 agosto 2017,
dopo che sotto il cartello “P Riservato ai clienti” nel piazzale della “Casa CO
1” è stato coperto il nominativo del negozio di estetista della conduttrice
(doc. H), quest'ultima ha rinnovato la “disdetta immediata” dal contratto per
gravi motivi con effetto il 31 agosto e preannunciato la consegna dell'ente il
29.
agosto (doc. M).
Ora, per tacere del fatto
che a ben vedere la reclamante nemmeno spiega come andasse intesa la
dichiarazione del 29 maggio 2017, dal tenore della stessa il destinatario poteva ragionevolmente ritenere che la
conduttrice avrebbe posteggiato il suo veicolo privato in uno degli stalli
usufruibili dalla clientela e che i suoi clienti avrebbero parcheggiato
altrove. Detto altrimenti, RE 1 aveva sostanzialmente proposto di modificare
l'attribuzione contrattuale del posteggio non più in favore della clientela ma
per sé privatamente. La reclamante parte dall'assunto che avesse diritto
a due posteggi, di cui uno per sé privatamente, allorquando quest'ultima
possibilità era “occasionale” nel senso che si trattava di un impegno del locatore
a concederle un posteggio per un determinato veicolo, alla stregua di una mera
autorizzazione. Cambiato veicolo e caduta l'autorizzazione, ella non aveva più
alcun diritto di posteggiare la sua vettura durante gli orari di apertura dei
negozi che si affacciano sul posteggio. Posto che non contesta che dopo di allora i suoi clienti hanno
continuato a posteggiare nel piazzale della “Casa CO 1”, contrariamente
a quanto dichiarato il 29 maggio 2027 all'atto pratico ella occupava per finire
due stalli, di cui uno in modo continuo per sé, senza averne in realtà diritto.
Il locatore, nel vietare ai clienti della conduttrice di occupare i posteggi ha
di fatto seguito le indicazioni di
quest'ultima. In circostanze siffatte, la conclusione del Pretore
secondo cui l'attrice aveva delle responsabilità per il difetto invocato a
sostegno della rescissione immediata dal contratto di locazione, ovvero la
mancata messa a disposizione di parcheggi per la clientela, non può ritenersi manifestamente
errata, ovvero insostenibile. Sulla base di tale accertamento, la conclusione
del Pretore di applicare l'art. 264 CO non può dirsi errata. Su questo punto il
reclamo vede la sua sorte segnata.
6.
La
reclamante lamenta inoltre il mancato riconoscimento degli interessi di mora al
5% da lei chiesti su fr. 1800.– dal 1° febbraio 2016 e su fr. 2400.– dal 9
agosto 2016. Fa valere che in violazione dell'art. 257e CO il locatore non
ha depositato su un conto bancario vincolato quanto da lei prestato a titolo di
garanzia ragione per cui il locatore deve risarcirle il danno causatole e rifonderle
il vantaggio illecitamente conseguito a suo
discapito. Soggiunge che “l'obbligo di corrispondere almeno un interesse
moratorio del 5% è il minimo che il conduttore può pretendere con riferimento
all'art. 104 CO e all'esigibilità della prestazione in quanto tale”. Il
Pretore non ha affrontato la questione.
a) Ora,
sulla base delle motivazioni da lei addotte,
la conduttrice non ha diritto a interessi di mora virtù dell'art. 104
cpv. 1 CO, che sono dovuti sull'importo della garanzia prestata dal conduttore
soltanto se il locatore si trova in mora, ciò
che presuppone che l'obbligazione di restituire la garanzia sia
esigibile, ossia che il contratto di locazione sia terminato, che il ritardo
nell'esecuzione sia ingiustificato e che vi sia stata un'interpellazione. La
conduttrice tutt'al più ha diritto agli interessi bancari che sarebbero
maturati sull'importo prestato a titolo di garanzia. In effetti, secondo l'art. 257e cpv. 1 CO se il conduttore di locali
d'abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il
locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di
deposito intestato al conduttore. L'art. 6 cpv. 1 della legge di
applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto del 24 giugno 2010 (RL 222.100) precisa che il locatore che
riceve, a seguito del contratto di
locazione, denaro contante a titolo di garanzia, deve depositarlo entro
10.
giorni su un libretto di risparmio o di deposito intestato al conduttore presso una banca avente sede o agenzia
nel Canton Ticino. Il locatore che omette di effettuare un tale
deposito, oltre a essere suscettibile di incorrere in sanzioni previste dal Codice
penale (art. 138 CP) o dalle diposizioni penali cantonali (art. 11 della legge
cantonale; cfr. Marchand in:
Bohnet/Carron/ Montini [curatori], Droit du bail à loyer et à ferme
– Commentaire pratique, 2ª edizione, n. 23 ad art. 257e CO), è
tenuto a pagare al conduttore a titolo di risarcimento danni la somma corrispondente
agli interessi che sarebbero maturati sulla garanzia in denaro secondo il tasso
usuale in vigore nel cantone dove si trova l'ente locato (Marchand, op. cit, n. 24 ad art. 257e CO).
b) In
concreto, è indubbio che il locatore non ha depositato la garanzia prestata
dalla locatrice su un conto bancario vincolato tant'è che egli non contesta di
avere ricevuto una multa di fr. 200.–. Il problema è che tutto si ignora
del tasso usuale in vigore nel Cantone Ticino nel 2016, al momento della
consegna della garanzia. Né questo può dirsi notorio. In mancanza di dati che
incombeva all'attrice addurre, la sua pretesa non può essere accolta. Ne segue
che anche al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.
7.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, CO 1 rivendica
un'indennità
di complessivi fr. 1000.–. Ora, l'indennità per ripetibili in cause dal valore litigioso di fr. 9716.95 prevista dall'art. 11 cpv.
1.
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
178.310) è compresa tra il 15 e il 25% del valore medesimo. In sede di reclamo,
le ripetibili sono comprese tra il 30 e il 60% di quelle calcolate per la prima
sede (art. 11 cpv. 2 del
citato regolamento). In concreto, dandosi un'indennità per ripetibili in prima
sede di fr. 3904.30 l'importo rivendicato si giustifica già in base all'aliquota
minima 30% prevista dall'art. 11 cpv. 2 lett. b del noto regolamento, ciò che
si giustifica anche retribuendo circa tre ore di lavoro a fr. 280.– oltre spese
e IVA.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 1000.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.