16.2020.42
Contratto di lavoro: surrogazione della cassa disoccupazione - licenziamento immediato
26 novembre 2021Italiano12 min
stipulare un contratto di durata indeterminata con uno stipendio di fr. 3000.– mensili
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.42
Lugano
26 novembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 settembre 2020 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2018.10 (contratto di lavoro: surrogazione) promossa
nei suoi confronti con petizione del 16 gennaio 2018
da
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
1° maggio 2013 RE 1 ha assunto K__________ __________ in qualità di
collaboratrice domestica. Il contratto, a tempo indeterminato, prevedeva
inizialmente un salario di fr. 1600.– mensili
lordi per un tasso di occupazione di 22.5 ore settimanali (pari al 53%).
Successive modifiche contrattuali hanno condotto le parti, il 30 giugno 2016, a
stipulare un contratto di durata indeterminata con uno stipendio di fr. 3000.– mensili
lordi per un impiego a tempo pieno. Il
contratto è stato disdetto con effetto immediato il 13 ottobre 2016. La
lavoratrice ha contestato la disdetta straordinaria e ne ha chiesto la
motivazione. Al che la datrice di lavoro ha precisato come la stessa fosse
riconducibile agli stati di ubriachezza della dipendente sul posto di lavoro e
in particolare a quello prodottosi la sera del 12 ottobre 2016. Il 17 ottobre
2016 K__________ __________ si è annunciata a CO 1 dalla quale ha ricevuto dal
17 ottobre al 31 dicembre 2016 indennità di disoccupazione per complessivi
fr. 5405.90 netti.
B. Il
29 agosto 2017 CO 1, in virtù
della cessione di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI surrogata nel diritto al salario
della dipendente nel limite delle indennità giornaliere versatele, si è rivolta
al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo
la convocazione di RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 5405.90 più interessi al 5% “dal termine legale”. All'udienza del 2 ottobre 2017 il Segretario assessore,
preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato all'istante
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.409).
C. Il 16 gennaio 2018 CO
1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere
quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 9
aprile 2018 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Congiunta la causa
con quella introdotta il 12 gennaio 2018 da K__________ __________ volta a
ottenere dalla convenuta il pagamento di fr. 44 506.45 oltre interessi a titolo
di salario e indennità per licenziamento abusivo (OR.2018.10), alle prime arringhe del 12 ottobre 2018 le
parti hanno confermato le proprie domande e hanno notificato prove. Terminata l'istruttoria il 19 dicembre
2018, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni
scritte. Il 13 febbraio 2019 l'attrice ha comunicato di rinunciare a presentare
un memoriale, mentre nel proprio allegato del 18 febbraio 2019 la convenuta ha
riaffermato la sua posizione.
D. Statuendo con decisione del 21 agosto 2020 il Pretore ha accolto la
petizione condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 5405.90 più
interessi al 5% dal 20 novembre 2016. Non sono state prelevate spese processuali. La
convenuta è stata tenuta a rifondere all'attrice fr. 300.– quale “indennità di rappresentanza”.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
23 settembre 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la decisione
impugnata nel senso di respingere la petizione.
Invitata a formulare osservazioni, CO 1 è rimasta silente.
F. Nel
frattempo, lo stesso 21 agosto 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione
promossa da K__________ __________ nel senso che RE 1 è stata condannata versarle fr. 27 989.45
oltre interessi a
titolo di salario e fr. 11 111.10 oltre interessi quale indennità per
licenziamento abusivo (inc. OR.2018.10). Un appello della
convenuta è stato respinto con sentenza del
5 febbraio 2021 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc.
12.2020.117). Tale sentenza è passata in giudicato.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della
motivazione scritta (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 24 agosto 2020 (cfr. tracciamento
degli invii postali n. __________ agli atti). Introdotto il 23 settembre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di
giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha escluso innanzitutto, sulla scorta delle
testimonianze di due medici, che K__________ __________ avesse un problema di
abuso cronico di bevande alcoliche accertando altresì che non vi fossero risconti
in merito a un abuso regolare o
estemporaneo di alcolici prima del 12 ottobre 2016. Relativamente
all'episodio invocato a sostegno del licenziamento straordinario, il primo
giudice ha ritenuto che le testimonianze delle uniche persone presenti in quel
frangente (la figlia della datrice di lavoro e il compagno della lavoratrice) si
eludevano e ha considerato “inspiegabile”, secondo il comune buon senso e l'esperienza
generale della vita, il fatto che la figlia della convenuta non avesse chiamato
qualcun altro per assistere anche lei ai fatti. A suo avviso, inoltre, la
testimonianza resa da L__________ __________ __________, vicina della
convenuta, la quale aveva dichiarato di aver visto il 10 ottobre 2016 K__________
__________ ubriaca, non bastava per dimostrare che anche il 12 ottobre 2016 la
lavoratrice fosse in quello stato e ciò nemmeno in applicazione di “una logica
d'indizio indiretto”. Il primo giudice ha così stabilito che il licenziamento immediato della lavoratrice
non fosse fondato su un valido motivo e ha quindi riconosciuto il
diritto della dipendente al salario per il periodo di disdetta di due mesi, ossia
fino al 31 dicembre 2016, calcolato sulla base dell'art. 5 cpv. 1 lett. b del Contratto
normale di lavoro per il personale domestico per i lavoratori non qualificati
con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica. Preso
atto che dal 17 ottobre al 31 dicembre 2016 CO
1.
aveva versato alla lavoratrice indennità di disoccupazione per complessivi
fr. 5405.90, il Pretore ha così accolto
la petizione.
4.
La reclamante ribadisce che il licenziamento immediato
notificato il 13 ottobre 2016 a K__________ __________ è sorretto da un grave
motivo, giacché la sera precedente sua figlia l'aveva trovata già a letto
nonostante fossero solo le ore 20.00 e aveva colto la badante in stato di manifesta
ubriachezza. A suo parere, il fatto che quella sera quest'ultima si fosse ubriacata
sul posto di lavoro risulta provato dalla dichiarazione scritta e dalla
testimonianza di sua figlia, che è “una prova diretta e solida poiché confermata
anche dal fratello che seppur non presente al momento dei fatti, ha descritto
fedelmente quanto successo, a distanza di anni, senza che le due testimonianze
risultassero in alcun modo contraddittorie”. Inoltre, essa soggiunge, tale
conclusione è avvalorato sia dall'indizio costituito dalla testimonianza della sua
vicina, la quale aveva riferito di avere visto due giorni prima la lavoratrice
ubriaca, sia dal fatto che quest'ultima abbia atteso diversi giorni prima di
sottoporsi a un “alcoltest”.
Se
non che, così argomentando, RE 1 si limita a contrapporre la propria personale
valutazione delle prove a quella operata dal giudice senza pretendere né
tantomeno dimostrare che questa sia arbitraria, ovvero manifestamente
errata. Detto altrimenti, la reclamante argomenta liberamente come se
si trovasse davanti a un'autorità d'appello, che rivede liberamente
i fatti, dimenticando che in sede di reclamo occorre invocare il manifesto
errore nell'apprezzamento delle prove (e quindi nell'accertamento dei fatti) e dimostrare
che la sentenza impugnata ignori il senso e la portata di un mezzo di prova
preciso, ometta senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante
suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammetta o neghi un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile. In concreto, la valutazione delle prove e la conclusione cui è
giunto il primo giudice è il risultato di un ragionamento strutturato, di cui
non può essere dimostrata l'insostenibilità attraverso affermazioni che
esprimono soltanto punti di vista. In definitiva, la reclamante non adduce
nessun elemento tale da far apparire manifestamente insostenibili la
valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti effettuati dal Pretore. Al
proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
5.
La reclamante rimprovera al primo giudice di avere erroneamente
riconosciuto alla lavoratrice il salario minimo previsto dal CNL personale
domestico per i lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di
esperienza professionale nell'economia domestica anziché quello, come da lei
sostenuto, per i lavoratori non qualificati con meno di quattro anni di
esperienza. Per di più, a suo parere, andrebbe considerato che nel salario versato
alla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro erano incluse anche prestazioni
in natura da lei ricevute sotto forma di vitto pari a fr. 1364.–.
In definitiva la pretesa fatta valere dalla lavoratrice sarebbe dovuta
ammontare a soli fr. 1034.95.
Premesso
che la vertenza in esame concerne unicamente la richiesta di CO 1 di obbligare la
convenuta a rifonderle fr. 5405.90 netti più interessi corrispondenti alle
indennità di disoccupazione versate a K__________ __________ dal 17 ottobre al
31.
dicembre 2016, a ben vedere la reclamante non spende una parola per contestare
la motivazione del Pretore secondo cui alla fattispecie si applica l'art. 337c
cpv. 1 CO, per il quale il lavoratore licenziato immediatamente senza una grave
causa ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse
cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata dal contratto, né l'accertamento pretorile secondo cui il periodo
di disdetta della lavoratrice era di due mesi e scadeva pertanto il 31 dicembre
2016.
Né la reclamante mette in discussione il fatto che CO 1 ha anticipato alla
lavoratrice prestazioni di disoccupazione dal
17.
ottobre al 31 dicembre 2016 e che l'attrice era quindi surrogata in virtù
dell'art. 29 LADI nel credito della medesima fino a concorrenza dell'importo
versatole di fr. 5405.90 netti (fr. 6011.50 lordi, cfr. doc.
F). In circostanze del genere, quand'anche si ammettesse che da giugno 2016 alla
lavoratrice sarebbe spettato un salario di fr. 3376.10 lordi (cfr. tabella a
pag. 15 del reclamo) e che durante il rapporto lavorativo essa aveva percepito parte
del salario in natura, la reclamante misconosce che le indennità di
disoccupazione corrisposte alla lavoratrice corrispondevano a un'indennità
media di fr. 2371.80 mensili lordi (80% del guadagno assicurato di fr.
2965.–, cfr. doc. E), importo finanche inferiore al salario che per la reclamante
sarebbe spettato alla lavoratrice. Quanto al vitto, nemmeno l'interessata
pretende che esso vada considerato nel salario maturato dopo il
licenziamento immediato sino alla scadenza del termine di disdetta in virtù dell'art.
337c cpv. 1 CO. Ne segue, in definitiva, che il reclamo vede la sua sorte
segnata.
6.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto
sospensivo contenuta nel reclamo.
7.
La procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115
CPC). Non si pone problema di indennità, CO
1.
avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.