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Decisione

16.2020.42

Contratto di lavoro: surrogazione della cassa disoccupazione - licenziamento immediato

26 novembre 2021Italiano12 min

stipulare un contratto di durata indeterminata con uno stipendio di fr. 3000.– mensili

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.42

Lugano

26 novembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 23 settembre 2020 presentato da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal

Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2018.10 (contratto di lavoro: surrogazione) promossa

nei suoi confronti con petizione del 16 gennaio 2018

da

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

1° maggio 2013 RE 1 ha assunto K__________ __________ in qualità di

collaboratrice domestica. Il contratto, a tempo indeterminato, prevedeva

inizialmente un salario di fr. 1600.– mensili

lordi per un tasso di occupazione di 22.5 ore settimanali (pari al 53%).

Successive modifiche contrattuali hanno condotto le parti, il 30 giugno 2016, a

stipulare un contratto di durata indeterminata con uno stipendio di fr. 3000.– mensili

lordi per un impiego a tempo pieno. Il

contratto è stato disdetto con effetto immediato il 13 ottobre 2016. La

lavoratrice ha contestato la disdetta straordinaria e ne ha chiesto la

motivazione. Al che la datrice di lavoro ha precisato come la stessa fosse

riconducibile agli stati di ubriachezza della dipendente sul posto di lavoro e

in particolare a quello prodottosi la sera del 12 ottobre 2016. Il 17 ottobre

2016 K__________ __________ si è annunciata a CO 1 dalla quale ha ricevuto dal

17 ottobre al 31 dicembre 2016 indennità di disoccupazione per complessivi

fr. 5405.90 netti.

B. Il

29 agosto 2017 CO 1, in virtù

della cessione di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI surrogata nel diritto al salario

della dipendente nel limite delle indennità giornaliere versatele, si è rivolta

al Segretario assesso­re della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chieden­do

la convocazione di RE 1 a un tentativo di conciliazio­ne volto a ottene­re il paga­men­to di fr. 5405.90 più interessi al 5% “dal termine legale”. All'udienza del 2 ottobre 2017 il Segretario assessore,

preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato all'istante

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.409).

C. Il 16 gennaio 2018 CO

1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere

quanto postulato in se­de conciliativa. Nelle sue osservazioni del 9

aprile 2018 la conve­nuta ha proposto di respingere la petizione. Congiunta la causa

con quella introdotta il 12 gennaio 2018 da K__________ __________ volta a

ottenere dalla convenuta il pagamento di fr. 44 506.45 oltre interessi a titolo

di salario e indennità per licenziamento abusivo (OR.2018.10), alle prime arringhe del 12 ottobre 2018 le

parti hanno confermato le proprie domande e hanno notificato prove. Terminata l'istruttoria il 19 dicembre

2018, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni

scritte. Il 13 febbraio 2019 l'attrice ha comunicato di rinunciare a presentare

un memoriale, mentre nel proprio allegato del 18 febbraio 2019 la convenuta ha

riaffermato la sua posizione.

D. Statuen­do con decisione del 21 agosto 2020 il Pretore ha accol­to la

petizione condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 5405.90 più

interessi al 5% dal 20 novembre 2016. Non sono state prelevate spese processuali. La

convenuta è stata tenuta a rifondere all'attrice fr. 300.– quale “indennità di rappresen­tanza”.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un re­clamo del

23 settembre 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di rifor­ma­re la decisione

impugnata nel senso di respingere la petizione.

Invitata a formulare osservazioni, CO 1 è rimasta silente.

F. Nel

frattempo, lo stesso 21 agosto 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione

promossa da K__________ __________ nel senso che RE 1 è stata condannata versarle fr. 27 989.45

oltre interessi a

titolo di salario e fr. 11 111.10 oltre interessi quale indennità per

licenziamento abusivo (inc. OR.2018.10). Un appello della

convenuta è stato respinto con sentenza del

5 febbraio 2021 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc.

12.2020.117). Tale sentenza è passata in giudicato.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi

di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–,

a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla notificazione della

motivazione scritta (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 24 agosto 2020 (cfr. tracciamento

degli invii po­stali n. __________ agli atti). Introdotto il 23 settembre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett.

b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

viola­zione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impu­gnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in parti­colare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, ac­compagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico

chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di

giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha escluso innanzitutto, sulla scorta delle

testimonianze di due medici, che K__________ __________ avesse un problema di

abuso cronico di bevan­de alcoliche accertando altresì che non vi fossero risconti

in merito a un abuso regolare o

estemporaneo di alcolici prima del 12 ottobre 2016. Relativamente

all'episodio invocato a sostegno del licenziamento straordinario, il primo

giudice ha ritenuto che le testimonianze delle uniche persone presenti in quel

frangente (la figlia della datrice di lavoro e il compagno della lavoratrice) si

eludevano e ha considerato “inspiegabile”, secondo il comune buon senso e l'esperienza

generale della vita, il fatto che la figlia della convenuta non avesse chiamato

qualcun altro per assistere anche lei ai fatti. A suo avviso, inoltre, la

testimonianza resa da L__________ __________ __________, vicina della

convenuta, la quale aveva dichiarato di aver visto il 10 ottobre 2016 K__________

__________ ubriaca, non bastava per dimostrare che anche il 12 ottobre 2016 la

lavoratrice fosse in quello stato e ciò nemmeno in applicazione di “una logica

d'indizio indiretto”. Il primo giudice ha così stabilito che il licenziamento immediato della lavoratrice

non fosse fondato su un valido motivo e ha quindi riconosciuto il

diritto della dipendente al salario per il periodo di disdetta di due mesi, ossia

fino al 31 dicembre 2016, calcolato sulla base dell'art. 5 cpv. 1 lett. b del Contratto

normale di lavoro per il personale domestico per i lavoratori non qualificati

con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica. Preso

atto che dal 17 ottobre al 31 dicembre 2016 CO

1.

aveva versato alla lavoratrice indennità di disoccupazione per complessivi

fr. 5405.90, il Pretore ha così accolto

la petizione.

4.

La reclamante ribadisce che il licenziamento immediato

notificato il 13 ottobre 2016 a K__________ __________ è sorretto da un grave

motivo, giacché la sera precedente sua figlia l'aveva trovata già a letto

nonostante fossero solo le ore 20.00 e aveva colto la badante in stato di manifesta

ubriachezza. A suo parere, il fatto che quella sera quest'ultima si fosse ubriacata

sul posto di lavoro risulta provato dalla dichiarazione scritta e dalla

testimonianza di sua figlia, che è “una prova diretta e solida poiché confermata

anche dal fratello che seppur non presente al momento dei fatti, ha descritto

fedelmente quanto successo, a distanza di anni, senza che le due testimonianze

risultassero in alcun modo contraddittorie”. Inoltre, essa soggiunge, tale

conclusione è avvalorato sia dall'indizio costituito dalla testimonianza della sua

vicina, la quale aveva riferito di avere visto due giorni prima la lavoratrice

ubriaca, sia dal fatto che quest'ultima abbia atteso diversi giorni prima di

sottoporsi a un “alcoltest”.

Se

non che, così argomentan­do, RE 1 si limita a contrapporre la propria personale

valutazione delle prove a quella operata dal giudice senza pretendere né

tantomeno dimostrare che questa sia arbitraria, ovvero manifestamente

errata. Detto altrimenti, la reclamante argomenta liberamente come se

si trovasse davanti a un'autorità d'appello, che rivede liberamen­te

i fatti, dimenticando che in sede di reclamo occorre invocare il manifesto

errore nell'apprezzamento delle prove (e quindi nell'accertamento dei fatti) e dimostrare

che la sentenza impugnata ignori il senso e la portata di un mezzo di prova

preciso, ometta senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante

suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammetta o neghi un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile. In concreto, la valutazione delle prove e la conclusione cui è

giunto il primo giudice è il risultato di un ragionamento strutturato, di cui

non può essere dimostrata l'insostenibilità attraverso affermazioni che

esprimono soltanto punti di vista. In definitiva, la reclamante non adduce

nessun elemento tale da far apparire manifestamen­te insostenibili la

valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti effettuati dal Pretore. Al

proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

5.

La reclamante rimprovera al primo giudice di avere erroneamen­te

riconosciuto alla lavoratrice il salario minimo previsto dal CNL personale

domestico per i lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di

esperienza professionale nell'economia domestica anziché quello, come da lei

sostenuto, per i lavoratori non qualificati con meno di quattro anni di

esperienza. Per di più, a suo parere, andrebbe considerato che nel salario versato

alla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro erano incluse anche prestazioni

in natura da lei ricevute sotto forma di vitto pari a fr. 1364.–.

In definitiva la pretesa fatta valere dalla lavoratrice sarebbe dovuta

ammontare a soli fr. 1034.95.

Premesso

che la vertenza in esame concerne unicamente la richiesta di CO 1 di obbligare la

convenuta a rifonderle fr. 5405.90 netti più interessi corrispondenti alle

indennità di disoccupazione versate a K__________ __________ dal 17 ottobre al

31.

dicem­bre 2016, a ben vedere la reclamante non spende una parola per contestare

la motivazione del Pretore secondo cui alla fattispecie si applica l'art. 337c

cpv. 1 CO, per il quale il lavoratore licenziato immediatamente senza una grave

causa ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse

cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata

determinata dal contratto, né l'accertamento pretorile secondo cui il periodo

di disdetta della lavoratrice era di due mesi e scadeva pertanto il 31 dicembre

2016.

Né la reclamante mette in discussione il fatto che CO 1 ha anticipato alla

lavoratrice prestazioni di disoccupazione dal

17.

ottobre al 31 dicembre 2016 e che l'attrice era quindi surrogata in virtù

dell'art. 29 LADI nel credito della medesima fino a concorrenza dell'importo

versatole di fr. 5405.90 netti (fr. 6011.50 lordi, cfr. doc.

F). In circostanze del genere, quand'anche si ammettesse che da giugno 2016 alla

lavoratrice sarebbe spettato un salario di fr. 3376.10 lordi (cfr. tabella a

pag. 15 del reclamo) e che durante il rapporto lavorativo essa aveva percepito parte

del salario in natura, la reclamante misconosce che le indennità di

disoccupazione corrisposte alla lavoratrice corrispondevano a un'indennità

media di fr. 2371.80 mensili lordi (80% del guadagno assicurato di fr.

2965.–, cfr. doc. E), importo finanche inferiore al salario che per la reclaman­te

sarebbe spettato alla lavoratrice. Quanto al vitto, nemmeno l'interessata

pretende che esso vada considerato nel salario maturato dopo il

licenziamento immediato sino alla scadenza del termine di disdetta in virtù dell'art.

337c cpv. 1 CO. Ne segue, in definitiva, che il reclamo vede la sua sorte

segnata.

6.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto

sospensivo contenuta nel reclamo.

7.

La procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115

CPC). Non si pone problema di indennità, CO

1.

avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.