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Decisione

16.2020.43

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo

1 ottobre 2020Italiano4 min

il reclamante chiede in sintesi di “fermare la procedura/decisione” e di “rinunciare

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.43

Lugano

1° ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 22 settembre 2020 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 18 settembre

2020 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2020.591 (tutela giurisdizionale nei

casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con

istanza del 21 luglio 2020 dalla

CO 1 ;

Ritenuto

in fatto: che con istanza del 21 luglio 2020 l'CO 1 si è rivolta al

Pretore del Locarno Campagna per ottenere l'espulsione di RE 1, in mora con il

pagamento della pigione, da un appartamento a __________ di sua proprietà, così

come la liberazione in suo favore della cauzione di fr. 2700.–;

che

nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 il convenuto ha proposto di respingere

l'istanza;

che

il 28 agosto 2020 il Pretore ha ammesso il convenuto al beneficio del gratuito

patrocinio;

che

con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore ha ordinato al convenuto di

liberare immediatamente l'en­te locato, ha assegnato all'istante il deposito di

fr. 2700.– e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico del

convenuto, tenuto a rifonde­re all'istante un'indennità di fr. 100.–;

che

contro la decisione appena citata RE 1 si è rivolto al presidente della Camera

di protezione del Tribunale d'appello con un reclamo del 22 settembre 2020;

che l'atto è stato trasmesso alla seconda Camera

civile per competenza la quale lo ha a sua volta fatto seguire a questa Cam­e­ra;

che

il reclamo non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi

manife­sti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono

im-pugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, median­te reclamo

se il valore litigioso è inferiore, come nella fattispecie, a fr. 10 000.–

(art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b);

che

Fatti

il reclamante chiede in sintesi di “fermare la procedura/decisione” e di “rinunciare

all'esecuzione in attesa di verifiche ed assistenza giudiziaria richiesta”, ma

non esprime alcuna critica nei confronti della decisione del Pretore;

che

ciò non basta per motivare un reclamo, l'interessato doven­do spiegare perché

nel decretare la sua espulsione dall'ente locato per mora nel pagamento della

pigione quantunque la disdet­ta del contratto fosse stata contestata davanti

all'Ufficio di conciliazione la decisione del primo giudice sarebbe errata e

non avrebbe tenuto conto delle sue contestazioni;

che

in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una

parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e

giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata;

Considerandi

che,

per il resto, dagli atti risulta che con decisione del 24 agosto 2020 il

convenuto è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell'avv. F__________ __________ __________;

che, quindi, sulla richiesta formulata il 21 agosto 2020 da RE

1.

il Pretore ha già deciso, notificando la sua decisione alla patrocinatrice

d'ufficio indicata, sicché nulla giustifica

una sospen­sione della decisione;

che

in definitiva il reclamo si rivela irricevibile;

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il

reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa

senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.