16.2020.43
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo
1 ottobre 2020Italiano4 min
il reclamante chiede in sintesi di “fermare la procedura/decisione” e di “rinunciare
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.43
Lugano
1° ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 22 settembre 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 18 settembre
2020 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2020.591 (tutela giurisdizionale nei
casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con
istanza del 21 luglio 2020 dalla
CO 1 ;
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 21 luglio 2020 l'CO 1 si è rivolta al
Pretore del Locarno Campagna per ottenere l'espulsione di RE 1, in mora con il
pagamento della pigione, da un appartamento a __________ di sua proprietà, così
come la liberazione in suo favore della cauzione di fr. 2700.–;
che
nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza;
che
il 28 agosto 2020 il Pretore ha ammesso il convenuto al beneficio del gratuito
patrocinio;
che
con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore ha ordinato al convenuto di
liberare immediatamente l'ente locato, ha assegnato all'istante il deposito di
fr. 2700.– e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–;
che
contro la decisione appena citata RE 1 si è rivolto al presidente della Camera
di protezione del Tribunale d'appello con un reclamo del 22 settembre 2020;
che l'atto è stato trasmesso alla seconda Camera
civile per competenza la quale lo ha a sua volta fatto seguire a questa Camera;
che
il reclamo non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono
im-pugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo
se il valore litigioso è inferiore, come nella fattispecie, a fr. 10 000.–
(art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b);
che
Fatti
il reclamante chiede in sintesi di “fermare la procedura/decisione” e di “rinunciare
all'esecuzione in attesa di verifiche ed assistenza giudiziaria richiesta”, ma
non esprime alcuna critica nei confronti della decisione del Pretore;
che
ciò non basta per motivare un reclamo, l'interessato dovendo spiegare perché
nel decretare la sua espulsione dall'ente locato per mora nel pagamento della
pigione quantunque la disdetta del contratto fosse stata contestata davanti
all'Ufficio di conciliazione la decisione del primo giudice sarebbe errata e
non avrebbe tenuto conto delle sue contestazioni;
che
in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una
parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata;
Considerandi
che,
per il resto, dagli atti risulta che con decisione del 24 agosto 2020 il
convenuto è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. F__________ __________ __________;
che, quindi, sulla richiesta formulata il 21 agosto 2020 da RE
1.
il Pretore ha già deciso, notificando la sua decisione alla patrocinatrice
d'ufficio indicata, sicché nulla giustifica
una sospensione della decisione;
che
in definitiva il reclamo si rivela irricevibile;
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il
reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.