16.2020.45
Reclamo per ritardata giustizia
21 dicembre 2020Italiano7 min
B. A seguito di varie vicissitudini,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.45
Lugano
21 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire nella causa SE.2016.11 (affitto agricolo) della Pretura del
Distretto di Leventina promossa con petizione del 30 giugno 2016 da
e TERZ 1 con TERZ 3
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
contro
RE
1
(patrocinato
dall'avv. ),
giudicando ora sul
reclamo per denegata giustizia del 10 ottobre 2020 presentato da RE 1;
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione non motivata del
30 giugno 2016 TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 hanno chiesto al Pretore del Distretto
di Leventina di dichiarare nulla o annullare la disdetta al contratto di
affitto agricolo avente per oggetto le particelle n. 8238 e 8239 RFP
di __________ (ora __________) poste sui __________, notificata loro dal
proprietario RE 1 e di concedere una protrazione del contratto di almeno sei
anni.
Fatti
B. A seguito di varie vicissitudini,
il dibattimento ha avuto luogo il 21 settembre 2018 e in tale occasione il
Pretore,
constatata l'inca-
pacità del convenuto a condurre
la propria causa, gli ha ingiunto di munirsi entro 10 giorni di un
patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un rappresentante d'ufficio
in caso di inadempienza. Preso atto del decorso infruttuoso del termine, il 19
ottobre 2018 il Pretore ha designato l'avv. S__________ __________ quale
patrocinatore d'ufficio del convenuto. Il reclamo presentato dal convenuto
contro la predetta decisione è stato dichiarato inammissibile con decisione del
2 gennaio 2019 della Terza Camera civile del Tribunale d'appello (inc.
13.2018.76).
C. Alle
prime arringhe del 13 dicembre 2019, gli attori hanno confermato le proprie
domande mentre il convenuto ha chiesto di respingere la petizione. Entrambe le
parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata seduta stante, è stata
dichiarata chiusa il 4 dicembre 2020 e alle parti il Pretore ha assegnato un
termine fino al 29 gennaio 2021 per presentare eventuali memoriali conclusivi.
D. Nel
frattempo, il 10 ottobre 2020, RE 1 si è personalmente rivolto a questa Camera
affinché fosse ingiunto al Pretore di emanare immediatamente la sentenza. Nelle
sue osservazioni del 16 novembre 2020 il Pretore ha spiegato, in estrema
sintesi, che la sentenza sarà emanata dopo la ricezione degli allegati
conclusivi delle parti. TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 non sono stati chiamati a
presentare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita
rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle
sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per
ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora
sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre
impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC
(DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.156 del
2.
dicembre 2020, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata giustizia è
possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura semplificata
con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, un rimedio siffatto rientra
nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).
2.
Nel reclamo, relativamente
confuso, RE 1 rimprovera al Pretore di violare il suo diritto a essere
giudicato entro un termine ragionevole sancito dall'art. 29 cpv. 1 Cost., rinviando
“permanentemente la procedura”. Egli chiede pertanto che la decisione sia
emanata immediatamente sulla base delle prove disponibili.
a)
Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità
giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un
termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità.
L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza
giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di
competenza. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma
dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete.
L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità
competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del
litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una
valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà
della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse
delle parti e il loro comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si
ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una
lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF
144.
II 192 consid. 3.1).
b) Nella
fattispecie è possibile che la procedura, pendente dal 2016, si stia protraendo
in modo inabituale,
quantunque il convenuto non sia estraneo alle lungaggini procedurali. Allo
stato attuale delle cose, nondimeno, come risulta dalla cronistoria del
processo (sopra, lett. C), il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 4 dicembre
2020.
e ha assegnato alle parti un termine fino al 29 gennaio 2021
per presentare eventuali memoriali conclusivi. Solo dopo tale
termine, la causa sarà matura per il giudizio e il giudice potrà emanare la
decisione finale. Nulla induce a ritenere che il Pretore non vi procederà celermente.
Ne segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare il Pretore a
procedere senza indugio a un giudizio che metta finalmente termine alla
controversia. In proposito il reclamo si rivela ormai superato dagli eventi.
3.
RE 1 muove inoltre tutta
una serie di critiche al Pretore, il quale “ignora i miei diritti fondamentali
da parecchi anni e sopporta una banda di scassinatori e occupanti di terreno”, non
considera “tutte le prove, leggi e fondamenti dello stato di diritto e questo
da diversi anni a favore degli scassinatori” e non tiene conto delle “prove e petizioni
che ho sottoposto dall'inizio della querela”, della costituzione federale, dell'art.
8.
CC e della legge federale sul diritto fondiario rurale. Ora, per tacere del
fatto che tali rimostranze si esauriscono in recriminazioni, ove l'interessato
ritenga il magistrato in questione inadeguato a
condurre la causa, insinuando sospetti di parzialità nei suoi confronti
o di favoritismi verso la parte attrice, una ricusa del Pretore esula dalle
competenze di questa Camera e va sottoposta, tutt'al più, al Pretore viciniore
(art. 37 cpv. 5 LOG). Ne segue che in defintiva il reclamo sfugge a ogni
disamina e può essere deciso da
questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
4.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di
ripetibili, TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 non essendo stati chiamati a presentare
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.