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Decisione

16.2020.45

Reclamo per ritardata giustizia

21 dicembre 2020Italiano7 min

B. A seguito di varie vicissitudini,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.45

Lugano

21 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire nella causa SE.2016.11 (affitto agricolo) della Pretura del

Distretto di Leventina promossa con petizione del 30 giugno 2016 da

e TERZ 1 con TERZ 3

(patrocinati

dall'avv. PA 1 )

contro

RE

1

(patrocinato

dall'avv. ),

giudicando ora sul

reclamo per denegata giustizia del 10 ottobre 2020 presentato da RE 1;

Ritenuto

in fatto: A. Con petizione non motivata del

30 giugno 2016 TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 hanno chiesto al Pretore del Distret­to

di Leventina di dichiarare nulla o annullare la disdetta al contratto di

affitto agricolo avente per oggetto le particelle n. 8238 e 8239 RFP

di __________ (ora __________) poste sui __________, notificata loro dal

proprietario RE 1 e di concedere una protrazione del contratto di almeno sei

anni.

Fatti

B. A seguito di varie vicissitudini,

il dibattimento ha avuto luogo il 21 settembre 2018 e in tale occasione il

Pretore,

constatata l'inca-

pacità del convenuto a condurre

la propria causa, gli ha ingiunto di munirsi entro 10 giorni di un

patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un rappresentante d'ufficio

in caso di inadempienza. Preso atto del decorso infruttuoso del termine, il 19

ottobre 2018 il Pretore ha designato l'avv. S__________ __________ quale

patrocinatore d'ufficio del convenuto. Il reclamo presentato dal convenuto

contro la predetta decisione è stato dichiarato inammissibile con decisione del

2 gennaio 2019 della Terza Camera civile del Tribunale d'appello (inc.

13.2018.76).

C. Alle

prime arringhe del 13 dicembre 2019, gli attori hanno confermato le proprie

domande mentre il convenuto ha chiesto di respingere la petizione. Entrambe le

parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata seduta stante, è stata

dichiarata chiusa il 4 dicembre 2020 e alle parti il Pretore ha assegnato un

termine fino al 29 gennaio 2021 per presentare eventuali memoriali conclusivi.

D. Nel

frattempo, il 10 ottobre 2020, RE 1 si è personalmente rivolto a questa Camera

affinché fosse ingiunto al Pretore di emanare immediatamente la sentenza. Nelle

sue osservazioni del 16 novembre 2020 il Pretore ha spiegato, in estrema

sintesi, che la sentenza sarà emanata dopo la ricezione degli allegati

conclusivi delle parti. TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 non sono stati chiamati a

presentare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Se la giurisdizione adita

rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle

sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per

ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora

sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre

impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC

(DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.156 del

2.

dicembre 2020, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata giustizia è

possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura semplificata

con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, un rimedio siffatto rientra

nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).

2.

Nel reclamo, relativamente

confuso, RE 1 rimprove­ra al Pretore di violare il suo diritto a essere

giudicato entro un termine ragionevole sancito dall'art. 29 cpv. 1 Cost., rinviando

“permanentemente la procedura”. Egli chiede pertanto che la decisione sia

emanata immediatamente sulla base delle prove dispo­nibili.

a)

Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità

giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un

termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità.

L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza

giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di

competenza. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma

dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete.

L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità

competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del

litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una

valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà

della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse

delle parti e il loro comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si

ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in par­te – nel merito di una

lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF

144.

II 192 consid. 3.1).

b) Nella

fattispecie è possibile che la procedura, pendente dal 2016, si stia protraendo

in modo inabituale,

quantunque il convenuto non sia estraneo alle lungaggini procedurali. Allo

stato attuale delle cose, nondimeno, come risulta dalla cronistoria del

processo (sopra, lett. C), il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 4 dicembre

2020.

e ha assegnato alle parti un termine fino al 29 gennaio 2021

per presentare eventuali memoriali conclusivi. Solo dopo tale

termine, la causa sarà matura per il giudizio e il giudice potrà emanare la

decisione finale. Nulla induce a ritenere che il Pretore non vi procederà celermente.

Ne segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare il Pretore a

procedere senza indugio a un giudizio che metta finalmente termine alla

controversia. In proposito il reclamo si rivela ormai superato dagli eventi.

3.

RE 1 muove inoltre tutta

una serie di critiche al Pretore, il quale “ignora i miei diritti fondamentali

da parecchi anni e sopporta una banda di scassinatori e occupanti di terreno”, non

considera “tutte le prove, leggi e fondamenti dello stato di diritto e questo

da diversi anni a favore degli scassinatori” e non tiene conto delle “prove e petizioni

che ho sottoposto dall'inizio della querela”, della costituzione federale, dell'art.

8.

CC e della legge federale sul diritto fondiario rurale. Ora, per tacere del

fatto che tali rimostranze si esauriscono in recriminazioni, ove l'interessato

ritenga il magistrato in questione inadeguato a

condurre la causa, insinuando sospetti di parzialità nei suoi confronti

o di favoritismi verso la parte attrice, una ricusa del Pretore esula dalle

competenze di questa Camera e va sottoposta, tutt'al più, al Pretore viciniore

(art. 37 cpv. 5 LOG). Ne segue che in defintiva il recla­mo sfugge a ogni

disamina e può essere deciso da

questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

4.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di

ripetibili, TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 non essendo stati chiamati a presentare

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.