16.2020.46
Lavoro: personale a prestito - interpretazione di una disposizione del contratto collettivo per il settore del prestito di personale
7 aprile 2022Italiano24 min
personale a prestito, la quale è assoggettata al contratto collettivo di lavoro per
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.46
Lugano
7 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 ottobre 2020 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 18 settembre
2020 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2019.26 (lavoro) promossa nei suoi
confronti con petizione del 15 gennaio 2019
da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La RE 1, __________, è una società di fornitura di
personale a prestito, la quale è assoggettata al contratto collettivo di lavoro per
il settore del prestito di personale (CCL PP), reso di obbligatorietà generale dal Consiglio
federale con decreto del 13 dicembre 2011 e successive modifiche. Il
17 dicembre 2014 la succursale della RE 1 di __________ ha assunto CO 1. Il contratto di lavoro prevedeva un tasso di occupazione
di 36 ore settimanali (pari al 85%) e un salario orario di fr. 21.– lordi con l'aggiunta di supplementi
salariali per “straordinari” (fr. 4.70), “lavoro notturno” (fr. 4.70) e “indennità notte” (fr. 6.–). Il lavoratore è poi stato messo a disposizione della __________ GmbH, __________, che lo ha
impiegato nel proprio stabilimento di __________ quale “operatore finish”. La ditta in questione, che si occupa della fabbricazione di impianti, strumenti
e di altri prodotti della meccanica di precisione, in particolare nel settore
sanitario, oltre a essere sottoposta al Contratto collettivo di lavoro dell'industria
metalmeccanica ed elettrica, dispone di un proprio regolamento aziendale. Il rapporto di
lavoro è terminato nel mese di settembre 2016.
B. Il 12 aprile 2018 CO
1 si è rivolto alla RE 1 facendo valere che l'art. 3.2 del regolamento
aziendale della __________ GmbH riconosceva
ai propri dipendenti un supplemento salariale per i turni del mattino e del
pomeriggio di fr. 4.– all'ora e, ritenendo che questa indennità
fosse dovuta anche al personale interinale in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 del
contratto collettivo, le ha chiesto il
versamento di fr. 9321.35 corrispondenti al totale delle indennità
da dicembre 2014 a settembre 2016. La società ha respinto la richiesta
rilevando che l'art. 24 cpv. 2 CCL PP prevede che i supplementi salariali per
lavoro a turni previsti in un contratto collettivo di lavoro o in un
regolamento aziendale si applicano al personale a prestito soltanto se, oltre
al lavoro a turni, è regolato al contempo il lavoro domenicale, condizione
quest'ultima non soddisfatta.
C. Il 29 maggio 2018 la Commissione paritetica
regionale del Canton Ticino (CPRT) per il settore del prestito di personale ha emanato
una circolare, la n. 12, riguardante l'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP,
con cui le aziende interessate sono state informate che “la Commissione Nazionale ha avuto modo di
specificare che, contrariamente a quello che la norma sembra far credere,
queste due condizioni [lavoro a turni e lavoro domenicale istituzionalizzato]
NON sono cumulative” e che basta che un dipendente sia prestato a un'azienda
sottoposta a un CCL o che dispone di un regolamento aziendale che prevedano una
regolamentazione per il lavoro a turni o per quello domenicale
istituzionalizzato affinché i supplementi salariali previsti in questi ambiti si
applichino anche per i lavoratori interinali.
D. Nel frattempo, il 16 maggio 2018, CO 1 si è
rivolto al Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 9321.35. All'udienza del 5 novembre 2018 il Segretario
assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha
rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.335).
E. Con petizione del 15 gennaio 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenere
quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. Alle prime arringhe del 1° marzo 2019 le parti hanno mantenuto le loro
domande e hanno offerto prove. Esperita l'istruttoria, limitata
all'acquisizione di informazioni scritte dalla Commissione paritetica Svizzera e
da quella del Canton Ticino, le parti hanno rinunciato alle arringhe
finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del
15 ottobre 2019 esse hanno confermato le loro posizioni.
F. Statuendo
con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la
petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 9285.40 più
interessi al 5% dal 1° ottobre 2016. Non sono state prelevate spese processuali ma la
convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 1800.– di ripetibili.
G. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 ottobre
2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la
decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2020 CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della motivazione scritta
(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore della convenuta il 25 settembre 2020 (cfr. tracciamento degli
invii postali n. 98.__________ agli atti). Il termine d'impugnazione è così
cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 25
ottobre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Introdotto il
26.
ottobre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare
in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il
giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre
le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione
esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.
Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il
Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto che
per la convenuta l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP fornita dalla
Commissione paritetica regionale del Canton Ticino per il settore del prestito
di personale con la circolare n. 12 del 29 maggio 2018, di per sé non
contestata, deve applicarsi in Ticino unicamente dalla data di pubblicazione e
quindi successivamente al periodo di collaborazione dell'attore presso l'azienda
acquisitrice. Il primo giudice ha poi accertato
che
fino all'emissione di tale circolare “all'interno della stessa
Commissione la parte padronale e la parte sindacale divergevano sull'interpretazione
dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP e pertanto in Ticino non erano mai stati fatti dei
controlli di conformità, né emesse delle decisioni al riguardo (…)”. Dal 1° settembre 2018, egli ha soggiunto, sono iniziati i controlli “indirizzati però alle situazioni in essere a quel momento
poiché all'interno della Commissione cantonale non si è infatti pervenuti ad un
accordo sull'applicazione retroattiva dalla circolare e nemmeno la Commissione
nazionale risulta essersi pronunciata sulla questione”. Secondo il Pretore aggiunto, ad ogni modo, a
prescindere dal fatto che prima dell'emanazione della menzionata circolare al Tribunale
arbitrale previsto dall'art. 40 CCL PP non era stato richiesto di interpretare la
norma, “spetta in ogni caso al giudice ordinario la condanna
al pagamento del supplemento salariale, qualora dovuto, anche se la pretesa
implica l'applicazione, rispettivamente l'interpretazione del CCL PP”.
Rammentati
poi i principi d'interpretazione dei contratti collettivi, il Pretore aggiunto ha ritenuto che il tenore
letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP “più sibillino in lingua italiana rispetto
alle versioni in lingua tedesca e francese”, pareva invero indicare la
necessità di un concorso cumulativo delle due condizioni. Se non che, a suo
avviso, “questo cumulo non può essere stato nell'intento delle parti contrattuali
poiché non si vede la ratio e il senso comune di una tale restrizione dell'applicazione
del rinvio che […] mira a perseguire il medesimo trattamento, riguardo ai
supplementi, dei lavoratori prestati rispetto ai lavoratori assunti
direttamente dall'azienda acquisitrice […] Il considerare cumulativamente le
due condizioni non farebbe altro che creare un'ingiustificata disparità tra i
lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro a turni ma non domenicale
regolare e ad aziende che hanno il lavoro domenicale ad un turno solo e i
lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro domenicale a più turni”.
Premesso ciò, per il primo giudice, “seguendo
il testo letterale dell'articolo, il Regolamento della __________ GmbH, che
permette il cumulo dei supplementi per il turno diurno e quello notturno, non
si applicherebbe ai lavoratori prestati, contrariamente ai propri, poiché l'azienda
non ha il lavoro domenicale e questo diversamente da un lavoratore prestato ad
un'azienda che ha il lavoro domenicale e a turni. La disparità di trattamento
la si coglie a maggior
ragione se si tiene conto che il rinvio vale anche in caso di CCL e di
regolamenti aziendali che prevedono per i supplementi un trattamento meno
favorevole rispetto al CCL PP e come tale applicabile anch'esso al lavoratore
prestato solo qualora si tratti di una azienda con il lavoro domenicale e a
turni. Da ciò ne seguirebbe un diverso
trattamento tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a
turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che hanno
solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale, nonché di quest'ultimi
due gruppi di lavoratori rispetto ai colleghi assunti direttamente che
sarebbero invece sottoposti al CCL o al regolamento aziendale. Da ultimo
ma non in ordine di importanza, l'interpretazione letterale della norma si
scontrerebbe con l'art. 3 cpv. 1 del CCL PP che […] impone di recepire nei
contratti del personale temporaneo le norme concernenti il salario dei CCL
aziendali di obbligatorietà generale e dei CCL richiamati dal CCL PP nell'Annesso
1”. Il Pretore aggiunto ha così concluso che l'art. 24 cpv. 2 CCL PP si deve
interpretare nel senso che le due condizioni poste dalla norma “sono
alternative e non cumulative.”
Peraltro,
– egli ha soggiunto – dagli atti risulta che la problematica interpretativa della
disposizione in questione si è
posta unicamente nel Canton Ticino, ma non nel resto della Svizzera, e
segnatamente da parte della Commissione paritetica regionale per la Svizzera
tedesca (RPKD), che sin dalla sua adozione interpretava la norma contra litteram
ossia sostituendo la “e” con una “o. Per di più, il Comitato della Commissione paritetica Svizzera,
nella sua funzione di autorità di sorveglianza sulle Commissioni regionali, chinatosi
sulla questione il 12 marzo e il 30 aprile 2018, ha ritenuto che per motivi di
parità di trattamento non potesse vigere una regolamentazione diversa in Ticino
rispetto a quella “dettata dalla prassi costante della RPKD”.
Ciò posto, il primo giudice, richiamato il principio
secondo cui le norme del CCL PP, in vigore e di obbligatorietà generale durante il
rapporto di lavoro tra le parti hanno effetto diretto ed imperativo sul contratto di cui
si tratta in virtù dell'art. 357 CO,
ha riconosciuto all'attore il diritto alle indennità diurne per tutte le ore che
ha lavorato nel 1° e 2° turno. Per il Pretore aggiunto, il lavoratore non poteva
rinunciare a crediti derivanti dal rapporto di lavoro risultanti da
disposizioni imperative della legge o del CCL, in applicazione dell'art. 341
CO, né si riscontrava una sua rinuncia a tali supplementi. In definitiva egli
ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 9285.40 quale indennità
per turni diurni.
4.
Litigiosa è la questione di
sapere se alla
fattispecie si
applichino i supplementi previsti dall'art. 3.2 del regolamento aziendale della
__________ Sagl in
applicazione
dell'art. 24 cpv. 2 CCL
PP, ovvero se l'interpretazione del Pretore aggiunto per
il quale le condizioni poste da quest'ultima norma sono alternative e non
cumulative. Detto altrimenti le regolamentazioni aziendali o dei CCL si
applicano se queste contengono le norme sul riconoscimento di supplementi per
lavori a turni oppure se il settore in cui il lavoro domenicale è
istituzionalizzato.
a) L'art.
3.
cpv. 2 del regolamento aziendale della __________ GmbH prevedeva
quanto segue (doc. E):
“Gli
inconvenienti dovuti al cambiamento degli orari del lavoro a turni vengono
indennizzati con un'“indennità supplementare per lavoro in condizioni
disagiate”, che non costituisce una componente del salario. Il pagamento ha luogo
mensilmente e per il 1° e il 2° turno (turno mattino e turno pomeriggio)
ammonta a fr. 4.– l'ora, e per il 3° turno (turno notturno) a fr. 6.–
l'ora. […]”
b) L'art.
24.
CCL PP ha il seguente tenore:
1.
I supplementi per lavoro
straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene
preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
2.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni
e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito
sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo
ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o
aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.
c) Nella
circolare informativa n. 12 del
29.
maggio 2018 la Commissione paritetica regionale del Canton Ticino (CPRT) ha in particolare indicato quanto segue
(doc. N):
“3) L'art. 24/2 CCL prevede un'eccezione
stabilendo che non si applicano i supplementi previsti dal CCL PP (ossia le
disposizioni degli art. 12/2, 25, 12/3) nei casi in cui il lavoratore svolge un
lavoro a turni e il lavoratore domenicale è istituzionalizzato. La Commissione
Nazionale ha avuto modo di specificare che, contrariamente a quello che la
norma sembra far credere, queste due condizioni NON sono cumulative. Dunque
basta che un dipendente lavori in una ditta acquisitrice in cui si lavori a
turni oppure il lavoro domenicale è istituzionalizzato. […]
4) Nel caso in cui una delle condizioni di cui sopra
è realizzata, per determinare il supplemento salariale si applica, se esiste,
il CCL (aziendale e/o associativo) oppure il regolamento interno dell'azienda
acquisitrice presso il quale il lavoratore è mandato in missione. […]
5)
Pertanto quando si prestano lavoratori in aziende in cui il lavoro domenicale è
regolato oppure vige il lavoro a turni, si deve verificare se in quel settore
vige un CCL aziendale, oppure un CCL associativo oppure un regolamento interno
dell'azienda acquisitrice che tratta dei supplementi salariali. In tale ipotesi
bisogna rispettare i supplementi salariali previsti nelle precitate norme
indipendentemente se il supplemento è più basso o più alto dei supplementi
previsti nel CCL PP.”
5.
La
reclamante critica l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP operata dal
Pretore aggiunto rimproverandogli innanzitutto di non aver considerato che la norma,
nelle sue tre versioni linguistiche, esprime “lo stesso concetto in modo
convergente, ovvero che il lavoro a turni e il lavoro domenicale
istituzionalizzato sono da ritenere quali condizioni cumulative per prevedere
l'eccezionale applicazione di un CCL (anche non obbligatorio) o di un
Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e tre le versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”.
A suo avviso, siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di
lavoro va interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta
inoltre la fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte
alla sua elaborazione, il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di interpretazione
senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale.
a) Come già ricordato dal Pretore aggiunto, le
disposizioni salariali delle convenzioni collettive di lavoro sono clausole normative che devono essere interpretate secondo i principi validi per l'interpretazione
delle leggi. Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua
lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto
necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la
portata, è lecito però scostarsi dal senso letterale qualora conduca
a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, o si presta a diverse possibili interpretazioni, la
sua portata viene determinata tenendo conto dei lavori preparatori
(interpretazione storica), del suo senso e scopo (interpretazione teleologica) così
come della sua relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Il
Tribunale federale non privilegia, di principio, un metodo di interpretazione
in particolare bensì preferisce, per accedere al vero senso di una norma,
ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 147 III 80 consid. 6.4).
Nell'interpretazione di disposizioni normative di un CCL,
tuttavia, la distinzione tra l'interpretazione delle leggi e quella dei
contratti deve essere relativizzata. Le clausole normative hanno sì funzioni
simile alla legge, ma emanano da un contratto. La volontà delle parti coinvolte
nella conclusione di un contratto collettivo costituisce quindi un elemento di
interpretazione di maggior peso rispetto alla volontà del legislatore nell'interpretazione delle leggi (cfr. anche DTF 136
III 284 consid. 2.3.1; più di recente: sentenza 4A_381/2020 del 22 ottobre 2020
consid. 4.3). Occorre inoltre proteggere
l'affidamento delle parti dei contratti di lavoro individuali che non hanno
partecipato all'elaborazione delle norme convenzionali, nel senso che il
risultato dev'essere compatibile con un'interpretazione oggettiva secondo il
tenore, lo scopo e la sistematica del CCL (DTF 133 III 213 consid. 5.2; più di
recente: sentenza 4A_467/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.2).
b) Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene la
reclamante, la decisione del Pretore
aggiunto (così come quella delle commissioni paritetiche svizzere e regionali) di
ammettere l'esistenza di condizioni alternative anziché cumulative non è
assimilabile a un'interpretazione contra litteram, ritenuto che il
tenore letterale della norma e in particolare l'utilizzo della congiunzione “e”
(“lavoro a turni e domenicale”) non allude forzatamente a un'accezione
cumulativa, potendo anche avere una semplice funzione aggiuntiva. A ragione il
primo giudice ha ritenuto il testo della norma non risolutorio decidendo così
di approfondirne la portata alla luce degli altri strumenti interpretativi.
6.
Relativamente
all'interpretazione teleologica effettuata dal Pretore aggiunto, la reclamante
non contesta che l'art. 24 cpv. 2 CCL PP miri a perseguire la parità di
trattamento tra i lavoratori assunti dalle aziende acquisitrici e i lavoratori a
loro prestati. A suo parere, tuttavia, i lavoratori interinali, essendo
protetti dalle disposizioni del CCL PP, quando vengono prestati ad aziende
acquisitrici non sottoposte a nessun contratto collettivo di lavoro, sono molto
più tutelati rispetto ai lavoratori assunti direttamente e pertanto, per non
creare con questi ultimi e i lavoratori interinali una disparità di trattamento,
“è stato previsto il cumulo eccezionale
di cui all'art. 24 cpv. 2 CCL PP […] privilegiando
per gli altri casi l'applicazione generale del CCL PP per la regolamentazione
dei supplementi salariali”. Per la reclamante inoltre il giudizio impugnato è pure errato perché nell'interpretare
l'art. 24 cpv. 2 CCL PP il primo giudice non ha tenuto conto del fatto
che la volontà delle parti contraenti al CCL PP (art. 1 CO) era quella di
escludere l'applicazione dei supplementi previsti dal medesimo unicamente nei
casi in cui si prestano lavoratori ad aziende in cui è regolato al contempo il
lavoro a turni e quello domenicale.
Queste
argomentazioni non possono essere seguite. Il fatto che in alcuni settori il
personale fisso non benefici di supplementi e che i lavoratori interinali
possano invece avvalersi di disposizioni del CCL PP (es. art. 12 e 25) non
dipende dall'esistenza dell'art. 24 cpv. 2. Lo scopo della norma accertato dal
primo giudice non è quello di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto
che i supplementi indicati all'art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in
sostituzione di quelli previsti dalle altre norme
del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di
garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti
fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di
lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il
ricorso al personale a prestito. Una visione cumulativa delle due condizioni e
dunque un'applicazione restrittiva della norma, contrariamente a quanto essa
pretende, si porrebbe in contrasto con questa finalità e condurrebbe a
molteplici disparità di trattamento prive di giustificazioni oggettive: tra i
lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i
lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che prevedono solo il lavoro a
turni oppure solo il lavoro domenicale; tra il personale a prestito e il
personale fisso; fra i lavoratori interinali attivi nel Canton Ticino e quelli
impiegati altrove in Svizzera. Anche
su tale aspetto la sentenza impugnata sfugge alla critica.
7.
Per la reclamante, visto
che l'applicazione del CCL PP è affidata a tre commissioni paritetiche
regionali, possono sussistere differenziazioni regionali dovute alle
peculiarità delle regioni svizzere ragione per cui nel caso in esame determinante
è la prassi della commissione paritetica ticinese, la quale dal 2012 al 2018 “ha
avvallato” l'esegesi dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP da lei proposta. Per altro, la commissione
paritetica medesima, preposta alla vigilanza sulla corretta applicazione della
norma indicata, durante i vari controlli non ha mai eccepito alcunché né l'ha
mai sanzionata.
Nel
caso in esame, parti contraenti del CCL PP sono da una parte l'associazione dei
datori di lavoro S__________ e i suoi membri e dall'altra i sindacati firmatari
U__________, Sy__________, S__________ s__________ __________ e A__________ S__________
con i lavoratori loro associati. Come si è detto, è pertanto la loro volontà, e
quella dei loro rappresentanti all'interno della Commissione professionale
paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione,
applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza,
cfr. art. 32 e 33 CCL PP) a essere determinante, più che l'eventuale posizione
di una singola commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale
il rispetto del CCL PP, v. il relativo art. 33) e oramai formalmente scartata.
Né si può ritenere che la condotta della commissione paritetica cantonale possa
essere equiparata a una prassi ove appena si pensi che essa non risulta avere
mai emesso decisioni formali o raccomandazioni in relazione alla norma in
esame. Anzi la nota circolare del 29 maggio 2018 (doc. N), con le delucidazioni
dell'avvocata S__________ P__________ (collaboratrice
giuridica del segretariato per l'applicazione CCL PP: doc. 3), paiono smentire
finanche l'esistenza di una prassi consolidata. Detto altrimenti, prima del
2018.
tra la parte padronale e quella
sindacale vi erano divergenze sull'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 del CCL
prestito di personale, ragione per cui in occasione dei controlli effettuati a
campione presso le aziende, non venivano effettuate verifiche al riguardo (informazione scritta del 28 giugno 2019 nel fascicolo
“Commissione paritetica __________”). Si trattava piuttosto di un regime di
“tolleranza” e non l'espressione di una concorde volontà delle parti
contraenti. Anche sotto questo aspetto, il reclamo non può trovare ascolto.
8.
La
reclamante infine, dopo aver ricordato che la circolare n. 12 è stata emanata
solo nel 2018 e il Commento al CCL PP solo nel 2019 sostiene che,
indipendentemente dalla reale volontà delle parti contraenti sulla portata dell'art.
24.
cpv. 2 CCL PP, la prassi della commissione paritetica cantonale non può rimanere priva di conseguenze e impedisce alla nuova
interpretazione della norma di avere effetto retroattivo. La fiducia da lei
riposta nella commissione paritetica deve pertanto essere tutelata già per il
fatto che il suo interesse è preponderante rispetto all'interesse pubblico
all'applicazione retroattiva di una norma interpretata contra litteram.
a) Il
divieto della retroattività è un concetto generalmente applicato nell'ambito
delle modifiche legislative. In concreto, ciò non si realizza nella fattispecie
in esame, che non riguarda la modifica di una norma bensì la sua corretta
interpretazione e applicazione. Per altro, la modifica di una prassi
giudiziaria va applicata immediatamente, anche alle cause già pendenti al
momento della sua adozione. Una limitazione di questa regola può risultare, in
determinate circostanze, dal principio della tutela della buona fede sancito
dall'art. 9 Cost., ovvero quando, una nuova
prassi giudiziaria concerne le condizioni di ricevibilità di un atto
processuale ed è con ciò tale da comportare la perenzione di un diritto (DTF
146.
I 111 consid. 5.2.1). Anche al di
fuori dell'ambito giurisprudenziale, le rassicurazioni o il comportamento di
un'autorità possono generare delle legittime aspettative e comportare il
divieto della retroattività, laddove la questione dipende dalle
circostanze del caso concreto e dalla ponderazione di interessi contrapposti,
fra cui quelli della sicurezza del diritto e della legalità (art. 5 Cost.),
dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della tutela della buona fede (art.
9.
Cost.; DTF 143 V 103 consid. 3.6.2; più di recente: sentenza 1C_68/2021 del 7
dicembre 2021 consid. 4.2).
b)
Nella fattispecie, non si è pacificamente
in presenza di una modifica legislativa né giurisprudenziale. Come già detto, l'emissione
della nota circolare del 29 maggio 2018 (doc. N) non costituisce un vero e proprio cambio di prassi. Non si
trascura che il comportamento della commissione paritetica cantonale, che quale organo preposto alla
vigilanza regionale relativa al CCL PP prima del 2018 non ha mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione ai
supplementi per lavoro a turni, possa avere generato nella datrice di
lavoro la convinzione di applicare correttamente l'art. 24 cpv. 2. CCL PP. Resta
il fatto che se il principio della buona fede impedisce, a livello
disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per l'assenza di comportamenti in
chiara violazione di una stabilita prassi), un'altra questione è quella di
determinare quali siano, a livello giuridico, le conseguenze pratiche di questo
affidamento sui diritti salariali dei dipendenti interessati. Premesso ciò, tenuto
conto che le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro circa la
conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro hanno effetto
diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati (art. 357
cpv. 1 CO), la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede devono
recedere innanzi a quelli della sicurezza del diritto, della corretta e
uniforme applicazione di una norma imperativa (uguaglianza giuridica) e della
tutela dei lavoratori. In circostanze siffatte, nella ponderazione dei
contrapposti interessi, quelli del lavorare prevalgono su quelli del datore di
lavoro. Ne segue che, al riguardo, il reclamo vede la sua sorte segnata.
9.
La procedura in
controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del
6.
ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art.
114.
lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non
realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC).
La reclamante rifonderà al resistente un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano oneri
processuali. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.