16.2020.47
Reclamo in materia di spese: quantificazione della tassa di giustizia e delle ripetibili
23 settembre 2021Italiano14 min
istante, alla commissione per l'avvocatura per comportamenti contrari alle norme
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.47
Lugano
23 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 9 novembre 2020 presentato dall'
avv.
dott. RE 1
(patrocinato dal
dott. iur.
studio
legale PA 1, )
contro
la decisione emessa il 7 ottobre 2020 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Est,
nella causa 15/2019 (azione di accertamento d'inesistenza del credito a norma
dell'art. 85a LEF) promossa nei suoi confronti con petizione del 7 gennaio 2019 dall'
avv.
dott. CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'ambito di una
causa di natura successoria, l'avvocata CO 1, che figura tra le parti
convenute, ha segnalato il cugino avvocato RE 1, patrocinatore della parte
istante, alla commissione per l'avvocatura per comportamenti contrari alle norme
deontologiche. Con decisione del 27 febbraio 2018 la commissione in questione
ha deciso di non dar seguito alla segnalazione. Il 26
aprile 2018 RE 1 ha fatto notificare alla cugina CO 1 il precetto esecutivo n. __________7
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre
interessi e spese per ‟risarcimento danni – fatt. 4.4.2018ˮ. L'escussa
ha interposto opposizione.
B. Il
24 maggio 2018 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendo
di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere, in
particolare, l'accertamento, sulla base dell'art. 85a LEF,
dell'inesistenza del credito di fr. 5000.–. Constatata l'impossibilità di
conciliare le parti, il 18 dicembre 2018 il Giudice di pace ha rilasciato
all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 80.– sono
state poste a carico dell'istante (inc. 56/2018).
C. Con
petizione del 7 gennaio 2018 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice
di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitato a
presentare osservazioni, in un memoriale del 20 maggio 2019 RE 1 ha proposto di
respingere la petizione. Nella loro replica e duplica le parti hanno
riaffermato i rispettivi punti di vista. Alle prime arringhe del 27 aprile 2020
le parti hanno confermato le rispettive posizioni rimettendosi ‟al
giudizio del Giudiceˮ.
D. Statuendo
con sentenza del 7 ottobre 2020 il Pretore ha accolto la petizione accertando
l'inesistenza del debito di fr. 5000.–, oltre tasse, spese e interessi, mantenendo
l'opposizione al precetto esecutivo e ha ordinando all'Ufficio esecuzioni di
Lugano di cancellare l'atto esecutivo. Le spese processuali di fr. 300.– sono
state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 900.–
per ripetibili.
E. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1, patrocinato dal
dott. iur. A__________ C__________, è insorto a questa Camera con un reclamo
del 9 novembre 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia
riformato nel senso di ridurre le spese processuali a fr. 150.– e le ripetibili
a
fr. 350.–. Chiamata a formulare osservazioni, il 3 febbraio 2021 CO 1 rimprovera
al dott. iur. A__________ C__________ di
versare in un conflitto d'interessi, ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile
a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata
emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura semplificata, il
termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,
la decisione impugnata è stata notificata al convenuto l'8 ottobre 2020. Il
termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato
7.
novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC).
Introdotto il 9 novembre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è
tempestivo.
2.
CO
1.
fa valere preliminarmente che il patrocinatore del reclamante, dott. iur. A__________
C__________, versa in un conflitto d'interesse poiché prima di svolgere la
pratica legale nello studio della controparte, dal 7 gennaio al 17 aprile 2020
era stato praticante della di lei legale avv. PA 2 e aveva quindi avuto accesso
a tutti gli incarti dello studio compreso quello del procedimento in esame.
Trovandosi in una situazione di conflitto d'interessi, di potenziale violazione
del segreto professionale e non dimostrando alcuna indipendenza nei confronti
del proprio assistito, il dott. iur. A__________ C__________ non aveva dunque
la capacità di postulare e non poteva rappresentare il reclamante in
giudizio.
a) Fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare
si annovera il principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui
l'avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente
e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale
principio è correlato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che
impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come
pure con gli imperativi dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di
esercitare l'attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e
sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13 LLCA relativo al segreto
professionale. Un avvocato deve evitare la rappresentanza di un cliente quando
potrebbe essere indotto a usare contro l'avversario conoscenze protette dal
segreto professionale che ha acquisito nell'ambito di un mandato precedente.
Per sapere se ricorrano tali presupposti occorre ponderare il tempo intercorso
fra i due mandati, il nesso giuridico o fattuale tra i medesimi, l'importanza e
la durata del mandato pregresso, le conoscenze acquisite dal legale nel quadro
di quel mandato e la sussistenza – o no – di una relazione di fiducia con il
vecchio cliente (I CCA sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2a con
rinvio a DTF 145 IV 218 consid. 2.1 con richiami;).
b) L'avvocato
deve rifuggire in sintesi – secondo giurisprudenza – ogni situazione a rischio.
Il rischio dev'essere concreto, ma non occorre che si sia già verificato o che
l'avvocato abbia già agito in maniera censurabile. Ove sopraggiunga un possibile
conflitto d'interessi, l'avvocato deve rinunciare al mandato (DTF 145 IV 218
consid. 2.1 con richiami). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare
che il divieto del patrocinio multiplo si estende anche al caso in cui le parti
siano patrocinate da avvocati diversi, ma che esercitano nello stesso studio
al momento dell'assunzione dell'incarico, siano essi associati o collaboratori.
Un conflitto d'interessi può sorgere anche qualora un avvocato associato o
collaboratore cambi studio, al punto che ciò potrebbe obbligare i nuovi
colleghi a deporre un mandato già assunto in precedenza (DTF 145 IV 223
consid. 2.2 segg.). Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi
l'avvocato non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al
quale egli procede (o, se così dispone il diritto cantonale, l'autorità di
vigilanza sull'avvocatura) gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138
II 166 consid. 2.5). Chi dirige il procedimento, in effetti, statuisce
d'ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario
professionale (I CCA sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2b con
rinvio a DTF 141 IV 261 consid. 2.2).
c) Nella
fattispecie ci si può seriamente chiede se il dott. iur. A__________ C__________,
praticante dello studio legale PA 1, possa rappresentare il titolare
allorquando durante la pratica legale svolta dall'avv. PA 2, dal 7 gennaio
al 17 aprile 2020, la causa in cui CO 1 è coinvolta era già pendente in prima
sede. Ora, qualora il dott. iur. A__________ C__________ versasse in un conflitto
d'interessi con conseguente dichiarazione di inefficacia degli atti processuali
da lui compiuti, questa Camera dovrebbe ingiungere al legale di deporre il
mandato e assegnare alla parte un termine perché sottoscriva essa medesima il
reclamo, ratificandolo, oppure designi un altro patrocinatore (I CCA sentenza
inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2d/e con numerosi rinvii). Dato
nondimeno che un invito del genere si esaurirebbe manifestamente in un esercizio
di forma, conviene rinunciare a tale esigenza. Giovi perciò vagliare il rimedio
giuridico, fermo restando che il reclamante non può dolersi che gli argomenti
sollevati dal suo patrocinatore siano esaminati.
3.
Nella sentenza
impugnata il Giudice di pace ha quantificato le spese processuali in fr. 300.– e
le ripetibili in fr. 900.– ponendole a carico del convenuto senza indicare come
abbia determinato tali oneri. Relativamente alle spese processuali, il reclamante
le ritiene troppo elevate, alla luce del valore litigioso di fr. 5000.– e della
semplicità della causa, la problematica essendo stata risolta con una sola
pagina di motivazione. A suo giudizio, il giudice di pace non poteva quindi fissare
la tassa di giustizia nel massimo previsto dall'art. 6 LTG, sicché l'emolumento
va ridotto a fr. 150.–.
a) L'art.
6.
LTG prevede che la tassa di giustizia delle
decisioni del Giudice di pace è fissata tra fr. 50.– e fr. 300.–. Entro
il minimo e il massimo essa va poi fissata secondo il valore, la natura e la
complessità della procedura (art. 2 cpv. 1 LTG). Le tasse di giustizia,
ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in
certa misura – il funzionamento dell'apparato giudiziario, sono contributi
causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il
principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse
provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico
della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali
agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese
postali a quelle telefoniche. Le tasse di
giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% delle spese complessive,
il resto rimanendo a carico dell'ente pubblico. Il principio
dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in
un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il
quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri
che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività
giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse
delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione
finanziaria.
Il
vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella
possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta
ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella
facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica
di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle
controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che
in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo
dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare
della medesima in modo da compensare le perdite subite nella trattazione delle
cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia (I CCA sentenza
inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 4).
b) Premesso
che il Giudice di pace è competente per giudicare
le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate sulla legge dell'11
aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF) fino a un valore litigioso di fr. 5000.–
(art. 31 lett. a e b), è evidente che nell'ottica del primo giudice il valore
della controversia era elevato. Non si disconosce che la decisione del Giudice
di pace sia succinta, ma ciò non significa che la stesura non abbia richiesto un dispendio di tempo
particolare. Anzi il procedimento ha implicato l'esame della petizione (di cinque pagine), cui era allegata tra
l'altro una lunga decisione della Commissione di disciplina degli avvocati, delle
osservazioni (di cinque pagine), della replica (di nove pagine) e della duplica
(di quattro pagine), oltre alla tenuta di un'udienza. Le questioni giuridiche sollevate
dalle parti, inoltre, non potevano definirsi banali ove appena si pensi alle
numerose citazioni di giurisprudenza e dottrina menzionate nei loro memoriali. Vista poi l'ingiustificata esecuzione
promossa nei suoi confronti, l'interesse, l'utilità e il vantaggio
economico che derivava all'attrice dalla procedura non poteva dirsi trascurabile.
Il tutto senza dimenticare infine la
verosimile favorevole situazione economica delle parti coinvolte, entrambi
avvocati. Alla luce di quanto precede, tutto ponderato, le spese
processuali di fr. 300.– per una procedura come quella in rassegna appare
giustificata e rientra nel potere di apprezzamento che competeva al
primo giudice. Al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.
4.
Relativamente
alle ripetibili, il reclamante sostiene che l'indennità di fr. 900.– stabilita dal
Giudice di pace è sproporzionata. Egli fa valere che in conformità all'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2
lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, tale indennità può ammontare al massimo a fr. 350.–,
tanto più che i, caso era semplice.
a) Il
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che nel caso di
pratiche con valore determinato o determinabile le ripetibili in favore della
parte vittoriosa ammontano, per un valore litigioso di fr. 5000.–, dal 15 al
25% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Nelle “procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti” le ripetibili si pongono tra il 20 e il
70% “dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2
lett. b). Tra il minimo e il
massimo l'indennità va fissata in base alle circostanze concrete, “secondo
l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il
tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio”
(art. 11 cpv. 5 del regolamento). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento dispone inoltre
che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le
prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel
caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo
giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti”.
b) Nel
caso concreto ci si può chiedere se all'azione di inesistenza del debito in
rassegna, retta dal rito semplificato, si applichi la riduzione prevista
dall'art. 11 cpv. 2 lett. b del citato regolamento. La questione può rimanere
indecisa, anche volendo far capo a tale norma l'apprezzamento del primo giudice
resistendo alla critica. Posto che le ripetibili sono fissate con un ammontare
complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto (art. 14 del noto regolamento),
all'atto pratico l'importo di fr. 760.– per la sola partecipazione all'onorario
corrisponde all'applicazione dell'aliquota medio-alta dell'art. 11.cpv. 1 del
regolamento e a una riduzione medio-bassa dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del
regolamento. Considerato che, come si è
visto, il patrocinio dell'attrice, di una
certa complessità, è consistito nella redazione di due allegati
(petizione di cinque pagine e replica di nove pagine), nella partecipazione a
un'udienza, oltre alla prevedibile attività collaterale (colloquio con la
cliente e corrispondenza indispensabile),
non si può dire che l'applicazione di tali aliquote costituisca un abuso del
potere di apprezzamento del primo giudice. Del resto, essa remunera poco più di
2.
ore e mezza di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato
regolamento), dispendio di tempo che risulta finanche ai limiti inferiore di
quello che un legale solerte e speditivo avrebbe dedicato a un caso analogo. Ne segue, in ultima analisi, che il
reclamo vede la sua sorte segnata.
5.
Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte,
che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a
titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 350.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. dott. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.