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Decisione

16.2020.47

Reclamo in materia di spese: quantificazione della tassa di giustizia e delle ripetibili

23 settembre 2021Italiano14 min

istante, alla commissione per l'avvocatura per comportamenti contrari alle norme

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.47

Lugano

23 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 9 novembre 2020 presentato dall'

avv.

dott. RE 1

(patrocinato dal

dott. iur.

studio

legale PA 1, )

contro

la decisione emessa il 7 ottobre 2020 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Est,

nella causa 15/2019 (azione di accertamento d'inesistenza del credito a norma

dell'art. 85a LEF) promossa nei suoi confronti con petizione del 7 gennaio 2019 dall'

avv.

dott. CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'ambito di una

causa di natura successoria, l'avvocata CO 1, che figura tra le parti

convenute, ha segnalato il cugino avvocato RE 1, patrocinatore della parte

istante, alla commissione per l'avvocatura per comportamenti contrari alle norme

deontologiche. Con decisione del 27 febbraio 2018 la commissione in questione

ha deciso di non dar seguito alla segnalazione. Il 26

aprile 2018 RE 1 ha fatto notificare alla cugina CO 1 il precetto esecutivo n. __________7

dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre

interessi e spese per ‟risarcimento danni – fatt. 4.4.2018ˮ. L'escussa

ha interposto opposizione.

B. Il

24 maggio 2018 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendo

di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere, in

particolare, l'accertamento, sulla base dell'art. 85a LEF,

dell'inesistenza del credito di fr. 5000.–. Constatata l'impossibilità di

conciliare le parti, il 18 dicembre 2018 il Giudice di pace ha rilasciato

all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 80.– sono

state poste a carico dell'istante (inc. 56/2018).

C. Con

petizione del 7 gennaio 2018 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice

di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitato a

presentare osservazioni, in un memoriale del 20 maggio 2019 RE 1 ha proposto di

respingere la petizione. Nella loro replica e duplica le parti hanno

riaffermato i rispettivi punti di vista. Alle prime arringhe del 27 aprile 2020

le parti hanno confermato le rispettive posizioni rimettendosi ‟al

giudizio del Giudiceˮ.

D. Statuendo

con sentenza del 7 ottobre 2020 il Pretore ha accolto la petizione accertando

l'inesistenza del debito di fr. 5000.–, oltre tasse, spese e interessi, mantenendo

l'opposizione al precetto esecutivo e ha ordinando all'Ufficio esecuzioni di

Lugano di cancellare l'atto esecutivo. Le spese processuali di fr. 300.– sono

state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 900.–

per ripetibili.

E. Contro

il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1, patrocinato dal

dott. iur. A__________ C__________, è insorto a questa Camera con un reclamo

del 9 novembre 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia

riformato nel senso di ridurre le spese processuali a fr. 150.– e le ripetibili

a

fr. 350.–. Chiamata a formulare osservazioni, il 3 febbraio 2021 CO 1 rimprovera

al dott. iur. A__________ C__________ di

versare in un conflitto d'interessi, ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile

a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata

emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura semplificata, il

termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata è stata notificata al convenuto l'8 ottobre 2020. Il

termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato

7.

novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC).

Introdotto il 9 novembre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è

tempestivo.

2.

CO

1.

fa valere preliminarmente che il patrocinatore del reclamante, dott. iur. A__________

C__________, versa in un conflitto d'interesse poiché prima di svolgere la

pratica legale nello studio della controparte, dal 7 gennaio al 17 aprile 2020

era stato praticante della di lei legale avv. PA 2 e aveva quindi avuto accesso

a tutti gli incarti dello studio compreso quello del procedimento in esame.

Trovandosi in una situazione di conflitto d'interessi, di potenziale violazione

del segreto professionale e non dimostrando alcuna indipendenza nei confronti

del proprio assistito, il dott. iur. A__________ C__________ non aveva dunque

la capacità di postulare e non poteva rappresentare il reclamante in

giudizio.

a) Fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare

si annovera il principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui

l'avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente

e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale

principio è correlato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che

impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come

pure con gli imperativi dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di

esercitare l'attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e

sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13 LLCA relativo al segreto

professionale. Un avvocato deve evitare la rappresentanza di un cliente quando

potrebbe essere indotto a usare contro l'avversario conoscenze protette dal

segreto professionale che ha acquisito nell'ambito di un mandato precedente.

Per sapere se ricorrano tali presupposti occorre ponderare il tempo intercorso

fra i due mandati, il nesso giuridico o fattuale tra i medesimi, l'importanza e

la durata del mandato pregresso, le conoscenze acquisite dal legale nel quadro

di quel mandato e la sussistenza – o no – di una relazione di fiducia con il

vecchio cliente (I CCA sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2a con

rinvio a DTF 145 IV 218 consid. 2.1 con richiami;).

b) L'avvocato

deve rifuggire in sintesi – secondo giurisprudenza – ogni situazione a rischio.

Il rischio dev'essere concreto, ma non occorre che si sia già verificato o che

l'avvocato abbia già agito in maniera censurabile. Ove sopraggiunga un possibile

conflitto d'interessi, l'avvocato deve rinunciare al mandato (DTF 145 IV 218

consid. 2.1 con richiami). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare

che il divieto del patrocinio multiplo si estende anche al caso in cui le parti

siano patrocinate da avvocati diversi, ma che esercitano nello stes­so studio

al momento dell'assunzione dell'incarico, siano essi associati o collaboratori.

Un conflitto d'interessi può sorgere anche qualora un avvocato associato o

collaboratore cambi studio, al punto che ciò potrebbe obbligare i nuovi

colleghi a deporre un mandato già assunto in precedenza (DTF 145 IV 223

consid. 2.2 segg.). Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi

l'avvocato non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al

quale egli procede (o, se così dispo­ne il diritto cantonale, l'autorità di

vigilanza sull'avvocatura) gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138

II 166 consid. 2.5). Chi dirige il procedimento, in effetti, statuisce

d'ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario

professionale (I CCA sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2b con

rinvio a DTF 141 IV 261 consid. 2.2).

c) Nella

fattispecie ci si può seriamente chiede se il dott. iur. A__________ C__________,

praticante dello studio legale PA 1, possa rappresentare il titolare

allorquando durante la pratica legale svolta dall'avv. PA 2, dal 7 gennaio

al 17 aprile 2020, la causa in cui CO 1 è coinvolta era già pendente in prima

sede. Ora, qualora il dott. iur. A__________ C__________ versasse in un conflitto

d'interessi con conseguente dichiarazione di inefficacia degli atti processuali

da lui compiuti, questa Camera dovrebbe ingiungere al legale di deporre il

mandato e assegnare alla parte un termine perché sottoscriva essa medesima il

reclamo, ratificandolo, oppure designi un altro patrocinatore (I CCA sentenza

inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2d/e con numerosi rinvii). Dato

nondimeno che un invito del genere si esaurirebbe manifestamente in un esercizio

di forma, conviene rinunciare a tale esigenza. Giovi perciò vagliare il rimedio

giuridico, fermo restando che il reclamante non può dolersi che gli argomenti

sollevati dal suo patrocinatore siano esaminati.

3.

Nella sentenza

impugnata il Giudice di pace ha quantificato le spese processuali in fr. 300.– e

le ripetibili in fr. 900.– ponendole a carico del convenuto senza indicare come

abbia determinato tali oneri. Relativamente alle spese processuali, il reclamante

le ritiene troppo elevate, alla luce del valore litigioso di fr. 5000.– e della

semplicità della causa, la problematica essendo stata risolta con una sola

pagina di motivazione. A suo giudizio, il giudice di pace non poteva quindi fissare

la tassa di giustizia nel massimo previsto dall'art. 6 LTG, sicché l'emolumento

va ridotto a fr. 150.–.

a) L'art.

6.

LTG prevede che la tassa di giustizia delle

decisioni del Giudice di pace è fissata tra fr. 50.– e fr. 300.–. Entro

il minimo e il massimo essa va poi fissata secondo il valore, la natura e la

complessità della procedura (art. 2 cpv. 1 LTG). Le tasse di giustizia,

ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in

certa misura – il funzionamen­to dell'apparato giudiziario, sono contributi

causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il

principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse

provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico

della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali

agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese

postali a quelle telefoniche. Le tasse di

giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% delle spese complessive,

il resto rimanendo a carico del­l'ente pubblico. Il principio

dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in

un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il

quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri

che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività

giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, del­l'interesse

delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficol­tà

della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione

finanziaria.

Il

vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella

possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta

ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella

facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica

di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle

controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che

in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo

dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissa­re l'ammontare

della medesima in modo da compensare le perdite subite nella trattazione delle

cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia (I CCA sentenza

inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 4).

b) Premesso

che il Giudice di pace è competente per giudicare

le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate sulla legge dell'11

aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF) fino a un valore litigioso di fr. 5000.–

(art. 31 lett. a e b), è evidente che nell'ottica del primo giudice il valore

della controversia era elevato. Non si disconosce che la decisione del Giudice

di pace sia succinta, ma ciò non significa che la stesura non abbia richiesto un dispendio di tempo

particolare. Anzi il procedimento ha implicato l'esame della petizione (di cinque pagine), cui era allegata tra

l'altro una lunga decisione della Commissione di disciplina degli avvocati, delle

osservazioni (di cinque pagine), della replica (di nove pagine) e della duplica

(di quattro pagine), oltre alla tenuta di un'udienza. Le questioni giuridiche sollevate

dalle parti, inoltre, non potevano definirsi banali ove appena si pensi alle

numerose citazioni di giurisprudenza e dottrina menzionate nei loro memoriali. Vista poi l'ingiustificata esecuzione

promossa nei suoi confronti, l'interesse, l'utilità e il vantaggio

economico che derivava all'attrice dalla procedura non poteva dirsi trascurabile.

Il tutto senza dimenticare infine la

verosimile favorevole situazione economica delle parti coinvolte, entrambi

avvocati. Alla luce di quanto precede, tutto ponderato, le spese

processuali di fr. 300.– per una procedura come quella in rassegna appare

giustificata e rientra nel potere di apprezzamento che competeva al

primo giudice. Al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

4.

Relativamente

alle ripetibili, il reclamante sostiene che l'indennità di fr. 900.– stabilita dal

Giudice di pace è sproporzionata. Egli fa valere che in conformità all'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2

lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, tale indennità può ammontare al massimo a fr. 350.–,

tanto più che i, caso era semplice.

a) Il

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria

e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che nel caso di

pratiche con valore determinato o determinabile le ripetibili in favore della

parte vittoriosa ammontano, per un valore litigioso di fr. 5000.–, dal 15 al

25% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Nelle “procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti” le ripetibili si pongono tra il 20 e il

70% “dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2

lett. b). Tra il minimo e il

massimo l'indennità va fissata in base alle circostanze concrete, “secondo

l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il

tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio”

(art. 11 cpv. 5 del regolamento). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento dispone inoltre

che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le

prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel

caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo

giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni

precedenti”.

b) Nel

caso concreto ci si può chiedere se all'azione di inesistenza del debito in

rassegna, retta dal rito semplificato, si applichi la riduzione prevista

dall'art. 11 cpv. 2 lett. b del citato regolamento. La questione può rimanere

indecisa, anche volendo far capo a tale norma l'apprezzamento del primo giudice

resistendo alla critica. Posto che le ripetibili sono fissate con un ammontare

complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto (art. 14 del noto regolamento),

all'atto pratico l'importo di fr. 760.– per la sola partecipazione all'onorario

corrisponde all'applicazione dell'aliquota medio-alta dell'art. 11.cpv. 1 del

regolamento e a una riduzione medio-bassa dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del

regolamento. Considerato che, come si è

visto, il patrocinio dell'attrice, di una

certa complessità, è consistito nella redazione di due allegati

(petizione di cinque pagine e replica di nove pagine), nella partecipazione a

un'udienza, oltre alla prevedibile attività collaterale (colloquio con la

cliente e corrispondenza indispensabile),

non si può dire che l'applicazione di tali aliquote costituisca un abuso del

potere di apprezzamento del primo giudice. Del resto, essa remunera poco più di

2.

ore e mezza di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato

regolamento), dispendio di tempo che risulta finanche ai limiti inferiore di

quello che un legale solerte e speditivo avrebbe dedicato a un caso analogo. Ne segue, in ultima analisi, che il

reclamo vede la sua sorte segnata.

5.

Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte,

che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a

titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 350.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. dott. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.