16.2020.48
Legittimazione attiva per far valere diritti di vicinato
10 dicembre 2021Italiano16 min
ragione di metà ciascuno della particella n. 3136 RFD di __________ (inedificata)
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.48
Lugano
10 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 13 novembre 2020 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 13 ottobre 2020 dal
Giudice di pace del circolo della Navegna
nella causa SE.2019.3 promossa con istanza del 23 settembre 2020 nei confronti di
CO 1 , e
CO 2
(patrocinati
dall' PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. M__________ M__________,
amministratore unico della RE 1, è comproprietario con la moglie T__________ in
ragione di metà ciascuno della particella n. 3136 RFD di __________ (inedificata)
cui è correlata la quota E di 15/100 della particella
coattiva n. 818, sulla quale si trova una strada sterrata privata che serve
altre cinque fondi (dal n. 3132 al n. 3135). La particella n. 3134, cui è
correlata la quota C di 16/100, appartiene in
comproprietà un mezzo ciascuno a CO 1 e CO 2 ed è soprastante la particella n.
3136. Al termine della strada privata, in corrispondenza con quest'ultimo
fondo, sono stati posati dei massi ciclopici. Sulla coattiva si trova inoltre
un pozzetto, cui si allacciano le condotte dei fondi correlati, dal quale si
diparte una canalizzazione che attraversando la particella n. 3136 si immette
nella rete fognaria comunale. Per tale opera la particella n. 818 beneficia di
una servitù di fognatura a carico della n. 3136.
B. Nell'ambito di lavori
di edificazione della particella n. 3134 CO 1 e CO 2, con l'accordo degli altri
comproprietari della strada coattiva, hanno spostato i massi sulla particella
n. 3136 con l'impegno a riposizionarli alla fine dei lavori. In corso d'opera,
poi, essi hanno allacciato le proprie condotte direttamente alla canalizzazione
posta sulla sottostante particella n. 3136. Al termine dei lavori, tra i
comproprietari della coattiva sono sorte discussioni in merito al ricollocamento
dei massi e all'allacciamento
della canalizzazione. L'8 febbraio 2018 CO 1 e CO 2 sono stati avvertiti
che qualora non avessero ripristinato la situazione entro il 28 febbraio successivo,
gli altri comproprietari della coattiva avrebbero fatto eseguire i lavori da
terzi con addebito delle spese. Il 22 marzo 2018 CO 1 e CO 2 hanno diffidato i
comproprietari dall'intervenire sulla coattiva e sulla loro proprietà.
C. Il 26 aprile
2018 l'impresa di costruzione __________ SA ha trasmesso alla RE 1 una fattura
di complessivi fr. 1507.80 per lo spostamento dei ‟ciclopiciˮ
(fr. 300.–) e il ripristino della condotta fognaria (fr. 1100.–), più IVA (fr.
107.80), che è stata pagata dalla destinataria. Il 31 maggio 2018 i comproprietari della coattiva hanno
chiesto a CO 1 e CO 2 di rimborsare tali costi. Nonostante un richiamo
del 27 giugno 2018 l'importo è rimasto impagato. Il 16 e 18 luglio 2018 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 e a CO
2 i precetti esecutivi n. __________6 e n. __________7 dell'Ufficio
di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 1507.80 ciascuno oltre agli
interessi del 5% dal 15 giugno 2018, ai quali gli escussi hanno interposto
opposizione.
D. Nel luglio del 2018 R__________
H__________ e C__________ H__________, S__________ A__________, N__________ B__________
e T__________ con M__________ M__________, comproprietari della coattiva, hanno
adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse già in
via cautelare a CO 1 e CO 2 di smantellare il nuovo allacciamento e di versare
loro fr. 1507.80 corrispondenti alla fattura della __________ SA. L'esito di
tale procedura non è noto.
E. Il 28 giugno 2019 la RE
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Navegna per un tentativo di
conciliazione nei confronti di CO 1 e CO 2 inteso a ottenere il pagamento di complessivi
fr. 1507.80 oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2018 così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta ai citati precetti esecutivi.
Constatata l'impossibilità di conciliare le parti all'udienza di conciliazione
del 21 agosto 2019, il Giudice di pace ha rilasciato quello stesso giorno l'autorizzazione
ad agire all'istante e posto a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
(inc. CM.2019.24).
F. Con petizione non
motivata del 13 settembre 2019 la RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa. In una presa di posizione spontanea del 10 dicembre 2019 i convenuti hanno sollevato l'illegalità dell'agire dell'attrice
respingendo ogni loro pretesa. In uno scritto spontaneo del 20 gennaio
2020 l'attrice ha mantenuto il suo punto di vista.
G. Alle
prime arringhe del 4 febbraio 2020 l'attrice ha motivato la petizione riaffermando
le sue domande. I convenuti, sulla scorta di un riassunto scritto, hanno
proposto di respingere la petizione. Replicando e duplicando le parti hanno ribadito
le loro posizioni. Non essendovi altre prove da assumere oltre a quelle
documentali, al termine dell'udienza il Giudice di pace ha assegnato alle parti
un termine per presentare conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 19
febbraio e del 3 marzo 2020 esse hanno una volta di più confermato le loro
domande. Statuendo con decisione del 13 ottobre 2020 Giudice di pace ha
respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a
carico dell'attrice, tenuta a
rifondere ai convenuti fr. 300.– per ripetibili.
H. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre
2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione. Nelle loro osservazioni del 7 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno
concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono
impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice
il 14 ottobre 2020. Introdotto il 13 novembre 2020, ultimo giorno utile, il
reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Al
reclamo la RE 1 allega
nuovamente i doc. D-N e doc. Q-S. Tali documenti figurano già nell'incarto
trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace di modo che la loro produzione si
rivela superflua.
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er-rata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF
144.
III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Il
Giudice pace, respinta l'eccezione di litispendenza con
una procedura pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
poiché le parti in causa erano diverse, ha rimproverato all'attrice di
non avere dimostrato il fondamento della pretesa relativamente
al rimborso dei costi di ripristino della condotta sulla particella n. 3136, di
proprietà dei coniugi M__________. Egli ha così escluso che la stessa si
fondasse su un contratto, i convenuti non avendo appaltato le opere all'attrice,
derivasse da atti illeciti, pendente era tutt'al più un procedimento penale nei
confronti di M__________ M__________, o da un indebito arricchimento di una
parte a danno dell'altra. Né a suo parere vi erano le condizioni per una tutela
del possesso in applicazione dell'art. 926 CC e nemmeno sussisteva una
situazione di necessità o legittima difesa in virtù dell'art. 52 cpv. 3 CO, la
situazione permettendo di chiedere l'intervento dell'autorità. Per il Giudice
di pace inoltre tra i comproprietari della particella n. 818 e il ripristino
della canalizzazione sul fondo n. 3136 non vi era alcun nesso di modo che essi
neppure avrebbero potuto conferire a terzi l'incarico per effettuare i lavori.
Quanto
ai costi di riposizionamento dei massi ciclopici, il primo giudice ha accertato
che i convenuti avevano diffidato i comproprietari della coattiva dall'intervenire,
quantunque fosse evidente che al termine dell'edificazione del loro fondo la
situazione andasse ripristinata. A suo avviso, una volta di più l'attrice non aveva
dimostrato l'impellente necessità di eseguire tali lavori, i comproprietari
della strada potendo rivolgersi al giudice affinché ingiungesse ai convenuti di
spostare i massi così come pattuito. Donde in definitiva la reiezione della
petizione.
5.
Riassunta
la vicenda e riaffermata la necessità di ripristinare la situazione, la
reclamante ribadisce di avere agito in rappresentanza dei comproprietari della
particella n. 818 che le avevano dato il mandato di dirigere i lavori di
spostamento dei massi e di ripristino della canalizzazione. Per quel che è di quest'ultimo
lavoro, essa rileva che la condotta benché posta sulla particella n. 3136 “è di
proprietà della particella n. 818” di modo che i comproprietari di tale fondo
potevano darle il mandato per far eseguire lo spostamento. Essa soggiunge che l'immissione
abusiva delle acque chiare minacciava la tenuta della condotta e la stabilità
del terreno ragione per cui vista la renitenza dei convenuti, il ripristino a
opera di terzi, di cui i convenuti erano stati avvisati, era più che giustificato.
A suo parere, i proprietari della particella n. 3136 non avrebbero potuto
procedere giudizialmente poiché la canalizzazione non è di loro proprietà tanto
più che “i comproprietari di tale fondo hanno contattato le autorità preposte
ma esse non sono entrate in materia sulla pericolosità e illegalità dell'allacciamento”.
Per quanto attiene allo spostamento dei massi ciclopici, essa riafferma che in
base agli accordi tra comproprietari i convenuti si erano impegnati a
riposizionarli al termine dell'edificazione della loro proprietà. Se non che,
in realtà, costoro volevano utilizzare i massi per sostenere il loro piazzale.
Per la reclamante, inoltre, la diffida dei convenuti citata dal Giudice di pace
non riguardava lo spostamento dei massi giacché questi erano depositati sulla
particella n. 3136 “neppure citata”.
In
definitiva, la reclamante sostiene che i comproprietari della coattiva hanno
agito per il suo tramite sulla base dell'art. 679 cpv. 1 CC poiché “i massi
depositati sulla particella n. 3136 ostacolavano l'accesso al fondo e la sua
manutenzione e l'allacciamento effettuato contravveniva ai regolamenti comunali
ed era pericoloso per la tenuta della canalizzazione e la stabilità del pendio”.
Essa sostiene di avere dimostrato che i comproprietari della particella n. 818
hanno informato i convenuti della necessità dei lavori di ripristino della
situazione e che la pretesa si riferisce al rimborso delle spese sostenute da
terzi per far fronte a tali turbative.
6.
La
reclamante, che non contesta la conclusione del Giudice di pace secondo cui la pretesa
di pagamento non derivava da contratto,
da atti illeciti o da indebito arricchimento né che la situazione
non fosse tale da giustificare un agire per legittima difesa in applicazione
dell'art. 52 CO, fa valere di avere ricevuto il mandato dai comproprietari
della particella n. 818 di ripristinare la situazione riposizionando i massi ciclopici
dalla particella n. 3136 alla n. 818 e togliendo l'allacciamento delle canalizzazione
della particella n. 3134, in virtù dell'art. 679 cpv. 1 CC. Sulla scorta di
tale mandato, essa ha incaricato la ditta __________ SA di eseguire tali lavori,
da lei poi saldati, donde la legittimità a richiedere il rimborso a CO 1 e CO 2.
Ciò si giustificava, a suo avviso, poiché costoro erano responsabili della situazione
alla quale essa ha dovuto rimediare.
a) Per l'art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un
danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di
proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro
il danno temuto e il risarcimento del danno. Tale norma riguarda essenzialmente
le turbative indirette,
purché configurino un eccesso pregiudizievole nel senso dell'art. 684 CC. Si
reputano tali, ed esempio, emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni
moleste, come pure rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non
giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale.
In
concreto, tuttavia, la turbativa invocata
dall'attrice si è verificata sulla particella n. 3136 e costituisce pertanto
un'ingerenza diretta sul fondo. In tal caso entra in considerazione
l'azione negatoria dall'art. 641 cpv. 2 CC. Tale norma oltre a permettere al proprietario di ottenere la cessazione di
una turbativa pregiudizievole per il suo diritto di proprietà consente anche di esigere il ripristino dello stato
anteriore, ciò che non è il caso dell'azione dell'art. 679 CC (RtiD I-2019 pag.
532.
consid. 3a con riferimenti). L'azione negatoria può essere promossa contro
qualsiasi autore della turbativa fintanto che questa perdura (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 407 n. 1421 e
pag. 409 n. 1431), a prescindere da una colpa del perturbatore (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 97
ad art. 641 CC) e dal fatto che l'ingerenza causi un danno
(DTF 132 III 654 consid. 7 con riferimenti). Se invece la turbativa è cessata e
non minaccia di riprodursi, entra in linea di conto unicamente un risarcimento del
danno alle condizioni dell'art. 41 CO (Steinauer,
op. cit., pag. 409 n. 1431).
b) Se
non che, l'azione negatoria, ma nemmeno quella fondata sull'art. 679 CC, non
compete a un terzo chiamato dal proprietario del fondo oggetto della turbativa
a eseguire lavori al fine di tutelare la proprietà. Legittimato a promuovere
l'azione dell'art. 641 cpv. 2 CC è il proprietario o il comproprietario che
subisce l'ingerenza, così come il titolare di un diritto reale limitato (v. Bohnet, Actions
civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, § 41 n. 17-19). L'azione dell'art. 679
cpv. 1 CC, peraltro, pertiene al vicino (proprietario o possessore) del fondo
all'origine dell'immissione (v. Bohnet, op. cit., § 46 n. 22). In concreto l'attrice non è pacificamente proprietaria della particella
n. 3136, né è titolare di un diritto reale limitato (usufruttuaria, creditrice
pignoratizia), ma solamente un terzo a cui è stato
dato l'incarico dai comproprietari della particella coattiva n. 818 di porre
rimedio all'ingerenza verificatasi sulla particella n. 3136 appartenente in
comproprietà a M__________ e T__________ M__________. Essa non era
pertanto legittimata a far valere i diritti del
proprietario con le citate azioni. E la legittimazione attiva, come quella
passiva, è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in
giudizio. Così, ove un'azione non sia stata introdotta dalla persona cui la
legge concede la titolarità della pretesa dedotta in giudizio vi è un difetto
di legittimazione attiva e l'azione deve essere respinta (v. CCR inc.16.2016.5
del 13 luglio 2018 consid. 4 e 5 con rinvii in particolare a DTF 142 III
786.
consid. 3.1.4).
Poco
giova alla reclamante, quindi, affermare che i massi depositati sulla
particella n. 3136 ne perturbavano l'uso, che i
convenuti non avevano ottemperato agli accordi presi con i comproprietari della
coattiva secondo cui terminati i lavori i massi dovevano essere riposizionati
sulla particella n. 818 e che l'allacciamento
alla condotta litigioso era illegale e rischioso né tantomeno che l'autorità
preposta non era intervenuta. Tali rivendicazioni, fossero anche giustificate,
competevano ai proprietari del fondo oggetto della turbativa. Se non che, per
obbligare una parte inadempiente ad effettuare la sua prestazione,
l'ordinamento giuridico non prevede il modo di agire adottato dalla reclamante,
ma offre una serie di strumenti quali ad esempio l'esecuzione surrogatoria,
ovvero l'autorizzazione da parte di un giudice a eseguire la prestazione a
spese del debitore (Bohnet, op. cit., § 41 n. 8; cfr. anche DTF 142 III
321).
c) Non si disconosce che la reclamante accenna al fatto
di avere agito in rappresentanza dei comproprietari della particella n. 818. Il
che sarà anche possibile. Resta il fatto che l'azione in esame è stata promossa
personalmente dalla RE 1, sprovvista tuttavia della legittimazione attiva. Né
si tratta di un'errata designazione di parte, ovvero di una mera inesattezza
formale, ove appena si pensi che anche nelle conclusioni essa ha distinto la
causa da lei promossa da quelle introdotte dai comproprietari della particella
n. 818 (v. conclusioni pag. 2 in mezzo). Né risulta, come evidenziato dal primo
giudice, che il credito in questione sia stato ceduto all'attrice. Senza
dimenticare che il diritto svizzero non permette di cedere il diritto di
procedere giudizialmente in modo indipendente dal credito (DTF 130 III 427 consid. 3.4 con rinvio).
d) La
reclamante nemmeno può essere seguita laddove sembra desumere l'esistenza di un'intesa sui lavori di ripristino per atti
concludenti in relazione alla mancata reazione dei convenuti al preventivo e
all'avvertimento dell'esecuzione degli stessi. Dagli atti risulta che in
risposta all'ingiunzione dell'attrice di procedere all'esecuzione surrogatoria,
nella loro risposta del 22 marzo 2018 i convenuti hanno diffidato i
comproprietari della coattiva dall'effettuare ogni intervento sulla strada privata
e sulla loro proprietà precisando che “tale diffida si estende anche alla tematica
della canalizzazione delle acque nere” (doc. 3). Pur considerando che i massi
ciclopici si trovavano sulla particella n. 3136, non menzionata in quello
scritto, la conclusione del primo giudice di ritenere che la diffida
concernesse anche lo spostamento di tali blocchi non può dirsi manifestamente
errata, ovvero arbitraria, ove appena si pensi che i massi andavano
riposizionati sulla strada coattiva oggetto della diffida. Non si scorgono
pertanto gli estremi di un accordo. Senza dimenticare che in termini generali, un comportamento
passivo non può – di regola – essere considerato come un impegno (I CCA,
sentenza inc. 11.2020.33 del 12 agosto 2021, consid. 5 con rinvio).
7.
Visto quanto precede
il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere
respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà ai convenuti, che
hanno presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante,
che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.