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Decisione

16.2020.48

Legittimazione attiva per far valere diritti di vicinato

10 dicembre 2021Italiano16 min

ragione di metà ciascuno della particella n. 3136 RFD di __________ (inedificata)

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.48

Lugano

10 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Bozzini

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 13 novembre 2020 presentato dalla

RE 1

contro

la decisione emessa il 13 ottobre 2020 dal

Giudice di pace del circolo della Navegna

nella causa SE.2019.3 promossa con istanza del 23 settembre 2020 nei confronti di

CO 1 , e

CO 2

(patrocinati

dall' PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. M__________ M__________,

amministratore unico della RE 1, è comproprietario con la moglie T__________ in

ragione di metà ciascuno della particella n. 3136 RFD di __________ (inedificata)

cui è correlata la quota E di 15/100 della particella

coattiva n. 818, sulla quale si trova una strada sterrata privata che serve

altre cinque fondi (dal n. 3132 al n. 3135). La particella n. 3134, cui è

correlata la quota C di 16/100, appartiene in

comproprietà un mezzo ciascuno a CO 1 e CO 2 ed è soprastante la particella n.

3136. Al termine della strada privata, in corrispondenza con quest'ultimo

fondo, sono stati posati dei massi ciclopici. Sulla coattiva si trova inoltre

un pozzetto, cui si allacciano le condotte dei fondi correlati, dal quale si

diparte una canalizzazione che attraversando la particella n. 3136 si immette

nella rete fognaria comunale. Per tale opera la particella n. 818 beneficia di

una servitù di fognatura a carico della n. 3136.

B. Nell'ambito di lavori

di edificazione della particella n. 3134 CO 1 e CO 2, con l'accordo degli altri

comproprietari della strada coattiva, hanno spostato i massi sulla particella

n. 3136 con l'impegno a riposizionarli alla fine dei lavori. In corso d'opera,

poi, essi hanno allacciato le proprie condotte direttamente alla canalizzazione

posta sulla sottostante particella n. 3136. Al termine dei lavori, tra i

comproprietari della coattiva sono sorte discussioni in merito al ricollocamento

dei massi e all'allacciamento

della canalizzazione. L'8 febbraio 2018 CO 1 e CO 2 sono stati avvertiti

che qualora non avessero ripristinato la situazione entro il 28 febbraio successivo,

gli altri comproprietari della coattiva avrebbero fatto eseguire i lavori da

terzi con addebito delle spese. Il 22 marzo 2018 CO 1 e CO 2 hanno diffidato i

comproprietari dall'intervenire sulla coattiva e sulla loro proprietà.

C. Il 26 aprile

2018 l'impresa di costruzione __________ SA ha trasmesso alla RE 1 una fattura

di complessivi fr. 1507.80 per lo spostamento dei ‟ciclopiciˮ

(fr. 300.–) e il ripristino della condotta fognaria (fr. 1100.–), più IVA (fr.

107.80), che è stata pagata dalla destinataria. Il 31 maggio 2018 i comproprietari della coattiva hanno

chiesto a CO 1 e CO 2 di rimborsare tali costi. Nonostante un richiamo

del 27 giugno 2018 l'importo è rimasto impagato. Il 16 e 18 luglio 2018 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 e a CO

2 i precetti esecutivi n. __________6 e n. __________7 dell'Ufficio

di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 1507.80 ciascuno oltre agli

interessi del 5% dal 15 giugno 2018, ai quali gli escussi hanno interposto

opposizione.

D. Nel luglio del 2018 R__________

H__________ e C__________ H__________, S__________ A__________, N__________ B__________

e T__________ con M__________ M__________, comproprietari della coattiva, hanno

adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse già in

via cautelare a CO 1 e CO 2 di smantellare il nuovo allacciamento e di versare

loro fr. 1507.80 corrispondenti alla fattura della __________ SA. L'esito di

tale procedura non è noto.

E. Il 28 giugno 2019 la RE

1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Navegna per un tentativo di

conciliazione nei confronti di CO 1 e CO 2 inteso a ottenere il pagamento di complessivi

fr. 1507.80 oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2018 così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta ai citati precetti esecutivi.

Constatata l'impossibilità di conciliare le parti all'udienza di conciliazione

del 21 agosto 2019, il Giudice di pace ha rilasciato quello stesso giorno l'autorizzazione

ad agire all'istante e posto a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

(inc. CM.2019.24).

F. Con petizione non

motivata del 13 settembre 2019 la RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per

ottenere quanto postulato in sede conciliativa. In una presa di posizione spontanea del 10 dicembre 2019 i convenuti hanno sollevato l'illegalità dell'agire dell'attrice

respingendo ogni loro pretesa. In uno scritto spontaneo del 20 gennaio

2020 l'attrice ha mantenuto il suo punto di vista.

G. Alle

prime arringhe del 4 febbraio 2020 l'attrice ha motivato la petizione riaffermando

le sue domande. I convenuti, sulla scorta di un riassunto scritto, hanno

proposto di respingere la petizione. Replicando e duplicando le parti hanno ribadito

le loro posizioni. Non essendovi altre prove da assumere oltre a quelle

documentali, al termine dell'udienza il Giudice di pace ha assegnato alle parti

un termine per presentare conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 19

febbraio e del 3 marzo 2020 esse hanno una volta di più confermato le loro

domande. Statuendo con decisione del 13 ottobre 2020 Giudice di pace ha

respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a

carico dell'attrice, tenuta a

rifondere ai convenuti fr. 300.– per ripetibili.

H. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre

2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la

petizione. Nelle loro osservazioni del 7 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono

impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice

il 14 ottobre 2020. Introdotto il 13 novembre 2020, ultimo giorno utile, il

reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Al

reclamo la RE 1 allega

nuovamente i doc. D-N e doc. Q-S. Tali documenti figurano già nell'incarto

trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace di modo che la loro produzione si

rivela superflua.

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er-rata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF

144.

III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Il

Giudice pace, respinta l'eccezione di litispendenza con

una procedura pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

poiché le parti in causa erano diverse, ha rimproverato all'attrice di

non avere dimostrato il fondamento della pretesa relativamente

al rimborso dei costi di ripristino della condotta sulla particella n. 3136, di

proprietà dei coniugi M__________. Egli ha così escluso che la stessa si

fondasse su un contratto, i convenuti non avendo appaltato le opere all'attrice,

derivasse da atti illeciti, pendente era tutt'al più un procedimento penale nei

confronti di M__________ M__________, o da un indebito arricchimento di una

parte a danno dell'altra. Né a suo parere vi erano le condizioni per una tutela

del possesso in applicazione dell'art. 926 CC e nemmeno sussisteva una

situazione di necessità o legittima difesa in virtù dell'art. 52 cpv. 3 CO, la

situazione permettendo di chiedere l'intervento dell'autorità. Per il Giudice

di pace inoltre tra i comproprietari della particella n. 818 e il ripristino

della canalizzazione sul fondo n. 3136 non vi era alcun nesso di modo che essi

neppure avrebbero potuto conferire a terzi l'incarico per effettuare i lavori.

Quanto

ai costi di riposizionamento dei massi ciclopici, il primo giudice ha accertato

che i convenuti avevano diffidato i comproprietari della coattiva dall'intervenire,

quantunque fosse evidente che al termine dell'edificazione del loro fondo la

situazione andasse ripristinata. A suo avviso, una volta di più l'attrice non aveva

dimostrato l'impellente necessità di eseguire tali lavori, i comproprietari

della strada potendo rivolgersi al giudice affinché ingiungesse ai convenuti di

spostare i massi così come pattuito. Donde in definitiva la reiezione della

petizione.

5.

Riassunta

la vicenda e riaffermata la necessità di ripristinare la situazione, la

reclamante ribadisce di avere agito in rappresentanza dei comproprietari della

particella n. 818 che le avevano dato il mandato di dirigere i lavori di

spostamento dei massi e di ripristino della canalizzazione. Per quel che è di quest'ultimo

lavoro, essa rileva che la condotta benché posta sulla particella n. 3136 “è di

proprietà della particella n. 818” di modo che i comproprietari di tale fondo

potevano darle il mandato per far eseguire lo spostamento. Essa soggiunge che l'immissione

abusiva delle acque chiare minacciava la tenuta della condotta e la stabilità

del terreno ragione per cui vista la renitenza dei convenuti, il ripristino a

opera di terzi, di cui i convenuti erano stati avvisati, era più che giustificato.

A suo parere, i proprietari della particella n. 3136 non avrebbero potuto

procedere giudizialmente poiché la canalizzazione non è di loro proprietà tanto

più che “i comproprietari di tale fondo hanno contattato le autorità preposte

ma esse non sono entrate in materia sulla pericolosità e illegalità dell'allacciamento”.

Per quanto attiene allo spostamento dei massi ciclopici, essa riafferma che in

base agli accordi tra comproprietari i convenuti si erano impegnati a

riposizionarli al termine dell'edificazione della loro proprietà. Se non che,

in realtà, costoro volevano utilizzare i massi per sostenere il loro piazzale.

Per la reclamante, inoltre, la diffida dei convenuti citata dal Giudice di pace

non riguardava lo spostamento dei massi giacché questi erano depositati sulla

particella n. 3136 “neppure citata”.

In

definitiva, la reclamante sostiene che i comproprietari della coattiva hanno

agito per il suo tramite sulla base dell'art. 679 cpv. 1 CC poiché “i massi

depositati sulla particella n. 3136 ostacolavano l'accesso al fondo e la sua

manutenzione e l'allacciamento effettuato contravveniva ai regolamenti comunali

ed era pericoloso per la tenuta della canalizzazione e la stabilità del pendio”.

Essa sostiene di avere dimostrato che i comproprietari della particella n. 818

hanno informato i convenuti della necessità dei lavori di ripristino della

situazione e che la pretesa si riferisce al rimborso delle spese sostenute da

terzi per far fronte a tali turbative.

6.

La

reclamante, che non contesta la conclusione del Giudice di pace secondo cui la pretesa

di pagamento non derivava da contratto,

da atti illeciti o da indebito arricchimento né che la situazione

non fosse tale da giustificare un agire per legittima difesa in applicazione

dell'art. 52 CO, fa valere di avere ricevuto il mandato dai comproprietari

della particella n. 818 di ripristinare la situazione riposizionando i massi ciclopici

dalla particella n. 3136 alla n. 818 e togliendo l'allacciamento delle canalizzazione

della particella n. 3134, in virtù dell'art. 679 cpv. 1 CC. Sulla scorta di

tale mandato, essa ha incaricato la ditta __________ SA di eseguire tali lavori,

da lei poi saldati, donde la legittimità a richiedere il rimborso a CO 1 e CO 2.

Ciò si giustificava, a suo avviso, poiché costoro erano responsabili della situazione

alla quale essa ha dovuto rimediare.

a) Per l'art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un

danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di

proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro

il danno temuto e il risarcimento del danno. Tale norma riguarda essenzialmente

le turbative indirette,

purché configurino un eccesso pregiu­dizievole nel senso dell'art. 684 CC. Si

reputano tali, ed esempio, emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni

moleste, come pure rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non

giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale.

In

concreto, tuttavia, la turbativa invocata

dall'attrice si è verificata sulla particella n. 3136 e costituisce pertanto

un'ingerenza diretta sul fondo. In tal caso entra in considerazione

l'azione negatoria dall'art. 641 cpv. 2 CC. Tale norma oltre a permettere al proprietario di ottenere la cessazione di

una turbativa pregiudizievole per il suo diritto di proprietà consente anche di esigere il ripristino dello stato

anteriore, ciò che non è il caso dell'azione dell'art. 679 CC (RtiD I-2019 pag.

532.

consid. 3a con riferimenti). L'azione negatoria può essere promossa contro

qualsiasi autore della turbativa fintanto che questa perdura (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizio­ne, pag. 407 n. 1421 e

pag. 409 n. 1431), a prescindere da una colpa del perturbatore (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 97

ad art. 641 CC) e dal fatto che l'ingerenza causi un danno

(DTF 132 III 654 consid. 7 con riferimenti). Se invece la turbativa è cessata e

non minaccia di riprodursi, entra in linea di conto unicamente un risarcimento del

danno alle condizioni dell'art. 41 CO (Steinauer,

op. cit., pag. 409 n. 1431).

b) Se

non che, l'azione negatoria, ma nemmeno quella fondata sull'art. 679 CC, non

compete a un terzo chiamato dal proprietario del fondo oggetto della turbativa

a eseguire lavori al fine di tutelare la proprietà. Legittimato a promuovere

l'azione dell'art. 641 cpv. 2 CC è il proprietario o il comproprietario che

subisce l'ingerenza, così come il titolare di un diritto reale limitato (v. Bohnet, Actions

civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, § 41 n. 17-19). L'azione dell'art. 679

cpv. 1 CC, peraltro, pertiene al vicino (proprietario o possessore) del fondo

all'origine dell'immissione (v. Bohnet, op. cit., § 46 n. 22). In concreto l'attrice non è pacificamente proprietaria della particella

n. 3136, né è titolare di un diritto reale limitato (usufruttuaria, creditrice

pignoratizia), ma solamente un terzo a cui è stato

dato l'incarico dai comproprietari della particella coattiva n. 818 di porre

rimedio all'ingerenza verificatasi sulla particella n. 3136 appartenente in

comproprietà a M__________ e T__________ M__________. Essa non era

pertanto legittimata a far valere i diritti del

proprietario con le citate azioni. E la legittimazione attiva, come quella

passiva, è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in

giudizio. Così, ove un'azione non sia stata introdotta dalla persona cui la

legge concede la titolarità della pretesa dedotta in giudizio vi è un difetto

di legittimazione attiva e l'azione deve essere respinta (v. CCR inc.16.2016.5

del 13 luglio 2018 consid. 4 e 5 con rinvii in particolare a DTF 142 III

786.

consid. 3.1.4).

Poco

giova alla reclamante, quindi, affermare che i massi depositati sulla

particella n. 3136 ne perturbavano l'uso, che i

convenuti non avevano ottemperato agli accordi presi con i comproprietari della

coattiva secondo cui terminati i lavori i massi dovevano essere riposizionati

sulla particella n. 818 e che l'allacciamento

alla condotta litigioso era illegale e rischioso né tantomeno che l'autorità

preposta non era intervenuta. Tali rivendicazioni, fossero anche giustificate,

competevano ai proprietari del fondo oggetto della turbativa. Se non che, per

obbligare una parte inadempiente ad effettuare la sua prestazione,

l'ordinamento giuridico non prevede il modo di agire adottato dalla reclamante,

ma offre una serie di strumenti quali ad esempio l'esecuzione surrogatoria,

ovvero l'autorizzazione da parte di un giudice a eseguire la prestazione a

spese del debitore (Bohnet, op. cit., § 41 n. 8; cfr. anche DTF 142 III

321).

c) Non si disconosce che la reclamante accenna al fatto

di avere agito in rappresentanza dei comproprietari della particella n. 818. Il

che sarà anche possibile. Resta il fatto che l'azione in esame è stata promossa

personalmente dalla RE 1, sprovvista tuttavia della legittimazione attiva. Né

si tratta di un'errata designazione di parte, ovvero di una mera inesattezza

formale, ove appena si pensi che anche nelle conclusioni essa ha distinto la

causa da lei promossa da quelle introdotte dai comproprietari della particella

n. 818 (v. conclusioni pag. 2 in mezzo). Né risulta, come evidenziato dal primo

giudice, che il credito in questione sia stato ceduto all'attrice. Senza

dimenticare che il diritto svizzero non permette di cedere il diritto di

procedere giudizialmente in modo indipendente dal credito (DTF 130 III 427 consid. 3.4 con rinvio).

d) La

reclamante nemmeno può essere seguita laddove sembra desumere l'esistenza di un'intesa sui lavori di ripristino per atti

concludenti in relazione alla mancata reazione dei convenuti al preventivo e

all'avvertimento dell'esecuzione degli stessi. Dagli atti risulta che in

risposta all'ingiunzione dell'attrice di procedere all'esecuzione surrogatoria,

nella loro risposta del 22 marzo 2018 i convenuti hanno diffidato i

comproprietari della coattiva dall'effettuare ogni intervento sulla strada privata

e sulla loro proprietà precisando che “tale diffida si estende anche alla tematica

della canalizzazione delle acque nere” (doc. 3). Pur considerando che i massi

ciclopici si trovavano sulla particella n. 3136, non menzionata in quello

scritto, la conclusione del primo giudice di ritenere che la diffida

concernesse anche lo spostamento di tali blocchi non può dirsi manifestamente

errata, ovvero arbitraria, ove appena si pensi che i massi andavano

riposizionati sulla strada coattiva oggetto della diffida. Non si scorgono

pertanto gli estremi di un accordo. Senza dimenticare che in termini generali, un comportamento

passivo non può – di regola – essere considerato come un impegno (I CCA,

sentenza inc. 11.2020.33 del 12 agosto 2021, consid. 5 con rinvio).

7.

Visto quanto precede

il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere

respinto. Le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà ai convenuti, che

hanno presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a titolo

di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante,

che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.