16.2020.49
Iscrizione definitiva di ipoteca legale chiesta dal subappaltatore
17 giugno 2021Italiano14 min
RFD di __________. A seguito della notifica di difetti nel pavimento dell'appartamento
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.49
Lugano
17 giugno 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 19 novembre 2020 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 2 novembre 2020 dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2020.16 (ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) da lei promossa con
petizione del 20 aprile 2020 nei confronti di
CO
1 ,
(già
patrocinato dall'avv. ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L'11 marzo 2016 G__________
A__________ e S__________ Mi__________ hanno venduto a CO 1 la proprietà per
piani n. 20350 pari a 115/1000 del fondo base n. __________
RFD di __________. A seguito della notifica di difetti nel pavimento dell'appartamento
in questione, nel giugno del 2019 la RE 1 ha proceduto alla rimozione e alla posa
di nuove piastrelle. Terminati i lavori, il 29 luglio 2019 la ditta ha trasmesso
all'impresa generale M__________ SA due fatture di complessivi fr. 5724.25. Preso
atto del mancato pagamento delle proprie prestazioni, il 30 ottobre 2019 la RE
1 ha fatto notificare alla M__________ SA il precetto esecutivo n. __________06
dell'Ufficio di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 6262.754 oltre agli
interessi del 5% dal 29 luglio 2019, al quale l'escussa ha interposto
opposizione.
B. Adito il 7 novembre
2019 dalla RE 1, con sentenza del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato, a conferma di un decreto
cautelare emesso senza contraddittorio il 7 novembre 2019, l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5724.25
più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per piani n. 20350 appartenente
a CO 1. All'istante egli ha assegnato un termine fino al 30 aprile 2020 per
promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le
spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto
a versare all'istante fr. 900.– di ripetibili (inc. SO.2016.3770).
C. Il 20 aprile 2020 la RE
1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto, postulando l'iscrizione
in via definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5724.25
più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla citata proprietà per piani. Nella
sua risposta del 10 giugno 2020 il convenuto ha proposto di respingere la
petizione. Replicando il 24 luglio 2020, l'attrice ha mantenuto la propria posizione.
Il convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 30 ottobre 2020 le parti
hanno notificato prove.
D. Statuendo con sentenza
del 2 novembre 2020, il Pretore aggiunto, dopo avere rifiutato le prove offerte
dalle parti, ha respinto la petizione e ha ordinato all'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Locarno di cancellare l'ipoteca legale degli
artigiani e degli imprenditori iscritta in via provvisoria il 12 febbraio 2020 per
fr. 5724.25 più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per
piani n. 20350 dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Le spese
processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere al convenuto fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 novembre
2020 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che la
sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere la petizione e di
confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 5724.25 più
interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per piani n. 20350. In via
subordinata essa chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio previa assunzione delle
prove. Con decreto del 24 novembre 2020 il presidente di questa Camera ha dichiarato
la richiesta di effetto sospensivo senza interesse. Nelle sue osservazioni del
18 dicembre 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice
il 4 novembre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto
il 19 novembre 2020 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
La reclamante
postula il richiamo dell'incarto della causa, così come quello della procedura
d'iscrizione provvisoria.
Già trasmesso d'ufficio dalla Pretura a questa
Camera, il richiamo del primo fascicolo si rivela superfluo. Quanto al secondo,
foss'anche stato già richiamato in prima sede, la sua assunzione non appare di
rilievo ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso.
Alle proprie osservazioni
al reclamo CO 1 acclude, da parte sua, un parere tecnico dell'arch. P__________
C__________ del 10 aprile 2020. Se non che in sede di reclamo nuovi mezzi
di prova non sono di principio ammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale documento,
non sottoposto al primo giudice, non può essere assunto agli atti.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'er-rata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF
144.
III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Il Pretore aggiunto,
dopo avere respinto le prove offerte dalle parti, irrilevanti ai fini del
giudizio e richiamato le condizioni per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca
legale per artigiani o imprenditore, ha accertato che per ammissione
dell'attrice medesima, i lavori non erano stati commissionati dal proprietario
ma dalla M__________ SA, contro la quale aveva per altro già promosso un'azione
creditoria. Premesso ciò, il primo giudice ha così rimproverato all'attrice di
non avere allegato, né dimostrato, “a quale titolo la M__________ SA le avrebbe
commissionato i lavori”. Detto altrimenti, a suo parere, l'attrice non aveva
mai sostenuto, né dimostrato, di avere agito come subappaltatrice, ciò che
presupponeva un contratto di appalto tra il proprietario e la M__________ SA,
né ha preteso che questa fosse conduttrice, affittuaria o beneficiaria di
diritti reali sull'immobile. In definitiva, egli ha escluso che “chi l'ha
incaricata [l'attrice] di eseguire quei lavori rientri nel novero ristretto
delle figure menzionate dal legislatore all'art. 837 cpv. 1 n. 3 ultima frase
CC” donde la reiezione della petizione. In via abbondanziale, il Pretore
aggiunto ha negato il diritto dell'attrice all'iscrizione di un'ipoteca legale
nell'ipotesi in cui i lavori si fossero svolti nell'ambito del contratto di
compravendita della proprietà per piani.
5.
La reclamante, ricordato
che l'iscrizione dell'ipoteca legale era già stata ordinata in via provvisoria,
sostiene che tra il convenuto e la M__________ SA era stato concluso un
contratto di appalto e che quest'ultima ha le subappaltato i lavori. Ciò che
per altro il convenuto aveva confermato alle prime arringhe senza però che le
sue affermazioni fossero verbalizzate. Essa ribadisce di avere sempre indicato
di essere stata incaricata dalla M__________ SA, sottolineando come già in sede
d'iscrizione provvisoria anche per il Pretore aggiunto “ciò era chiaro”, tant'è
che in quella procedura aveva anche accertato “che il convenuto non aveva mai
contestato che la M__________ SA fosse l'impresa generale né l'entità dei
lavori”. A suo parere, quindi, in quella procedura era stata dimostrata la
conclusione di un contratto d'appalto tra l'impresa generale M__________ SA e il
convenuto, con susseguente subappalto dei lavori.
La reclamante riafferma
pertanto di avere, in qualità di subappaltatrice di lavori che non sono stati
pagati né dalla committente né dal proprietario, il diritto all'iscrizione
dell'ipoteca legale. Essa lamenta il fatto che con le prove da lei offerte, ma
rifiutate indebitamente dal primo giudice, avrebbero potuto dimostrare
ulteriormente quanto da lei addotto. Essa nega infine che il suo intervento era
destinato a riparare dei difetti da lei causati, rilevando altresì di non poter
essere tenuta a riparare gratuitamente i difetti dovuti a lavori altrui. Senza
dimenticare, essa epiloga, che l'istruttoria avrebbe permesso di escludere
l'eventualità prospettata dal Pretore aggiunto di lavori eseguiti nell'ambito
della compravendita dell'immobile.
6.
Giusta l'art. 837
cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale i
crediti degli artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o
lavoro soltanto, per una costruzione o altre opere, per la demolizione delle
stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili
su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se – come ricordato dal primo
giudice – il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un
conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo”. Il
subappaltatore è un artigiano o imprenditore indipendente che ha fornito
materiale e lavoro o lavoro soltanto in virtù di un contratto d'appalto con un
altro artigiano o imprenditore. Tra subappaltatore e proprietario dell'immobile
non vi è alcuna relazione contrattuale, ma il primo dispone di un diritto proprio
e distinto a ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale potendolo esercitare a
carico del fondo su cui ha svolto lavori anche se il proprietario ignorava
l'esistenza di un subappalto (Bovay
in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 24 segg. ad art. 839; Steinauer, Les droits réels, Vol. III,
4ª edizione, pag. 299 seg. n. 2866 seg.). E che il subappaltatore sia
legittimato a chiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori è indiscusso (RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c; più recentemente: I
CCA sentenza inc.11.2018.138 del 28 novembre 2019 consid. 3).
a) Nel
caso concreto, nella sua petizione l'attrice ha indicato di avere svolto un sopralluogo
nell'appartamento del convenuto con l'arch. __________ Mi__________,
rappresentante della M__________ SA, la quale “in rappresentanza del
proprietario del fondo …. ha deliberato oralmente i lavori a parte attrice” (pag.
4.
ad 2). Nel proseguo essa ha affermato che le opere erano state accettate “dalla
ditta appaltatrice e dal convenuto” (pag. 7 ad 2 in fine), ha richiamato il
diritto all'ipoteca legale dell'appaltatore ma anche quello del “subappaltatore”,
riaffermando come la parte convenuta ‟proprietaria del bene da gravare,
ha dato il suo consenso allo svolgimento dei lavori, avendo, in primis,
commissionato i lavori alla M__________ SA …” (pag. 8 ad 3).
Dal
caso suo, nella sua risposta il convenuto ha rimproverato alla controparte di
non avere prodotto alcun contratto in grado di documentare il rapporto
contrattuale tra lei e la M__________ SA (pag. 2 ad II), ha negato l'esistenza
di una relazione contrattuale con l'attrice spiegando di avere ravvisato
nell'appartamento da lui acquistato dei difetti nella pavimentazione e di
essersi attivato notificandoli al venditore, alla H__________ __________ Sagl
[esecutrice dei lavori di pavimentazione], all'arch. Mi__________ e alla M__________
SA (pag. 2 ad A). A suo parere i lavori eseguiti erano in garanzia dei difetti
per i quali non possono essere chieste ipoteche legali (pag. 5 ad F).
Infine,
con la replica, l'attrice ha riaffermato che il contratto tra lei e la M__________
SA “non necessita della forma scritta per essere valido ed efficace” (pag. 4),
e chiesto l'audizione, in particolare, di C__________ C__________ al fine di
riferire ‟degli accordi presiˮ (pag. 6 in alto). La prova è stata
poi confermata alle prime arringhe del 30 ottobre 2020, durante le quali il
convenuto aveva proposto di sentire l'arch. __________ Mi__________.
b) Ora,
con il Pretore aggiunto si potrà anche convenire che potesse sussistere una
certa confusione da parte dell'attrice, ovvero se avesse agito su incarico del
proprietario o in subappalto. Resta il fatto che, allegando i fatti pertinenti
e offrendo le prove per accertarli, essa aveva sufficientemente fatto fronte al
proprio onere di allegazione. Tutt'al più, dandosi incertezze, il primo giudice
avrebbe potuto far capo all'interpello. Se non che, dopo avere respinto le
prove, tra le quali l'audizione di C__________ C__________ e dell'arch. __________
Mi__________, il Pretore aggiunto ha rimproverato all'attrice di non avere
dimostrato di essere intervenuta quale subappaltatrice della M__________ SA. Dandosi mezzi di prova rilevanti ai fini
del giudizio, il primo giudice non poteva così sorvolare sulle deposizioni
ritualmente offerte dalle parti ed esplicitamente riferite all'esistenza di un subappalto. Egli ha quindi violato
il diritto alla prova dell'attrice. Per di più, a ben vedere, a parte una
generica e inammissibile contestazione (risposta pag. 2 ad II all'inizio), il
convenuto aveva bensì contestato che difettasse una relazione contrattuale tra
lui e l'attrice così come tra quest'ultima e la M__________ SA ma non che la M__________
SA, quale sua rappresentante, avesse incaricato l'attrice di eseguire la
sostituzione delle piastrelle. Tale fatto, incontroverso, nemmeno andava
dimostrato (art. 150 cpv. 1 CPC).
c) A
parte ciò, come si è detto, CO 1 ha ammesso che dopo la scoperta dei difetti,
si è rivolto alla H__________ __________ Sagl, all'arch. __________ Mi__________
e alla M__________ SA (risposta pag. 2 ad A; v. anche doc. 1, 1° e 3° foglio).
Egli, poi, non ha contestato che l'architetto Mi__________ fosse il
rappresentante della M__________ SA, la quale aveva funto da impresa generale
nell'edificazione del condomino, come figura in calce alla lettera del 9 aprile
2018.
(doc. 1). Detto altrimenti, il convenuto medesimo nel notificare i difetti
alla M__________ SA, impresa generale, la quale a sua volta li ha notificati
alla subappaltatrice che aveva eseguito i lavori di pavimentazione, ha sostanzialmente
fatto valere i diritti derivanti dal contratto d'appalto principale concluso
tra i precedenti proprietari, committenti, e l'impresa generale. In tali circostanze
la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui l'attrice non ha preteso e
tantomeno dimostrato di essere intervenuta quale subappaltatrice della M__________
SA, ciò che presupponeva l'esistenza di un contratto di appalto tra quest'ultima
e il convenuto quale proprietario dell'immobile, non può essere condivisa. Il
reclamo, su questo punto, si rivela pertanto fondato.
d) La
reclamante chiede in via principale che questa Camera statuisca essa medesima
sulla lite. Se non che la causa non può dirsi matura per il giudizio (art. 327
cpv. 3 lett. b CPC), ove appena si pensi che il convenuto, oltre a pretendere
che i lavori svolti dall'attrice erano in garanzia e quindi senza diritto
all'ipoteca legale, aveva contestato la tempestività dell'istanza.
Contrariamente all'assunto della reclamante, i presupposti per ottenere l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale per artigiani e imprenditori devono essere
dimostrati ed esaminati dal giudice con pieno potere cognitivo. Poco importa pertanto
che essi siano stati resi verosimili e oggetto di un esame sommario nel quadro
della procedura d'iscrizione provvisoria. Nondimeno, avendo l'attrice offerto
l'audizione di vari testi proprio per dimostrare tale requisito, non si può
nemmeno affermare che la richiesta fosse intempestiva come sostenuto dal
convenuto. In circostanze tali non resta che annullare il giudizio impugnato e ritornare
gli atti al primo giudice affinché emani una nuova decisione previa istruttoria,
come chiesto in via subordinata dalla reclamante. Si ricordi ad ogni modo che
il diniego del diritto all'ipoteca legale in caso di lavori di riparazione può
divergere nel caso di esecuzione da parte di chi ha eseguito l'opera o da parte
di terzi (cfr. Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 455).
7.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà alla reclamante, rappresentata
da un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore
aggiunto per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi, previo istruttoria.
2. Le spese processuali di fr.
650.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che
rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.