Lexipedia

Decisione

16.2020.49

Iscrizione definitiva di ipoteca legale chiesta dal subappaltatore

17 giugno 2021Italiano14 min

RFD di __________. A seguito della notifica di difetti nel pavimento dell'appartamento

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.49

Lugano

17 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 19 novembre 2020 presentato dalla

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 2 novembre 2020 dal Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2020.16 (ipoteca legale

degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) da lei promossa con

petizione del 20 aprile 2020 nei confronti di

CO

1 ,

(già

patrocinato dall'avv. ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L'11 marzo 2016 G__________

A__________ e S__________ Mi__________ hanno venduto a CO 1 la proprietà per

piani n. 20350 pari a 115/1000 del fondo base n. __________

RFD di __________. A seguito della notifica di difetti nel pavimento dell'appartamento

in questione, nel giugno del 2019 la RE 1 ha proceduto alla rimozione e alla posa

di nuove piastrelle. Terminati i lavori, il 29 luglio 2019 la ditta ha trasmesso

all'impresa generale M__________ SA due fatture di complessivi fr. 5724.25. Preso

atto del mancato pagamento delle proprie prestazioni, il 30 ottobre 2019 la RE

1 ha fatto notificare alla M__________ SA il precetto esecutivo n. __________06

dell'Ufficio di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 6262.754 oltre agli

interessi del 5% dal 29 luglio 2019, al quale l'escussa ha interposto

opposizione.

B. Adito il 7 novembre

2019 dalla RE 1, con sentenza del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato, a conferma di un decreto

cautelare emesso senza contraddittorio il 7 novembre 2019, l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5724.25

più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per piani n. 20350 appartenente

a CO 1. All'istante egli ha assegnato un termine fino al 30 aprile 2020 per

promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le

spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto

a versare all'istante fr. 900.– di ripetibili (inc. SO.2016.3770).

C. Il 20 aprile 2020 la RE

1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto, postulando l'iscrizione

in via definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5724.25

più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla citata proprietà per piani. Nella

sua risposta del 10 giugno 2020 il convenuto ha proposto di respingere la

petizione. Replicando il 24 luglio 2020, l'attrice ha mantenuto la propria posizione.

Il convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 30 ottobre 2020 le parti

hanno notificato prove.

D. Statuendo con sentenza

del 2 novembre 2020, il Pretore aggiunto, dopo avere rifiutato le prove offerte

dalle parti, ha respinto la petizione e ha ordinato all'ufficiale del registro

fondiario del Distretto di Locarno di cancellare l'ipoteca legale degli

artigiani e degli imprenditori iscritta in via provvisoria il 12 febbraio 2020 per

fr. 5724.25 più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per

piani n. 20350 dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Le spese

processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a

rifondere al convenuto fr. 400.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 novembre

2020 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che la

sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere la petizione e di

confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 5724.25 più

interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per piani n. 20350. In via

subordinata essa chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio previa assunzione delle

prove. Con decreto del 24 novembre 2020 il presidente di questa Camera ha dichiarato

la richiesta di effetto sospensivo senza interesse. Nelle sue osservazioni del

18 dicembre 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice

il 4 novembre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto

il 19 novembre 2020 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

La reclamante

postula il richiamo dell'incarto della causa, così come quello della procedura

d'iscrizione provvisoria.

Già trasmesso d'ufficio dalla Pretura a questa

Camera, il richiamo del primo fascicolo si rivela superfluo. Quanto al secondo,

foss'anche stato già richiamato in prima sede, la sua assunzione non appare di

rilievo ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso.

Alle proprie osservazioni

al reclamo CO 1 acclude, da parte sua, un parere tecnico dell'arch. P__________

C__________ del 10 aprile 2020. Se non che in sede di reclamo nuovi mezzi

di prova non sono di principio ammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale documento,

non sottoposto al primo giudice, non può essere assunto agli atti.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'er-rata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF

144.

III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Il Pretore aggiunto,

dopo avere respinto le prove offerte dalle parti, irrilevanti ai fini del

giudizio e richiamato le condizioni per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca

legale per artigiani o imprenditore, ha accertato che per ammissione

dell'attrice medesima, i lavori non erano stati commissionati dal proprietario

ma dalla M__________ SA, contro la quale aveva per altro già promosso un'azione

creditoria. Premesso ciò, il primo giudice ha così rimproverato all'attrice di

non avere allegato, né dimostrato, “a quale titolo la M__________ SA le avrebbe

commissionato i lavori”. Detto altrimenti, a suo parere, l'attrice non aveva

mai sostenuto, né dimostrato, di avere agito come subappaltatrice, ciò che

presupponeva un contratto di appalto tra il proprietario e la M__________ SA,

né ha preteso che questa fosse conduttrice, affittuaria o beneficiaria di

diritti reali sull'immobile. In definitiva, egli ha escluso che “chi l'ha

incaricata [l'attrice] di eseguire quei lavori rientri nel novero ristretto

delle figure menzionate dal legislatore all'art. 837 cpv. 1 n. 3 ultima frase

CC” donde la reiezione della petizione. In via abbondanziale, il Pretore

aggiunto ha negato il diritto dell'attrice all'iscrizione di un'ipoteca legale

nell'ipotesi in cui i lavori si fossero svolti nell'ambito del contratto di

compravendita della proprietà per piani.

5.

La reclamante, ricordato

che l'iscrizione dell'ipoteca legale era già stata ordinata in via provvisoria,

sostiene che tra il convenuto e la M__________ SA era stato concluso un

contratto di appalto e che quest'ultima ha le subappaltato i lavori. Ciò che

per altro il convenuto aveva confermato alle prime arringhe senza però che le

sue affermazioni fossero verbalizzate. Essa ribadisce di avere sempre indicato

di essere stata incaricata dalla M__________ SA, sottolineando come già in sede

d'iscrizione provvisoria anche per il Pretore aggiunto “ciò era chiaro”, tant'è

che in quella procedura aveva anche accertato “che il convenuto non aveva mai

contestato che la M__________ SA fosse l'impresa generale né l'entità dei

lavori”. A suo parere, quindi, in quella procedura era stata dimostrata la

conclusione di un contratto d'appalto tra l'impresa generale M__________ SA e il

convenuto, con susseguente subappalto dei lavori.

La reclamante riafferma

pertanto di avere, in qualità di subappaltatrice di lavori che non sono stati

pagati né dalla committente né dal proprietario, il diritto all'iscrizione

dell'ipoteca legale. Essa lamenta il fatto che con le prove da lei offerte, ma

rifiutate indebitamente dal primo giudice, avrebbero potuto dimostrare

ulteriormente quanto da lei addotto. Essa nega infine che il suo intervento era

destinato a riparare dei difetti da lei causati, rilevando altresì di non poter

essere tenuta a riparare gratuitamente i difetti dovuti a lavori altrui. Senza

dimenticare, essa epiloga, che l'istruttoria avrebbe permesso di escludere

l'eventualità prospettata dal Pretore aggiunto di lavori eseguiti nell'ambito

della compravendita dell'immobile.

6.

Giusta l'art. 837

cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale i

crediti degli artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o

lavoro soltanto, per una costruzione o altre opere, per la demolizione delle

stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili

su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se – come ricordato dal primo

giudice – il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un

conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo”. Il

subappaltatore è un artigiano o imprenditore indipendente che ha fornito

materiale e lavoro o lavoro soltanto in virtù di un contratto d'appalto con un

altro artigiano o imprenditore. Tra subappaltatore e proprietario dell'immobile

non vi è alcuna relazione contrattuale, ma il primo dispone di un diritto proprio

e distinto a ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale potendolo esercitare a

carico del fondo su cui ha svolto lavori anche se il proprietario ignorava

l'esistenza di un subappalto (Bovay

in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 24 segg. ad art. 839; Steinauer, Les droits réels, Vol. III,

4ª edizione, pag. 299 seg. n. 2866 seg.). E che il subappaltatore sia

legittimato a chiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori è indiscusso (RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c; più recentemente: I

CCA sentenza inc.11.2018.138 del 28 novembre 2019 consid. 3).

a) Nel

caso concreto, nella sua petizione l'attrice ha indicato di avere svolto un sopralluogo

nell'appartamento del convenuto con l'arch. __________ Mi__________,

rappresentante della M__________ SA, la quale “in rappresentanza del

proprietario del fondo …. ha deliberato oralmente i lavori a parte attrice” (pag.

4.

ad 2). Nel proseguo essa ha affermato che le opere erano state accettate “dalla

ditta appaltatrice e dal convenuto” (pag. 7 ad 2 in fine), ha richiamato il

diritto all'ipoteca legale dell'appaltatore ma anche quello del “subappaltatore”,

riaffermando come la parte convenuta ‟proprietaria del bene da gravare,

ha dato il suo consenso allo svolgimento dei lavori, avendo, in primis,

commissionato i lavori alla M__________ SA …” (pag. 8 ad 3).

Dal

caso suo, nella sua risposta il convenuto ha rimproverato alla controparte di

non avere prodotto alcun contratto in grado di documentare il rapporto

contrattuale tra lei e la M__________ SA (pag. 2 ad II), ha negato l'esistenza

di una relazione contrattuale con l'attrice spiegando di avere ravvisato

nell'appartamento da lui acquistato dei difetti nella pavimentazione e di

essersi attivato notificandoli al venditore, alla H__________ __________ Sagl

[esecutrice dei lavori di pavimentazione], all'arch. Mi__________ e alla M__________

SA (pag. 2 ad A). A suo parere i lavori eseguiti erano in garanzia dei difetti

per i quali non possono essere chieste ipoteche legali (pag. 5 ad F).

Infine,

con la replica, l'attrice ha riaffermato che il contratto tra lei e la M__________

SA “non necessita della forma scritta per essere valido ed efficace” (pag. 4),

e chiesto l'audizione, in particolare, di C__________ C__________ al fine di

riferire ‟degli accordi presiˮ (pag. 6 in alto). La prova è stata

poi confermata alle prime arringhe del 30 ottobre 2020, durante le quali il

convenuto aveva proposto di sentire l'arch. __________ Mi__________.

b) Ora,

con il Pretore aggiunto si potrà anche convenire che potesse sussistere una

certa confusione da parte dell'attrice, ovvero se avesse agito su incarico del

proprietario o in subappalto. Resta il fatto che, allegando i fatti pertinenti

e offrendo le prove per accertarli, essa aveva sufficientemente fatto fronte al

proprio onere di allegazione. Tutt'al più, dandosi incertezze, il primo giudice

avrebbe potuto far capo all'interpello. Se non che, dopo avere respinto le

prove, tra le quali l'audizione di C__________ C__________ e dell'arch. __________

Mi__________, il Pretore aggiunto ha rimproverato all'attrice di non avere

dimostrato di essere intervenuta quale subappaltatrice della M__________ SA. Dandosi mezzi di prova rilevanti ai fini

del giudizio, il primo giudice non poteva così sorvolare sulle deposizioni

ritualmente offerte dalle parti ed esplicitamente riferite all'esistenza di un subappalto. Egli ha quindi violato

il diritto alla prova dell'attrice. Per di più, a ben vedere, a parte una

generica e inammissibile contestazione (risposta pag. 2 ad II all'inizio), il

convenuto aveva bensì contestato che difettasse una relazione contrattuale tra

lui e l'attrice così come tra quest'ultima e la M__________ SA ma non che la M__________

SA, quale sua rappresentante, avesse incaricato l'attrice di eseguire la

sostituzione delle piastrelle. Tale fatto, incontroverso, nemmeno andava

dimostrato (art. 150 cpv. 1 CPC).

c) A

parte ciò, come si è detto, CO 1 ha ammesso che dopo la scoperta dei difetti,

si è rivolto alla H__________ __________ Sagl, all'arch. __________ Mi__________

e alla M__________ SA (risposta pag. 2 ad A; v. anche doc. 1, 1° e 3° foglio).

Egli, poi, non ha contestato che l'architetto Mi__________ fosse il

rappresentante della M__________ SA, la quale aveva funto da impresa generale

nell'edificazione del condomino, come figura in calce alla lettera del 9 aprile

2018.

(doc. 1). Detto altrimenti, il convenuto medesimo nel notificare i difetti

alla M__________ SA, impresa generale, la quale a sua volta li ha notificati

alla subappaltatrice che aveva eseguito i lavori di pavimentazione, ha sostanzialmente

fatto valere i diritti derivanti dal contratto d'appalto principale concluso

tra i precedenti proprietari, committenti, e l'impresa generale. In tali circostanze

la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui l'attrice non ha preteso e

tantomeno dimostrato di essere intervenuta quale subappaltatrice della M__________

SA, ciò che presupponeva l'esistenza di un contratto di appalto tra quest'ultima

e il convenuto quale proprietario dell'immobile, non può essere condivisa. Il

reclamo, su questo punto, si rivela pertanto fondato.

d) La

reclamante chiede in via principale che questa Camera statuisca essa medesima

sulla lite. Se non che la causa non può dirsi matura per il giudizio (art. 327

cpv. 3 lett. b CPC), ove appena si pensi che il convenuto, oltre a pretendere

che i lavori svolti dall'attrice erano in garanzia e quindi senza diritto

all'ipoteca legale, aveva contestato la tempestività dell'istanza.

Contrariamente all'assunto della reclamante, i presupposti per ottenere l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale per artigiani e imprenditori devono essere

dimostrati ed esaminati dal giudice con pieno potere cognitivo. Poco importa pertanto

che essi siano stati resi verosimili e oggetto di un esame sommario nel quadro

della procedura d'iscrizione provvisoria. Nondimeno, avendo l'attrice offerto

l'audizione di vari testi proprio per dimostrare tale requisito, non si può

nemmeno affermare che la richiesta fosse intempestiva come sostenuto dal

convenuto. In circostanze tali non resta che annullare il giudizio impugnato e ritornare

gli atti al primo giudice affinché emani una nuova decisione previa istruttoria,

come chiesto in via subordinata dalla reclamante. Si ricordi ad ogni modo che

il diniego del diritto all'ipoteca legale in caso di lavori di riparazione può

divergere nel caso di esecuzione da parte di chi ha eseguito l'opera o da parte

di terzi (cfr. Schumacher, Das

Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 455).

7.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà alla reclamante, rappresentata

da un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore

aggiunto per nuo­vo giudizio nel

senso dei considerandi, previo istruttoria.

2. Le spese processuali di fr.

650.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che

rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.