16.2020.51
Esame dei presupposti processuali da parte dell'autorità di conciliazione
28 gennaio 2021Italiano10 min
comproprietari hanno, tra l'altro, approvato a maggioranza gli oggetti 1 e 2 mentre
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Incarto n.
16.2020.51
Lugano
28 gennaio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 dicembre 2020 presentato da
RE 1 e
RE 2
(patrocinati
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 5 novembre 2020 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona
nella causa CM.2020.110 (proprietà per piani: tentativo di conciliazione) promossa
con istanza del 27 agosto 2020 nei confronti di
CO 1
(patrocinati da PA 2)
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CO 7
CO 8
CO 9
CO 10
CO
11
CO 12
CO 13
CO 14
CO 15
CO 16
CO 17
CO 18
CO 19
CO 20
Ritenuto
in fatto: A. Sulla
particella n. 316 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio
AO 1”), composto di 21 appartamenti. AP 1 è titolare, in comproprietà con la
moglie M__________ __________ __________, della proprietà per piani n. 3435
(69/1000) con diritto esclusivo
sull'unità n. 7, mentre RE 2 è titolare, in comproprietà con S__________ __________,
della n. 3449 (70/1000) con diritto esclusivo
sull'unità n. 21. All'assemblea generale ordinaria del 2020, tenutasi per
corrispondenza, sono stati discussi – tra l'altro – i seguenti oggetti, così annunciati
all'ordine del giorno:
1. Approvazione rendiconto 2019.
2. Approvazione preventivo 2020.
3. Fondo rinnovamento 2020 art. 12 regolamento.
4. Proposta modifica regolamento PPP art. 11b.
5. Proposta installazione contatori locali Secomat.
6. Proposta installazione contatore irrigazione e
piscina.
7. Proposta addebito costi postale e bancari a chi
li genera.
8. Proposta pulizia canalizzazioni esterne.
9. Proposta sistemazione rumore cancelli lavanderia
blocco C.
10. Nomina revisori.
Fatti
I
comproprietari hanno, tra l'altro, approvato a maggioranza gli oggetti 1 e 2 mentre
hanno “respinto” (6 voti contrari, 4 astenuti e 8 favorevoli) l'oggetto n. 7.
B. Il 27 agosto 2020 RE
1 e RE 2 hanno convenuto C__________ e N__________ __________, D__________ __________
e L__________ __________ __________, E__________ e R__________ __________, E__________
e Z__________ __________, V__________ __________ e A__________ __________, E__________
e A__________ __________, C__________ __________ __________ __________, U__________
e A__________ __________, E__________ __________ F__________ e A__________ __________,
P__________ __________ e N__________ __________, S__________ __________, R__________
__________ __________, M__________ __________ e T__________ __________, V__________
__________ e M__________ __________, A__________ __________, C__________ e P__________
P__________, M__________ e C__________ __________, B__________ __________ e P__________
con B__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona con
un'istanza di conciliazione per ottenere l'annullamento di tutte le risoluzioni
assembleari prese in via di circolazione o quanto meno delle n. 1, 2 e 7. Il
Pretore ha citato le parti a comparire all'udienza di conciliazione del 19
ottobre 2020.
C. Il 18 settembre 2020
la Fiduciaria __________ SA, amministratrice della proprietà per piani, ha
comunicato al Pretore di avere sì ricevuto dalla maggioranza dei comproprietari
la facoltà di rappresentarli in giudizio, ma non di incaricare un
patrocinatore, di modo che essa ha rinunciato al mandato conferitole dai
condomini. Il 5 ottobre 2020 il Pretore, prospettando alle parti la possibile
irricevibilità dell'istanza per carenza della legittimazione passiva, ha
annullato l'udienza di conciliazione e ha assegnato alle stesse un termine fino
al 30 ottobre successivo per esprimersi sulla questione. In un allegato del 19
ottobre 2020 C__________ e P__________ __________ hanno chiesto di respingere
l'istanza. Gli istanti, in un memoriale del 30 ottobre 2020, hanno “contestato
la carenza di legittimazione passiva” chiedendo al Pretore di precisare “dove
ravveda il dubbio in merito alla legittimazione passiva in modo che essi si
possano determinare”. Statuendo con decisione
del 5 novembre 2020 il
Pretore ha respinto l'istanza di conciliazione senza prelevare spese
processuali.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 9
dicembre 2020 in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di ordinare
al Pretore di indire il tentativo di conciliazione. Il reclamo non è stato
oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con
appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, il Pretore avendolo fissato in fr.
5500.–, è dato pertanto reclamo a questa Camera (art. 319 lett. a CPC).
Presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 321
cpv. 1 CPC), il rimedio giuridico in esame è ricevibile.
2.
Nella decisione impugnata
il Pretore ha respinto l'istanza di conciliazione denotando d'acchito una
carenza della legittimazione passiva dei convenuti. Egli ha spiegato in effetti
che una contestazione di risoluzione assembleare va diretta verso la comunione
dei comproprietari e non verso i singoli comproprietari. Il primo giudice ha
così ritenuto che agli istanti difettasse dell'interesse degno di protezione,
ovvero un presupposto processuale da esaminare d'ufficio in ogni stadio del
processo.
3.
I reclamanti
contestato
tale conclusione e ribadiscono di avere promosso la causa contro i
comproprietari del Condominio __________, elencandoli, indicando però che essi
erano rappresentati dall'amministrazione __________ SA. Essi ammettono di
essere incorsi in un errore nell'indicazione della parte convenuta, ma rilevano
come il Pretore non abbia avuto alcun dubbio nell'individuarla esattamente
tant'è che ha sollevato la questione della legittimazione solo dopo la rinuncia
da parte della __________ SA al mandato all'amministrazione. A loro avviso il
primo giudice avrebbe potuto pertanto desumere facilmente che essi intendevano
convenire in giudizio la comunione dei comproprietari tanto più che avevano
indicato l'amministrazione come rappresentante. Identificata senza ombra di
dubbio la parte esatta, il Pretore avrebbe dovuto rettificare la designazione.
Non avendolo fatto, per i reclamanti, egli è incorso in un formalismo eccessivo
che non merita protezione.
4.
Nella fattispecie, i
reclamanti, a ragione, non revocano in dubbio che un'azione di contestazione di
delibere assembleari vada promossa nei confronti della comunione dei
comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5) né che l'insieme dei comproprietari
non si identifica con quest'ultima ma costituisce un altro soggetto giuridico
(DTF 145 III 126 consid. 4.3.3). Gli stessi, poi, nemmeno pretendono che l'autorità
di conciliazione non possa respingere (recte: dichiarare irricevibile),
un'istanza di conciliazione ove la mancanza di un presupposto processuale sia
manifestamente data, come in concreto, quello dell'interesse degno di protezione
(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).
a) Premesso
ciò, l'inesatta designazione di una parte anche se si riferisce solo a un'inesattezza
puramente formale (nome, domicilio o sede), influisce sulla sua capacità di
essere parte. Una designazione erronea può essere rettificata solo se non vi è
un ragionevole dubbio per il tribunale e per le parti circa l'identità di una
di loro, in particolare se questa risulta dall'oggetto della controversia (DTF
142.
III 787 consid. 3.2.1). Per contro la legittimazione, attiva o passiva, è
una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Legittimato passivamente è il soggetto nei
confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa.
Non è possibile correggere un errore che incide sulla legittimazione passiva.
Qualora, per errore, l'attore promuova un'azione non contro la persona a cui è
o era contrattualmente vincolato, ma contro un terzo, l'azione deve essere
respinta. Il momento determinante per decidere sulla legittimazione passiva è
la data del deposito dell'istanza di conciliazione, qualora il procedimento di
merito deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione, rispettivamente
la data del deposito della domanda nel caso in cui la conciliazione è esclusa. Poco
importa se, nel corso del procedimento, chiunque possa comprendere che l'attore
abbia effettivamente inteso promuovere causa contro la parte legittimata
passivamente (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2016 del 22 gennaio 2018
consid. 3.1.2).
b) Nel
caso in esame, gli istanti hanno chiaramente promosso
l'istanza
di conciliazione contro “i comproprietari Condominio __________” elencandoli ad
uno a uno. In nessun passo del memoriale si accenna tuttavia alla comunione dei
comproprietari. Inoltre, l'istanza del 1° ottobre 2020, con cui la
patrocinatrice degli istanti chiedeva il rinvio dell'udienza di conciliazione,
riporta una volta di più tutti i nomi dei singoli comproprietari come
convenuti. In tali circostanze, non si è in presenza di un'imprecisione
puramente formale ma di un errore che riguarda la legittimazione passiva. E
come si è visto in precedenza, una correzione della parte convenuta,
sostituendo “i comproprietari del Condominio __________” con la comunione dei
comproprietari del medesimo condominio, ovvero il rimediare a un errore di
diritto sostanziale relativo alla legittimazione passiva, non è ammissibile.
Certo,
gli istanti hanno indicato che i convenuti erano rappresentati dall'amministrazione
Fiduciaria __________ SA. A parte il fatto che tale indicazione poteva anche
servire quale unico recapito per le 20 notificazioni, l'art. 712t cpv. 1
CC non esclude che anche i comproprietari possano essere rappresentati
dall'amministratore. La designazione in questione non permette dunque di
ritenere solo formalmente inesatta l'indicazione della parte convenuta. Non si
disconosce che nella disposizione ordinatoria del 28 agosto 2020, con cui le
parti sono state citate all'udienza di conciliazione, il Pretore ha indicato come
la causa fosse stata promossa contro la “Comunione dei comproprietari del
Condominio __________ composta da:” con la menzione di tutti i singoli
comproprietari. Per tacere del fatto che si tratta di un'indicazione ambigua,
la prima non confondendosi con i secondi, l'atto introduttivo della lite (in
concreto l'istanza di conciliazione) specifica chiaramente nei soli
comproprietari la parte convenuta. Poco importa quindi che in un secondo tempo
il Pretore abbia fatto riferimento, senza alcuna precisazione al riguardo, sia
alla Comunione dei comproprietari che ai suoi singoli membri. In definitiva, la
decisione del Pretore di non entrare nel merito della petizione per la
manifesta mancanza di un presupposto processuale non configura un formalismo
eccessivo. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.
5.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, i convenuti non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
-
PA 1
-
PA 2;
- CO 2
- CO 3
- CO 4
- CO 5
- CO 6
- CO 7
- CO 8
- CO 9
- CO 10
-
CO 11
- CO 12
- CO 13
- CO 14
- CO 15
- CO 16
- CO 17
- CO 18
- CO 19
- CO 20
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.