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Decisione

16.2020.51

Esame dei presupposti processuali da parte dell'autorità di conciliazione

28 gennaio 2021Italiano10 min

comproprietari hanno, tra l'altro, approvato a maggioranza gli oggetti 1 e 2 mentre

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.51

Lugano

28 gennaio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 dicembre 2020 presentato da

RE 1 e

RE 2

(patrocinati

dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 5 novembre 2020 dal

Pretore del Distretto di Bellinzona

nella causa CM.2020.110 (proprietà per piani: tentativo di conciliazione) promossa

con istanza del 27 agosto 2020 nei confronti di

CO 1

(patrocinati da PA 2)

CO 2

CO 3

CO 4

CO 5

CO 6

CO 7

CO 8

CO 9

CO 10

CO

11

CO 12

CO 13

CO 14

CO 15

CO 16

CO 17

CO 18

CO 19

CO 20

Ritenuto

in fatto: A. Sulla

particella n. 316 RFD di __________ sor­ge una proprietà per piani (“Condominio

AO 1”), composto di 21 appartamenti. AP 1 è titolare, in comproprietà con la

moglie M__________ __________ __________, della proprietà per piani n. 3435

(69/1000) con diritto esclusivo

sull'unità n. 7, mentre RE 2 è titolare, in comproprietà con S__________ __________,

della n. 3449 (70/1000) con diritto esclusivo

sull'unità n. 21. All'assemblea generale ordinaria del 2020, tenutasi per

corrispondenza, sono stati discussi – tra l'altro – i seguenti oggetti, così annunciati

all'ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto 2019.

2. Approvazione preventivo 2020.

3. Fondo rinnovamento 2020 art. 12 regolamento.

4. Proposta modifica regolamento PPP art. 11b.

5. Proposta installazione contatori locali Secomat.

6. Proposta installazione contatore irrigazione e

piscina.

7. Proposta addebito costi postale e bancari a chi

li genera.

8. Proposta pulizia canalizzazioni esterne.

9. Proposta sistemazione rumore cancelli lavanderia

blocco C.

10. Nomina revisori.

Fatti

I

comproprietari hanno, tra l'altro, approvato a maggioranza gli oggetti 1 e 2 mentre

hanno “respinto” (6 voti contrari, 4 astenuti e 8 favorevoli) l'oggetto n. 7.

B. Il 27 agosto 2020 RE

1 e RE 2 hanno convenuto C__________ e N__________ __________, D__________ __________

e L__________ __________ __________, E__________ e R__________ __________, E__________

e Z__________ __________, V__________ __________ e A__________ __________, E__________

e A__________ __________, C__________ __________ __________ __________, U__________

e A__________ __________, E__________ __________ F__________ e A__________ __________,

P__________ __________ e N__________ __________, S__________ __________, R__________

__________ __________, M__________ __________ e T__________ __________, V__________

__________ e M__________ __________, A__________ __________, C__________ e P__________

P__________, M__________ e C__________ __________, B__________ __________ e P__________

con B__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona con

un'istanza di conciliazione per ottenere l'annullamento di tutte le risoluzioni

assembleari prese in via di circolazione o quanto meno delle n. 1, 2 e 7. Il

Pretore ha citato le parti a comparire all'udienza di conciliazione del 19

ottobre 2020.

C. Il 18 settembre 2020

la Fiduciaria __________ SA, amministratrice della proprietà per piani, ha

comunicato al Pretore di avere sì ricevuto dalla maggioranza dei comproprietari

la facoltà di rappresentarli in giudizio, ma non di incaricare un

patrocinatore, di modo che essa ha rinunciato al mandato conferitole dai

condomini. Il 5 ottobre 2020 il Pretore, prospettando alle parti la possibile

irricevibilità dell'istanza per carenza della legittimazione passiva, ha

annullato l'udienza di conciliazione e ha assegnato alle stesse un termine fino

al 30 ottobre successivo per esprimersi sulla questione. In un allegato del 19

ottobre 2020 C__________ e P__________ __________ hanno chiesto di respingere

l'istanza. Gli istanti, in un memoriale del 30 ottobre 2020, hanno “contestato

la carenza di legittimazione passiva” chiedendo al Pretore di precisare “dove

ravveda il dubbio in merito alla legittimazione passiva in modo che essi si

possano determinare”. Statuendo con decisione

del 5 novembre 2020 il

Pretore ha respinto l'istanza di conciliazione senza prelevare spese

processuali.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 9

dicembre 2020 in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di ordinare

al Pretore di indire il tentativo di conciliazione. Il reclamo non è stato

oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con

appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a

fr. 10 000.–, il Pretore avendolo fissato in fr.

5500.–, è dato pertanto reclamo a questa Camera (art. 319 lett. a CPC).

Presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 321

cpv. 1 CPC), il rimedio giuridico in esame è ricevibile.

2.

Nella decisione impugnata

il Pretore ha respinto l'istanza di conciliazione denotando d'acchito una

carenza della legittimazione passiva dei convenuti. Egli ha spiegato in effetti

che una contestazione di risoluzione assembleare va diretta verso la comunione

dei comproprietari e non verso i singoli comproprietari. Il primo giudice ha

così ritenuto che agli istanti difettasse dell'interesse degno di protezione,

ovvero un presupposto processuale da esaminare d'ufficio in ogni stadio del

processo.

3.

I reclamanti

contestato

tale conclusione e ribadiscono di avere promosso la causa contro i

comproprietari del Condominio __________, elencandoli, indicando però che essi

erano rappresentati dall'amministrazione __________ SA. Essi ammettono di

essere incorsi in un errore nell'indicazione della parte convenuta, ma rilevano

come il Pretore non abbia avuto alcun dubbio nell'individuarla esattamente

tant'è che ha sollevato la questione della legittimazione solo dopo la rinuncia

da parte della __________ SA al mandato all'amministrazione. A loro avviso il

primo giudice avrebbe potuto pertanto desumere facilmente che essi intendevano

convenire in giudizio la comunione dei comproprietari tanto più che avevano

indicato l'amministrazione come rappresentante. Identificata senza ombra di

dubbio la parte esatta, il Pretore avrebbe dovuto rettificare la designazione.

Non avendolo fatto, per i reclamanti, egli è incorso in un formalismo eccessivo

che non merita protezione.

4.

Nella fattispecie, i

reclamanti, a ragione, non revocano in dubbio che un'azione di contestazione di

delibere assembleari vada promossa nei confronti della comunione dei

comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5) né che l'insieme dei comproprietari

non si identifica con quest'ultima ma costituisce un altro soggetto giuridico

(DTF 145 III 126 consid. 4.3.3). Gli stessi, poi, nemmeno pretendono che l'autorità

di conciliazione non possa respingere (recte: dichiarare irricevibile),

un'istanza di conciliazione ove la mancanza di un presupposto processuale sia

manifestamente data, come in concreto, quello dell'interesse degno di protezione

(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).

a) Premesso

ciò, l'inesatta designazione di una parte anche se si riferisce solo a un'inesattezza

puramente formale (nome, domicilio o sede), influisce sulla sua capacità di

essere parte. Una designazione erronea può essere rettificata solo se non vi è

un ragionevole dubbio per il tribunale e per le parti circa l'identità di una

di loro, in particolare se questa risulta dall'oggetto della controversia (DTF

142.

III 787 consid. 3.2.1). Per contro la legittimazione, attiva o passiva, è

una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Legittimato passivamente è il soggetto nei

confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa.

Non è possibile correggere un errore che incide sulla legittimazione passiva.

Qualora, per errore, l'attore promuova un'azione non contro la persona a cui è

o era contrattualmente vincolato, ma contro un terzo, l'azione deve essere

respinta. Il momento determinante per decidere sulla legittimazione passiva è

la data del deposito dell'istanza di conciliazione, qualora il procedimento di

merito deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione, rispettivamente

la data del deposito della domanda nel caso in cui la conciliazione è esclusa. Poco

importa se, nel corso del procedimento, chiunque possa comprendere che l'attore

abbia effettivamente inteso promuovere causa contro la parte legittimata

passivamente (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2016 del 22 gennaio 2018

consid. 3.1.2).

b) Nel

caso in esame, gli istanti hanno chiaramente promosso

l'istanza

di conciliazione contro “i comproprietari Condominio __________” elencandoli ad

uno a uno. In nessun passo del memoriale si accenna tuttavia alla comunione dei

comproprietari. Inoltre, l'istanza del 1° ottobre 2020, con cui la

patrocinatrice degli istanti chiedeva il rinvio dell'udienza di conciliazione,

riporta una volta di più tutti i nomi dei singoli comproprietari come

convenuti. In tali circostanze, non si è in presenza di un'imprecisione

puramente formale ma di un errore che riguarda la legittimazione passiva. E

come si è visto in precedenza, una correzione della parte convenuta,

sostituendo “i comproprietari del Condominio __________” con la comunione dei

comproprietari del medesimo condominio, ovvero il rimediare a un errore di

diritto sostanziale relativo alla legittimazione passiva, non è ammissibile.

Certo,

gli istanti hanno indicato che i convenuti erano rappresentati dall'amministrazione

Fiduciaria __________ SA. A parte il fatto che tale indicazione poteva anche

servire quale unico recapito per le 20 notificazioni, l'art. 712t cpv. 1

CC non esclude che anche i comproprietari possano essere rappresentati

dall'amministratore. La designazione in questione non permette dunque di

ritenere solo formalmente inesatta l'indicazione della parte convenuta. Non si

disconosce che nella disposizione ordinatoria del 28 agosto 2020, con cui le

parti sono state citate all'udienza di conciliazione, il Pretore ha indicato come

la causa fosse stata promossa contro la “Comunione dei comproprietari del

Condominio __________ composta da:” con la menzione di tutti i singoli

comproprietari. Per tacere del fatto che si tratta di un'indicazione ambigua,

la prima non confondendosi con i secondi, l'atto introduttivo della lite (in

concreto l'istanza di conciliazione) specifica chiaramente nei soli

comproprietari la parte convenuta. Poco importa quindi che in un secondo tempo

il Pretore abbia fatto riferimento, senza alcuna precisazione al riguardo, sia

alla Comunione dei comproprietari che ai suoi singoli membri. In definitiva, la

decisione del Pretore di non entrare nel merito della petizione per la

manifesta mancanza di un presupposto processuale non configura un formalismo

eccessivo. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.

5.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, i convenuti non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

-

PA 1

-

PA 2;

- CO 2

- CO 3

- CO 4

- CO 5

- CO 6

- CO 7

- CO 8

- CO 9

- CO 10

-

CO 11

- CO 12

- CO 13

- CO 14

- CO 15

- CO 16

- CO 17

- CO 18

- CO 19

- CO 20

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.