16.2020.52
Contratto di lavoro: abbandono ingiustificato dell'impiego - esonero dall'obbligo di lavorare durante il termine di disdetta
30 settembre 2021Italiano16 min
società RE 1 ha assunto CO 1 come camionista per un salario mensile di fr. 4300.– lordi per
Source ti.ch
Incarto n.
16.2020.52
Lugano
30 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 10 dicembre 2020 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 9 novembre 2020 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa 0004-2019-O
(lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 15 luglio 2019 da
CO
1
(rappresentato
dall'RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 1° luglio 2015 la
società RE 1 ha assunto CO 1 come camionista per un salario mensile di fr. 4300.– lordi per
tredici mensilità. Il 28 aprile 2017 il lavoratore ha disdetto il contratto di
lavoro per il 30 giugno 2017. Durante l'ultimo mese
di lavoro, CO 1 non ha fornito alcuna prestazione lavorativa.
B. L'11
luglio 2017 la RE 1 ha trasmesso al lavoratore un conteggio salariale del mese
di giugno 2017 con un saldo di fr. 4478.50 netti. Due giorni dopo gli ha inviato
un secondo conteggio con un saldo ridotto a fr. 1168.20 netti, accompagnato
dalla seguente lettera:
“in
allegato le inoltriamo la busta paga per il mese di giugno 2017 e precisiamo
quanto segue:
1. In
data 28 aprile ci ha inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro con un preavviso
di due mesi. Di comune accordo erano da garantire le prestazioni lavorative
fino al 16 giugno e di chiudere il rapporto di lavoro con le vacanze maturate
dal 17 giugno (12.5 giorni). Invece, lei ha lasciato il suo posto di lavoro
all'inizio di giugno senza nessuna valida spiegazione (“malattia del nonno”) ed
è andato in vacanza. Così facendo ha mostrato scarsa professionalità e
soprattutto ha messo la nostra ditta in grave difficoltà per la consegna della
merce.
2. Invece di licenziarla
in tronco per la grave infrazione del contratto di lavoro le paghiamo 8.5
giornate delle vacanze per il periodo 1.1 - 30.6.2017. Abbiamo dedotto 4
giornate non lavorate (5 gennaio, 19 febbraio, 14 aprile e 24 maggio 2017).
3. Inoltre,
con il salario di maggio (5 giorni d'infortunio) ha ricevuto fr. 64.10 in più
che sono stati dedotti dal salario di giugno.”
Il 17 luglio 2017 CO 1, contestando di
avere lasciato il posto di lavoro, ha rammentato alla datrice di lavoro gli
accordi presi con lei secondo i quali nella prima metà di giugno 2017 egli era
stato esonerato dall'obbligo di prestare la sua attività lavorativa. La datrice
di lavoro non ha reagito.
C.
II
5 giugno 2018 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________1
dell'Ufficio di esecuzioni di Bellinzona per l'incasso di fr. 3310.30
(fr. 4478.50 – fr. 1168.20) oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017, indicando
quale titolo di credito “mancato pagamento prestazioni salariali dovute (giugno
2017)”, cui l'escussa ha interposto opposizione.
D. Il 17 settembre 2018 CO 1 si è
rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona, chiedendo di convocare
la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il
pagamento di fr. 3310.30 netti più interessi al 5% dal 1° luglio 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo. Decadute infruttuosamente delle
trattative stragiudiziali per risolvere la lite, all'udienza di conciliazione del 7
giugno 2019 il Giudice di pace supplente, constatata l'assenza della convenuta,
ha rilasciato l'autorizzazione ad agire all'istante. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico
dello Stato (inc. 0055-2018-t).
E. Con
petizione del 15 luglio 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti
al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa.
Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2019 la convenuta ha proposto di
respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato il
pagamento di fr. 3250.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2017 quale indennità
per abbandono ingiustificato dell'impiego e del danno suppletivo in virtù dell'art.
337d cpv. 1 CO. Con replica e risposta riconvenzionale del 15
novembre 2019 l'attore ha confermato
le proprie domande, postulando il rigetto dell'azione avversaria. Con duplica e replica riconvenzionale del 17
gennaio 2020 la convenuta ha riaffermato
il suo punto di vista. Alle prime arringhe dell'11
marzo 2020 le parti hanno confermato le loro domande. La convenuta ha
notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 26 agosto 2020, le parti hanno rinunciato alle
arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 24 e del 25 settembre 2020 in cui hanno mantenuto
le rispettive posizioni.
F. Statuendo con decisione del 9 novembre 2020 il Giudice di pace
supplente ha parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a
versare all'attore fr. 2625.– netti oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017 e
rigettando in via definitiva l'opposizione
interposta al menzionato precetto esecutivo limitatamente a tale importo. Egli
ha per contro respinto l'azione riconvenzionale. La tassa di giustizia unica di fr. 300.– è
stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre la convenuta è stata tenuta
a rifondere all'attore fr. 150.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10
dicembre 2020 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di
riformarlo nel senso di respingere integralmente la petizione. Nelle sue
osservazioni del 19 gennaio 2021 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più preso
al patrocinatore della convenuta il 10 novembre 2020. Introdotto il 10 dicembre
2020, ultimo giorno utile, il reclamo
in esame è di conseguenza ammissibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di
giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente
dopo avere riassunto le divergenti versioni delle parti sulla questione di
sapere se il lavoratore dovesse svolgere la sua attività dal 1° al 16 giugno
2017.
o ne fosse stato esonerato, ha
stabilito che le testimonianze “non dimostrano che l'attore abbia compiuto una
grave mancanza nei confronti del suo datore di lavoro” non presentandosi al
lavoro dal 1° giugno 2017. Per il primo
giudice, nella lettera del 13 luglio 2017 la convenuta aveva indicato di
riconoscere all'attore un salario ridotto a causa della sua assenza
ingiustificata dal posto di lavoro nelle prime due settimane di giugno 2017 e sebbene
nella stessa abbia affermato di rinunciare a licenziarlo con effetto immediato,
ha adottato “dei provvedimenti che sarebbero la conseguenza del licenziamento
[immediato], se questo fosse stato effettivo: il dipendente si trova così nella
condizione di subire le conseguenze, soprattutto finanziarie, di un licenziamento
immediato mai avvenuto (oltre tutto prendendone conoscenza quando il rapporto
di lavoro è già concluso in seguito alla regolare disdetta)”. A suo parere,
poi, la convenuta non è riuscita a dimostrare che nel mese di giugno 2017
avesse a disposizione un secondo camion che avrebbe potuto affidare all'attore.
Peraltro, – egli ha soggiunto – se la convenuta riteneva che l'attore avesse
dovuto lavorare nella prima metà di giugno 2017, “non si capisce perché abbia tardato
fino al 13 luglio per esprimersi con uno scritto in merito alle presunte
mancanze del proprio dipendente”. In tali circostanze, il primo giudice ha
concluso che “le deduzioni [salariali] decise unilateralmente dal datore di
lavoro (oltretutto solo in un secondo momento e dopo che il rapporto si era già
concluso) non possono essere ritenute valide”. Ciò posto, il Giudice di pace
supplente, tenuto conto di due deduzioni risultanti dal conteggio di giugno 2017 (fr. 64.10 versati per errore nel
mese di maggio 2017 e fr. 621.20 per quattro giornate non lavorate) non
contestate dall'attore, ha accolto la petizione parzialmente per fr. 2625.– netti oltre
interessi al 5% dal 1° luglio 2017 (fr. 4478.50 – fr. 1168.20 – fr. 685.39 di deduzioni). Quanto alla domanda riconvenzionale, egli l'ha respinta, perché perenta, un'indennità
ai sensi dell'art. 337d cpv. 3 CO dovendo essere fatta valere entro
trenta giorni dall'abbandono dell'impiego.
4.
Per la reclamante, la
conclusione del primo giudice secondo cui il rapporto di lavoro è terminato il
30.
giugno 2017 a seguito della disdetta ordinaria del 28 aprile 2017 data dall'attore
è frutto di
un accertamento dei fatti manifestamente errato e di un'errata applicazione del
diritto. A suo parere, il contratto di lavoro è terminato a fine maggio 2017 a
seguito dell'abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte di CO 1, il
quale non si è presentato più al lavoro dopo 31 maggio 2017, benché dal 1° al
16.
giugno 2017 dovesse lavorare. Ritiene che se il primo giudice non avesse
accertato in modo manifestamente errato il contenuto e le conseguenze della
sua lettera del 13 luglio 2017, avrebbe dovuto accertare che in tale scritto
ha rimproverato al dipendente di non essersi più presentato al lavoro dal 1°
giugno 2017 senza una valida spiegazione e di avere abbandonato quindi ingiustificatamente
l'impiego ai sensi dell'art. 337d cpv. 1
CO con la conseguenza
che il contratto di lavoro ha preso fine immediatamente.
5.
In
concreto, vi è da chiedersi se la convenuta abbia una corretta percezione delle conseguenze
dell'abbandono in applicazione dell'art.
337d CO giacché essa ha dapprima affermato che il contratto era terminato a seguito dell'abbandono
ingiustificato dell'impiego da parte dell'attore, il quale dopo il 31
maggio 2017 non si è più presentato al lavoro, salvo asserire che “il
dipendente ha goduto delle ultime due settimane di ferie a inizio giugno” e
“percepito il salario fino al 15.06.2017” ciò che implica il perdurare del
contratto di lavoro perlomeno fino a metà giugno. Ad ogni modo, foss'anche
accertato che la datrice di lavoro non è stata in grado di dimostrare i fatti che connotano un abbandono da parte del lavoratore
dell'impiego nel senso dell'art. 337d CO (sulla
nozione: cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_91/2021 del 19 luglio 2021
consid. 3.1) con conseguente validità del contratto fino al 30 giugno 2017, l'esito
della causa dipende dall'esistenza o meno
della dispensa dall'obbligo di lavorare. Detto altrimenti, l'attore doveva
dimostrare di avere diritto al
salario anche per i 12 giorni lavorativi del periodo dal 1° al 16 giugno 2017
in cui non ha lavorato. Tanto vale esaminare preliminarmente tale circostanza.
6.
La
reclamante rimprovera al
Giudice di pace supplente di non avere accertato che l'attore, cui incombeva l'onere
della prova, non aveva dimostrato di essere stato esonerato dall'obbligo di
lavorare. Essa contesta inoltre di essere stata impossibilitata di far lavorare
l'attore nella prima metà del mese di giugno 2017 rilevando che oltre a
potergli attribuire altre mansioni, contrariamente all'arbitrario accertamento
del primo giudice, aveva dimostrato che in quel periodo possedeva più di un veicolo.
a) Ora,
per l'art. 319 cpv. 1 CO il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del
datore di lavoro e questi a pagare un salario. Se non esegue la prestazione
lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il lavoratore si
trova in mora (art. 102 segg. CO) e il datore di lavoro può rifiutarsi di
pagare il salario per inadempimento (art. 82 CO). Il salario rimane però dovuto
qualora sia il datore di lavoro a impedire per sua colpa la prestazione del
lavoro o sia altrimenti in mora nell'accettazione di questo (art. 324 cpv.
1.
CO). La mora del datore di lavoro presuppone di principio che il
lavoratore abbia offerto la sua prestazione. Nessun rimprovero può però essere
mosso a un lavoratore per non avere offerto le sue prestazioni lavorative se
il datore di lavoro l'ha esonerato dall'obbligo di prestarle (DTF 135 III 357
consid. 4.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_587/2020 del 28
maggio 2021 consid. 5.1). Conformemente
all'art. 8 CC incombe al lavoratore che sostiene di essere stato
dispensato dall'obbligo di lavorare, dimostrare questa circostanza (sentenza
del Tribunale federale 4C.329/2004 del 15 dicembre 2004 consid. 2.2).
b)
In
concreto, è indiscusso che non vi è alcuna dichiarazione con la quale il datore
di lavoro aveva liberato il dipendente dall'obbligo di fornire la sua prestazione.
Premesso ciò, nella petizione l'attore ha sostenuto che l'esonero dall'obbligo
di presentarsi al lavoro nei primi quindici giorni di giugno 2017 era avvalorato
dal fatto che con l'assunzione il 1° giugno 2017 di un nuovo camionista la
convenuta non disponeva di un secondo camion da potergli affidare (pag. 2). Di
fronte alla contestazione della convenuta, alle prime arringhe su interpello
del primo giudice, egli dopo avere riconosciuto che la datrice di lavoro
“abitualmente vendeva e comprava automezzi” ha ammesso che fosse “quindi possibile
che avesse un secondo camion dal 1° giugno” (verbale dell'11 marzo 2020, pag.
3). Dal canto suo, la convenuta dopo avere negato di non possedere soltanto un
camion ha prodotto una lista di veicoli, non contestata dall'attore, da cui
risulta che nel periodo in esame essa aveva targato due motrici (Volvo __________
e Scania __________) e un semirimorchio (Schmitz __________; doc. 2). Ora, è
vero che la documentazione prodotta dalla convenuta non è ineccepibile e da
sola non proverebbe che la datrice di lavoro disponesse di più veicoli. Resta
il fatto che il medesimo attore non ha escluso tale possibilità. Posto ciò, per
tacere del fatto che la datrice di lavoro poteva assegnare al lavoratore altri
compiti, la tesi dell'attore non trova sufficienti riscontri e non basta per
accertare un esonero dall'obbligo di lavorare.
c)
Resta il fatto che la datrice di lavoro, constatata l'assenza del dipendente, a suo dire
ingiustificata, non lo ha sollecitato a riprendere il lavoro salvo
rimproverargli tale assenza il 13 luglio 2017 dopo la fine del contratto. Per
di più, l'11 luglio 2017 quest'ultima
ha inviato al lavoratore un conteggio in cui gli riconosceva l'intero salario.
Tali circostanze costituiscono degli indizi convergenti che avvalorano la tesi
dell'attore. Certo, la convenuta ha addotto di avere “richiamato più volte
verbalmente” il lavoratore a rientrare, ma l'allegazione, proferita
dall'amministratore unico, non è stata corroborata da alcun altro riscontro
oggettivo. Del resto, anche in caso di preteso abbandono del posto di lavoro,
qualora il rifiuto non risulti da una dichiarazione esplicita del lavoratore,
il datore di lavoro deve metterlo in mora e pretendere l'esecuzione del
contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_91/2021 del 19 luglio 2021
consid. 3.1 con rinvii). Ciò che in concreto non risulta essere stato il caso. Quanto
al conteggio dell'11 luglio 2017, per la convenuta si è trattato di un errore
del contabile, ma l'allegazione, di parte, non è lontanamente resa verosimile. Né
il fatto che Z__________ V__________ abbia sentito verso la fine di maggio/inizio
giugno 2017 l'attore affermare che “quel lavoro [per la __________] non gli
piaceva e non voleva più farlo” (deposizione del 26 agosto 2018) esclude che vi
possa essere stato un esonero dall'obbligo di lavorare. In tali circostanze, potendo il lavoratore prevalersi della
liberazione dell'obbligo di lavorare per difendersi dall'eccezione d'inadempienza
proposta dalla convenuta, egli ha diritto al pagamento del salario. Ne segue
che, quanto meno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica. Il
reclamo vede la sua sorte segnata.
7.
La procedura nelle azioni derivanti dal contratto
di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115
CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente un'equa in-dennità per
ripetibili, quantunque egli sia stato rappresentato da un sindacato (art. 68
cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC;
v. CCR, sentenza inc. 16.2020.12 del 9 dicembre 2020 consid. 9 con rinvii).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte
fr. 250.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.