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Decisione

16.2020.52

Contratto di lavoro: abbandono ingiustificato dell'impiego - esonero dall'obbligo di lavorare durante il termine di disdetta

30 settembre 2021Italiano16 min

società RE 1 ha assunto CO 1 come camionista per un salario mensile di fr. 4300.– lordi per

Source ti.ch

Incarto n.

16.2020.52

Lugano

30 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 10 dicembre 2020 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 9 novembre 2020 dal

Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa 0004-2019-O

(lavoro) promos­sa nei suoi confronti con petizione del 15 luglio 2019 da

CO

1

(rappresentato

dall'RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 1° luglio 2015 la

società RE 1 ha assunto CO 1 come camionista per un salario mensile di fr. 4300.– lordi per

tredici mensilità. Il 28 aprile 2017 il lavoratore ha disdet­to il contratto di

lavoro per il 30 giugno 2017. Durante l'ultimo me­se

di lavoro, CO 1 non ha fornito alcuna prestazione lavorativa.

B. L'11

luglio 2017 la RE 1 ha trasmesso al lavoratore un conteggio salariale del mese

di giugno 2017 con un saldo di fr. 4478.50 netti. Due giorni dopo gli ha inviato

un secondo conteggio con un saldo ridotto a fr. 1168.20 netti, accompagnato

dalla seguente lettera:

“in

allegato le inoltriamo la busta paga per il mese di giugno 2017 e precisiamo

quanto segue:

1. In

data 28 aprile ci ha inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro con un preav­viso

di due mesi. Di comune accordo erano da garantire le prestazioni lavorative

fino al 16 giugno e di chiudere il rapporto di lavoro con le vacanze maturate

dal 17 giugno (12.5 giorni). Invece, lei ha lasciato il suo posto di lavoro

all'inizio di giugno senza nessuna valida spiegazione (“malattia del nonno”) ed

è andato in vacanza. Così facendo ha mostrato scarsa professionalità e

soprattut­to ha messo la nostra ditta in grave difficoltà per la consegna della

merce.

2. Invece di licenziarla

in tronco per la grave infrazione del contratto di lavoro le paghiamo 8.5

giornate delle vacanze per il periodo 1.1 - 30.6.2017. Abbiamo dedot­to 4

giornate non lavorate (5 gennaio, 19 febbraio, 14 aprile e 24 maggio 2017).

3. Inoltre,

con il salario di maggio (5 giorni d'infortunio) ha ricevuto fr. 64.10 in più

che sono stati dedotti dal salario di giugno.”

Il 17 luglio 2017 CO 1, contestando di

avere lascia­to il posto di lavoro, ha rammentato alla datrice di lavoro gli

accordi presi con lei secondo i quali nella prima metà di giugno 2017 egli era

stato esonerato dall'obbligo di prestare la sua attività lavorativa. La datrice

di lavoro non ha reagito.

C.

II

5 giugno 2018 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________1

dell'Ufficio di esecuzio­ni di Bellinzona per l'incasso di fr. 3310.30

(fr. 4478.50 – fr. 1168.20) oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017, indicando

quale titolo di credito “mancato pagamento prestazioni salariali dovute (giugno

2017)”, cui l'escussa ha interposto opposizione.

D. Il 17 settembre 2018 CO 1 si è

rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona, chiedendo di convoca­re

la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottene­re il

pagamento di fr. 3310.30 netti più interessi al 5% dal 1° luglio 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato

precetto esecutivo. Decadute infruttuosamente delle

trattative stragiudiziali per risolvere la lite, all'udienza di conciliazione del 7

giugno 2019 il Giudice di pace supplente, constatata l'assenza della convenuta,

ha rilasciato l'autorizzazione ad agire all'istante. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico

dello Stato (inc. 0055-2018-t).

E. Con

petizione del 15 luglio 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti

al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa.

Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2019 la convenuta ha proposto di

respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato il

pagamento di fr. 3250.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2017 quale indennità

per abbandono ingiustificato dell'impiego e del danno suppletivo in virtù dell'art.

337d cpv. 1 CO. Con replica e risposta riconvenzionale del 15

novembre 2019 l'attore ha confermato

le proprie domande, postulando il rigetto dell'azione avversaria. Con duplica e replica riconvenzionale del 17

gennaio 2020 la convenuta ha riaffermato

il suo punto di vista. Alle prime arringhe dell'11

mar­zo 2020 le parti hanno confermato le loro domande. La convenuta ha

notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 26 agosto 2020, le parti hanno rinunciato alle

arringhe finali, limitandosi a conclusioni scrit­te del 24 e del 25 settembre 2020 in cui hanno mantenuto

le rispettive posizioni.

F. Statuendo con decisione del 9 novembre 2020 il Giudice di pace

supplente ha parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a

versare all'attore fr. 2625.– netti oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017 e

rigettando in via definitiva l'opposizione

interposta al menzionato precetto esecutivo limitatamente a tale impor­to. Egli

ha per contro respinto l'azione riconvenzionale. La tassa di giustizia unica di fr. 300.– è

stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre la convenuta è stata tenuta

a rifondere all'attore fr. 150.– per ripetibili ridotte.

G. Contro

la sentenza citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10

dicembre 2020 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di

riformarlo nel senso di respingere integralmente la petizione. Nelle sue

osservazioni del 19 gennaio 2021 CO 1 ha concluso per la reiezio­ne del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi

di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più preso

al patrocinatore della convenuta il 10 novembre 2020. Introdotto il 10 dicembre

2020, ultimo giorno utile, il reclamo

in esa­me è di conseguenza ammissibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico

chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di

giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente

dopo avere riassun­to le divergenti versioni delle parti sulla questione di

sapere se il lavoratore doves­se svolgere la sua attività dal 1° al 16 giugno

2017.

o ne fosse stato esonerato, ha

stabilito che le testimonianze “non dimostrano che l'attore abbia compiuto una

grave mancanza nei confronti del suo datore di lavoro” non presentandosi al

lavoro dal 1° giugno 2017. Per il primo

giudice, nella lettera del 13 luglio 2017 la convenuta aveva indicato di

riconoscere all'attore un salario ridotto a causa della sua assenza

ingiustificata dal posto di lavoro nelle prime due settimane di giugno 2017 e sebbene

nella stessa abbia affermato di rinunciare a licenziarlo con effetto immediato,

ha adottato “dei provvedimenti che sarebbero la conseguen­za del licenziamento

[immediato], se questo fosse stato effettivo: il dipendente si trova così nella

condizione di subire le conseguenze, soprattutto finanziarie, di un licenziamento

immediato mai avvenuto (oltre tutto prendendone conoscenza quando il rapporto

di lavoro è già concluso in seguito alla regolare disdet­ta)”. A suo parere,

poi, la convenuta non è riuscita a dimostrare che nel mese di giugno 2017

avesse a disposizione un secondo camion che avrebbe potuto affidare all'attore.

Peraltro, – egli ha soggiunto – se la convenuta riteneva che l'attore avesse

dovuto lavorare nella prima metà di giugno 2017, “non si capisce perché abbia tardato

fino al 13 luglio per esprimersi con uno scritto in merito alle presunte

mancanze del proprio dipendente”. In tali circostanze, il primo giudice ha

concluso che “le deduzioni [salariali] decise unilateralmente dal datore di

lavoro (oltretutto solo in un secondo momento e dopo che il rapporto si era già

concluso) non possono essere ritenute valide”. Ciò posto, il Giudice di pace

supplente, tenuto conto di due deduzioni risultanti dal conteggio di giugno 2017 (fr. 64.10 versati per errore nel

mese di maggio 2017 e fr. 621.20 per quattro giornate non lavorate) non

contestate dall'attore, ha accolto la petizione parzialmente per fr. 2625.– netti oltre

interessi al 5% dal 1° luglio 2017 (fr. 4478.50 – fr. 1168.20 – fr. 685.39 di deduzioni). Quanto alla domanda riconvenzionale, egli l'ha respinta, perché perenta, un'indennità

ai sensi dell'art. 337d cpv. 3 CO doven­do essere fatta valere entro

trenta giorni dall'abbandono dell'impiego.

4.

Per la reclamante, la

conclusione del primo giudice secondo cui il rapporto di lavoro è terminato il

30.

giugno 2017 a seguito della disdetta ordinaria del 28 aprile 2017 data dall'attore

è frutto di

un accertamento dei fatti manifestamente errato e di un'errata applicazione del

diritto. A suo parere, il contratto di lavoro è terminato a fine maggio 2017 a

seguito dell'abbando­no ingiustificato del posto di lavoro da parte di CO 1, il

quale non si è presentato più al lavoro dopo 31 maggio 2017, benché dal 1° al

16.

giugno 2017 dovesse lavorare. Ritiene che se il primo giudice non avesse

accertato in modo manifestamen­te errato il contenuto e le conseguenze della

sua lettera del 13 luglio 2017, avreb­be dovuto accertare che in tale scritto

ha rimproverato al dipendente di non essersi più presentato al lavoro dal 1°

giugno 2017 senza una valida spiegazione e di avere abbandonato quindi ingiustificatamente

l'impiego ai sensi dell'art. 337d cpv. 1

CO con la conseguen­za

che il contratto di lavoro ha preso fine immediatamente.

5.

In

concreto, vi è da chiedersi se la convenuta abbia una corretta percezione delle conseguenze

dell'abbandono in applicazione dell'art.

337d CO giacché essa ha dapprima affermato che il contratto era terminato a seguito dell'abbandono

ingiustificato dell'im­piego da parte dell'attore, il quale dopo il 31

maggio 2017 non si è più presentato al lavoro, salvo asserire che “il

dipendente ha goduto delle ultime due settimane di ferie a inizio giugno” e

“percepito il salario fino al 15.06.2017” ciò che implica il perdurare del

contratto di lavoro perlomeno fino a metà giugno. Ad ogni modo, foss'anche

accertato che la datrice di lavoro non è stata in grado di dimostrare i fatti che connotano un abbandono da parte del lavoratore

dell'impiego nel senso dell'art. 337d CO (sulla

nozione: cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_91/2021 del 19 luglio 2021

consid. 3.1) con conseguente validità del contratto fino al 30 giugno 2017, l'esito

della causa dipende dall'esistenza o meno

della dispensa dall'obbligo di lavorare. Detto altrimenti, l'attore doveva

dimostrare di avere diritto al

salario anche per i 12 giorni lavorativi del periodo dal 1° al 16 giugno 2017

in cui non ha lavorato. Tanto vale esaminare preliminarmente tale circostanza.

6.

La

reclamante rimprovera al

Giudice di pace supplente di non avere accertato che l'attore, cui incombeva l'onere

della prova, non aveva dimostrato di essere stato esonerato dall'obbligo di

lavorare. Essa contesta inoltre di essere stata impossibilitata di far lavorare

l'attore nella prima metà del mese di giugno 2017 rilevan­do che oltre a

potergli attribuire altre mansioni, contrariamen­te all'arbitrario accertamento

del primo giudice, aveva dimostrato che in quel periodo possedeva più di un veicolo.

a) Ora,

per l'art. 319 cpv. 1 CO il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del

datore di lavoro e questi a pagare un salario. Se non esegue la prestazione

lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il lavoratore si

trova in mora (art. 102 segg. CO) e il datore di lavoro può rifiutarsi di

pagare il salario per inadempimento (art. 82 CO). Il salario rimane però dovuto

qualora sia il datore di lavoro a impedire per sua colpa la prestazione del

lavoro o sia altrimenti in mora nell'accettazione di questo (art. 324 cpv.

1.

CO). La mora del datore di lavoro presuppone di principio che il

lavoratore abbia offerto la sua prestazione. Nessun rimprovero può però essere

mosso a un lavoratore per non ave­re offerto le sue prestazioni lavorative se

il datore di lavoro l'ha esonerato dall'obbligo di prestarle (DTF 135 III 357

consid. 4.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_587/2020 del 28

maggio 2021 consid. 5.1). Conformemente

all'art. 8 CC incombe al lavoratore che sostiene di essere stato

dispensato dall'obbligo di lavorare, dimostrare questa circostanza (sentenza

del Tribunale federale 4C.329/2004 del 15 dicembre 2004 consid. 2.2).

b)

In

concreto, è indiscusso che non vi è alcuna dichiarazione con la quale il datore

di lavoro aveva liberato il dipendente dall'obbligo di fornire la sua prestazione.

Premesso ciò, nella petizione l'attore ha sostenuto che l'esonero dall'obbligo

di presentarsi al lavoro nei primi quindici giorni di giugno 2017 era avvalorato

dal fatto che con l'assunzione il 1° giugno 2017 di un nuovo camionista la

convenuta non disponeva di un secondo camion da potergli affidare (pag. 2). Di

fronte alla contestazione della convenuta, alle prime arringhe su interpello

del primo giudice, egli dopo avere riconosciuto che la datrice di lavoro

“abitualmente vendeva e comprava automezzi” ha ammesso che fosse “quindi possibile

che avesse un secondo camion dal 1° giugno” (verbale dell'11 marzo 2020, pag.

3). Dal canto suo, la convenuta dopo avere negato di non possedere soltanto un

camion ha prodotto una lista di veicoli, non contestata dall'attore, da cui

risulta che nel periodo in esame essa aveva targato due motrici (Volvo __________

e Scania __________) e un semirimorchio (Schmitz __________; doc. 2). Ora, è

vero che la documentazione prodotta dalla convenuta non è ineccepibile e da

sola non proverebbe che la datrice di lavoro disponesse di più veicoli. Resta

il fatto che il medesimo attore non ha escluso tale possibilità. Posto ciò, per

tacere del fatto che la datrice di lavoro poteva assegnare al lavoratore altri

compiti, la tesi dell'attore non trova sufficienti riscontri e non basta per

accertare un esonero dall'obbligo di lavorare.

c)

Resta il fatto che la datrice di lavoro, constatata l'assenza del dipendente, a suo dire

ingiustificata, non lo ha sollecitato a riprendere il lavoro salvo

rimproverargli tale assenza il 13 luglio 2017 dopo la fine del contratto. Per

di più, l'11 luglio 2017 quest'ultima

ha inviato al lavoratore un conteggio in cui gli riconosceva l'intero salario.

Tali circostanze costituiscono degli indizi convergenti che avvalorano la tesi

dell'attore. Certo, la convenuta ha addotto di avere “richiamato più volte

verbalmente” il lavoratore a rientrare, ma l'allegazione, proferita

dall'amministratore unico, non è stata corroborata da alcun altro riscontro

oggettivo. Del resto, anche in caso di preteso abbandono del posto di lavoro,

qualora il rifiuto non risulti da una dichiarazione esplicita del lavoratore,

il datore di lavoro deve metterlo in mora e pretendere l'esecuzione del

contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_91/2021 del 19 luglio 2021

consid. 3.1 con rinvii). Ciò che in concreto non risulta essere stato il caso. Quanto

al conteggio dell'11 luglio 2017, per la convenuta si è trattato di un errore

del contabile, ma l'allegazione, di parte, non è lontanamente resa verosimile. Né

il fatto che Z__________ V__________ abbia sentito verso la fine di maggio/inizio

giugno 2017 l'attore affermare che “quel lavoro [per la __________] non gli

piaceva e non voleva più farlo” (deposizione del 26 agosto 2018) esclude che vi

possa essere stato un esonero dall'obbligo di lavorare. In tali circostanze, potendo il lavoratore prevalersi della

liberazione dell'obbligo di lavorare per difendersi dall'eccezione d'inadempienza

proposta dalla convenuta, egli ha diritto al pagamento del salario. Ne segue

che, quanto meno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica. Il

reclamo vede la sua sorte segnata.

7.

La procedura nelle azioni derivanti dal contratto

di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115

CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente un'equa in-dennità per

ripetibili, quantunque egli sia stato rappresentato da un sindacato (art. 68

cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC;

v. CCR, sentenza inc. 16.2020.12 del 9 dicembre 2020 consid. 9 con rinvii).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte

fr. 250.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.