Lexipedia

Decisione

16.2020.8

Azione di disconoscimento di debito derivante da un rapporto di locazione: incompetenza per materia del Giudice di pace

2 giugno 2020Italiano9 min

RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2020.8

Lugano

2 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2020 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1, )

contro

la decisione emessa l'8 gennaio 2020 dal Giudice di pace del circolo di

Caneggio nella causa PS 2/19 (azione di

disconoscimento di debito) promossa nei suoi confronti con petizione del 2 maggio 2019 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 14 dicembre 2009 la società RE 1, quale

locatrice, ha concluso con CO 1, in qualità di conduttore, un contratto

di locazione a tempo indeterminato avente per oggetto un

appartamento di 4 locali e due posti auto nella Residenza __________

a __________ per una pigione di fr. 2500.– mensili oltre a un acconto per

le spese accessorie di fr. 250.– mensili, con conguaglio al termine del

relativo esercizio. La locazione, iniziata il 1° gennaio 2010, è terminata il

30 settembre 2018.

B. Il 10 dicembre 2019 la

RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio

di esecuzioni di Mendrisio per l'incasso di fr. 2510.–, fr. 2355.30 e fr. 2990.–

oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018, indicando quali titoli di credito

“1) mancato pagamento contratto di locazio­ne Residenza __________ a __________

mese di settembre 2018 ./. deduzione anticipo versato dal signor CO 1 in data

21.09.2018 - fr. 240.–, 2) conguaglio spese accessorie 01.07.2016 - 30.06.2017,

3) previsione conguaglio spese accessorie 01.07.201630.06.2018”, al quale

l'escusso ha interposto opposizione.

C. Con istanza del 7

febbraio 2019 la RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Caneggio di

pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione al citato PE limitatamente

a fr. 2510.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018 e spese di esecuzione.

Statuendo con decisione del 10 aprile 2019 il Giudice di pace ha accolto

l'istan­za e posto le spese processuali di complessivi fr. 220.– a carico del

convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 80.– per ripetibili (inc. SP 19/19).

D. Il 2 maggio 2019 CO 1

ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere in

applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF il disconoscimento del debito di fr. 2510.– oltre interessi al 5% dal 30

settembre 2018 e la cancellazione del precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio dal registro delle esecuzioni. Nelle sue

osservazioni del 28 maggio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione. Le parti hanno replicato e duplicato conferman­do i loro punti di

vista. Analoga posizione esse hanno assunto alle prime arringhe del 9 ottobre

2019 e a quelle finali del 13 novembre 2019.

E. Statuendo con

decisione dell'8 gennaio 2020 il Giudice di pace ha accolto la petizione

(dispositivo n. 1), ha disconosciuto “il preteso debito della RE 1 nei

confronti di CO 1” (dispositivo n. 2) e ha posto a carico della convenuta le

spese processuali di fr. 230.– e quelle della procedura di rigetto dell'opposizione

di fr. 220.– (dispositivo n. 3).

F. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio

2020 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 2020 CO 1 conclude per la

reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili con reclamo entro trenta giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della

convenuta il 13 gennaio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __________

agli atti). Introdotto l'11 febbraio 2020, il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

L'azione di

disconoscimento del debito introdotta da CO 1 davanti al Giudice di pace del

circolo di Caneggio riguarda pacificamente un credito vantato dalla CO 1in

virtù del contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 14 dicembre 2009.

Ora, un'azione giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente

per materia. Si tratta di un presupposto di ricevibilità che il giudice deve

esaminare d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC e 60 CPC). L'esame di tale

presupposto avviene sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero

l'istanza o la petizione (Gehri in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 4 ad art. 60 CPC; Bohnet in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad art. 60). Ove tale esame sia stato omes­so,

la decisione emanata da un giudice incompetente è viziata da grave difetto che,

a seconda delle circostanze, può comportare la nullità della stessa (DTF 145

III 438 consid. 4 con rinvii). Le autorità di ricorso sono anch'esse tenute a

esaminare d'ufficio i presupposti processuali delle procedure anteriori,

quantunque le parti non li mettano in discussione. Dandosi incompetenza del

giudice di primo grado, in caso di ricorso l'autorità di appello o di reclamo

può e deve limitarsi ad annullare il giudizio impugnato dichiarando

irricevibile l'azione (sentenza del Tribunale federale 4A_77/2018 del 7 maggio

2018.

consid. 6).

a) La

competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione

giudiziaria (art. 4 CPC; CCR, sentenze inc. 16.2017.40 del 17 luglio 2019

consid. 4a con rinvio). Ora, l'art. 31 cpv. 1 lett. a e lett. c LOG (RL

177.100) prevede per le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di

fr. 5000.– la competenza del Giudice di pace di fungere da autorità di

conciliazione e di giudicare. Dalla competenza di quel Giudice sono tuttavia

escluse le procedure concernenti le controversie in materia di locazione e

affitto di abitazioni e di locali commerciali (art. 31 cpv. 2 lett. b LOG), le

quali rientrano nella competenza del Pretore o del Pretore aggiunto (art. 37

cpv. 1 LOG e art. 10a della Legge di applicazione e complemento del Codice

civile svizzero: LACPC, RL 211.100). Per tali controversie – concetto da

interpretare in modo ampio – si intendono tutte quelle fattispecie attinenti al

diritto di locazione, ovvero quando le pretese vantate in causa concernono

l'uso della cosa locata (RtiD I-2013 pag.

707.

n. 1c; più recentemente: CCR sentenza inc. 16.2015.74 del 13 aprile 2016

consid. 2b).

Non rientrano in questa definizione le procedure sommarie

di rigetto dell’opposizione, per le quali è riconosciuta la competenza del

giudice di pace (RtiD I-2013 pag. 707 n. 1c; v. anche CEF sentenza inc.

14.2012.20

del 15 marzo 2012 consid. 7; cfr. nel vecchio diritto: Lachat in: Commentaire Romand, CO

I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 274a; Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 293).

b) Giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso

può domandare, entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, con la procedura

ordina­ria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'e­secuzione.

Si tratta di un'azione di diritto materiale la cui sentenza acquisisce l'autorità

di cosa giudicata (DTF 124 III 208, consid. 3a). Essa va promossa pertanto

davanti al giudice ordinario (DTF 136 III 530 consid, 3.2; più recentemente:

5A_450/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 3.1; v. anche CEF sentenza inc.

14.2019.161

del 9 gennaio 2020 consid. 2), il quale va determinato secondo il

diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC). Ove tale ordinamento preveda tribunali speciali,

l'azione va proposta davanti a tale autorità (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 39 ad

art. 83; Vock in: SchKG,

Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 83; Abbet,

La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, Berna 2017,

n. 42 ad. art. 83; Muster, La

nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites in: Jdt

2011.

II pag. 80).

c) Visto

quanto precede, l'azione di CO 1 non andava quindi promossa davanti al Giudice di pace

ma davanti al Pretore (art. 37 cpv. 1 LOG), senza preventiva conciliazione

(art. 198 lett. 5 n. 1 CPC). In circostanze siffatte, il Giudice di pace non

avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma avrebbe dovuto dichiararsi incompetente

per materia (nel medesimo senso: CCR, sentenza inc. 16.2019.20 del 3 aprile

2020.

consid. 2c). Ne segue che la sentenza impugnata, frutto di un'errata

applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve essere

annullata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La

decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la

petizione è dichiarata irricevibile.

3.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore

(art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, patrocinata da un legale, ha diritto a un'indennità

per ripetibili. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili e degli oneri processuali

di prima sede, che seguono la medesima ripartizione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è dichiarata irricevibile.

2. Annullato

3. Le

spese processuali di fr. 230.– sono poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere

alla convenuta fr. 250.– per ripetibili.

II. Le spese processuali del reclamo, di fr. 250.–,

sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 450.– per

ripetibili.

III. Notificazione a:

, ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.