16.2020.8
Azione di disconoscimento di debito derivante da un rapporto di locazione: incompetenza per materia del Giudice di pace
2 giugno 2020Italiano9 min
RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2020.8
Lugano
2 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2020 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1, )
contro
la decisione emessa l'8 gennaio 2020 dal Giudice di pace del circolo di
Caneggio nella causa PS 2/19 (azione di
disconoscimento di debito) promossa nei suoi confronti con petizione del 2 maggio 2019 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 14 dicembre 2009 la società RE 1, quale
locatrice, ha concluso con CO 1, in qualità di conduttore, un contratto
di locazione a tempo indeterminato avente per oggetto un
appartamento di 4 locali e due posti auto nella Residenza __________
a __________ per una pigione di fr. 2500.– mensili oltre a un acconto per
le spese accessorie di fr. 250.– mensili, con conguaglio al termine del
relativo esercizio. La locazione, iniziata il 1° gennaio 2010, è terminata il
30 settembre 2018.
B. Il 10 dicembre 2019 la
RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
di esecuzioni di Mendrisio per l'incasso di fr. 2510.–, fr. 2355.30 e fr. 2990.–
oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018, indicando quali titoli di credito
“1) mancato pagamento contratto di locazione Residenza __________ a __________
mese di settembre 2018 ./. deduzione anticipo versato dal signor CO 1 in data
21.09.2018 - fr. 240.–, 2) conguaglio spese accessorie 01.07.2016 - 30.06.2017,
3) previsione conguaglio spese accessorie 01.07.201630.06.2018”, al quale
l'escusso ha interposto opposizione.
C. Con istanza del 7
febbraio 2019 la RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Caneggio di
pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione al citato PE limitatamente
a fr. 2510.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018 e spese di esecuzione.
Statuendo con decisione del 10 aprile 2019 il Giudice di pace ha accolto
l'istanza e posto le spese processuali di complessivi fr. 220.– a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 80.– per ripetibili (inc. SP 19/19).
D. Il 2 maggio 2019 CO 1
ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere in
applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF il disconoscimento del debito di fr. 2510.– oltre interessi al 5% dal 30
settembre 2018 e la cancellazione del precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio dal registro delle esecuzioni. Nelle sue
osservazioni del 28 maggio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. Le parti hanno replicato e duplicato confermando i loro punti di
vista. Analoga posizione esse hanno assunto alle prime arringhe del 9 ottobre
2019 e a quelle finali del 13 novembre 2019.
E. Statuendo con
decisione dell'8 gennaio 2020 il Giudice di pace ha accolto la petizione
(dispositivo n. 1), ha disconosciuto “il preteso debito della RE 1 nei
confronti di CO 1” (dispositivo n. 2) e ha posto a carico della convenuta le
spese processuali di fr. 230.– e quelle della procedura di rigetto dell'opposizione
di fr. 220.– (dispositivo n. 3).
F. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio
2020 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 2020 CO 1 conclude per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della
convenuta il 13 gennaio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __________
agli atti). Introdotto l'11 febbraio 2020, il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
L'azione di
disconoscimento del debito introdotta da CO 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Caneggio riguarda pacificamente un credito vantato dalla CO 1in
virtù del contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 14 dicembre 2009.
Ora, un'azione giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente
per materia. Si tratta di un presupposto di ricevibilità che il giudice deve
esaminare d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC e 60 CPC). L'esame di tale
presupposto avviene sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero
l'istanza o la petizione (Gehri in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 4 ad art. 60 CPC; Bohnet in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad art. 60). Ove tale esame sia stato omesso,
la decisione emanata da un giudice incompetente è viziata da grave difetto che,
a seconda delle circostanze, può comportare la nullità della stessa (DTF 145
III 438 consid. 4 con rinvii). Le autorità di ricorso sono anch'esse tenute a
esaminare d'ufficio i presupposti processuali delle procedure anteriori,
quantunque le parti non li mettano in discussione. Dandosi incompetenza del
giudice di primo grado, in caso di ricorso l'autorità di appello o di reclamo
può e deve limitarsi ad annullare il giudizio impugnato dichiarando
irricevibile l'azione (sentenza del Tribunale federale 4A_77/2018 del 7 maggio
2018.
consid. 6).
a) La
competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione
giudiziaria (art. 4 CPC; CCR, sentenze inc. 16.2017.40 del 17 luglio 2019
consid. 4a con rinvio). Ora, l'art. 31 cpv. 1 lett. a e lett. c LOG (RL
177.100) prevede per le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di
fr. 5000.– la competenza del Giudice di pace di fungere da autorità di
conciliazione e di giudicare. Dalla competenza di quel Giudice sono tuttavia
escluse le procedure concernenti le controversie in materia di locazione e
affitto di abitazioni e di locali commerciali (art. 31 cpv. 2 lett. b LOG), le
quali rientrano nella competenza del Pretore o del Pretore aggiunto (art. 37
cpv. 1 LOG e art. 10a della Legge di applicazione e complemento del Codice
civile svizzero: LACPC, RL 211.100). Per tali controversie – concetto da
interpretare in modo ampio – si intendono tutte quelle fattispecie attinenti al
diritto di locazione, ovvero quando le pretese vantate in causa concernono
l'uso della cosa locata (RtiD I-2013 pag.
707.
n. 1c; più recentemente: CCR sentenza inc. 16.2015.74 del 13 aprile 2016
consid. 2b).
Non rientrano in questa definizione le procedure sommarie
di rigetto dell’opposizione, per le quali è riconosciuta la competenza del
giudice di pace (RtiD I-2013 pag. 707 n. 1c; v. anche CEF sentenza inc.
14.2012.20
del 15 marzo 2012 consid. 7; cfr. nel vecchio diritto: Lachat in: Commentaire Romand, CO
I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 274a; Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 293).
b) Giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso
può domandare, entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, con la procedura
ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.
Si tratta di un'azione di diritto materiale la cui sentenza acquisisce l'autorità
di cosa giudicata (DTF 124 III 208, consid. 3a). Essa va promossa pertanto
davanti al giudice ordinario (DTF 136 III 530 consid, 3.2; più recentemente:
5A_450/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 3.1; v. anche CEF sentenza inc.
14.2019.161
del 9 gennaio 2020 consid. 2), il quale va determinato secondo il
diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC). Ove tale ordinamento preveda tribunali speciali,
l'azione va proposta davanti a tale autorità (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 39 ad
art. 83; Vock in: SchKG,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 83; Abbet,
La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, Berna 2017,
n. 42 ad. art. 83; Muster, La
nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites in: Jdt
2011.
II pag. 80).
c) Visto
quanto precede, l'azione di CO 1 non andava quindi promossa davanti al Giudice di pace
ma davanti al Pretore (art. 37 cpv. 1 LOG), senza preventiva conciliazione
(art. 198 lett. 5 n. 1 CPC). In circostanze siffatte, il Giudice di pace non
avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma avrebbe dovuto dichiararsi incompetente
per materia (nel medesimo senso: CCR, sentenza inc. 16.2019.20 del 3 aprile
2020.
consid. 2c). Ne segue che la sentenza impugnata, frutto di un'errata
applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve essere
annullata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La
decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la
petizione è dichiarata irricevibile.
3.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore
(art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, patrocinata da un legale, ha diritto a un'indennità
per ripetibili. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili e degli oneri processuali
di prima sede, che seguono la medesima ripartizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è dichiarata irricevibile.
2. Annullato
3. Le
spese processuali di fr. 230.– sono poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 250.– per ripetibili.
II. Le spese processuali del reclamo, di fr. 250.–,
sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 450.– per
ripetibili.
III. Notificazione a:
–
, ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.