16.2021.10
Contratto di lavoro: rinuncia a pretese derivanti dal contratto durante il rapporto di lavoro
15 dicembre 2021Italiano11 min
unica della RE 1. CO 1 ha tuttavia continuato a lavorare. Il 17 maggio 2018 essa
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.10
Lugano
15 dicembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 2 marzo 2021 presentato dalla
RE
1
contro
la decisione emessa il 4 febbraio 2021 dal
Giudice di pace del circolo di Arbedo-Castione nella causa 0004-2020-O (contratto di lavoro) promossa nei suoi
confronti con petizione del 13 luglio 2020
da
CO
1
(rappresentata
dall'RA 1 )
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
1° gennaio 2018 la società RE 1, attiva in particolare nell'organizzazione di
eventi, ha assunto CO 1, come cameriera a tempo pieno. Il contratto di lavoro,
assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo indeterminato e
prevedeva in particolare il versamento di un salario di fr. 2840.54 mensili
netti oltre la tredicesima.
B. Il
31 marzo 2018 CO 1 ha sottoscritto una dichiarazione dal seguente tenore:
‟il dare e
avere delle ore straordinarie, festività siano compensate in dare o avere, in
quanto il 30.04.2018 non sono più alle dipendenze della RE 1. La presente vale
come disdettaˮ.
La
dichiarazione è stata firmata anche da R__________ __________ amministratore
unica della RE 1. CO 1 ha tuttavia continuato a lavorare. Il 17 maggio 2018 essa
ha sottoscritto un'altra dichiarazione, sempre firmata da R__________ __________,
in cui comunicava la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 maggio
successivo.
C. Il 25 settembre 2019 CO 1 ha fatto notificare alla RE
1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona per
l'incasso di fr. 1789.10 più interessi al 5% dal 5 ottobre 2018 indicando
quale titolo di credito “vacanze non godute periodo gennaio – maggio 2018ˮ,
al quale l'escussa ha interposto opposizione.
D. Il 15 aprile 2020 CO 1 si è rivolta al Giudice di
pace del circolo di Arbedo-Castione per un tentativo di conciliazione nei
confronti della RE 1 inteso a ottenere il
pagamento di fr. 3505.– lordi oltre interessi del 5% dal 16 giugno 2018 su
fr. 1789.10, a titolo di pretese salariali, e il rigetto dell'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di
conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 1° luglio 2020 all'istante
l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese (inc.0005-2020-t).
E. Con
petizione non motivata del 13 luglio 2020 CO 1 ha convenuto il la RE 1 davanti
al medesimo Giudice di pace per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Alle prime arringhe del 23
settembre 2020 l'attrice ha confermato le sue
richieste, mentre la convenuta ha presentato le due dichiarazione sottoscritta
dalla lavoratrice il 31 marzo e 17 maggio 2018. In replica l'attrice ha
contestato ‟il contenuto e la validità [delle dichiarazioni] secondo
l'art. 341 [CO]ˮ. Duplicando la convenuta ha riaffermato la sua posizione.
Il rappresentante della convenuta ha poi lasciato l'aula senza firmare il
verbale. Il Giudice di pace ha così impartito alle parti un termine di 30
giorni per presentare le conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali
del 19 ottobre e 23 novembre 2020 esse hanno ribadito loro punti di visita.
F. Statuendo
con sentenza del 4 febbraio 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione
obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 3505.–, oltre a interessi del
5%, e rigettando in via definitiva
l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 250.– sono
state poste a carico dello Stato.
G. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
2 marzo 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione. Il reclamo non è stato intimato a CO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– come
quella in esame, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 5 febbraio 2021. Introdotto
il 2 marzo 2021 il reclamo in questione è senz'altro tempestivo.
2.
Al
reclamo la RE 1 acclude una dichiarazione scritta delle parti del 31 marzo e
del 17 maggio 2018, le buste paga della lavoratrice per i mesi da febbraio a maggio
2018.
e il dispositivo di una sentenza del 2 ottobre 2020 con cui il Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona ha obbligato l'attrice a versare a R__________
__________ fr. 1876.13. I documenti, salvo la busta paga del maggio 2018, figurano già nell'incarto trasmesso a
questa Camera dal Giudice di pace e si rivelano quindi superflui. Quanto
al nuovo documento, nella procedura
di reclamo, invero, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono
escluse (art. 326 cpv. 1 CPC), donde la sua inammissibilità.
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento
dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
4.
Nella
sentenza impugnata il Giudice di pace, preso atto che la pretesa dell'attrice
corrispondeva a quanto dovutole dalla convenuta in base al contratto di lavoro
e accertato come questo era terminato il 31 maggio 2018, ha accolto la
petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 3505.–, oltre a
interessi del 5%, rigettando in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di
Bellinzona.
5.
La
reclamante rimprovera sostanzialmente al Giudice di pace di non avere
considerato che il 31 marzo e il 17 maggio 2018 l'attrice aveva sottoscritto
con l'amministratore unico della RE 1 degli accordi “in buona fede e amicizia”.
Essa sostiene di avere sempre corrisposto all'attrice lo stipendio previsto contrattualmente
specificando sui conteggi gli straordinari e le vacanze “senza alcuna
recriminazione” da parte della lavoratrice. A suo dire, il litigio sullo
stipendio è sorto solo dopo che R__________ __________ e l'attrice hanno avuto
discussioni sul mancato pagamento di una pigione di un ristorante terminate con
la sentenza della Pretura di Bellinzona.
a) Giovi
premettere che sulla questione addotta dalla convenuta, il Giudice di pace non
si è espresso. Ci si può chiedere se la decisione impugnata non violi inoltre
il diritto di essere sentita della parte, ritenuto ch'essa non si esprime su argomentazioni
pertinenti (DTF 142 II 157 consid. 4.2). Visto che la reclamante non si duole
di carenze formali tanto vale esaminare le censure nel merito.
b) Nella
fattispecie, la convenuta ha prodotto due dichiarazioni sottoscritte dalle
parti. Nella prima, del 31 marzo 2018, la lavoratrice si è così espressa ‟il
dare e avere delle ore straordinarie, festività siano compensate in dare o
avere, in quanto il 30.04.2018 non sono più alle dipendenze della RE 1. La
presente vale come disdettaˮ. Nella seconda del 17 maggio 2018 figura
quanto segue ‟con accordo del signor __________ R__________ – __________,
e io CO 1 ho deciso di recedere dal contratto di lavoro del 01.01.2018 a
decorre dal 31.05.2018ˮ.
c) Secondo l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di
durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini
previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, alle parti è data
anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella
misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi che
discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il
lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative
della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel
mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la
nullità della rinuncia. Il dipendente può quindi rinunciare a tali diritti con
un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede il libero
consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un carattere
transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (CCR, sentenze inc.
16.2014.50
del 1° settembre 2015, consid. 5 e inc. 16.2013.27 del 24 giugno 2014,
consid. 5a).
d) Ora,
nella misura in cui la lavoratrice ha dichiarato, e il datore di lavoro ha
accettato, di disdire il contratto per il 30 aprile 2018 e di compensare le ore
straordinarie e le festività con l'esonero dal prestare la sua attività
lavorativa si può fors'anche intravvedere delle reciproche concessioni e quindi
l'esistenza di un valido accordo di scioglimento del
rapporto. Sta di fatto che tale accordo è stato superato dai fatti ove si pensi
che la lavoratrice ha prestato la sua attività fino al 31 maggio 2018, così
come risulta dai conteggi salari prodotti dalla reclamante medesima. In tali
circostanze non si può ritenere che continuasse a valere unicamente la rinuncia
della lavoratrice alle ore straordinarie e festività da lei prestate ma non retribuitele.
Posto ciò, ritenuto che la datrice di lavoro non ha contestato
espressamente il conteggio esposto nella petizione dall'attrice, da cui risulta
un saldo in suo favore di fr. 3505.–, la conclusione del Giudice di pace
di ritenere fondata la pretesa della lavoratrice sfugge alla critica.
e) Poco
importa che la lavoratrice “non si sia mai opposta alle buste paga”, giacché
essa, come si è detto, non può rinunciare ai crediti
risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo,
durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (art. 341 CO).
E le indennità per ore supplementari, così come
quelle per le vacanze non godute costituiscono una pretesa imperativa ai sensi
dell'art. 341 CO (CCR, sentenza inc. 16.2015.39 del 16 maggio 2017 consid. 7 con
richiamo). Che poi tra l'attrice e l'amministrato della convenuta ci
siano stati litigi è possibile, ma ciò non impediva alla lavoratrice d far
valere i suoi diritti, i quali, trattandosi di crediti derivanti dal rapporto di lavoro, si prescrivono nel termine di
5.
anni (art. 128 n. 3 CO).
6.
In definitiva il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o errori nell'applicazione
del diritto da parte del Giudice di pace deve essere respinto e può essere
deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv.
1.
lett. a n. 2 LOG). La procedura nelle azioni derivanti
da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115
CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto
di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Arbedo-Castione.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.