16.2021.11
Denegata giustizia per non avere trattato una petizione
29 marzo 2021Italiano10 min
comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.11
Lugano
29 marzo 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 13 febbraio 2021 presentato
da
RE
1
nei
confronti del
CO
1
nella causa non
rubricata (contestazione di delibere assembleari) da lei promossa con
petizione del 10 gennaio 2020 nei confronti della
, CO
1
(patrocinata
dall'avv. ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n.
345 RFD di __________ sorge una proprietà
per piani (“Residenza __________”) composta di 14 unità (dalla n. __________9
alla n. __________2). P__________ __________ con la moglie RE 2 sono
comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0
(per 53.81/1000). Amministratore della
proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria
del 4 aprile 2019 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro,
i conti 2018 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), hanno
riconfermato il mandato all'amministratore (oggetto n. 4), hanno autorizzato i
singoli comproprietari a procedere all'esclusione dei coniugi RE 1 dalla
comunione dei comproprietari (oggetto n. 5), hanno autorizzato l'amministrazione
a incaricare l'avv. R__________ __________ di promuovere un'azione giudiziaria
per ottenere l'accesso al posto auto assegnato ai coniugi RE 1 per adeguare il
sistema antincendio e ad affidare a una determinata ditta tale intervento
(oggetto n. 7) e hanno incaricato una nuova ditta di pulizia (oggetto n. 8).
B. Il 3
maggio 2019
P__________ __________ e RE 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest per un tentativo di
conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a “procedere a un'attenta
valutazione delle controversie presentate per assegnare gli importi dubitevoli
e validare la richiesta di destituzione dell'amministrazione”. All'udienza
di conciliazione del 26 settembre 2019 il Giudice di pace ha preso atto
dell'assenza della convenuta e ha dichiarato decaduta la conciliazione. P__________
__________, unico comparente, ha consegnato al Giudice di pace “delle
osservazioni atte alla futura decisione”. In calce al verbale d'udienza il Giudice di pace ha indicato
“che
emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge”. Il 15 ottobre
2019 il Giudice di pace
ha rilasciato l'autorizzazione ad agire agli istanti, ponendo a loro carico le
spese processuali di fr. 70.– (inc. 23/B/19/Co).
C. Con
decisione del
30 novembre 2020 questa Camera ha dichiarato irricevibile
il reclamo presentato il 2 novembre 2019 da P__________ __________ e RE 2
contro il verbale del 26 settembre 2019 e l'autorizzazione
ad agire del 15 ottobre 2019 (inc. 16.2019.62). Un ricorso in materia
costituzionale introdotto il 9 gennaio 2021 da P__________ __________ e RE 1 è tuttora pendente davanti al Tribunale
federale (inc. 5A_17/2021).
D. Il
13 febbraio 2021 RE 1 si è rivolta a questa Camera con reclamo per denegata
giustizia in cui fa valere, in estrema sintesi, che dando seguito
dell'autorizzazione ad agire del 15 ottobre 2019 essa ha introdotto il 10
gennaio 2020 la petizione “senza nessuna evoluzione procedurale dalla Giudicatura di pace di Lugano Ovest”. Così
sollecitato, il 16 marzo 2021 il Giudice di pace ha contestato, in sostanza,
qualsiasi addebito di remora.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae
indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze,
può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia
(art. 319 lett. c CPC). Salvo il caso in
cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual
caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1
e 2 CPC (RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c), un reclamo per ritardata giustizia
è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E un reclamo per ritardata
giustizia in una procedura con un valore inferiore a fr. 10 000.–
rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).
2.
Per prassi
costante e peraltro nota alla reclamante, questa Camera non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). Al riguardo non occorre
dilungarsi. La domanda di astensione del presidente di questa Camera dall'intervenire
nel giudizio sulla presente procedura è inammissibile, poiché formulata in
maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi
dell'art. 47 CPC (DTF 144 I 43 consid. 2.3.3 e rinvii). Come è noto all'interessata,
una dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di
reclami non implicano una parvenza di parzialità (cfr. sentenza del Tribunale
federale 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020). Per il resto, le censure sull'operato
dell'amministratore della proprietà per piani, o di altre autorità, sono estranee
alla vertenza. Così come esulano dalla vertenza pure le ulteriori conclusioni
formulate dalla reclamante concernenti le domande d'infliggere delle multe
disciplinari o di ottenere dei risarcimenti.
3.
Nella
fattispecie RE 1 rimprovera al Giudice di pace, in estrema sintesi, di non dare
seguito alla procedura da lei avviata con il deposito della petizione del 10
gennaio 2020. Non si disconosce che
l'interessata, con il marito, suole introdurre memoriali informi, confusi e
prolissi, donde la difficoltà di discernere l'oggetto del litigio. Resta il
fatto che il Giudice di pace ha compreso che l'atto del 10 gennaio 2020
costituiva una petizione, tant'è che l'ha trasmesso all'avv. P__________ C__________, curatore
di rappresentanza di P__________ __________, per una eventuale ratifica.
a) Ora,
un'autorità commette un diniego formale di giustizia quando non entra nel
merito di una vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali
(DTF 135 I 6 consid. 2.1) o rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1)
anche solo parzialmente (più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 8D_3/2016 del 1° giugno 2017consid.
4.1).
b) In
concreto il 10 gennaio 2020 P__________ __________ e RE 1, dando seguito
all'autorizzazione ad agire rilasciata il 15 ottobre 2019 dal Giudice di pace
del circolo di Lugano Ovest, hanno
depositato la petizione davanti al medesimo. Con tale operazione si è così determinata la pendenza
della procedura semplificata (art. 220 in relazione all'art. 219 CPC). Ricevuta
la petizione il giudice, dopo avere iscritto la causa ai ruoli e confezionato
l'incarto, procede a un sommario esame sulla ricevibilità dello stesso o sulla
presenza di eventuali vizi e fissa alla parte un eventuale termine sanatorio (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Vol. 2, IIª edizione, n. 5 ad art. 220; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 segg. ad
art. 220).
c) Il
Giudice di pace, preso atto che P__________ __________ – sprovvisto della capacità processuale – aveva inoltrato personalmente la petizione, ha trasmesso il
15.
gennaio 2020 l'atto all'avv. P__________
C__________, curatore di rappresentanza. Questi, ha poi comunicato, il 5 marzo
2020, la decisione – limitatamente a P__________ __________ – di non ratificare
la petizione presentata dal proprio pupillo. In mancanza della ratifica da
parte del curatore, la petizione di P__________ __________ sfuggiva così a un
esame di merito. Sapere se il giudice possa dichiarare d'acchito irricevibile
la petizione è una questione dibattuta in
dottrina (Leuenberger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 222; Naegeli/Richters
in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 1
ad art. 222 e Heinzmann in: CPC,
Petit commentaire, Basilea 2021 n. 5 ad art. 222; contrari: Killias in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 3 ad art. 222 e Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª
edizione, n. 4 ad art. 222). Sia
come sia, il Giudice di pace deve emanare una decisione di irricevibilità e
notificarla anche alla parte convenuta. Di tale mancanza, tuttavia, la reclamante
non può dolersene.
d) Il
problema è che la petizione è stata presentata anche da RE 1, la quale non essendo
sottoposta ad alcuna limitazione dei diritti civili dispone della capacità processuale.
Nella misura in cui la riguardava, il memoriale non andava perciò ratificato,
tanto meno dall'avvocato C__________, curatore di rappresentanza del solo P__________
__________. Posto ciò, una volta ricevuta tale atto al giudice si prospettano
due possibilità: può dapprima esigere il pagamento di un anticipo delle spese
processuali presumibili (art. 98 CPC) e notificare successivamente la
petizione, quantunque non sia tenuto ad aspettare il pagamento dell'anticipo (DTF
140.
III 161 consid. 4), oppure rinuncia a chiedere il pagamento di un anticipo
delle spese processuali presumibili e notifica l'atto alla parte convenuta
fissandole un termine per presentare la risposta scritta (art. 222 CPC). Ad
ogni caso, l'ordinamento processuale non impone termini per espletare le
operazioni preliminari e procedere alla notificazione, ma questa non andrebbe
ritardata oltre a qualche settimana (Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 222). Sia come sia, per quel che riguarda la posizione
di RE 1, il Giudice di pace non ha compiuto alcun atto rimanendo semplicemente
passivo.
e) A
ben vedere, tuttavia, tale inazione trova giustificazione per l'agire
dell'attrice medesima. Essa, infatti, ha impugnato l'autorizzazione ad agire e
contro la decisione di questa Camera, con cui il suo reclamo è stato dichiarato
inammissibile, ha introdotto un ricorso in materia costituzionale tuttora pendente
davanti al Tribunale federale. In tali circostanze, nell'attesa di una sentenza
finale sulla questione, non appare sensato procedere con la causa ordinaria, la
quale decadrebbe d'acchito ove le argomentazioni sollevate da RE 1 risultassero
fondate. Sussistevano pertanto ragioni di economia processuale per sospendere il
procedimento (art. 126 cpv. 1 CPC). Ne segue
che, stessero così le cose, nessun rimprovero potrebbe essere mosso al
primo giudice. Se non che, come si è detto, nel caso in esame il Giudice di
pace, salvo trasmettere la petizione al rappresentante di P__________ __________,
non ha compiuto alcun atto, ciò che non può essere condiviso. Egli va pertanto
invitato ad aprire formalmente la procedura rubricando la petizione e
decidendo, secondo il suo potere di apprezzamento, come trattarla dandone
comunicazione alle parti. Il reclamo può essere pertanto deciso in questi
termini.
4.
Vista la
particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali. La richiesta di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC), non entra in linea di conto, la procedura non avendo causato alla
reclamante spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è evaso nel
senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.