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Decisione

16.2021.11

Denegata giustizia per non avere trattato una petizione

29 marzo 2021Italiano10 min

comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.11

Lugano

29 marzo 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 13 febbraio 2021 presentato

da

RE

1

nei

confronti del

CO

1

nella causa non

rubricata (contestazione di delibere assemblea­ri) da lei promossa con

petizione del 10 gennaio 2020 nei confronti della

, CO

1

(patrocinata

dall'avv. ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n.

345 RFD di __________ sorge una proprietà

per piani (“Residenza __________”) composta di 14 unità (dalla n. __________9

alla n. __________2). P__________ __________ con la moglie RE 2 sono

comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0

(per 53.81/1000). Amministratore della

proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria

del 4 aprile 2019 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro,

i conti 2018 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), hanno

riconfermato il mandato all'amministratore (oggetto n. 4), hanno autorizzato i

singoli comproprietari a procedere all'esclusione dei coniugi RE 1 dalla

comunione dei comproprietari (oggetto n. 5), hanno autorizzato l'amministrazione

a incaricare l'avv. R__________ __________ di promuovere un'azione giudiziaria

per ottenere l'acces­so al posto auto assegnato ai coniugi RE 1 per adeguare il

siste­ma antincendio e ad affidare a una determinata ditta tale interven­to

(oggetto n. 7) e hanno incaricato una nuova ditta di pulizia (oggetto n. 8).

B. Il 3

maggio 2019

P__________ __________ e RE 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest per un tentativo di

conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a “procedere a un'attenta

valutazione delle controversie presentate per assegnare gli importi dubitevoli

e validare la richiesta di destituzione dell'amministrazione”. All'udienza

di conciliazione del 26 settembre 2019 il Giudice di pace ha preso atto

dell'assenza della convenuta e ha dichiarato decaduta la conciliazione. P__________

__________, unico comparente, ha consegnato al Giudice di pace “delle

osservazioni atte alla futura decisione”. In calce al verbale d'udienza il Giudice di pace ha indicato

“che

emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge”. Il 15 ottobre

2019 il Giudice di pace

ha rilasciato l'autorizzazione ad agire agli istanti, ponendo a loro carico le

spese processuali di fr. 70.– (inc. 23/B/19/Co).

C. Con

decisione del

30 novembre 2020 questa Camera ha dichiarato irricevibile

il reclamo presentato il 2 novembre 2019 da P__________ __________ e RE 2

contro il verbale del 26 settembre 2019 e l'autorizzazione

ad agire del 15 ottobre 2019 (inc. 16.2019.62). Un ricorso in materia

costituzionale introdotto il 9 gennaio 2021 da P__________ __________ e RE 1 è tuttora pendente davanti al Tribunale

federale (inc. 5A_17/2021).

D. Il

13 febbraio 2021 RE 1 si è rivolta a questa Camera con reclamo per denegata

giustizia in cui fa valere, in estrema sintesi, che dando seguito

dell'autorizzazione ad agire del 15 ottobre 2019 essa ha introdotto il 10

gennaio 2020 la petizione “senza nessuna evoluzione procedurale dalla Giudicatura di pace di Lugano Ovest”. Così

sollecitato, il 16 marzo 2021 il Giudice di pace ha contestato, in sostanza,

qualsiasi addebito di remora.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae

indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze,

può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia

(art. 319 lett. c CPC). Salvo il caso in

cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual

caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1

e 2 CPC (RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c), un reclamo per ritardata giustizia

è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E un reclamo per ritardata

giustizia in una procedura con un valore inferiore a fr. 10 000.–

rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).

2.

Per prassi

costante e peraltro nota alla reclamante, questa Camera non fa precedere le sue

decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante

(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). Al riguardo non occorre

dilungarsi. La domanda di astensione del presidente di questa Camera dall'intervenire

nel giudizio sulla presente procedura è inammissibile, poiché formulata in

maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi

dell'art. 47 CPC (DTF 144 I 43 consid. 2.3.3 e rinvii). Come è noto all'interessata,

una dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di

reclami non implicano una parvenza di parzialità (cfr. sentenza del Tribunale

federale 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020). Per il resto, le censure sull'operato

dell'amministratore della proprietà per piani, o di altre autorità, sono estranee

alla vertenza. Così come esulano dalla vertenza pure le ulteriori conclusioni

formulate dalla reclamante concernenti le domande d'infliggere delle multe

disciplinari o di ottenere dei risarcimenti.

3.

Nella

fattispecie RE 1 rimprovera al Giudice di pace, in estrema sintesi, di non dare

seguito alla procedura da lei avviata con il deposito della petizione del 10

gennaio 2020. Non si disconosce che

l'interessata, con il marito, suole introdurre memoriali informi, confusi e

prolissi, donde la difficoltà di discernere l'oggetto del litigio. Resta il

fatto che il Giudice di pace ha compreso che l'atto del 10 gennaio 2020

costituiva una petizione, tant'è che l'ha trasmesso all'avv. P__________ C__________, curatore

di rappresentanza di P__________ __________, per una eventuale ratifica.

a) Ora,

un'autorità commette un diniego formale di giustizia quando non entra nel

merito di una vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali

(DTF 135 I 6 consid. 2.1) o rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1)

anche solo parzialmente (più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 8D_3/2016 del 1° giugno 2017consid.

4.1).

b) In

concreto il 10 gennaio 2020 P__________ __________ e RE 1, dando seguito

all'autorizzazione ad agire rilasciata il 15 ottobre 2019 dal Giudice di pace

del circolo di Lugano Ovest, hanno

depositato la petizione davanti al medesimo. Con tale operazione si è così determinata la pendenza

della procedura semplificata (art. 220 in relazione all'art. 219 CPC). Ricevuta

la petizione il giudice, dopo avere iscritto la causa ai ruoli e confezionato

l'incarto, procede a un sommario esame sulla ricevibilità dello stesso o sulla

presenza di eventuali vizi e fissa alla parte un eventuale termine sanatorio (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Vol. 2, IIª edizione, n. 5 ad art. 220; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 segg. ad

art. 220).

c) Il

Giudice di pace, preso atto che P__________ __________ – sprovvisto della capacità processuale – aveva inoltrato personalmente la petizione, ha trasmesso il

15.

gennaio 2020 l'atto all'avv. P__________

C__________, curatore di rappresentanza. Questi, ha poi comunicato, il 5 marzo

2020, la decisione – limitatamente a P__________ __________ – di non ratificare

la petizione presentata dal proprio pupillo. In mancanza della ratifica da

parte del curatore, la petizione di P__________ __________ sfuggiva così a un

esame di merito. Sapere se il giudice possa dichiarare d'acchito irricevibile

la petizione è una questione dibattuta in

dottrina (Leuenberger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 222; Naegeli/Richters

in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 1

ad art. 222 e Heinzmann in: CPC,

Petit commentaire, Basilea 2021 n. 5 ad art. 222; contrari: Killias in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 3 ad art. 222 e Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª

edizione, n. 4 ad art. 222). Sia

come sia, il Giudice di pace deve emanare una decisione di irricevibilità e

notificarla anche alla parte convenuta. Di tale mancanza, tuttavia, la reclamante

non può dolersene.

d) Il

problema è che la petizione è stata presentata anche da RE 1, la quale non essendo

sottoposta ad alcuna limitazione dei diritti civili dispone della capacità processuale.

Nella misura in cui la riguardava, il memoriale non andava perciò ratificato,

tanto meno dall'avvocato C__________, curatore di rappresentanza del solo P__________

__________. Posto ciò, una volta ricevuta tale atto al giudice si prospettano

due possibilità: può dapprima esigere il pagamento di un anticipo delle spese

processuali presumibili (art. 98 CPC) e notificare successivamente la

petizione, quantunque non sia tenuto ad aspettare il pagamento dell'anticipo (DTF

140.

III 161 consid. 4), oppure rinuncia a chiedere il pagamento di un anticipo

delle spese processuali presumibili e notifica l'atto alla parte convenuta

fissandole un termine per presentare la risposta scritta (art. 222 CPC). Ad

ogni caso, l'ordinamento processuale non impone termini per espletare le

operazioni preliminari e procedere alla notificazione, ma questa non andrebbe

ritardata oltre a qualche settimana (Tappy,

op. cit., n. 7 ad art. 222). Sia come sia, per quel che riguarda la posizione

di RE 1, il Giudice di pace non ha compiuto alcun atto rimanendo semplicemente

passivo.

e) A

ben vedere, tuttavia, tale inazione trova giustificazione per l'agire

dell'attrice medesima. Essa, infatti, ha impugnato l'autorizzazione ad agire e

contro la decisione di questa Camera, con cui il suo reclamo è stato dichiarato

inammissibile, ha introdotto un ricorso in materia costituzionale tuttora pendente

davanti al Tribunale federale. In tali circostanze, nell'attesa di una sentenza

finale sulla questione, non appare sensato procedere con la causa ordinaria, la

quale decadrebbe d'acchito ove le argomentazioni sollevate da RE 1 risultassero

fondate. Sussistevano pertanto ragioni di economia processuale per sospendere il

procedimento (art. 126 cpv. 1 CPC). Ne segue

che, stessero così le cose, nessun rimprovero potrebbe essere mosso al

primo giudice. Se non che, come si è detto, nel caso in esame il Giudice di

pace, salvo trasmettere la petizione al rappresentante di P__________ __________,

non ha compiuto alcun atto, ciò che non può essere condiviso. Egli va pertanto

invitato ad aprire formalmente la procedura rubricando la petizione e

decidendo, secondo il suo potere di apprezzamento, come trattarla dandone

comunicazione alle parti. Il reclamo può essere pertanto deciso in questi

termini.

4.

Vista la

particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali. La richiesta di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC), non entra in linea di conto, la procedura non avendo causato alla

reclamante spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è evaso nel

senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.