16.2021.12
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace
26 marzo 2021Italiano8 min
il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzioni di Bellinzona per
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.12
Lugano
26 marzo 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 febbraio 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 22 febbraio 2021
dal Giudice di pace del circolo di S. Antonino nella causa 0012-2021-S (locazione) promossa nei suoi confronti con petizione
del 26 gennaio 2021 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 23 giugno 2020 RE
1, quale locatore, ha concluso con la CO 1, in qualità di conduttrice,
un contratto di locazione a tempo indeterminato avente per
oggetto degli spazi commerciali da adibire a officina meccanica ricavati in uno
stabile a __________. Il contratto prevedeva una pigione di fr. 1500.–
mensili “tutto compreso” e il versamento di un deposito di garanzia di fr.
4500.–. La locazione, iniziata il 1° settembre 2020, è terminata il 30 novembre
successivo, ognuna delle parti pretendendo di aver rescisso unilateralmente il
contratto.
B. Il 4 dicembre 2020 la
RE 1 ha chiesto al locatore di restituirle il deposito di garanzia di fr.
4500.–. Invano. Il 14 dicembre 2020 la società ha così fatto notificare a RE 1
il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzioni di Bellinzona per
l'incasso di fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2020, indicando quali
titoli di credito la “mancata restituzione del deposito di garanzia” al quale
l'escusso ha interposto opposizione.
C. Nel frattempo, il 10 dicembre 2020 la CO 1
si è rivolta all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Giubiasco,
chiedendo la convocazione di RE 1 per un tentativo di conciliazione volto a
ottenere la restituzione di
fr. 4500.– oltre interessi versati a titolo di garanzia. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, l'Ufficio di conciliazione ha
rilasciato il 19 gennaio 2021 all'istante l'autorizzazione ad agire con l'avvertenza
che la causa “deve essere inoltrata alla Pretura di Bellinzona entro il termine
di 30 giorni”.
D. Con petizione del 26
gennaio 2021 la CO 1 ha adito
il Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino per ottenere quanto postulato
in sede conciliativa così come il rigetto definitivo dell'opposizione al citato
PE. In una lettera dell'8 febbraio 2021 RE 1 ha avversato la richiesta. Statuendo con decisione
del 22 febbraio 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha rigettato
in via definitiva l'opposizione al menzionato PE. Le spese processuali di
complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 si è rivolto al Giudice di pace dichiarando di “contestare e
fare opposizione al vostro scritto del 22.02.2021 riguardante la decisione
dell'incarto n. 0012-2021”. Il Giudice di pace ha trasmesso lo scritto per competenza alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la quale lo ha girato a questa
Camera. Invitata a presentare osservazioni limitatamente alla questione della competenza
del Giudice di pace, nelle sue osservazioni del 23 marzo 2021 la CO 1 si è
rimessa al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
In concreto, contrariamente a quanto apparentemente
deciso dal Giudice di pace, l'azione
promossa dalla CO 1 nei
confronti di RE 1 non si riferiva a
una procedura di rigetto dell'opposizione ma era un'azione creditoria retta
dalla procedura semplificata, l'attrice chiedendo previamente la condanna del
convenuto a restituirle fr. 4500.– e poi di rigettare in via definitiva
l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona. Premesso ciò, le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.– è data la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). La
decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 23 febbraio 2021
sicché il reclamo, introdotto il 26 febbraio successivo è tempestivo.
2.
Come si è appena
accennato, l'azione promossa dalla
CO 1 nei confronti di RE 1 era
un'azione creditoria volta alla restituzione di fr. 4500.– da lei versati
a titolo di deposito di garanzia. Si
trattava di una pretesa che concerneva pacificamente il contratto di
locazione sottoscritto tra le parti il 23 giugno 2020. Ora, un'azione
giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente per materia.
Si tratta di un presupposto di ricevibilità che il giudice deve esaminare
d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC e 60 CPC). L'esame di tale presupposto
avviene sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero l'istanza o la
petizione. Ove tale esame sia stato omesso, la decisione emanata da un giudice
incompetente è viziata da grave difetto che, a seconda delle circostanze, può
comportare la nullità della stessa (DTF 145 III 438 consid. 4 con rinvii). Le
autorità di ricorso sono anch'esse tenute a esaminare d'ufficio i presupposti
processuali delle procedure anteriori, quantunque le parti non li mettano in
discussione. Dandosi incompetenza del giudice di primo grado, in caso di
ricorso l'autorità di appello o di reclamo può e deve limitarsi ad annullare il
giudizio impugnato dichiarando irricevibile l'azione (CCR, sentenza inc.
16.2020.8
del 2 giugno 2020 consid. 2 con rinvii).
a) La
competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC). Ora,
l'art. 31 cpv. 1 lett. a e lett. c LOG (RL 177.100) prevede per le controversie
patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– la competenza del
Giudice di pace di fungere da autorità di conciliazione e di giudicare. Dalla
competenza di quel Giudice sono tuttavia escluse le procedure concernenti le
controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali
commerciali (art. 31 cpv. 2 lett. b LOG), le quali rientrano nella competenza del
Pretore o del Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 1 LOG e art. 10a della
Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero: LACPC, RL
211.100). Per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio – si
intendono tutte quelle fattispecie attinenti al diritto di locazione, ovvero
quando le pretese vantate in causa concernono l'uso della cosa locata.
Non
rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto
dell’opposizione, per le quali è riconosciuta la competenza del Giudice di pace
RtiD I-2013 pag. 707 n. 1c; più recentemente: CCR, sentenza inc. 16.2020.8 del
2.
giugno 2020 consid. 2a con rinvii).
b) Visto quanto precede, l'azione della CO 1 non andava quindi promossa
davanti al Giudice di pace ma davanti al Pretore (art. 37 cpv. 1 LOG),
come aveva per altro indicato l'Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Giubiasco nell'autorizzazione ad agire del 19 gennaio 2021. In
circostanze siffatte, il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito
dell'azione, ma avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per materia (nel
medesimo senso: CCR, sentenza inc. 16.2020.8 del 2 giugno 2020 consid. 2c con
rinvio). Ne segue che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione
del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve essere annullata e il
reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La
decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la
petizione è dichiarata irricevibile.
3.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza della
CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). È vero che in questa sede essa ha rinunciato a presentare
osservazioni e non ha chiesto di respingere il reclamo, ma la procedura di secondo
grado comporta la riforma della decisione che l'attrice aveva chiesto e
ottenuto davanti all'autorità precedente (DTF 128 II 93 consid. 2b e 2c; più recentemente: sentenza 4A_466/2019
del 6 gennaio 2020 consid. 9). Non si pone problema di indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante, che ha agito senza
l'ausilio di un patrocinatore, non avendo formulato alcuna pretesa al riguardo. L'esito del
giudizio impone una diversa
ripartizione degli oneri processuali di prima sede, che seguono la soccombenza
dell'attrice.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è dichiarata irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'attrice.
II. Le spese processuali del reclamo, di fr. 250.–,
sono poste a carico della CO 1.
III. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.