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Decisione

16.2021.13

Contratto di lavoro - prova dell'osservanza del termine suppletorio per presentare osservazioni alla petizione - violazione del diritto di essere sentito

17 febbraio 2022Italiano11 min

a disposizione per una durata indeterminata all'impresa H__________ __________ __________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.13

Lugano

17 febbraio 2022/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato dalla

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 10 febbraio 2021

dal Pretore aggiunto della giurisdizione

di Mendrisio Sud nella causa SE.2020.53 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione

del 17 dicembre 2020 da

CO

1

(rappresentato dal RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 3 febbraio 2020

la RE 1, società attiva nel settore del collocamento

di personale fisso e temporaneo, ha messo

a disposizione per una durata indeterminata all'impresa H__________ __________ __________

SA, il proprio dipendente CO 1 quale

montatore diplomato di impianti sanitari, per un salario orario di fr. 29.27

lordi. Il 13 marzo 2020 la datrice di lavoro ha inviato al lavoratore il

seguente messaggio sms:

a causa del coronavirus H__________ chiude preventivamente i cantieri e

lavorerai fino al 16.03, vi verranno liquidate le vacanze accantonate. Vi

facciamo saper al più presto come muoverci, anche noi sappiamo poco. Grazie P__________

RE 1.

Da maggio 2020 CO 1 ha

ripreso l'attività lavorativa alla H__________ __________ __________ SA, sempre

per il tramite della RE 1.

B. Il 10 giugno 2020 CO

1 ha chiesto alla RE 1 il pagamento del salario, rispettivamente delle

indennità per lavoro ridotto, per il periodo durante il quale non era stato

impiegato a causa della pandemia. Il 23

giugno 2020 la RE 1 si è rifiutata di pagare quanto richiesto, facendo valere

che il 13 marzo 2020 il contratto di missione era stato disdetto poiché la H__________

__________ __________ SA non era stata in grado di garantire un suo possibile

rientro nel momento in cui avrebbe ripreso l'attività lavorativa.

C. Il 20 ottobre 2020 CO

1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud chieden­do di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazio­ne

volto a ottene­re il paga­men­to

di fr. 5621.40 lordi oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2020 a

titolo di salario dal 16 marzo al 30 aprile 2020. All'udienza del 10

novembre 2020 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare

le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.84).

D. Con petizione del 10 novembre 2020 CO 1 ha convenuto la

RE 1 davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud per

ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitata a presentare

osservazioni nel termine di 20 giorni la

convenuta è rimasta silen­te. Il Pretore

aggiunto ha fissato alla RE 1, il

27 gennaio 2021, un termine suppletorio di 10 giorni per presentare

eventuali osservazioni, con l'av­vertenza che, decorsa

infruttuosa quella data, egli avrebbe emanato

una decisione finale “sempre che la causa sia matura per il giudizio”, mentre che

in caso contrario avrebbe citato le parti al dibattimento. Il termine

sarebbe scaduto l'8 febbraio 2021. Quello stesso giorno, il patrocinatore della

con­venuta ha consegnato alla posta un plico raccomandato contenente il

memoriale delle osservazioni, che è giunto in Pretura l'11 febbraio successivo.

E. Nel frattempo,

statuendo con decisione del 10

febbraio 2021, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, condannando la

convenuta a versare all'attore fr. 5621.40 lordi oltre interessi del 5% dal 10

giugno 2020. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata

tenuta a rifondere all'attore fr. 950.– di ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata,

la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2021 in cui chiede, previo

conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato e

il rinvio della causa al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Nelle sue

osservazioni del 15 aprile 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Invitato a presentare osservazioni, il Pretore aggiunto non ha reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.

1.

CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla

convenuta l'11 febbraio 2021 (cfr. tracciamento dell'invio, n. __________,

agli atti). Il termine di reclamo è

cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 13 marzo 2021, salvo

protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 15 marzo

2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella procedura di

reclamo, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non

sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), a meno che la stessa sentenza

impugnata dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1 LTF per

analogia; cfr. DTF 145 III 428 consid. 5.2; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020

consid. 2a e I CCA

sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 2). Nella

fattispecie, al reclamo la RE 1 acclude, oltre al suo allegato di osservazioni dell'8 febbraio 2021 e

al tracciamento dell'invio postale raccomandato, anche la ricevuta d'acquisto

dell'etichetta per la spedizione e l'attestazione d'impostazione dello stesso

(doc. D). Quest'ultimo documento prodotto per dimostrare la tempestività del suo memoriale è senz'altro ammissibile.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato

dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente

insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato

che la convenuta non aveva presentato le osservazioni alla petizione entro i

termini assegnatile e che era quindi preclusa in virtù dell'art. 223 CPC. Premesso

ciò, egli ha richiamato il principio secondo cui, salvo eccezioni, i fatti non controversi non devono essere provati; ha quindi

ritenuto che su quelli addotti dall'attore con la petizione non vi fossero notevoli

dubbi. Ricordato che una disdetta va pronunciata in maniera inequivocabile in

merito alla volontà di porre termine al rapporto contrattuale, il primo giudice

ha stabilito che il messaggio sms del 13 marzo 2020 non poteva in buona fede e

secondo il principio dell'affidamento essere interpretato e compreso

dall'attore quale chiara e indubitabile disdetta del rapporto di lavoro, donde

l'accoglimento della petizione.

5.

La reclamante lamenta la violazione del suo

diritto di essere sentita in relazione alla mancata presa in considerazione

delle sue osservazioni. Essa fa valere che il termine suppletorio impartitole dal

primo giudice per inoltrare quel memoriale, che sarebbe scaduto l'8 febbraio

2021, è stato da lei rispettato con la consegna alla sera di quel giorno del

plico alla posta tramite il sistema “My

Post 24”. Donde la tempestività dell'allegato.

a) Nella fattispecie, con ordinanza del

18.

dicembre 2020 il Preto­re aggiunto ha fissato alla convenuta un termine di

20.

giorni per presentare

eventuali osservazioni alla petizio­ne di CO 1. Scaduto infruttuoso tale

termine, con ordinanza del 27 gennaio 2021 il primo giudice ha assegnato alla

convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per presentare le osservazioni in

applicazione degli art. 219 e 223 cpv. 1 CPC Questa ordinanza è stata

notificata alla convenuta il 28 gennaio 2021, per cui il termine di 10 giorni,

cominciato a decorre l'indomani, sarebbe

scaduto domenica 7 febbraio 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art.

142.

cpv. 3 CPC). Le osservazioni della convenuta, datate 8 febbraio 2021, erano

contenute in un plico sul quale il timbro postale riporta la data del 10 febbraio

2021, alle ore 20.00. L'invio è poi

giunto alla Pretura l'11 febbraio 2021, allorquando il Pretore aggiunto aveva

già emanato la decisione impugnata.

b) Secondo

l'art. 143 cpv. 1 CPC gli atti scritti devono essere con­segnati al tribunale oppure, all'indirizzo di questi,

alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il

più tardi l'ultimo giorno del termine. Così, quando un allegato è inviato per posta,

il momento decisivo per il rispetto del termine non è quello della ricezione da

parte dell'autorità ma quello in cui esso è

stato consegnato alla posta svizzera (DTF 145 V 93 consid. 6.1.1). Per essere

tempestivo, l'invio deve essere consegnato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile

(DTF 142 V 391 consid. 2.2 con riferimenti).

Di regola, la data di un allegato si presume corrispondere a quella del timbro

postale. La parte che pretende di avere consegnato un atto anteriormente alla

data del timbro postale può addurre ogni tipo di prova, anche testimoniale, che

potrebbe risultare determinante (sentenza del Tribunale federale 5A_965/2020 dell'11

gennaio 2021 consid. 4.2.3 con riferimenti).

c) Come detto, la reclamante allega

di avere inoltrato il plico contenente le sue osservazioni facendo capo al sistema

“My Post 24”. Ora, tale servizio avviene

tramite uno sportello postale automatizzato,

assimilato a un ufficio postale svizzero, che può essere utilizzato appunto per

spedire pacchi e lettere raccomandate. Concretamente, dopo avere depositato

l'invio nell'apposito scomparto, l'apparecchio rilascia al mittente

un'attestazione d'impostazione con il numero di tracciamento dell'invio, il

luogo, la data e l'ora del deposito (sentenza del Tribunale federale

5A_972/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.2 in: SZZP/RSPC 2019 pag. 261). Nel

caso in esame, dalla documentazione presentata in questa sede dalla reclamante risulta

che il plico raccomandato

contenente le sue osservazioni è stato consegnato allo sportello “My Post 24”

di __________ l'8 febbraio 2021 alle ore

22.00

(doc. D: attestazione d'impostazione relativa all'invio n. __________ e

ricevuta dell'acquisto di un'etichetta di spedizione con destinatario la

Pretura di Mendrisio Sud). Perché l'invio sia stato poi trattato a __________

solo il 9 febbraio 2021 alle 18.05 e sia stato recapitato alla Pretura solo

l'11 febbraio 2021 è un mistero. Sia come sia, il plico in questione è stato

inoltrato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile sicché le osservazioni

della convenuta erano tempestive.

d) Visto quanto precede, nella misura in cui

nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che, avendo la

convenuta disatteso l'ultimo termine fissatogli in applicazione (analogica)

dell'art. 223 cpv. 1 CPC, le allegazioni dell'attrice dovevano reputarsi non

contestate, si è in presenza di una violazione del diritto

di essere sentito della convenuta. Nelle circostanze del caso, esclusa una sanatoria di

una tale lesione, non rimane che annullare la sentenza impugnata e

ritornare gli atti al Pretore aggiunto affinché svolga la fase dibattimentale e

statuisca. Il reclamo, fondato, deve pertanto essere accolto, ciò che rende

superfluo esaminare le ulteriori censure di merito sollevate dalla reclamante.

6.

La procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115

CPC). La reclamante, che ha introdotto reclamo per il tramite di un legale, ha

diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché proceda nei suoi

incombenti nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali. CO 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.