16.2021.14
Appalto: mercede
27 maggio 2021Italiano9 min
esterni in un'abitazione appartenente a CO 1. Il 15 giugno 2020 la ditta ha trasmesso
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Incarto n.
16.2021.14
Lugano
27 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° aprile 2021 presentato da
RE
1
titolare
della ditta ,
contro
la decisione emessa il 5 marzo 2021 dal
Giudice di pace del circolo del Gambarogno
nella causa 7/CO/20 (appalto) da lui promossa con istanza del 24 novembre 2020 nei
confronti di
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Tra dicembre 2019 e gennaio
2020 la ditta individuale RE 1 ha eseguito lavori di tinteggio interni ed
esterni in un'abitazione appartenente a CO 1. Il 15 giugno 2020 la ditta ha trasmesso
al committente una fattura di complessivi fr. 1895.50. Nonostante i
solleciti di pagamento la fattura in questione è rimasta impagata.
B. Con istanza del 24 novembre 2020 RE 1 si è
rivolto al Giudice di pace del circolo del Gambarogno chiedendo di convocare CO
1 per un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di
pronunciare un giudizio sulla base dell'art.
212 CPC, volto a ottenere il
pagamento di fr. 1895.50 oltre
interessi al 5% dal 15 luglio 2020. All'udienza di conciliazione dell'11
gennaio 2021, poi posticipata al 15 febbraio 2021, le parti non hanno raggiunto
un'intesa di modo che il Giudice di pace ha preannunciato l'emanazione di una
decisione.
C. Statuendo con sentenza
del 5 marzo 2021 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione nel
senso che il convenuto è stato obbligato a versare all'attrice fr. 947.75. Le
spese processuali di fr. 180.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le indennità.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2021 in
cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente
la petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione a CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace
come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.
212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore l'8
marzo 2021. Introdotto il 1° aprile 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio), il
reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata,
il Giudice di pace ha accertato che l'incarico conferito all'attore dal
convenuto consisteva nell'esecuzione di “lavori di riparazione su un lavoro di
risanamento già eseguito da un'altra ditta”. Egli ha così constatato che
l'attore “professionista nel campo” aveva eseguito tali lavori, investendo
materiale e tempo, senza però valutare, come gli incombeva, o “esplicitare in
modo ineccepibile” i rischi insiti alla riparazione. D'altro canto, egli ha
rimproverato al convenuto di non avere dimostrato di aver sollecitato risposte
“in tal senso” prima dell'inizio dei lavori, ciò che è “impensabile anche per
un profano” non porsi la domanda “a sapere se vi erano rischi”. In circostanze siffatte,
il Giudice di pace ha considerato che entrambe le parti “devono sopportare
parte della spesa nella misura del 50% ciascuno”, donde il parziale
accoglimento della petizione.
3.
Il reclamante, dopo avere rilevato di avere
informato il committente che i lavori avrebbero comportato una spesa di circa
fr. 2000.–, assevera di aver eseguito i lavori in due tappe e di
non avere mai ricevuto lamentele in merito all'esecuzione degli stessi.
Richiamato l'art. 367 cpv. 1 CO, egli rimprovera al convenuto di non avere
dimostrato di avere tempestivamente notificato difetti, “ciò malgrado
l'esplicita contestazione” da lui formulata il 18 gennaio 2021, né tanto meno
di avere dimostrato l'esistenza degli stessi. A
suo avviso, ad ogni modo, si volesse anche ritenere che vi fossero dei difetti
notificati tempestivamente, questi riguarderebbero tutt'al più i lavori esterni,
il cui costo ammontava a fr. 660.– di modo che una suddivisione a
metà dell'importo fatturato è “privo di qualsivoglia fondamento”.
4.
Dal profilo formale ci si potrebbe chiedere
se gli argomenti del reclamante non siano
nuovi e quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), giacché né l'istanza
né il verbale d'udienza del 15 febbraio 2021 riportano le allegazioni testé
riassunte. In realtà tutto si ignora anche sugli argomenti addotti dal convenuto
senza che si possa escludere che questi non siano stati verbalizzati dal
Giudice di pace. Al proposto allo stesso va ricordato che se l'autorità di
conciliazione non deve verbalizzare le dichiarazioni delle parti
nella procedura di conciliazione (art. 205 cpv. 1 CPC), al momento
dell'apertura della procedura decisionale dell'art. 212 CPC va tenuto un
verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo
che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze
e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti
perlomeno nel loro contenuto essenziale (art.
235.
cpv. 1 lett. d CPC; CCR, sentenza inc. 16.2018.56 del 19 dicembre 2019
consid. 7 con riferimenti). E ciò si sarebbe giustificato a maggior ragione nel
caso concreto, ove appena si pensi che l'istanza di conciliazione non è per
nulla motivata. Ad ogni modo, anche tenendo conto delle allegazioni dell'attore
in questa sede, il reclamo non è destituito di buon diritto.
5.
In concreto, è
pacifico che tra le parti sia sorto un contratto d'appalto, nel quale l'attore si è obbligato a compiere
un'opera (in concreto il tinteggio di pareti) e il committente a pagare una mercede (art. 363 segg. CO). Ora, per quel
che è di eventuali difetti, spetta
al committente che fa valere delle pretese in garanzia l'onere della prova
della tempestiva notifica dei difetti ma incombe all'appaltatore l'onere di allegare la mancanza di un avviso dei
difetti o la tardività dello stesso (DTF 107 II 50 consid. 2a; 118 II 147
consid. 3a; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.2 con riferimenti
pubblicata in: SJ 2019 pag. 213). Dal profilo procedurale, i fatti devono
essere regolarmente e tempestivamente allegati.
Detto
altrimenti, incombeva all'attore, in qualità di appaltatore, allegare con
l'istanza che in mancanza di una notifica dei difetti o della tardività della
stessa, il committente aveva accettato l'opera nonostante l'esistenza di
difetti. Spettava poi al convenuto, dimostrare di avere tempestivamente
notificato i difetti. Premesso ciò, l'attore ha presentato un'istanza non
motivata e mai prima d'ora ha allegato che la notifica dei difetti da parte del
convenuto fosse tardiva. In assenza di una tale allegazione, il convenuto
nemmeno avrebbe dovuto dimostrare di avere notificato tempestivamente dei
difetti. Se non che, come si è visto, il Giudice di pace ha omesso di
verbalizzare le allegazioni delle parti né ha fatto uso del suo dovere
d'interpello chiedendo all'attore di completare le sue allegazioni (art. 56
CPC).
Resta
il fatto che per quel che riguarda l'ammontare della mercede, in caso di
contestazioni come in concreto (doc. C 2° foglio), incombe all'appaltatore, che
chiede il pagamento della propria mercede, l'onere della prova per quel che
concerne l'esistenza e l'entità (cfr. Zindel/Schott, Basler Kommentar OR I, 7ª edizione n. 37 ad art. 373 e n.
18.
ad art. 374). Considerato
che nonostante agli atti vi siano delle offerte (doc. 1 e 2), il reclamante ammette
di non avere allestito un preventivo scritto ma di avere solamente informato il
committente che i lavori avrebbero comportato una spesa di circa fr. 2000.–
(reclamo pag. 2 ad. 4.1), la mercede andrebbe determinata sulla base dei lavori effettivamente
eseguiti e dei materiali effettivamente impiegati (art. 374 CO).
All'attore spettava pertanto di dimostrare il valore del lavoro e le sue spese. Se non che, a parte la fattura (doc. A), che salvo accettazione
tacita o per atti concludenti non vi sono termini entro i quali il committente
debba contestarla (Chaix in: Commentaire
Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 16 ad art. 374), agli atti non vi
è alcun elemento, né l'interessato ha allegato, che permette al giudice di
fissare la mercede dell'appaltatore (Chaix, op. cit., n. 35 ad art. 373; Zindel/Schott,
op. cit., n. 18 ad art. 374). In definitiva, pur avendo il Giudice di pace statuito in equità senza
applicare il diritto, in mancanza di prove sulla congruità della mercede, a ben
vedere la pretesa dell'attore nemmeno andava accolta. Il giudizio impugnato
risulta finanche favorevole all'appaltatore ragione per cui il reclamo vede la
sua sorte segnata.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
alla controparte, alla quale non è stato chiesto di determinarsi sul reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– , ;
– .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.