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Decisione

16.2021.14

Appalto: mercede

27 maggio 2021Italiano9 min

esterni in un'abitazione appartenente a CO 1. Il 15 giugno 2020 la ditta ha trasmesso

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.14

Lugano

27 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 1° aprile 2021 presentato da

RE

1

titolare

della ditta ,

contro

la decisione emessa il 5 marzo 2021 dal

Giudice di pace del circolo del Gambarogno

nella causa 7/CO/20 (appalto) da lui promossa con istanza del 24 novembre 2020 nei

confronti di

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Tra dicembre 2019 e gennaio

2020 la ditta individuale RE 1 ha eseguito lavori di tinteggio interni ed

esterni in un'abitazione appartenente a CO 1. Il 15 giugno 2020 la ditta ha trasmesso

al committente una fattura di complessivi fr. 1895.50. Nonostante i

solleciti di pagamento la fattura in questione è rimasta impagata.

B. Con istanza del 24 novembre 2020 RE 1 si è

rivolto al Giudice di pace del circolo del Gambarogno chiedendo di convocare CO

1 per un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di

pronunciare un giudizio sulla base dell'art.

212 CPC, volto a ottenere il

pagamento di fr. 1895.50 oltre

interessi al 5% dal 15 luglio 2020. All'udienza di conciliazio­ne dell'11

gennaio 2021, poi posticipata al 15 febbraio 2021, le parti non hanno raggiunto

un'intesa di modo che il Giudice di pace ha preannunciato l'emanazione di una

decisione.

C. Statuendo con sentenza

del 5 marzo 2021 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione nel

senso che il convenu­to è stato obbligato a versare all'attrice fr. 947.75. Le

spese processuali di fr. 180.– sono state poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le indennità.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2021 in

cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente

la petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione a CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace

come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza

(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.

212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore l'8

marzo 2021. Introdotto il 1° aprile 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio), il

reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata,

il Giudice di pace ha accertato che l'incarico conferito all'attore dal

convenuto consisteva nell'esecuzione di “lavori di riparazione su un lavoro di

risanamento già eseguito da un'altra ditta”. Egli ha così constatato che

l'attore “professionista nel campo” aveva eseguito tali lavori, investendo

materiale e tempo, senza però valutare, come gli incombeva, o “esplicitare in

modo ineccepibile” i rischi insiti alla riparazione. D'altro canto, egli ha

rimproverato al convenuto di non avere dimostrato di aver sollecitato risposte

“in tal senso” prima dell'inizio dei lavori, ciò che è “impensabile anche per

un profano” non porsi la domanda “a sapere se vi erano rischi”. In circostanze siffatte,

il Giudice di pace ha considerato che entrambe le parti “devono sopportare

parte della spesa nella misura del 50% ciascu­no”, donde il parziale

accoglimento della petizione.

3.

Il reclamante, dopo avere rilevato di avere

informato il committen­te che i lavori avrebbero comportato una spesa di circa

fr. 2000.–, assevera di aver eseguito i lavori in due tappe e di

non avere mai ricevuto lamentele in merito all'esecuzione degli stessi.

Richiamato l'art. 367 cpv. 1 CO, egli rimprovera al convenuto di non avere

dimostrato di avere tempestivamente notificato difetti, “ciò malgrado

l'esplicita contestazione” da lui formulata il 18 gennaio 2021, né tanto meno

di avere dimostrato l'esistenza degli stessi. A

suo avviso, ad ogni modo, si volesse anche ritenere che vi fossero dei difetti

notificati tempestivamente, questi riguarderebbero tutt'al più i lavori esterni,

il cui costo ammontava a fr. 660.– di modo che una suddivisione a

metà dell'importo fatturato è “privo di qualsivoglia fondamento”.

4.

Dal profilo formale ci si potrebbe chiedere

se gli argomenti del reclamante non siano

nuovi e quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), giacché né l'istanza

né il verbale d'udienza del 15 febbraio 2021 riportano le allegazioni testé

riassunte. In realtà tutto si ignora anche sugli argomenti addotti dal convenuto

senza che si possa escludere che questi non siano stati verbalizzati dal

Giudice di pace. Al proposto allo stesso va ricordato che se l'autorità di

conciliazione non deve verbalizzare le dichiarazioni delle parti

nella procedura di conciliazione (art. 205 cpv. 1 CPC), al momen­to

dell'apertura della procedura decisionale dell'art. 212 CPC va tenuto un

verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo

che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze

e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti

perlomeno nel loro contenuto essenziale (art.

235.

cpv. 1 lett. d CPC; CCR, sentenza inc. 16.2018.56 del 19 dicembre 2019

consid. 7 con riferimenti). E ciò si sarebbe giustificato a maggior ragione nel

caso concreto, ove appena si pensi che l'istanza di conciliazione non è per

nulla motivata. Ad ogni modo, anche tenendo conto delle allegazioni dell'attore

in questa sede, il reclamo non è destituito di buon diritto.

5.

In concreto, è

pacifico che tra le parti sia sorto un contratto d'appalto, nel quale l'attore si è obbligato a compiere

un'opera (in concreto il tinteggio di pareti) e il committente a pagare una mercede (art. 363 segg. CO). Ora, per quel

che è di eventuali difetti, spetta

al committente che fa valere delle pretese in garanzia l'onere della prova

della tempestiva notifica dei difetti ma incom­be all'appaltatore l'onere di allegare la mancanza di un avviso dei

difetti o la tardività dello stesso (DTF 107 II 50 consid. 2a; 118 II 147

consid. 3a; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.2 con riferimenti

pubblicata in: SJ 2019 pag. 213). Dal profilo procedurale, i fatti devono

essere regolarmen­te e tempestivamente allegati.

Detto

altrimenti, incombeva all'attore, in qualità di appaltatore, allegare con

l'istanza che in mancanza di una notifica dei difetti o della tardività della

stessa, il committente aveva accettato l'opera nonostante l'esistenza di

difetti. Spettava poi al convenuto, dimostrare di avere tempestivamente

notificato i difetti. Premesso ciò, l'attore ha presentato un'istanza non

motivata e mai prima d'ora ha allegato che la notifica dei difetti da parte del

convenuto fosse tardiva. In assenza di una tale allegazione, il convenuto

nemmeno avrebbe dovuto dimostrare di avere notificato tempestivamente dei

difetti. Se non che, come si è visto, il Giudice di pace ha omesso di

verbalizzare le allegazioni delle parti né ha fatto uso del suo dovere

d'interpello chiedendo all'attore di completare le sue allegazioni (art. 56

CPC).

Resta

il fatto che per quel che riguarda l'ammontare della mercede, in caso di

contestazioni come in concreto (doc. C 2° foglio), incombe all'appaltatore, che

chiede il pagamento della propria mercede, l'onere della prova per quel che

concerne l'esistenza e l'entità (cfr. Zindel/Schott, Basler Kommentar OR I, 7ª edizione n. 37 ad art. 373 e n.

18.

ad art. 374). Considerato

che nonostante agli atti vi siano delle offerte (doc. 1 e 2), il reclamante ammette

di non avere allestito un preventivo scritto ma di avere solamente informato il

committente che i lavori avrebbero comportato una spesa di circa fr. 2000.–

(reclamo pag. 2 ad. 4.1), la mercede andrebbe determinata sulla base dei lavori effettivamente

eseguiti e dei materiali effettivamente impiegati (art. 374 CO).

All'attore spettava pertanto di dimostrare il valore del lavoro e le sue spese. Se non che, a parte la fattura (doc. A), che salvo accettazione

tacita o per atti concludenti non vi sono termini entro i quali il committente

debba contestarla (Chaix in: Commentaire

Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 16 ad art. 374), agli atti non vi

è alcun elemento, né l'interessato ha allegato, che permette al giudice di

fissare la mercede dell'appaltatore (Chaix, op. cit., n. 35 ad art. 373; Zindel/Schott,

op. cit., n. 18 ad art. 374). In definitiva, pur avendo il Giudice di pace statuito in equità senza

applicare il diritto, in mancanza di prove sulla congruità della mercede, a ben

vedere la pretesa dell'attore nemmeno andava accolta. Il giudizio impugnato

risulta finanche favorevole all'appaltatore ragione per cui il reclamo vede la

sua sorte segnata.

6.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, alla quale non è stato chiesto di determinarsi sul reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– , ;

– .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.