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Decisione

16.2021.15

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - citazione all'udienza di conciliazione

14 marzo 2022Italiano14 min

A. ll 26 gennaio 2017 RE 1, a seguito di un guasto meccanico del suo veicolo __________, si è

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.15

Lugano

14 marzo 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 19 marzo 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 7 marzo 2018 e motivata il 5 marzo 2021 dal Giudice di pace supplente del

circolo della Navegna nella causa CM.2017.21 (appalto) promossa nei suoi

confronti con istanza del 14 luglio 2017

da

CO

1

,

(rappresentato

da CO 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. ll 26 gennaio 2017 RE 1, a seguito di un guasto meccanico del suo veicolo __________, si è

rivolta a CO 1, titolare dell'omonimo garage a __________, per la

riparazione. Eseguita un'aggiustatura, il 31 gennaio successivo la

vettura è rimasta in panne ed è stata riportata nuovamente al medesimo garage. Dopo

un ulteriore intervento, il 6 febbraio 2017 il veicolo si è nuovamente

arrestato tanto da dover essere trainato nuovamente alla stessa officina. RE 1 ha

rinunciato alla riparazione e ha venduto il veicolo nello stato in cui si trovava.

B. Per le

sue prestazioni, compresa la fornitura di un'auto di cortesia, CO 1 ha trasmesso

a RE 1, il

20 febbraio 2017, una fattura di fr. 1077.55. La cliente, oltre a

contestare la fattura in questione, ha chiesto al garagista il pagamento

di fr. 1200.– quale risarcimento

per danni dovuti dalla cattiva esecuzione dei lavori. Il

20 marzo 2020 CO 1 ha emesso una seconda fattura di fr. 1266.85, identica alla

precedente con l'aggiunta di due ulteriori prestazioni e la riduzione dell'importo chiesto per il lavaggio della vettura.

La fattura è rimasta impagata.

C. L'8 giugno 2017 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n.

__________73 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno per

l'incasso di fr. 1266.85 oltre a interessi del 5% dal 20 aprile 2017,

indicando quale causa del credito la “Fattura 411290 del 20.03.2017”, cui l'escussa ha interposto opposizione.

D. Con istanza del 14 luglio 2017 CO 1 ha convenuto RE

1 davanti alla Giudicatura di

pace del circolo della Navegna per ottenere il rigetto provvisorio

dell'opposizione del citato PE. Il Giudice di pace supplente ha convertito la domanda in un'istanza di

conciliazione e il 12 ottobre 2017 ha citato le parti all'udienza di

conciliazione del 16 novem­bre 2017. Il plico raccomandato destinato alla

convenuta è ritornato alla Giudicatura di pace con l'indicazione “non ritirato”.

All'udienza di conciliazione l'istan­te, unico comparente, ha chiesto l'emanazione

di una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC. Il 21 novembre 2017 la

convenuta, ricevuto il verbale d'udienza, oltre a contestare nel merito la

pretesa dell'istante, si è lamentata con il Giudice di pace supplente di non

avere potuto partecipare all'udienza di conciliazione non avendo “ricevuto da

parte della Posta alcun avviso di raccomandata” e rilevando di non aspettarsi

neppure una “comunicazione a riguardo il garage […] non avendo più avuto

notizie da mesi”. Con decisione non motivata

del 7 marzo 2018 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, condannando

la convenuta a versare all'istante fr. 1266.85 oltre spese e interessi e

ponendo le spese processuali di fr. 175.– a carico della convenuta. Il 19 marzo

2018 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace supplente la motivazione della

decisione. Il Giudice di pace supplente ha rifiutato di dare seguito alla richiesta

ritenendola tardiva (inc. CM.2017.21).

E. Il 31 maggio 2019 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 un altro precetto

esecutivo, il n. __________35, sempre per

l'incasso di fr. 1266.85 oltre a interessi del 5% dal 20 aprile 2017,

indicando quale causa del credito la “decisione Giudice di pace supplente del

circolo della Navegna, inc. CM.2017.21 del 07.03.2018”, e di

fr. 175.– oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2018 per “tasse e

spese”, cui l'escussa ha interposto opposizione.

F. Con istanza del 27 luglio 2019 CO 1 ha

convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace supplente per ottenere il

rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________35. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2019 la

convenuta ha avversato l'istanza. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2020 il Giudice di pace

supplente ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione

interposta senza prelevare spe­se processuali (inc. SO.2019.68). Adita da RE 1

con sentenza del 20 luglio 2020 la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello ha riformato la decisione impugnata nel

senso di respingere l'istanza, considerando in particolare che la richiesta di

motivare la decisione del 7 marzo 2018 era tempestiva, sicché questa decisione

del Giudice di pace supplente non era esecutiva e non costituiva un titolo di

rigetto definitivo dell'opposizione (inc. 14.2020.11).

G. Il 5 marzo 2021 il Giudice di pace supplente ha quindi notificato alle

parti la motivazione della decisione del 7 marzo 2018, condannando la

convenuta a versare all'istante fr. 1288.85 più spese e interessi al 5%

dal 20 aprile 2017 e rigettando in via definitiva l'opposizione al precetto

esecutivo n. __________35 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno.

H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta alla

Camera di esecuzioni e fallimenti con un reclamo del 19

marzo 2021, in cui chiede la ricusazione del Giudice

di pace supplente, l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel

senso di respingere dell'istanza. Essa chiede inoltre di ordinare

all'Ufficio d'esecuzione di Locarno la cancellazione delle

esecuzioni n. __________73 e __________35 e di condannare

l'istante a pagarle un “risarcimento

danni di fr. 1200.– riferito all'incarto CM.2018.52”. L'atto è

stato trasmesso a questa Camera per competenza. Nelle sue

osservazioni del 23 aprile 2021 CO 1, conclude per la reiezione

del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO 3ª edizione, n. 10 ad art. 212).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto alla

convenuta il 6 marzo 2021. Datato 19 marzo 2021 ma impostato il 20 marzo

successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è

pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,

in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con

rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il primo giudice ha considerato che la convenuta, avendo portato la sua

automobile a riparare per tre volte presso il garage dell'istante, ne aveva

riconosciuto implicitamente la professionalità. Egli ha accertato poi che dalle

e-mail e dagli SMS tra le parti agli atti risulta “uno scambio di informazioni

per cui si può ragionevolmente supporre che la convenuta sia stata informata costantemente

sui lavori e sul loro costo”. A suo avviso, “i lavori indicati nella fattura

411290.

del 20.03.2017 (che annulla e sostituisce quella emessa in precedenza

[…]) risultano dettagliati e precisi e non vi sono elementi che possono fare

supporre che queste posizioni non siano state eseguite”. In tali circostanze, il

Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza in quanto sufficientemente

precisa e documentabile. Nei motivi egli ha poi ritenuto che la pretesa di fr.

1200.– formulata il 10 marzo 2017 dalla convenuta non fosse sufficientemente

precisa negando perciò un'eventuale compensazione.

4.

La reclamante fa

valere anzitutto di non essersi presentata all'udienza di conciliazione “per

motivi di cui non ho nessuna responsabilità, non ho ricevuto né la raccomandata

della citazione di udienza di conciliazione né quella della decisione ma

neppure l'avviso postale che li riguardava”.

Lamenta pertanto la violazione della garanzia di una citazione regolare e il

suo diritto di essere sentito.

Questa censura dev'essere esaminata

prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e

art. 53 CPC), ha natura formale e la sua lesione comporta di regola

l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza

del reclamo nel merito (DTF 144 I 17 consid. 5.3 con rinvii; analogamente: CCR,

sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 5).

a) La notificazione di

citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o

in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si

considera avvenuta quan­do l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138

cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il

settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Relativamente quest'ultima circostanza, la finzione si applica ove il destinatario

sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo

carico (DTF 141 II 431 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 6B_1429/2021 del

7.

febbraio 2022 consid. 2.2) o quanto meno se l'interessato sia in condizione

di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 227 consid.

3.1; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020 consid. 6a con

rinvio).

b) In concreto, a prescindere dalla questione

di sapere se un avviso di ritiro sia stato inserito nella cassetta delle

lettere della convenuta, è pacifico che la busta contenente l'istanza e la

citazione all'udienza di conciliazione è ritornata alla Giudicatura di pace, decorso

il termine di giacenza di sette giorni, con la menzione “non ritirato”.

Premesso che

nessun procedimento giudiziario tra le parti era pendente, nel caso in

esame non vi è alcun elemento che permetta di ritenere come RE 1 potesse

ipotizzare l'avvio di un procedimento giudiziario nei suoi confronti. Certo, l'istante

le aveva fatto intimare un precetto esecutivo al quale essa aveva

interposto opposizione. Tuttavia, il

processo giudiziario di rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione

da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore,

costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non

deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione –

e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola

opposizione al precetto esecutivo (DTF 142 III 605 consid. 2.5; 138 III 228

consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c).

La

finzione in questione, poi, nemmeno entra in linea di conto in caso di notifica

di un atto introduttivo di causa (CCR, sentenza inc.

16.2018.58

del 13 febbraio 2020 consid. 6b con rinvio). In particolare,

non viene in linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a

vanificare la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto

dell'invio raccomandato contenente la citazione al dibattimento, indetto nel

contesto di una procedura di conciliazione. In casi del genere, pertanto, la

finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica

un rinnovo della notifica (CCR, sentenze inc. 16.2015.16 del 23 maggio 2017

consid. 4b e inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015 consid. 4b con rinvii).

c) Visto

quanto precede, ne segue che il Giudice di pace

supplente, dopo essersi visto ritornare il plico raccoman­dato contenente

l'istanza e la citazione all'udienza di conciliazione come “non ritirato” non

poteva far capo alla finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Egli avrebbe

così dovuto riconvocare la parte in altro modo “contro ricevuta”, se del caso

tramite un usciere, un agente di polizia, un funzionario comunale o un

spedizioniere (cfr. CEF sentenza inc. 14.2020.127 del 2 ottobre 2020). Ciò

posto, al riguardo il reclamo è fondato e la sentenza impugnata annullata. Gli

atti devono essere ritornati al Giudice pace supplente affinché riconvochi le

parti all'udienza di conciliazione.

5.

Relativamente

alle altre domande di giudizio formulate dalla reclamante, quella

volta alla ricusa del Giudice di pace supplente, la stessa è inammissibile, competenti

per trattare tali richieste nei confronti dei giudici di pace e dei loro supplenti sono

il Pretore o il Pretore aggiunto della sede territoriale della giudicatura di

pace (art. 37 cpv. 4 della Legge

sull'organizzazione giudiziaria (RL 177.100). Non spetta quindi a

questa Camera statuire al riguardo (analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2012.20 del 15 giugno 2012 consid. 3). Irricevibile

è altresì la domanda di un “risarcimento

danni di fr. 1200.– riferito all'incarto CM.2018.52” poiché formulata per la prima

volta in questa sede e irritualmente davanti al Giudice di pace supplente,

l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di presentare in seconda sede nuove

conclusioni.

Per il medesimo motivo sono irricevibili

anche le

domande di cancellazione delle due esecuzioni. Al riguardo giovi rammentare che

la gestione del

registro delle esecuzioni, ed in particolare la comunicazione d'informazioni a

terzi secondo l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva competenza dell'ufficio

d'esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile (sentenze

del Tribunale federale 4A_229/2018 del 12 ottobre 2018 consid. 7 in fine e 4A_440/2014 del

27.

novembre 2014 consid. 4.2 in: SZZP/RSPC 2015 pag. 179). Una richiesta

di cancellazione di un'esecuzione – o meglio detto di divieto di

comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – dev'essere

diretta all'ufficio di esecuzione competente, il quale decide se sono date le

condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata

nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett.

a LEF). La decisione dell'uffi­cio di esecuzione può poi essere impugnata con

ricorso (giusta gli art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle apposite autorità di

vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al giudice civile (CCR, sentenza inc.

16.2017.38

dell'11 giugno 2019 consid. 7b;

CEF, sentenza inc. 14.2021.44 del 6 settembre 2021 consid. 4.3.1, RtiD 2017 II 865 n. 36c, consid. 2).

6.

La sentenza impone infine

una chiosa d'ordine giuridico,

ricordando, a futura memoria, che un giudice non può modificare il dispositivo

di una propria decisione notificata alle parti e ciò nemmeno se la motivazione

scritta è fatta pervenire successivamente (DTF 142 III 703 consid. 4.2; Tappy in: Commentaire Romand, Code

de procédure civile, 2ª edizione, n. 4c ad art. 239). In questo

senso, il Giudice di pace supplente doveva limitarsi a motivare la sua

decisione del 7 marzo 2018 e non poteva modificarne il dispositivo tanto meno pronunciando

il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________35

dell'Ufficio d'esecuzioni di Locarno. Così facendo, il Giudice di pace

supplente ha peraltro statuito extra petita, violando l'art.

58.

cpv. 1 CPC secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di

quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato

riconosciuto dalla controparte.

7.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi

di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone

problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, la reclamante

essendosi difesa da sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente

causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice

di pace affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.