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Decisione

16.2021.16

Contratto di lavoro: reclamo tardivo e restituzione dei termini

3 maggio 2021Italiano10 min

25 maggio 2019 RE 1, titolare della ditta individuale __________ che gestisce un

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.16

Lugano

3 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 13 aprile 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 12 gennaio 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Locarno

nella causa SE.2020.4 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 24 settembre 2020

da

CO

1 (),

(rappresentato

dall'RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

25 maggio 2019 RE 1, titolare della ditta individuale __________ che gestisce un

esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1, lavoratore frontaliero, come cuoco

per un salario di fr. 3500.– mensili lordi. Il contratto prevedeva la

possibilità di disdire lo stesso con un preavviso di un mese.

Il

15 novembre 2019 l'ufficio della migrazione ha revocato a CO 1 il permesso di

lavoro per frontalieri intimandogli di terminare l'attività lucrativa in

Svizzera entro il 31 gennaio 2020. A dire del lavoratore, di tale decisione

egli ne è venuto al corren­te solo il 30 gennaio 2020 allorquando la polizia lo

ha avvisato dell'imminenza della scadenza del termine. Nel frattempo, il 25

gennaio 2020, CO 1 ha comunicato al datore di lavoro la volontà di disdire il

contratto per il 1° marzo 2020. RE 1 ha versato al dipendente il salario del

mese di gennaio 2020, menzionando sulla busta paga che “con l'accettazione non

ci saranno pretese future”. Il 26 febbraio 2020 CO 1 ha sollecitato il datore

di lavoro a versagli il salario di quel mese, oltre al pagamento degli assegni

familiari. Invano.

B. Il

12 aprile 2020 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno per

un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a ottenere il

pagamento di pretese salariali per fr. 4995.15 netti oltre interessi al 5% dal

1° marzo 2020, corrispondenti al salario di febbraio 2020, della quota di

tredicesima e degli assegni familiari da giugno 2019 a febbraio 2020. All'udienza

del 15 maggio 2020 il convenuto ha versato all'istante fr. 1511.10 relativi

agli assegni familiari. Per il resto, constatata l'impossibilità di conciliare

le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 30 giugno 2020 a CO 1 l'autorizzazione

ad agire (inc. CM.2020.20).

C. Con

petizione 24 settembre 2020 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere

da RE 1 fr. 3482.85 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020. Nelle sue

osservazioni del 10 ottobre 2020 il convenuto ha proposto di respingere la

petizione. In una replica del 23 ottobre successivo l'attore ha riaffermato la

sua posizione. Il convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 9 dicembre

2020 l'attore, unico comparente, ha mantenuto

il suo punto di vista. Non essendoci ulteriori prove da assumere il

Giudice di pace ha preannunciato l'emanazione della decisione.

D. Statuendo

con sentenza 12 gennaio 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione

obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 3482.85 oltre interessi al 5%

dal 1° marzo 2020. Le spese processuali sono state poste a carico dello Stato

del Cantone Ticino, mentre il convenuto è stata tenuto a rifondere alla

controparte fr. 400.– per ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto con un reclamo del 13 aprile 2021 in

cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Il memoriale non è stato

oggetto di notificazione a CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 13

gennaio 2021. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe

scaduto il 12 febbraio 2021. Se non che, RE 1 ha introdotto reclamo il 13

aprile 2021 quando il termine era ampiamente scaduto. Nel memoriale, egli scusa

il ritardo allegando motivi di salute, ciò che può configurare una richiesta di

restituzione del termine.

a) Ora

per l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un

termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo

se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne

solo in lieve misura. Tale norma si applica anche in caso di restituzione del

termine per ricorrere contro le decisioni di primo grado. La domanda dev'essere

presentata entro dieci giorni dalla cessazio­ne del motivo dell'inosservanza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Un impedimento non colposo si verifica in caso di

impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo

patrocinatore, di agire entro i termini.

Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica,

che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un

terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa di una certa gravità che

non consenta a una parte di attivarsi nei termini o di incaricare un

rappresentante o un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4a con

riferimenti).

b) In

concreto, a prescindere dal fatto che nulla è dato di sapere in merito a quando

sia cessato l'impedimento lamentato da RE 1, questi non ha spiegato, né tanto

meno reso verosimile, il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio,

come pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo. Per di

più, in caso di malattia, soltanto quella che impedisce la parte di difendere

personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un

terzo costituisce un impedimento senza colpa. Ne segue che l'istante non ha

sufficientemente dimostrato l'impossibilità di rispettare il termine entro cui

ricorrere. L'istanza di restituzione del termine è pertanto destinata

all'insuccesso e di conseguenza anche il reclamo, tardivo, vede la sua sorte

segnata.

2.

Si aggiunga per abbondanza che, si

volesse prescindere dal­l'ir­ricevibilità

del reclamo, quest'ultimo non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno

ove fosse ammissibile. RE 1, in estrema sintesi, contesta la decisione

impugnata rilevando che il lavoratore al momento di trasmettergli la disdetta

aveva già un altro impiego e per tale ragione si era rifiutato di lavorare nel

mese di febbraio 2020. A suo dire, “vista la perdita del nuovo posto di lavoro

adesso arriva ad avanzare delle richieste sul mese di disdetta”. Egli formula

pertanto una serie di interrogativi volti a sapere se con la revoca del

permesso di lavoro il contratto è ancora valido, se il lavoratore che si

rifiuta di lavorare ha diritto al salario e se con l'accettazione del conteggio

finale lo stesso può avanzare ancora pretese salariali.

a) Ora,

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Detto in altri termini, in sede di reclamo la parte non può

limitarsi a ribadire le tesi formulate davanti al primo giudice ma deve quanto

meno spiegare perché i fatti accertati dal primo giudice sono manifestamente

errati, ovvero insostenibili, e perché il primo giudice ha applicato

erroneamente il diritto.

b) Premesso

ciò, la mancanza dell'autorizzazione richiesta dal diritto pubblico non

comporta di per sé la nullità del contratto di lavoro. Il diniego di tale

autorizzazione può eventualmente giustificare una risoluzione immediata del

contratto in virtù dell'art. 337 CO, sempre che il datore di lavoro abbia rispettato

le incombenze che la Legge federale degli stranieri pone a suo carico (cfr.

art. 11 cpv. 3 e 18). In caso contrario il dato­re di lavoro è in mora e deve

versare il salario senza che il lavoratore sia tenuto a svolgere il lavoro (art.

324.

CO; v. Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 2010 pag. 485; Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar,

OR I, 7ª edizio­ne, n. 3 e 9 ad art. 324). In concreto, il Giudice di pace ha

accertato che la decisione negativa dell'ufficio della migrazione era dovuta

essenzialmente alla mancata presentazione della necessaria documentazione

causata dal mancato ritiro imputabile al datore di lavoro della corrispondenza

destinata al lavoratore. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal

reclamante di modo che la decisione del primo giudice resiste alla critica.

c) Quanto

al fatto che

sulla busta paga del mese di gennaio 2020 sia stata

menzionata che “con l'accettazione non ci saranno pretese future”, è vero che

oltre alla disdetta, alle parti è

data la facoltà di interrompere di comune accordo il contrat­to di lavoro nella

misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni

imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341

cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il lavoratore non può rinunciare ai

crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo,

durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La

contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia. Il

dipendente può quindi rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimen­to

del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido

quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle

reciproche concessioni (CCR, sentenza inc. 16.2014.50 del 1° settembre 2015,

consid. 5). Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che l'atto non è firmato

dal lavoratore, come accertato dal Giudi­ce di pace non “si vede quale

vantaggio l'attore avrebbe potuto ottenere dalla proposta di rescissione

anticipata al 31 gennaio 2020”. Certo il reclamante adduce che il lavoratore aveva

trovato un'altra occupazione e che solo a seguito alla perdita di tale

opportunità egli è ritornato sull'intesa, ma ciò non è stato reso verosimile.

In mancanza di elementi non si può ritenere che tra le parti

sia stata stipulata una transazio­ne, e tanto meno che vi siano state

reciproche concessioni, di modo che l'accordo in questione risulta essere

tutt'al più una rinuncia unilaterale del lavoratore, la quale è contraria

all'art. 341 cpv. 1 CO e

quindi priva di validità (DTF 136 III 473 consid. 4.5). Ne segue, in ultima

analisi, che il reclamo non ha alcuna possibilità di successo.

3.

La procedura nelle azioni derivanti dal

contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115

CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato all'attore per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.