16.2021.16
Contratto di lavoro: reclamo tardivo e restituzione dei termini
3 maggio 2021Italiano10 min
25 maggio 2019 RE 1, titolare della ditta individuale __________ che gestisce un
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.16
Lugano
3 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 aprile 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 12 gennaio 2021 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno
nella causa SE.2020.4 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 24 settembre 2020
da
CO
1 (),
(rappresentato
dall'RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
25 maggio 2019 RE 1, titolare della ditta individuale __________ che gestisce un
esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1, lavoratore frontaliero, come cuoco
per un salario di fr. 3500.– mensili lordi. Il contratto prevedeva la
possibilità di disdire lo stesso con un preavviso di un mese.
Il
15 novembre 2019 l'ufficio della migrazione ha revocato a CO 1 il permesso di
lavoro per frontalieri intimandogli di terminare l'attività lucrativa in
Svizzera entro il 31 gennaio 2020. A dire del lavoratore, di tale decisione
egli ne è venuto al corrente solo il 30 gennaio 2020 allorquando la polizia lo
ha avvisato dell'imminenza della scadenza del termine. Nel frattempo, il 25
gennaio 2020, CO 1 ha comunicato al datore di lavoro la volontà di disdire il
contratto per il 1° marzo 2020. RE 1 ha versato al dipendente il salario del
mese di gennaio 2020, menzionando sulla busta paga che “con l'accettazione non
ci saranno pretese future”. Il 26 febbraio 2020 CO 1 ha sollecitato il datore
di lavoro a versagli il salario di quel mese, oltre al pagamento degli assegni
familiari. Invano.
B. Il
12 aprile 2020 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno per
un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a ottenere il
pagamento di pretese salariali per fr. 4995.15 netti oltre interessi al 5% dal
1° marzo 2020, corrispondenti al salario di febbraio 2020, della quota di
tredicesima e degli assegni familiari da giugno 2019 a febbraio 2020. All'udienza
del 15 maggio 2020 il convenuto ha versato all'istante fr. 1511.10 relativi
agli assegni familiari. Per il resto, constatata l'impossibilità di conciliare
le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 30 giugno 2020 a CO 1 l'autorizzazione
ad agire (inc. CM.2020.20).
C. Con
petizione 24 settembre 2020 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere
da RE 1 fr. 3482.85 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020. Nelle sue
osservazioni del 10 ottobre 2020 il convenuto ha proposto di respingere la
petizione. In una replica del 23 ottobre successivo l'attore ha riaffermato la
sua posizione. Il convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 9 dicembre
2020 l'attore, unico comparente, ha mantenuto
il suo punto di vista. Non essendoci ulteriori prove da assumere il
Giudice di pace ha preannunciato l'emanazione della decisione.
D. Statuendo
con sentenza 12 gennaio 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione
obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 3482.85 oltre interessi al 5%
dal 1° marzo 2020. Le spese processuali sono state poste a carico dello Stato
del Cantone Ticino, mentre il convenuto è stata tenuto a rifondere alla
controparte fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto con un reclamo del 13 aprile 2021 in
cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Il memoriale non è stato
oggetto di notificazione a CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 13
gennaio 2021. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe
scaduto il 12 febbraio 2021. Se non che, RE 1 ha introdotto reclamo il 13
aprile 2021 quando il termine era ampiamente scaduto. Nel memoriale, egli scusa
il ritardo allegando motivi di salute, ciò che può configurare una richiesta di
restituzione del termine.
a) Ora
per l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un
termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo
se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne
solo in lieve misura. Tale norma si applica anche in caso di restituzione del
termine per ricorrere contro le decisioni di primo grado. La domanda dev'essere
presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Un impedimento non colposo si verifica in caso di
impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo
patrocinatore, di agire entro i termini.
Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica,
che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un
terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa di una certa gravità che
non consenta a una parte di attivarsi nei termini o di incaricare un
rappresentante o un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4a con
riferimenti).
b) In
concreto, a prescindere dal fatto che nulla è dato di sapere in merito a quando
sia cessato l'impedimento lamentato da RE 1, questi non ha spiegato, né tanto
meno reso verosimile, il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio,
come pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo. Per di
più, in caso di malattia, soltanto quella che impedisce la parte di difendere
personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un
terzo costituisce un impedimento senza colpa. Ne segue che l'istante non ha
sufficientemente dimostrato l'impossibilità di rispettare il termine entro cui
ricorrere. L'istanza di restituzione del termine è pertanto destinata
all'insuccesso e di conseguenza anche il reclamo, tardivo, vede la sua sorte
segnata.
2.
Si aggiunga per abbondanza che, si
volesse prescindere dall'irricevibilità
del reclamo, quest'ultimo non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno
ove fosse ammissibile. RE 1, in estrema sintesi, contesta la decisione
impugnata rilevando che il lavoratore al momento di trasmettergli la disdetta
aveva già un altro impiego e per tale ragione si era rifiutato di lavorare nel
mese di febbraio 2020. A suo dire, “vista la perdita del nuovo posto di lavoro
adesso arriva ad avanzare delle richieste sul mese di disdetta”. Egli formula
pertanto una serie di interrogativi volti a sapere se con la revoca del
permesso di lavoro il contratto è ancora valido, se il lavoratore che si
rifiuta di lavorare ha diritto al salario e se con l'accettazione del conteggio
finale lo stesso può avanzare ancora pretese salariali.
a) Ora,
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Detto in altri termini, in sede di reclamo la parte non può
limitarsi a ribadire le tesi formulate davanti al primo giudice ma deve quanto
meno spiegare perché i fatti accertati dal primo giudice sono manifestamente
errati, ovvero insostenibili, e perché il primo giudice ha applicato
erroneamente il diritto.
b) Premesso
ciò, la mancanza dell'autorizzazione richiesta dal diritto pubblico non
comporta di per sé la nullità del contratto di lavoro. Il diniego di tale
autorizzazione può eventualmente giustificare una risoluzione immediata del
contratto in virtù dell'art. 337 CO, sempre che il datore di lavoro abbia rispettato
le incombenze che la Legge federale degli stranieri pone a suo carico (cfr.
art. 11 cpv. 3 e 18). In caso contrario il datore di lavoro è in mora e deve
versare il salario senza che il lavoratore sia tenuto a svolgere il lavoro (art.
324.
CO; v. Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 2010 pag. 485; Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar,
OR I, 7ª edizione, n. 3 e 9 ad art. 324). In concreto, il Giudice di pace ha
accertato che la decisione negativa dell'ufficio della migrazione era dovuta
essenzialmente alla mancata presentazione della necessaria documentazione
causata dal mancato ritiro imputabile al datore di lavoro della corrispondenza
destinata al lavoratore. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal
reclamante di modo che la decisione del primo giudice resiste alla critica.
c) Quanto
al fatto che
sulla busta paga del mese di gennaio 2020 sia stata
menzionata che “con l'accettazione non ci saranno pretese future”, è vero che
oltre alla disdetta, alle parti è
data la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella
misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni
imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341
cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il lavoratore non può rinunciare ai
crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo,
durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La
contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia. Il
dipendente può quindi rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimento
del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido
quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle
reciproche concessioni (CCR, sentenza inc. 16.2014.50 del 1° settembre 2015,
consid. 5). Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che l'atto non è firmato
dal lavoratore, come accertato dal Giudice di pace non “si vede quale
vantaggio l'attore avrebbe potuto ottenere dalla proposta di rescissione
anticipata al 31 gennaio 2020”. Certo il reclamante adduce che il lavoratore aveva
trovato un'altra occupazione e che solo a seguito alla perdita di tale
opportunità egli è ritornato sull'intesa, ma ciò non è stato reso verosimile.
In mancanza di elementi non si può ritenere che tra le parti
sia stata stipulata una transazione, e tanto meno che vi siano state
reciproche concessioni, di modo che l'accordo in questione risulta essere
tutt'al più una rinuncia unilaterale del lavoratore, la quale è contraria
all'art. 341 cpv. 1 CO e
quindi priva di validità (DTF 136 III 473 consid. 4.5). Ne segue, in ultima
analisi, che il reclamo non ha alcuna possibilità di successo.
3.
La procedura nelle azioni derivanti dal
contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115
CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato all'attore per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.