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Decisione

16.2021.17

Affitto agricolo – ripetibili - esigenze di motivazione del reclamo

16 novembre 2021Italiano12 min

particelle n. __________ e __________ RFP __________ (ora n. __________, __________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.17

Lugano

16 novembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 26 aprile 2021 presentato da

e RE 2 con

RE 3

(patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 9 marzo 2021 dal

Pretore del Distretto di Leventina

nella causa SE.2016.11 (affitto agricolo) da loro promossa con petizione del 30 giugno 2016

nei confronti di

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 );

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 3 dicembre 2009 CO

1 ha acquistato da J__________ e G__________ __________, in particolare, le

particelle n. __________ e __________ RFP __________ (ora n. __________, __________

e __________) situate sui monti di __________. I fondi, su cui sorge una

stalla, sono occupati, almeno dal 1994 dai coniugi RE 1 e RE 2 con tre figli e da

RE 3 con il marito L__________ e la loro figlia.

B. Con decisione del 30

giugno 2015 il Pretore del Distretto di Leventina ha dichiarato irricevibile

un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa il 17 febbraio

2015 da CO 1 nei confronti di RE 1 e RE 2 volta a ottenere la restituzione dei

fondi (inc. SO.2015.40). Il 4 luglio 2015 CO 1, pur contestandone l'esistenza,

ha notificato ai coniugi __________ la “prudenziale” disdetta di un eventuale contratto

di affitto agricolo “per il prossimo giorno di San Martino dell'autunno 2016”. Il

30 settembre 2015 RE 1 e RE 2 con RE 3 hanno contestato la disdetta davanti

all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Biasca chiedendo in via

subordinata la protrazione dell'affitto per una durata di almeno 6 anni. Constatata

l'impos­sibilità di conciliare le parti il citato Ufficio ha rilascia­to, il 18

maggio 2016, l'autorizzazione ad agire agli istanti. Non sono state riscos­se

spese processuali (inc. 094/15).

C. Con petizione non

motivata del 30 giugno 2016 RE 1 e RE 2 con RE 3 si sono rivolti al Pretore del

Distretto di Leventina affinché dichiarasse nulla, o quanto meno annullasse, la

disdetta notificata loro da CO 1, e per ottenere, se del caso, una protrazione dell'affitto di almeno 6 anni. Contestual­mente

essi hanno instato per il gratuito patrocinio. All'udienza del 21 settembre

2018, indetta per le prime arringhe, gli attori hanno motivato la petizione.

Preso atto dell'incapacità del convenuto di condurre personalmente la causa, il

Pretore ha sospeso il procedimento e lo ha invitato a munirsi di un patrocinatore.

Il dibattimen­to è pertanto proseguito il 13

dicembre 2019 e in quell'occasione il convenuto ha proposto di respingere la petizione.

Entram­be le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa

il 4 dicembre 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitando­si

a conclusioni scritte del 29 gennaio 2021 in cui hanno confermato le

rispettive posizioni.

D. Statuendo con

sentenza del 9 marzo 2021 il Pretore ha

dichiarato irricevibile la petizione ponendo le spese processuali di

complessivi fr. 1700.– in solido a carico degli attori, tenuti a rifondere al

convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10 657.– per ripetibili. RE 1

e RE 2 con RE 3 sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Contro la sentenza

appena citata RE 1 e RE 2 con RE 3 sono insorti a questa Camera con un reclamo

del 26 aprile 2021 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio,

che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per una

nuova decisione. Con decisione del 26 agosto 2021 questa Camera ha respinto la richiesta

di gratuito patrocinio. Entro il termine fissato loro, i reclamanti hanno depositato la somma di fr. 200.– in

garanzia delle spese processuali presumibili. Il reclamo non è stato notificato

a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore degli attori

il 10 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii po­sta­li n. __________,

agli atti). Il termi­ne d'impugnazione, iniziato a

decorrere l'indomani, è rimasto sospe­so dal 28 marzo all'11 aprile 2021 (settimo giorno dopo la Pasqua) in

virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC e sarebbe scaduto sabato 24 aprile

salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 26

aprire 2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esa­me è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico

chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di

giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

I

reclamanti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio al Pretore per un nuovo giudizio.

Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, un reclamante non può tuttavia limitarsi

a postulare l'annullamento

della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche

proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in

cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC (Jeandin in: Commentaire

romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; cfr. CCR sentenza inc. 16.2021.20

del 12 ottobre 2021 consid. 3 con rinvio). In concreto, i reclamanti non

spiegano perché, accogliendo il reclamo, questa Camera non potrebbe statuire

essa medesima sulla lite (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Dalla motivazione del

memoriale emerge tuttavia senza dubbi che i reclamanti, in riforma del giudizio

impugnato, vogliono ottenere l'accoglimento della loro petizione. Al riguardo

non occorre attardarsi.

4.

Nel giudizio

impugnato il Pretore ha sostanzialmente accertato che in mancanza di prove

sulla controprestazione (il fitto) dovuta al precedente proprietario dei fondi appartenenti

al convenuto, gli attori non avevano dimostrato la conclusione in forma orale

di un contratto di affitto agricolo. Egli è giunto a tale conclusione valutando

nel loro insieme le contraddittorie dichiarazioni rilasciate dagli attori

durante i loro interrogatori rispetto alla testimonianza di J__________ __________,

precedente proprietario.

5.

I reclamanti

sostengono innanzitutto che l'esistenza del contratto di affitto agricolo deve

essere ammessa già solo per il fatto che il convenuto ha notificato loro una

disdetta che “se non ci fosse un contratto non era in alcun modo necessaria”.

L'argomentazione non può trovare ascolto ove appena si pensi che il Pretore ha

accertato, senza che i reclamanti muovano contestazioni, che a fronte

dell'obiezione degli attori di occupare i fondi in virtù di un contratto di

affitto agricolo, il proprietario pur contestando l'esistenza di tale contratto

aveva prudenzialmente notificato

una disdetta (cfr. lettera del 4

luglio 2015 nel fascicolo “richiami dall'ufficio di conciliazione in materia di

locazione di Biasca”). Da tale circostanza non si può ritenere l'ammissione

sull'esistenza di un contratto. Al proposito il reclamo è destinato

all'insuccesso.

6.

I reclamanti

ribadiscono l'esistenza di un contratto di affitto agricolo verbale sulla

scorta dei loro interrogatori e della deposizione di J__________ __________. Se

non che, per finire, essi si limitano a contrapporre la loro personale

valutazione delle prove, sostanzialmente le dichiarazioni da loro rese nelle

deposizioni, a quella del Pretore. Detto altrimenti, essi argomentano

liberamente come se si trovassero davanti a un'autorità d'appello, che

rivede liberamente i fatti, dimenticando che in sede di reclamo chi invoca l'arbitrio

nell'apprezzamento delle prove (e quindi nell'accertamento dei fatti) deve

dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo

di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova

importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega

un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli

in modo insostenibile. In concreto, la conclusione del Pretore è il risultato

di un ragionamento strutturato, di cui non può essere dimostrata

l'insostenibilità attraverso affermazioni che esprimono soltanto punti di

vista. In definitiva i reclamanti non adducono nessun elemento tale da far

apparire manifestamente insostenibili l'accertamento dei fatti e la valutazione

delle prove effettuati dal Pretore. Una volta di più, il reclamo risulta destituito

di fondamento.

7.

Analoga conclusione vale

per quel che è del corrispettivo (fitto), che per gli attori consisteva

nell'attribuzione al proprietario di allora (J__________ __________) dei

sussidi agricoli versati in realtà per l'attività da loro svolta. Se non che, il

Pretore, valutate le diverse testimonianze, ha per finire accertato che “il

diritto al versamento dei sussidi spettava, nella misura della loro attività

agricola, agli attori e non a J__________ __________ quale semplice

proprietario fondiario”, che costoro tuttavia “non hanno mai nemmeno richiesto

il versamento dei pagamenti diretti sicché appare evidente come gli stessi non

potevano essere percepiti dal locatore” e che se J__________ __________ “ha

ricevuto dei pagamenti diretti, come dal medesimo effettivamente ammesso –

quali esattamente e in che misura non è comunque dato sapere – essi non erano

con ogni verosimiglianza legati ai terreni concessi alla controparte, ciò che

gli attori non sono riusciti a provare”. Nella misura in cui i reclamanti

sostengono che “grazie al contratto di affitto agricolo il proprietario ha

potuto ottenere il versamento dei sussidi agricoli senza doversi occupare

direttamente della gestione dell'azienda” o che per le parti al contratto di

affitto agricolo “la controprestazione dovuta al proprietario consisteva

nell'attribuzione integrale dei sussidi versati per i beni immobili in

questione” i reclamanti si limitano per finire a contrapporre la loro versione

a quella del Pretore senza dimostrare che la conclusione di quest'ultimo sia

errata.

8.

Si aggiunga che il Pretore

“anche volendo, per denegata ipotesi, ammettere che fra i precedenti

proprietari fondiari e i qui attori un contratto di affitto agricolo possa

essere stato concluso”, ha altresì accertato che l'uso gratuito nei confronti

di CO 1 dei fondi in questione da parte degli attori era durato oltre 10 anni

sicché “appare evidente che il volersi appellare al precedente contratto di

affitto agricolo sarebbe in ogni caso chiaramente abusivo”. Ora, i reclamanti non

si confrontano minimamente con la motivazione appena riassunta, foss'anche

soltanto per criticarla siccome errata in fatto. Essi disattendono in tal modo

il loro obbligo di discutere tutte le motivazioni alternative richiamate

dall'autorità precedente (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii; sentenza 5A_700/2019

del 3 febbraio 2021 consid. 4.4), ciò che conduce all'inammissibilità del

reclamo.

9.

I reclamanti contestano infine la loro

soccombenza e l'ammontare delle ripetibili accordate al convenuto.

Relativamente alla prima domanda, per tacere del fatto che nel prospettare

l'esistenza di un contratto hanno obbligato il proprietario a notificare loro

prudenzialmente una disdetta, essi disconoscono che in caso di “non entrata in

materia” (irricevibilità della domanda) le spese giudiziarie sono poste a

carico dell'attore senza che il giudice possa scostarsi dal precetto

dell'art. 106 cpv. 1 prima

fra­se CPC e possa suddividerle secondo

equità in base al­l'art. 107 lett. b o lett. f CPC (I CCA sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 5b con

rinvio a Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 26 ad art. 106 CPC). Quanto

alle ripetibili, il Pretore, preso atto della nota professionale prodotta con

il memoriale conclusivo dal patrocinatore di CO 1, l'ha sostanzialmente

tassata riducendo il dispendio orario esposto poiché eccessivo e stralciando

determinate prestazioni poiché non direttamente attinenti né indispensabili al procedimento. Limitandosi a definire l'ammontare

delle ripetibili “eccessivo e sproporzionato” o “contrario alle relative disposizioni

dl regolamento cantonale” i reclamanti non sostanziano alcun eccesso o abuso

del potere di apprezzamento che il primo giudice gode in materia di spese

giudiziarie. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di

ripetibili, il convenuto non essendo stato chiamato a formulare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.