16.2021.17
Affitto agricolo – ripetibili - esigenze di motivazione del reclamo
16 novembre 2021Italiano12 min
particelle n. __________ e __________ RFP __________ (ora n. __________, __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.17
Lugano
16 novembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 aprile 2021 presentato da
e RE 2 con
RE 3
(patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 9 marzo 2021 dal
Pretore del Distretto di Leventina
nella causa SE.2016.11 (affitto agricolo) da loro promossa con petizione del 30 giugno 2016
nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 3 dicembre 2009 CO
1 ha acquistato da J__________ e G__________ __________, in particolare, le
particelle n. __________ e __________ RFP __________ (ora n. __________, __________
e __________) situate sui monti di __________. I fondi, su cui sorge una
stalla, sono occupati, almeno dal 1994 dai coniugi RE 1 e RE 2 con tre figli e da
RE 3 con il marito L__________ e la loro figlia.
B. Con decisione del 30
giugno 2015 il Pretore del Distretto di Leventina ha dichiarato irricevibile
un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa il 17 febbraio
2015 da CO 1 nei confronti di RE 1 e RE 2 volta a ottenere la restituzione dei
fondi (inc. SO.2015.40). Il 4 luglio 2015 CO 1, pur contestandone l'esistenza,
ha notificato ai coniugi __________ la “prudenziale” disdetta di un eventuale contratto
di affitto agricolo “per il prossimo giorno di San Martino dell'autunno 2016”. Il
30 settembre 2015 RE 1 e RE 2 con RE 3 hanno contestato la disdetta davanti
all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Biasca chiedendo in via
subordinata la protrazione dell'affitto per una durata di almeno 6 anni. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti il citato Ufficio ha rilasciato, il 18
maggio 2016, l'autorizzazione ad agire agli istanti. Non sono state riscosse
spese processuali (inc. 094/15).
C. Con petizione non
motivata del 30 giugno 2016 RE 1 e RE 2 con RE 3 si sono rivolti al Pretore del
Distretto di Leventina affinché dichiarasse nulla, o quanto meno annullasse, la
disdetta notificata loro da CO 1, e per ottenere, se del caso, una protrazione dell'affitto di almeno 6 anni. Contestualmente
essi hanno instato per il gratuito patrocinio. All'udienza del 21 settembre
2018, indetta per le prime arringhe, gli attori hanno motivato la petizione.
Preso atto dell'incapacità del convenuto di condurre personalmente la causa, il
Pretore ha sospeso il procedimento e lo ha invitato a munirsi di un patrocinatore.
Il dibattimento è pertanto proseguito il 13
dicembre 2019 e in quell'occasione il convenuto ha proposto di respingere la petizione.
Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa
il 4 dicembre 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte del 29 gennaio 2021 in cui hanno confermato le
rispettive posizioni.
D. Statuendo con
sentenza del 9 marzo 2021 il Pretore ha
dichiarato irricevibile la petizione ponendo le spese processuali di
complessivi fr. 1700.– in solido a carico degli attori, tenuti a rifondere al
convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10 657.– per ripetibili. RE 1
e RE 2 con RE 3 sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro la sentenza
appena citata RE 1 e RE 2 con RE 3 sono insorti a questa Camera con un reclamo
del 26 aprile 2021 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio,
che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per una
nuova decisione. Con decisione del 26 agosto 2021 questa Camera ha respinto la richiesta
di gratuito patrocinio. Entro il termine fissato loro, i reclamanti hanno depositato la somma di fr. 200.– in
garanzia delle spese processuali presumibili. Il reclamo non è stato notificato
a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore degli attori
il 10 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __________,
agli atti). Il termine d'impugnazione, iniziato a
decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 28 marzo all'11 aprile 2021 (settimo giorno dopo la Pasqua) in
virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC e sarebbe scaduto sabato 24 aprile
salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 26
aprire 2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di
giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
I
reclamanti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio al Pretore per un nuovo giudizio.
Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, un reclamante non può tuttavia limitarsi
a postulare l'annullamento
della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche
proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in
cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC (Jeandin in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; cfr. CCR sentenza inc. 16.2021.20
del 12 ottobre 2021 consid. 3 con rinvio). In concreto, i reclamanti non
spiegano perché, accogliendo il reclamo, questa Camera non potrebbe statuire
essa medesima sulla lite (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Dalla motivazione del
memoriale emerge tuttavia senza dubbi che i reclamanti, in riforma del giudizio
impugnato, vogliono ottenere l'accoglimento della loro petizione. Al riguardo
non occorre attardarsi.
4.
Nel giudizio
impugnato il Pretore ha sostanzialmente accertato che in mancanza di prove
sulla controprestazione (il fitto) dovuta al precedente proprietario dei fondi appartenenti
al convenuto, gli attori non avevano dimostrato la conclusione in forma orale
di un contratto di affitto agricolo. Egli è giunto a tale conclusione valutando
nel loro insieme le contraddittorie dichiarazioni rilasciate dagli attori
durante i loro interrogatori rispetto alla testimonianza di J__________ __________,
precedente proprietario.
5.
I reclamanti
sostengono innanzitutto che l'esistenza del contratto di affitto agricolo deve
essere ammessa già solo per il fatto che il convenuto ha notificato loro una
disdetta che “se non ci fosse un contratto non era in alcun modo necessaria”.
L'argomentazione non può trovare ascolto ove appena si pensi che il Pretore ha
accertato, senza che i reclamanti muovano contestazioni, che a fronte
dell'obiezione degli attori di occupare i fondi in virtù di un contratto di
affitto agricolo, il proprietario pur contestando l'esistenza di tale contratto
aveva prudenzialmente notificato
una disdetta (cfr. lettera del 4
luglio 2015 nel fascicolo “richiami dall'ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Biasca”). Da tale circostanza non si può ritenere l'ammissione
sull'esistenza di un contratto. Al proposito il reclamo è destinato
all'insuccesso.
6.
I reclamanti
ribadiscono l'esistenza di un contratto di affitto agricolo verbale sulla
scorta dei loro interrogatori e della deposizione di J__________ __________. Se
non che, per finire, essi si limitano a contrapporre la loro personale
valutazione delle prove, sostanzialmente le dichiarazioni da loro rese nelle
deposizioni, a quella del Pretore. Detto altrimenti, essi argomentano
liberamente come se si trovassero davanti a un'autorità d'appello, che
rivede liberamente i fatti, dimenticando che in sede di reclamo chi invoca l'arbitrio
nell'apprezzamento delle prove (e quindi nell'accertamento dei fatti) deve
dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo
di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova
importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega
un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli
in modo insostenibile. In concreto, la conclusione del Pretore è il risultato
di un ragionamento strutturato, di cui non può essere dimostrata
l'insostenibilità attraverso affermazioni che esprimono soltanto punti di
vista. In definitiva i reclamanti non adducono nessun elemento tale da far
apparire manifestamente insostenibili l'accertamento dei fatti e la valutazione
delle prove effettuati dal Pretore. Una volta di più, il reclamo risulta destituito
di fondamento.
7.
Analoga conclusione vale
per quel che è del corrispettivo (fitto), che per gli attori consisteva
nell'attribuzione al proprietario di allora (J__________ __________) dei
sussidi agricoli versati in realtà per l'attività da loro svolta. Se non che, il
Pretore, valutate le diverse testimonianze, ha per finire accertato che “il
diritto al versamento dei sussidi spettava, nella misura della loro attività
agricola, agli attori e non a J__________ __________ quale semplice
proprietario fondiario”, che costoro tuttavia “non hanno mai nemmeno richiesto
il versamento dei pagamenti diretti sicché appare evidente come gli stessi non
potevano essere percepiti dal locatore” e che se J__________ __________ “ha
ricevuto dei pagamenti diretti, come dal medesimo effettivamente ammesso –
quali esattamente e in che misura non è comunque dato sapere – essi non erano
con ogni verosimiglianza legati ai terreni concessi alla controparte, ciò che
gli attori non sono riusciti a provare”. Nella misura in cui i reclamanti
sostengono che “grazie al contratto di affitto agricolo il proprietario ha
potuto ottenere il versamento dei sussidi agricoli senza doversi occupare
direttamente della gestione dell'azienda” o che per le parti al contratto di
affitto agricolo “la controprestazione dovuta al proprietario consisteva
nell'attribuzione integrale dei sussidi versati per i beni immobili in
questione” i reclamanti si limitano per finire a contrapporre la loro versione
a quella del Pretore senza dimostrare che la conclusione di quest'ultimo sia
errata.
8.
Si aggiunga che il Pretore
“anche volendo, per denegata ipotesi, ammettere che fra i precedenti
proprietari fondiari e i qui attori un contratto di affitto agricolo possa
essere stato concluso”, ha altresì accertato che l'uso gratuito nei confronti
di CO 1 dei fondi in questione da parte degli attori era durato oltre 10 anni
sicché “appare evidente che il volersi appellare al precedente contratto di
affitto agricolo sarebbe in ogni caso chiaramente abusivo”. Ora, i reclamanti non
si confrontano minimamente con la motivazione appena riassunta, foss'anche
soltanto per criticarla siccome errata in fatto. Essi disattendono in tal modo
il loro obbligo di discutere tutte le motivazioni alternative richiamate
dall'autorità precedente (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii; sentenza 5A_700/2019
del 3 febbraio 2021 consid. 4.4), ciò che conduce all'inammissibilità del
reclamo.
9.
I reclamanti contestano infine la loro
soccombenza e l'ammontare delle ripetibili accordate al convenuto.
Relativamente alla prima domanda, per tacere del fatto che nel prospettare
l'esistenza di un contratto hanno obbligato il proprietario a notificare loro
prudenzialmente una disdetta, essi disconoscono che in caso di “non entrata in
materia” (irricevibilità della domanda) le spese giudiziarie sono poste a
carico dell'attore senza che il giudice possa scostarsi dal precetto
dell'art. 106 cpv. 1 prima
frase CPC e possa suddividerle secondo
equità in base all'art. 107 lett. b o lett. f CPC (I CCA sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 5b con
rinvio a Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 26 ad art. 106 CPC). Quanto
alle ripetibili, il Pretore, preso atto della nota professionale prodotta con
il memoriale conclusivo dal patrocinatore di CO 1, l'ha sostanzialmente
tassata riducendo il dispendio orario esposto poiché eccessivo e stralciando
determinate prestazioni poiché non direttamente attinenti né indispensabili al procedimento. Limitandosi a definire l'ammontare
delle ripetibili “eccessivo e sproporzionato” o “contrario alle relative disposizioni
dl regolamento cantonale” i reclamanti non sostanziano alcun eccesso o abuso
del potere di apprezzamento che il primo giudice gode in materia di spese
giudiziarie. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di
ripetibili, il convenuto non essendo stato chiamato a formulare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.