16.2021.19
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore
26 maggio 2021Italiano7 min
in uno stabile a __________ per una pigione di fr. 1100.– mensili. Il 9 novembre
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.19
Lugano
26 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 aprile 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 19 aprile 2021 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2021.294 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 2
aprile 2021 da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Tra CO 1, quale locatore, e RE 1, quale
conduttore, vige un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento
in uno stabile a __________ per una pigione di fr. 1100.– mensili. Il 9 novembre
2020 CO 1 ha fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per il pagamento di
complessivi fr. 5500.– corrispondenti alle pigioni scoperte di
gennaio, febbraio, aprile, agosto e novembre 2020 con la comminatoria della
disdetta anticipata in applicazione dell'art. 257d CO in caso di
mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 19 febbraio 2021 CO
1 ha notificato a RE 1 con modulo ufficiale la disdetta straordinaria del
contratto per il 31 marzo successivo. Il 23 marzo 2021 RE 1 si è rivolto all'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Chiasso per ottenere la protrazione
della locazione di “almeno due mesi”.
B. Con istanza del 2 aprile 2021, promossa nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, la restituzione dell'ente locato e l'autorizzazione a
procedere allo sgombero forzato dell'immobile con l'ausilio della polizia. Alla discussione del 19 aprile 2021, l'istante, unico
comparente, ha confermato le sue domande.
C. Statuendo
seduta stante quello stesso 19 aprile 2021 il
Pretore, ha accolto l'istanza ordinando al convenuto – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di liberare l'ente locato. Egli
ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione
della decisione su semplice richiesta dell'istante, ha avvertito il convenuto
che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la
forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo
indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state
poste a carico del convenuto.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2021 per ottenere, previa concessione
dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno la
sua riforma nel senso concedergli “60 giorni per lasciare l'ente locato”. Non
sono state chieste osservazioni a CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono
impugnabili, entro il termine di 10 giorni
dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10
000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC).
In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 6600.–, donde la
competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
convenuto il 21 aprile 2021. Introdotto il 26 aprile 2021 (cfr. timbro sulla
busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato la
regolarità della messa in mora del conduttore così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d
CO. Per il primo giudice, visto che la mora del conduttore non permette una
protrazione della locazione, la domanda di espulsione “deve essere ritenuta
liquida e pienamente giustificata”.
a) Il reclamante
fa valere di avere contestato la disdetta per mora davanti all'autorità di conciliazione,
la quale non si è però ancora pronunciata. A suo parere, prima di procedere a
un'espulsione “sarebbe opportuno attendere una decisione sulla validità o meno
della disdetta”, tanto più che, secondo lui, non sono dati i presupposti. Esposte
le ragioni della sua assenza alla discussione del 19 aprile 2021, per il
reclamante la decisione impugnata deve essere annullata o tutt'al più essergli
concesso un termine di almeno 60 giorni per trovare un'altra sistemazione.
b)
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
In concreto, ci si può chiedere se le
argomentazioni del reclamante, non sottoposte al primo giudice vista la sua assenza
alla discussione del 19 aprile 2021 siano ricevibili, art. 326 cpv. 1 CPC vietando
in secondo grado l'allegazione di nuovi fatti. Esse andrebbero pertanto
considerate inammissibili. Sia come sia, si volesse prescindere da tale
formalità, il reclamo non
risulterebbe destinato a miglior sorte.
c) Relativamente
ai motivi della mancata comparizione del convenuto all'udienza, l'art. 148 cpv.
1.
CPC prevede invero la possibilità per il giudice di concedere a una parte che
non ha osservato un termine di fissarne uno nuovo se questa rende verosimile di
non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. Premesso
ciò, il certificato medico allegato al reclamo attesta bensì che l'interessato
è attualmente in malattia, ma una tale generica indicazione non permette di
concludere per un'improvvisa impossibilità per l'interessato di recarsi
all'udienza o di chiederne un rinvio. Una restituzione non entrava pertanto in
linea di conto e l'assenza del convenuto era pertanto ingiustificata.
d) Quanto
ai motivi addotti nel reclamo, contrariamente a quanto adduce il conduttore,
nell'istanza introdotta davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di
locazione egli si è limitato a chiedere la
protrazione della locazione fino al 31 maggio 2021 senza contestare la
disdetta del contratto come tale (doc. D). Ad ogni modo, foss'anche stata debitamente
oggetto di contestazione, una simile iniziativa non osta a una richiesta di
espulsione nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo
l'art. 257 CPC. In questo procedimento, in effetti, il giudice esamina a titolo
pregiudiziale la validità della disdetta, la quale non deve essere inefficace,
nulla o annullabile (DTF 144 III 466 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR
sentenza inc. 16.2020.54 del 12 maggio 2021 consid. 6). Estremi del genere non
si riscontrano nel caso in esame, il Pretore avendo accertato la regolarità
della messa in mora e la validità della disdetta. Certo, il reclamante pretende
invero che la disdetta non fosse valida ma non ne spiega i motivi. Per il
resto, come rilevato con pertinenza dal Pretore, dandosi una disdetta per mora in
applicazione dell'art. 257d CO una protrazione della locazione non entra
in linea di conto (art. 272a cpv. 1 lett. a CO; DTF 144 III 466 consid.
3.3.1). Fossero anche ammissibili, le obiezioni sollevate dal convenuto
non escludevano l'applicazione della procedura sommaria di tutela dei casi
manifesti. Nelle circostanze descritte il reclamo,
che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.
3.
L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
4.
Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili o
indennità di inconvenienza, il reclamo non essendo stato oggetto di
notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.