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Decisione

16.2021.19

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore

26 maggio 2021Italiano7 min

in uno stabile a __________ per una pigio­ne di fr. 1100.– mensili. Il 9 novembre

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.19

Lugano

26 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 26 aprile 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 19 aprile 2021 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2021.294 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:

espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 2

aprile 2021 da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Tra CO 1, quale locatore, e RE 1, quale

conduttore, vige un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento

in uno stabile a __________ per una pigio­ne di fr. 1100.– mensili. Il 9 novembre

2020 CO 1 ha fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per il pagamento di

complessivi fr. 5500.– corrispondenti alle pigioni scoperte di

gennaio, febbraio, aprile, agosto e novembre 2020 con la comminatoria della

disdetta anticipata in applicazio­ne dell'art. 257d CO in caso di

mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 19 febbraio 2021 CO

1 ha notificato a RE 1 con modulo ufficiale la disdetta straordinaria del

contratto per il 31 marzo successivo. Il 23 marzo 2021 RE 1 si è rivolto all'Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Chiasso per ottenere la protrazione

della locazione di “almeno due mesi”.

B. Con istanza del 2 aprile 2021, promossa nella procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, sotto comminatoria

dell'art. 292 CP, la restituzione dell'ente locato e l'autorizzazione a

procedere allo sgombero forzato dell'im­mobile con l'ausilio della polizia. Alla discussione del 19 aprile 2021, l'istante, uni­co

comparente, ha confermato le sue domande.

C. Statuendo

seduta stante quello stesso 19 aprile 2021 il

Pretore, ha accolto l'istanza ordinando al convenuto – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – di liberare l'en­te locato. Egli

ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzio­ne

della decisione su semplice richiesta dell'istante, ha avver­tito il convenuto

che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la

forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo

indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state

poste a carico del convenuto.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insor­to a

questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2021 per ottenere, previa concessione

dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno la

sua riforma nel senso concedergli “60 giorni per lasciare l'ente locato”. Non

sono state chieste osservazioni a CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono

impugnabili, entro il termine di 10 giorni

dalla notificazione con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10

000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC).

In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 6600.–, donde la

competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridi­co, la decisione impugnata è pervenuta al

convenuto il 21 apri­le 2021. Introdotto il 26 aprile 2021 (cfr. timbro sulla

busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato la

regolarità della messa in mora del conduttore così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d

CO. Per il primo giudice, visto che la mora del conduttore non permette una

protrazione della locazione, la domanda di espulsione “deve essere ritenuta

liquida e pienamente giustificata”.

a) Il reclamante

fa valere di avere contestato la disdetta per mora davanti all'autorità di conciliazione,

la quale non si è però ancora pronunciata. A suo parere, prima di procedere a

un'espulsione “sarebbe opportuno attendere una decisione sulla validità o meno

della disdetta”, tanto più che, secondo lui, non sono dati i presupposti. Esposte

le ragioni della sua assenza alla discussione del 19 aprile 2021, per il

reclaman­te la decisione impugnata deve essere annullata o tutt'al più essergli

concesso un termine di almeno 60 giorni per trovare un'altra sistemazione.

b)

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

In concreto, ci si può chiedere se le

argomentazioni del reclamante, non sottoposte al primo giudice vista la sua assenza

alla discussione del 19 aprile 2021 siano ricevibili, art. 326 cpv. 1 CPC vietando

in secondo grado l'allegazione di nuovi fatti. Esse andrebbe­ro pertanto

considerate inammissibili. Sia come sia, si voles­se prescindere da tale

formalità, il reclamo non

risulterebbe destinato a miglior sorte.

c) Relativamente

ai motivi della mancata comparizione del convenuto all'udienza, l'art. 148 cpv.

1.

CPC prevede invero la possibilità per il giudice di concedere a una parte che

non ha osservato un termine di fissarne uno nuovo se questa rende verosimile di

non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. Premesso

ciò, il certificato medico allegato al reclamo attesta bensì che l'interessato

è attualmente in malattia, ma una tale generica indicazione non permette di

concludere per un'improvvisa impossibilità per l'interessato di recarsi

all'udienza o di chiederne un rinvio. Una restituzione non entrava pertanto in

linea di conto e l'assenza del convenuto era pertanto ingiustificata.

d) Quanto

ai motivi addotti nel reclamo, contrariamente a quan­to adduce il conduttore,

nell'istanza introdotta davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di

locazione egli si è limitato a chiedere la

protrazione della locazione fino al 31 maggio 2021 senza contestare la

disdetta del contratto come tale (doc. D). Ad ogni modo, foss'anche stata debitamente

ogget­to di contestazione, una simile iniziativa non osta a una richie­sta di

espulsione nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo

l'art. 257 CPC. In questo procedimento, in effetti, il giudice esamina a titolo

pregiudiziale la validità della disdetta, la quale non deve essere inefficace,

nulla o annullabile (DTF 144 III 466 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR

sentenza inc. 16.2020.54 del 12 maggio 2021 consid. 6). Estremi del genere non

si riscontrano nel caso in esame, il Pretore avendo accertato la regolarità

della messa in mora e la validità della disdetta. Certo, il reclamante preten­de

invero che la disdetta non fosse valida ma non ne spie­ga i motivi. Per il

resto, come rilevato con pertinenza dal Pretore, dandosi una disdetta per mora in

applicazione dell'art. 257d CO una protrazione della locazione non entra

in linea di conto (art. 272a cpv. 1 lett. a CO; DTF 144 III 466 consid.

3.3.1). Fossero anche ammissibili, le obiezioni sollevate dal convenuto

non escludevano l'applicazione della procedura sommaria di tutela dei casi

manifesti. Nelle circostan­ze descritte il reclamo,

che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.

3.

L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la

richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

4.

Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili o

indennità di inconvenienza, il reclamo non essendo stato oggetto di

notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.