16.2021.2
Proprietà per piani: tentativo obbligatorio di conciliazione in controversie con un valore litigioso fino a 5000 franchi – competenza per materia
25 gennaio 2021Italiano7 min
Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di conciliazione affinché fosse “modificata
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.2
Lugano
25 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 15 gennaio 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 17 dicembre 2020
dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa CM.2020.729 (proprietà per piani:
tentativo di conciliazione) da lei promossa con istanza del 16 dicembre 2020 nei
confronti della
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Sulla
particella n. 535 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di 116
unità. RE 1 è titolare, in comproprietà con il marito D__________, della
proprietà per piani n. 28810 (4/1000)
con diritto esclusivo sull'appartamento n. 75. All'assemblea generale ordinaria
del 7 ottobre 2020 sono stati discussi – tra l'altro – i seguenti oggetti, così
annunciati all'ordine del giorno:
9. Regolamento condominiale.
10. Lavori di risanamento: aggiornamento situazione
seconda fase (fase 2).
Relativamente
all'oggetto n. 9 ai comproprietari è stato ricordato che all'assemblea
ordinaria precedente, del 6 giugno 2019, i punti del regolamento condominiale
inerente la locazione degli appartamenti era stato modificato ed era stato in particolare
vietata, salvo eccezioni, la locazione degli stessi come B&B. Inoltre D__________
__________ aveva comunicato all'assemblea di avere tolto dalla facciata
dell'immobile una sonda per la chiusura automatica della tenda da sole in caso
di vento, impegnandosi a ripristinare “il tutto nei migliori dei modi”. I
presenti ne hanno preso atto. Quanto all'oggetto n. 10, dopo l'aggiornamento sulla
situazione dei lavori di risanamento, D__________ __________ ha lamentato
problemi di “pozze d'acqua all'entrata” e la presenza di una piastrella rotta “da
sostituire”. Anche al riguardo, i presenti ne hanno preso atto.
Fatti
B. Il 16 dicembre 2020 RE
1 ha convenuto la CO 1, amministratrice del condominio, davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di conciliazione affinché fosse “modificata
la delibera assembleare del 7 ottobre 2020”, indicando, quale valore litigioso,
fr. 200.– “sonda vento della tenda da sole”. Il giorno successivo, il Pretore aggiunto,
preso atto del valore litigioso di fr. 200.– ha respinto in ordine
l'istanza per incompetenza
materiale.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 si è rivolta al Pretore aggiunto con un reclamo del 15
gennaio 2021 sostenendo che la controversia ha valore superiore a fr. 5000.– poiché,
oltre alla questione della sonda della tenda da sole, per errore essa non aveva
inserito la richiesta di annullare la delibera assembleare relativa al divieto
di esercitare un B&B e quella di vedersi rilasciare i preventivi per la
sostituzione delle piastrelle posate nel cortile del condominio. Il reclamo,
trasmesso a questa Camera, non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con
appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, il Pretore aggiunto avendolo
fissato in fr. 200.–, è pertanto dato reclamo a questa Camera (art. 319 lett. a
CPC). Presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art.
321.
cpv. 1 CPC), il rimedio giuridico in esame è ricevibile.
2.
Il Pretore aggiunto ha
respinto in ordine l'istanza di conciliazione denotando d'acchito la mancanza
di un presupposto processuale. In particolare, preso atto che l'istante aveva
indicato il valore litigioso in fr. 200.–, egli ha escluso la sua competenza
materiale per trattare l'istanza, fino a un valore di fr. 5000.– la stessa appartenendo
al Giudice di pace. La reclamante chiede di “accogliere l'istanza di
conciliazione in virtù di un'aggiunta della domanda di conciliazione,
erroneamente non inserita precedentemente”, donde una controversia con valore
litigioso superiore a fr. 5000.–.
3.
In concreto, come si
è detto (sopra consid. B), nell'istanza di conciliazione del 16 dicembre 2020 RE
1.
ha chiesto la “modifica della delibera assembleare del 7 ottobre 2020”,
indicando, quale valore litigioso, fr. 200.– "sonda vento della tenda da
sole”. All'istanza, oltre al verbale dell'assemblea, essa ha allegato una
lettera del 1° dicembre 2020 in cui il di lei marito chiedeva
all'amministrazione di modificare il verbale assembleare nel senso di
completarlo con i suoi interventi in relazione alla rimozione della sonda della
tenda da sole e alla nomina dei delegati condominiali (oggetto n. 5). Né
l'istanza, né la lettera allegata accennano però ad altre contestazioni, tanto
meno a delibere di assemblee precedenti. Il litigio era pertanto circoscritto
agli oggetti trattati all'assemblea del 2020. Anche tenendo conto che l'istante
è sprovvista di cognizioni giuridiche non si può semplicemente parlare di un errore
nell'indicazione dell'oggetto litigioso. E dandosi un valore litigioso
inferiore a fr. 5000.–, la competenza materiale per trattare l'istanza di conciliazione
spettava al Giudice di pace, ciò che la reclamante non discute. Basandosi sulle
allegazioni dall'istante, la competenza materiale del Pretore aggiunto non era
manifestamente data.
Non si disconosce che le
domande di un'istanza di conciliazione possano essere completate o mutate sino
al termine della procedura di conciliazione (cfr. sentenze del Tribunale
federale 4A_222/2017 dell'8 maggio 2018 consid. 4.1.1 e 5A_588/2015 del 9 febbraio
2016.
consid. 4.3.1 entrambe con vari riferimenti). In concreto, le nuove
richieste tendevano all'annullamento di delibere assembleari del 2019. Si
trattava pertanto di una modifica dell'oggetto litigioso che andava trattato
come nuova istanza di conciliazione. Ma a quel momento, il termine perentorio (ovvero
che non può essere prolungato o ripristinato), di un mese (art. 75 CC applicabile
su rinvio dell'art. 712m cpv. 2 CC) per impugnare davanti al giudice le delibere
assembleari era ormai estinto donde la perdita del diritto per la comproprietaria
di contestarle. Ne segue che la decisione del primo giudice non può ritenersi
errata. Il reclamo vede così la sua sorte segnata e può essere deciso da questa
Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
4.
Si aggiunga, a
futura memoria, che un'azione di contestazione di delibere assembleari non va promossa
contro l'amministratore della proprietà per piani ma contro la comunione dei
comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª
edizione, pag. 520 n. 1867).
5.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, la
reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f). Non si pone problema
di ripetibili, la convenuta non essendo stata chiamata a formulare osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.