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Decisione

16.2021.20

Divieto giudiziale: ammontare degli oneri processuali

12 ottobre 2021Italiano17 min

(2193 m²) su cui vi sono, in particolare dei posteggi. Il solo RA 1 è altresì proprietario

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.20

Lugano

12 ottobre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 5 maggio 2021 presentato dall'

RE 1

RE 2 e

RE 3

(rappresentati

dall'avv. RA 1 )

contro

le decisioni emesse il 21 aprile 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Vezia

nelle cause SP.2021.19 e SP.2021.20 (divieto giudiziale) da loro promosse con

istanza unica del 15 aprile 2021.

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RA 1, RE 2 e RE 3

sono proprietari in società semplice della particella n. 728 RFD di __________

(2193 m²) su cui vi sono, in particolare dei posteggi. Il solo RA 1 è altresì proprietario

della contigua particella n. 729 (259 m²), sulla quale sorgono dei posteggi. Entrambi

i fondi fronteggiano la via __________. Con decisione del 30 giugno 1995 il Giudice

di pace del circolo di Vezia aveva autorizzato i proprietari dei due fondi ad

affiggere un segnale enunciante il divieto di utilizzarli illecitamente a scopo

di posteggio di veicoli con la comminatoria ai contravventori di una multa

(art. 375bis CPC ticinese).

B. Con istanza unica del

15 aprile 2021 RA 1, RE 1 e RE 3 hanno chiesto al Giudice di pace del circolo

di Vezia di emanare un nuovo divieto di posteggio e di accesso con animali

sulla particella n. 728 così come di emanare un nuovo divieto di posteggio sulla

particella n. 729.

C. Con decisione del 21

aprile 2021 il Giudice di pace ha autorizzato RA 1, RE 2 e RE 3 a posare sulla

particella n. 728, in un luogo ben visibile, un segnale che enuncia il divieto

di turbativa del possesso per i non aventi diritto e che commina ai

contravventori una multa fino a fr. 2000.–, decidendo inoltre che il

divieto dovrà essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino. La

tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 70.–, sempre per ogni

decisione, sono state poste a carico degli istanti (SP.2021.19).

Contestualmente, con decisione dello stesso giorno, il Giudice di pace ha

autorizzato RA 1 a posare sulla particella n. 729, in un luogo ben visibile, un

segnale che enuncia il divieto di turbativa del possesso per i non aventi

diritto e che commina ai contravventori una multa fino a

fr. 2000.–, decidendo inoltre che il divieto dovrà essere pubblicato sul Foglio

ufficiale del Canton Ticino. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di

fr. 70.–, sono state poste a carico dell'istante (SP.2021.20).

D. Contro le decisioni appena citate RA 1,

RE 2 e RE 3 sono insorti a questa

Camera con un reclamo unico del 5 maggio 2021 in cui ne chiedono l'annullamento

o in via subordinata la riduzione delle spese al costo effettivo della

pubblicazione. Chiamato a formulare osservazioni il Giudice di pace ha

proposto il 14 maggio 2021 di respingere il reclamo. Con una replica spontanea del 21 maggio 2021 i reclamanti

hanno confermato le loro richieste. Il Giudice di pace non ha duplicato.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile

a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata

emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura sommaria (v. art. 248

lett. c CPC in relazione con l'art. 258 e segg. CPC), il termine per ricorrere

è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è stata notificata al rappresentante degli istanti il 26 aprile 2021

(tracciamento n. __________). Introdotto il 5 maggio 2021 (data della

busta d'invio) il reclamo è tempestivo. Dandosi la competenza del Giudice di

pace di decidere sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli

258-260 CPC, la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art.

48.

lett. d n. 1 LOG).

2.

Al reclamo gli

istanti accludono, oltre alle decisioni impugnate, la decisione di divieto

giudiziale del 30 giugno 1995, delle planimetrie e la fattura allegata alle

decisioni del 21 aprile 2021. Nella

procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC),

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione

dei reclamanti, salvo quanto già figura nell'incarto trasmesso a questa Camera, è pertanto irricevibile.

3.

I

reclamanti chiedono in via principale l'annullamento delle decisioni impugnate. Ora, è vero che

di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, ma un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve

indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità

giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il

giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5

ad art. 321; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019

consid. 3a con rinvio). In concreto, dalla motivazione del memoriale, emerge

senza dubbi che i reclamanti, in riforma dei giudizi impugnati, vogliono

ottenere la riscossione di spese processuali per una sola decisione. Al

riguardo non occorre attardarsi.

4.

Il Giudice di pace

confrontato a un'istanza unica di divieto giudiziale ha emanato due decisioni

separate in cui ha riscosso per ciascuna una tassa di giustizia di

fr. 100.– e spese per fr. 70.–. Nelle sue osservazioni al reclamo egli ha

giustificato tale modo di procedere indicando – in sintesi – che le istanze

riguardavano due fondi differenti per i quali vi era l'obbligo di vagliare per

ognuno i presupposti per il divieto giudiziale. Per il primo giudice, inoltre,

quand'anche avesse emanato una decisione unica l'ammontare complessivo della

tassa di giustizia sarebbe rimasto invariato. Quanto alle spese egli ha

specificato che i fr. 70.– per ciascuna decisione consistevano in fr. 50.– per

la pubblicazione sul Foglio ufficiale, fr. 12.– per invii postali

raccomandati, fr. 3.– per il sopralluogo per verificare la reale possibilità di

accesso e fr. 5.– di spese di cancelleria.

5.

I reclamanti contestano

l'emissione di due distinte decisioni per le quali il Giudice di pace ha

riscosso fr. 100.– di tassa di giustizia e fr. 70.– di spese per ognuna quando

non vi era alcun motivo ‟né formale né sostanzialeˮ né alcun

impedimento legale a che il Giudice di pace emanasse una decisione unica

sebbene la richiesta di divieto giudiziale concernesse due distinti fondi.

Tanto più, essi soggiungono, che il precedente divieto giudiziale ordinato il

30.

giugno 1995 era stato ordinato con decisione unica per entrambi i fondi.

Essi rilevano inoltre che la fattura recapitata loro dal Giudice di pace per il

pagamento degli oneri processuali indica tre tasse di giustizia, di fr. 100.– e

un solo rimborso spese di fr. 70.–. Al proposito di quest'ultimo importo, i

reclamanti sostengono che la spesa della pubblicazione sul Foglio ufficiale, attualmente

disponibile solo online, ha costi esigui e che le spese postali sono in realtà

sostenute dal Cantone e non dal Giudice di pace. Essi contestano pertanto i costi

delle raccomandate di fr. 12.– e quelli di cancelleria di fr. 5.–, oltre alla

spesa dell'ispezione oculare, del tutto irrita, che non comprendono perché sia

stata posta a loro carico. In definitiva essi chiedono che il rimborso spese

sia ridotto al costo effettivo della sola pubblicazione.

6.

Relativamente alla

decisione del Giudice di pace di emanare due decisioni è indubbio che l'istanza

riguardava due fondi diversi. Ora, con i reclamanti si può fors'anche convenire

che non vi è alcuna norma che impone l'emanazione di giudizi separati, ma parallelamente

non vi è neppure un obbligo di statuire con un unico giudizio solo perché è

stata presentata una sola istanza. In concreto, oltre a concernere due fondi

distinti con caratteristiche specifiche, i rispettivi proprietari erano diversi

e le richieste vertevano su divieti differenti. In tali circostanze il Giudice

di pace doveva pertanto verificare la posizione di ogni fondo, l'istante dovendo

rendere verosimile l'esistenza o l'imminenza di una turbativa (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 7 ad art. 258).

Già solo per questioni di chiarezza la scelta del Giudice di pace di emanare

due distinte decisione non presta il fianco a critiche. Che in passato altri

Giudici di pace abbiano optato per un'altra scelta, non basta per rendere insostenibile

quella in esame. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

7.

Per quel che è delle

spese processuali, giova innanzitutto rilevare che l'indicazione sulla “fattura”

trasmessa agli istanti dal Giudice di pace di tre tasse di giustizia è frutto

di un manifesto errore di scrittura, decisivo essendo ad ogni modo il

dispositivo delle decisioni impugnate. Al riguardo non occorre dilungarsi.

a) Precisato

ciò, le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una

parte per finanziare – in certa misura – il funzionamen­to dell'apparato

giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei

costi e dell'equivalenza. Il principio della copertura dei costi vuole

che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il

totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in

causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli

ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia

sogliono coprire fra il 30 e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo

a carico dell'ente pubblico. Il principio dell'equivalenza dispone che

l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il

valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità

dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto

all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine

l'autorità può tenere conto del valore litigioso, del­l'interesse delle parti a

ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del

modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria.

Il

vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella

possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta

ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella

facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica

di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle

controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che

in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo

dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissa­re l'ammontare

della medesima in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione

delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia (I CCA sentenza

inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 6; v. anche DTF 145 I 66 consid.

5.2.3

e sentenza del Tribunale federale 5A_391/2020 del 2 dicembre 2020 consid,

7.2

con rinvii).

b) L'art.

6.

LTG prevede che la tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è

fissata tra fr. 50.– e fr. 300.–. All'atto pratico, poi, la tassa si

determina caso per caso in funzione del valore, della natura e della

complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che

qualora si ravvisi manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la

complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità

competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2 LTG). In

linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo

decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse

dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (DTF

143.

I 234 consid. 4.3.1 con rinvii). La questione è di sapere pertanto, nel

caso in esame, se l'emolumento litigioso rispetti il principio

dell'equivalenza.

c) L'emissione

di un divieto giudiziale assicura una protezione generale della proprietà

fondiaria e inibisce l'uso illecito di un fondo, segnatamente a scopo di

posteggio o di transito. L'interesse, l'utilità e il vantaggio che deriva al

proprietario dall'emanazione di un divieto non può quindi dirsi trascurabile, tanto

più che gli istanti devono garantire l'accesso ai posteggi a un loro conduttore

e mantenere decoroso un prato frequentato da numerose persone con bambini (cfr.

motivazione dell'istanza del 15 aprile 2021). Quanto alla procedura, essa non ha

richiesto particolare impegno e profusione di tempo: il Giudice di pace ha dovuto

esaminare l'incarto e la verosimiglianza della turbativa invocata. Né essa può definirsi

complessa. Alla luce di quanto precede, ponderate tutte le circostanze del caso

specifico, nel rispetto della proporzio­nalità che governa il principio

dell'equivalenza, in concreto l'emolumento di fr. 100.– per l'emissione di ogni

divieto giudiziale come quelli in rassegna non costituisce un eccesso o un

abuso di apprezzamento di cui gode il primo giudice. Al riguardo il reclamo

vede la sua sorte segnata.

d) In

merito alle spese riscosse dal Giudice di pace oltre alla tassa di giustizia,

contestato è innanzitutto il costo di fr. 3.– esposto per l'ispezione oculare

giacché, secondo i reclamanti, tale prova è stata assunta irritualmente. La

censura non può essere condivisa. Nelle osservazioni al reclamo, il Giudice di

pace ha spiegato di avere svolto il sopralluogo per “verificare la reale

possibilità di accesso di animali sui fondi”. Ciò è ammissibile, l'art. 181

cpv. 1 CPC conferendo al giudice la facoltà d'ordinare d'ufficio un'ispezione

oculare per comprendere meglio i fatti della causa. Sotto questo profilo, nulla

può essere rimproverato al Giudice di pace. Semmai ci si può chiedere se egli potesse

ispezionare i fondi informalmente, senza coinvolgere la

parte. La questione è controversa in dottrina (a favore: Vouilloz in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021 n. 4 ad art. 181; Dolge

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 181; contrari:

Bühler in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n. 19 ad art. 181; Müller in: Brunner/ Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 2ª edizione,

n. 23 ad art. 144). Sia come sia, per tacere del fatto che i costi di trasferta

del tribunale non vanno fatturati separatamente ma rientrano nell'importo

forfettario della tassa di giustizia (Tappy

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione,

n. 13 e 17 ad art. 95), non si giustifica di addossare alla parte una

spesa di una prova assunta senza le parti coinvolte. Tutto sommato, in

concreto, si può ragionevolmente ritenere che la tassa di giustizia di fr.

100.– percepita dal Giudice di pace tiene già conto dei costi di trasferta.

Dall'emolumento percepito per ogni decisione vanno pertanto stralciati fr. 3.–

ognuna.

e) Relativamente

ai costi per la pubblicazione dei divieti giudiziali sul Foglio Ufficiale

cantonale i reclamanti dubitano del reale ammontare di tale costo. Al

proposito, il Giudice di pace ha prodotto la conferma da parte dell'operatore

di produzione che il costo della pubblicazione ammonta a complessivi fr. 50.–

IVA compresa (fr. 30.– tassa e fr. 20.– spese amministrative). Ora, che i costi

della pubblicazione del divieto giudiziale debbano essere posti a carico degli

istanti è indubbio (cfr. Göksu in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 29 ad art. 258; Schwander

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 258). Anzi, a rigore, tali spese

nemmeno andrebbero fatturate separatamente (Schmid

in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 9 ad art. 95).

Premesso ciò, per l'art. 7 della Legge sulle pubblicazioni ufficiali (RL

161.100), le tariffe sono stabilite dalla Cancelleria dello Stato, la quale,

con risoluzione del 4 febbraio 2021 ha fissato in fr. 30.– il prezzo di ogni

avviso pubblicato sul portale del Foglio ufficiale e in fr. 20.– la tassa

amministrativa per singolo avviso fatturata nel caso di pubblicazione di avvisi

per terzi da parte dell'Area dei servizi amministrativi. Tali emolumenti non possono

essere sindacati da questa Camera. Né si può condividere la richiesta dei

reclamanti di poter pagare direttamente le spese di pubblicazione, dovendo il

divieto essere reso di pubblico dominio spetta prioritariamente all'autorità

giudiziaria, quale richiedente della richiesta di pubblicazione, assumersi la

spesa per poi addebitarla all'istante.

f) Più

delicata è la questione di sapere se le spese di cancelleria di fr. 5.– per

ciascuna procedura e le raccomandate di fr. 12.– sempre per ogni procedura

siano giustificate. I reclamanti fanno valere che nulla è dovuto giacché lo

Stato mette a disposizione dei Giudici di pace quanto necessario di modo che

essi non hanno alcuna spesa di cancelleria né postale. Confrontato a tale

obiezione, il Giudice di pace nulla ha eccepito, ciò che lascia presumere

effettivamente che le spese postali e quelle di cancelleria siano assunte dal

Cantone. Posto che tali spese non possono essere fatturate separatamente ma

rientrano nell'importo forfettario (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 14 ad art. 95; Suter/Von

Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 15 ad art. 95; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n. 8 ad art. 95) e che le spese

processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest’ultimo

(art. 4 LOG), non si giustifica considerare tali importi separatamente.

g) Ne

discende che il reclamo si rivela parzialmente fondato e le decisioni impugnate vanno

emendate nel senso che le spese processuali sono fissate in fr. 150.– per ogni

procedura. Per motivi di chiarezza, appare opportuno prevedere dispositivi distinti

per le due decisioni impugnate. Quanto alla mancata restituzione della

planimetria da loro presentata, incomberà agli istanti richiederla al Giudice

di pace al termine del procedimento.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). Visto l'esito del giudizio odierno, tanto vale rinunciare a

riscuotere la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone e ridurre

quella posta a carico dei reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo di RA 1, RE 2 e RE

3 è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 5 della decisione SP.2021.19

è così riformato:

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste in solido a carico degli

istanti.

2. Il reclamo di RA 1 è

parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 5 della decisione SP.2021.20

è così riformato:

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell'istante.

3. Gli oneri di entrambi i

reclami ridotti a complessivi fr. 100.–, sono posti in solido a carico di RA 1,

RE 2 e RE 3.

4. Notificazione all'avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.