16.2021.20
Divieto giudiziale: ammontare degli oneri processuali
12 ottobre 2021Italiano17 min
(2193 m²) su cui vi sono, in particolare dei posteggi. Il solo RA 1 è altresì proprietario
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.20
Lugano
12 ottobre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 5 maggio 2021 presentato dall'
RE 1
RE 2 e
RE 3
(rappresentati
dall'avv. RA 1 )
contro
le decisioni emesse il 21 aprile 2021 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia
nelle cause SP.2021.19 e SP.2021.20 (divieto giudiziale) da loro promosse con
istanza unica del 15 aprile 2021.
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RA 1, RE 2 e RE 3
sono proprietari in società semplice della particella n. 728 RFD di __________
(2193 m²) su cui vi sono, in particolare dei posteggi. Il solo RA 1 è altresì proprietario
della contigua particella n. 729 (259 m²), sulla quale sorgono dei posteggi. Entrambi
i fondi fronteggiano la via __________. Con decisione del 30 giugno 1995 il Giudice
di pace del circolo di Vezia aveva autorizzato i proprietari dei due fondi ad
affiggere un segnale enunciante il divieto di utilizzarli illecitamente a scopo
di posteggio di veicoli con la comminatoria ai contravventori di una multa
(art. 375bis CPC ticinese).
B. Con istanza unica del
15 aprile 2021 RA 1, RE 1 e RE 3 hanno chiesto al Giudice di pace del circolo
di Vezia di emanare un nuovo divieto di posteggio e di accesso con animali
sulla particella n. 728 così come di emanare un nuovo divieto di posteggio sulla
particella n. 729.
C. Con decisione del 21
aprile 2021 il Giudice di pace ha autorizzato RA 1, RE 2 e RE 3 a posare sulla
particella n. 728, in un luogo ben visibile, un segnale che enuncia il divieto
di turbativa del possesso per i non aventi diritto e che commina ai
contravventori una multa fino a fr. 2000.–, decidendo inoltre che il
divieto dovrà essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino. La
tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 70.–, sempre per ogni
decisione, sono state poste a carico degli istanti (SP.2021.19).
Contestualmente, con decisione dello stesso giorno, il Giudice di pace ha
autorizzato RA 1 a posare sulla particella n. 729, in un luogo ben visibile, un
segnale che enuncia il divieto di turbativa del possesso per i non aventi
diritto e che commina ai contravventori una multa fino a
fr. 2000.–, decidendo inoltre che il divieto dovrà essere pubblicato sul Foglio
ufficiale del Canton Ticino. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 70.–, sono state poste a carico dell'istante (SP.2021.20).
D. Contro le decisioni appena citate RA 1,
RE 2 e RE 3 sono insorti a questa
Camera con un reclamo unico del 5 maggio 2021 in cui ne chiedono l'annullamento
o in via subordinata la riduzione delle spese al costo effettivo della
pubblicazione. Chiamato a formulare osservazioni il Giudice di pace ha
proposto il 14 maggio 2021 di respingere il reclamo. Con una replica spontanea del 21 maggio 2021 i reclamanti
hanno confermato le loro richieste. Il Giudice di pace non ha duplicato.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile
a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata
emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura sommaria (v. art. 248
lett. c CPC in relazione con l'art. 258 e segg. CPC), il termine per ricorrere
è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è stata notificata al rappresentante degli istanti il 26 aprile 2021
(tracciamento n. __________). Introdotto il 5 maggio 2021 (data della
busta d'invio) il reclamo è tempestivo. Dandosi la competenza del Giudice di
pace di decidere sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli
258-260 CPC, la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art.
48.
lett. d n. 1 LOG).
2.
Al reclamo gli
istanti accludono, oltre alle decisioni impugnate, la decisione di divieto
giudiziale del 30 giugno 1995, delle planimetrie e la fattura allegata alle
decisioni del 21 aprile 2021. Nella
procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC),
non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la
produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione
dei reclamanti, salvo quanto già figura nell'incarto trasmesso a questa Camera, è pertanto irricevibile.
3.
I
reclamanti chiedono in via principale l'annullamento delle decisioni impugnate. Ora, è vero che
di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, ma un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve
indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità
giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il
giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5
ad art. 321; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019
consid. 3a con rinvio). In concreto, dalla motivazione del memoriale, emerge
senza dubbi che i reclamanti, in riforma dei giudizi impugnati, vogliono
ottenere la riscossione di spese processuali per una sola decisione. Al
riguardo non occorre attardarsi.
4.
Il Giudice di pace
confrontato a un'istanza unica di divieto giudiziale ha emanato due decisioni
separate in cui ha riscosso per ciascuna una tassa di giustizia di
fr. 100.– e spese per fr. 70.–. Nelle sue osservazioni al reclamo egli ha
giustificato tale modo di procedere indicando – in sintesi – che le istanze
riguardavano due fondi differenti per i quali vi era l'obbligo di vagliare per
ognuno i presupposti per il divieto giudiziale. Per il primo giudice, inoltre,
quand'anche avesse emanato una decisione unica l'ammontare complessivo della
tassa di giustizia sarebbe rimasto invariato. Quanto alle spese egli ha
specificato che i fr. 70.– per ciascuna decisione consistevano in fr. 50.– per
la pubblicazione sul Foglio ufficiale, fr. 12.– per invii postali
raccomandati, fr. 3.– per il sopralluogo per verificare la reale possibilità di
accesso e fr. 5.– di spese di cancelleria.
5.
I reclamanti contestano
l'emissione di due distinte decisioni per le quali il Giudice di pace ha
riscosso fr. 100.– di tassa di giustizia e fr. 70.– di spese per ognuna quando
non vi era alcun motivo ‟né formale né sostanzialeˮ né alcun
impedimento legale a che il Giudice di pace emanasse una decisione unica
sebbene la richiesta di divieto giudiziale concernesse due distinti fondi.
Tanto più, essi soggiungono, che il precedente divieto giudiziale ordinato il
30.
giugno 1995 era stato ordinato con decisione unica per entrambi i fondi.
Essi rilevano inoltre che la fattura recapitata loro dal Giudice di pace per il
pagamento degli oneri processuali indica tre tasse di giustizia, di fr. 100.– e
un solo rimborso spese di fr. 70.–. Al proposito di quest'ultimo importo, i
reclamanti sostengono che la spesa della pubblicazione sul Foglio ufficiale, attualmente
disponibile solo online, ha costi esigui e che le spese postali sono in realtà
sostenute dal Cantone e non dal Giudice di pace. Essi contestano pertanto i costi
delle raccomandate di fr. 12.– e quelli di cancelleria di fr. 5.–, oltre alla
spesa dell'ispezione oculare, del tutto irrita, che non comprendono perché sia
stata posta a loro carico. In definitiva essi chiedono che il rimborso spese
sia ridotto al costo effettivo della sola pubblicazione.
6.
Relativamente alla
decisione del Giudice di pace di emanare due decisioni è indubbio che l'istanza
riguardava due fondi diversi. Ora, con i reclamanti si può fors'anche convenire
che non vi è alcuna norma che impone l'emanazione di giudizi separati, ma parallelamente
non vi è neppure un obbligo di statuire con un unico giudizio solo perché è
stata presentata una sola istanza. In concreto, oltre a concernere due fondi
distinti con caratteristiche specifiche, i rispettivi proprietari erano diversi
e le richieste vertevano su divieti differenti. In tali circostanze il Giudice
di pace doveva pertanto verificare la posizione di ogni fondo, l'istante dovendo
rendere verosimile l'esistenza o l'imminenza di una turbativa (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 7 ad art. 258).
Già solo per questioni di chiarezza la scelta del Giudice di pace di emanare
due distinte decisione non presta il fianco a critiche. Che in passato altri
Giudici di pace abbiano optato per un'altra scelta, non basta per rendere insostenibile
quella in esame. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
7.
Per quel che è delle
spese processuali, giova innanzitutto rilevare che l'indicazione sulla “fattura”
trasmessa agli istanti dal Giudice di pace di tre tasse di giustizia è frutto
di un manifesto errore di scrittura, decisivo essendo ad ogni modo il
dispositivo delle decisioni impugnate. Al riguardo non occorre dilungarsi.
a) Precisato
ciò, le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una
parte per finanziare – in certa misura – il funzionamento dell'apparato
giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei
costi e dell'equivalenza. Il principio della copertura dei costi vuole
che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il
totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in
causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli
ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia
sogliono coprire fra il 30 e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo
a carico dell'ente pubblico. Il principio dell'equivalenza dispone che
l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il
valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità
dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto
all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine
l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a
ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del
modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria.
Il
vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella
possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta
ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella
facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica
di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle
controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che
in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo
dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare
della medesima in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione
delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia (I CCA sentenza
inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 6; v. anche DTF 145 I 66 consid.
5.2.3
e sentenza del Tribunale federale 5A_391/2020 del 2 dicembre 2020 consid,
7.2
con rinvii).
b) L'art.
6.
LTG prevede che la tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è
fissata tra fr. 50.– e fr. 300.–. All'atto pratico, poi, la tassa si
determina caso per caso in funzione del valore, della natura e della
complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che
qualora si ravvisi manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la
complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità
competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2 LTG). In
linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo
decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse
dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (DTF
143.
I 234 consid. 4.3.1 con rinvii). La questione è di sapere pertanto, nel
caso in esame, se l'emolumento litigioso rispetti il principio
dell'equivalenza.
c) L'emissione
di un divieto giudiziale assicura una protezione generale della proprietà
fondiaria e inibisce l'uso illecito di un fondo, segnatamente a scopo di
posteggio o di transito. L'interesse, l'utilità e il vantaggio che deriva al
proprietario dall'emanazione di un divieto non può quindi dirsi trascurabile, tanto
più che gli istanti devono garantire l'accesso ai posteggi a un loro conduttore
e mantenere decoroso un prato frequentato da numerose persone con bambini (cfr.
motivazione dell'istanza del 15 aprile 2021). Quanto alla procedura, essa non ha
richiesto particolare impegno e profusione di tempo: il Giudice di pace ha dovuto
esaminare l'incarto e la verosimiglianza della turbativa invocata. Né essa può definirsi
complessa. Alla luce di quanto precede, ponderate tutte le circostanze del caso
specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa il principio
dell'equivalenza, in concreto l'emolumento di fr. 100.– per l'emissione di ogni
divieto giudiziale come quelli in rassegna non costituisce un eccesso o un
abuso di apprezzamento di cui gode il primo giudice. Al riguardo il reclamo
vede la sua sorte segnata.
d) In
merito alle spese riscosse dal Giudice di pace oltre alla tassa di giustizia,
contestato è innanzitutto il costo di fr. 3.– esposto per l'ispezione oculare
giacché, secondo i reclamanti, tale prova è stata assunta irritualmente. La
censura non può essere condivisa. Nelle osservazioni al reclamo, il Giudice di
pace ha spiegato di avere svolto il sopralluogo per “verificare la reale
possibilità di accesso di animali sui fondi”. Ciò è ammissibile, l'art. 181
cpv. 1 CPC conferendo al giudice la facoltà d'ordinare d'ufficio un'ispezione
oculare per comprendere meglio i fatti della causa. Sotto questo profilo, nulla
può essere rimproverato al Giudice di pace. Semmai ci si può chiedere se egli potesse
ispezionare i fondi informalmente, senza coinvolgere la
parte. La questione è controversa in dottrina (a favore: Vouilloz in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2021 n. 4 ad art. 181; Dolge
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 181; contrari:
Bühler in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n. 19 ad art. 181; Müller in: Brunner/ Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 2ª edizione,
n. 23 ad art. 144). Sia come sia, per tacere del fatto che i costi di trasferta
del tribunale non vanno fatturati separatamente ma rientrano nell'importo
forfettario della tassa di giustizia (Tappy
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione,
n. 13 e 17 ad art. 95), non si giustifica di addossare alla parte una
spesa di una prova assunta senza le parti coinvolte. Tutto sommato, in
concreto, si può ragionevolmente ritenere che la tassa di giustizia di fr.
100.– percepita dal Giudice di pace tiene già conto dei costi di trasferta.
Dall'emolumento percepito per ogni decisione vanno pertanto stralciati fr. 3.–
ognuna.
e) Relativamente
ai costi per la pubblicazione dei divieti giudiziali sul Foglio Ufficiale
cantonale i reclamanti dubitano del reale ammontare di tale costo. Al
proposito, il Giudice di pace ha prodotto la conferma da parte dell'operatore
di produzione che il costo della pubblicazione ammonta a complessivi fr. 50.–
IVA compresa (fr. 30.– tassa e fr. 20.– spese amministrative). Ora, che i costi
della pubblicazione del divieto giudiziale debbano essere posti a carico degli
istanti è indubbio (cfr. Göksu in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 29 ad art. 258; Schwander
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 258). Anzi, a rigore, tali spese
nemmeno andrebbero fatturate separatamente (Schmid
in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 9 ad art. 95).
Premesso ciò, per l'art. 7 della Legge sulle pubblicazioni ufficiali (RL
161.100), le tariffe sono stabilite dalla Cancelleria dello Stato, la quale,
con risoluzione del 4 febbraio 2021 ha fissato in fr. 30.– il prezzo di ogni
avviso pubblicato sul portale del Foglio ufficiale e in fr. 20.– la tassa
amministrativa per singolo avviso fatturata nel caso di pubblicazione di avvisi
per terzi da parte dell'Area dei servizi amministrativi. Tali emolumenti non possono
essere sindacati da questa Camera. Né si può condividere la richiesta dei
reclamanti di poter pagare direttamente le spese di pubblicazione, dovendo il
divieto essere reso di pubblico dominio spetta prioritariamente all'autorità
giudiziaria, quale richiedente della richiesta di pubblicazione, assumersi la
spesa per poi addebitarla all'istante.
f) Più
delicata è la questione di sapere se le spese di cancelleria di fr. 5.– per
ciascuna procedura e le raccomandate di fr. 12.– sempre per ogni procedura
siano giustificate. I reclamanti fanno valere che nulla è dovuto giacché lo
Stato mette a disposizione dei Giudici di pace quanto necessario di modo che
essi non hanno alcuna spesa di cancelleria né postale. Confrontato a tale
obiezione, il Giudice di pace nulla ha eccepito, ciò che lascia presumere
effettivamente che le spese postali e quelle di cancelleria siano assunte dal
Cantone. Posto che tali spese non possono essere fatturate separatamente ma
rientrano nell'importo forfettario (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 14 ad art. 95; Suter/Von
Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 15 ad art. 95; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n. 8 ad art. 95) e che le spese
processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest’ultimo
(art. 4 LOG), non si giustifica considerare tali importi separatamente.
g) Ne
discende che il reclamo si rivela parzialmente fondato e le decisioni impugnate vanno
emendate nel senso che le spese processuali sono fissate in fr. 150.– per ogni
procedura. Per motivi di chiarezza, appare opportuno prevedere dispositivi distinti
per le due decisioni impugnate. Quanto alla mancata restituzione della
planimetria da loro presentata, incomberà agli istanti richiederla al Giudice
di pace al termine del procedimento.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). Visto l'esito del giudizio odierno, tanto vale rinunciare a
riscuotere la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone e ridurre
quella posta a carico dei reclamanti.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo di RA 1, RE 2 e RE
3 è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 5 della decisione SP.2021.19
è così riformato:
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste in solido a carico degli
istanti.
2. Il reclamo di RA 1 è
parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 5 della decisione SP.2021.20
è così riformato:
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell'istante.
3. Gli oneri di entrambi i
reclami ridotti a complessivi fr. 100.–, sono posti in solido a carico di RA 1,
RE 2 e RE 3.
4. Notificazione all'avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.