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Decisione

16.2021.21

Lavoro - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio

29 luglio 2021Italiano13 min

nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L.__________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.21

Lugano

29 luglio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 12 maggio 2021 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 9 aprile 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 1-B-20-Co (lavoro) promossa nei suoi confronti con

istanza del 3 gennaio 2020 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 29 ottobre 2018 la RE 1, società attiva

nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L.__________

SA il proprio dipendente CO 1 quale “ausiliario di magazzino” per la durata di

“circa tre mesi, in seguito rinnovato automaticamente a tempo indeterminato se

non ci sono interruzioni” con uno stipendio orario di fr. 19.94 lordi

mensili. CO 1 ha lavorato fino al 29 gennaio 2019, dopodiché le versioni

divergono nel senso che per il datore di lavoro il contratto è stato disdetto

mentre per il lavoratore esso si è rinnovato automaticamente. CO 1 si è poi annunciato alla Cassa

Disoccupazione __________, che gli

ha versato 1294.85.

B. Il 3 gennaio 2020 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano

Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a

ottenere il pagamento di fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019,

corrispondenti al salario fino al 21 febbraio 2020 (inc.1-B-20-Co). Il 9

gennaio seguente, anche la Cassa disoccupazione __________, agendo in virtù della

cessione legale dell'art. 29 LADI, ha

adito il medesimo giudice di pace per un tentativo di conciliazione volto a

ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 1294.85 (inc. 2-B-20-Co). Il 10

gennaio 2020 il Giudice di pace ha congiunto le due procedure.

All'udienza

del 29 gennaio 2020, indetta per la conciliazione, “dopo discussione nel tentativo

di ricevere documentazione il più possibile precisa per formulare una futura

decisione, visto che la parte convenuta potrebbe esibire nuove prove, il

Giudice assegna un termine fino a lunedì 10 febbraio 2020 per inviare quanto

dichiarato dalla parte convenuta”. Entro il termine assegnato la convenuta ha

presentato tre documenti e ha chiesto al Giudice di pace di respingere la

pretesa dell'istante “in quanto manifestamente infondata”. Il 13 febbraio 2020

il Giudice di pace ha trasmesso alle parti le osservazioni della convenuta

chiedendo loro di “dare scarico al Giudice delle vostre osservazioni prima di

una decisione sulle due pratiche ora congiunte”. Il 24 febbraio 2020 l'istante

ha riconfermato la sua richiesta di giudizio.

C. Statuendo

con sentenza del 9 aprile 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza

obbligando la convenuta a versare all'attore

fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019. Le spese processuali di fr.

100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte

fr. 200.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

12 maggio 2021 in cui chiede in via principale di dichiarare nullo o di

annullare il giudizio impugnato “in ragione dell'assenza di potere giudicante

del Giudice di pace nella sua qualità di autorità di conciliazione”. In via

subordinata essa chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere

la petizione. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2021 CO 1 conclude per la

reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace

come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza

(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.

212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore della convenuta il 12 aprile

2021.

Introdotto il 12 maggio 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio), ultimo

termine utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella sentenza impugnata

il Giudice di pace ha accertato che il contratto di lavoro non era stato

disdetto entro il 28 gennaio 2019 sicché lo stesso si era rinnovato

automaticamente per tempo indeterminato. A suo parere, il lavoratore era venuto

a conoscenza della disdetta solo il 14 febbraio 2019 di modo che sulla scorta

del contratto collettivo di lavoro prestito di personale, il termine di

preavviso di 7 giorni arrivava a scadenza il 21 febbraio successivo. Per il

primo giudice, infatti, le parti avevano utilizzato “strategie di chiusura” del

contratto “molto poco chiaro, utilizzando mail e WhatsApp, dove nulla chiarisce

e rende verosimile la disdetta, unica prova la disdetta, datata 6 febbraio

2019, è il tracciamento invii di cui al doc. G, il quale conferma che la

ricezione è avvenuta il 14 febbraio 2020”. Il Giudice di pace ha poi appurato

che tra l'attore ed E__________ B__________, dipendente

della convenuta, vi era stato bensì un incontro ma che il lavoratore

aveva altresì riferito che durante il

colloquio si era anche discusso di un nuovo contratto di lavoro “come

per altro ammesso dalla parte convenuta”. In mancanza di prove sulla effettiva

ricezione della disdetta, l'attore aveva per finire diritto a un salario di fr. 1750.–

netti.

3.

La reclamante ritiene che

il Giudice di pace, quale autorità di conciliazione, non potesse giudicare la

lite poiché l'attore non ne aveva fatto richiesta. Anzi, essa soggiunge,

nell'istanza il lavoratore aveva chiesto di rilasciare l'autorizzazione ad

agire nel caso di mancata conciliazione e nemmeno all'udienza del 29 gennaio 2020 vi è stata una richiesta volta all'emanazione di una decisione. In realtà le cose stanno diversamente.

a) Per

l'art. 212 cpv. 1 CPC in caso di mancata

conciliazione l'autorità

può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito in caso di

controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se

tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione,

affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del

genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo,

segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione

all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà

per la parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari

riferimenti; più recentemente: CCR, sentenza

inc. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid. 4a; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 212).

b) Nella fattispecie nell'istanza

di conciliazione del 3 gennaio 2020 CO 1 ha formulato le seguenti domande di

giudizio:

In via conciliativa

L'istanza

è accolta.

§

Di conseguenza le parti sono citate per il tentativo di conciliazione.

In

via di giudizio

L'istanza

è accolta.

§

Di conseguenza la RE 1 è condannata al

pagamento a favore di CO 1 di fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019.

La

richiesta di giudizio, sotto il profilo dell'art. 212 CPC, non è un esempio di

chiarezza, tanto più che nei motivi dell'allegato l'istante aveva richiamato

l'art. 209 cpv. 1 CPC, norma che prevede il rilascio dell'autorizzazione ad

agire in caso di mancata conciliazione. Resta

il fatto che nel precisare le due fasi della procedura conciliativa, formulando

due distinte domande di giudizio, non si può ritenere che l'istante non

abbia chiesto al Giudice di pace di giudicare la lite. Per di più, in calce al

verbale dell'udienza di conciliazione del 29 gennaio 2020 il Giudice di pace “nel

tentativo di ricevere documentazione il più possibile precisa per formulare una

futura decisione” ha assegnato alla convenuta un termine fino a lunedì 10

febbraio 2020 per inviare la documentazione prospettata in quell'occasione. Certo,

una formale richiesta di decidere non è stata verbalizzata, ma così come formulata,

tale indicazione lascia ragionevolmente intendere che una richiesta in tal

senso sia stata precisata.

c) La

convenuta, debitamente assistita da un rappresentante professionale, non solo

non ha reagito, lamentando la mancanza di una richiesta di decisione in

applicazione dell'art. 212 CPC, ma ha anzi proposto, nell'allegato del 10

febbraio 2020, di respingere l'istanza, conclusione del tutto superflua in caso

di sola conciliazione. Inoltre, nella comunicazione alle parti del 13 febbraio

2020.

il Giudice di pace ha nuovamente preannunciato l'emanazione di una

decisione. In circostanze siffatte, la convenuta non può essere considerata

sorpresa nella sua buona fede dal fatto che il Giudice di pace abbia emanato

una decisione. Essa ha lasciato che il giudice decidesse la controversia senza

nulla eccepire allorquando la buona fede processuale le imponeva di sollevare

vizi formali senza indugio. Sotto questo profilo il reclamo è destinato

all'insuccesso.

4.

La reclamante ribadisce che il contratto

di lavoro è stato disdetto il 29 gennaio 2019 con effetto al 31 gennaio

successivo. Essa richiama la dichiarazione della propria dipendente E__________

B__________, la quale ha ricordato come quel 29 gennaio 2019 il lavoratore si

sia rifiutato di sottoscrivere la ricevuta della disdetta. La medesima ha

altresì dichiarato che la disdetta era stata poi trasmessa anche per e-mail e

che il lavoratore l'aveva ricevuta lo stesso giorno. A suo avviso, dunque,

trattandosi di un atto soggetto a ricezione, la disdetta è entrata nella sfera

d'influenza dell'attore il 29 gennaio 2019 donde la conclusione del contratto

due giorni dopo. Per di più, essa soggiunge, il primo giudice oltre a

riconoscere un'ingiustificata pretesa di fr. 1750.– ha omesso di considerare

che il lavoratore aveva ceduto la sua pretesa alla cassa di disoccupazione, la

quale aveva poi versato fr. 1294.85. Dandosi surrogazione, quanto meno per tale

importo l'attore ha perso la legittimazione attiva per agire nei confronti del

datore di lavoro.

5.

Relativamente agli

accertamenti di fatto sulla comunicazione e la ricezione della disdetta, la

reclamante si limita invero a ribadire le sue argomentazioni, contrapponendole

alla motivazione del Giudice di pace senza però pretendere che gli accertamenti

di quest'ultimo siano manifestamente errati,

ovvero manifestamente

insostenibili (art. 320 lett. b CPC;

v. anche DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Criticando in modo appellatorio

la sentenza impugnata, al riguardo il reclamo si rivela inammissibile.

Ad ogni modo, a prescindere

dalla valenza probatoria della dichiarazione scritta di E__________ B__________,

che non può sostituire una deposizione di rito, nemmeno offerta, per appurare

fatti di particolare importanza (I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30

novembre 2020 consid. 6d con rinvio a Weibel/Walz

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 190), così come quello di

e-mail (CCR sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 8b con rinvii),

è possibile che il 29 gennaio 2019 la collaboratrice della convenuta abbia

inviato al lavoratore una e-mail in cui ha scritto “come discusso in sede questa

mattina, le inoltro regolare disdetta consegnata anche a lei in originale”,

allegando come documento “disdetta pdf” (doc. 3). Resta il fatto che tutto si

ignora sul contenuto di tale allegato, nemmeno agli atti, il quale, per essere

considerato una disdetta deve esprimere una manifestazione di volontà chiara e

sprovvista di elementi di incertezza (DTF 135 III 444 consid. 3.3; più

recentemente: 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 4.2.1 con rinvii; v. anche

Trezzini, Commentario pratico al

contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 8 segg. ad art. 335 CO). Né la

comunicazione e-mail come tale riporta gli estremi della disdetta. Posto che,

come accertato dal primo giudice senza contestazioni da parte della reclamante,

durante l'incontro tra l'attore ed E__________ B__________ si è anche parlato

di un nuovo contratto di lavoro, la decisione del Giudice di pace di fondare la

disdetta unicamente sulla comunicazione del 6 febbraio 2019 non può dirsi

errata. Anche al proposito il reclamo vede la sua sorte segnata.

6.

A ragione, per contro, la

reclamante fa valere che in virtù della cessione legale di cui all'art. 29

LADI, il lavoratore che ha introdotto un’istanza non è più legittimato a far

valere nei confronti del datore di lavoro le somme che nel frattempo gli sono

state versate a titolo di indennità di disoccupazione, delle quali in caso

contrario risulterebbe indebitamente arricchito Dai crediti dell'istante devono

essere quindi dedotti gli importi a lui versati dalla Cassa disoccupazione. Con

il pagamento quest'ultima diventa creditrice nei confronti del datore di lavoro

limitatamente alle indennità giornaliere da essa versate all'assicurato (art.

29.

cpv. 2 LADI; II CCA sentenza inc. 12.2020.63 del 4 febbraio 2021 consid. 5.1

con rinvio).

Nel caso in esame, dalla

parallela procedura promossa dalla Cassa disoccupazione __________, congiunta

con quella promossa dal lavoratore, risulta che CO 1 per il periodo dal 1° al

21.

febbraio 2021 ha riscosso un'indennità di disoccupazione di fr. 1294.85 e

che tutti i crediti fondati sull'art. 29 LADI sono stati ceduti alla Cassa

disoccupazione __________. Ne segue che tale istituto era surrogato nel diritto

del lavoratore al salario fino a concorrenza dell'importo versatogli. Posto che

il reclamo introdotto dalla RE 1 contro la decisione emessa nella procedura

promossa dalla Cassa disoccupazione __________ è stato respinto con sentenza

odierna (inc. 16.2021.22), nel riconoscere all'attore l'intera pretesa, la

decisione del primo giudice si rivela errata. Su questo punto il reclamo si

rivela pertanto fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla causa, nel senso che

in riforma del giudizio impugnato la convenuta è condannata a versare all'attore fr. 455.15.

7.

La procedura nelle azioni derivanti dal

contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115

CPC). Vittoriosa in modo preponderante la reclamante, che ha agito per il

tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili

ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone anche la modifica del dispositivo

inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che segue il medesimo

destino.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso

che la RE 1 è condannata a versare a CO 1 fr. 455.15 oltre interessi al 5% dal

1° marzo 2019.

2. Le

spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dello Stato. CO 1 rifonderà

alla convenuta fr. 300.– per ripetibili ridotte.

II. Non si prelevano spese

processuali di reclamo. CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 250.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.