16.2021.21
Lavoro - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio
29 luglio 2021Italiano13 min
nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L.__________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.21
Lugano
29 luglio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 maggio 2021 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 9 aprile 2021 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 1-B-20-Co (lavoro) promossa nei suoi confronti con
istanza del 3 gennaio 2020 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 29 ottobre 2018 la RE 1, società attiva
nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L.__________
SA il proprio dipendente CO 1 quale “ausiliario di magazzino” per la durata di
“circa tre mesi, in seguito rinnovato automaticamente a tempo indeterminato se
non ci sono interruzioni” con uno stipendio orario di fr. 19.94 lordi
mensili. CO 1 ha lavorato fino al 29 gennaio 2019, dopodiché le versioni
divergono nel senso che per il datore di lavoro il contratto è stato disdetto
mentre per il lavoratore esso si è rinnovato automaticamente. CO 1 si è poi annunciato alla Cassa
Disoccupazione __________, che gli
ha versato 1294.85.
B. Il 3 gennaio 2020 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a
ottenere il pagamento di fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019,
corrispondenti al salario fino al 21 febbraio 2020 (inc.1-B-20-Co). Il 9
gennaio seguente, anche la Cassa disoccupazione __________, agendo in virtù della
cessione legale dell'art. 29 LADI, ha
adito il medesimo giudice di pace per un tentativo di conciliazione volto a
ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 1294.85 (inc. 2-B-20-Co). Il 10
gennaio 2020 il Giudice di pace ha congiunto le due procedure.
All'udienza
del 29 gennaio 2020, indetta per la conciliazione, “dopo discussione nel tentativo
di ricevere documentazione il più possibile precisa per formulare una futura
decisione, visto che la parte convenuta potrebbe esibire nuove prove, il
Giudice assegna un termine fino a lunedì 10 febbraio 2020 per inviare quanto
dichiarato dalla parte convenuta”. Entro il termine assegnato la convenuta ha
presentato tre documenti e ha chiesto al Giudice di pace di respingere la
pretesa dell'istante “in quanto manifestamente infondata”. Il 13 febbraio 2020
il Giudice di pace ha trasmesso alle parti le osservazioni della convenuta
chiedendo loro di “dare scarico al Giudice delle vostre osservazioni prima di
una decisione sulle due pratiche ora congiunte”. Il 24 febbraio 2020 l'istante
ha riconfermato la sua richiesta di giudizio.
C. Statuendo
con sentenza del 9 aprile 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza
obbligando la convenuta a versare all'attore
fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019. Le spese processuali di fr.
100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
fr. 200.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
12 maggio 2021 in cui chiede in via principale di dichiarare nullo o di
annullare il giudizio impugnato “in ragione dell'assenza di potere giudicante
del Giudice di pace nella sua qualità di autorità di conciliazione”. In via
subordinata essa chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere
la petizione. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2021 CO 1 conclude per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace
come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.
212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore della convenuta il 12 aprile
2021.
Introdotto il 12 maggio 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio), ultimo
termine utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella sentenza impugnata
il Giudice di pace ha accertato che il contratto di lavoro non era stato
disdetto entro il 28 gennaio 2019 sicché lo stesso si era rinnovato
automaticamente per tempo indeterminato. A suo parere, il lavoratore era venuto
a conoscenza della disdetta solo il 14 febbraio 2019 di modo che sulla scorta
del contratto collettivo di lavoro prestito di personale, il termine di
preavviso di 7 giorni arrivava a scadenza il 21 febbraio successivo. Per il
primo giudice, infatti, le parti avevano utilizzato “strategie di chiusura” del
contratto “molto poco chiaro, utilizzando mail e WhatsApp, dove nulla chiarisce
e rende verosimile la disdetta, unica prova la disdetta, datata 6 febbraio
2019, è il tracciamento invii di cui al doc. G, il quale conferma che la
ricezione è avvenuta il 14 febbraio 2020”. Il Giudice di pace ha poi appurato
che tra l'attore ed E__________ B__________, dipendente
della convenuta, vi era stato bensì un incontro ma che il lavoratore
aveva altresì riferito che durante il
colloquio si era anche discusso di un nuovo contratto di lavoro “come
per altro ammesso dalla parte convenuta”. In mancanza di prove sulla effettiva
ricezione della disdetta, l'attore aveva per finire diritto a un salario di fr. 1750.–
netti.
3.
La reclamante ritiene che
il Giudice di pace, quale autorità di conciliazione, non potesse giudicare la
lite poiché l'attore non ne aveva fatto richiesta. Anzi, essa soggiunge,
nell'istanza il lavoratore aveva chiesto di rilasciare l'autorizzazione ad
agire nel caso di mancata conciliazione e nemmeno all'udienza del 29 gennaio 2020 vi è stata una richiesta volta all'emanazione di una decisione. In realtà le cose stanno diversamente.
a) Per
l'art. 212 cpv. 1 CPC in caso di mancata
conciliazione l'autorità
può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito in caso di
controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se
tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione,
affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del
genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo,
segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione
all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà
per la parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari
riferimenti; più recentemente: CCR, sentenza
inc. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid. 4a; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 212).
b) Nella fattispecie nell'istanza
di conciliazione del 3 gennaio 2020 CO 1 ha formulato le seguenti domande di
giudizio:
In via conciliativa
L'istanza
è accolta.
§
Di conseguenza le parti sono citate per il tentativo di conciliazione.
In
via di giudizio
L'istanza
è accolta.
§
Di conseguenza la RE 1 è condannata al
pagamento a favore di CO 1 di fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019.
La
richiesta di giudizio, sotto il profilo dell'art. 212 CPC, non è un esempio di
chiarezza, tanto più che nei motivi dell'allegato l'istante aveva richiamato
l'art. 209 cpv. 1 CPC, norma che prevede il rilascio dell'autorizzazione ad
agire in caso di mancata conciliazione. Resta
il fatto che nel precisare le due fasi della procedura conciliativa, formulando
due distinte domande di giudizio, non si può ritenere che l'istante non
abbia chiesto al Giudice di pace di giudicare la lite. Per di più, in calce al
verbale dell'udienza di conciliazione del 29 gennaio 2020 il Giudice di pace “nel
tentativo di ricevere documentazione il più possibile precisa per formulare una
futura decisione” ha assegnato alla convenuta un termine fino a lunedì 10
febbraio 2020 per inviare la documentazione prospettata in quell'occasione. Certo,
una formale richiesta di decidere non è stata verbalizzata, ma così come formulata,
tale indicazione lascia ragionevolmente intendere che una richiesta in tal
senso sia stata precisata.
c) La
convenuta, debitamente assistita da un rappresentante professionale, non solo
non ha reagito, lamentando la mancanza di una richiesta di decisione in
applicazione dell'art. 212 CPC, ma ha anzi proposto, nell'allegato del 10
febbraio 2020, di respingere l'istanza, conclusione del tutto superflua in caso
di sola conciliazione. Inoltre, nella comunicazione alle parti del 13 febbraio
2020.
il Giudice di pace ha nuovamente preannunciato l'emanazione di una
decisione. In circostanze siffatte, la convenuta non può essere considerata
sorpresa nella sua buona fede dal fatto che il Giudice di pace abbia emanato
una decisione. Essa ha lasciato che il giudice decidesse la controversia senza
nulla eccepire allorquando la buona fede processuale le imponeva di sollevare
vizi formali senza indugio. Sotto questo profilo il reclamo è destinato
all'insuccesso.
4.
La reclamante ribadisce che il contratto
di lavoro è stato disdetto il 29 gennaio 2019 con effetto al 31 gennaio
successivo. Essa richiama la dichiarazione della propria dipendente E__________
B__________, la quale ha ricordato come quel 29 gennaio 2019 il lavoratore si
sia rifiutato di sottoscrivere la ricevuta della disdetta. La medesima ha
altresì dichiarato che la disdetta era stata poi trasmessa anche per e-mail e
che il lavoratore l'aveva ricevuta lo stesso giorno. A suo avviso, dunque,
trattandosi di un atto soggetto a ricezione, la disdetta è entrata nella sfera
d'influenza dell'attore il 29 gennaio 2019 donde la conclusione del contratto
due giorni dopo. Per di più, essa soggiunge, il primo giudice oltre a
riconoscere un'ingiustificata pretesa di fr. 1750.– ha omesso di considerare
che il lavoratore aveva ceduto la sua pretesa alla cassa di disoccupazione, la
quale aveva poi versato fr. 1294.85. Dandosi surrogazione, quanto meno per tale
importo l'attore ha perso la legittimazione attiva per agire nei confronti del
datore di lavoro.
5.
Relativamente agli
accertamenti di fatto sulla comunicazione e la ricezione della disdetta, la
reclamante si limita invero a ribadire le sue argomentazioni, contrapponendole
alla motivazione del Giudice di pace senza però pretendere che gli accertamenti
di quest'ultimo siano manifestamente errati,
ovvero manifestamente
insostenibili (art. 320 lett. b CPC;
v. anche DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Criticando in modo appellatorio
la sentenza impugnata, al riguardo il reclamo si rivela inammissibile.
Ad ogni modo, a prescindere
dalla valenza probatoria della dichiarazione scritta di E__________ B__________,
che non può sostituire una deposizione di rito, nemmeno offerta, per appurare
fatti di particolare importanza (I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30
novembre 2020 consid. 6d con rinvio a Weibel/Walz
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 190), così come quello di
e-mail (CCR sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 8b con rinvii),
è possibile che il 29 gennaio 2019 la collaboratrice della convenuta abbia
inviato al lavoratore una e-mail in cui ha scritto “come discusso in sede questa
mattina, le inoltro regolare disdetta consegnata anche a lei in originale”,
allegando come documento “disdetta pdf” (doc. 3). Resta il fatto che tutto si
ignora sul contenuto di tale allegato, nemmeno agli atti, il quale, per essere
considerato una disdetta deve esprimere una manifestazione di volontà chiara e
sprovvista di elementi di incertezza (DTF 135 III 444 consid. 3.3; più
recentemente: 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 4.2.1 con rinvii; v. anche
Trezzini, Commentario pratico al
contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 8 segg. ad art. 335 CO). Né la
comunicazione e-mail come tale riporta gli estremi della disdetta. Posto che,
come accertato dal primo giudice senza contestazioni da parte della reclamante,
durante l'incontro tra l'attore ed E__________ B__________ si è anche parlato
di un nuovo contratto di lavoro, la decisione del Giudice di pace di fondare la
disdetta unicamente sulla comunicazione del 6 febbraio 2019 non può dirsi
errata. Anche al proposito il reclamo vede la sua sorte segnata.
6.
A ragione, per contro, la
reclamante fa valere che in virtù della cessione legale di cui all'art. 29
LADI, il lavoratore che ha introdotto un’istanza non è più legittimato a far
valere nei confronti del datore di lavoro le somme che nel frattempo gli sono
state versate a titolo di indennità di disoccupazione, delle quali in caso
contrario risulterebbe indebitamente arricchito Dai crediti dell'istante devono
essere quindi dedotti gli importi a lui versati dalla Cassa disoccupazione. Con
il pagamento quest'ultima diventa creditrice nei confronti del datore di lavoro
limitatamente alle indennità giornaliere da essa versate all'assicurato (art.
29.
cpv. 2 LADI; II CCA sentenza inc. 12.2020.63 del 4 febbraio 2021 consid. 5.1
con rinvio).
Nel caso in esame, dalla
parallela procedura promossa dalla Cassa disoccupazione __________, congiunta
con quella promossa dal lavoratore, risulta che CO 1 per il periodo dal 1° al
21.
febbraio 2021 ha riscosso un'indennità di disoccupazione di fr. 1294.85 e
che tutti i crediti fondati sull'art. 29 LADI sono stati ceduti alla Cassa
disoccupazione __________. Ne segue che tale istituto era surrogato nel diritto
del lavoratore al salario fino a concorrenza dell'importo versatogli. Posto che
il reclamo introdotto dalla RE 1 contro la decisione emessa nella procedura
promossa dalla Cassa disoccupazione __________ è stato respinto con sentenza
odierna (inc. 16.2021.22), nel riconoscere all'attore l'intera pretesa, la
decisione del primo giudice si rivela errata. Su questo punto il reclamo si
rivela pertanto fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla causa, nel senso che
in riforma del giudizio impugnato la convenuta è condannata a versare all'attore fr. 455.15.
7.
La procedura nelle azioni derivanti dal
contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115
CPC). Vittoriosa in modo preponderante la reclamante, che ha agito per il
tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili
ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone anche la modifica del dispositivo
inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che segue il medesimo
destino.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza
impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso
che la RE 1 è condannata a versare a CO 1 fr. 455.15 oltre interessi al 5% dal
1° marzo 2019.
2. Le
spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dello Stato. CO 1 rifonderà
alla convenuta fr. 300.– per ripetibili ridotte.
II. Non si prelevano spese
processuali di reclamo. CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 250.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.